Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-09-2011) 27-10-2011, n. 38920

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Svolgimento del processo

Avverso il provvedimento indicato in epigrafe ricorre la difesa del M., lamentando il vizio di illogicità e carenza di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza perchè il Tribunale non avrebbe fornito risposta alle censure mosse dalla difesa ed avrebbe recepito in modo acritico la motivazione del GIP. Deduce il ricorrente che il Tribunale del riesame,in merito alla imputazione di usura da rilievo alla fotocopia dell’assegno prodotta dalla persona offesa e non da uguale spazio alle argomentazioni della difesa che aveva sottolineato che l’originale dell’assegno non era stato trovato.

Non ha riconosciuto valenza probatoria nè alle affermazioni del M., recepite dalla Polizia operante, nè i messaggi telefonici inviati alle vittime. La valenza degli indizi è stata ricostruita in termini apodittici e si riduce ad una ripetizione degli elementi già indicati dal GIP. Il ricorrente deduce il vizio di motivazione, anche in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari: lamenta che non sono stati indicati con precisione gli elementi dai quali trarre la prognosi di recidivanza. L’unico precedente, infatti, è risalente nel tempo e poco sintomatico di pericolosità: non sono stati,perciò, individuati perciò elementi che in prospettiva possano far temere episodi di reiterazione dei reati.

Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 I motivi di ricorso sono assolutamente generici perchè privi di qualsiasi riferimento a specifici elementi probatori e di qualsiasi correlazione con l’articolata, esaustiva e congrua motivazione con la quale il Tribunale del riesame ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di usura ed estorsione.

2.2 In particolare il Tribunale, con una motivazione che non merita censure, ha posto a base dei sufficienti indizi di colpevolezza le dichiarazioni della vittima, che ha in modo credibile ricostruito il rapporto di finanziamento che la lega all’indagato dal quale aveva ricevuto un prestito di Euro 6500,00, con il patto di restituirne 8000,00 nel volgere di due mesi; ma, nel frattempo, aveva dovuto restituire a solo titolo di interessi 700,00 Euro mensili per un totale di 9800,00, circostanza quest’ultima riscontrata dalla esclamazione proferita dal M. e percepita dagli operanti appostati per monitorare l’incontro, il momento in cui riceveva le banconote segnate dal D.M., e relativa al fatto che si trattava sempre e solo di interessi.

2.3 In motivazione, inoltre, si da anche atto che gli appunti sequestrati dimostrano un’attività di usura abituale e radicata che può essere interdetta solo dalla misura della custodia in carcere e che il comportamento particolarmente insistente e minaccioso dimostra la pericolosità della persona. Il ricorso,pertanto deve essere dichiarato inammissibile.

3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-09-2011) 16-11-2011, n. 42062 Costruzioni abusive Reati edilizi

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Svolgimento del processo

Con l’ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Ancona confermò il decreto 22 novembre 2010 del Gip di Ancona di sequestro preventivo del piano terra dell’abitazione degli indagati, in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), perchè, senza permesso di costruire, si stavano realizzando lavori di ristrutturazione del detto immobile con mutamento di destinazione da uso magazzino ad uso abitazione.

Gli indagati propongono ricorso per cassazione deducendo:

1) violazione di legge perchè il decreto impositivo non indica le circostanze di fatto da cui si desumerebbe l’uso abitativo da parte di terzi dei locali e non indica i nomi delle persone che sarebbero state rinvenute in loco; violazione di legge per mancata trasmissione al tribunale del riesame del verbale di accertamento della PG del 22.10.2010, da cui si desumerebbe che nei locali abitavano due stranieri, di cui peraltro non erano indicate le generalità.

Lamentano che non vi è la prova che i locali erano stati dati in godimento a terzi.

2) violazione di legge per mancata indicazione nel decreto di sequestro preventivo del se e quando siano stati rinvenuti in loco degli stranieri, delle generalità di costoro, e degli elementi comprovanti la dazione in godimento ad essi dei locali.

Motivi della decisione

Il ricorso è palesemente inammissibile per manifesta infondatezza e per aspecificità dei motivi.

I ricorrenti mostrano di non avere compreso che il reato, di cui è stato ritenuto sussistente il fumus e che ha giustificato il sequestro preventivo, non è costituito dall’avere concesso in godimento i locali in questione a degli stranieri o dal concreto godimento da parte degli stessi, bensì dall’avere eseguito, senza il necessario permesso di costruire, lavori interni ed esterni idonei oggettivamente a modificare la destinazione d’uso del piano terra dell’edificio da uso magazzino ad uso abitazione. E’ quindi totalmente irrilevante che l’immobile sia stato in concreto dato in godimento a degli stranieri, che alcuni soggetti già abitassero nei locali in questione, così come sono ovviamente irrilevanti i nomi di tali soggetti o la modalità con le quali hanno usufruito del godimento da parte dei proprietari. Per le stesse ragioni, esattamente il tribunale del riesame ha ritenuto irrilevante la mancata trasmissione del verbale dei vigili urbani del 22.10.2010 con il quale era stata appunto constatata la presenza di due stranieri nei locali.

Il tribunale del riesame ha invero adeguatamente ritenuto sussistente il fumus del reato ipotizzato sulla base degli altri elementi documentali e delle fotografie acquisiti, elementi da cui emerge che erano stati realizzati l’impianto elettrico, l’impianto idrico e termico, un bagno ed era stata modificata una finestra trasformandola in porta per consentire l’ingresso dall’esterno. Da detta documentazione emerge altresì che nei locali erano stati collocati un letto con lenzuola e coperte, un armadio per vestiti, una cucina completa di lavello, piano cottura e frigorifero. Altrettanto esattamente il tribunale del riesame ha ritenuto irrilevante il provvedimento amministrativo di sanatoria perchè fondato soltanto sulla falsa attestazione e prospettazione degli interessati, che non era stato realizzato alcun mutamento di destinazione d’uso.

I suddetti elementi, sui quali si basa il sequestro preventivo, non sono stati in realtà investiti dal ricorso, il quale perciò si rivela aspecifico, oltre che manifestamente infondato, e va di conseguenza dichiarato inammissibile.

In applicazione dell’art. 616 c.p.p., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, di ciascuno al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna singolarmente i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 3, Sent., 26-06-2012, n. 10607 Somministrazione di energia elettrica

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli con sentenza depositata il 22.3.2010, ha rigettato l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del giudice di pace di Barra, che aveva accolto la domanda di I.P., intesa ad ottenere il risarcimento del danno conseguito da una serie di inadempimenti del contratto di somministrazione dell’energia elettrica corrente con detta s.p.a. che avevano determinato il pagamento di bollette relative all’utenza con costi aggiuntivi per le spese postali.

Gli inadempimenti dell’Enel erano stati individuati in relazione al fatto che con il Delib. 28 dicembre 1999, n. 200, art. 6, comma 4, l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di "offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta" e che l’Enel non aveva ottemperato; che, in ogni caso, l’Enel non aveva informato l’attore della possibilità di pagare senza oneri aggiuntivi, così violando gli oneri di informazione incombenti su di essa come professionista.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Enel distribuzione s.p.a. ed Enel servizio elettrico s.p.a., nella qualità di beneficiaria dalla prima di ramo d’azienda. Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce "violazione e falsa applicazione della L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 2", assumendosi che la deliberazione n. 200 del 1999 e particolarmente l’art. 6, comma 4, di essa non aveva avuto l’effetto di integrare il contratto di utenza.

Con il secondo motivo si deduce un’omessa motivazione del Tribunale su come la previsione del suddetto art. 6, comma 4 potesse essere ricondotta all’ambito del citato art. 2, comma 12, lett. h).

Il terzo motivo lamenta "violazione e falsa applicazione della L. n. 481 del 1995, art. 2, comma 12, lett. h), in relazione all’art. 1196 c.c..

Il quarto motivo denuncia che erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito comunque efficacia integrativa del contratto all’art. 6, comma 4, citato, invocando l’art. 1339 c.c..

Il quinto motivo deduce "insufficiente motivazione su fatti decisivi e controversi", rappresentati dall’obbiettiva inidoneità dell’art. 6, comma, art. 4, a porre un ipotetico precetto integrativo.

Il sesto motivo deduce "contraddittoria motivazione in ordine a fatti decisivi e controversi" sul profilo già oggetto del motivo precedente.

Il settimo motivo prospetta tre distinte censure afferenti alla ritenuta sussistenza del danno.

2. I primi sei motivi vanno esaminati congiuntamente. Il Collegio ritiene di condividere quanto già statuito in fattispecie assolutamente identica con sentenza 30.8.2011, n. 17786 (e successive eguali) e che, quindi, l’art. 6, comma 4, della deliberazione non abbia determinato in alcun modo nè l’inserimento della relativa previsione nel contratto di utenza, nè l’integrazione di esso (princìpio poi riaffermato numerose volte).

A tal fine va ribadito che il potere normativo secondario dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento di servìzio, di cui al comma 37 del citato art. 2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece, esclusa – salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta – non la consenta – la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatore".

3. Quanto alle condizioni in presenza delle quali la normazione o l’atto di esercizio di poteri amministrativi precettivi a contenuto collettivo ai sensi dell’art. 2, comma 12, lett. h), con i limiti indicati, può integrare, attraverso la mediazione dell’integrazione del regolamento di servizi, i contratti di utenza individuale, va osservato che ciò può avvenire solo allorchè ricorra l’imposizione di un precetto specifico che non lasci al destinatario alcuna possibilità di scelta sui tempi e sui modi. Ora, la previsione della Delib. n. 200 del 1999, art. 6, comma 4, imponendo all’esercente "di offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta" si connotava certamente come prescrizione del tutto inidonea ad integrare una clausola di contenuto determinato, come già affermato nei precedenti di questa Corte. In realtà, una prescrizione come quella in discorso, per la sua indeterminatezza assegnava all’esercente una sorta di obbligo di perseguimento di un risultato con ampi poteri di scelta, salva la valutazione dell’A.E.G.G. circa il raggiungimento del risultato attraverso i poteri di ispezione, accesso ed acquisizione di documentazione e notizie.

Deve, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte escludersi che la prescrizione della Delib. A.E.E.G. n. 200 del 1999, art. 6, comma 4, abbia comportato la modifica o integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza sia ai sensi dell’art. 1339 c.c., che dell’art. 1374 c.c..

4. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio complessivo ed unitario dei primi sei motivi e la sentenza va cassata. Il settimo motivo resta assorbito.

La causa si presta ad essere decisa nel merito, con rigetto della domanda. Quanto alle spese processuali, esistono giusti motivi per compensare quelle dei due gradi di merito, mentre le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo ai primi sei motivi. Dichiara assorbito il settimo. Cassa la sentenza impugnata e, pronunciando sul merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna l’intimato alla rifusione alle parti ricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro seicento, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-07-2012) 09-07-2012, n. 26817 Circostanze del reato Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

R.M.M.P.P. ricorre avverso la sentenza 13 gennaio 2011 della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza del Gup di Busto Arsizio, ed in relazione alla condanna, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 73, comma 1 bis, e art. 80, comma 2 (in quanto, senza l’autorizzazione di cui all’art 17 e fuori dalle ipotesi previste dall’art. 75 stessa Legge, arrivando all’aerostazione di (OMISSIS) proveniente da (OMISSIS), occultava all’interno del bagaglio una borsa portadocumenti dotata di tre doppifondi, contenenti complessivamente 2.302,100 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, contenente un principio attivo medio pari al 69,9%, idonea al confezionamento di 8.928 dosi droganti, e quindi illecitamente deteneva ed importava nel territorio nazionale la predetta sostanza stupefacente; con l’aggravante dell’ingente quantità della sostanza stupefacente illegalmente detenuta ed importata) ritenuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante ex art. 80 ha ridotto la pena ad anni 4 di reclusione ed Euro 14 mila di multa.

Va peraltro subito precisato che nel caso di specie si discute di grammi 1.339,221 di cocaina come principio attivo, ritenuta dai giudici di merito come "ingente quantità".

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo della ritenuta, anche se subvalente, aggravante.

Premesso che il ricorrente, pur in presenza di una declaratoria di subvalenza dell’aggravante, ha interesse alla esclusione in radice della aggravante stessa, affermata come sussistente (cfr. in termini:

cass. pen. sez. 6, 3174/2012) Rv. 251575), deve concludersi per la fondatezza della censura.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 24 maggio 2012 (non ancora depositata), si sono pronunciate sulla questione concernente il riconoscimento della circostanza aggravante speciale dell’ingente quantità, nei reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, avuto riguardo al criterio quantitativo, con individuazione di limiti ponderali minimi per tipo di sostanza.

La soluzione al quesito, è stata nel senso che "non è ravvisabile l’aggravante quando la quantità sia inferiore a duemila volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice del merito quando tale quantità sia superata".

A tal proposito, nel caso di specie, nel capo d’imputazione è riportato in modo impreciso un quantitativo di sostanza stupefacente pari a grammi 2.302,100 con una percentuale di purezza pari a 69,9%.

In realtà come, dianzi precisato, risulta dalla consulenza tossicologica e riconosciuto dalla stessa Corte d’Appello, la percentuale sopra indicata si riferisce solo a 989,900 grammi di cocaina, poichè il restante quantitativo (1.312,200 grammi) è risultato avere una purezza inferiore, del 49,3 %.

Il thema decidendum attiene pertanto al quantitativo di grammi 1339,221 puri di cocaina, quantitativo inferiore a grammi 1.500,00, valore questo determinabile sulla scorta della regola di quantificazione proposta dalle S.U. come valore scriminante di soglia (quantità inferiore a duemila volte il valore massimo in milligrammi dello stupefacente), non ricorrendo altri dati od elementi che consentano di derogare a tale canone interpretativo.

La gravata sentenza va quindi annullata, limitatamente all’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 che si elimina, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione della pena.

Tale determinazione peraltro va effettuata con esclusivo riferimento agli effetti ed al grado di attenuazione della già fissata e non modificabile sanzione base, in relazione alle riconosciute circostanze attenuanti generiche.

In altre parole va ribadita la regola (pur non condivisa da cass. pen. sez. 6, 2018/1993 Rv. 193280) che la "pena base", una volta determinata e giustificata, in modo plausibile, da entrambi i giudici di merito (nella specie: anni 7 di reclusione ed Euro 30 mila di multa), non ha alcuna ragione logica per essere "rivista", pur nella eliminazione della circostanza aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80.

Siffatta eliminazione dell’aggravante quindi non influisce sul calcolo della sanzione originaria di base che rimane "a monte" della decisione.

Peraltro, una volta che l’aggravante sia stata esclusa, tale esito deve riflettersi "positivamente" nel peso della residua attenuante, anche se non in modo automatico, nella individuazione del punto della banda di oscillazione che disciplina, nella specie, l’arco di riduzione ex art. 62 bis cod. pen. e art. 65 c.p., comma 1, n. 3 (diminuzione in misura non eccedente un terzo).

Volendo sintetizzare, va quindi ribadito il principio che la determinazione e la individuazione della pena base, nell’integrale rispetto dei parametri ex art. 133 cod. pen., va operata prescindendo dalla presenza di eventuali attenuanti od aggravanti, costituendo essa una valutazione, preliminare ed autonoma, sulla quale solo successivamente, all’esito del giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen., il giudice di merito potrà definire, con ragionata discrezionalità, il quantum finale della sanzione.

A tale regola dovrà quindi attenersi il giudice di rinvio.

Con un secondo motivo si lamenta che la misura dell’espulsione sia stata assunta senza alcuna motivazione.

Il motivo non ha fondamento e va rigettato.

La pericolosità del ricorrente è stata motivata dalla corte distrettuale, nell’ultimo capoverso che precede il "P.Q.M.", con il richiamo, più che adeguato, "ai contatti con pericolose organizzazioni criminali, alla irregolare presenza in Italia ed alla assenza di leciti mezzi di sussistenza".

In conclusione: la gravata sentenza va annullata, limitatamente all’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 che si elimina, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione della pena, con riferimento agli effetti delle concesse circostanze attenuanti generiche. Rigetta nel resto il ricorso.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 che elimina, e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione della pena, con riferimento agli effetti delle concesse circostanze attenuanti generiche. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.