Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-01-2011, n. 307 Carriera, inquadramento e promozioni Trattamento economico

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Svolgimento del processo

La signora L., premesso di essere stata assunta dal Comune di Napoli con la qualifica di applicato – 4° livello retributivo e di essere stata inquadrata nel 1988 nella qualifica di caposervizio amministrativo – 6° qualifica funzionale con decorrenza 6.10.1976, adiva il Tar della Campania per il riconoscimento di differenze retributive rispetto a quelle liquidate con nota prot. 1030 del 19.2.1999.

Il Tar, accogliendo l’eccezione sollevata dall’amministrazione comunale, ha dichiarato la prescrizione del credito essendo il termine quinquennale decorso a partire dalla data di inquadramento, non essendo stati compiuti atti interruttivi anteriormente alla notifica del ricorso (16.9.1999), né rilevando contrariamente la nota prot. n. 1030 del 19.2.1999 in quanto intervenuta a credito già prescritto.

La sentenza viene impugnata per i seguenti motivi:

– error in iudicando, travisamento dei presupposti, violazione e falsa applicazione dell’art. 2 RDL n. 295/1939, commi 2 e 4: erroneamente il Tar avrebbe fatto decorrere il termine quinquennale di prescrizione dalla delibera di superiore inquadramento, nella quale l’amministrazione faceva riserva di determinare con successivo provvedimento il trattamento economico. E’ pertanto da tale momento, corrispondente alla comunicazione della nota di riconoscimento e di liquidazione del credito retributivo (del 19.2.1999) che andava fatto decorrere il relativo termine di prescrizione;

– error in iudicando, travisamento dei presupposti, violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 c.c., contraddittorietà ed illogicità: la nota del 19.2.1999 contenente la determinazione delle somme dovute costituirebbe riconoscimento di debito con effetti interruttivi della prescrizione e comunque dalla suddetta nota comincerebbe a decorrere il termine;

– error in iudicando, erroneità dei presupposti, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 RDL 295/1939 ed art. 2937 c.c.: erroneamente il Tar avrebbe escluso l’applicazione dell’art. 2937 c.c., potendo l’amministrazione rinunciare alla prescrizione di crediti sorti per rapporti di lavoro data la natura privatistica a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 29 del 1993.

Si è costituito in resistenza il Comune di Napoli.

Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza di discussione.

L’appellante ha altresì fatto valere l’intervenuta sospensione della prescrizione per effetto della dichiarazione dello stato di dissesto del Comune dalla delibera consiliare n. 145 del 3.5.1993 fino all’approvazione del rendiconto.

Il Comune ha riproposto, in particolare, l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per non essere stato notificato alla Commissione straordinaria di liquidazione.

All’udienza del 19 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Va, in primo luogo, respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado riproposta dal Comune in grado di appello e non esaminata dal primo giudice.

Invero, l’attivazione dell’organo straordinario di liquidazione non comporta la perdita di capacità di stare in giudizio del Comune dissestato, che continua ad essere l’ente debitore, espressione di autonomia locale previsto dalla costituzione, nei confronti del quale non sono interrotti i procedimenti cognitivi, ma esclusivamente le azioni di esecuzione (Corte Cost. 16.6.1994, n. 242, Cass. Civ. Sez. I, 27.1.2001, n. 1191).

2. Il Collegio ritiene poi di non poter esaminare il motivo di appello fondato sulla sospensione della prescrizione per effetto della dichiarazione dello stato di dissesto del Comune, in quanto proposto per la prima volta in memoria.

Peraltro, è appena il caso di richiamare a riguardo una consolidata giurisprudenza (Cons. St. Sez. V, 28.5.2009, n. 3261; 19.9.2007, n. 4878) secondo cui lo stato di dissesto preclude nei confronti dell’ente unicamente le azioni esecutive per i debiti che rientrano nelle competenze dell’organo straordinario, ma non impedisce il decorso del termine di prescrizione dei diritti vantati nei confronti dell’ente, né l’instaurazione di azioni di accertamento dei crediti.

3. Infondati sono i primi due motivi di appello che, per la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente.

Costituisce principio generale quello per cui quando il diritto di credito da lavoro del pubblico dipendente trova la fonte in un provvedimento amministrativo, la data della sua maturazione, e dunque la relativa decorrenza del termine di prescrizione, è quella del provvedimento, ancorchè questo abbia efficacia retroattiva (art. 2, comma 4, R.D.L. n. 295/ 1939; Cons. St. IV, 3.5.2000 n. 2615, 29.5.1998, n. 893).

Nella specie, il provvedimento con cui è insorto il diritto alla corresponsione delle competenze economiche è costituito dalla deliberazione di inquadramento nella superiore qualifica n.11 del 6.7.1988, da intendersi quale atto formale che, pur non presupponendo un apprezzamento discrezionale, è fondato sull’accertamento e sulla valutazione della posizione giuridica in relazione ad un’esatta interpretazione degli specifici presupposti, stabiliti da disposizioni normative contrattuali. E’ quindi dalla sua adozione che correttamente il Tar ha fatto decorrere il termine di prescrizione.

Quanto alla sussistenza di validi atti interruttivi di provenienza della parte creditrice, a partire dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 22.12.2004, n. 13, è stato chiarito che, ai fini dell’interruzione del termine di prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c., occorre distinguere tra il pagamento del debito, avente una funzione di estinzione dell’obbligazione, ed il riconoscimento di debito, che deve " consistere in una manifestazione di consapevolezza dell’esistenza del debito e deve rivelare il carattere di volontarietà".

Nella specie, l’atto con cui è stato determinato e liquidato il credito retributivo costituisce adempimento dell’obbligazione retributiva, ma ad esso non può riconnettersi quella manifestazione della volontà di riconoscimento del debito cui l’appellante vorrebbe far risalire l’effetto interruttivo della prescrizione.

La determinazione e liquidazione degli emolumenti connessi al superiore inquadramento non comportava alcun accertamento o valutazione diversa dalla sola quantificazione, per la sua natura certa e per il suo espresso riconoscimento ad opera della stessa amministrazione.

La nota di liquidazione, peraltro, come fatto notare dal primo giudice, è intervenuta a prescrizione già interamente realizzata e quindi non può produrre l’effetto di far insorgere nuovamente il diritto dell’appellante con nuovo decorso del termine di prescrizione.

I motivi sono quindi da respingere.

4. Sul terzo motivo, con cui parte appellante invoca la rinuncia alla prescrizione che l’amministrazione avrebbe manifestato attraverso la medesima nota, occorre richiamare i consolidati principi per cui in tema di crediti di lavoro, aventi causa in un rapporto di pubblico impiego, la possibilità di rinuncia (espressa o tacita) alla prescrizione contemplata dall’art. 2937 cod. civ. è preclusa, per l’Amministrazione, dall’art. 3 R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739, (a norma del quale ove risulti effettuato il pagamento di somma prescritta "l’Amministrazione per conseguire il rimborso può trattenere il pagamento delle rate successive") e prima ancora dai principi di contabilità pubblica che escludono tale potere dispositivo, non derogabili per effetto della privatizzazione del pubblico impiego; ne consegue che, una volta maturato il termine di prescrizione, l’Amministrazione ha l’obbligo di farla valere senza che sussista alcuna discrezionalità di avvalersi o meno della stessa (cfr. Cons. St. Sez. V, 23.1.2008, n. 157; Sez. IV, 3.12.2003, n. 9129; Ad.Pl. 17 agosto 1996, n.17).

5. La reiezione dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado esimono il Collegio dall’esame del motivo di merito e della richiesta istruttoria avanzata dall’appellante.

6. Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente FF

Eugenio Mele, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 31-01-2011, n. 211

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che è impugnato il provvedimento con il quale la Prefettura di Brescia ha respinto l’istanza di legalizzazione, ovvero di sanatoria della posizione di straniero irregolarmente presente in Italia, presentata nell’interesse del ricorrente da certo T.M., in quanto il rapporto di lavoro con lo stesso non sarebbe "mai intervenuto" (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato);

– che, a prescindere da ogni altra considerazione, è lo stesso ricorrente ad ammettere (cfr. doc. 2 ricorrente, copia denuncia querela presentata nei confronti di M., p. 4 decimo rigo e ricorso p. 2 quattordicesimo rigo) di avere incominciato il rapporto di lavoro solo dopo l’agosto 2009, e quindi non nel periodo considerato utile dall’art. 1 ter comma 1 del d.l. 78/2009, ovvero per i tre mesi anteriori al 30 giugno 2009, sì che la domanda di legalizzazione è stata legittimamente respinta;

– che quindi il ricorso va respinto;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione intimata le spese di lite, spese che liquida in Euro 500 complessivi, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Mario Mosconi, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale di Torre Annunziata sez. di Casatellammare di Stabia del 10.11.2009 Assicurazioni, informazioni, copia del contratto, informativa, violazione, sanzione penale, sanzione amministrativa (2010-01-19)

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

SEZIONE DISTACCATA DI CASTELLAMMARE DI STABIA

nella persona del dott. Angelo Scarpati,

nella causa iscritta al n. 939/2008 R. G. Cont.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

d’appello

ai sensi degli artt. 359 e 281 sexies c.p.c.

TRA

Appellante , in persona del rapp.te legale p.t., elett.te dom.ta in Castellammare di Stabia al Viale Europa n. 102 presso lo studio dell’avv. Federico Sicignano che, unitamente all’avv. Paolo Vincenzo Sicignano, la rappresenta e difende giusta procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione

APPELLANTE

E

APPELLATO in proprio e n. q. di titolare dell’attività commerciale " Blu profondo", elett.te dom.ta in Castellammare di Stabia alla via Raiola n. 52 presso lo studio degli avv.ti Gaetano Iovino e Antonio Pannullo, dai quali è rappresentato e difeso giusto mandato a margine della citazione in produttiva del primo grado

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace di Castellammare di Stabia n. 2795/2008 del 14.5-19.5.2008

L’appello è fondato, per i motivi di seguito indicati.

La ricostruzione della vicenda in oggetto impone, anzitutto, di individuare con precisione la domanda spiegata da parte attrice in primo grado, domanda accolta dal giudice di prime cure con la sentenza oggetto del presente gravame.

Orbene, parte attrice, con riferimento a due polizze di assicurazione stipulate tra l’attore e l’odierna società appellante ( polizze nn. 4318 e 6827), deduce che la società di assicurazione, carpendo la buona fede dell’assicurato, lo induceva, anche mediante la mancata consegna di copia del contratto di assicurazione e degli allegati dai quali si sarebbe potuto dedurre l’ampiezza del rischio garantito, a stipulare dei contratti non affatto rispondenti alle esigenze dell’attore medesimo. Il giudice di prime cure accoglieva la domanda attorea e dichiarava la nullità delle clausole dei menzionati contratti stipulate in violazione delle regole di correttezza e relative a rischi non rispondenti alle concrete esigenze dell’assicurato.

Detta sentenza va in questa sede censurata.

Nella ricostruzione di parte attrice assume valore dominante il comportamento dell’assicuratore, odierno appellante, il quale, a dire dell’attore, non avrebbe consegnato, all’atto della stipula dei contratti, all’assicurato copia dei contratti medesimi, con ciò inducendo esso assicurato a concludere dei contratti non affatto rispondenti alle sue esigenze e volti a garantire rischi del tutto estranei all’attività imprenditoriale dell’assicurato medesimo.

Deve in primo luogo precisarsi che, quand’anche il giudice di prime cure avesse ( il che non è, come vedremo dopo) rilevato una violazione della correttezza al momento della conclusione dei contratti di cui è causa, non avrebbe in ogni caso potuti pronunciare la nullità degli stessi, o di alcune loro clausole, come invece ha disposto.

Invero, l’obbligo di informazione e di trasparenza in capo alle imprese e agli intermediari assicurativi ( tra cui quello di consegnare all’assicurato, all’atto della stipula, copia del contratto e della nota informativa da cui rilevare l’oggetto e l’estensione del contratto medesimo) è stato espressamente introdotto, nel nostro ordinamento, soltanto dagli artt. 183 e 185 del Codice delle Assicurazioni ( d. lgs. 209/2005): dette disposizioni sono entrate in vigore il 1.1.2006 e, dunque, non sono sicuramente applicabili alla fattispecie in oggetto, relativa a contratti stipulati nel 2002.

In ogni caso, par amore di completezza, quand’anche si volessero ritenere le norme citate espressione di un principio già vigente nel nostro ordinamento prima dell’entrata in vigore del citato Codice del 2005, comunque la violazione del dovere di trasparenza ed informazione non avrebbe giammai potuto portare, in assenza di un’espressa previsione di legge, alla declaratoria di nullità del contratto o di una sua parte, come ha fatto il giudice di primo grado.

È ben vero, infatti, che il Codice del 2005 sanziona, agli artt. 319 e 320, in via amministrativa la violazione di siffatti obblighi di trasparenza; tuttavia, secondo un ormai consolidato orientamento del giudice di legittimità, a fronte di una norma che commini, per la sua violazione, una sanzione penale o amministrativa senza nulla disporre circa la validità del negozio medesimo, al fine di stabilire se il negozio debba considerasi o meno nullo, è necessario procedere caso per caso, esaminando se le norme che prevedono la sanzione siano dirette alla tutela di un interesse pubblico e generale e se, con tale proibizione, il legislatore intendeva colpire la stipulazione del negozio in vista del regolamento con il medesimo posto in essere ( v. Cass. n. 3272/2001; Cass. n. 5372/2002). Ora, venendo al caso di specie, è anzitutto certo, in primo luogo, che la norma impositiva dell’obbligo di trasparenza non è volta alla tutela di interessi di natura generale e/o pubblica ed, in secondo luogo, che con la norma imperativa di cui sopra il legislatore non vuole colpire direttamente la stipulazione del negozio, ma soltanto il comportamento, eventualmente contrario a buona fede, tenuto da una di esse nella conclusione dello stesso: in dette ipotesi, dunque, deve del tutto escludersi l’operatività della sanzione della cd. nullità virtuale del negozio, ritenendosi invece applicabile la disciplina concernente lo specifico comportamento materiale, tenuto dalla parte, sotto il profilo civilistico ( v. Cass. n. 26172/2007; Cass. n. 13566/2008).

Parte appellata deduce, invero, che la nullità delle clausole dei contratti in oggetto sarebbe stata fondata dal giudice di primo grado sul principio della nullità del contratto di assicurazione per inesistenza del rischio assicurato ai sensi dell’art. 1895 cc: detta ricostruzione operata dal primo giudice è del tutto destituita di fondamento.

Invero, nel caso che ci occupa, oggetto del contendere è costituito dal comportamento tenuto dalle parti al momento della conclusione dei contratti in oggetto, per verificare, come si vedrà, se un’eventuale condotta dell’assicuratore abbia potuto o meno incidere , secondo la prospettazione fatta dallo stesso attore, sulla libera formazione della volontà di quest’ultimo.

In questo senso, dunque, erra il primo giudice quando pone la questione dell’esistenza e del venir meno del rischio assicurato ai sensi dell’art. 1895 cc. Invero, detta ultima norma deve essere letta in relazione all’art. 1346 cc in tema di oggetto del contratto, che deve essere, tra l’altro, oggettivamente e fisicamente possibile; dunque, tornando al caso di specie, una cosa è dire che il rischio assicurato è oggettivamente inesistente ( ponendosi solo in tal caso un problema di nullità del contratto di assicurazione), il che, peraltro, non si è verificato con riguardo ai contratti in oggetto, altra cosa è affermare, come fa parte attrice, che essi contratti coprirebbero rischi, pur oggettivamente esistenti, ma estranei alla sfera di interesse dell’assicurato stesso.

Ciò detto, dunque, occorre verificare l’efficacia delle clausole negoziali in oggetto, con riguardo al comportamento materiale tenuto dai paciscenti al momento della stipula dei medesimi.

Secondo l’assunto di parte attrice, l’assicuratore, come anticipato, avrebbe indebitamente carpito la buona fede del contraente Marino Ernesto, inducendolo a stipulare due contratti non rispondenti, quanto ai rischi oggetto di copertura assicurativa, alle sue esigenze: detto comportamento, riconducibile astrattamente alla cd. truffa contrattuale penalmente rilevante ex art. 640 c.p., integrerebbe, sul piano civilistico, gli estremi del dolo, causa di annullamento del contratto ex art. 1439 cc ( v. Cass. n. 13566/2008; Cass. n. 7322/1986), in quanto il deceptus sarebbe stato indotto a concludere un contratto che senza i raggiri del deceptor non avrebbe altrimenti stipulato.

Anche la richiesta di annullamento dei contratti de quo, o di alcune loro clausole, non può, tuttavia, trovare accoglimento.

Infatti, secondo il giudice di legittimità, la prova del dolo, inteso come artifizi e raggiri idonei ad indurre un soggetto di normale prudenza a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato o avrebbe concluso a diverse condizioni, deve essere fornita dal deceptus con particolare rigore, e non sono sufficienti semplici induzioni o presunzioni ( v. Cass. n. 1570/1969), anche se, in via generale, il dolo, inteso come fatto illecito, può essere provato con ogni mezzo.

Nel caso che ci occupa, invero, parte attrice ( odierna appellata) non ha minimamente dato prova del comportamento del deceptor integrante gli estremi degli artifizi al momento della stipula dei contratti in oggetto; il teste Del Gaudio, infatti, ( v. verbale d’udienza del 23.6.2006), si è limitato a riferire che, all’atto della stipula dei contratti, " il consulente della Cattolica pose delle domande sui motivi che inducevano Ernesto a stipulare la polizza", per poi aggiungere di non essere " in grado di precisare in maniera dettagliata il tipo di domande poste e le risposte anche perché non ero interessato"; lo stesso attore, all’udienza del 30.5.2005, si limita a ricostruire in questi termini il momento di conclusione dei contratti, precisando che allo Iurillo " spiegai quali fossero le mie esigenze e lo stesso mi sottopose alla firma, dopo averle predisposte, le due polizze che poi mi vennero consegnate".

Va soltanto precisato, infine, che a nulla vale l’assunto di parte appellata, per cui all’assicurato sarebbe sta consegnata soltanto la polizza e non anche il contratto: invero, detta circostanza, se pur vera, nulla dice circa un comportamento scorretto dell’assicuratore, considerato che, come si evince dai documenti versati in atti, le citate polizze del 28.11.2002 e del 3.12.2002 espressamente indicavano i rischi coperti dai contratti di assicurazione.

In ordine alle spese di lite, esse, per entrambi i gradi del presente giudizio, si liquidano a carico dell’appellato soccombente a favore dell’appellante.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Castellammare di Stabia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

3) Accoglie l’appello e, in totale riforma della sentenza del giudice di pace di Castellammare di Stabia n. 2795/2008 del 14.5-19.5/2008, dichiara efficaci le clausole dei contratti di assicurazione ( di cui alle polizze nn. 4318 e 6827) stipulati tra APPELLATO e l’Appellante , e, rispettivamente, previste al settore D) della polizza n. 4318 e contrassegnate come prestazioni speciali " alpinismo fino al terzo grado" e "guida autocarri e furgoni" di cui alla polizza n. 6827;

4) Condanna APPELLATO al pagamento, in favore dell’Appellante in persona del legale rapp.te p.t., delle spese processuali relative ad entrambi i gradi del presente giudizio,che liquida in Euro 1.828,00, di cui Euro 55,00 per spese vive, Euro 985,00 per onorari ed Euro 788,00 per diritti, oltre rimb. forf. del 12,50% su diritti ed onorari, oltre iva e cpa come per legge.

Castellammare di Stabia, 10.11.2009

Il giudice

Dott. Angelo Scarpati

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Suprema di Cassazione – Civile Sezione Tributaria Sentenza n. 13320 del 2006 deposito del 07 giugno 2006

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Svolgimento del processo

La Snc F.D.M. di G.D.M. e C. si opponeva all’avviso col quale l’Ufficio Iva di Napoli procedeva alla rettifica della dichiarazione dei redditi ai fini IVA per l’anno 1985, ritenendo che la dichiarazione per l’anno 1986, priva di sottoscrizione, fosse da considerarsi inesistente; la CTP di Napoli accoglieva il ricorso della società.

La CTR della Campania, accogliendo l’appello proposto dall’Ufficio, riformava la sentenza di primo grado rilevando che una dichiarazione IVA non sottoscritta, non essendo riferibile ad alcun dichiarante, manca di un requisito essenziale per produrre gli effetti ad essa collegati dalla legge e deve pertanto ritenersi giuridicamente inesistente, non rilevando in senso contrario la mancata espressa previsione, nella legge 633/72, della sanzione della nullità per le dichiarazioni non sottoscritte, giacché la rilevanza di una ?non dichiarazione? deve essere verificata in base ai principi generali dell’ordinamento.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la società; l’Amministrazione non si è costituita.

Motivi della decisione

Col primo motivo, deducendo erronea e falsa applicazione degli articoli 17 Dl 546/92 nonché 100, 137, 139 e 140 c.p.c., la ricorrente sostiene la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio in quanto l’avviso di convocazione per l’udienza in cui fu emessa la decisione fu notificato mediante affissione all’Albo della Commissione dal 4 al 12 marzo 1999 e non presso lo studio del dott. A? R? dove la società aveva eletto domicilio.

Secondo la ricorrente non rilevava nella specie che il professionista avesse trasferito il proprio studio senza comunicare il nuovo indirizzo in quanto, trattandosi di elezione di domicilio operata dalla parte, in essa prevarrebbe l’elemento personale su quella topografico, e sarebbe perciò onere del notificante effettuare ricerche nell’albo professionale del difensore per reperire il nuovo indirizzo.

Secondo la ricorrente, inoltre, la notificazione avrebbe dovuto in ogni caso essere eseguita ai sensi degli articoli 137 e seguenti ed, in ultima analisi, secondo le procedure previste dall’articolo 140 c.p.c., non ai sensi dell’articolo 17 Dl 546/92, dettato per i casi di assoluta irreperibilità.

A parere della ricorrente, infine, anche a voler ritenere nulla o divenuta inefficace l’elezione di domicilio, doveva essere disposto il deposito della comunicazione presso la segreteria della Commissione a norma dell’articolo 82 Rd 37/1934, considerato anche che il citato articolo 17 prevede la notificazione presso la segreteria della Commissione senza limiti temporali.

Le esposte censure sono solo in parte fondate.

ÿ vero che gran parte della giurisprudenza formatasi in relazione al processo civile, con riferimento alle ipotesi in cui la parte abbia eletto domicilio presso il difensore, ed in caso di trasferimento dell’indirizzo successivo all’elezione, ancorché non ritualmente comunicato, ritiene che la notificazione debba essere effettuata presso il domicilio reale del difensore risultante dall’albo o dagli atti processuali (v. Cassazione 4746/97; 7990/92 e 2740/98), tuttavia l’operatività di una disciplina speciale per il procedimento tributario con riguardo alle notificazioni e comunicazioni (e, in particolare, la disciplina prevista dall’articolo 17 Dl 546/92, con specifico riguardo all’ultimo comma), preclude la mera trasposizione dei principi di diritto affermati con riguardo al processo civile, dovendosi invece ritenere che il trasferimento non comunicato del domicilio eletto sia parificabile all’originario difetto delle indicazioni relative, imponendo l’applicazione delle modalità previste, in via residuale, dall’ultimo comma del citato articolo 17 (v. in proposito Cassazione 7946/02).

Deve inoltre disattendersi la pretesa di parte ricorrente di applicazione, nell’ ipotesi de qua, della disciplina dettata dall’articolo 140 c.p.c., posto che le Su di questa Corte, già con sentenza 6375/94, sia pure con riferimento alla precedente, omologa disciplina, hanno avuto modo di chiarire la portata della previsione normativa di ?assoluta incertezza?, nonché i rapporti tra la normativa speciale e quella codicistica, affermando che ?l’articolo 32bis del Dpr 636/72, introdotto dall’articolo 20 del Dpr 739/81, nella parte in cui prevede che le modificazioni nel corso del procedimento tributario devono effettuarsi nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata in ricorso e, in mancanza o assoluta incertezza delle relative indicazioni, presso la segreteria della commissione, impone l’applicazione di questa residuale disposizione non solo nei casi, espressamente menzionati, dì originario difetto delle indicazioni stesse.. ma anche nelle ipotesi in cui il ricorrente non adempie l’onere di comunicare le successive variazioni di quanto specificato in ricorso, ovvero risulti, in base alle relative indicazioni, impossibile l’effettuazione della notificazione per inesistenza, all’attualità, della relazione spaziale fra il soggetto ed i luoghi corrispondenti alla residenza dichiarata o al domicilio eletto, di guisa che l’applicazione della disciplina generale di cui agli articoli 139 e 140 c.p.c. resta limitata ai casi in cui tale relazione continui a sussistere, e l’impossibilita? della concreta consegna dell’atto presso quei luoghi dipenda dal non essere stato ivi ? rinvenuto personalmente l’interessato o altre persone legittimate alla ricezione?.

Deve pertanto concludersi che nella specie la comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza andava effettuata, a norma del pi ù, volte citato articolo 17, presso la segreteria della Commissione, analogamente a quanto avviene nel processo civile ordinario con la notifica, nei casi previsti, presso la cancelleria del giudice adito.

Dall’esame degli atti (consentito a questo giudice in relazione alla natura del vizio dedotto) risulta che nella specie la comunicazione dell’avviso di udienza fu effettuata mediante affissione all’albo della Commissione, ma non risulta in alcun modo che essa sia stata effettuata mediante deposito presso la segreteria della Commissione, come invece previsto dal comma 4 dell’articolo 17 più volte citato; sotto questo profilo, pertanto, il motivo in esame deve essere accolto, con assorbimento degli altri motivi e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà altresì a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo per quanto di ragione, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della CTR della Campania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.