Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-10-2011) 14-10-2011, n. 37168

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 30 aprile 2010, il Tribunale di Perugia, deliberando su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava a C.K. la pena di anni uno di reclusione, per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter.

Al prevenuto era stato contestato di essersi trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione del nuovo ordine di allontanamento emesso dal Questore di Perugia, in data 21 aprile 20110. 2. Avverso detta sentenza, ha interposto ricorso il condannato, personalmente, chiedendone l’annullamento, per vizio di motivazione, con riferimento alla mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento ovvero di un giustificato motivo di permanenza nel territorio nazionale.

Motivi della decisione

1. La fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5- ter, che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del questore, ancorchè posta in essere prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, deve considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia U.E, 28.4.2011 (nell’ambito del processo El Dridi, C-61/11PPU), che ha affermato l’incompatibilità di detta norma incriminatrice con la predetta normativa comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili alla "abolitio criminis": con la conseguente necessità di dichiarare, nei giudizi di cognizione, che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e fare ricorso in sede di esecuzione – per via di interpretazione estensiva – alla previsione dell’art. 673 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, 28.4.2011, n. 22105 e 29.4.2011, n. 20130). Il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni in L. 2 agosto 2011, n. 129 – recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione alla direttiva suindicata sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi irregolari – ha quindi novato la fattisecie (sostanzialmente confermando l’intervenuta abolitio criminis). La nuova formulazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, introdotta con l’intervento normativo suindicato, non realizza infatti una continuità normativa con la precedente disposizione, non soltanto per lo iato temporale intercorrente con l’effetto della direttiva, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta necessaria ad integrare l’illecito delineato. Sul punto basterà ricordare che oggi alla intimazione di allontanamento si può pervenire solo all’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato (CIE). Il D.L. citato ha istituito, dunque, una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della novella.

L’intervenuta abolitio criminis, impone quindi di risolvere il problema che si pone nella presente fattispecie, connotata dalla particolarità della inammissibilità del ricorso (avendosi riguardo a sentenza di applicazione della pena richiesta dalla stesso imputato, con motivazione che, ancorchè succinta, sarebbe in astratto adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni), nel senso che l’incompatibilità è destinata a prevalere anche sulla causa di inammissibilità del ricorso, in quanto alla impossibilità di rilevare cause di non punibilità in costanza di ricorso inammissibile, resistono le ipotesi di successione di leggi, riconducibili all’art. 2 cod. pen.. La nozione di condanna, ricavabile da tale norma in combinato con l’art. 673 cod. proc. pen., non può essere difatti che ricondotta al giudicato formale e ciò comporta che, fin tanto che esso non si è formato, spetta al giudice della cognizione prendere atto, in particolare, della intervenuta abolitio criminis e annullare la condanna per fatto divenuto privo di rilievo penale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-07-2011) 02-11-2011, n. 39353

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone personalmente ricorso per cassazione P.P.C. avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari in data 8 luglio 2010 con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna per una serie di tentativi di violenza privata posti in essere il (OMISSIS). L’imputato è stato ritenuto responsabile di avere posto in essere atti di minaccia al fine di costringere C. M., con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale extraconiugale per entrambi, a riprendere la relazione stessa.

Inoltre con successivi atti minatori aveva tentato di indurre la persona offesa a consegnargli la figlia minore C. che egli sosteneva essere sua figlia naturale; infine aveva tentato di indurre la C. a non tutelarsi tramite un legale rispetto ai propri comportamenti per effetto dei quali la donna era stata espulsa da una associazione artistica presieduta dall’imputato.

Deduce:

1) La erroneità della mancata derubricazione del reato contestato in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

La affermazione della Corte, che aveva escluso la sussistenza del reato ex art. 393 c.p., non conteneva adeguata analisi dell’atteggiamento psicologico dell’agente il quale aveva la certezza di esercitare un proprio diritto: che era quello di vedere la figlia della C. che egli credeva essere anche la propria figlia naturale (come desumibile anche dalle dichiarazioni di P. P. e T.S.). In secondo luogo il prevenuto era convinto di avere il diritto di fare pressioni sulla C. perchè recedesse dalle azioni contro la estromissione dalla associazione artistica, estromissione che anche da altri era stata sollecitata.

Chiedeva al riguardo la applicazione del principio espresso dalla sentenza n. 7911 del 1997;

2) Il vizio di motivazione sulla responsabilità per il reato ex art. 610 c.p..

Erano stati versati in atti i tabulati telefonici attestanti le continue chiamate della C., indice non di soggezione psicologica nei confronti del ricorrente ma di manie ossessive; anche lo schiaffo inferto dalla donna al P. era indice di personalità dominante; infine neutro era l’episodio in cui il padre della presunta vittima era stato chiamato da costei, per poi allontanare il ricorrente dalla casa della figlia ove si trovava;

3) la violazione di legge e il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Si è osservato da parte di questa Corte di legittimità che in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ( art. 393 cod. pen.), la pretesa arbitrariamente attuata dall’agente deve corrispondere perfettamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico di guisa che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato; è, inoltre, necessario che la condotta illegittima non ecceda macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, anche arbitrariamente, un proprio diritto, ponendo in essere un comportamento costrittivo dell’altrui libertà di determinazione, giacchè, in tal caso, ricorrono gli estremi della diversa ipotesi criminosa di cui all’art. 610 cod. pen. (Rv. 235765). Correttamente dunque la Corte di merito ha escluso che potessero ravvisarsi nella specie gli estremi del reato meno grave evocato dal ricorrente sia in ragione del rilievo che tutti i particolari in fatto da esso sostenuti non risultano provati, sia, e soprattutto, in ragione del fatto che la condotta ascrittagli è consistita in pretese che non potevano formare oggetto di un preteso diritto tutelato dall’ordinamento.

D’altra parte la giurisprudenza evocata nel ricorso non varrebbe a sostenere il motivo di gravame posto che con la sentenza n. 7911 del 1997 si è semplicemente rimarcato che se l’effettiva azionabilità della pretesa in sede giurisdizionale e la possibilità di realizzarla in virtù di una pronuncia giudiziale non costituiscono presupposto indefettibile per la configurabilità del reato, essendo a tal fine sufficiente la convinzione soggettiva dell’esistenza del diritto tutelabile, è anche indispensabile, però, che una simile convinzione sia non arbitraria e pretestuosa, cioè tale da palesare che l’opinato diritto mascheri altre finalità, determinanti esse l’esplicazione della violenza o il ricorso alla minaccia .

E nella specie, proprio quest’ultima è stata la convinzione raggiunta dal giudice dell’appello il quale ha dato il massimo risalto al fatto, rimasto accertato, che l’imputato fosse solito conservare filmini compromettenti- come già aveva fatto in passato con altre donne ( M., A. e L.)cui si era legato- minacciando di divulgarli al fine di ottenere che la relazione sentimentale del momento non venisse interrotta.

Infondato è il motivo riguardante il diniego delle attenuanti generiche posto che la Corte non si è sottratta all’onere di motivare al riguardo il concreto esercizio del potere secondo i canoni posti dall’art. 133 c.p. ed ha evocato criteri adeguati ad un giudizio negativo sul punto, quale quello della particolare intensità del dolo desunta dalle motivazioni dell’agire e delle concrete modalità della condotta. D’altra parte il prevenuto, nel censurare le conclusioni raggiunte sul punto dalla Corte d’appello, finisce per sollecitare alla Cassazione un diverso apprezzamento di circostanze di fatto, apprezzamento non consentito nella sede della legittimità.

L’ultimo motivo di ricorso costituisce infine una rappresentazione di elementi di fatto inammissibilmente rivolta alla Cassazione , giudice della legittimità che non può essere chiamato a conoscere e tantomeno a valutare elementi storici o risultanze di prove ma soltanto a controllare la completezza e la eventuale illogicità manifesta della motivazione relativa al provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 23-12-2011, n. 1101

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Svolgimento del processo

1 Con atto notificato il 12 novembre 1998 – depositato il successivo 26 – il ricorrente espone: (a) di aver conseguito una concessione edilizia, poi prorogata, per la costruzione di un fabbricato rurale consistente in piano interrato (cantina – magazzino) oltre ad un piano terra, appartamento e porticato; (b) di aver presentato una variante in corso d’opera per la realizzazione di tre rampe di accesso al piano interrato alla quale è seguita la nota del comune in data 12 novembre 1997 recante indicazioni in esito all’inizio dei lavori ed agli adempimenti connessi alla circostanza per la quale parte del terreno interessato era inglobato nell’area per la costruzione del nuovo terminal bus; (c) di non aver allo stato ancora provveduto alla costruzione delle rampe quindi al reinterro della buca circostante il fabbricato.

2 Impugna l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi per: violazione e falsa applicazione artt. 4, 12 e 15 legge n. 47/85 – eccesso di potere per difetto di presupposto, mancata istruttoria e valutazione dei fatti rilevanti – perplessità – contraddittorietà con precedente provvedimento – difetto di motivazione anche con violazione dell’art. 3 legge 241/90 – violazione e falsa applicazione artt. 4 e 7 legge n. 47/85 – eccesso di potere – difetto ed incongruente ed inconferente motivazione – sviamento – violazione e falsa applicazione art. 3, comma 4, L. 7/8/90 n. 241.

3 Con atto depositato il 14 gennaio 1999, si è costituito il comune di Fiuggi che ha contrastato la domanda.

4 Con atto notificato il 17 giugno 1999 il ricorrente ha proposto istanza cautelare, sulla quale ha controdedotto il comune con memoria depositata il 24 giugno 1999. La Sezione, con ordinanza n. 356 dell’8 luglio 1999, ha accolto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

5 Con altro atto introduttivo il ricorrente ha impugnato l’ordinanza prot. n. 3212 del 16.3.1999 con la quale il responsabile del competente servizio ha ingiunto il pagamento di una somma a titolo di sanzione ex articolo 12 legge 47/85, nonché la presupposta valutazione dell’U.T.E.

6 Con atto depositato il 24 giugno 1999, si è costituito il comune di Fiuggi.

7 La Sezione, con ordinanza n. 360 dell’8 luglio 1999, ha accolto l’istanza cautelare.

8 Con successive istanze depositate il 4 maggio 2009, il ricorrente ha manifestato il persistente interesse alla definizione di entrambi i ricorsi.

9 Con ordinanze nn. 84 ed 86 del 16 novembre 2009, relative ad entrambi i ricorsi, la Sezione ha preso atto dell’interruzione del processo stante il certificato decesso del difensore del resistente. Il ricorrente ha quindi riassunto i procedimenti.

10 Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2011, i ricorsi sono stati chiamati ed introdotti per la decisione.

Motivi della decisione

1 IL ricorrente impugna le ordinanze, di ripristino dello stato dei luoghi e di pagamento di una somma a titolo di sanzione, adottate in base all’articolo 12 delle legge 47/85, con atti introduttivi che vanno riuniti ai sensi dell’articolo 70 del c.p.a., stante l’evidente connessione.

2 In punto di fatto va evidenziato che con ordinanza: (a) n. 54 del 10.09.1998, il competente assessore, ha ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi perché "… il piano con destinazione d’uso magazzino cantina non è completamente interrato come da elaborato grafico approvato…" e perché, "a seguito della immissione in possesso delle aree di cui sopra il predetto manufatto viene a trovarsi a ml. 5,00 dal nuovo confine venutosi a creare a seguito dell’esproprio;"; (b) n. 3212 del 16.3.1999, il responsabile del servizio ha ingiunto il pagamento di una somma quale sanzione ex articolo 12 legge 47/85, richiamando la precedente ordinanza "… con la quale è stato contestato l’impostazione del piano di campagna del fabbricato….".

3 Vanno in primo luogo esaminati i motivi – terzo e quarto – del primo ricorso, dedicati all’incompetenza nonché alla violazione dell’articolo 3, comma 4, della legge 241/1990 da riferire anche alla mancata menzione del possibile esercizio della facoltà di cui all’articolo 13 L. 47/1985.

3.1 Le doglianze sono infondate: (a) quanto alla prima, perché impostata su un sistema di attribuzione e distribuzione della competenza superato dall’articolo 51 della legge 142/1990, quindi dall’introduzione del principio di separazione tra organi del potere politico ed organi titolari del potere di gestione con conseguente ascrizione, nel caso, al responsabile del competente servizio, aspetto questo neanche accennato dal ricorrente che ha solo affermato la competenza del sindaco contestando la sottoscrizione da parte dell’assessore non accompagnata dal dovuto richiamo alla delega sindacale; (b) quanto alla seconda, perché soccorre il costante orientamento per il quale, l’omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere non determina l’illegittimità del provvedimento amministrativo, ma solo una mera irregolarità, in quanto l’articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 non influisce sull’individuazione e sulla cura dell’interesse pubblico cui è finalizzato il provvedimento, né sulla riconducibilità dello stesso all’autorità amministrativa, ma tende ad agevolare il ricorso alla tutela giurisdizionale, ragion per cui siffatta deficienza rileverebbe, al limite, ai soli fini della concessione dell’errore scusabile; (c) quanto alla terza, perché l’omessa menzione della facoltà di avanzare istanza di accertamento di conformità, per ragioni analoghe a quelle già esposte, non integra il contenuto del provvedimento di ripristino e non rileva, pertanto, in termini di possibile illegittimità.

4 Può ora passarsi allo scrutinio dei motivi di cui al ricorso n. 551 del 1999, avente ad oggetto l’irrogazione della sanzione pecuniaria, motivi con i quali è stata, per distinti aspetti, argomentata l’incompetenza nonché la violazione dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990.

4.1 Il motivo sull’incompetenza, posto in forma di illegittimità derivata con riproduzione del corrispondente profilo di cui al precedente ricorso 1096/98, va respinto rilevando le ragioni a sostegno degli esiti già rassegnati nonché l’ulteriore considerazione per la quale, l’ordinanza impugnata è stata, nel caso, sottoscritta dal dirigente del servizio.

4.2 Tale ultima evenienza, introduce l’esame della dedotta violazione dell’articolo 51, comma 3, della legge 241/1990, rapportata all’articolo 4 della legge 47/1985 e basata sull’assunto per il quale la competenza per le sanzioni edilizie spetterebbe al sindaco, titolare dei poteri connessi all’attività di vigilanza edilizio – urbanistica, non al dirigente titolare delle sole funzioni interessanti il rilascio della concessione edilizia. Il motivo è infondato. L’attribuzione ai dirigenti comunali della generale competenza ad emanare atti di gestione è stata definita dall’articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127 con un’elencazione comprensiva dei provvedimenti di rilascio della concessione, ma non quelli repressivi degli abusi edilizi. La questione è stata quindi risolta dall’articolo 2, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191 che ha affidato ai dirigenti anche i compiti di vigilanza e di applicazione delle sanzioni edilizie disposizione, quest’ultima, che ha completato l’assetto sancito dall’articolo 45, comma 1, del D. Lgs. n. 80 del 1998, per il quale "a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione… si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti".

5 Per le su esposte considerazioni vanno quindi respinti, quanto al ricorso n. 551/1999: (a) il primo motivo per i profili dedicati all’incompetenza ed alla violazione dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990; (b) i motivi sub nn. 7) ed 8).

6 Occorre ora analizzare i restanti motivi con i quali il ricorrente sostiene: (a) quanto al disposto ripristino che, nel caso, non ricorrerebbe alcuna violazione dell’articolo 7 della L. 47/1985, avendo omesso il comune di considerare che "… per poter realizzare il piano interrato, al di sotto del piano di campagna, ha dovuto necessariamente procedere allo scavo del terreno in misura più ampia della sagoma del fabbricato stesso." e che, anche ove si volesse individuare nella richiesta realizzazione delle rampe di accesso una variante, lo stesso comune nel ritenere applicabile l’articolo 2, comma 60, della legge 662/1996 avrebbe certificato l’inesistenza di una variazione essenziale, quindi l’insussistenza dei presupposti per la sanzione demolitoria; (b) che il riferimento al realizzando terminal bus su aree di proprietà del ricorrente, che si è opposto all’occupazione di urgenza ed all’esproprio, denoterebbe lo sviamento di potere; (c) che il comune avrebbe irrogato la sanzione pecuniaria, "… senza indicare l’effettiva difformità e conseguentemente senza motivare come e perché si giunge alla cifra della quale si chiede il pagamento che dalla sua entità è da ritenersi sicuramente errata…".

7 E’ necessario evidenziare che le ordinanze impugnate richiamano l’articolo 12 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nel testo per tempo vigente, secondo il quale: "Le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione sono demolite a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro il termine congruo, e comunque non oltre centoventi giorni, fissato dalla relativa ordinanza del sindaco. Dopo tale termine sono demolite a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell’abuso." (primo comma); "Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in difformità dalla concessione, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell’ufficio tecnico erariale, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale." (secondo comma).

8 Il punto fondamentale delle censure in esame è quindi rappresentato dalla correttezza dei presupposti fondanti il potere quindi l’ammontare della sanzione.

8.1 In argomento va, in primo luogo, respinta la tesi circa l’impossibilità di pervenire ad un’esatta configurazione giuridica della fattispecie. Sul punto è sufficiente richiamare che entrambe le ordinanze applicano l’articolo 12 della legge 47/85 il quale disciplina il caso di "Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione". Quanto poi alla vicenda che sostanzia detta difformità la stessa, ricondotta alla circostanza per la quale "… il piano con destinazione d’uso magazzino cantina non è completamente interrato come da elaborato grafico approvato…", è stata poi specificamente rapportata, in sede di irrogazione della sanzione pecuniaria, all’impostazione del piano di campagna parzialmente fuori terra. Il che è dimostrato dalla documentazione depositata dal resistente a corredo dell’atto di costituzione del 24 giugno 1999 – relativo al ricorso 551/1999 – da ritenersi non debitamente contrastata dal solo riferimento alla rimozione del terreno ed al reinterro successivo all’ultimazione dei lavori. Ed, infatti, il ricorrente avrebbe dovuto provare l’erroneità della presupposta difformità rispetto agli elaborati grafici esaminati dalla commissione edilizia il 3 novembre 1987 difformità che invece emerge, anche visivamente, dalla documentazione fotografica allegata al menzionato atto di costituzione.

8.2 Esito identico deve rassegnarsi con riguardo al dedotto sviamento di potere per falsità della causa. Tale profilo, astrattamente riconducibile all’ipotesi in cui l’amministrazione persegua un fine diverso da quello per il quale il potere esercitato è stato conferito, nella vicenda è stato dal ricorrente argomentato nel senso che i provvedimenti impugnati costituirebbero una reazione alla opposizione e contestazione degli agli atti espropriativi connessi alla costruzione del terminal bus. Ad avviso del Collegio non emergono, dagli atti impugnati e da quelli di giudizio, elementi per ravvisare l’esistenza di considerazioni estranee rispetto alla funzione amministrativa che sostanzia la specifica competenza, quindi di una strumentalizzazione della stessa per un fine diverso da quello di cui alla norma applicata. Ed, infatti, in presenza di opere edilizie, nel caso ritenute difformi dall’originario titolo, quindi abusive, l’emanazione delle sanzioni stabilite dalla legge costituisce, per pacifica giurisprudenza, atto dovuto ed il riferimento, soprattutto nell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, alla realizzazione del terminal ed al nuovo confine derivante dall’esproprio, lungi dall’esprimere uno sviamento del potere sanzionatorio dalla sua causa tipica, manifesta la rilevanza e l’incidenza sullo stesso di un altro e concreto interesse pubblico.

8.3 Quanto infine alle censure interessanti la misura della sanzione, ne va rassegnata parimenti l’infondatezza perché: (a) la giustificazione risiede nell’accertata, difforme impostazione del piano di campagna, quale vicenda ricondotta alla fattispecie tipizzata dall’articolo 12 della legge 47/1985; (b) per l’ammontare l’ordinanza richiama il parere reso dall’ufficio tecnico erariale con nota del 18 febbraio 1999 (cfr. sub allegato 17 dell’atto di costituzione del comune in data 24 giugno 1999, relativo al ricorso 551/1999), parere nel quale sono indicati gli elementi ponderati quali, l’epoca di realizzazione, lo stato di avanzamento accertato, la destinazione d’uso, la superficie e la cubatura.

9 In conclusione i ricorsi devono essere respinti.

10 Le spese seguono, come per legge, la soccombenza per l’ammontare in dispositivo liquidato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima), previa riunione, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-06-2012, n. 10892 Contratto a termine

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 3428 del 2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Benevento rigettava la domanda proposta da P.B. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso tra le parti per "esigenze eccezionali" ex art. 8 ccnl 1994 come integrato dall’acc. az. 25-9-97, per il periodo 1-6-1999/31-7- 1999, con la conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro dal 1-6- 99 e con la condanna della società al ripristino del rapporto e al pagamento delle retribuzioni maturate.

Il P. proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

La società si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata 1’8-2-2007, in accoglimento dell’appello dichiarava la nullità del termine apposto al contratto de quo e la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dall’1-6-1999 e condannava la società al pagamento, a titolo risarcitorio, di una somma pari alle retribuzioni maturate dal 12-6-2003.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con tre motivi.

Il P. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente censura la impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto la nullità del termine apposto al contratto de quo, in quanto stipulato oltre il limite temporale fissato dalle parti collettive con gli accordi attuativi dell’accordo del 25-9-97, che, integrando l’art. 8 del ccnl, ha introdotto l’ipotesi delle "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione …".

In particolare la società nega che le parti abbiano voluto porre dei limiti temporali alla possibilità della stipula di contratti a termine per tali esigenze e sostiene la natura meramente ricognitiva degli accordi attuativi citati.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione sul punto.

I detti motivi non meritano accoglimento.

Osserva il Collegio che la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per "esigenze eccezionali …" in data successiva al 30 aprile 1998.

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto de quo.

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato." (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v.

fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-1-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit).

In base a tale orientamento consolidato vanno pertanto respinti i detti primi due motivi.

Con il terzo motivo la società, denunciando violazione degli artt. 1217 e 1233 c.c., lamenta che la Corte di merito non avrebbe svolto alcuna verifica in ordine alla effettiva messa in mora del datore di lavoro e non avrebbe tenuto "conto della possibilità che il lavoratore abbia anche espletato attività lavorativa retribuita da terzi una volta cessato il rapporto di lavoro con la società resistente", disattendendo, peraltro, le richieste della società di ordine di esibizione dei modelli 101 e 740 del lavoratore.

La ricorrente formula, quindi, il seguente quesito di diritto: "Dica la Suprema Corte se per il principio di corrispettività della prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contralto a termine stipulato – ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui agli artt. 1206 e segg. cod. civ.".

Tale quesito non riguarda il tema dell’aliunde perceptum e comunque, anche in ordine all’argomento della mora credendi risulta del tutto generico e non pertinente rispetto alla fattispecie, in quanto si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito (in tal senso v.

fra le altre Cass. 4-1-2011 n. 80). Il quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve infatti essere formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (v. ad es. Cass. S.U. 5-1-2007 n. 36), dovendosi pertanto ritenere come inesistente un quesito generico e non pertinente. Del resto è stato anche precisato che "è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie" (v. Cass. S.U. 30-10-2008 n. 26020), dovendo in sostanza il quesito integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7-4-2009 n. 8463).

Peraltro neppure può ignorarsi che nella fattispecie anche la illustrazione del motivo risulta del tutto generica e priva di autosufficienza in quanto si incentra nella doglianza circa la mancanza di una verifica della effettiva messa in mora, senza considerare lo specifico decisum sul punto e senza minimamente riportare il contenuto della comunicazione della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, che, secondo la ricorrente, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, non avrebbe integrato un atto di messa in mora.

Del pari, per quanto concerne l’aliunde perceptum (in relazione al quale manca del tutto il quesito) alcunchè dì specifico viene poi indicato dalla ricorrente, laddove al riguardo era pur sempre necessaria una rituale acquisizione della allegazione e della prova (pur non necessariamente proveniente dal datore di lavoro in quanto oggetto di eccezione in senso lato – cfr. Cass. 16-5-2005 n. 10155, Cass. 20-6-2006 n. 14131, Cass. 10-8-2007 n. 17606, Cass. S.U. 3-2- 1998 n. 1099).

Così risultato inammissibile il terzo motivo, riguardante le conseguenze economiche della nullità del termine, neppure potrebbe incidere in qualche modo nel presente giudizio lo ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7.

Al riguardo, infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in via di principio, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).

In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria (v. fra le altre Cass. 4-1-2011 n. 80 cit.).

Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore del P..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al P. le spese liquidate in Euro 40,00 per esborsi, oltre Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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