Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-12-2011, n. 26757 Indennità di espropriazione

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Perugia con sentenza del 24 giugno 2005 ha determinato in Euro 29.269,50 l’indennità dovuta dal Ministero dei Beni Culturali a L.L. ed G.A. per l’avvenuta espropriazione con decreto prefettizio 4 febbraio 2002, di un terreno di loro proprietà ubicato nel comune di Gubbio in zona Pt del P.R.G., come modificato dalla variante appr. con D.P.R.G. Umbria 13 giugno 1980, n. 543, con destinazione a verde pubblico attrezzato di interesse urbano e generale: ciò perchè trattavasi di un vincolo preordinato all’espropriazione, del quale non doveva tenersi conto secondo il disposto della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, con la conseguenza che andava apprezzata l’originaria destinazione residenziale del terreno (ad edilizia popolare e sovvenzionata) da parte dello strumento urbanistico generale del 1960, che gli aveva attribuito natura edificatoria.

Per la cassazione della sentenza il Ministero dei Beni culturali ha proposto ricorso per due motivi; cui resiste il L. anche n.q. di erede della G., nelle more deceduta, con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il Ministero, deducendo violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, censura la sentenza impugnata per non aver considerato che la variante del 1980 aveva proceduto ad una nuova zonizzazione dell’intero comparto attribuendogli destinazione pubblicistica senza localizzare alcuna opera pubblica: perciò assumendo natura conformativa che non poteva essere disattesa nè dalla dimensione del terreno, nè tanto meno dalla sua collocazione nell’ambito di una zona urbanizzata.

Il motivo è fondato.

E’ ben vero, infatti che tanto la Corte di Cassazione, quanto la Corte Costituzionale hanno ripetutamente affermato con riguardo alla determinazione dell’indennità di esproprio, che la ricognizione della qualità edificatoria o meno dell’area va operata con riferimento alla data del decreto di esproprio.

Sennonchè, proprio questa regola, ora recepita dagli artt. 32 e 37 del T.U. delle espropriazioni appr. con D.P.R. n. 327 del 2001, comportava l’impossibilità di compiere la ricognizione legale dell’immobile espropriato in base alla zonizzazione eseguita dal P.R.G. del comune di Gubbio app. con D.P.R. 13 agosto 1964 che l’aveva inclusa in zona destinata ad edilizia popolare e sovvenzionata,essendo stata tale destinazione modificata dalla variante del 3 febbraio 1979 appr. con D.P. Reg. Umbria 13 giugno 1980, n. 543; la quale ha istituito la nuova zona Pt destinata a verde pubblico attrezzato di interesse urbano e territoriale comprendendovi tutti i terreni del relativo comparto tra cui quello dei L. – G., peraltro già vincolati dal 1972 allo scopo di eseguire lavori di scavo archeologico ai sensi della L. n. 1089 del 1939 (pag. 4 sent.).

Ora,la stessa Corte territoriale ha ricordato e recepito la distinzione del tutto consolidata nella giurisprudenza di legittimità, resa anche a sezioni unite, tra vincoli conformativi della proprietà di cui si deve tener conto nella valutazione delle aree espropriande per la stima dell’indennità di espropriazione e vincoli preordinati all’esproprio, invece irrilevanti ai fini della stima del bene ( L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 3, poi confluito negli artt. 32 e 37 del T.U. avanti cit.): enunciando il principio che in caso di variante il suo carattere conformativo (che soltanto consente di tener conto della nuova classificazione) non discende dalla sua collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma dipende soltanto dai requisiti oggettivi, di natura e struttura, che presentano i vincoli in essa contenuti; ed è dunque configurabile ove gli stessi mirino ad una (nuova) zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti in funzione della destinazione della intera zona in cui questi ricadono ed in ragione delle sue caratteristiche intrinseche; o del rapporto (per lo più spaziale) con un’opera pubblica. Laddove, se la variante non abbia una tal natura generale, ma imponga un vincolo particolare incidente su beni determinati in funzione non già di una generale destinazione di zona,ma della localizzazione di una specifica opera pubblica, con indicazione empiricamente,per ciò detta lenticolare, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, il vincolo che essa contiene deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione; e da esso deve, dunque, prescindersi nella qualificazione dell’area pur quando la variante ne abbia mutato la classificazione urbanistica, con la conseguenza che esclusivamente in tal caso per la determinazione dell’indennizzo deve farsi riferimento alla previgente destinazione del P.R.G..

Ma siffatta distinzione non è stata correttamente applicata alla fattispecie posto che la decisione impugnata, sia un lato, non ha saputo individuare se e quali opere dovessero essere eseguite e da quale ente (il Ministero o il comune di Gubbio) nella istituita zona Pt, neppure al lume delle disposizioni contenute nelle sopravvenute Norme tecniche di attuazione; e conseguentemente non ne ha localizzato alcuna, e non ha potuto indicare infine nè il provvedimento contenente la localizzazione, nè l’epoca della sua adozione. E ciò malgrado ha concluso tautologicamente che la variante aveva imposto un vincolo preordinato all’espropriazione, peraltro confondendo la relativa nozione con la destinazione di una zona ad usi meramente pubblicistici (verde pubblico, attrezzature pubbliche,impianti pubblici ecc.), che perciò necessariamente richiedono la (futura) acquisizione volontaria o coatta delle relative aree dai precedenti proprietari.

Ha accertato, per converso, e le parti confermato, che il nuovo comparto costituente la zona suddetta era stato individuato dalla variante esclusivamente per estensione -mq. 14.210, comprendente dunque la generalità dei terreni che ne facevano parte- e per collocazione spaziale "a ridosso delle mura delimitanti il centro storico della città di Gubbio" (pag. 7 sent.); non era correlato ad alcun progetto espropriativo per la realizzazione di ben specificati impianti ovvero di opere, nonchè delle prescrizioni ad essi finalizzate (che infatti non risultano mai progettati nè eseguiti), ma rappresentava un indiscutibile segno di un sopraggiunto mutamento della programmazione urbanistica generale del 1960 per l’intendimento del comune di Gubbio di modificarne la previgente destinazione edificatoria onde introdurre in quella porzione del territorio comunale una destinazione pubblicistica idonea a consentire gli scavi e le ricerche archeologici previsti dalla menzionata L. n. 1039 del 1989 e significativamente regolati dall’art. 18 delle menzionate norme di attuazione (pag. 4 sent.), senza recare pregiudizio alla conservazione ed integrità delle mura in questione e dei relativi reperti archeologici: perciò conclusivamente configurando esercizio del potere di azzonamento del proprio territorio nell’ambito di una nuova riconsiderazione del suo assetto per la identificazione di un’intera zona a tale finalità pubblicistica destinata, e perciò resa non edificatoria.

E non ha considerato che bastava il suddetto vincolo archeologico "imposto sul terreno espropriato e su altri circostanti, tutti inclusi nel comparto" fin dall’anno 1972, in epoca addirittura antecedente alla variante (pag. 4), per rendere, da un lato, palese la differenza tra quest’ultima funzione esercitata dal comune e quella di localizzazione di un’opera pubblica all’interno di una zona qualificata edificatoria dallo strumento urbanistico generale (cui si riferiscono le decisioni di questa Corte invocate dalla sentenza impugnata); ed a ribadire, dall’altro, la classificazione non edificabile del terreno espropriato senza necessità di altra indagine, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte e della Corte Costituzionale, per cui: a) l’imposizione, su un immobile, di prescrizioni dirette a tutelare interessi (storici, artistici od) archeologici, a norma della L. n. 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 11 e 18, rientra tra le limitazioni legali della proprietà fissate in via generale su immobili individuati "a priori" per categoria derivante dalla loro posizione o ubicazione al fine di garantire l’aderenza della proprietà stessa alla sua funzione sociale ( art. 42 Cost., comma 2); onde ha natura conformativa, non già ablativa, del diritto sul bene; b) detti vincoli legali sono, infatti, connaturati al diritto dominicale e corrispondendo alle caratteristiche interiori nonchè al regime di godimento del bene non aggiungono qualità di pubblico interesse che non siano già indicate dalla sua indole e che vengono, in definitiva, soltanto confermate dal provvedimento amministrativo che le dichiara senza sacrificare, come invece avviene nel caso dell’ablazione, alcuna situazione patrimoniale per un interesse pubblico che vista al di fuori e che vi si contrappone:

perciò risultando del tutto estranei al settore della espropriazione per p.u., alla quale preesistono logicamente e cronologicamente precludendo comunque, ed a prescindere da essa, lo sfruttamento edificabile dell’area (Corte Costit. 245/1976; 202/1974; 9/1973;

56/1968); c) la relativa imposizione, concorrendo alla configurazione giuridica della proprietà e non comportando perciò obbligo di indennizzo, incide negativamente sul valore di mercato dei beni coinvolti divenuti legalmente inedificabili (Cass. 3187/2010;

10102/2008; 18681/2005): e, quindi, sul calcolo dell’indennità di espropriazione del terreno. La quale dopo la declaratoria di incostituzionalità ad opera della decisione 181 del 2011 della Corte Costituzionale, della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4, che rinviava alle disposizioni della L. n. 865 del 1971, artt. 15 e 16, dovrà essere determinata nell’ambito della sua destinazione non edificatoria con il criterio generale della L. n. 2359 del 1865, art. 39; e consentendo al proprietario di dimostrare che il fondo, pur senza raggiungere i livelli dell’edificatorietà, abbia un’effettiva e documentata valutazione di mercato che rispecchia possibili e consentite utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative,chioschi per la vendita di prodotti ecc.), e nel contempo gli eventuali particolari pregi paesaggistici, naturali e storico-archeologici (Cass. sez. un. 2419/2011).

Assorbito, pertanto il secondo motivo del ricorso, la sentenza impugnata incorsa nelle numerose violazioni avanti evidenziate, va cassata con rinvio alla stessa Corte di appello di Perugia che in diversa composizione provvederà ad una nuova rideterminazione dell’indennità di espropriazione, attenendosi ai principi esposti, nonchè alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, ccoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 23-12-2011, n. 28611 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1.- Con il decreto impugnato la Corte di merito ha provveduto sulla domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta il 24.3.2009 da parte ricorrente, la quale chiedeva la somma di Euro 6.800,00.

Il giudizio presupposto di cui è dedotta l’irragionevole durata è stato instaurato dinanzi al Tribunale di Trani il 3.5.2000 ed è stato dichiarato estinto il 10.3.2009.

La Corte di appello ha ritenuto inammissibile la domanda relativa al periodo trascorso fino 12.2.2008 in quanto era già intervenuto decreto di condanna del Ministero il 7.10.2008 in relazione alla violazione del termine ragionevole nel medesimo giudizio presupposto e in accoglimento di domanda presentata il 6.2.2008 dal medesimo ricorrente.

Ha considerato l’ulteriore ritardo dal 12.2.2008 al 10.3.2009 (data dell’estinzione del giudizio) per il quale ha liquidato la somma di Euro 500,00 in considerazione della "scarsa entità della pretesa fatta valere" (differenza per rivalutazione dell’indennità di disoccupazione).

Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali per violazione de dovere di cui all’art. 88 c.p.c..

Contro il detto decreto parte attrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Amministrazione intimata resiste con controricorso.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- Parte ricorrente formula due motivi, lamentando:

1) l’erronea condanna al pagamento delle spese processuali. Deduce che non vi sarebbe stata violazione del ne bis in idem stante la mancanza di prova dell’identità del procedimento di equa riparazione concluso con decreto n. 115/2008. Lamenta l’eccessività della somma liquidata per spese in favore dell’Avvocatura.

2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della durata ragionevole e all’entità dell’indennizzo che non poteva essere inferiore ad Euro 1.000,00 per gli ulteriori tredici mesi di ritardo. Deduce che non vi è prova in atti della duplicazione della domanda.

3.- Il provvedimento impugnato contiene l’accertamento in fatto che lo S. ha già proposto, per il medesimo processo presupposto, altra domanda di equa riparazione, definita con decreto della Corte di appello di Lecce "n. 115/2008" del 7 ottobre 2008.

E’ inammissibile, pertanto, la generica censura formulata dal ricorrente, il quale si limita a contraddire il predetto accertamento in fatto senza neppure indicare elementi che possano consentire di attribuire a diverso processo presupposto il decreto richiamato dalla Corte di appello. Che, altrimenti, si tratterebbe di errore revocatorio non denunciabile in sede di legittimità.

Inoltre, è infondata la censura relativa alla dedotta violazione dell’art. 88 c.p.c. mentre è inammissibile la censura relativa all’entità delle spese liquidate, tenuto conto dell’ammontare di quanto richiesto dal ricorrente e dell’inammissibilità della domanda (perchè reiterata per il medesimo procedimento presupposto, in violazione del dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c.).

E’ incensurabile, inoltre, perchè congruamente motivato con il riferimento alla scarsa entità della pretesa, l’apprezzamento del giudice del merito circa la congruità della somma liquidata a titolo di indennizzo per il periodo successivo all’accoglimento della precedente domanda e sino all’estinzione del giudizio.

4.- Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese processuali del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 800,00 oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-07-2011) 16-09-2011, n. 34294

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Firenze, con ordinanza 2/3/2011, decidendo in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del precedente 4 gennaio col quale il Gip dello stesso Tribunale aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di F.F., Ba.Em., B. G., S.G., S.S., C.F. e quella degli arresti domiciliari nei confronti di P.E. e V.A., tutti indagati in ordine al reato di cui all’art. 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, per avere, in concorso tra loro, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate nei locali della "Eurotess srl", nella cui gestione erano coinvolti il F., la P. e il Ba., raccolto ingenti quantitativi di indumenti dismessi, da considerarsi rifiuti, che facevano apparire falsamente come sottoposti a trattamento di cernita e di igienizzazione, e per avere dirottato tale materiale, servendosi della collaborazione dell’autrasportatore B., verso i centri di raccolta campani, facenti capo ai due S., al C. e al V., che, a loro volta, lo cedevano a rivenditori finali, che operavano nei ed "mercati americani" di Ercolano e Resina (con l’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 per F., Ba., B., C. e i due S.).

Il Giudice del riesame, dopo avere premesso, a confutazione della corrispondente eccezione sollevata dalla difesa, che i DVD relativi alle intercettazioni telefoniche erano stati regolarmente trasmessi presso la propria cancelleria e che la difesa degli indagati ben avrebbe potuto ascoltarli, sottolineava che, in ogni caso, il residuo materiale d’indagine era più che sufficiente per una compiuta valutazione dei fatti, pur a prescindere dagli esiti delle intercettazioni. Riteneva, quindi, che il quadro di gravità indiziaria a carico degli indagati era integrato dalle "delicate e minuziose indagini svolte dalla p.g. e dall’Aurorità giudiziaria competente, dalle quali si evince la palese violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260" e che anche l’ipotizzata aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 non appariva "del tutto infondata, trattandosi di attività che in massima parte ebbe ad esplicarsi in zone dominate dalla criminalità organizzata napoletana…e dati anche i rapporti, quanto meno di conoscenza, tra alcuni degli imputati…ed appartenenti a clan camorristici". Quanto alle esigenze cautelari, la loro sussistenza, secondo il Tribunale, era "in re ipsa", con particolare riferimento ai pericoli di inquinamento delle prove e di reiterazione di reati della stessa tipologia.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, gli indagati. Le censure, pur non comuni a tutti gli imputati, denunciano: a) violazione della legge processuale, con riferimento all’art. 268, art. 293, comma 3, art. 309, comma 8 in relazione all’art. 178 c.p.p., lett. c), per non essere stata la difesa posta nella condizione di ottenere copia delle registrazioni delle conversazioni intercettate e utilizzate ai fini dell’adozione della misura coercitiva (ricorsi Ba., C., B.); b) erronea applicazione della legge penale, con riferimento al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 e art. 273 cod. proc. pen., mancanza e illogicità della motivazione circa la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (ricorsi Ba., dei due S., C., B., V.); c) violazione della legge penale e mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (ricorsi di tutti i ricorrenti ai quali è stata contestata); d) violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alle ritenute esigenze cautelari (ricorsi F., P., V. e dei due S.).

3. La difesa del B., munita di procura speciale, con atto in data 27/6/2011, ha rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo stato il proprio assistito – nelle more – rimesso in libertà. 4. Il ricorso del B. va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo stato il predetto rimesso in libertà, come risulta dall’atto di rinuncia all’impugnazione prodotto dal suo difensore.

Poichè il venire meno dell’interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione, alla declaratoria d’inammissibilità non seguono nè la condanna alle spese processuali nè quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un’ipotesi di soccombenza (Sez. U il 20 del 9/10/1996, Vitale).

5. Gli altri ricorsi sono fondati, con riferimento alle doglianze così come rispettivamente articolate dai difensori dei vari indagati in relazione al mancato accesso alle registrazioni delle conversazioni intercettate e alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, dell’aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 e delle esigenze cautelari.

Osserva la Corte che l’ordinanza impugnata non fa buon governo della legge processuale e di quella penale in relazione ai temi citati e riposa su un iter argomentativo che non da adeguato conto delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene. Deve riassuntivamente rilevarsi:

1) la richiesta della difesa di alcuni indagati di accedere alle registrazioni di conversazioni intercettate e utilizzate ai fini dell’adozione della misura cautelare determina l’obbligo per il P.M. di consentire tale accesso, al fine di non comprimere il diritto di difesa nel procedimento incidentale de liberiate; l’eventuale rifiuto o l’ingiustificato ritardo del P.M. nel consentire al difensore tale accesso, per consentirgli l’eventuale duplicazione della registrazione, da luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, perchè determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova (Sez. U n. 20300 del 22/4/2010, Lasala); sul punto, il Tribunale del riesame disattende in maniera superficiale e sbrigativa la doglianza difensiva, senza chiarire come e quando la richiesta del difensore sia stata proposta e la compatibilità della stessa con le cadenze temporali indicate dalle norme processuali in materia;

2) la motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del quadro di gravità indiziaria a carico di quegli indagati che ne contestano la valenza è assolutamente assente, in quanto affidata alla mera affermazione che detto quadro sarebbe delineato dalle "delicate e minuziose indagini svolte dalla p.g. e dall’Autorità giudiziaria competente, dalle quali si evince la palese violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260", senza alcuna specificazione e illustrazione degli elementi concreti acquisiti nel corso delle indagini e senza prendere in considerazione la posizione individuale di ciascun indagato;

3) assente è la motivazione anche in relazione all’ipotizzata aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, che non può essere ravvisata, in maniera – peraltro – perplessa, nel fatto che l’attività oggetto di contestazione si sarebbe svolta "in zone dominate dalla criminalità organizzata napoletana" o nella circostanza che alcuni degli indagati avrebbero avuto rapporti di conoscenza con appartenenti a clan camorristici;

3) autoreferenziale e basata su affermazioni astratte è la motivazione circa le esigenze cautelari.

6. L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata nei confronti degli altri ricorrenti con rinvio al Tribunale di Firenze, che, in piena libertà di giudizio, dovrà procedere a nuovo esame della posizione de liberiate dei predetti, sulla base di congrua e adeguata motivazione.

7. La cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di tutti i ricorrenti, ad eccezione di B.G., e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Firenze. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Dichiara inammissibile il ricorso del B. per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 20-04-2011) 30-09-2011, n. 35632 Attenuanti comuni riparazione del danno e ravvedimento attivo

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Svolgimento del processo

1.- Con Sentenza in data 8 aprile 2010 la Corte di appello di Genova, confermava la decisione del GUP del Tribunale di Genova che il 26 maggio 2009, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato K. H., alias G.A., alla pena di anni 8 di reclusione perchè ritenuto colpevole dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di duplice tentato omicidio, di porto di abusivo di arma e di false dichiarazioni, continuate, sulla propria identità, commessi i primi due in (OMISSIS) ed il terzo accertato, sempre in (OMISSIS).

Il K., il giorno (OMISSIS), accompagnato da un complice in scooter che fungeva da palo, nella pubblica via aggrediva alle spalle J.H. e lo colpiva più volte con una spada di circa 50 centimetri, dapprima alla schiena, poi, inseguendolo, alla testa ed al braccio; successivamente si voltava verso la moglie dello J., C.M. che si trovava in avanzato stato di gravidanza, tentando di colpirla, con la stessa arma, all’altezza del ventre non riuscendo nell’intento perchè la donna proteggeva il corpo con la borsa che portava con sè.

Ritiene la corte territoriale che l’intento omicidiario dell’imputato, le cui prospettazioni circa l’antefatto appaiono destituite di fondamento o comunque inverosimili, sia dimostrato dal tipo di arma usata, dalla zona del corpo attinta e dalla tipologia delle lesioni riportate dalla vittima J.H., nonchè riguardo alla C., per la zona del corpo che era stata interessata dal fendente, non andato a segno per la difesa della vittima che si proteggeva con la borsa.

La circostanza che il fendente che ne attinse la testa non abbia provocato una lesione tale da porre in pericolo di vita. J. H. non significa che gli atti posti in essere dall’imputato non fossero idonei a cagionarne la morte, infatti solo la difesa opposta con l’interposizione del braccio ha impedito che le conseguenze del colpo fossero per la vittima ben più gravi.

Solo il richiamo del complice che attendeva in moto dissuase il K. dal proseguire la sua azione di violenta aggressione in danno di J.H. e poi di sua moglie C.M..

Riguardo a quest’ultima, la corte considera ugualmente, acclarata la responsabilità penale del K. per il reato di tentato omicidio anche se la stesa non venne attinta dal fendente vibratole contro all’altezza del corpo tra seno e ventre: anche in questo caso la difesa della vittima, la quale alzò la borsetta per proteggersi impedì il verificarsi di conseguenze ben più gravi del taglio riscontrato sulla borsa.

Sul trattamento sanzionatorio la corte condivide quanto deciso dal giudice di primo grado, circa la non riconoscibilità della attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, in quanto il risarcimento non è avvenuto prima del giudizio, nonchè in relazione alla complessiva quantificazione della pena, considerata la gravità dei fatti di tentato omicidio commessi anche nei confronti di donna in avanzato stato di gravidanza.

2.- Avverso la sentenza della Corte d’Appello propone ricorso per Cassazione, l’avvocato Gianfranco Pagano, difensore dell’imputato adducendo:

1) come primo motivo: manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica di "tentato omicidio" relativa all’azione lesiva posta in essere dall’imputato nei confronti di J.H.. In particolare sostiene che essendo stato uno solo il fendente che attinse al capo la vittima, e non due come affermato dal giudice di primo grado, i giudici di appello hanno, per dare prova della sussistenza del dolo omicidiario, focalizzato l’attenzione sulla fragilità della ricostruzione difensiva secondo cui l’aggressione allo J. era stata una sorta di reazione, uguale e contraria, ad una precedente aggressione subita dall’imputato a parti invertite.

Una corretta analisi della causale del’azione criminosa avrebbe, invece, portato ad una diversa valutazione della effettiva sussistenza del dolo omicidiario che costituisce il fulcro della sentenza gravata.

Solo un fendente, indiretto perchè destinato a colpire il braccio, attinse la vittima al capo, come risulta dalla relazione del consulente medicolegale del PM e, sempre dalla stessa consulenza emerge che non vi sia stato pericolo di vita per la vittima e le lesioni da arma da taglio sono state giudicate guaribili in un periodo compreso tra 20 e 40 giorni. La natura oggettiva delle lesioni e la mancanza di pericolo di vita della persona offesa, costituiscono un chiaro indice del fatto che l’azione del soggetto agente, per quanto potenzialmente pericolosa, non fu così violenta proprio perchè non era finalizzata ad uccidere.

Anche l’allontanamento dell’imputato dal luogo dei fatti, illogicamente collegato dai giudici di appello ai pressanti richiami del complice, fu invece volontario, perchè non vi era stato intervento nè delle forze dell’ordine nè di altri, e da esso si deve desumere che egli, se avesse realmente avuto volontà omicidiaria, ben si sarebbe potuto trattenere e continuare ad infierire sulla vittima.

2) come secondo motivo: mancanza della motivazione con riferimento al tentato omicidio nei confronti di C.M.. Lamenta il ricorrente che la corte di appello abbia fondato la sua decisione essenzialmente sulle dichiarazioni della persona offesa senza fare nessuna indagine al fine di vagliare la oggettiva attendibilità delle sue dichiarazioni ed il reale grado di credibilità soggettiva.

Ciò nonostante i precisi motivi di appello sul punto e non considerando che la C., nonchè il di lei marito, avevano, nel corso delle indagini, fornito versioni diverse dei fatti, che la donna aveva, ingiustificatamente, ritardato la consegna agli inquirenti della borsa con la quale si era asseritamente protetta, ed aveva prospettato alla polizia giudiziaria un movente d’onore palesemente falso quale antefatto alla aggressione, inteso a celare il coinvolgimento del marito in affari connessi al traffico di stupefacenti.

3) come terzo motivo: il ricorrente assume la violazione di legge con riferimento alla applicazione dell’attenuante del risarcimento del danno di cui all’art. 62 c.p., n. 6.

L’affermazione della corte di appello che "il risarcimento non è avvenuto prima del giudizio" è erronea in quanto il 7 maggio 2009, otto giorni prima della data fissata per la celebrazione del rito abbreviato il difensore depositava dichiarazione scritta delle parti offese nella quale attestavano di aver ricevuto dall’imputato la somma di Euro 25.000,00 a titolo di risarcimento e di ritenersi integralmente ristorate per i danni patiti. Ciò è dimostrato dal verbale di udienza del 15 maggio 2009 davanti al GUP il quale da atto, preliminarmente, dell’avvenuto deposito in data 7.5.2009 della suddetta dichiarazione e della contestuale revoca di costituzione di parte civile delle parti offese.

3.- Il Procuratore Generale dott. Francesco Maria Jacoviello ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio limitatamente al punto del mancato riconoscimento dell’attenuante dell’avvenuto risarcimento del danno.

Motivi della decisione

1.- Il ricorso è fondato in relazione ai due motivi di ricorso concernenti il vizio di motivazione circa la sussistenza del delitto tentato omicidio in danno di C.M. ed alla violazione di legge consistita nel mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, mentre deve essere rigettato per il resto.

2.- Infondato, al limite della inammissibilità, è il primo motivo con il quale il ricorrente, premessa una rappresentazione in fatto della vicenda, diversa da quella ricostruita dai giudici di merito quanto alla causale del reato ed alle modalità dell’azione, sostiene la non configurabilità del dolo omicidiario per l’inidoneità dei colpi sferrati a cagionare la morte,anche in relazione alla circostanza che le lesioni cagionate erano state giudicate guaribili in un periodo compreso tra i trenta ed i quaranta giorni e che non vi è prova che il fendente che attinse il capo non fosse stato una conseguenza non voluta della condotta. In realtà la valutazione della corte di merito è corretta e intrinsecamente coerente. E’ giurisprudenza consolidata (Cass., Sez. 1, sent.4.2.1985, n. 4208, Rv. 169006; e da ultimo Cass., Sez. 1, sent. 16.6.2010, n. 24208, Rv.

247806) che la differenza tra i reati di lesione personale e di tentato omicidio va ricercata, sul piano oggettivo, nella differente potenzialità lesiva dell’azione. Nel primo reato, infatti, essa esaurisce la sua carica offensiva nell’evento prodotto, mentre nel secondo vi è un quid pluris, che va oltre l’evento realizzato e tende a causarne uno più grave, riguardante lo stesso bene giuridico o un bene giuridico superiore, non riuscendo a cagionarlo per cause indipendenti dalla volontà dell’agente. Nel tentato omicidio vi è un’oggettiva idoneità e una destinazione univoca dell’azione a realizzare il più grave evento, denunciata solo in parte dall’intenzione dell’agente, concorrendovi anche, e in misura prevalente, elementi di carattere oggettivo, quali la natura del mezzo usato, la parte del corpo della vittima presa di mira, la gravità della lesione inferta.

Nel caso di specie i giudici di merito, con argomentazione congrua, completa e conseguente rispetto agli elementi fattuali valutati, hanno rilevato come l’arma adoperata fosse idonea a provocare lesioni mortali ed essa, usata per colpire M.H. al capo, aveva provocato una apertura della teca cranica in regione frontale; solo l’avambraccio, proteso in posizione di difesa sul capo, aveva evitato che il fendente raggiungesse l’encefalo, causando ferite tanto gravi da condurre alla morte. Che poi i fendenti non fossero indirizzati a colpire gli arti superiori della vittima è dimostrato dalla circostanza che il K. raggiunse la vittima da tergo e la colpì inizialmente alle spalle, ove sono state riscontrate delle ferite da taglio, dal che risulta evidente che l’imputato mirò da subito non alle mani o agli arti ma in zona del corpo prossima al collo ed al capo; inoltre, la circostanza che il colpo che attinse la testa non abbia provocato una lesione tale da porre in pericolo di vita J.H. non significa che gli atti posti in essere dall’imputato non fossero idonei a cagionarne la morte, infatti solo la difesa opposta con l’interposizione del braccio ha impedito che le conseguenze del colpo fossero per la vittima ben più gravi.

3.- Riguardo al ritenuto tentato omicidio nei confronti di C.M., invece, le argomentazioni versate in sentenza appaiono carenti sia per quel che attiene alla ricostruzione del fatto materiale che l’individuazione dell’intenzione omicidiaria in capo all’imputato. I giudici di merito, sul punto, fondano loro decisione solo sul racconto della persona offesa ma senza adeguatamente valutare, come evidenziato nei motivi di appello, che nell’immediatezza dei fatti (come da verbali acquisiti agli atti del giudizio abbreviato ed allegato al presente ricorso) diede una versione diversa e si risolse a consegnare la borsa con la quale avrebbe parato il fendente a lei diretto solo oltre un mese dopo i fatti; omettendo anche di considerare la pretesa risarcitoria prospettata dalla C. attraverso la costituzione di parte civile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del teste estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della responsabilità dell’imputato, purchè sia sottoposta a vaglio adeguato della attendibilità oggettiva e soggettiva, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4. Quando, tuttavia, la persona offesa, come nel caso di specie, si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro delle sue dichiarazioni con altri elementi (Cass. Sez. 6, sent. 3.6.2004, n.33162, Rv. 229755;

Cass. Sez. 1, sent. 24.6.2010, n. 293722, Rv. 248016).

4.- Riguardo, infine, al mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6 deve essere ribadito che, ai sensi di tale norma, l’integrale risarcimento del danno deve intervenire "prima del giudizio" ed è stato, perciò, costantemente chiarito da questa Suprema Corte che tale risarcimento deve intervenire prima della apertura del dibattimento di primo grado, che funge da limite temporale invalicabile affinchè l’imputato possa beneficiare della attenuante.

Nel caso di specie il giudizio si è svolto con le forme del rito abbreviato e il risarcimento è avvenuto prima della sua celebrazione in quanto la documentazione relativa è stata depositata nella cancelleria del GIP in data antecedente a quella data fissata per l’udienza di trattazione del processo; sussistevano quindi le condizioni per ritenere la tempestività della produzione.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente al tentativo di omicidio in danno di C. M. ed al diniego dell’attenuante del risarcimento del danno e deve essere confermata per il resto.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al tentativo di omicidio in danno di C.M. ed al diniego dell’attenuante del risarcito danno e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Genova per nuovo giudizio sui punti in questione. Rigetta il ricorso nel resto.

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