Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-06-2011) 19-07-2011, n. 28784 Circolazione stradale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Il Giudice di pace di Ravenna, con sentenza 11 febbraio 2010, ha condannato S.A. alla pena di Euro 600,00 di multa per il delitto di lesioni colpose (giudicate guaribili in giorni sette) cagionate a SI.GI. a seguito di un incidente stradale verificatosi in Ravenna il 20 aprile 2004.

Il giudice ha ritenuto in colpa l’imputato in quanto, trovandosi alla guida di un’autovettura, non aveva rispettato la distanza di sicurezza rispetto all’autovettura che lo precedeva, condotta dalla persona offesa, e l’aveva tamponata.

2) Contro la sentenza del Giudice di pace S.A. ha proposto appello al Tribunale di Ravenna deducendo vari motivi di impugnazione.

I primi tre motivi sono qualificati "erronea valutazione di un elemento di fatto" e concernono la presenza di danni sulla parte anteriore dell’autovettura condotta dall’imputato; il mancato rispetto della distanza di sicurezza; la contestata spinta in avanti dell’auto condotta dalla persona offesa a seguito del tamponamento.

Con gli ulteriori motivi "in diritto" il ricorrente contesta invece la decisione impugnata sotto i seguenti profili: 1) per non avere, il primo giudice, acquisito agli atti di causa la sentenza del giudice di pace che avrebbe annullato il verbale redatto per le violazioni del codice della strada addebitate al ricorrente in occasione dell’infortunio di cui trattasi; 2) per non aver disposto l’"audizione" dell’imputato malgrado la richiesta fosse stata inserita nella lista testi; 3) per non aver riconosciuto all’imputato le attenuanti previste dall’art. 62 c.p., nn. 4 e 6. 3) Trattandosi di sentenza inappellabile il procedimento è stato trasmesso a questa Corte e discusso all’udienza del 9 giugno 2011 previo rigetto della richiesta di rinvio del difensore come da ordinanza inserita nel verbale di udienza.

Ciò premesso si osserva che il ricorso è inammissibile. I primi tre motivi lo sono per la stessa qualificazione che ad essi viene data in ricorso ("erronea valutazione di un elemento di fatto") che esclude da sola la possibilità di esame da parte del giudice di legittimità.

Del resto la qualificazione data corrisponde esattamente al contenuto delle censure dal momento che, con questi motivi, si richiede al giudice dell’impugnazione (nella logica del giudizio d’appello) una rivalutazione del compendio probatorio peraltro ampiamente esaminato dal giudice di merito. Nè si evidenzia alcuna manifesta illogicità o contraddittorietà che potrebbe essere sindacata dalla Corte di cassazione.

4) Inammissibili per manifesta infondatezza sono anche gli altri motivi contenuti nell’atto di impugnazione pur riferibili a censure astrattamente proponibili nel giudizio di legittimità.

Quanto al primo motivo si osserva che la parte che intenda ricavare argomenti di prova, o dedurre altre conseguenze di natura giuridica da una sentenza civile, ha l’onere di produrla in giudizio quando, essendo parte del giudizio, ne abbia la disponibilità. Non risulta che il ricorrente, presumibilmente per una scelta difensiva, abbia prodotto il documento in giudizio e dunque la censura è da ritenere manifestamente infondata essendo, l’omissione, addebitabile alla parte che la propone.

Analoghe considerazioni vanno fatte per quanto attiene alla mancata audizione (rectius esame) dell’imputato perchè non risulta, nè il ricorrente lo deduce, che l’esame sia stato sollecitato nel corso del giudizio.

E’ infine inammissibile anche il motivo che si riferisce alla mancata concessione delle attenuanti previste dall’art. 62 c.p., nn. 4 e 6.

La concessione di queste attenuanti richiede infatti accertamenti fattuali – che non risultano essere stati richiesti al giudice di merito e comunque di tali istanze non si fa cenno nell’atto di impugnazione – non consentiti al giudice di legittimità. Ciò in particolare per quanto riguarda la "speciale tenuità" del danno e l’integralità del risarcimento del danno (ma anche il momento in cui il risarcimento è avvenuto ove non risulti da atti acquisiti al processo); tutti presupposti indefettibili per il riconoscimento delle circostanze ricordate. Con la precisazione che l’intervenuta remissione di querela (peraltro rifiutata dall’imputato) non è di per sè sufficiente a dimostrare che il danno sia stato interamente risarcito.

5) Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunzie di cui al dispositivo.

Con riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 13 giugno 2000 n. 186 si rileva che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende in considerazione della palese violazione delle regole del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-12-2011, n. 28375 Sanzione amministrativa

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Svolgimento del processo

che il Giudice di pace di Roma ha rigettato l’opposizione proposta da C.M. avverso la determinazione dirigenziale del Comune di Roma in data 21 giugno 2004, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 28, comma 3, per avere esercitato la vendita sul suolo pubblico (in via della Stamperia) di merci non alimentari (stampe) sprovvisto di autorizzazione amministrativa;

che il Giudice di pace ha rilevato che pur non potendosi escludere che l’opponente, come sostenuto nel ricorso, avesse esposto per la vendita alcuni dipinti di "produzione propria", tuttavia la espressione "stampe" contenuta nel verbale di accertamento si riferiva chiaramente a un prodotto diverso dal frutto dell’ingegno e della libera attività creativa umana;

che, ha osservato ancora il Giudice di pace, al momento dell’accertamento l’opponente non aveva fatto alcuna dichiarazione al riguardo;

che al momento dell’accertamento (26 luglio 1999), il D.Lgs. n. 114 del 1998 era già entrato in vigore;

che per la cassazione di questa sentenza C.M. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi;

che l’intimato Comune non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con il primo motivo di ricorso il ricorrente, dopo aver ricordato di essere iscritto dal 1997 nel registro degli esercenti mestieri ambulanti R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 121 (T.U.L.P.S.) e di essere munito di determinazione dirigenziale del Comune di Roma per l’esercizio del mestiere ambulante di vendita di dipinti e disegni di produzione propria, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata sul fatto controverso, decisivo per il giudizio, costituito dall’esposizione in vendita dei dipinti di produzione propria riprodotti a mezzo stampa;

che il ricorrente sostiene che il Giudice di pace non avrebbe tenuto conto della produzione documentale costituita dalle riproduzioni pittoriche a sua firma, del tutto identiche a quelle sequestrate dai Vigili urbani al momento dell’accertamento;

che con il secondo motivo il C. deduce violazione del D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 4, n. 2, lett. h), a norma del quale la disciplina del commercio non si applica "a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte, nonchè quelle dell’ingegno a carattere creativo", rilevando che, nel caso di specie, non avrebbero potuto essere applicate le sanzioni previste dall’art. 29 del medesimo D.Lgs.; normativa questa che dovrebbe ritenersi non applicabile a chi eserciti mestieri regolati dall’art. 121 cit. T.U.L.P.S.;

che i primi due motivi, all’esame dei quali può procedersi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono infondati;

che invero, le censure del ricorrente postulano accertamenti di fatto – l’essere o no le opere che il ricorrente aveva esposto per la vendita in occasione dell’accertamento dei Vigili urbani, opere create dal medesimo ricorrente – precluso in questa sede, avendo il Giudice del merito ritenuto, sulla base dell’accertamento contenuto nel verbale dei Vigili urbani, assistito da efficacia probatoria ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., che oggetto della esposizione e della vendita fossero delle stampe;

che con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 29 e art. 30, comma 2, rilevando che le disposizioni sanzionatorie contenute nel citato D.Lgs., non sarebbero comunque applicabili in forza del disposto dell’art. 30, a norma del quale "fino all’emanazione delle disposizioni attuative di cui all’art. 28 continuano ad applicarsi le norme precedenti";

che in proposito il ricorrente rileva che nella Regione Lazio le norme attuative sono state adottate con L.R. 18 novembre 1999, n. 33, sicchè alla data dell’accertamento erano vigenti le disposizioni di cui alla regolamentazione comunale, in relazione alla L. n. 112 del 1991, art. 6 e al D.M. n. 248 del 1993, art. 23;

che il motivo è fondato;

che il ricorrente è stato sanzionato, ai sensi del D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 28, per la violazione dell’art. 28, comma 3, del medesimo D.Lgs.;

che l’art. 28 dispone, al comma 2, che "l’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative"; al comma 3, che "l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale; al comma 4, che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività.

L’autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonchè nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago"; al comma 12, che "le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, emanano le norme relative alle modalità di esercizio del commercio di cui al presente articolo, i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione nei casi di cui all’art. 29, nonchè la reintestazione dell’autorizzazione in caso di cessione dell’attività per atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per l’assegnazione dei posteggi.

Le regioni determinano altresì gli indirizzi in materia di orari ferma restando la competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi";

che l’art. 30 del medesimo D.Lgs., nel dettare le disposizioni transitorie e finali, stabilisce, al comma 1, che "I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui al presente decreto purchè esse non contrastino con specifiche disposizioni del presente titolo" e, al comma 2, che "Fino all’emanazione delle disposizioni attuative di cui all’arti. 28 continuano ad applicarsi le norme previdenti";

che dunque, l’operatività della disciplina di cui al D.Lgs. n. 114 del 1998 è subordinata all’adozione di una normativa regionale di attuazione;

che nella Regione Lazio la detta normativa di attuazione è stata adottata con L.R. 18 novembre 1999, n. 33;

che pertanto, al momento dell’accertamento, avvenuto il 26 luglio 1999, la detta normativa non era ancora stata approvata e pubblicata, sicchè non poteva trovare applicazione la disciplina sanzionatoria di cui al D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 29, a nulla rilevando che il medesimo decreto fosse entrato in vigore da oltre un anno (circostanza, questa, rilevante ai fini della efficacia della gran parte delle disposizioni del decreto legislativo, salve le eccezioni indicate nell’art. 26, ma non ai fini della applicazione della disciplina sanzionatoria) (sul rapporto tra legge regionale e applicabilità delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 114, v. Cass. n. 4377 del 2009);

che, dunque, il terzo motivo di ricorso deve essere accolto, formulandosi il seguente principio di diritto: "In tema di violazioni alla normativa sul commercio, l’applicabilità delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 114 del 1998, postula l’adozione della normativa regionale di attuazione, secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 30 del medesimo D.Lgs.";

che la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio ad altro Giudice di pace di Roma, perchè proceda a nuovo esame della opposizione attenendosi all’indicato principio di diritto;

che la giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso; accoglie il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altro Giudice di pace di Roma.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-12-2011, n. 30148 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

che la corte d’appello di Venezia – adita da R.G. allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al TAR Lazio nel dicembre 1994 e definito nel 2009 con decreto di perenzione – con il decreto impugnato, fissata la ragionevole durata del giudizio in anni tre, ritenuto violato il relativo termine per anni 11 e mesi 2, ha liquidato, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale la somma di Euro 4.470,00, oltre interessi legali dalla data del decreto, in considerazione della posta in gioco e del carattere "collettivo" del ricorso, con compensazione delle spese del giudizio in ragione della metà;

che contro il decreto parte attrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo con il quale denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto lamentando l’esiguità dell’indennizzo liquidato (Euro 400,00 per anno) e l’inidoneità, ai fini della riduzione, della natura collettiva del giudizio presupposto;

che L’Amministrazione intimata non ha svolto difese;

che parte ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

che la presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio;

che il ricorso è fondato alla luce del principio per il quale la proposizione di un ricorso in forma collettiva e indifferenziata non equivale certamente a trasferire sul "gruppo", come entità amorfa, e quindi a neutralizzare situazioni di angoscia o patema d’animo riferibili specificamente a ciascun singolo consorte in lite (Cass. n. 27610 del 2008) e non consente, in carenza di ulteriori argomenti, un irragionevole discostamento dal parametro della Corte EDU;

che la Corte, cassato il decreto impugnato, può procedere ex art. 384 c.p.c., alla decisione nel merito liquidando l’indennizzo nella misura di Euro 7.000,00, secondo la più recente giurisprudenza di questa Sezione e i criteri di determinazione del danno desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo del 20 aprile 2010 e del 6 aprile 2010 sui ricorsi MARTINETTI ET CAVAZZUTI c. ITALIE e GHIROTTI ET BENASSI c. ITALIE per i giudizi contabili e amministrativi di durata ultradecennale e tenuto conto della durata complessiva del giudizio presupposto di circa 14 anni;

che le spese processuali, nella misura precisata in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 7.000,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio: che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge; per il presente giudizio di legittimità in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; dispone che le spese siano distratte in favore del difensore antistatario.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-07-2011) 29-09-2011, n. 35548

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.V., all’epoca dei fatti persona minore degli anni diciotto, ricorre per cassazione a mezzo del suo difensore contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato quella di primo grado, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per avere illecitamente detenuto a fine di spaccio modica quantità di sostanza stupefacente, e precisamente gr.35 di marijuana.

Nell’unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento il ricorrente ne denuncia il vizio di motivazione, testualmente rilevabile, in riferimento all’assenza di una perizia tossicologica, non espletata, come dovuta ai sensi del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 449, comma 4 e art. 25, trattandosi di imputato minorenne, nella fase delle indagini preliminari e non ammessa dal giudice di primo grado, sebbene invocata dalla difesa come prova decisiva. Avevano dimenticato i giudici del merito che anche gr.1,75 di principio attivo, considerata la fisiologica perdita del THC, ben avrebbe potuto rientrare nella dose minima giornaliera o in ogni caso costituire una scorta per un fine settimana, in un luogo, come Ischia, lontano dai centri di approvvigionamento; gli altri elementi indizianti, quali il rinvenimento del bilancino, le bustine con l’effigie della foglia di marijuana e le banconote da dieci o venti Euro non potevano assurgere al rango di prova certa di un’attività di spaccio, quanto poi su di essi l’imputato aveva fornito ampia e plausibile giustificazione.

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle censure. Ed invero non si rileva nessuna violazione della legge processuale nella mancata assunzione di perizia tossicologica. Il processo si è celebrato con il rito abbreviato e la difesa ben avrebbe potuto condizionare la scelta del rito all’espletamento della perizia, così come avrebbe potuto sollecitare il giudice, investito del rito direttissimo, ad espletare l’invocato accertamento.

Del resto la corte di merito ha anche valutato l’ipotesi difensiva che il THC della sostanza ammontasse a circa gr. 1,75, escludendola in radice, correttamente osservando come tale valore fosse di gran lunga superiore alla dose giornaliera detenibile per uso personale.

Quanto alla destinazione della droga allo spaccio la motivazione offerta dai giudici del merito è congrua, adeguatamente motivata in maniera immune da vizi logici o giuridici, laddove richiama e analizza le circostanze di fatto emerse dal compendio probatorio, e come tale incensurabile in questa sede.

Alla declaratoria di inammissibilità non segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della pena pecuniaria in favore della cassa delle ammende, essendo il ricorrente persona minore degli anni diciotto all’epoca del fatto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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