Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-12-2010) 26-01-2011, n. 2692

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 12 marzo 2010 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da S.A., diretta a ottenere la riabilitazione dalla condanna inflitta, per il reato di cui all’art. 416 – bis c.p., con sentenza resa in data 30 settembre 2002 dalla Corte d’appello di Palermo.

Il Tribunale argomentava la decisione rilevando che l’istante non aveva fornito prova di "alcuna, seppur minima, iniziativa per le restituzioni e i risarcimenti dei danni devastanti causati dalla illecita partecipazione, di alto livello economico criminale, in illecite gestioni di appalti e lavori pubblici", e che la remissione del debito per spese processuali, pari a 332 mila Euro, ottenuta dal predetto, era da ricollegare al contingente disagio economico, e non all’assoluta impossibilità di affrontare gli obblighi civili derivanti da reato, richiesta per la concessione della riabilitazione.

2. Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, S.A., il quale ne chiede l’annullamento censurandola, con unico motivo, per violazione dell’art. 125 c.p.p., e artt. 178 e ss. c.p., in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), e).

Il ricorrente, in particolare, deduce che l’ordinanza non solo ha disatteso i principi giuridici processuali e sostanziali in materia ma ha anche eluso l’obbligo motivazionale, avuto riguardo alle condizioni richieste per la riabilitazione, alla dimostrazione data della impossibilità di adempiere le obbligazioni civili in forza dell’ottenimento della remissione del debito per spese processuali, all’erroneo riferimento della motivazione a illecite gestioni di appalti e lavori pubblici per le quali non vi è stata condanna e alla irrilevanza, ai fini della richiesta, del riferimento ai collegamenti dei fratelli S. con esponenti della criminalità mafiosa.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. La riabilitazione è un istituto che ha come risultato la reintegrazione del lì condannato nella sua capacità giuridica, che si consegue mediante l’estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali derivanti dalla condanna penale, a norma dell’art. 178 c.p.. Atteso detto risultato la riabilitazione è possibile, ai sensi del successivo art. 179 c.p., se, in presenza degli altri requisiti di legge, il condannato abbia mostrato di avere tenuto buona condotta con fatti positivi e costanti di emenda e di ravvedimento, dopo la condanna e fino alla data della decisione sull’istanza (Sez. 1^, n. 4089 del 07/01/2010, dep. 01/02/2010, De Stasio, Rv. 246052; Sez. 1^, n. 36232 del 20/09/2007, dep. 03/10/2007, Baroncini, Rv. 237503; Sez. 1^, n. 6704 del 02/12/2005, dep. 22/02/2006, Pettenati, Rv. 233406;

Sez. 1^, n. 1274 del 27/02/1996, dep. 28/05/1996, Politi, Rv.

204698).

Ai fini del conseguimento della riabilitazione, l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato è condizione prevista dalla legge e discende direttamente dalla commissione del fatto costituente reato, a prescindere da qualsiasi ulteriore considerazione circa la struttura dell’illecito, quale illecito di danno o di pericolo, e dal fatto che non vi sia stata nel processo penale costituzione di parte civile e alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato o che le parti lese non abbiano azionato proprie pretese civilistiche (Sez. 1^, n. 48148 del 18/11/2008, dep. 24/12/2008, Maggi, Rv. 242809; Sez. 5^, n. 4731 del 08/10/1999, dep. 31/01/2000, Agostini M., Rv. 215749).

L’attivarsi del reo al fine dell’eliminazione, per quanto possibile, delle conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa ha, infatti, valore dimostrativo di emenda del condannato (Sez. 1^, n. 16026 del 12/04/2006, dep. 10/05/2006, P.G. in proc. Luodiyi, Rv.

234135; Sez. 5^, n. 4731 del 08/10/1999, dep. 31/01/2000, Agostini M., Rv. 215748), a cui carico è l’onere di dimostrare di avere fatto quanto in suo potere per adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato ovvero di dimostrare l’impossibilità di adempiervi, in funzione dell’indicato valore dimostrativo dell’emenda (Sez. 1^, n. 4089 del 07/01/2010, dep. 01/02/2010, De Stasio, Rv. 246052; Sez. 1^, n. 9755 del 27/01/2005, dep. 11/03/2005, Fortuna, Rv. 231589; Sez. 1^, n. 17952 del 30/03/2004, dep. 16/04/2004, Martinoli, Rv. 228291).

3. Alla luce dei principi esposti, il provvedimento impugnato è esente dai denunciati vizi.

Il Tribunale, che ha richiamato le emergenze della sentenza di condanna del ricorrente per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e l’accertata sua partecipazione ad attività di alto livello economico criminale nel settore della gestione illecita di appalti e lavori pubblici, con testuale riferimento alla sentenza di condanna quanto alle vicende del (OMISSIS) e ai rapporti con massimi esponenti della criminalità mafiosa, ha correttamente evidenziato la totale carenza di prova di alcuna, sia pure minima, iniziativa del S. volta a porre riparo, in qualsiasi modo, tempo e misura, ai danni devastanti derivati dalle illecite attività lucrative gestite.

A dare dimostrazione dell’impossibilità di adempiere le obbligazioni civili non è sufficiente l’allegazione da parte del S. della circostanza dell’intervenuta remissione del debito, fondata sulla rappresentata situazione di insufficienza reddituale in rapporto al notevolissimo importo delle spese, all’accollo da parte della figlia della pesante situazione debitoria e della riduzione a zero della sua situazione reddituale.

L’impossibilità di adempiere le obbligazioni civili, atteso il valore dimostrativo della volontà di emenda che connota l’adempimento, deve essere, infatti, totale e permanente, e deve, pertanto, riguardare iniziative riparatone dei danni patrimoniali e dell’offesa patita, non predeterminate nel modo, tempo e misura e non valutate solo alla stregua delle regole civilistiche, e l’intero periodo successivo alla sentenza di condanna.

4. Le censure mosse, che assegnano alla sola remissione del debito la funzione probativa della impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato, trascurano ogni riferimento alla necessaria prova, da fornirsi da parte del richiedente, della condotta successiva alla condanna improntata all’emenda e al ravvedimento e della non imputabilità al condannato delle situazioni, che devono essere a loro volta oggetto di rappresentazione e di prova, ostative all’adempimento delle obbligazioni civili, al quale lo stesso è tenuto al fine di conseguire il beneficio richiesto.

Esse, peraltro, in violazione dei limiti del sindacato demandato a questa Corte, per espressa volontà del legislatore, oppongono alla lettura delle acquisizioni processuali, operata in modo logico e congruo da parte del Tribunale, una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è preclusa in questa sede.

5. Essendo le doglianze prive di fondamento, il gravame deve essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-10-2010) 10-02-2011, n. 4947 Falsità ideologica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con decreto del 24 maggio 2010, il PM di Chiavari disponeva il sequestro probatorio dei beni di cui al verbale della Polizia Municipale di Sestri Levante del 20.5.2010 (due targhe di immatricolazione di un autovettura, montate su altra autovettura in relazione alle indagini preliminari per il reato di cui agli artt. 477-482 c.p., trattandosi di targhe che erano state radiate il 21.12.2009 per esportazione dell’autovettura cui inerivano e costituenti corpo del reato in riferimento alla falsificazione, necessario ai fini di prova anche per i relativi accertamenti.

Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta dall’indagato, il Tribunale di Genova, in funzione di giudice del riesame, confermava l’impugnato provvedimento, con consequenziali statuizioni.

Avverso la decisione anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo le ragioni di censura di seguito indicate.

2. – Con unico motivo d’impugnazione, parte ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia colto il senso dell’eccezione difensiva volta a far rilevare la mancata enunciazione del fatto-reato per cui si procedeva e della pur sommaria indicazione degli elementi costitutivi. Mancanza che impediva ogni possibilità di sussumere il fatto in una specifica ipotesi di illecito e di cogliere il rapporto di pertinenzialità dei beni sottoposti a vincolo reale con la violazione in ipotesi contestata. Peraltro, il provvedimento redatto contestualmente alla mancata convalida di sequestro disposto dalla p.g. risultava redatto su modulo a stampa, recante la sola indicazione delle norme asseritamente violate. Il decreto era, dunque, del tutto privo di motivazione e tale vizio non era stato rilevato dal giudice del riesame, che, peraltro, non avrebbe potuto ovviare trattandosi di totale mancanza di motivazione.

3. – La censura è priva di fondamento. Non è condivisibile il rilievo della totale mancanza di motivazione del decreto di sequestro, che non sarebbe stata rilevata dal giudice del riesame. Ed invero, l’indicato provvedimento recava, sia pure in forma sintetica, la specifica indicazione del titolo di reato ipotizzato, con riferimento agli artt. 477-482 c.p. e l’indicazione dell’esigenza di disporre la misura cautelare in funzione di accertamenti tecnici da compiere.

La verifica dell’astratta sussumibilità del fatto nelle ipotizzate fattispecie di reato e l’indicazione delle esigenze probatorie – connesse alla necessità di verifica dei requisiti essenziali del materiale in sequestro ai fini della sicurezza – esaurivano l’ambito di cognizione devoluto al giudice del riesame, secondo l’insegnamento di questa Corte regolatrice (cfr. Cass. Sez. Un. 28.1.2004, n. 5876, Ferazzi, rv. 226710).

Ogni altra argomentazione difensiva, afferente alla congruità della struttura motivazionale, sfugge al controllo di legittimità, in ragione della limitata cognizione di questa Corte di legittimità al solo rilievo del vizio di violazione di legge, a mente dell’art. 325 c.p.p., comma 1. 4. – Per quanto precede, il ricorso – globalmente considerato – deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-02-2011, n. 1254 Indennità varie Mansioni e funzioni Pensioni, stipendi e salari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.Il signor D.G., dipendente della Azienda di Promozione Turistica di Parma, esponeva in primo grado dinanzi al Tar Emilia Romagna, sede di Parma, di essere stato formalmente investito, con atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione, delle funzioni di Direttore provvisorio dell’Azienda e di avere disimpegnato le relative incombenze nel periodo intercorrente fra il 1° ottobre 1990 ed il 31 dicembre 1991.

In seguito all’intervenuto accorpamento a quello di Parma dell’A.P.T. di Salsomaggiore Terme, il direttore provvisorio di questo ultimo è stato affiancato al Rag. Deina con compiti circoscritti.

Esponeva altresì di avere chiesto la indennità di funzione prevista dall’art. 36 della l.r. 37 del 1990 ma il Collegio dei Revisori dell’Azienda si esprimeva negativamente in ordine alla accoglibilità della richiesta anzidetta rilevando come le funzioni dirigenziali erano state congiuntamente svolte dal ricorrente e da altro dipendente.

Sosteneva il ricorrente che tale diniego era illegittimo per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 della ripetuta legge regionale 37 del 1990 anche in relazione al disposto dell’art. 5 III comma della l.r. 41 del 1992.

In particolare non rivestirebbe alcun rilievo la circostanza della coesistenza di due dipendenti nell’esercizio delle funzioni dirigenziali, venendo in considerazione, ai fini della riconoscibilità dell’emolumento in discorso, la sola effettività dello svolgimento delle relative funzioni. Concludeva invocando, in accoglimento del proposto gravame, la declaratoria del diritto al riconoscimento della predetta indennità di funzione nonché la condanna delle amministrazioni alla liquidazione delle somme a tale titolo spettanti relativamente a periodo intercorrente tra il 1° ottobre 1990 ed il 31 dicembre 1991.

2. Il Tar per la Emilia Romagna, sede di Parma, rilevando che il ricorrente era inquadrato nella ottava qualifica funzionale ed aveva disimpegnato funzioni dirigenziali senza essere stato investito della relativa posizione, respingeva il ricorso condividendo l’orientamento negativo del Collegio dei revisori dei conti dell’APT.

3. Assume il rag. G.D. nell’atto di appello la erroneità della sentenza del primo giudice chiedendone la riforma.

Le Amministrazioni intimate non si sono costituite.

La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza del 21 dicembre 2010.

4. L’appello non merita accoglimento.

Come evidenziato in fatto deve sottolinearsi che il ricorrente era inquadrato nella ottava qualifica dirigenziale ed aveva disimpegnato mansioni dirigenziali senza essere stato contestualmente e formalmente investito della relativa posizione di qualifica dirigenziale e che dette funzioni erano state svolte unitamente ad altro dipendente.

Sulla base di tali considerazioni devono condividersi le argomentazioni del primo giudice che, per respingere la domanda avanzata in primo grado, ha rilevato innanzitutto la circostanza del mancato possesso della I° qualifica dirigenziale, propria del Direttore dell’APT, e quindi della carenza in capo al ricorrente del necessario presupposto al quale era ancorata la attribuzione della speciale indennità di funzione di cui all’art. 36 della l.r. 27 aprile 1990 n.37, non rilevandosi all’uopo sufficiente il mero disimpegno, ancorchè assistito da previo conferimento di incarico, delle relative funzioni.

Quanto poi allo svolgimento congiunto delle funzioni da parte del ricorrente e di altro funzionario dell’APT ha rilevato esattamente il primo giudice che non poteva ritenersi scaturire dalla "parcellizazione" delle funzioni dirigenziali unitariamente riconducibili alla posizione funzionale del Direttore dell’Azienda A.P.T. distinte pretese ad opera di ciascuno dei dipendenti incaricati per la corresponsione dell’intera indennità.

5. Escluso quindi che alla stregua della normativa speciale regionale potessero essere retribuite le mansioni svolte dall’appellante, si ricorda che in generale la retribuibilità delle mansioni superiori svolte dal dipendente pubblico, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, non trova base normativa in alcuna norma o principio generale desumibile dall’ordinamento. Nè nell’art. 2126 c.c., che concerne solo l’ipotesi della retribuibilità del lavoro prestato sulla base di atto nullo o annullato, né nell’applicazione diretta dell’art. 36, Cost., la cui rilevanza resta impedita dalle contrastanti previsioni degli artt. 97 e 98, Cost., né nell’art. 2041 c.c., in ragione della sussidiarietà dell’azione di arricchimento senza causa. Solo a decorrere dal 22 novembre 1998, data di entrata in vigore del d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 che con l’art. 15 ha reso compiutamente operativa la disciplina dell’art. 56, d.lgs. n. 29/1993, le dette differenze retributive sono riconoscibili e non per il periodo pregresso per il quale trova applicazione il principio della irrilevanza dello svolgimento delle mansioni medesime (Cons. Stato, IV, 6 luglio 2010 n.4596).

6. In conclusione l’appello non merita accoglimento.

7. Nulla per le spese non essendosi costituite le amministrazioni intimate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cons. Stato Sez. VI, Sent., 10-03-2011, n. 1531 Mansioni e funzioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La signora M.T.R. chiede la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Puglia ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento di attribuzione delle mansioni superiori di capo del settore marcaggio, sezione II, del centro compartimentale servizi banco posta di Bari al signor F.C., e per l’assegnazione delle predette mansioni.

1) Il Tribunale amministrativo ha dichiarato improcedibile il ricorso ex art. 24, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, notificato in riassunzione in data 17 e 18 febbraio 2004 a seguito dell’interruzione del giudizio dichiarata con sentenza n. 2942 notificata il 14 agosto 2004, sul presupposto del venir meno della rappresentanza processuale in capo all’Avvocatura dello Stato in dipendenza della trasformazione dell’Amministrazione postale in società per azioni.

Il primo giudice ha rilevato la tardività della notificazione dell’atto di riassunzione, avvenuta oltre il termine semestrale indicato dalla norma citata, e ha computato la decorrenza del termine dal momento della pubblicazione della sentenza dichiarativa dell’interruzione, avvenuta il 9 luglio 2004.

Di tale sentenza l’appellante deduce l’erroneità, con argomentazioni dalle quali il Collegio ritiene di prescindere, essendo il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado infondato nel merito.

2) L’appellante, dipendente dell’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni con la qualifica di dirigente di esercizio (VI livello) presso il centro compartimentale servizi banco posta, sezione II, settore marcaggio di Bari, espone che, data la perdurante assenza del titolare delle funzioni apicali di tale settore, nel settembre 1992 le relative mansioni sono state temporaneamente affidate al controinteressato, signor F.C. il quale, peraltro, aveva la qualifica di operatore specializzato, V livello professionale. L’interessata ha rappresentato all’Amministrazione che la propria superiore qualifica e la maggiore anzianità di servizio evidenziavano l’anomalia dell’attribuzione delle mansioni superiori al Colonna; con provvedimento in data 3 dicembre 1992 tali mansioni le venivano assegnate, ma successivamente sono state nuovamente attribuite al controinteressato, che nel frattempo aveva raggiunto la stessa qualifica professionale della R.. Avendo la stessa R. rappresentato all’Amministrazione la propria maggiore anzianità di servizio, con il provvedimento impugnato in primo grado la Direzione compartimentale giustificava la scelta, che la ricorrente censura in quanto contraddittoria e violativa del criterio dell’anzianità di servizio, non risultando neppure veritiero quanto asserito nel provvedimento stesso circa l’attribuzione fin dal 1980 delle suddette mansioni al Colonna, che dal 1986 al 1992 non era in servizio presso il settore marcaggio e che, quindi, non avrebbe potuto acquisire la specifica professionalità asserita. Né l’Amministrazione ha stilato la graduatoria prevista dal decreto ministeriale 28 aprile 1983, n. 178 per la scelta del soggetto al quale affidare le mansioni di caposettore.

3) Le censure svolte dalla ricorrente non sono condivisibili.

Come ha rappresentato la società intimata, la ricorrente risulta assegnata al servizio di cui è causa in data 28 dicembre 1987, a distanza di ben sette anni dal momento in cui le funzioni rivendicate erano state assegnate una prima volta al controinteressato. Giustificata, quindi, appare la considerazione, addotta dall’Amministrazione con il provvedimento oggetto del giudizio di primo grado, che fa perno sulla maggiore professionalità riconoscibile in capo al Colonna rispetto a quella vantata dalla ricorrente che, pur dipendente dell’Amministrazione postale da un numero maggiore di anni (la difesa resistente non contesta tale circostanza, asserita dalla interessata), era stata assegnata allo specifico servizio dopo il controinteressato, non valendo a colmare la differenza il periodo (inferiore) in cui questi non vi ha prestato servizio.

Infondato è anche il motivo che deduce la violazione del decreto ministeriale 28 aprile 1983, n. 178, poiché lo stesso provvedimento impugnato attesta che la sostituzione del capo servizio con il controinteressato non era mai stata formalizzata: sotto tale profilo, neppure può dirsi esattamente individuato l’oggetto del giudizio, dal momento che l’attribuzione di mansioni superiori sconta pur sempre l’esistenza della vacanza del posto, accertata e rimediata con provvedimento formale ai sensi dell’art. 42 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, norma speciale che regola il rapporto di impiego dei dipendenti postelegrafonici.

4) In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente reiezione del ricorso di primo grado.

Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza, e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna l’appellante a rifondere alla società appellata le spese del secondo grado del giudizio, nella misura di 2.000 (duemila) euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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