T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 01-06-2011, n. 4943 Scuole e personale di sostegno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

risultano soddisfatte le condizioni processuali di cui al suindicato art. 60 in ordine alla possibilità di definire il giudizio cautelare con sentenza in forma semplificata;

Considerato che nel caso in esame il Collegio ravvisa la manifesta fondatezza del ricorso;

Visto il comma 1 dell’art. 60 c.p.a. il quale dispone che "in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione";

Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: "Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata";

Dato atto che risultano soddisfatte le condizioni processuali di cui al precitato art. 60 in ordine alla possibilità di definire il giudizio cautelare con sentenza in forma semplificata;

Considerato che nel caso all’esame il collegio ravvisa la manifesta fondatezza del ricorso sulla base delle indicazioni e principi già espressi da questa Sezione con sentenza n.3287/2010 con la quale è stato ribadito che:

"- l’art. 38, comma 3, Cost., disponendo che "gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale", dà concretezza ai principi generalissimi che, in relazione ai "diritti inviolabili dell’uomo", esprime l’art. 2 Cost. e, in relazione alla "pari dignità sociale", esprime l’art. 3 Cost., quando esige che il principio di eguaglianza sia modulato in funzione anche delle "condizioni personali";

"- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 215 del 1987, ha affermato che "la partecipazione del disabile al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato"; dal che il dovere dello Stato ( art. 38, comma 4, Cost.) di rendere concretamente fruibile il diritto all’istruzione attraverso "misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti di istruzione";

"- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha espressamente riconosciuto al disabile (art. 12) il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione dalla scuola materna all’università, prevedendo che la fruibilità di tale diritto sia assicurata, tra l’altro, con il ricorso a personale docente specializzato di sostegno,

"- che, prendendo atto della circostanza che, accanto a forme più lievi, esistono forme di disabilità particolarmente gravi, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunnidocenti stabilito in via generale (art. 40, comma 1);

"- che l’art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aveva inciso sulle norme da ultimo ricordate fissando rigidamente un limite al numero degli insegnanti di sostegno e sopprimendo radicalmente la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato altri insegnanti, in deroga al rapporto docentialunni pur se in presenza di disabilità particolarmente gravi;

"- che tali norme della legge n. 244 del 2007, tuttavia, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 26 febbraio in quanto contrastanti con il "quadro normativo internazionale (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n, 18), costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a protezione dei disabili".

"- che nell’ora citata sentenza la Corte ha osservato che "la scelta… di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato" incide sul nucleo indefettibile di garanzie costituente il limite invalicabile all’intervento normativo discrezionale del legislatore, in quanto "detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto all’istruzione del disabile grave"; "la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno appresta una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità….(e) non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua"…";

– che, nella specie, alla luce del riferito quadro normativo nel quale si iscrive la vicenda all’esame, non potrebbe dubitarsi dell’illegittimità del provvedimento impugnato con il quale, nonostante l’handicap del minore sia qualificato grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, l’Amministrazione dichiara l’impossibilità di garantirgli assistenza di sostegno per un numero di ore pari almeno ad un’intera cattedra;

– che l’esiguità dell’organico, infatti, non potrebbe pregiudicare il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave, essendo tenuta l’Istituzione Scolastica a provvedere a soddisfarle – in deroga al rapporto docentialunni ordinario – attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di sostegno; come prevedeva già la legge n. 449 del 1997 con norma che, in parte qua, non è suscettibile di modifica da parte del legislatore ordinario e che sancisce un ineludibile dovere da parte e dell’amministrazione scolastica;

– che il recente art.. 9, comma 15, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha confermato che il limite dei docenti di sostegno ("pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’ organico di fatto dell’ a.s. 2009/2010") fa "salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104": e cioè proprio in relazione alla fattispecie del presente giudizio;

Considerato che merita piena adesione la prospettazione giuridica svolta in ricorso;

Ritenuto di dover fare applicazione dell’art. 34, lett. c), c.p.a., il quale prevede che, "in caso di accoglimento del ricorso, il giudice, nei limiti della domanda… condanna (l’amministrazione)… all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio";

Ritenuto pertanto di disporre che le amministrazioni scolastiche avviino e perfezionino con ogni tempestività, in base alla previsione di cui al precitato art. 9 del decreto legge 78/2010 che contempla la possibilità di procedere ad assunzione in deroga su posti di sostegno, le iniziative necessarie per assicurare l’adeguata integrazione dell’organico del personale di cui trattasi in relazione al concreto fabbisogno della Istituzione scolastica.

Ritenuto che concorrono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti di spese di giudizio e onorari di causa;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., lo accoglie nei sensi e agli effetti di cui in motivazione, disponendo la tempestiva adozione dei provvedimenti quivi indicati.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-05-2011) 16-06-2011, n. 24137

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rsona del Dott. D’AMBORIO Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Cagliari, con sentenza pronunciata in data 9 novembre 2005, dichiarava G.A. colpevole in ordine al delitto di cui all’art. 449 c.p. e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione.

A G.A. era stato contestato il delitto di cui sopra per avere per colpa cagionato un incendio in cui erano andati distrutti circa otto ettari di terreno. Il Tribunale aveva ritenuto, sulla base delle emergenze probatorie in atti, che il punto di origine dell’incendio dovesse essere individuato in prossimità di un pozzo artesiano che insisteva sul fondo di proprietà del G. dove era stato collocato un rivestimento in ferro ed erano stati effettuati dal G. con una smerigliatrice delle incisioni, come si poteva desumere dal fatto che i pezzi di ferro tagliati erano ancora al suolo. Il Giudice aveva ritenuto che, considerata anche la direzione del vento, essendo il fuoco insorto a circa due metri dal punto in cui il G. aveva lavorato con lo smeriglio e non essendo state rinvenute tracce di inneschi o di cause alternative, doveva ritenersi che le fiamme fossero state cagionate dalle scintille sviluppate dal lavoro della smerigliatrice sul ferro, che avevano interessato le sterpaglie insistenti sul fondo confinante con quello del G.. Avverso la sentenza di cui sopra proponeva appello la difesa dell’imputato. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 7 luglio 2010, oggetto del presente ricorso, confermava la sentenza emessa nel giudizio di primo grado e condannava l’imputato al pagamento delle spese del grado.

Avverso tale sentenza G.A., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per cassazione chiedendone l’annullamento e la censurava per il seguente motivo:

mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della impugnata sentenza e da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e). Secondo la difesa del G. la sentenza impugnata sarebbe viziata da manifesta illogicità della motivazione in quanto, come già quella di primo grado, avrebbe omesso di considerare gli apporti conoscitivi dei due consulenti tecnici della difesa e di valutare una serie di elementi di prova che avrebbero consentito di dimostrare l’estraneità dell’imputato ai fatti contestatigli. I consulenti della difesa infatti avevano escluso, sulla base di una serie di dati della comune esperienza e di prove effettuate in loco che l’attività di smerigliatura potesse avere cagionato l’incendio di cui all’imputazione per il fatto che le scintille che si sprigionano durante il funzionamento di uno smeriglio di foggia analoga a quello utilizzato dal G. perdono forza e si spengono ad una distanza massima di 40/50 centimetri e inoltre il disco, di cui è dotata la smerigliatrice per tagliare il metallo, ruota in senso orario e, quindi, in caso di tagli effettuati in senso verticale, come nella odierna fattispecie, le scintille vengono espulse sempre in senso verticale ricadendo ai piedi dell’operatore. Pertanto le scintille sprigionate dall’attrito della smerigliatrice con il metallo inciso non potrebbero aver attinto le sterpaglie e cagionato l’incendio nel terreno limitrofo, così come ritenuto dal giudici di merito, i quali, nella disamina degli apporti conoscitivi di natura tecnica, avevano preso unicamente in considerazione la direzione anche orizzontale dei tagli, senza valutare la circostanza, dirimente ai fini della individuazione delle possibili dinamiche del sorgere dell’incendio, relativa al meccanismo di funzionamento dell’attrezzo.

Anche in merito alla direzione delle incisioni praticate sul rivestimento del pozzo, la sentenza impugnata si era limitata a riproporre acriticamente le argomentazioni articolate sul punto dal giudice di primo grado, omettendo di considerare le obiezioni della difesa, che aveva anche invocato l’espletamento di una perizia sul punto ai sensi dell’art. 603 c.p.p., ritenuto illogicamente superfluo dalla Corte territoriale. In conclusione, secondo la difesa del ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe illogico e contraddittorio perchè, da un lato, non prendeva in considerazione il dato relativo al funzionamento della smerigliatrice e della limitata forza propulsiva delle scintille, dall’altro attribuiva efficacia dirimente alla direzione delle incisioni senza considerare che il lato del pozzo in cui le stesse sono state praticate è radicalmente incompatibile con la ricostruzione accusatoria.
Motivi della decisione

Tanto premesso si osserva che il proposto motivo di ricorso è palesemente infondato in quanto ripropone questioni di merito a cui la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di legittimità.

Tanto premesso si osserva che il ricorso proposto per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione seleziona un percorso che si esonera dalla individuazione dei capi o dei punti della decisione cui si riferisce l’impugnazione ed egualmente si esonera dalla indicazione specifica degli elementi di diritto che sorreggono ogni richiesta. Le censure che investano la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione impongono una analisi del testo censurato al fine di evidenziare la presenza dei vizi denunziati. Viceversa la censura che denunzia la mancanza di motivazione deve far emergere ciò che manca e che esclude il raggiungimento della funzione giustificativa della decisione adottata. Una censura che denunzia mancanza di motivazione deve cioè fornire specifica indicazione delle questioni precedentemente poste, specifica comparazione tra questioni proposte e risposte date, approfondita e specifica misurazione della motivazione impugnata per evidenziare come, nonostante l’apparente esistenza di un compiuto argomentare, si sia viceversa venuta a determinare la totale mancanza di un discorso giustificativo della decisione e deve fornire attenta individuazione dei vuoti specifici che hanno determinato quella mancanza complessiva.

Tutto ciò non è rintracciabile nel ricorso di G.A. poichè manca di qualsiasi considerazione per la motivazione criticata, e lungi dall’individuare specifici vuoti o difetti di risposta che costituirebbero la complessiva mancanza di motivazione, si duole del risultato attinto dalla sentenza impugnata e accumula circostanze che intenderebbero ridisegnare il fatto a ascrittogli in chiave a lui favorevole, al fine di ottenere in tal modo una decisione solamente sostitutiva di quella assunta dal giudice di merito.

Nella sentenza oggetto di ricorso è infatti chiaro il percorso motivazionale che ha indotto quei Giudici a confermare la sentenza di primo grado.

La Corte di Appello, infatti, dopo avere rilevato che, sulla base degli accertamenti effettuati e delle dichiarazioni testimoniali del teste S., era stato accertato che l’incendio si era verificato in orario pressochè concomitante con i lavori di smeriglio effettuati dal G., ha correttamente evidenziato che dall’esame della documentazione fotografica risultava che sul pozzo artesiano erano state effettuate diverse incisioni e che, pur essendoci sul rivestimento in ferro diversi tagli aventi direzioni diverse, se ne poteva osservare uno che era orizzontale e caratterizzato da una incisione più profonda sul lato destro, che andava a sfumare verso quello sinistro in cui erano visibili tracce di bruciatura.

Concludeva quindi correttamente l’impugnata sentenza nel senso che la direzione del taglio orizzontale era verso l’esterno del fondo del G., in direzione di un terreno distante appena due metri, caratterizzato dalla presenza di sterpaglie, facilmente raggiungibile dalle scintille e facilmente infiammabile. La sentenza impugnata evidenzia poi il comportamento tenuto dal G. al momento del sopralluogo da parte dei forestali, i quali, dopo avere domato l’incendio, avevano cercato di individuarne il punto di origine e le possibili cause che lo avevano provocato. L’odierno ricorrente, infatti, avendo compreso che una delle possibili cause dell’incendio era ricollegabile proprio ai lavori compiuti quel giorno, aveva repentinamente raccolto i pezzi di ferro da lui tagliati con la smerigliatrice e che si trovavano a terra vicino al pozzo artesiano e li aveva gettati nel pozzo con il chiaro intendimento di impedire che la causa dell’incendio fosse individuata nei lavori da lui svolti. In conclusione correttamente i giudici di merito hanno ritenuto, considerata la direzione del vento, che il punto di insorgenza dell’incendio coincidesse con il tratto di terreno sito a poca distanza dal pozzo artesiano dove, durante il giorno, il G. aveva lavorato con lo smeriglio e hanno negativamente valutato il comportamento dello stesso che, incurante delle prescrizioni antincendio che vietavano l’uso di qualunque strumento che potesse sprigionare scintille, aveva intrapreso lavori di taglio del ferro con una smerigliatrice, in prossimità di un terreno caratterizzato dalla presenza di sterpaglie, senza prestare la necessaria sorveglianza. Sulla base di tali considerazione si evince che la Corte di appello ha implicitamente ritenuto non decisivo ai fini del decidere l’espletamento di una perizia peraltro richiesta dalla difesa dell’odierno ricorrente.

Pertanto nè rispetto ai capi nè rispetto ai punti della sentenza impugnata, nè rispetto all’intera tessitura motivazionale che nella sua sintesi è coerente e completa, è stata in alcun modo configurata la protestata assenza o manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorso proposto non va in conclusione oltre la mera enunciazione del vizio denunciato e dunque esso è inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della intervenuta prescrizione che, nella fattispecie di cui è processo, sarebbe maturata, essendo stato il reato commesso in data (OMISSIS).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-11-2011, n. 24250 Rimborso dell’imposta

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Svolgimento del processo

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 12.1.2007 è stato notificato all’Agenzia delle Dogane-Ufficio Tecnico di Finanza di Como un ricorso della "ASME spa" per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 6.12.2005), che ha respinto l’appello della società anzidetta contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Como n. 39/05/2003, che aveva integralmente respinto il ricorso della società medesima avverso rifiuto di rimborso o sgravio di accise gas metano relative agli anni dal 1997 al 2000, rifiuto motivato con l’intercorso termine di decadenza biennale ( D.Lgs. n. 504 del 1995, ex art. 14) tra le date dei pagamenti e la data di proposizione dell’istanza di rimborso (12.6.2002).

L’Agenzia intimata si è difesa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 25.10.2011, in cui il PG ha concluso per il rigetto del ricorso del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con il menzionato diniego di rimborso l’Agenzia ha disatteso l’istanza della ASME spa volta ad ottenere il rimborso delle somme versate a titolo di accise (con dichiarazione annuale provvista di riserva di successiva presentazione di dichiarazione corretta all’atto della successiva misurazione), in esubero rispetto a quanto effettivamente dovuto in proporzione volumi di gas metano effettivamente erogati, e ciò a causa di errore di misurazione connesso con l’allegato funzionamento anomalo del sistema informatico di determinazione dei dati. Solo al momento del completamento della "ricostruzione realistica delle proprie fatturazioni" (grazie ad un nuovo software di conversione realizzato ad hoc per la risoluzione del problema) si era resa possibile la presentazione dell’istanza di rimborso della maggior somma di Euro 261.926,06 versata nel corso dell’indicato quadriennio.

Con ricorso proposto alla CTP di Como la ASME aveva impugnato il diniego sostenendo che il pagamento di somme indebite (dipeso non dall’adempimento di una obbligazione tributaria inesistente ma da un esuberante versamento, determinato da un errore materiale di calcolo da imputarsi a terzi estranei all’organizzazione aziendale) giustificava il riferimento – come termine "a quo" per il decorso della decadenza – non già al momento del pagamento ma al momento dell’intervenuta "conoscenza effettiva dell’errore in termini di diversa quantificazione effettiva dell’imposta dovuta".

Il ricorso è stato disatteso dall’adita CTP e la società contribuente ha proposto appello avanti alla CTR Lombardia, ribadendo le sue tesi in punto di diritto, appello che è stato a sua volta respinto.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che – dipendendo la decadenza dal fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro il tempo prefissato – solo l’atto esattamente previsto dalla legge (e perciò l’istanza di rimborso entro il termine biennale) avrebbe potuto impedirne il decorso, nel mentre nella specie di causa non si configurava alcun evento successivo all’intercorso pagamento idoneo a determinare l’indebito (e da cui far decorrere il termine biennale di decadenza), giacchè gli errori di calcolo imputabili ai difetti del sistema informatico costituiscono – semmai – eventi antecedenti o concomitanti alle dichiarazioni fiscali relative alle singole annualità. 4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con due distinti motivi d’impugnazione e si conclude (previa dichiarazione del valore della lite in Euro 261.926,06) con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, e con la condanna di parte avversaria al pagamento delle spese di lite.

Motivi della decisione

5. Il primo motivo d’impugnazione.

Il primo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: "Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14 e dell’art. 2964 c.c. anche in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.- Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3" (assistita da idoneo quesito).

La parte ricorrente lamenta che il giudice di appello abbia ritenuto che fosse inutilmente trascorso il termine decadenziale, omettendo di considerare che il termine iniziale del periodo decadenziale può non coincidere con la data dell’intercorso pagamento nei casi concreti in cui il contribuente non ha percezione immediata e diretta dell’indebito al momento del pagamento. Non essendo stato sufficiente il termine di due anni "ad esaurire la soluzione del problema contabile, per fatto incolpevole della società contribuente", non si era data nella specie di causa "la facoltà concreta di esercitare il diritto legalmente riconosciuto".

Il giudice di appello aveva errato – insomma – a non aver spostato il campo di indagine dall’an al quantum del profilo soggettivo della conoscenza, giacchè – pur essendo noto alla ricorrente il vizio del sistema già al momento della presentazione delle dichiarazioni annuali – non le era noto invece l’ammontare delle somme rimborsabili se non al momento dell’intervenuto deposito dell’istanza di rimborso.

E d’altronde, se non si fosse potuto fare riferimento al momento dell’intervenuta conoscenza dell’ammontare effettivo della somma rimborsabile, si sarebbe leso irrimediabilmente il diritto di azione, in contrasto con i principi dell’art. 24 e dell’art. 3 della Carta Costituzionale, atteso che prima di allora la società contribuente non era in condizione di esercitare il proprio diritto di azione e perciò si sarebbe venuta a trovare in condizioni di diseguaglianza davanti alla legge rispetto a coloro che possono avere percezione immediata dell’ammontare dell’indebito.

La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Va a questo fine premesso che – come si deduce già dal riepilogo delle ragioni dedotte a sostengo del motivo di impugnazione – la parte ricorrente sostiene che il "presupposto di diritto che ha dato causa all’istanza di rimborso si è perfezionato solo con l’accertamento finale dell’errore di calcolo e la conoscenza effettiva dei dati reali della contabilità, avvenuti in seguito agli interventi sul sistema e alla conversione completa dei dati".

Non vi è dubbio perciò che elemento ineludibile della stessa intrinseca coerenza della domanda proposta in giudizio (prima ancora di poterne esaminare l’astratta fondatezza dogmatica) è che la parte ricorrente abbia fornito la prova del fatto che il momento storico in cui si è realizzato il menzionato "presupposto di diritto che ha dato causa all’istanza di rimborso" si situa in epoca non anteriore di due anni a quella di proposizione dell’istanza di rimborso.

Sul punto però la parte ricorrente nulla allega (limitandosi a postulare che sia pacifica tra le parti questa circostanza, alla quale invece il giudice di appello ha alluso in via meramente ipotetica e della quale la parte intimata non offre riscontro alcuno) con evidente violazione del principio tante volte ribadito da questa Corte:

"Poichè l’interesse ad impugnare con il ricorso per cassazione discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso (correlato all’estraneità del giudizio di legittimità all’accertamento del fatto), indicando in maniera adeguata la situazione di fatto della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice "a quo", asseritamente erronea" (per tutte, Cass. Sez. L, Sentenza n. 9777 del 19/07/2001).

Non resta che concludere che frustraneamente si darebbe ingresso all’esame della questione giuridica proposta dalla ricorrente, in difetto degli stessi presupposti di fatto dalla dimostrazione dei quali dipende la concreta rilevanza della predetta questione.

6. Il secondo motivo d’impugnazione.

Il secondo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: "Omessa e/o insufficiente motivazione su un punto controverso e decisivo ex art. 365 c.p.c., n. 5 nella parte in cui non è stata trattata dalla CTR la questione relativa all’interpretazione della nozione di imposta indebitamente pagata, quale dettata dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14 ed agli effetti sul regime di applicazione del termine di decadenza".

Come si desume già dalla rubrica, la parte ricorrente lamenta omessa considerazione da parte del giudice di appello "del profilo di diritto relativo alla interpretazione della locuzione normativa di accisa indebitamente pagata".

Il motivo è inammissibile, alla stregua della sua formulazione di "omessa o insufficiente motivazione".

La parte ricorrente infatti, sotto la veste della censura di omessa considerazione di un fatto decisivo, intende in concreto sottoporre a critica la modalità di governo della disciplina di legge (sia pure sub specie della sua omessa o inidonea interpretazione) che ha indotto il giudice di appello a respingere la domanda.

Ma questa Corte ha avuto modo in numerose occasioni (per tutte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5271 del 12/04/2002) di evidenziare che: "E’ inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con il quale la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, anche nel senso di applicazione di una norma a preferenza di un’altra, venga denunziata come vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione".

Non resta che ritenere che il ricorso per cassazione proposto dalla parte contribuente non può essere accolto, fondato com’è su inammissibili motivi di censura.

La regolazione delle spese di lite è informata al criterio della soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere all’Agenzia le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 22-07-2011, n. 6628

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Svolgimento del processo

Il Comune di Antrodoco – dopo avere denegato alla società S.I.V. s.r.l. (d’ora in poi soltanto SIV) la richiesta proroga della convenzione n. 24 del 24.8.1988 avente ad oggetto la coltivazione di una cava, sita in località "Viperelle" del territorio comunale – ha bandito, nel mese di luglio 2007, una gara per l’assegnazione della detta area di cava, conclusasi con l’aggiudicazione in favore della società A.D.L. s.r.l. (d’ora in poi soltanto ADL), la quale ha, quindi, presentato al comune la domanda ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione della cava in questione con la relativa allegata documentazione.

Il comune, quindi, ai fini della trattazione della detta domanda, ha convocato una apposita conferenza di servizi per il giorno 4.12.2009 "per il rilascio dell’autorizzazione per l’attività di coltivazione di materiali di cava e torbiera ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 17/2004… conformemente all’art. 8 comma 10 della L.R. n. 17/2004".

All’indicata riunione, nell’assenza dei rappresentanti della regione, pur regolarmente convocati, il responsabile del Servizio Tecnico del comune, riteneva "il progetto presentato meritevole di approvazione".

Tuttavia, il comune, con la lettera del 4.3.2010, pervenuta in data 8.3.2010, ha inoltrato alla società ricorrente la determinazione del responsabile del Servizio LL.PP/Urbanistica del Comune di Antrodoco n. 58 del 3 marzo 2010, con la quale, in sede di "annullamento del Verbale della conferenza di servizi del 4 dicembre 2009 convocata ai sensi dell’art. 8, co. 10 della L.R. 17/04", è stato determinato di "non autorizzare l’attività di coltivazione di materiali di cava e torbiera, secondo il progetto presentato dalla ditta A.D.L. s.r.l., in quanto ogni valutazione espressa in sede di CDS rileva ai soli fini urbanistici", invitando la società ADL ad uniformarsi a quanto richiesto, per la parte di competenza dagli enti sovracomunali.

Con il ricorso in trattazione la società ADL ha impugnato il detto ultimo provvedimento, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:

1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 7, 8, 9, 10 e 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La impugnata determinazione rappresenterebbe, nella sostanza, un provvedimento di revoca in autotutela dell’autorizzazione rilasciata che, tuttavia, non sarebbe stato preceduto dalla necessaria comunicazione dell’avvio procedimentale di cui all’articolo 7 della legge n. 241 del 1990, con la conseguente impossibilità, per la società ricorrente, di prendere concretamente parte al detto procedimento al fine di fare valere le proprie ragioni.

2. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed eccesso di potere per difetto di un’idonea motivazione.

L’impugnato provvedimento di revoca in autotutela sarebbe stato adottato, da parte dell’amministrazione comunale, sul solo presupposto dell’incontro intervenuto con l’Ispettore di Polizia Mineraria, il quale ha rilevato come la competenza al rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione della cava di cui trattasi, ai sensi degli articoli 30 e 31 della L.R. Lazio n. 17 del 2004, spetterebbe alla Regione Lazio e non invece al Comune di Antrodoco, come, peraltro, in precedenza rilevato con la nota della regione di cui al prot. n. 115094 del 2.7.2009 e, comunque, emerso nella riunione del 18.1.2010.

Conseguentemente sarebbe mancata l’indicazione, da parte dell’amministrazione comunale, delle ragioni esatte sulla base delle quali si è proceduto, atteso che la motivazione addotta, in realtà, era già conosciuta in epoca antecedente alla convocazione della conferenza di cui trattasi; il provvedimento impugnato, inoltre, sarebbe stato impugnato ben oltre i termini ragionevoli di legge.

3. Violazione e falsa applicazione degli articoli 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed eccesso di potere per difetto di un’idonea motivazione e per carenza dei presupposti.

Le note cui l’amministrazione comunale si riporta ai fini della motivazione della impugnata revoca attengono a pareri resi in un momento successivo all’intervenuta conclusione della conferenza di servizi e, pertanto, palesemente tardivi rispetto all’intervenuta formazione del provvedimento di autorizzazione richiesto.

4. Violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 17 del 2004 ed eccesso di potere per carenza dei presupposti.

In ogni caso, nella specie, non potrebbe trovare applicazione il richiamato disposto di cui all’articolo 30 della L.R. Lazio n. 17 del 2004, bensì il precedente articolo 12, trattandosi di cava esistente e non ancora esaurita (e non di nuova cava o di riapertura di cava esaurita), che, invece, attribuisce la relativa competenza all’amministrazione comunale.

La società ricorrente chiede inoltre il risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimità degli impugnati provvedimenti in conseguenza del ritardo nella stipulazione della convenzione di cui trattasi che sarebbe dovuta avvenire, secondo apposita clausola del bando di gara, nel termine dei 30 giorni dal rilascio dell’autorizzazione, quantificati, tra perdite subite e mancati guadagni, in una somma complessiva tra i 100.000,00 ed i 20.000,00 euro, salva diversa quantificazione a cura del giudice in via equitativa.

Con il decreto n. 1348/2010 del 25.3.2010 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti impugnati.

Il Comune di Antrodoco si è costituito in giudizio, in data 9.4.2010, depositando memoria difensiva, con allegata documentazione, con la quale ha argomentatamene dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso, del quale ha chiesto il rigetto.

Con l’ordinanza n. 1592/2010 del 13.4.2010 (riformata in appello con l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2807/2010 del 9.6.2010) è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti impugnati.

Con l’atto di intervento notificato alle parti del processo in data 9.7.2010, è intervenuta, ad opponendum, la società SIV – in qualità di gestore uscente – che ha dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso, chiedendone il rigetto.

Con la memoria del 3.3.2011 il comune ha reiterato le proprie difese, insistendo per il rigetto del ricorso.

Con la memoria dell’8.4.2010 la società ricorrente ha replicato alle difese avversarie, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 4.5.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

Motivi della decisione

Con l’impugnata determinazione dirigenziale è stato denegato il rilascio dell’autorizzazione richiesta dalla società ricorrente ai sensi dell’articolo 12 della L.R. Lazio n. 14 del 2007 per la coltivazione della cava, in accoglimento delle osservazioni formulate al riguardo da parte dell’Ispettorato di polizia Mineraria che, da un lato, ha ritenuto la riconducibilità della fattispecie di cui trattasi al disposto normativo di cui agli articoli 30 e 31 della L.R. lazio n. 17 del 2004 e non invece a quello di cui all’articolo 12 della medesima legge, e, dall’altro, ha confermato – con la nota di cui al prot. n. 7761 del 2.7.2009 e, successivamente, in sede di riunione congiunta in data 18.1.2010 – la competenza della Regione Lazio all’adozione dell’autorizzazione di cui agli articoli 30 e 31 della L.R. Lazio n. 17 del 2004.

In via preliminare deve osservarsi che è comprovato in atti che la società ricorrente, nonostante la riforma intervenuta in sede di appello dell’ordinanza della sezione di rigetto dell’istanza di sospensiva dell’esecutività dei provvedimenti impugnati, non abbia proceduto alla stipulazione della convenzione di cui trattasi; la detta circostanza è stata richiamata da parte della difesa del comune al fine di dedurne la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla trattazione nel merito del ricorso in oggetto.

Non si ritiene, tuttavia, di potere accedere alla detta interpretazione, atteso che, come evidenziato da parte della difesa della ricorrente, la mancata stipulazione della convenzione in questione (e la conseguente azione risarcitoria intentata dinanzi al Tribunale civile di Rieti) non è stata determinata dalla sopravvenuta rinuncia della società a perseguirne la conclusione, bensì asseritamene dall’avere ritenuto la stessa che, in realtà, trattavasi di una convenzione diversa rispetto a quella che era stata allegata al bando della gara della quale è risultata aggiudicataria.

Indipendentemente dalla fondatezza della detta censura, che non rileva in questa sede, pertanto, non non può ritenersi che sia venuto meno l’interesse ad una decisione dell’impugnativa.

Nel merito il ricorso è fondato sotto l’assorbente motivo di censura con il quale è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 12 della L.R. lazio n. 17 del 2007 per le considerazioni che seguono.

La Legge Regionale Lazio 6 dicembre 2004, n. 17, dispone all’articolo 8, comma 10, testualmente che "… 10. I comuni competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 11 e 12 convocano apposite conferenze di servizi, anche presso la sede della CRC. Qualora i comuni competenti abbiano una popolazione inferiore a quindicimila abitanti ovvero la cava o torbiera insista nel territorio di più comuni, la conferenza di servizi può essere convocata dalle province, previa intesa con i comuni interessati. Alle conferenze di servizi sono invitati a partecipare i soggetti comunque coinvolti ad esprimere pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente….".

Il richiamato articolo 12, rubricato "Autorizzazione per l’attività di coltivazione di cava e torbiera e per il relativo ampliamento. Proroga della durata dell’autorizzazione", dispone a sua volta, testualmente, che "1. L’attività di coltivazione di cava e torbiera ed il relativo ampliamento sono autorizzati, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera a), della L.R. n. 14/1999 e successive modifiche, dal comune nel cui territorio si intende svolgerli, in conformità ai contenuti del PRAE e previa indizione della conferenza di servizi di cui all’articolo 8, comma 10, della presente legge per l’acquisizione dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente.

2. Le modalità per la presentazione della domanda e la relativa documentazione, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, sono disciplinate, rispettivamente, dai regolamenti comunali e dal regolamento regionale di cui all’articolo 7.

3. Il comune, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, verificata la compatibilità urbanistica del progetto, inoltra la domanda stessa e la relativa documentazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, che la invia alla CRC per gli adempimenti di cui all’articolo 8, comma 2, lettera a).

4. L’autorizzazione per l’attività di coltivazione di cava e torbiera è rilasciata dal comune, entro i termini fissati dal regolamento comunale, per un periodo non superiore a venti anni. La durata dell’autorizzazione deve essere proporzionata al piano di coltivazione e di recupero ambientale….

7. Il comune autorizza, altresì, le varianti al piano iniziale di coltivazione e di recupero ambientale, previa indizione della conferenza di servizi di cui all’articolo 8, comma 10.

8. Ove il comune non provveda in merito alla domanda di autorizzazione per l’attività di coltivazione di cava e torbiera nei termini previsti dal regolamento comunale o non adotti gli altri atti obbligatori nell’ambito delle funzioni delegate in materia di attività estrattive, la Regione, previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, i poteri sostitutivi previsti dall’articolo 19 della L.R. n. 14/1999 e successive modifiche.

9. Qualora l’autorizzazione venga rilasciata per successivi lotti o fusi di coltivazione, il recupero ambientale deve avvenire contestualmente alla coltivazione, secondo le modalità ed i tempi previsti dal piano di coltivazione e di recupero ambientale.".

L’articolo 30 della medesima legge, collocato nel Capo V – Disposizioni transitorie e finali – Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche, rubricato "Apertura di nuove cave e torbiere ed ampliamenti", dispone invece che "1. Non si possono, di norma, rilasciare autorizzazioni per l’apertura di nuove cave e torbiere fino all’adeguamento del PTPG al PRAE, ai sensi dell’articolo 10, salvo quanto stabilito al presente articolo.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 7, l’apertura di nuove cave e torbiere, in assenza dei PTPG, adeguati ai sensi dell’articolo 10, può essere autorizzata dalla Giunta regionale solo in caso di preminente interesse socioeconomico sovracomunale, previo parere vincolante delle commissioni consiliari competenti in materia di attività produttive ed ambiente, sulla base delle risultanze della conferenza di servizi di cui all’articolo 8, comma 10. Ove sia ritenuto sussistente l’interesse sovracomunale l’attività estrattiva può essere esercitata in zona compatibile in base agli strumenti urbanistici generali vigenti o in zona agricola non vincolata….".

Ai fini della risoluzione della controversia di cui trattasi, pertanto, è dirimente la valutazione concernente la riconducibilità della fattispecie all’esame all’una od all’altra delle norme richiamate ai fini della verifica relativa alla competenza regionale o comunale all’adozione del provvedimento di autorizzazione della cava di cui trattasi.

E, al riguardo, tuttavia, come correttamente rilevato da parte della difesa della società ricorrente, non può se non richiamarsi quanto già in precedenza è stato dedotto sul punto relativamente alla medesima vicenda di cui trattasi.

Nella sostanza trattasi non di una nuova cava bensì di una cava già esistente e non esaurita e, e, pertanto, oggetto del bando di gara era la prosecuzione dell’attività estrattiva in precedenza posta in essere da parte della società controinteressata.

In particolare, al riguardo, il richiamo va necessariamente effettuato alle argomentazioni spese nella sentenza di questa sezione n. 4586/2009 (confermata in sede di appello cautelare da parte del C.d.S.).

Con la predetta decisione, infatti, è stato testualmente rilevato che la prospettazione di cui agli atti di quel giudizio della SIV, secondo cui "ove la concessione fosse rilasciata a soggetto terzo, questi dovrebbe chiedere l’autorizzazione per nuova apertura di cava, ai sensi del regime transitorio della L.R. n. 17/2004", non coglie nel segno, atteso che "non è esatta l’affermazione conclusiva della ricorrente secondo cui un soggetto diverso non potrebbe che chiedere l’autorizzazione per l’apertura di nuova cava. Invero il titolo che dovrà essere rilasciato al nuovo gestore non potrà non tener conto dell’esistenza attuale della cava e dei lavori ivi eseguiti dal gestore uscente".

D’altronde la dedotta prospettazione è stata, altresì, ulteriormente confermata dal Consiglio di Stato che, con l’ordinanza n. 2807/2010, in riforma dell’ordinanza di rigetto della sezione emessa con riferimento al ricorso in trattazione, ha testualmente rilevato che, in sede di primo esame non è stata adeguatamente valutata "la condizione di esistenza della cava".

Per le assorbenti considerazioni che precedono, pertanto, il ricorso deve essere accolto siccome fondato nel merito, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Con il ricorso introduttivo del giudizio la società ricorrente ha, tuttavia, ulteriormente chiesto la condanna del comune al risarcimento del danno conseguente.

Al riguardo, in particolare, la richiesta risarcitoria ha interessato i danni conseguenti all’illegittimità degli impugnati provvedimenti in conseguenza del ritardo nella stipulazione della convenzione di cui trattasi che sarebbe dovuta avvenire, secondo apposita clausola del bando di gara, nel termine dei 30 giorni dal rilascio dell’autorizzazione nonché dei danni da lesione dell’immagine della società; i detti danni sono stati quantificati, tra perdite subite e mancati guadagni, in una somma complessiva tra i 100.000,00 ed i 20.000,00 euro, salva diversa quantificazione a cura del giudice in via equitativa.

Con l’ultima memoria la ricorrente ha controdedotto alle difese avversarie nella parte in cui è stata rilevata una duplicità della richiesta risarcitoria, avuto riguardo all’azione di risarcimento dei danni intentata da parte della stessa nei confronti del comune dinanzi al Tribunale di Rieti; in particolare, ha rilevato sul punto che si tratterebbe, in realtà, di danni, e pertanto anche di voci, diversi, essendo i danni richiesti in questa sede relativi al ritardo nella sottoscrizione della convenzione nel limitato periodo dal 3.1.2010 al 7.7.2010 (data di adozione della determinazione n. 210/2010 con la quale il comune ha imposto specifiche prescrizioni ai fini della sottoscrizione della convenzione, modificandone sostanzialmente il relativo contenuto); ha, altresì, per quanto attiene alla relativa quantificazione, evidenziato come gli stessi debbano essere parametrati ai ricavi preventivati in via assolutamente prudenziale nei progetti presentati in sede di gara.

Tanto premesso, la sezione ritiene che la richiesta risarcitoria, così come formulata, non possa essere accolta.

Nel giudizio amministrativo la domanda di risarcimento dei danni è regolata dal principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, per cui grava sul danneggiato l’onere di provare, ai sensi del citato articolo, tutti gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito (danno, nesso causale e colpa); segue da ciò che il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale, richiedendo la positiva verifica, oltre che della lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall’ordinamento, della sussistenza della colpa o del dolo dell’Amministrazione e del nesso causale tra l’illecito e il danno subito.

Ai fini dell’accoglimento dell’azione per risarcimento dei danni davanti al giudice amministrativo, l’accertamento dell’illegittimità dell’atto adottato dall’amministrazione è presupposto necessario, ma non sufficiente, per la configurazione di una responsabilità, costituendo ulteriori passaggi necessari e progressivi la prova dell’esistenza di un danno – che deve essere fornita dall’interessato – e l’accertamento del nesso di causalità diretta ed immediata tra l’evento dannoso e l’atto o il comportamento ascrivibile all’amministrazione a titolo di colpa o di dolo. Quando la prova della sussistenza del danno è nella disponibilità del ricorrente il giudice non è tenuto ad integrare le carenze probatorie delle parti.

Ai fini del risarcimento dei danni provocati da illegittimo esercizio del potere amministrativo, pertanto, il ricorrente deve fornire in modo rigoroso la prova dell’esistenza del danno dedotto nonché la relativa quantificazione; non può, pertanto, ritenersi fondata la domanda volta a detto risarcimento qualora l’istante affermi di aver subito danni in dipendenza di provvedimenti illegittimi, limitandosi a proposizioni del tutto generiche, non sorrette da concreti e circostanziati elementi di prova.

Nel caso di specie la società ricorrente si è, invece, limitata a dedurre il mancato introito dei relativi ricavi, richiamando, ai fini della quantificazione, i prospetti riportanti i ricavi preventivati "in via assolutamente prudenziale nei progetti presentati in sede di gara".

La relativa richiesta risarcitoria deve conseguentemente essere respinta.

Quanto alle spese e alle competenze di giudizio, tenuto conto della questione interpretativa posta con il ricorso, se ne dispone l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati e, per la parte che residua, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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