Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-07-2011) 01-08-2011, n. 30542

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Palermo, costituito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., con ordinanza del 18 marzo 2011, depositata il successivo 25 marzo, ha dichiarato l’incompetenza territoriale del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo a conoscere la richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dalla locale Procura della Repubblica nei confronti di A.A.R. (alias A.), indicando quale Autorità giudiziaria competente il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, già dichiaratosi incompetente con ordinanza del 7 febbraio 2011; e, per l’effetto, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte di cassazione per la risoluzione del conflitto negativo di competenza e l’immediata comunicazione di esso al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio.

Contestualmente, non ravvisando ragioni di urgenza, ha disposto l’immediata scarcerazione dell’ A., se non detenuto per altra causa.

A sostegno della decisione il Tribunale ha addotto che l’ A. era sottoposto ad indagini esclusivamente per il "reato di cui agli artt. 110 e 56 cod. pen., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1-bis, (modificato dalla L. 27 febbraio 2006, n. 49), per avere, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 e per un uso non esclusivamente personale, in concorso con V.A.O. (alias A.) e con altri soggetti non meglio identificati, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad importare sostanze stupefacenti del tipo cocaina nel territorio nazionale. E, in particolare, per avere concordato con ignoti fornitori dominicani l’invio dello stupefacente a mezzo del corriere P.J. A., per conto del quale acquistavano il biglietto aereo del volo Caracas-Madrid-Milano. Evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà e, segnatamente, per essere stato il P., dopo aver effettuato il ceck-in, bloccato per irregolarità del suo passaporto. In Milano e altrove, nel dicembre 2006".

Non essendo l’ A. indagato per il delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico internazionale di droga, nell’ambito di un’indagine iniziata presso la Procura distrettuale di Palermo, non sussistevano, ad avviso del Tribunale del riesame, ragioni per derogare alla regola generale in materia di competenza per territorio di cui all’art. 8 cod. proc. pen., cosicchè essa doveva essere declinata, in via preliminare e anche d’ufficio non essendo stata sollevata la relativa eccezione dal ricorrente, a favore del Giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio, nel cui circondario e, precisamente, a Gallarate, tramite l’agenzia di viaggi ivi gestita dall’ A. e dalla sua compagna, era stato acquistato il biglietto di viaggio aereo di andata e ritorno per il presunto corriere della cocaina.

La commissione dell’ipotizzato reato nel lontano 2006 e la disponibilità a collaborare con gli inquirenti dell’ A., il quale vive e lavora a Gallarate dove, insieme alla compagna, cittadina italiana, ha costituito un regolare nucleo familiare, escludendo i presupposti dell’urgenza di cui all’art. 291 c.p.p., comma 2, hanno quindi indotto il Tribunale del riesame, dichiarante l’incompetenza territoriale del Giudice che aveva emesso la misura cautelare personale, a disporre, insieme all’annullamento di essa, l’immediata liberazione dell’ A. se non detenuto per altra causa.

Motivi della decisione

2. Premesso che sussiste il conflitto denunciato, avendo due giudici (e, in particolare, quello di Palermo a seguito di intervento caducatorio del Tribunale del riesame, in parte qua, del provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Giudice per le indagini preliminari della stessa sede) contemporaneamente declinato la propria competenza con riguardo al medesimo processo e allo stesso indagato, esso va risolto a favore del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio.

L’ A., infatti, risponde di un unico delitto di violazione della legge in materia di sostanze stupefacenti, che avrebbe commesso tramite l’agenzia di viaggi gestita insieme alla compagna, in Gallarate, e non esistono ragioni di connessione con i reati per i quali indaga l’Autorità giudiziaria di Palermo, nell’ambito delle cui investigazioni è emerso il fatto attribuito all’indagato, idonee a determinare, con riguardo all’ A., la competenza territoriale di altro Giudice a norma dell’art. 16 cod. proc. pen..

In proposito, questa Corte ha già chiarito che la continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione solo se l’episodio in continuazione si riferisca allo stesso imputato (o indagato) o, se sono più di uno, agli stessi imputati (o indagati), giacchè l’interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza (Sez. 4, n. 10122 del 17/01/2006, dep. 23/03/2006, Hanid, Rv. 233714; Sez. 1, n. 24718 del 22/05/2008, dep. 18/06/2008, Molinaro, Rv. 240806).

Segue la declaratoria di competenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Busto Arsizio, cui dispone trasmettersi gli atti.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-07-2011) 09-09-2011, n. 33462

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Svolgimento del processo

G.A., ricorre, a mezzo del suo difensore, in cassazione avverso l’ordinanza, in data 11.04.2011, del Tribunale di Catania – sezione riesame – di conferma dell’ordinanza custodiale in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale dello stesso capoluogo il 25.03.2011 in ordine al delitto di evasione dagli arresti domiciliari a lui applicati per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Si denuncia vizio di motivazione adducendosi che il Tribunale del riesame altro non fa che ripetere in maniera assai succinta, l’esposizione dei fatti già assunta dal GIP, ricalcando per relationem le motivazioni già esposte.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, ex art. 606 c.p.p., comma 3, perchè proposto per motivi manifestamente infondati e, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), perchè i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata, essendosi fatto ricorso a formule di stile.

Contrariamente a quanto evidenziato dal ricorrente nel caso di specie la Corte d’Appello nel riportarsi all’impianto motivazionale della ordinanza cautelare impugnata, ha analizzato, sia pure sinteticamente, le doglianze rappresentate dal ricorrente non solo con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi ma anche alle ritenute esigenze cautelari.

E il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l’onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. ex plurimis Cass. 5, 21 aprile 1999, Macis, RV 213812; Cass. 6, 1 dicembre 1993, p.m. in c. Marongiu, RV 197180;

Cass. 4, 1 aprile 2004, Distante, RV 228586).

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

La Corte dispone inoltre che copia di presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 21-10-2011, n. 2507 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato e depositato la ricorrente ha impugnato l’atto indicato in epigrafe, per la sola parte in cui esso la obbliga ad apporre in lingua italiana, su di un giocattolo che pone in vendita, indicazioni circa le caratteristiche del gioco e le abilità che il bambino può sviluppare usandolo.

L’atto è stato adottato a seguito di ispezione, ove si è rilevato che tali informazioni sono contenute nella confezione solo in cinque lingue straniere, in violazione dell’art. 5 del d.lgl. n. 313 del 1991.

Tuttavia, tale disposizione impone di indicare in lingua italiana "avvertenze e precauzioni" "per ridurre i rischi inerenti all’utilizzazione".

La ricorrente ha dimostrato che le informazioni contenute in lingua straniera costituivano, invece, messaggi promozionali, e che su di un’etichetta applicata sulla confezione del gioco sono state invece riportate in italiano sia il materiale di cui esso si compone, sia l’avvertenza di rimuovere gli imballaggi prima di consegnarlo al bambino, così assolvendo all’obbligo di legge.

Il ricorso, basato sulla violazione dell’art. 5 del d.lgl. n. 313/91, è perciò manifestamente fondato e l’atto impugnato va annullato in parte qua.

Le spese, nel peculiare caso di specie (ove l’atto impugnato ha recato un’ulteriore prescrizione, cui la ricorrente si è invece uniformata), restano compensate.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato, come in motivazione.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-09-2011) 12-10-2011, n. 36771 Impugnazioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura la motivazione del trattamento sanzionatorio applicatogli, è inammissibile per difetto di interesse ad impugnare.

Infatti, l’interesse richiamato dall’art. 568 c.p.p., comma 4 quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo ove il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente; in altre parole, sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr. Cass. S.U. n. 42 del 13.12.95, dep. 29.12.95; Cass. n. 6301/97; Cass. n. 514/98; Cass. Sez. 2 n. 15715 del 28.5.2004, dep. 8.6.2004; Cass. Sez. 1 n. 47496 del 17.10.2003, dep. 11.12.2003, nonchè numerose altre analoghe).

In breve, l’interesse ad impugnare non è costituito dalla mera aspirazione della parte all’esattezza tecnico-giuridica della motivazione del provvedimento, ma dall’interesse a conseguire – dalla riforma o dall’annullamento del provvedimento impugnato – un concreto vantaggio.

Non è questo il caso, atteso che la gravata pronuncia ha accolto proprio la pena chiesta ex art. 444 c.p.p. dall’odierno ricorrente.

2- Il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l’impugnata sentenza per aver applicato la misura di sicurezza della confisca non solo del coltello in sequestro, ma anche degli abiti e del telefonino cellulare di cui al verbale di sequestro del 29.4.10, beni – questi ultimi – non confiscabili ex art. 240 c.p., comma 2, è manifestamente infondato.

Infatti, in motivazione l’impugnata sentenza è ben chiara nel limitare il sequestro al solo coltello, vale a dire ad un oggetto confiscabile ex art. 240 c.p., comma 1 (si tratta del coltello usato dall’odierno ricorrente nel commettere la rapina contestatagli insieme ai reati di lesioni personali aggravate, danneggiamento e violazione della L. n. 110 del 1975, art. 4).

Invero, può parlarsi di irriducibile contrasto fra dispositivo e motivazione quando le affermazioni contenuto nel primo non possano conciliarsi con quelle svolte nella seconda: nel caso di specie, mentre il dispositivo parla genericamente di confisca e distruzione "di quanto in sequestro", la motivazione chiarisce esplicitamente che la misura di sicurezza si riferisce solo al coltello e non ad altri oggetti.

3- In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Ex art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.500,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.

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