Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-03-2011) 29-03-2011, n. 12801 Misure cautelari

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e in persona del Dott. Francesco Salzano che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 30/08/2010, il Tribunale di Palermo, pronunciando in sede di rinvio, rigettava l’istanza di riesame proposta da P.M. avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a suo carico, in data 12/02/2010, dal g.i.p. del medesimo Tribunale.

2. Avverso la suddetta ordinanza, l’indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto nuovamente ricorso per Cassazione deducendo violazione dell’art. 273 c.p.p., commi 1 e 2 e art. 274 c.p.p., lett. A – B- C-) nonchè contraddizione della motivazione sostenendo che:

– egli, di anni 40 ed in pratica incensurato, non era un "uomo di onore";

– dalla conversazione intercettata del 10/05/2006 si desumeva con "assoluta chiarezza che non vi sono eventi delittuosi nè passati, nè presenti, nè tantomeno futuri che i due interlocutori si prefiggono di realizzare per agevolare "Cosa Nostra";

– la presunta attività di proselitismo era inesistente;

– i termini adoperati nella conversazione (come "attaccarono" assenza di "picciotti") sarebbero stati equivocati anche perchè interpretati in maniera decontestualizzata;

– quanto agli episodi (OMISSIS), si trattava di controversie private che il P. aveva con i titolare dei suddetti esercizi commerciali che nulla avevano a che vedere con la forza intimidatrice di Cosa Nostra;

– nulla, poi, consentiva di ricollegare l’incendio ai danni della Ditta ATI Moteco, al ricorrente;

– mancavano, quindi, i gravi indizi di reità e neppure sussistenti erano gli elementi per ritenere l’inquinamento probatorio.

3. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate.

La Corte di Cassazione, nell’annullare la precedente ordinanza del Tribunale del riesame, aveva rinviato al Tribunale per un nuovo esame della vicenda. In particolare, la Corte di Cassazione – con il proprio provvedimento di annullamento con rinvio – aveva evidenziato che il Tribunale della Libertà – valorizzando la parte delle conversazioni intercettate in cui si parlava "della carenza di "picciotti" da arruolare e della programmazione di azioni estorsive" – non aveva svolto alcuna "particolare analisi (…) circa il senso del riferimento ai "picciotti", dandosi per scontato che con tale termine ci si riferisse a giovani da inserire nell’organizzazione mafiosa, e senza farsi carico della obiezione della difesa secondo cui, data l’attività agricola svolta dal P., nel colloquio si intendesse in realtà commentare la mancanza di persone che si rendessero disponibili al lavoro dei campi". Quanto alle azioni estorsive, la Corte di Cassazione aveva evidenziato che le medesime erano state "descritte sommariamente" e che mancava "un soddisfacente inquadramento in un programma criminoso generico, assumendosi senz’altro che esse (fossero) indici dell’appartenenza del P. alla consorteria mafiosa".

La Corte di Cassazione aveva infine evidenziato che la conversazione intercettata, dalla quale erano stati desunti i gravi indizi di colpevolezza, era intercorsa tra F.V. e P. V., mentre il nome dell’indagato era P.M., senza che emergesse dall’ordinanza del Tribunale della Libertà se detta diversità di nomi dipendesse "da un errore materiale, da un nome alternativo o aggiuntivo dell’indagato" ovvero dal fatto che P.V. e P.M. fossero due soggetti diversi. Orbene, il Tribunale con un’accuratissima ordinanza di 28 pagine ha, questa volta, dissipato tutti i dubbi motivazionali della precedente ordinanza che avevano indotto questa Corte ad annullare il provvedimento confermativo dell’ordinanza di custodia cautelare. Il Tribunale, infatti, innanzitutto, ha chiarito che il P. M. era la stessa persona chiamata anche P.V. (pag. 4). In secondo luogo, ha proceduto ad un’analisi minuziosa della conversazione intercettata in data 10/05/2006 tra il P. ed il F. (pag. 6 ss) e, dopo avere ricostruito le personalità di entrambi ed il ruolo che il F. ed i vari soggetti di cui parlavano, ricoprivano all’interno della cosca mafiosa di Gibellina (pag. 8 ss) ha chiarito che in quella conversazione i due parlavano di tre appalti ed ha concluso "che, poi, nel caso di specie, il P. ed il F. trattassero proprio di "affari di mafia" (in particolare della "messa a posto" di imprese che stavano eseguendo lavori pubblici) lo si desume chiaramente dall’oggetto della conversazione, dato che l’unico elemento che consente di spiegare il perchè tre individui ( F.V. – con riferimento al quale sussistono gravi indizi nel senso del suo ruolo di "capo-famiglia" di Gibellina G.G. – con riferimento al quale sussistono gravi indizi nel senso del suo ruolo di esponente della famiglia mafiosa di Calatafimi – e P.M.), che non hanno alcun legittimo titolo ad ingerirsi in appalti pubblici, si interessino agli stessi (arrivando anche a prospettare danneggiamenti a carico dell’appaltatore, secondo metodi e logiche mafiose) non può che essere la comune appartenenza a Cosa Nostra ed il tentativo – che traspare dalla conversazione in esame (e nessuna lettura alternativa è stata offerta dalla difesa) – di costringere l’impresa a "mettersi a posto".

Il Tribunale, poi, passa ad esaminare l’ulteriore oggetto della conversazione che si concentra su tale D.M. (nei cui confronti, sol perchè aveva preteso l’immediato pagamento di una fornitura di sansa di olive, fu progettato un danneggiamento: pag. 13 ss), sugli imprenditori riottosi a sottoporsi al "pizzo" ( R.G.) e sulla penuria di "picciotti" ai quali ricorrere per compiere le azioni delittuose programmate (pag. 18 ss). Il Tribunale, a quest’ultimo proposito, si fa carico della tesi difensiva (secondo la quale la ricerca di altri soggetti era volta a coadiuvare il P. nell’attività agricola) ma la disattende in modo logico, congruo ed adeguato rispetto agli evidenziati elementi fattuali.

Il Tribunale, poi, illustra, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte, le ragioni per quali, il P. doveva essere ritenuto intraneo alla Cosca mafiosa (pag. 12 ss – 20 ss).

Il Tribunale, successivamente, passa ad analizzare anche l’episodio (OMISSIS) (i cui gestori non volevano più il P. come fornitore del pane da destinare alla vendita) per il quale il P. chiese al F. l’autorizzazione a danneggiarlo (pag. 21 ss). Da qui il Tribunale, trae l’ulteriore convinzione che i due parlavano di fatti di mafia e che il P. era parte del sodalizio Cosa Nostra (pag.

25 ss). Orbene, a fronte di tale amplissima motivazione, il ricorrente, in questa sede, lungi dall’evidenziare elementi di contraddittorietà e/o illogicità nel ragionamento seguito dal tribunale, si è limitato a mere censure di merito deducendo una versione alternativa dei fatti con la quale ha cercato di sminuire il tenore della conversazione intercettata. Al che va replicato che il ricorrente, in modo surrettizio, tenta di introdurre, in modo inammissibile, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione accurata, logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva del prevenuto. Pertanto, non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, mero merito, va dichiarata inammissibile, dovendosi ritenere pertanto che il Tribunale, in modo corretto, ha ritenuto sia la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ( art. 273 c.p.p.) sia la sussistenza delle esigenze cautelari, peraltro presunte a norma dell’art. 275 c.p.p., comma 3. 4. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 12-04-2011, n. 329 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

alla odierna udienza pubblica il difensore della parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso;

che le spese di giudizio possono restare integralmente compensate fra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-03-2011) 03-05-2011, n. 17096 Sanità

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Svolgimento del processo

G.D., tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste,in data 5.5.2010,confermativa della sentenza 17.5.08 del Tribunale di Udine che lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione ed Euro 500,00 di multa con i doppi benefici di legge, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita,da liquidarsi in separata sede, per i reati di truffa continuata ai danni di ente pubblico e di interruzione di pubblico servizio, concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata aggravante.

Il ricorrente deduceva:

1) manifesta illogicità della motivazione in ordine agli artifici e raggiri ed al danno del reato di truffa (perchè il G., in qualità di dirigente medico in servizio presso il reparto oncologia dell’Azienda Ospedaliera (OMISSIS), abbandonava abitualmente il reparto prima della fine del proprio turno di servizio senza effettuare, in uscita, la timbratura del cartellino marca tempo … facendo apparire falsamente di aver prestato la propria opera per un numero di ore giornaliere superiore a quello ordinario); i giudici di appello avevano ritenuto che la timbratura del cartellino avesse costituito un espediente per simulare il rispetto dell’orario di lavoro allo scopo di ottenere indebitamente il pagamento dell’intera retribuzione; in realtà l’intera retribuzione sarebbe/comunque, spettata al G. per aver lavorato 38 ore settimanali, pari al numero di ore minimo secondo il contratto collettivo, a prescindere dal rispetto di un orario continuato o spezzato per l’assenza durante la pausa pranzo;

ne conseguiva l’assenza del danno, avendo fra l’altro, il G. compensato l’assenza in pausa pranzo con la presenza pomeridiana, come risultava dagli atti processuali;

2) inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 640 c.p., in relazione al requisito degli artifici e raggiri e del danno della persona offesa;

La Corte territoriale era incorsa in errore di diritto, avendo qualificato come artificio o raggiro "una condotta neutra" da cui non era derivata alcun danno per la persona offesa in quanto il G. aveva titolo per ottenere l’intera retribuzione per aver espletato il minimo di ore previste dal contratto collettivo,senza che rilevasse l’aver osservato l’ordine di servizio relativo all’orario continuato;

3) contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza della interruzione di pubblico servizio ex art. 340 c.p., avendo la Corte d’Appello fatto riferimento ad elementi che non trovavano conferma negli atti processuali da cui non emergeva un apprezzabile turbamento del servizio; incorrendo in errore di diritto, i giudici di appello avevano qualificato come interruzione di pubblico servizio i ritardi dell’imputato e gli allontanamenti per la pausa pranzo,nonostante che da tali condotte non fosse derivato un turbamento non irrilevante del servizio. Con memoria difensiva, in data 17.2.2011, la parte civile, Azienda Ospedaliera (OMISSIS), di Udine, in persona del direttore generale, contestava i motivi di ricorso sulla base della motivazione della sentenza impugnata e chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Sotto il profilo apparente del vizio di motivazione, in realtà, il ricorrente propone censure di merito, prospettando una valutazione delle prove e dei fatti, diversa da quella effettuata dai giudici di merito e non consentita in sede di legittimità in quanto le argomentazioni della Corte territoriale, poste a fondamento della decisione, sono esenti dal vizio di manifesta illogicità e sono compatibili con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.

I giudici di appello hanno dato conto, in particolare, sulla base della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure, non contestati nella loro materialità, come affermato nella sentenza impugnata ("l’imputato non ha contestato di essersi assentato abitualmente dal lavoro, nell’orario di pranzo, senza timbrare il cartellino in uscita e al rientro") della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa continuata in danno di ente pubblico.

In particolare, i giudici di merito hanno evidenziato che il G. non ha provato di aver lavorato oltre l’orario stabilito e per un numero di ore esattamente pari a quelle in cui si è indebitamente assentato senza timbrare il cartellino; peraltro, se pure i diretti superiori ed i colleghi del ricorrente erano a conoscenza del fatto che egli usciva dall’ospedale per la pausa- pranzo, non nascondendo il fatto di non timbrare il cartellino in uscita e al rientro, non poteva escludersi la sussistenza degli artici e raggiri, oltrechè dell’ingiusto profitto con altrui danno, tenuto conto che "l’ente pubblico è spersonalizzato, che la frode era diretta contro l’ente pubblico e che il pagamento delle retribuzioni avveniva in forma automatica, da parte della direzione amministrativa, con la lettura dei cartellini orari da parte di un elaboratore". Ne consegue che, correttamente, la mancata timbratura del cartellino è stato ritenuto un espediente idoneo ad evitare che l’azienda ospedaliera, attraverso i sistemi automatizzati di calcolo delle retribuzioni, non si accorgesse delle anomalia e continuasse a pagare al G. l’intera retribuzione, come in concreto avvenuto. La configurabilità del reato di cui all’art. 340 c.p., è stata pure adeguatamente motivata, in conformità alla giurisprudenza in materia della S.C., avuto riguardo alla sistematicità dei ritardi dell’imputato all’inizio delle visite mediche ed all’assenza alle riunioni del reparto. Occorre poi ribadire che l’eventuale disponibilità da parte dei colleghi del G. a supplire alle assenze e ritardi di quest’ultimo non rileva ai fini della condotta penalmente sanzionata; il turbamento non irrilevante del servizio è stato, peraltro, contestato con riferimento alla interruzione del servizio medico del reparto ospedaliero, "per completa scopertura del servizio di guardia attiva, non essendovi, in tal casi, altri medici presenti presso la struttura". Va, comunque, rammentato che, la S.C. ha ravvisato la ratio del reato di cui all’art. 340 c.p. nella tutela non solo dell’effettivo funzionamento di un servizio pubblico, ma anche nell’ordinato svolgimento di esso, sicchè, ai fini della sussistenza dell’elemento oggettivo non ha rilievo che la interruzione sia stata solo temporanea o che si sia trattato di un mero turbamento nel regolare svolgimento del servizio stesso (Cass. n. 44845/2007; n. n. 24068/2001).

Il ricorso, alla stregua di quanto osservato, va rigettato. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile costituita, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile,Azienda Ospedaliera Universitaria, (OMISSIS), liquidate in complessivi Euro 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 8 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-09-2011, n. 19177 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

na del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione – affidato a due motivi – contro il decreto in data 9.2.2009 con il quale la Corte di appello di Napoli ha accolto la domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, proposta da S.A., F.A. e F.C., nella qualità di eredi di Fe.Ar., deceduto nel (OMISSIS), in relazione alla violazione del termine ragionevole di durata del processo iniziato dal loro dante causa dinanzi al TAR di Napoli nel 1992, ancora pendente al momento della domanda di indennizzo.

Gli intimati resistono con controricorso.

2.1.- Va preliminarmente evidenziata l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso formulata dai resistenti sul presupposto della inapplicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale.

Infatti, la sospensione dei termini processuali nel periodo dal 1 agosto al 15 settembre ha carattere generale e le eccezioni a questa regola, elencate nella L. n. 742 del 1969, art. 3, hanno carattere tassativo, essendo questa una norma eccezionale, di stretta interpretazione e quindi insuscettibile di interpretazione estensiva e tanto meno analogica. Ne consegue che nel procedimento di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo, di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, il termine per proporre ricorso ordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della citata legge, è soggetto a sospensione, non rientrando tale procedimento tra quelli per i quali non è applicabile la sospensione feriale dei termini, senza che possa desumersi l’operatività della deroga dalla natura del procedimento della cui ragionevole durata si discute (Sez. 1, Sentenza n. 1094/2005).

I quesiti, poi, risultano correttamente formulati.

2.2.- Con il primo motivo di ricorso il Ministero ricorrente denuncia violazione di legge lamentando che la Corte di appello abbia liquidato l’indennizzo – richiesto iure successionis – anche per il periodo successivo al decesso del dante causa degli attori nonostante questi ultimi non avessero riassunto il giudizio.

Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione di legge lamentando la liquidazione di indennizzo in misura superiore a quello previsto dalla giurisprudenza della CEDU. 3.1.- Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimento delle altre censure, posto che occorre procedere a nuova liquidazione dell’indennizzo.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di equa riparazione prevista dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, in caso di decesso di una parte, l’erede ha diritto a conseguire, "iure successionis", l’indennizzo maturato dal "de cuius" per l’eccessiva protrazione di un processo che lo vide parte anche prima dell’entrata in vigore della citata legge nonchè, "iure proprio", l’indennizzo dovuto in relazione all’ulteriore decorso della medesima procedura, dal momento in cui abbia assunto formalmente la qualità di parte, ovverosia si sia costituito nel giudizio. Ed infatti, anche se la qualificazione ordinamentale negativa del processo, ossia la sua irragionevole durata, è stata già acquisita nel segmento temporale nel quale parte era il "de cuius" e permane anche in relazione alla valutazione della posizione del successore – che subentra, pertanto, in un processo oggettivamente irragionevole -, per la commisurazione dell’indennizzo da riconoscere dovrà prendersi quale parametro di riferimento proprio la costituzione dell’erede in giudizio, posto che il sistema sanzionatorio delineato dalla Convenzione europea e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001, non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia subito danni, patrimoniali e non patrimoniali, ed in relazione ad indennizzi modulabili in base al concreto patema subito (Sez. 1, Sentenza n. 2983/2008; Sez. 1, Sentenza n. 23416/2009).

Dai principi innanzi richiamati discende che, in difetto di costituzione degli eredi, la Corte di merito avrebbe dovuto limitare la liquidazione dell’indennizzo al periodo dal 1995 (dopo il decorso, cioè, del termine ragionevole) al 1998, data del decesso dell’attore.

Talchè, cassato il decreto impugnato, la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può procedere ai sensi dell’art. 384 c.p.c., alla decisione della causa nel merito, liquidando per il periodo innanzi menzionato la somma di Euro 2.250,00, prò quota, in applicazione dei criteri fissati da Cass. 21840/2009.

Le spese processuali – tenuto conto dell’esito complessivo della lite – possono essere compensate.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna l’Amministrazione al pagamento in favore dei resistenti, nella qualità in atti, della somma di Euro 2.250,00, pro quota. Compensa le spese processuali.

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