Cons. Stato Sez. V, Sent., 11-01-2011, n. 64 Vigili urbani

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato i giorni 26 e 27 giugno 2007 – e depositato il 19 luglio seguente – il signor C.D.P., partecipante alla selezione interna per titoli ed esami indetta dal Comune di Bari il 12 febbraio 2002 per il conferimento di 45 posti di istruttore direttivo di polizia municipale, ammesso alla prova orale (per aver superato la prova scritta) in cui però gli sono stati attribuiti punti 18/30, inferiori al minimo di 21/30 prefissato per il superamento della medesima prova, ha appellato la sentenza 15 maggio 2006 n. 1779 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sezione seconda, non notificata, con la quale è stato respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della determinazione dirigenziale in data 30 dicembre 2005, di approvazione delle risultanze della selezione ed autorizzazione alla stipula dei contratti con i vincitori, dei sottostanti verbali nn. 32 e 38 delle sedute della commissione giudicatrice del 12 e 20 dicembre 2005 e di ogni altro atto connesso, compresi i contratti individuali di lavoro eventualmente stipulati, nonché per la declaratoria del suo diritto ad essere nuovamente sottoposto alla prova orale.

A sostegno dell’appello ha dedotto:

1.2.- Violazione dell’art. 6 del bando di concorso. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994.

3.- Violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994.

Il Comune di Bari si è costituito in giudizio e con memoria del 14 ottobre 2010 ha eccepito la tardività del ricorso di primo grado e la sua inammissibilità per mancata notifica a tutti i controinteressati; ha poi svolto controdeduzioni nel merito.

A sua volta, con memorie del 18 e 29 ottobre 2010 l’appellante ha ulteriormente illustrato le proprie tesi e richieste ed ha replicato alle eccezioni e controdeduzioni avversarie.

All’odierna udienza pubblica l’appello è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

Si controverte della selezione interna per titoli ed esami indetta ai sensi dell’art. 13 della vigente Disciplina degli Accessi agli Impieghi (D.A.I.) dal Comune di Bari con avviso in data 12 febbraio 2002 per il conferimento di 45 posti di istruttore direttivo di polizia municipale – categoria D – posizione giuridica D1 -, riservata al personale di ruolo in servizio da almeno 5 anni presso l’Ente ed in possesso del profilo professionale di sottufficiale di p.m. ad esaurimento o istruttore di p.m. o agente di p.m. cat. C.

Circa le prove d’esame il detto avviso ha previsto, oltre alla prova scritta consistente in questionario su nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo, diritto penale e procedura penale, la prova orale consistente in "colloquio vertente sugli aspetti praticoapplicativi dell’attività lavorativa da assolversi"; ha inoltre previsto che "la prova orale si considera superata ove il concorrente abbia ottenuto una valutazione di almeno 21/30".

Com’è accennato nella narrativa che precede, l’appellante ha partecipato alla selezione, ha superato la prova scritta ma non quella orale, avendo ottenuto il punteggio di 18/30.

Ha perciò proposto ricorso con contestuale istanza di sospensiva davanti al TAR per la Puglia, il quale con l’appellata sentenza in forma breve, resa alla camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare, ha dapprima affermato la sussistenza di giurisdizione amministrativa e respinto l’eccezione di tardività del gravame sollevata dall’Amministrazione resistente, poi ha respinto nel merito le deduzioni del ricorrente.

In particolare, circa le censure (primo e secondo motivo) secondo cui la commissione, che avrebbe dovuto valutare la capacità dei candidati di gestire e coordinare i reparti affidati alla loro direzione, avrebbe invece predisposto quesiti generici ed in conferenti, relativi ad attività di semplici agenti, premessa l’ampia discrezionalità tecnica caratterizzante la formulazione delle domande, il TAR ha ritenuto che l’istruttore direttivo, il quale "svolge prevalentemente compiti di organizzazione dei servizi e coordinamento dei nuclei operativi in staff col Funzionario di P.M., intervenendo direttamente negli ambiti della viabilità e della sicurezza stradale, delle attività economiche e produttive, della tutela dell’ambiente, del territorio e della qualità della vita urbana", non possa "in alcun modo prescindere dalla conoscenza delle funzioni affidate ai sottoposti" per assolvere i propri compiti, tra i quali rientra anche quello di "coordinare e controllare l’attività svolta dalla polizia locale, supportando ed indirizzando il personale gerarchicamente e funzionalmente subordinato".

Circa le censure (restante motivo) secondo cui i raggruppamenti di domande sono stati predisposti in numero pari ai candidati della seduta e non sono stati reintegrati di volta in volta, in modo da sottoporre all’estrazione da parte di ciascun candidato lo stesso numero di raggruppamenti, il TAR ha ritenuto inesistente nell’ordinamento in materia concorsuale un principio che tanto imponga, essendo sufficiente che i concorrenti siano stati interrogati su domande estratte a sorte.

Col primo motivo d’appello si sostiene l’erroneità della sentenza con riguardo al primo aspetto, dal momento che, diversamente da quanto prescritto dal bando, sotto il profilo modale il ricorrente è stato sottoposto ad una vera e propria "interrogazione", volta a saggiare il grado di conoscenza teorica di determinate materie (il cui adeguato possesso, nella specie, è già garantito dall’esperienza di lavoro, dalla qualifica rivestita e dal superamento della prova scritta), non ad un colloquio, implicante un’interazione in forma dialogica tra candidato ed esaminatore e funzionale all’accertamento della sola attitudine a svolgere le funzioni superiori, sicché la commissione ha omesso di appurare il requisito al cui accertamento la prova orale era finalizzata. Sotto il profilo contenutistico, la commissione ha stabilito di predisporre domande genericamente "concernenti l’attività di polizia municipale", involgenti l’attività dell’agente di p.m. o, al più, di istruttore di p.m., e non già inerenti le mansioni tipiche dell’istruttore direttivo secondo il mansionario adottato dal Comune di Bari. Né era in discussione l’ampia discrezionalità, ma il suo scorretto esercizio alla stregua della lex specialis sia nella sua formulazione letterale che nella sua ratio.

Al riguardo, la Sezione condivide pienamente le argomentazioni e conclusioni alle quali è pervenuto il primo giudice, non essendo concepibile che l’istruttore direttivo non conosca l’attività propria del personale subordinato, dovendo a maggior ragione averne una conoscenza particolarmente approfondita, in maniera tale da essere in grado – come bene ha sottolineato il primo giudice – di coordinarne ed indirizzarne l’attività anche nei singoli casi concreti.

Quanto agli altri aspetti evidenziati dall’appellante in questa sede, essi costituiscono in realtà censure nuove, non formulate in primo grado. Ad ogni modo, si osserva che il colloquio in altro non poteva consistere che in una interrogazione ai sensi del regolamento richiamato dall’avviso, costituente la lex specialis della procedura, secondo il quale "Le prove d’esame si svolgeranno secondo le norme stabile dal D.A.I…." (art.6). L’art. 29 del medesimo D.A.I., rubricato "prova orale – contenuto e modalità", stabilisce che "Non è ammessa la domanda improvvisata da parte di alcuno dei componenti la Commissione", consentendo la "interazione" esclusivamente al fine di "ottenere chiarimenti o approfondimenti nel corso dell’esposizione del candidato".

Col secondo ed ultimo motivo d’appello si contesta la seconda statuizione del TAR, il quale non avrebbe tenuto conto che l’estrazione a sorte si sarebbe svolta in modo da non garantire parità di condizioni e che l’assenza di un dovere della p.a. di porre ai concorrenti gli stessi quesiti dimostrerebbe l’illegittimità dell’azione della commissione, giacché non sarebbe stata assicurata a ciascuno la medesima possibilità di scelta, ossia un’assoluta effettiva parità di chance.

Anche a tal proposito la pronunzia va confermata, atteso che né il menzionato art. 29 e tanto meno l’avviso, né la disciplina generale in materia (art. 12 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487) prevedono il reintegro dei raggruppamenti di quesiti tra i quali debba avvenire l’estrazione a sorte, ossia non prescrivono che ciascun candidato abbia parità di chance. Ciò che invece conta è che la proposizione dei quesiti a ciascun candidato sia avvenuta, come nella specie, previa estrazione a sorte; e d’altra parte l’appellante ha avuto modo di scegliere personalmente tra più raggruppamenti, non essendo stato sottoposto al colloquio per ultimo.

In conclusione, assorbite le eccezioni in rito formulate o riformulate dal Comune di Bari nei riguardi del ricorso di primo grado, l’appello non può che essere respinto nel merito.

Quanto alle spese del grado, la peculiarità delle questioni esaminate ne consiglia la compensazione tra le parti presenti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 25-01-2011, n. 725 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la Fondazione D.D.G. ha presentato in data 28/4/09 una richiesta di finanziamento nell’ambito del Piano di Interventi A. 2009, denominata "Progetto di recupero e valorizzazione Castellaccio Monteroni come sede del polo archeologico dell’agro romano", progetto inserito in quello intersettoriale denominato "Geneticamente", sostenuto e finanziato grazie al coinvolgimento di altre Amministrazione pubbliche statali, territoriali e soggetti privati;

Considerato che sulla G.U. n. 34 dell’11/2/10 è stato pubblicato il decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, contenente l’elenco degli interventi ammessi a finanziamento (n. 206 interventi indicati nell’All. A), tra i quali non è ricompreso il progetto presentato dalla ricorrente;

Vista la nota del 18/2/2010 con la quale la Fondazione ricorrente ha chiesto di poter accedere ai seguenti atti:

1) Circolare n. 13 del 24/4/09 dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

2) Nota prot. n. 1872 del 16/7/09 della società A. s.p.a.

3) Nota prot. n. 12871 del 18/11/09 della Direzione Generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio e il personale;

4) Le proposte degli interventi ammessi a finanziamento, unitamente alla relativa documentazione istruttoria;

5) La motivata selezione degli interventi come formalizzata dalla Direzione Generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio e il personale;

6) Ogni ulteriore altro atto contenente le ragioni dell’esclusione del progetto della ricorrente dall’elenco degli interventi finanziabili;

Vista l’ordinanza collegiale n. 955 del 17/6/2010, con la quale è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i 206 beneficiari del contributo, ed autorizzata la notifica a mezzo di pubblici proclami da eseguirsi entro il termine di novanta giorni per la notificazione e di successivi trenta giorni per il deposito della prova dell’avvenuta notificazione;

Rilevato che la ricorrente ha provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal Collegio (cfr. atti depositati in data 2/8/2010);

Rilevato che con accessi eseguiti presso la società A. S.p.A. in data 10/3/2010, 12/4/2010, 7/10/2010, 28/10/2010, 2/11/10, 4/11/10, 10/11/10 e 18/11/2010 l’accesso agli atti detenuti da A. S.p.A. è stato completato (avendo la Fondazione ricorrente rinunciato formalmente all’accesso agli elaborati progettuali di natura tecnica allegati alle domande), e che alla Camera di Consiglio del 1 dicembre 2010 il procuratore della ricorrente ha dichiarato che è cessata la materia del contendere nei confronti della società A. S.p.A mentre residua l’interesse al ricorso soltanto nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che detiene i documenti relativi alla motivata selezione degli interventi di cui al Bando A. 2009;

Vista l’istanza di accesso e rilevato che la società A. con la memoria depositata il 13 aprile 2010 ha chiarito che i documenti ivi classificati sub. n. 3 e 5 – rispettivamente " la nota prot. n. 12871 del 18/11/09 della Direzione Generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio e il personale" e "la motivata selezione degli interventi come formalizzata dalla Direzione Generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio e il personale" sono detenuti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e che quindi l’interesse al ricorso – per espressa dichiarazione della ricorrente, deve ritenersi ormai sussistente soltanto con riferimento ai suddetti documenti;

Vista la memoria dell’Avvocatura dello Stato depositata in data 13 aprile 2010, nella quale si chiede il rigetto del ricorso, sostenendo che la Fondazione ricorrente non avrebbe mai formalizzato l’istanza di accesso agli atti relativi al procedimento in questione nei suoi confronti, e che quindi – essendo l’istanza di accesso irrituale – non si sarebbe formato il silenzio rifiuto;

Rilevato che l’Amministrazione non contesta la legittimazione e l’interesse all’accesso agli atti, né il merito della pretesa, adducendo soltanto ragioni di forma limitandosi a rilevare che la richiesta di accesso della Fondazione ricorrente sarebbe pervenuta soltanto per conoscenza e non direttamente;

Ritenuto che ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui esse devono attenersi nell’osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità (cfr. T.A.R. Molise 20/11/08; n. 934; T.A.R. Puglia Sez. I Bari, 7/11/07 n. 2689; T.A.R. Lazio sez. Latina 27/10/06 n. 1380; Cons. Stato Sez. V 10/5/05 n. 2345) e che pertanto, la ricorrente – avendo partecipato alla procedura diretta all’assegnazione dei finanziamenti in questione – è legittimata all’accesso ai documenti relativi al procedimento di assegnazione dei contributi relativi al bando A. 2009 ed in particolare a quelli relativi alla "motivata selezione degli interventi come formalizzata dalla Direzione Generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio e il personale" in quanto titolare di una posizione differenziata, avente interesse a comprendere le ragioni in base alle quali è stata effettuata la selezione;

Ritenuto che le ragioni formali addotte dal Ministero non possano costituire motivo valido per il diniego di accesso, tenuto conto che la nota del 18 febbraio 2010 – avente ad oggetto l’istanza di accesso è stata inviata anche al Ministero – e che l’indicazione "per conoscenza" è derivata presumibilmente dall’erronea convinzione da parte della Fondazione ricorrente della detenzione da parte di A. S.p.A. di tutta la documentazione relativa alla procedura in questione;

Rilevato che la richiesta di accesso è regolarmente pervenuta al Ministero (ed anzi i documenti relativi al procedimento in suo possesso sono stati richiesti anche da A. in data 12 marzo 2010 al fine di soddisfare la richiesta di accesso della Fondazione ricorrente) e che il diritto all’accesso della Fondazione non può negato per motivi meramente formalistici, quale il pretendere l’invio di una nuova richiesta indirizzata questa volta direttamente al Ministero senza l’indicazione "per conoscenza" non tenendo neppure conto dell’ulteriore richiesta di trasmissione della stessa documentazione da parte della società A. S.p.a., in applicazione di quanto previsto dall’art. 6 comma 2 del D.P.R. 184/06;

Ritenuto, quindi fondato il ricorso proposto nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con conseguente declaratoria dell’obbligo di esibizione dei documenti di cui ai punti 3) e 5) dell’istanza di accesso del 18 febbraio 2010, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione;

Ritenuta invece cessata la materia del contendere per quanto concerne la società A. S.p.A., tenuto conto della espressa dichiarazione resa dal difensore della Fondazione ricorrente alla Camera di Consiglio dell’1 dicembre 2010;

Ritenuto quanto alle spese di lite che sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

così dispone:

– dichiara la cessazione della materia del contendere nei confronti della società A. S.p.a.;

– accoglie il ricorso nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per l’effetto ordina l’esibizione dei documenti di cui in motivazione e nei termini ivi indicati;

– compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-03-2011, n. 7125 Separazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 16.05 – 13.06.2003, il Tribunale di Roma pronunciava la separazione personale dei coniugi C.A., ricorrente, e G.S., addebitandola al marito, per essersi allontanato dalla residenza familiare in ragione della relazione extraconiugale da lui intrattenuta con altra donna. Imponeva, inoltre, al C. di corrispondere alla moglie sia l’assegno di Euro 1.270,00 mensili per il suo mantenimento che il contributo di Euro 1.070,00 mensili, per il mantenimento dei due figli maggiorenni della coppia.

La sentenza di primo grado veniva impugnata sia dalla G., con appello principale inerente alla omessa considerazione della sua opposizione alla separazione ed all’insufficienza, date le cospicue sostanze immobiliari del marito, dell’assegno disposto in suo favore, e sia, con gravame incidentale, dal C., che contestava l’addebito a sè della separazione, la ricorrenza dei presupposti per l’attribuzione alla moglie dell’assegno di mantenimento e l’eccessività del contributo impostogli per il mantenimento dei figli, deducendo che fruiva soltanto di reddito da pensione e che il suo patrimonio immobiliare era soggetto ad esproprio e gravato da numerosi debiti.

Con provvedimento del 10.02.2005, la Corte revocava l’obbligo del C. di contribuire al mantenimento della figlia L..

Con sentenza del 12.07 – 24.10.2007, la Corte di appello di Roma, disposta anche una nuova CTU, respingeva l’appello incidentale del C. ed in accoglimento per quanto di ragione del gravame principale della G., elevava l’assegno già disposto in suo favore, ad Euro 2.200,00 mensili, con decorrenza dal maggio 2004, mese successivo al decesso del duca C.O., padre dell’obbligato alla dazione. Confermava, inoltre, la revoca dell’obbligo del C. di contribuire al mantenimento anche della figlia.

La Corte osservava e riteneva per quanto ancora rileva:

– che la pronuncia di separazione trovava giustificazione nel fallimento della vita coniugale e nell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, sicchè l’opposizione di uno dei coniugi, se non in tale senso motivata, non poteva avere rilevanza;

che, nonostante una accurata CTU, non era stato possibile accertare con sicurezza le condizioni economiche di ciascuna parte;

– che quanto alla G., era rimasta sconosciuta la sorte del ricavato da lei tratto dalla vendita nel corso del matrimonio di numerosi appartamenti; che, inoltre, era proprietaria di una villa in (OMISSIS) con annesso box e circostante terreno e di un negozio in (OMISSIS), locato a terzi, ma che non era dedita ad attività lavorativa nè per l’età ormai in grado di intraprenderne alcuna;

che il C., invece, risultava:

a) proprietario di vasti terreni in (OMISSIS) e di un appartamento a (OMISSIS), facente anch’esso parte dei beni relitti dal suo defunto padre e per la quota pari ad 1/3 pervenutagli per successione, peraltro gravata da debiti (indicati ma non verificati e (quindi, non tutti compiutamente provati);

b) oltre che fruire della pensione ed avere riscosso il trattamento di fine rapporto, possedere beni immobili di valore non inferiore ad Euro 2.127.000,00, per i quali la eventuale attuazione di una procedura di esproprio avrebbe comportato l’attribuzione di Euro 3.500.000,00, corrispondenti al loro valore di mercato;

– che conclusivamente, in base alle risultanze istruttorie, non vi era dubbio che le potenzialità economiche del C., nonostante i debiti, fossero di gran lunga superiori a quelle della G., inidonee a consentirle il tenore di vita di cui avrebbe potuto godere se il matrimonio non fosse naufragato.

Avverso questa sentenza notificatale il 4.03.2008, la G. ha proposto ricorso per Cassazione notificato il 24.04.2008, fondato su due motivi. Il C., con atto notificato il 30.05.2009, ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale affidato a due motivi, resistito dalla G. con controricorso notificato il 1.07.2008. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza. Con il ricorso principale la G. denunzia:

1. "Falsa applicazione dell’art. 151 c.c., comma 1, ex art. 360 c.p.c., n. 3", formulando conclusivamente i seguenti quesiti:

a) Dica la Suprema Corte che il Giudice nel pronunciare la separazione deve effettuare una verifica in concreto della sussistenza dei fatti dedotti dal richiedente e della sussistenza del nesso causale tra questi fatti accertati e la sopravvenuta intollerabilità della vita coniugale (nel caso di specie il Giudice nel pronunciare la separazione dei coniugi C.A. G.S., chiesta dal Sig. C. con ricorso depositato il 2 maggio 2.000, deve effettuare la verifica della sussistenza del "diverso carattere delle parti" e "del differente modo di concepire la vita di coppia" dedotto dal marito con il ricorso e contestato dalla moglie con la comparsa di costituzione e successivamente verificare se tali circostanze abbiano creato una situazione di vita coniugale intollerabile). b) Dica la Corte se l’accertamento che il Giudice della separazione deve effettuare, debba essere svolto in base a criteri oggettivi, cioè tali da rendere intollerabile a chiunque la vita coniugale o in base a criteri soggettivi cioè tali da rendere intollerabile in base alla cultura, alla sensibilità e alle esigenze del richiedente la separazione (nel caso di specie se la dedotta sussistenza della diversità di carattere delle parti e del differente modo di concepire la vita di coppia debbano essere accertati in senso oggettivo o soggettivo).

Il motivo non ha pregio.

I formulati due quesiti di diritto si rivelano generici e non pertinenti rispetto al decisum. Dal tenore della pronuncia impugnata emerge, infatti, che il motivo dell’appello principale in punto di presupposti condizionanti la pronuncia di separazione personale,, è stato inteso dalla Corte come limitato alla valenza da attribuire alla mera opposizione della G.. A tale specifica censura la Corte ha dato puntuale risposta, con argomentazioni rimaste incensurate visto anche il tenore dei quesiti, secondo le quali alcun rilievo poteva assumere il contegno oppositivo alla separazione della moglie non accompagnato dalla contestuale negazione del fallimento dell’unione coniugale e della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, affermazione che anche implica la mancata impugnazione da parte della G. della verificata ricorrenza di entrambe tali circostanze e relative cause, da parte del primo giudice e che si pone in linea con il condiviso principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo cui, pur dovendo, ai sensi del novellato art. 151 cod. civ., la separazione dei coniugi trovare causa e giustificazione in situazioni di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabili e giuridicamente controllabili, per la sua pronuncia non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, sicchè, in una visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obbiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, la esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell’altro, la convivenza (in tema cfr., tra le altre, cass. 199207148; 200703356).

2. "Violazione dell’art. 156 c.c., commi 1 e 2 e dell’art. 113 c.p.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3" formulando conclusivamente il seguente quesito di diritto Dica la Suprema Corte che il Giudice, nella determinazione dell’entità dell’assegno di mantenimento conseguente alla pronuncia di separazione, ex art. 156 c.c., comma 2, effettuata la individuazione dei redditi dei patrimoni, e di ogni altra utilità dei due coniugi, suscettibile di essere valutata economicamente, e comparate le due posizioni così valutate, deve tener conto e indicare in maniera più possibile aderente alla realtà quali siano gli elementi fattuali che in concreto hanno caratterizzato il tenore di vita durante il matrimonio (viaggi, vita di relazione, attività culturali e ricreative, abitazione, abbigliamento, cure mediche etc.) provati o comunque desumibili dal reddito delle parti, e attribuire a detti elementi fattuali un preciso valore economico; di conseguenza, la determinazione dell’assegno periodico di mantenimento dovrà essere una cifra perequativa che, tenuto conto anche dei redditi dell’avente diritto, consentirà a quest’ultimo, unitamente ad essi, di sostenere quelle spese caratterizzanti il tenore di vita in precedenza individuato e determinato in termini economici (nel caso di specie, tenuto conto dei redditi della Sig.ra G. e attribuito un valore economico agli elementi fattuali caratterizzanti il tenore di vita durante il matrimonio, risultanti dagli atti o comunque desumibili dal reddito delle parti, determinare la cifra mensile dovuta dal marito per consentire alla stessa di affrontare le spese necessarie a mantenere quel tenore di vita che si è accertato la stessa abbia condotto durante il matrimonio).

Il motivo non ha pregio.

Le censure che la ricorrente propone si sostanziano, infatti, in rilievi critici generici, privi di riferimenti alle peculiarità del caso, con precipuo riguardo agli esplicitati estremi fattuali della verifica anche comparata, irreprensibilmente compiuta dai giudici di merito, puntualmente ancorata pure al considerato esito della espletata ctu oltre che al contenuto delle emerse risultanze documentali circa le potenzialità economiche di ciascuna delle due parti, in rapporto al pregresso tenore della vita coniugale, che ben poteva essere desunto dalle acquisite risultanze istruttorie e che la moglie aveva tendenzialmente diritto di mantenere.

Con il ricorso incidentale il C. deduce:

1. "Violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 9 ex art. 360 c.p.c., n. 3" deducendo conclusivamente i seguenti quesiti di diritto:

a) Voglia la Suprema Corte statuire se la successione ereditaria, ricevuta dal coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento dopo la pronuncia di separazione dei coniugi, giustifica o non giustifica un aumento dell’assegno di mantenimento stesso. b) Voglia la Suprema Corte stabilire se il genitore è tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento in favore di un figlio maggiorenne, potenzialmente abile al lavoro, ma che non vuole lavorare.

Il motivo in entrambi gli articolati quesiti di diritto, non merita favorevole apprezzamento. Per il primo profilo, di cui al quesito sub a), la censura non appare congruente rispetto all’ambito controverso;

dalle norme indicate nella rubrica, dall’illustrazione del motivo e dal tenore del citato quesito emerge, infatti, univocamente il riferimento della doglianza al caso di successioni ereditarie successive alla separazione personale dei coniugi o alla pronuncia di divorzio, quando, invece, nella specie si verte nell’ipotesi, implicante diversi effetti giuridici ai fini in discussione, di eredità paterna conseguita dal C. nel corso del giudizio di separazione e prima della formazione del giudicato sulla relativa pronuncia. Il secondo quesito di diritto, di cui sub b), si rivela, invece, inammissibile perchè generico ed involgente circostanze nuove, non delibate dalla Corte distrettuale.

2. "Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5", inerente alla valutazione della condizione economica del ricorrente anche in rapporto a quella della moglie ai fini della quantificazione degli assegni di mantenimento della moglie e del figlio.

Il motivo è inammissibile, giacchè le dedotte censure di omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione non risultano contenere, in violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., un successivo momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) dei rilievi, che ne circoscriva puntualmente i limiti (cfr Cass. SS.UU. 200720603; 200811652; 200816528).

Conclusivamente i ricorsi della G. e del C. devono essere respinti.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi principale ed incidentale e li rigetta, compensando le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-04-2011, n. 9370 Espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza non definitiva del 13.7.2001, il G.O.A. del Tribunale di Napoli, pronunciando nelle cause riunite promosse dai germani G., P. e T.A. contro la PCM ed il Consorzio Quarto Pozzuoli, con le quali gli attori avevano chiesto in via principale l’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione d’urgenza di tre appezzamenti di terreno, siti in (OMISSIS), di loro proprietà comune, disposta – ex L. n. 219 del 1981, ed ai fini della realizzazione del progetto inerente la costruzione del c.d. Asse Mediano – con le ordinanze nn. 600/86, 1107/87 e 1470/89 e la conseguente condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti, ed in subordine la liquidazione delle giuste indennità di occupazione e di esproprio, accolse le domande principali in relazione alle aree individuate nelle ordinanze nn. 600 e 1107 e quella subordinata in relazione all’area individuata nell’ordinanza n. 1470.

Il giudice di primo grado affermò, in particolare, che l’occupazione dei terreni individuati nell’ordinanza n. 600/86 andava qualificata come "acquisitiva", in quanto fondata su una dichiarazione di p.u. legittimamente emessa, ma scaduta il 31.12.90, mentre l’occupazione dei terreni individuati nell’ordinanza n. 1107/87, priva dell’indicazione dei termini di compimento dei lavori, era da ritenersi "usurpativa", siccome fondata su un titolo radicalmente nullo.

La Corte d’Appello di Napoli, in accoglimento dell’appello principale immediatamente proposto dal Consorzio Quarto, e dell’appello incidentale della PCM, con sentenza del 5.3.04, in riforma della pronuncia impugnata: rigettò integralmente le domande svolte in via principale dai T.; dichiarò improponibile la domanda di determinazione delle indennità di espropriazione; dichiarò il Consorzio unico legittimato al pagamento delle indennità di occupazione; compensò integralmente fra tutte le parti le spese del giudizio.

A sostegno della decisione, per ciò che nella presente sede interessa, la Corte territoriale rilevò: che l’ordinanza n. 1107/87, che aveva accolto la variazione progettuale con la quale era stato determinato un nuovo tracciato dell’Asse Mediano, che escludeva alcune particelle di terreno già sottoposte ad occupazione e ne includeva altre, andava letta ed interpretata in collegamento con la n. 600/86, che l’aveva preceduta, e con le numerose altre che ad essa erano succedute, le quali rientravano tutte nel medesimo procedimento, riguardante la realizzazione di un’unica opera pubblica; che, ciò premesso, e tenuto altresì conto dei principi ermeneutici di conservazione degli atti giuridici e di buona fede, la denunciata, mancata indicazione, nella predetta ordinanza, del termine di compimento dei lavori, era in realtà solo apparente, in quanto dovuta ad un’ involontaria, omessa trascrizione – nel paragrafo concernente, per l’appunto, la fissazione dei termini di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 13 – della parola "lavori", contenuta invece nel corrispondente paragrafo dell’ ordinanza n. 600/86, per il resto con l’altro perfettamente coincidente; che, peraltro, nel sistema della L. n. 219 del 1981, l’individuazione delle aree disponibili ed utilizzabili per il programma straordinario di ricostruzione assurge a dichiarazione di p.u., con la conseguenza che la previsione del termine di durata del vincolo sostituisce il termine di compimento delle opere, venendo ad assumere la medesima funzione; che doveva pertanto concludersi nel senso della legittimità del potere ablativo esercitato dal Commissario in tutte e tre le ordinanze che avevano assoggettato al vincolo le porzioni di fondo di proprietà dei Tagliatatela; che poichè i termini previsti in tali ordinanze erano stati ulteriormente prorogati, sia da successive ordinanze sia da disposizioni normative (da ultimo sino al 31.12.04, con il D.L. n. 355 del 2003) le procedure espropriale dovevano ritenersi ancora in corso.

La sentenza è stata tempestivamente impugnata dinanzi a questa Corte dai germani Tagliartela, sulla base di due motivi di ricorso. Il Consorzio Quarto Pozzuoli ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione

1) Con il primo motivo di ricorso, che si articola in tre distinte censure, i germani Tagliartela denunciano violazione dell’art. 1324 c.c., art. 1362 c.c., e segg., della L. n. 2359 del 1865, art. 13 e del D.Lgs. n. 355 del 2004, nonchè vizio di motivazione della sentenza impugnata.

1-a) Deducono, sotto un primo profilo, che il giudice d’appello, in aperta violazione dell’art. 1367 c.c., ha effettuato una vera e propria conversione di un atto nullo attraverso un’interpretazione integrativa e sostitutiva della volontà dell’amministrazione.

Sostengono che la Corte ha erroneamente applicato l’art. 1363 c.c. agli specifici, autonomi atti amministrativi costituiti dalle ordinanze nn. 600/86 e 1107/87, tra loro non collegate, ed, altrettanto erroneamente, ha ritenuto di poter colmare la lacuna dell’ordinanza n. 1107/87, costituita dall’omessa indicazione del termine di compimento dei lavori, ricorrendo ai canoni interpretativi della logicità e buona fede, senza considerare che, secondo il costante insegnamento della S.C., essi hanno carattere sussidiario e possono supplire al canone fondamentale, del significato proprio delle espressioni adoperate, solo quando il senso di queste non sia univoco. Infine, a dire dei ricorrenti, tenuto conto che il principio della buona fede va collegato a quello dell’affidamento che ciascuna parte ripone nel significato della dichiarazione dell’altra e che il testo dell’ordinanza è stato predisposto ed adottato unilateralmente dall’amministrazione, l’eventuale dubbio sul significato del paragrafo controverso avrebbe dovuto essere interpretato dal giudice a quo, ai sensi dell’art. 1370 c.c, a favore di essi destinatari.

1-b) Sotto altro profilo, i Tagliatatela sostengono che la Corte territoriale, nell’affermare che nel sistema della LI. n. 219 del 1981, il vincolo di destinazione ha effetti sostitutivi del termine per il compimento dei lavori, ha indebitamente confuso la norma urbanistica con quella espropriativa. Osservano a riguardo che il vincolo di destinazione, con il quale vengono individuate le aree preordinate all’esproprio, discende dallo strumento urbanistico e va tenuto distinto dalla dichiarazione di p.u., che viene emessa in attuazione del vincolo medesimo e che deve indicare i termini per il compimento dell’espropriazione e dei lavori e che tanto si desume anche dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, nel quale il sub-procedimento di sottoposizione al vincolo del bene da espropriare trova regolamentazione separata dal sub-procedimento che contempla la fase della dichiarazione di pubblica utilità.

La censura sub. 1.b), prima ancora che infondata, va dichiarata inammissibile, siccome priva di effettiva attinenza alla decisione.

Contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, la Corte di merito non ha operato indebite commistioni fra l’uno e l’altro sub- procedimento, ma si è limitata a rilevare che, nel sistema della L. n. 219 del 1981, essi coincidono, in quanto, ai sensi dell’art. 80, l’individuazione da parte del Commissario straordinario delle aree utilizzabili per il programma di ricostruzione assurge a dichiarazione di p.u..

Da tale interpretazione della norma, non oggetto di contestazione da parte dei T., la Corte ha poi tratto la logica conseguenza che il termine di durata del vincolo assolve alla medesima funzione del termine di compimento delle opere: è evidente, infatti, che se il citato art. 80 non prevede la formale emanazione di un provvedimento dichiarativo della p.u., i termini richiesti a pena di nullità dall’art. 13 della legge del 1865 non possono che essere gli stessi (di durata del vincoio) previsti dall’ordinanza commissariale, la quale vale, ad un tempo, a destinare all’esproprio le aree individuate ed a dichiarare indifferibili e urgenti le opere che vi devono essere eseguite.

Il rigetto della censura sin qui esaminata, concernente una delle due autonome rationes decidendi in base alle quali la Corte territoriale ha escluso che l’ordinanza n. 1107/87 potesse dichiararsi nulla in quanto priva del termine di compimento dei lavori, rende superfluo l’esame della prima, riassunta sub La), la cui eventuale fondatezza non potrebbe da sola condurre all’accoglimento, per tale parte, del motivo.

1.c) Sotto il terzo profilo, i Tagliartela deducono l’erroneità anche del capo della sentenza nel quale la Corte partenopea ha affermato che per il terreno individuato nell’ ordinanza n. 1107/87 (nonchè per quello di cui all’ordinanza n. 600/86), per effetto delle proroghe dei termini della dichiarazione di p.u. disposte prima in via amministrativa e poi per legge (da ultimo con il D.L. n. 355 del 2003), le procedure espropriative erano ancora validamente in corso alla data della decisione. Rilevano in proposito: 1.c1) che non v’è prova delle proroghe disposte in via amministrativa, in quanto il Consorzio Quarto di Pozzuoli ha tempestivamente depositato in atti solo l’ordinanza n. 1902/est del 1991, con la quale il termine finale di compimento dei lavori fu prorogato al 31.1.1996; 1.c2) che il D.L. n. 355 del 2003 (così come tutti quelli che lo hanno preceduto) ha prorogato esclusivamente i termini finali di occupazione, ma non anche quelli iniziali e finali di compimento dei lavori, che trovano fonte nell’atto amministrativo costituito dalla dichiarazione di p.u.; 1c3) che, in ogni caso, poichè nella specie il termine di compimento dei lavori era stato omesso ab initio, sue eventuali, successive proroghe sarebbero del tutto ininfluenti.

Le doglianze riassunte sub. 1.c1) ed 1.c3) sono infondate: la prima in quanto la causa, introdotta con citazione del 9.7.93, è soggetta al ed. vecchio rito, che non prevede(va) preclusioni istruttorie, neppure in grado d’appello; la seconda per le ragioni appena illustrate sub. 1.b).

La doglianza di cui al punto 1.c2) va invece accolta.

Dichiarazione di p.u. ed occupazione temporanea d’urgenza assolvono a due diverse funzioni: la prima consente che la potestà espropriativa possa esplicare la finalità di rendere possibile la realizzazione di un’opera di riconosciuto interesse pubblico e, quindi, di porre il proprietario dell’immobile in condizione di subire un procedimento ablativo legittimo, mentre la seconda costituisce titolo per l’apprensione o il godimento del bene altrui, attraverso la quale l’Amministrazione può, con remissione del relativo decreto, ottenere l’anticipata presa di possesso dell’immobile, onde iniziare i lavori necessari, in vista della futura espropriazione. (Cass. n. 4202/09).

In coerenza con tale premessa, questa Corte ha costantemente affermato (Cass. nn. 22399/08, 2870/05, 10251/02) che le proroghe dei termini fissati per l’occupazione d’urgenza delle aree soggette ad esproprio non interferiscono sui termini stabiliti con la dichiarazione di p.u. per il compimento della procedura ablativa, il cui decorso determina l’inefficacia di detta dichiarazione anche se il termine per l’occupazione non sia ancora scaduto, con la conseguenza che quest’ultima diviene illegittima in quanto non più assistita da titolo giustificativo. Il principio opera espressamente anche in tema di L. n. 219 del 1981.

Il D.Lgs. n. 354 del 1999, art. 9, comma 2 (cui hanno fatto seguito il D.L. n. 390 del 2001, D.L. n. 236 del 2002 e il D.L. n. 355 del 2003, citato nella sentenza impugnata), ha infatti per la prima volta disposto, in deroga alla L. n. 865 del 1971, art. 20, la protrazione dei termini di efficacia dei decreti di occupazione d’urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo 8^ della L. n 219 del 1981, ma ha contestualmente previsto, al primo comma, che per l’attuazione dei procedimenti di espropriazione (emanati per la realizzazione dei medesimi interventi) l’ente destinatario delle opere provvede alla fissazione dei termini stabiliti dalla L. n. 2359 del 1865, art. 13, e, conseguentemente, ove necessario, alla proroga degli stessi. La Corte d’appello, affermando in sentenza che poichè (successivamente al 31.12.91) sono intervenute proroghe dei termini per il completamento dei lavori e poste per legge (da ultimo dal D.L. n. 355 del 2003) e contenute negli atti compiuti dal Funzionario CIPE (succeduto al Commissario Straordinario) e dall’ANAS (a sua volta succeduta al Funzionario CIPE), deve concludersi nel senso che le procedure espropriative sono tuttora in corso, ha dunque erroneamente fondato la propria decisione sulla supposta equivalenza fra i termini della dichiarazione di p.u. e quelli di efficacia delle occupazioni, mentre, al fine di verificare la perdurante legittimità delle procedure espropriative promosse con le ordinanze nn. 600/86 e 1107/87, avrebbe dovuto accertare se le proroghe legislative dei secondi erano intervenute prima della scadenza (non indicata in sentenza) delle proroghe dei primi, disposte nei provvedimenti dell’amministrazione allegati agli atti.

L’accertamento non risulta compiuto.

La sentenza impugnata va, in conseguenza, cassata e rimessa per un nuovo esame alla medesima Corte, in diversa composizione, che provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale i Tagliatatela si dolgono dell’omessa pronuncia della Corte sulla domanda di liquidazione delle indennità di occupazione, da essi svolta in via subordinata, in quanto assorbita dall’accoglimento di quella risarcitoria.
P.Q.M.

La Corte: accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia per il nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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