T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-05-2011, n. 4415 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 18 ottobre 1995, depositato nei termini, il Sig. P.C. e gli altri indicati in epigrafe del ricorso hanno proposto gravame per l’accertamento del loro diritto ad ottenere a far data dall’entrata in vigore della legge 121/81 il trattamento erogato ai sovrintendenti ed ispettori di polizia e, limitatamente a coloro che sono cessati dal servizio, ad ottenere la riliquidazione dell’indennità di buonuscita.

I ricorrenti, tutti appartenenti ed ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza ed all’Arma dei Carabinieri, deducono la violazione della legge n. 121/81 e della legge n. 216/92, sostenendo il loro diritto ad ottenere, a far tempo dall’entrata in vigore della legge n. 121/81, l’equiparazione, ai fini retributivi, all’omologo personale della Polizia di Stato, previa ricostruzione delle singole carriere, la corresponsione delle differenze retributive arretrate, e con la conseguente riliquidazione, per coloro cessati dal servizio, dell’indennità di buonuscita.

Le Amministrazioni intimate si sono formalmente costituite in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale non ha prodotto alcun scritto difensivo.

Si è parimenti costituito in giudizio l’Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica, la cui difesa contesta la fondatezza del ricorso.

Alla pubblica udienza del 2 marzo 2011 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso non si appalesa fondato.

Va, infatti, precisato che, alla luce della normativa succedutosi nel tempo così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e del giudice amministrativo, il diritto alla equiparazione tra appartenenti all’Arma dei Carabinieri ed alla Guardia di Finanza e quelli della Polizia di Stato non sorge per effetto della legge n. 121 del 1981, ma, per quanto concerne la concreta individuazione della corrispondenza tra gradi e qualifiche ed i connessi effetti retributivi, solo ed esclusivamente ad opera della legge n. 216 del 1992, nei precisi termini in cui questa ha provveduto ad attribuire i relativi benefici con esatta determinazione anche degli aspetti cronologici. Va, peraltro, aggiunto che i benefici in questione non riguardano il personale collocato a riposo in quanto la legge non ha finalità perequative (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 178 del 1995).

Va, inoltre, osservato che, nell’ambito della legge n. 216 del 1992, si prevede una diversa decorrenza del trattamento economico in questione fra i sottufficiali che hanno ottenuto una pronuncia giurisdizionale favorevole al momento della entrata in vigore del decretolegge, ai quali si riconosce l’equiparazione in oggetto con effetto retroattivo, ed i sottufficiali che non l’hanno ottenuta, in quanto non ricorrenti, ai quali riconosce l’equiparazione solo dal 1 gennaio 1992.

Peraltro su tale circostanza la Corte Costituzionale con la decisione n. 455 del 1993 ha precisato che la scelta del legislatore di introdurre una disciplina differenziata tra la posizione dei ricorrenti e quella dei non ricorrenti, per quanto attiene al computo delle competenze arretrate, non è affetta di censure di arbitrarietà o irragionevolezza, anche alla luce del rilievo che il principio di equilibrio del bilancio assume nella ponderazione degli interessi riservata al legislatore.

Né può, inoltre, giovare alle ragioni dei ricorrenti la sentenza n. 277 del 1991 della Corte Costituzionale che, come lo stesso Giudice delle Leggi ha successivamente più volte ribadito, si è limitata esclusivamente a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 43, comma diciassettesimo, della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza), della tabella C, allegata a detta legge, nonché della nota in calce alla tabella, esclusivamente "nella parte in cui non includono le qualifiche degli ispettori di polizia, così omettendo l’individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri"; in nessuno dei suoi contenuti tale decisione ha previsto che tutti gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti dei CC. o della Polizia di Stato svolgessero identità di funzioni e dovessero essere inquadrati all’interno di un unico ruolo, dovendo di conseguenza escludersi che dalla predetta sentenza possa dedursi o configurarsi un qualsiasi intervento additivo – del resto espressamente dichiarato precluso nella fattispecie – o che vi sia alcuna statuizione sulla corrispondenza di determinate funzioni o determinazione di retribuzione spettante a taluni sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri con quelli della Polizia di Stato, essendo stati riconosciuti fondati solo i profili di contraddittorietà, irragionevolezza e di omissione di scelta legislativa (cfr. in tal senso, C. Cle, ord. N. 439 del 2001).

Può, pertanto, concludersi nel senso che la tendenziale omogeneità dei trattamenti economici del personale delle Forze Armate e quello delle Forze di Polizia, perseguita dal legislatore sin dalla legge n. 121 del 1981, non può comportare per il periodo anteriore al 1 gennaio 1992 il riconoscimento dell’identità di posizioni economiche in ragione della differenza di funzioni e di compiti previsti nei rispettivi ordinamenti, apparendo quindi priva di fondamento la prospettata questione di legittimità costituzionale della legge n. 216/92.

Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 10.000,00 (diecimila), di cui, euro 5000,00 (cinquemila,00) a favore dei Ministeri del Tesoro e della Difesa e euro 5000,00 (cinquemila,00) a favore dell’Inpdap.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-05-2011) 01-06-2011, n. 21814 Relazione tra la sentenza e l’accusa contestata

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- Con sentenza 14.5/12.7.2010 la corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pregressa decisione del tribunale della stessa città – sezione distaccata di Bagheria – nei confronti di T. R. – qualificava il fatto di reato, in difformità dell’originaria contestazione ex art. 640 c.p., come insolvenza fraudolenta mentre confermava la pena irrogata dal primo giudice di mesi sei di reclusione, nonchè le statuizioni a favore della parte civile costituita.

In breve il fatto come ricostruito dai giudici di secondo grado:

l’imputato, T.R., in compagnia di un parentesi recava presso la società (OMISSIS) s.r.l. e ed acquistava in due soluzioni varie attrezzature, pagando con assegni, il primo dei quali da mettere all’incasso dopo una settimana e giustificando l’acquisto per la necessità di arredare una panineria, rivelatasi successivamente inesistenti.

Gli assegni furono protestati: da qui l’ingiusto vantaggio, l’altrui danno, la dazione patrimoniale in seguito al ricevimento della merce.

2- Avverso la decisione ricorre l’imputato prospettando ben sette motivi di ricorso in relazione ai vizi come previsti dall’art. 606 c.p.p., lett. b) c) ed e):

1) violazione dell’art. 522 c.p.p. per avere il primo giudice innovato il fatto, qualificandolo da truffa ad insolvenza fraudolenta, giusta la contestazione oggetto del rinvio a giudizio, con la conseguente lesione del diritto di difesa per non essersi potuto difendere l’imputato da circostanze costitutive del fatto del tutto nuove, vista la nuova prospettazione qualificatoria, quali la dissimulazione del proprio stato di insolvenza, al momento della assunzione della obbligazione;

2) violazione degli artt. 178 e 179 codice di rito per essere stato notificato l’estratto contumaciale della sentenza di primo grado a mani della suocera ed in un domicilio eletto nel contesto di un procedimento penale altro da quello de qua, con la conseguente nullità assoluta,insanabile, della sentenza di primo grado;

3) violazione della norma penale della truffa per non potersi profilare alcun danno e conseguente profitto rimanendo attuale l’obbligazione del debitore ad adempiere e, comunque per doversi inquadrare la condotta nel diverso archetipo normativo di cui alla L. n. 386 del 1990, art. 2 – mera emissione di assegno a vuoto;

4) violazione della norma penale dell’insolvenza fraudolenta, come ritenuta dal primo giudice, per non aver motivato la sentenza sull’elemento della dissimulazione dello stato di insolvenza sul doppio versante oggettivo e soggettivo;

5) violazione dell’art. 192 c.p.p. nella misura in cui le dichiarazioni della persona offesa, G.C., non sarebbero state sottoposte ad un rigoroso vaglio critico;

6) violazione ancora dell’art. 192 codice di rito per omessa motivazione sul punto relativo alla non concessione delle attenuanti generiche ed alla entità della pena;

7) erronea applicazione infine dell’art. 185 c.p. nella misura in cui la sentenza avrebbe confermato le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado, malgrado che la parte civile in sede di giudizio di appello non avesse provveduto alla presentazione delle conclusioni.

3- Non sono fondati i motivi di ricorso.

Non il primo, perchè in tanto è possibile ravvisare la difformità tra contestazione dell’imputazione e decisione in quanto il fatto, nella sua realtà fenomenica e nella sua irripetibilità individualizzante, sia stato alterato tra il suo passaggio postulativi a quello decisionale in modo tale da ledere il diritto di difesa condizionato dalla conoscenza o conoscibilità dell’accusa da cui difendersi.

E nella specie, al di là dell’archetipo normativo entro il quale incapsulare la realtà fenomenica, questa è descritta attraverso le stesse note discorsive e nel contesto di contestazione e nel contesto di decisione.

Non il secondo, in ordine al quale è sufficiente richiamare il pacifico indirizzo giurisprudenziale alla cui stregua la nullità della notifica dell’estratto della sentenza contumaciale determina una nullità generale a regime intermedio dell’atto, da ritenersi sanata laddove l’imputato abbia, impugnando la sentenza di merito, censurato il contenuto della stessa (v., per tutte, Sez. 3^, 15.11.2007/7.1.2008, Hu, Rv. 238606; Sez. 1^, 30.5/14.6.2006, Hrustic, Rv 234286: Sez. 5^, 10.2/7.3.2005, Bozzetti, Rv. 231588;

Sez. 3^, 10.6./2.7.1994, Franchi, Rv 198389).

Non il terzo, non potendosi certo contestare la sussistenza dell’ingiusto profitto e del danno, che esulano dalla fattispecie di cui alla L. n. 386 del 1990, art. 2 a fronte della traditio della cosa e di un mero obbligo già in origine vocato ad essere inadempiuto.

Nemmeno il quarto, per arbitrariamente amputare il discorso giustificativo difensivo l’indicazione e la valutazione giudiziale di circostanze proprio quelle costitutive degli artifizi e raggiri, quali la prospettazione di dover acquistare la merce per arredare una panineria esistente solo nella mente truffaldina dell’indagato.

Non ancora, il quinto ed il sesto per tradursi la critica difensiva nel tentativo di indurre il giudice di legittimità a superare il divieto rigoroso di interpretare in modo diverso rispetto a quanto compiuto dal giudice di merito i falli storici posti alla base del dato processuale se non nei limiti della mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Il giudice di merito, nella specie, aveva indicato gli artifizi ed i raggiri posti in essere dall’imputato attraverso la prospettazione della ragione giustificativa della acquisto della merce, come attraverso l’emissione del primo assegno con l’indicazione di metterlo all’incasso in una data successiva all’emissione, prima della quale aveva provveduto ad acquistare, sempre con assegni privi di provvista, altra merce, sfuggendo così alla verifica della persona offesa sulla solvibilità dell’imputato.

Ed ancora il giudice di merito aveva negato la concessione delle attenuanti generiche, come di una pena inferiore a quella inflitta, considerando la personalità ed i precedenti del T..

Infondato, infine, il settimo motivo di ricorso per il fatto che la mancata partecipazione al giudizio di appello della parte civile, per il principio dell’immanenza della costituzione, non può essere interpretata come revoca tacita o presunta di questa.

La disposizione di cui all’art. 82 c.p.p., comma 2 vale, infatti, solo per il processo di primo grado ove, in mancanza delle conclusioni non si forma il "petitum" sul quale il giudice possa pronunziarsi, mentre invece le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo (Sez. 2^, 20.5/12.6.2008, Quintile e a. Rv 240616).

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-10-2011, n. 22108 Onorari

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Svolgimento del processo

che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, Sezione Prima Penale, in data 31 maggio 2006, con cui è stata rigettata l’opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), dal medesimo Ufficio proposta contro il decreto di liquidazione degli onorari in favore dell’Avv. Antonio Salerno, difensore di fiducia dell’imputato B.R., ammesso al patrocinio a spese dello Stato;

che il ricorso per cassazione, depositato nella cancelleria del giudice a quo, è affidato ad un motivo, il quale – privo del conclusivo quesito ex art. 366 bis cod. proc. civ. (ratione temporis applicabile) – denuncia violazione di legge.
Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che successivamente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161), chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell’opposizione, hanno stabilito che qualora l’ordinanza che decide l’opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina nè una questione di competenza nè una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare; ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che (b) l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte;

che l’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilità e di procedibilità dell’impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile, laddove il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa in sede di opposizione da un giudice penale, è stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale, in conformità dell’orientamento allora dominante nella giurisprudenza di questa Corte;

che con ordinanza interlocutoria n. 1508 del 2011, regolarmente comunicata, alla parte ricorrente è stato assegnato il termine perentorio di giorni sessanta per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile, nonchè l’ulteriore termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte;

che come risulta dalla pertinente certificazione della Cancelleria, la parte ricorrente non vi ha provveduto;

che pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto non notificato a cura del ricorrente ad alcuno e privo del prescritto quesito;

che in difetto di instaurazione del contraddittorio, nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 06-07-2011, n. 1815

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la nota del 20 maggio 2011, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese e le note ivi allegate, datate rispettivamente 15, 16 e 17 maggio 2011, con cui tutte le parti costituite hanno dichiarato di accettare la rinuncia e di aderire alla compensazione delle spese;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, dichiara il giudizio estinto per rinuncia.

Spese compensate.

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