Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-07-2012, n. 12976 Divorzio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 10-1-2007, il Tribunale di Tivoli dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra D. G. e G.C.; affidava le figlie minori G. e G. alla madre, disciplinando la facoltà di visita del padre;

poneva a carico del D. assegno mensile di Euro 1033,00 per il mantenimento di ciascuna figlia; condannava lo stesso a corrispondere alla moglie assegno divorzile dell’importo di Euro 200,00, dalla domanda.

Il D. proponeva appello, chiedendo l’affidamento a sè delle figlie minori, in subordine l’affidamento condiviso di esse, in ulteriore subordine l’ampliamento delle sue frequentazioni; riduzione dell’assegno di mantenimento in favore delle figlie e revoca di quello in favore della moglie. Costituitosi il contraddittorio, la G. chiedeva rigettarsi l’appello principale e, in via incidentale, chiedeva elevarsi l’assegno a suo favore; condannarsi il D. al contributo alle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive, per le figlie, nella misura del 70%;

modificarsi gli incontri tra le figlie e il padre. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza in data 30-9/3/11/2010, in parziale riforma della sentenza impugnata, modificava il regime di visita del padre e poneva le spese straordinarie per le figlie a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.

Ricorre per cassazione il D..

Resiste con controricorso la G..
Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 155, 155 bis c.c., L. divorzio, art. 6, nonchè vizio di motivazione in ordine all’affidamento delle figlie minori. Con il secondo, violazione dell’art. 155 c.c., applicabile al divorzio, nonchè vizio di motivazione in ordine alle frequentazioni del padre con le figlie.

Con il terzo motivo, violazione dell’art. 155 quater c.c., L. divorzio, art. 6, nonchè vizio di motivazione, in ordine all’assegnazione della casa coniugale.

Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione della L. divorzio, artt. 5 e 6, art. 2697 c.c. nonchè vizio di motivazione, in ordine all’assegno per la moglie.

Con il quinto, violazione dell’art. 155 e L. divorzio, art. 6, nonchè vizio di motivazione, in ordine al contributo al mantenimento delle figlie minori.

La L. 8 febbraio 2006, n. 54, ha introdotto la disciplina dell’affidamento condiviso.

Già la scelta del termine è significativa, rispetto all’espressione più tradizionale, contenuta nella legge di divorzio dopo la riforma del 1987, di "affidamento congiunto"; non solo affidamento ad entrambi, ma fondato sul pieno consenso di gestione, sulla condivisione, appunto. Ciò tuttavia non esclude che il minore possa essere prevalentemente collocato presso uno dei genitori, anche se l’altro dovrà avere ampia possibilità di vederlo e tenerlo con sè.

E’ previsto l’affidamento monogenitoriale, che tuttavia costituisce eccezione rispetto alla regola dell’affidamento condiviso: non a caro l’art. 155 bis c.c., richiede, per l’affidamento ad uno solo dei genitori, nell’interesse dei figli minori, un provvedimento motivato, non richiesto invece per l’affidamento condiviso.

Secondo orientamento consolidato di questa Corte (per tutte, Cass. n. 16593 del 2008) il grave conflitto tra genitori, di per se solo, non è tale da escludere l’affidamento condiviso.

In contrasto con l’attuale disciplina e con la suindicata giurisprudenza di questa Corte, il giudice a quo giustifica l’affidamento esclusivo alla madre, sulla base della conflittualità tra i genitori. Richiama altresì le risultanze della consulenza tecnica svolta in primo grado, che, come chiarisce il ricorrente ed emerge dagli atti, era stata effettuata tra la fine del 2003 e i primi mesi del 2004, sotto l’impero della normativa oggi abrogata, ed era volta ad individuare il genitore, cui era preferibile affidare il minore (in netto contrasto, come si diceva, con la nuova disciplina).

Il necessario riesame del regime dell’affidamento comporterà necessariamente quello dei rapporti e delle frequentazioni tra padre e figlie, e conseguentemente, dell’assegno a carico del padre per esse, nonchè del’assegnazione stessa della casa coniugale.

Quanto all’assegno per il coniuge, va precisato che è bensì vero che esso va commisurato alla conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, purtuttavia, in mancanza di prova, indice di tale tenore di vita può essere l’attuale divario reddituale tra i coniugi (al riguardo, Cass. 2156/2010).

Ma proprio in relazione a tale divario reddituale la sentenza impugnata non fornisce motivazione adeguata, limitandosi ad affermare che redditi dei coniugi sono notevolmente diversi, essendo quello della moglie costituito dallo stipendio di pubblico funzionario.

Anche tale motivo appare dunque fondato.

Conclusivamente va accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma per nuovo giudizio, sulla base dei principi suindicati. Il giudice del rinvio pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 07-09-2012, n. 15033

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Svolgimento del processo

che:

1. M.M.C. ha chiesto, con ricorso del 15 maggio 2009 alla Corte di appello di Firenze, l’equa riparazione, ex L. n. 89 del 2001, del danno conseguente alla durata non ragionevole della procedura iniziata davanti al T.A.R. Toscana con ricorso del 9 gennaio 1998 e definita con sentenza del 24 novembre 2009.

2. La Corte di appello ha respinto la domanda per mancata proposizione dell’istanza di prelievo richiesta dalla L. n. 133 del 2008, art. 54.

3. Ricorre per cassazione M.M.C. affidandosi a un unico motivo di ricorso con il quale deduce violazione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della C.E.D.U. e della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

5. Si difende con controricorso il Ministero.

7. La ricorrente ha depositato memoria difensiva.

6. La Corte ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

che:

8. il ricorso è fondato in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. civ. sezione 6-1, ordinanza n. 5317 del 4 marzo 2011), in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’innovazione introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza "di prelievo" ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, lascia sussistere la irragionevole durata del processo presupposto, ove sussista la violazione delle norme della citata L. n. 89 del 2001, con riguardo al periodo anteriore. Quanto alla utilizzazione della circostanza della mancata presentazione dell’istanza di prelievo come indice negativo della esistenza di un danno morale conseguente alla durata irragionevole della procedura la Corte non condivide tale assunto poichè palesemente contrario alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, la presunzione del danno non patrimoniale conseguente all’accertata violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, può essere superata qualora il giudice ravvisi nel caso concreto la ricorrenza di peculiari circostanze, attinenti al giudizio presupposto, idonee a escludere la configurabilità di qualsivoglia patimento o stress ricollegabile all’irragionevole protrarsi del giudizio e quindi non in base a un indice applicabile automaticamente in relazione alla sua elevazione a condizione di procedibilità della domanda da parte del legislatore del 2008.

Cosicchè in assenza di ulteriori elementi specificamente attinenti al caso concreto la mancata proposizione dell’istanza di prelievo non è di per sè un indice che possa far validamente escludere la sussistenza di un danno morale ricollegabile alla durata eccessiva del processo mentre può essere ritenuto un elemento di valutazione utile al fine della liquidazione del danno (Ca.ss. civ. sezione 1^ n. 3271 del 10 febbraio 2011).

9. La controversia è suscettibile di essere decisa nel merito con la semplice applicazione del criterio applicato da questa Corte, in armonia con la giurisprudenza della Corte europea, secondo cui, per i giudizi amministrativi ultradecennali, ritiene corrispondente a giustizia una liquidazione ridotta dell’indennizzo (Cass. civ., sezione 1^, n. 14753 del 18 giugno 2010).

10. L’applicazione di tale parametro comporta la liquidazione, in via equitativa, in favore della ricorrente M.M.C., dell’indennità in complessivi Euro 6.250,00 per il periodo intercorso fra il 9 gennaio 1998, data di proposizione del ricorso al T.A.R., e quella della presentazione del ricorso per equa riparazione (15 maggio 2009).

11. L’accoglimento del ricorso e la rideterminazione dell’indennità comporta la condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio di merito e di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero controricorrente al pagamento, a titolo di equa riparazione, della somma di 6.250,00 Euro in favore della ricorrente con interessi dalla domanda. Condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito liquidate in Euro 1.140,00 di cui Euro 50,00 per spese, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari e del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cassazione. Prima Sezione Civile. Sentenza 7 giugno 2005, n. 11793 Divorzio, assegno divorzile, matrimonio concordatario, nullità (2010-02-10)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente

Dott. ADAMO Mario – rel. Consigliere

Dott. BONOMO Massimo – Consigliere

Dott. GIULIANI Paolo – Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

[…] elettivamente domiciliato in Roma, (missis), presso lo studio dell’avv. […], che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all’avv.[…], come da procura a margine del ricorso;

ricorrente

contro

[…]

intimata

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2882/02 depositata in data 3.10.2002.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07.03.2005 dal Relatore Cons. Dott. Mario Adamo;

Uditi gli avv.ti N. Bartone e L. D’Andrea;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli con sentenza in data 2.4.1993 pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra […] e […] stabilendo a carico del […] l’onere di corrispondere alla ex moglie la somma mensile di L. 1.000.000, di cui L. 500.000 a titolo di contributo al mantenimento della minore […] nata in costanza di matrimonio.

In data 11.6.1999 la Corte d’appello di Napoli, su istanza del […] dichiarava efficace in Italia la sentenza ecclesiasticache aveva dichiarato la nullità del matrimonio celebrato fra i coniugi.

Successivamente il 12.2.2000 […] notifica va all’ex marito precetto per il pagamento della somma di L. 2.819.155, di cui L. 2.339.000 a titolo di capitale e il resto per spese diritti ed onorari.

Proponeva opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi […] deducendo la nullità e l’inefficacia dell’intimazione di pagamento, sia per l’assoluta genericità ed indeterminatezza dell’indicazione del preteso inadempimento, sia per la sopravvenuta estinzione del diritto, indicato nel precetto, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello, pronunziata il giorno 11.6.1999.

Il Tribunale di Napoli con sentenza in data 27.12.00 respingeva l’opposizione sul presupposto che la sentenza ecclesiastica opera su un piano diverso da quello riservato ai giudici nazionali, in ordine alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicchè la pronunzia del giudice nazionale, in punto di accertamento del diritto al mantenimento, conserva la sua ragion d’essere e attualità anche quando sia dichiarato nullo il vincolo matrimoniale.

Proponeva appello […] e la Corte d’appello di Napoli respingeva il gravame, facendo sostanziale riferimento al punto di diritto contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione del 23.3.2001 n. 4202, nella quale si afferma che, formatosi il giudicato sul diritto alla percezione dell’assegno divorzile previsto dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ininfluente deve ritenersi la successiva delibazione di sentenza ecclesiastica che abbia dichiarato la nullità del medesimo matrimonio. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appellopropone ricorso, fondato su tre motivi articolati in diverse censure, […] Non svolge attività difensiva […]

Motivi della decisione

In ordine logico va per prima esaminata l’istanza di assegnazione della causa alle SS.UU. della Corte di Cassazione, contenuta nel ricorso. Al riguardo si rileva che tale istanza è stata già disattesa, con provvedimento antecedente all’odierna udienza, che può essere confermato, considerato che non ricorrono motivi che giustifichino la rimessione della causa al Presidente della Corte di Cassazione per l’eventuale assegnazione alle SS.UU. della Corte stessa, come risulterà evidente nel prosieguo della motivazione.

Ciò premesso, si osserva che con il primo motivo di ricorso il ricorrente censura la statuizione contenuta nell’impugnata sentenza in ordine all’intangibilità del giudicato con particolare riferimento all’impossibilità di modificare le disposizioni di carattere patrimoniale contenute in una sentenza dichiarativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, passata in giudicato, a seguito di pronunzia di sentenza ecclesiastica di nullità di quel matrimonio, regolarmente dichiarata efficace in Italia, con sentenza anch’essa passata in giudicato.

Osserva la difesa del ricorrente che non appare condivisibile l’assunto in base al quale il disposto dell’art. 9 L. n. 898/70 non si applicherebbe nell’ipotesi indicata, restando confinata la sua applicazione alla sola ricorrenza di circostanze che abbiano alterato l’assetto economico delle parti o le relazioni delle stesse con i figli.

Nello stabilire, tale principio la corte territoriale non ha considerato che la sentenza di divorzio non si pronuncia nè può pronunziarsi, neanche implicitamente, sulla validità del vincolo matrimoniale, il cui accertamento resta affidato al giudice ecclesiastico.

Pertanto, poichè l’assegno di divorzio presuppone lo "status" di divorziato mentre la pronunzia di nullità del matrimonio conferisce "ex tunc" lo stato di persona libera, la sentenza di divorzio non può avere effetto di giudicato in ordine alla validità del matrimonio ed alle disposizioni economiche nella stessa eventualmente contenute. Ogni disputa in dottrina e in giurisprudenza sul punto deve peraltro ritenersi ormai composta a seguito della pronunzia della corte costituzionale che, con la sentenza n. 329/2001, ha precisato che le due fattispecie della nullità del matrimonio e del divorzio presentano elementi di diversità non meramente formali, ma sostanziali, posto che l’una postula un difetto originario dell’attoe l’altro l’accertamento del giudice in ordine all’impossibilità di mantenere la comunanza di vita materiale e spirituale fra i coniugi.

Alla luce delle esposte considerazioni eloquente è la contraddittorietà insita nella impugnata sentenza nella parte in cui ritiene che il diritto alla percezione dell’assegno di divorzio ed al mantenimento dei figli abbia la sua fonte nel matrimonio; senza considerare al tempo stesso che è proprio il matrimonio che è stato cancellato "ab origine" dalla pronunzia del Tribunale ecclesiastico.

Rileva altresì il ricorrente che l’interpretazione data dalla Corte d’appello agli artt. 2909 c.c. e 9 L. 898/70 si appalesa in contrasto con le pronunzie della Corte costituzionale nn 421/93 e 329/01, sicchè sul punto solleva eccezione di incostituzionalità delle norme indicate per contrasto con gli artt. 3, 7, 29 comma 1, 70, 111 comma 1 e 134 della Costituzione.

La difesa del ricorrente deduce inoltre l’erroneità e la contrarietà alla legge del nucleo centrale della statuizione contenuta nell’impugnata sentenza secondo il quale non possono essere modificate le decisioni di ordine economico contenute nella sentenza di divorzio, perchè tale modifica verrebbe ad incidere sul giudicato. La Corte di merito non ha tenuto conto che non è possibile disgiungere il giudicato dalla sua fonte, per cui, una volta eliminata la fonte, il giudicato diventa inoperante in base al fondamentale principio "quod nullum est nullum producit effectum".

Con il secondo motivo il ricorrente deduce che erroneamente la Corte territoriale ha pronunziato l’inammissibilità dell’opposizione proposta ai sensi degli artt. 617 e 480 c.p.c. e fondata sulle irregolarità formali del precetto, rilevabili "ictu oculi".

L’atto di precetto infatti è privo della indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo e non risulta allegata al precetto stesso copia della sentenza, secondo l’assunto del ricorrente neppure notificata; nè può valere come sanatoria di tali irregolarità l’avere il […] proposto opposizione, costituendo questa l’unica via possibile per far valere l’eccezione di nullità.

L’inammissibilità del precetto doveva peraltro essere pronunziata anche per l’assoluta genericità e indeterminatezza del pretesoinadempimento. Nell’atto di precetto infatti, benchè si faccia riferimento all’obbligo di corrispondere la somma di L. 1.000.000 mensili, si omette poi di indicare per quante e quali mensilità sia stato omesso il pagamento e se in parte o per l’intero. La Corte territoriale, nel respingere totalmente l’opposizione, ha omesso di valutare che esso ricorrente aveva pagato per intero la parte di somma dovuta per il mantenimento della figlia e in parte l’assegno di divorzio, fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato efficace in Italia la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio celebrato fra le parti.

Con il terzo mezzo di Cassazione il ricorrente propone istanza di sospensione dell’impugnata sentenza, per l’ipotesi in cui il Collegio ritenesse di accogliere la proposta eccezione di incostituzionalità. Il ricorso è infondato.

Invero si osserva, in relazione al primo motivo di ricorso, che il presente giudizio è stato dal ricorrente proposto come giudizio di opposizione al precetto, mezzo con il quale il debitore, prima dell’inizio dell’esecuzione, può contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, opposizione che può essere proposta per vari motivi, ma che nella specie è stata proposta per inesistenza del diritto azionato, caducato, secondo la tesi del ricorrente, dalla pronunzia di nullità del matrimonio. Il nucleo centrale del gravame va pertanto individuato nella idoneità della sentenza ecclesiastica, ad incidere sulle condizioni esistenti al momento della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti, circostanza che il giudice di merito avrebbe dovuto, in tesi, valutare al fine di accertare il venire meno dell’obbligo di esso ricorrente di corrispondere alla ex moglie l’assegno di divorzio.

La sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è però di per sè idonea ad incidere direttamente sulle statuizioni di ordine economico contenute nella sentenza di divorzio, determinandone automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i "giustificati motivi" sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell’art. 9 L. n 898/70, dal giudice dall’articolo stesso previsto, che, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni, tenuto conto che, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale; la sentenza di divorzio non può mai assumere valore di giudicato immodificabile, ai sensi dell’art. 2909 c.c., stante il principio del "rebus sic stantibus" vigente nella soggetta materia.

Nè può poi fondatamente ritenersi che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto rimettere la causa al giudice competente ex art. 9 L. n 898/1970 per la sua valutazione, posto che l’art. 616 c.p.c. limita la remissione della causa ad altro giudice alla sola ipotesi di incompetenza per valore, non ricorrente nella specie. Il primo motivo va pertanto respinto. Riguardo al secondo motivo si osserva che la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile il gravame proposto avverso i vizi del titolo costituiti dall’omessa indicazione della data di notifica del titolo esecutivo e dall’omessa notifica del titolo stesso posto che avverso la statuizione del giudice di primo grado sulla opposizione agli atti esecutivi doveva, ai sensi dell’art. 618 3^ comma c.p.c. essere proposto ricorso per Cassazione ex art. 111 della Costituzione.

Tale statuizione non è stata impugnata sicchè non può ora il ricorrente riproporre le censure già sottoposte all’esame del giudice d’appello e da questo dichiarate inammissibili.

Parimenti inammissibili sono poi le censure attinenti all’omessa specificazione nel precetto delle mensilità cui si riferisce l’ingiunzione di pagamento posto che la Corte territoriale ha precisato che le mensilità rimaste senza pagamento potevano essere agevolmente individuate nelle mensilità ricomprese fra il novembre 1999 e la data di notifica del precetto.

Statuizione anche questa non censurata dal ricorrente.

Il secondo motivo va quindi dichiarato interamente inammissibile.

Inammissibile deve poi ritenersi anche il terzo motivo dato che l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’impugnata sentenza va proposta avanti al giudice di merito che ha pronunziato la sentenza posta in esecuzione e che nella specie nessuna questione di illegittimità costituzionale di norme di legge è stata rimessa al giudizio della Corte costituzionale. Nessun provvedimento va adottato in ordine alle spese processuali non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

respinge il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ., sez. III 24-05-2006, n. 12372 IMPUGNAZIONI CIVILI – CASSAZIONE – MOTIVI DEL RICORSO – Sentenza – Di merito fondata su distinte ed autonome ragioni – Ricorso per cassazione articolato su più motivi

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Svolgimento del processo

In accoglimento del ricorso 22 aprile 1996 il presidente del tribunale di Parma ha ingiunto alla General Waters s.r.l. il pagamento della somma di Lire 88.304.240 in favore della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza.

Tale somma era reclamata dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza a fronte di una ricevuta bancaria accreditata salvo buon fine su un conto corrente della General Waters s.r.l. e non onorata dalla debitrice.

Con atto 18 giugno 1996 la General Waters s.r.l. ha proposto opposizione, innanzi al tribunale di Parma, avverso il descritto decreto, eccependo la nullità del decreto stesso perché emesso in assenza di una prova scritta e facendo, comunque, presente che la pretesa avversaria era infondata.

Costituitasi in giudizio la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza ha chiesto il rigetto della opposizione.

Svoltasi la istruttoria del caso l’adito tribunale con sentenza 990/1999, revocato il decreto opposto, ha condannato, comunque, l’opponente al pagamento della somma di Lire 88.304.240 oltre accessori.

Gravata tale pronunzia dalla General Waters s.r.l., nel contraddittorio della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza che ha chiesto il rigetto della impugnazione, la Corte di appello di Bologna con sentenza 29 gennaio-17 luglio 2002 in parziale accoglimento dell’appello ha rigettato la domanda proposta dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza con il ricorso per ingiunzione 22 aprile 1996 e condannato quest’ultima a restituire all’appellante tutte le somme eventualmente percepite in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza nonché al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Per la cassazione di tale pronunzia, notificata l’11 ottobre 2002, ha proposto ricorso, affidato a tre motivi e illustrato da memoria, con atto 5 dicembre 2002, la Intesa BCI Gestione Crediti s.p.a., quale procuratore della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza.

Resiste, con controricorso, la General Waters s.r.l.

Motivi della decisione

1. ÿ rimasto accertato in linea di fatto, in esito alla istruttoria espletata in sede di merito, che:

– il 28 maggio 1993 la General Waters ha presentato, per l’incasso, alla Cassa di Risparmio di Parma una fattura a carico della AFS General Waters Limited con sede in Inghilterra per Lire 88.304.240, da pagarsi entro il 30 settembre 1993;

– il 9 ottobre 1993 l’istituto ha accreditato, su conto corrente intestato alla General Waters, l’importo della fattura «salvo buon fine»;

– con telegramma 2 febbraio 1994 la Cassa di Risparmio di Parma (nelle more divenuta Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza) ha sospeso l’utilizzazione delle linee di credito già concesse alla General Waters;

– il 3 giugno 1994 il conto corrente in questione è stato chiuso e la Cassa, effettuati i necessari conteggi, ha corrisposto alla General Waters il saldo attivo, pari a Lire 7.956.092;

– l’11 ottobre 1995 la Cassa ha chiesto alla General Waters la restituzione della somma (Lire 88.304.240) a suo tempo accreditata, atteso che si era avvalsa, per l’incasso, della collaborazione della National Westminster Bank, ma la fattura non era stata pagata e il titolo era andato smarrito, durante il tragitto dall’Inghilterra all’Italia;

– la General Waters ha opposto di non essere tenuta al pagamento della somma in questione, atteso che con la chiusura del conto corrente i rapporti tra le parti erano stati tutti liquidati.

2. Premesso quanto sopra, giudici di secondo grado hanno rigettato la domanda proposta dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza nei confronti della General Waters sulla base di due, concorrenti, rationes decidendi.

2.1. La banca – hanno, in primis, evidenziato quei giudici (richiamando la giurisprudenza di questa Corte regolatrice sul punto specifico) – approva gli estratti conto da essa stessa predisposti nel momento in cui li trasmette al cliente: è dunque pacifico che anche gli istituti di credito sono sottoposti alla disciplina dettata dall’art. 1832 c.c. e, quindi, al termine di decadenza previsto dal secondo comma di questo.

In particolare, deve escludersi – hanno concluso sul punto quei giudici – che la banca possa realizzare il proprio credito al di fuori del regime di impugnazione previsto dall’art. 1832 c.c., perché una simile facoltà contrasterebbe con la funzione, propria della disciplina in esame, di conferire definitività e certezza alla situazione contabile cristallizzata in un determinato momento e di tutelare, al tempo stesso, l’affidamento ragionevolmente sorto in ciascuna delle parti circa la inoppugnabilità delle risultanze degli estratti conto approvati.

Alla approvazione del conto – contemporaneamente indipendente dal decorso del termine semestrale previsto dall’art. 1832 c.c. – possono sopravvivere le azioni ordinarie volte a fare dichiarare la invalidità o inefficacia giuridica del titolo in base al quale è stata effettuata (o si sarebbe dovuta effettuare) una determinata operazione.

Nella specie, peraltro, non si contesta la legittimità e la validità del titolo che la General Waters aveva affidato alla Cassa di Risparmio di Parma per l’incasso.

A seguito del mancato pagamento la banca avrebbe dovuto procedere alla storno dell’importo in precedenza accreditato sul conto del mandante e deve escludersi che la banca possa recuperare, dopo oltre due anni e mezzo dal conferimento del mandato all’incasso, e a un anno e mezzo dalla chiusura definitiva del rapporto, una somma che nell’estratto di chiusura del conto, tacitamente approvato dal cliente e non impugnato dalla banca, risultava definitivamente attribuita.

In conclusione, non essendo stato impugnato dalla Banca l’estratto conto del 3 giugno 1994 nei successivi sei mesi, si era verificata la decadenza prevista dall’art. 1832, comma 2.

2.2. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, hanno osservato quei giudici che i motivi che avrebbero impedito lo storno (tempestivo) dal conto corrente della General Waters dell’importo della fattura in precedenza accreditato (ritardata conoscenza del mancato buon fine e smarrimento del titolo) derivano esclusivamente dai rapporti interni tra la Cassa di Risparmio e la banca estera cui era stato affidato l’incarico e sono, pertanto, imputabili alla stessa azienda di credito che risponde non solo per l’eventuale scelta di un sostituto inadeguato, ma anche per la insufficienza o la erroneità delle istruzione fornite, per la omessa sorveglianza sul sostituto affinché questi osservi diligentemente i compiti che gli sono stati affidati e, soprattutto, per il ritardo nella comunicazione al mandante.

3. Parte ricorrente censura la riassunta pronunzia, quanto al primo delle indicate rationes decidendi, denunziando con il secondo motivo «violazione e falsa applicazione degli artt. 1827 c.c., 1829 c.c. 1832 c.c. 1857 c.c. in relazione agli artt. 360, n. 3 e 5, c.p.c.».

Si assume, infatti, che la sentenza gravata ha violato:

– l’art. 1827 c.c. «nella parte in cui tale norma sancisce che se l’atto è invalido, la relativa partita si elimina dal conto, in linea con un principio di carattere generale per cui ogni credito con la sua individualità e la sua natura rimane legato alla sua fonte e subisce le vicende connesse all’eventuale esistenza di un vizio che infici l’atto che è a suo fondamento, posto che l’inclusione nel conto non sana alcuna nullità o inefficacia dell’atto da cui l’inclusione ha tratto origine»;

– l’art. 1829 c.c. «che recita che se non risulta una diversa volontà delle parti (e qui è confermato e documentalmente provato che le parti hanno voluto negoziare il titolo "salvo buon fine"), l’inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola "salvo incasso"»;

– l’art. 1832 c.c. e l’art. 1857 c.c. «essendo principio consolidato che sul contratto di conto corrente la mancata impugnazione o l’approvazione dell’estratto conto non comportano l’incontestabilità del debito da esso risultante che sia fondato su negozio nullo, annullabile, inefficace». «La Corte di Bologna erroneamente interpreta il principio, peraltro consolidato, affermato dal Supremo Collegio nella predetta decisione 10186/2001, laddove ritiene che la cassa non abbia diritto – a seguito della mancata riscossione del credito con conseguente inefficacia del negozio in virtù del quale aveva provveduto all’inclusione nel corso del relativo importo – a richiedere il pagamento di esso a General Waters».

4. Il motivo, per più aspetti di difficile lettura, non coglie nel segno e deve essere rigettato. Sotto entrambi i profili in cui si articola.

4.1. Quanto, in primis, alla denunziata «violazione e falsa applicazione» di molteplici norme di diritto, puntualmente indicate nel motivo, si osserva che, come noto, il vizio di «violazione e falsa applicazione di norme di diritto», di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c. consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge.

La stessa, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre la allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna alla esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (recentemente, in termini, cfr. Cass., 4561/2006, specie in motivazione).

Contemporaneamente si osserva che in sede di ricorso per cassazione il vizio di «violazione e falsa applicazione di norme di diritto», di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c., deve essere dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con la interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Corte di cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione (oltre Cass., 4561/2006, cit., tra le tantissime, Cass. 2659/2005; Cass. 18782/2005).

Pacifico quanto sopra, si osserva che – come evidenziato sopra – nel rigettare la domanda attrice i giudici del merito hanno nella specie fatto applicazione esclusivamente della regola contenuta nell’art. 1832, c.c. secondo la quale, in tema di conto corrente:

«l’estratto conto trasmesso da un correntista all’altro s’intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze» (comma 1);

«l’approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni. L’impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione dell’estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata» (comma 2).

ÿ evidente – in limine – la non pertinenza al fine del decidere di tutte le considerazioni svolte in ricorso in margine agli artt. 1827 e 1829 c.c. di cui – in pratica – non ha fatto alcuna applicazione la sentenza gravata.

Sempre al riguardo si osserva che i giudici di secondo grado hanno affermato che la disposizione in parola e, in particolare, il suo secondo comma, deve interpretarsi nel senso che:

– da un lato, che nel conto corrente bancario il termine semestrale di decadenza (di cui all’art. 1832, comma 2, c.c.) per la impugnazione dell’estratto conto inviato al cliente opera anche per la banca che, pertanto, decorso tale termine, non più far valere crediti per errore non inclusi nell’estratto;

– dall’altro, che decorso il termine semestrale in parola possono sopravvivere (sia in favore del cliente che della banca) esclusivamente le azioni ordinarie volte a fare dichiarare la «invalidità» o la «inefficacia giuridica» del titolo in base al quale è stata effettuata (o si sarebbe dovuta effettuare) una determinata annotazione.

Hanno ritenuto – in conclusione – i giudici a quibus (del resto in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte, invocata anche dalla odierna ricorrente) che nel contratto di conto corrente l’incontestabilità delle risultanze del conto conseguente all’approvazione tacita dell’estratto conto, a norma dell’art. 1832 c.c., si riferisce agli accrediti ed agli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, ma non impedisce la contestazione della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino, né l’approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito fondato su di un negozio nullo, annullabile, inefficace (o, comunque, su situazione illecita) resti definitivamente incontestabile (Cass., 10186/2001).

Nessuna di tali affermazioni è censurata (nel rispetto delle regole volute a pena di inammissibilità dall’art. 366, n. 4, c.p.c.) dalla parte ricorrente.

Questa, infatti, non nega né il primo dei principi sopra richiamati, né il secondo.

Riconosce parte ricorrente, infatti, ancorché implicitamente, che l’art. 1382, comma 2, c.c. esclude «l’impugnazione» delle risultanze del conto, una volta scaduto il termine di sei mesi dalla sua ricezione (o, rispettivamente, per la parte che l’ha inviato, dalla sua spedizione), ma oppone che, in realtà, nella fattispecie concreta tale decadenza non ha motivo di operare.

Certo quanto precede, è di palmare evidenza la inammissibilità della censura in esame, sotto il profilo di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.

Parte ricorrente, infatti, lungi dal censurare la interpretazione data dalla sentenza impugnata all’art. 1832, comma 2, c.c., si duole – in realtà – che i giudici del merito abbiano valutato le risultanze di causa in modo difforme dalle sue aspettative così affermando che si era realizzata la «decadenza» prevista dalla disposizione in esame, decadenza che doveva – invece – essere esclusa diversamente apprezzando quelle stesse risultanze valutate dai giudici a quibus.

4.2. Il motivo, comunque, non può trovare accoglimento neppure sotto il profilo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. («omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione»).

Si osserva, infatti – in termini opposti, rispetto a quanto presuppone la difesa della ricorrente e alla luce di quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi – che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.

Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (in argomento, tra le altre, Cass., 11936/2003; Cass., 11918/2003; Cass., 2222/2003).

L’art. 360, n. 5, infatti, contrariamente a quanto suppone l’attuale ricorrente, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti.

Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte.

Certo quanto sopra, si osserva che la ricorrente, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita – in buona sostanza (per quanto è dato comprendere) – a sollecitare una diversa lettura delle risultanze di causa preclusa in questa sede di legittimità.

Pacifico quanto precede, si osserva che nella specie parte ricorrente, pur assumendo (invocando la tutela di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.) che la sentenza impugnata è incorsa in omessa, insufficiente, o contraddittoria motivazione (allorché, in particolare, ha escluso che essa ricorrente potesse, una volta trascorso il termine semestrale di cui all’art. 1832, comma 2, c.c., contestare le risultanze dell’estratto conto da lei stessa predisposto), non solo si astiene dall’indicare quali siano i vizi della sentenza gravata, rilevanti sotto il profilo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. e che ne giustifichino, quindi, la cassazione, ma neppure indica, in ispregio del precetto di cui all’art. 366, n. 4, c.p.c., le ragioni che dovrebbero condurre alla cassazione della sentenza impugnata.

Se, infatti, alla luce della giurisprudenza richiamata in ricorso (cui, tra le tantissime, possono aggiungersi gli insegnamenti contenuti in Cass., 7662/2005; Cass., 11961/2003; e in Cass., 10129/2001) l’incontestabilità delle risultanze del conto, derivante dal mancato tempestivo esercizio di detto diritto, non si riferisce alla validità ed efficacia dei rapporti da cui i rispettivi accrediti ed addebiti derivano, né la mancata contestazione (o approvazione) del conto comporta che il debito fondato su negozio nullo od annullabile o comunque su situazione illecita divenga per ciò "nuovo" e, come tale, incontestabile, si osserva che parte ricorrente si astiene dall’indicare le ragioni in forza delle quali si sia, nella specie, a fronte a una operazione «invalida», o a una scritturazione (o non scritturazione) fondata su negozio nullo od annullabile o comunque su situazione illecita.

Dalle stesse difese della ricorrente, anzi, è indubbio che nella specie si è a fronte a una mancata annotazione – da parte della banca e, certamente, per sua esclusiva colpa – di una operazione (e, cioè, la mancata annotazione della omessa riscossione della fattura per Lire 88.304.240) ed è evidente, pertanto, che correttamente i giudici del merito hanno ritenuto che la omissione rientra nella previsione di cui all’art. 1832, comma 2, c.c. (per una fattispecie analoga cfr. Cass., 18626/2003, che, ribadito il principio secondo cui nel contratto di conto corrente la mancata contestazione dell’estratto conto e la connessa, implicita approvazione delle operazioni in esso annotate non esclude l’ammissibilità di censure concernenti la validità e l’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali esse derivino, alle quali non è però riconducibile la contestazione avente ad oggetto la mancata annotazione di un’operazione che, ai sensi dell’art. 1832, secondo comma, c.c. deve essere proposta nel termine di sei mesi dall’approvazione del conto e che ha, quindi, cassato la sentenza di merito che aveva confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore di una banca, per il pagamento di una fattura emessa a carico del titolare del conto corrente, benché l’operazione non risultasse annotata nell’estratto conto finale, non impugnato e non contestato nel termine di decadenza di sei mesi. Sempre nello stesso senso, altresì, Cass., 4140/1995).

5. Con il primo e il terzo motivo – intimamente connessi e da esaminare congiuntamente – la ricorrente denunzia:

– da un lato, «violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione agli art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.» (primo motivo);

– dall’altro, «violazione e falsa applicazione degli artt. 1703 e ss. c.c. nonché degli artt. 1353 e ss. c.c. in relazione agli artt. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.» (terzo motivo).

Con i descritti motivi la ricorrente censura, in particolare, l’ulteriore ratio decidendi contenuta nella sentenza, relativa – come osservato sopra – alla ritenuta (da parte della Corte di appello di Bologna) responsabilità dell’istituto di credito quanto all’omessa riscossione, in Inghilterra, del credito portato dalla fattura presentata per l’incasso.

6. I riferiti motivi sono inammissibili, per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.).

Giusta un insegnamento assolutamente pacifico presso la giurisprudenza di questa Corte regolatrice e che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario per giungere alla cassazione della pronunzia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso della impugnazione.

Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano.

ÿ sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (in tale senso, ad esempio, tra le tantissime, Cass., 10420/2005; Cass., 2274/2005; Cass., 10134/2004).

Pacifico quanto precede, è evidente, come anticipato, la inammissibilità, per carenza di interesse, dei motivi sopra indicati.

Anche, infatti, nella eventualità dovesse pervenirsi all’accoglimento dei detti motivi, in nessun caso potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, atteso che questa rimane comunque ferma, essendo stata dimostrata, a seguito del rigetto del secondo motivo, la correttezza di una delle rationes decidendi che ne sorreggono il dictum.

7. Il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, in applicazione dei seguenti principi di diritto:

– «nel rapporto di conto corrente bancario il termine di decadenza di sei mesi per l’impugnazione dell’estratto conto trasmesso al cliente, fissato dall’art. 1832, comma 2, c.c., opera anche per la banca, relativamente all’omessa registrazione di partite a credito dell’istituto, con la conseguenza che, decorso inutilmente detto termine, la banca decade dal diritto di far valere crediti che non risultano nell’estratto conto approvato, specie nell’eventualità si sia a fronte a operazioni non annotate»;

– «nel contratto di conto corrente, la mancata impugnazione o l’approvazione dell’estratto conto non comportano l’incontestabilità del debito da esso risultante, che sia fondato su negozio nullo, annullabile, inefficace o, comunque, su situazione illecita. La verifica – in concreto – se si sia, o meno, a fronte di una contestazione avente i detti requisiti è rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato»;

– «ove una sentenza si fondi su una pluralità di rationes decidendi, ognuna sufficiente, ex se, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite rationes, dall’altro, che tali censure risultino tutte fondate. Deriva, da quanto precede, pertanto, che rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche nella eventualità questi ultimi dovessero risultare fondati non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta».

8. Risultato infondato in ogni sua parte, il proposto ricorso deve rigettarsi, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in euro 100,00 per spese oltre euro 3.000,00 per onorari e oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.