Cons. Stato Sez. V, Sent., 11-01-2011, n. 59 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 29 dicembre 2008 e depositato il 16 gennaio 2009 il Comune di Nocera Superiore ha appellato la sentenza 28 luglio 2008 n. 2182 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione seconda, notificata il 30 ottobre 2008, con la quale è stata accolta la domanda di ulteriore esecuzione, già disposta con la precedente sentenza 4 aprile 2008 n. 485 (non notificata ex art. 170 c.p.c., anch’essa appellata "per quanto occorrer possa"), del giudicato nascente dalla sentenza 28 giugno 2006 n. 867, di parziale accoglimento del ricorso del signor G.P., dipendente dell’Ente inquadrato nella III qualifica funzionale, diretto ad ottenere l’accertamento del suo diritto a percepire le differenze retributive tra la qualifica rivestita e la V o, in subordine, la IV in relazione allo svolgimento delle mansioni superiori di autista di scuolabus. Più precisamente, è stato riconosciuto il diritto del ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive dal 13 aprile 1992 al 30 giugno 1998 calcolate "secondo i criteri sanciti nelle rispettive delibere autorizzatrici" ed "incrementate per gli accessori spettanti gli per legge, a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di insorgenza dei crediti".

Con la sentenza n. 485 del 2008 è stato accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato proposto dall’interessato, con assegnazione del termine di sessanta giorni per provvedere e nomina di commissario ad acta in caso di persistente inadempienza. Con la successiva sentenza n. 2182 del 2008 è stato reiterato l’ordine di esecuzione mediante pagamento entro trenta giorni (con nomina di commissario ad acta in caso di infruttuoso decorso) di quanto spettante alla ricorrente e precisato, a tal proposito, che "i competenti uffici comunali terranno presente la quantificazione del credito, dalla medesima ricorrente operata nella relazione di consulenza in atti (…), oltre ulteriori interessi legali fino alla data dell’effettivo soddisfo".

Con l’appello in esame l’Ente ha dedotto error in procedendo e in judicando, violazione dell’art. 27, comma 1, numero 4), del t.u. r.d. 26 giugno 1924 n. 1054, violazione del r.d. 17 agosto 1907 n. 642 e violazione dei limiti del giudizio di esecuzione del giudicato, in relazione ai seguenti aspetti:

1.- Il TAR non ha interpretato il giudicato sulla base della sequenza "petitum – causa petendi – decisum", in base alla quale occorreva innanzitutto l’individuazione dei singoli periodi di svolgimento delle mansioni superiori da ricondurre in parte alla IV ed parte alla V qualifica funzionale "secondo i criteri sanciti dalle rispettive delibere autorizzatrici", quindi calcolare il relativo differenziale stipendiale e gli accessori di legge del credito come previsto in sentenza, così come fatto dall’Amministrazione. Il TAR ha invece attribuito qualcosa di diverso ed aggiuntivo rispetto al decisum.

2.- Il momento cognitivo del giudizio di ottemperanza è stato erroneamente svolto dal TAR non sulla sentenza, ma su un atto di parte, ossia sulla perizia contabile redatta dall’appellato pro domo sua perché in violazione dei criteri fissati nella sentenza passata in giudicato.

3.- A tutto voler concedere, il primo giudice avrebbe potuto disporre una verifica in contradditorio in ordine alla quantificazione delle somme spettanti; contraddittorio che il Comune aveva inutilmente tentato di instaurare già prima della proposizione dell’istanza di ulteriori provvedimenti.

La prospettazione di controparte viola i criteri fissati col giudicato e comporta una ingiustificata locupletazione in danno dell’Ente che, oltretutto, era stato particolarmente generoso calcolando gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (che, diversamente da quanto ritenuto dal TAR, non competeva, trattandosi di credito di valuta su cifre determinate tabellarmente) con il criterio più vantaggioso per il dipendente. In ordine a ciò si riserva di rivedere in autotutela detto criterio e procedere al recupero delle somme ultroneamente corrisposte.

Il signor P. si è costituito in giudizio e con memoria del 24 giugno 2010 ha sostenuto che l’appello sia inammissibile, prima ancora che infondato, dal momento che la tesi dell’appellante, secondo cui non può esservi inottemperanza a sentenze che, come nella specie, non dettano precise regole di esecuzione, è stata ampiamente superata dal più recente orientamento giurisprudenziale, alla stregua del quale il giudice dell’ottemperanza, nel caso di sentenze del giudice amministrativo, ha il potere di integrare il giudicato nel quadro degli ampi poteri della giurisdizione estesa al merito, al fine di garantire la piena effettività della tutela giurisdizionale; e con tale indirizzo la sentenza appellata sarebbe in sintonia. Altro profilo di inammissibilità sarebbe inoltre ravvisabile nel fatto che in primo grado il Comune esponeva come, per le proprie deficienze organizzative, la determinazione di quanto dovuto dovesse avvenire con l’apporto del ricorrente, sicché proprio per questo il primo giudice ha fatto riferimento alla quantificazione del credito operata nella relazione di consulenza in atti (e non contestata); ne deriverebbe che l’Ente non potrebbe ora dolersi dell’esatta conseguenza della posizione a suo tempo assunta. L’appello sarebbe poi, in ogni caso, inammissibile per genericità, non avendo l’Ente indicato quale sarebbe la giusta misura delle indennità spettanti, tenuto conto dell’infondatezza della tesi secondo cui la determinazione sarebbe dovuta avvenire attraverso una verifica in contraddittorio sulla scorta di un asserito tentativo effettuato dall’Amministrazione, in realtà mai avvenuto. Nel merito, ha esposto che le reiterate deliberazioni richiamate nella sentenza di merito rinvierebbero, per la quantificazione delle maggiori spettanze, alla contrattazione collettiva vigente; e proprio del C.C.N.L. enti locali del periodo 199497 sarebbe stata fatta applicazione nella relazione del consulente del lavoro, mentre prive di rilievo giuridicoprocessuale sarebbero gli aspetti di "generosità" menzionati nell’ultimo capo del ricorso.

Chiamata la causa alla camera di consiglio del 25 giugno 2010, con ordinanza collegiale 8 luglio 2010 n. 248 è stata disposta l’acquisizione di documenti.

Il Comune ha eseguito l’incombente in data 5 ottobre 2010 ed il 16 novembre seguente ha prodotto memoria.

All’odierna camera di consiglio l’appello è stato introitato nuovamente in decisione, previa trattazione orale.

Motivi della decisione

La Sezione ricorda che con la sentenza 28 giugno 2006 n. 867, passata in giudicato, della cui esecuzione si discute, dichiarato inammissibile il ricorso del signor P. per la parte relativa al periodo successivo al 30 giugno 1998, quanto al restante periodo decorrente dal 13 aprile 1992, premesso che con le deliberazioni di incarico era stato stabilito di remunerare il ricorrente (e gli altri dipendenti investiti di analogo incarico) attraverso la corresponsione di "somme pari alla differenza tabellare tra la retribuzione base corrispondente alla qualifica funzionale di appartenenza e la retribuzione relativa alla qualifica cui sono riconducibili le predette mansioni (identificata di volta in volta nella IV o nella V qualifica funzionale, ovvero mediante rinvio al "livello professionale richiesto dalla vigente normativa..’)", è stato riconosciuto il diritto del medesimo signor P. alla corresponsione di quelle "differenze stipendiali", da calcolarsi "in relazione ai diversi periodi di svolgimento delle predette mansioni" e "secondo i criteri sanciti nelle rispettive delibere autorizzatrici", nonché "incrementate con gli accessori spettanti per legge, a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di insorgenza dei crediti".

Con la sentenza 4 aprile 2008 n. 485, appellata per quanto occorrer possa, dato atto della sussistenza di inottemperanza, è stato ordinato al Comune di Nocera Superiore di provvedere all’esecuzione nel termine di sessanta giorni, con riserva di nomina di commissario ad acta.

Con la sentenza 28 luglio 2008 n. 2182, appellata in via principale, resa sull’istanza di ulteriori provvedimenti avanzata dal signor P. all’inutile decorso del predetto termine, la medesima istanza è stata accolta ed è stato assegnato al Comune il termine di trenta giorni per provvedere, disponendosi la nomina di commissario ad acta. In particolare, al fine di eseguire il pagamento delle somme spettanti al ricorrente, il TAR, sulla scorta delle difese dell’Ente (in cui si esponeva che era stato chiesta e più volte sollecitata la quantificazione del dovuto da parte del ricorrente), ha imposto che "i competenti uffici comunali terranno presente la quantificazione del credito, dal medesimo ricorrente operata nella relazione di consulenza in atti (la quale già riporta, distinti per i vari periodi, la maggiorazione per interessi legali e rivalutazione monetaria, la cui spettanza in favore dell’istante si ricava dalla stessa sentenza della cui esecuzione si tratta), oltre ulteriori interessi legali, fino alla data di effettivo soddisfo".

Al riguardo, la Sezione osserva in primo luogo che giustamente con la prima e la seconda sentenza il TAR ha dato atto dell’inottemperanza, dal momento che l’aver "attivato la procedura" per pervenire al pagamento non costituisce esecuzione, la quale solo si concreta con l’adempimento dell’obbligazione nascente dal giudicato, ossia con la materiale corresponsione delle some che risultino dovute in base a tale titolo.

Né in questa sede possono essere prese in considerazione le argomentazioni difensive svolte nella memoria dell’Ente depositata il 16 novembre 2010, quindi peraltro tardivamente, con la quale, nell’insistere per l’accoglimento dell’appello, è stato altresì rappresentato che, com’è emerso nel corso delle verifiche condotte per adempiere all’incombente, il signor P., al pari degli altri dipendenti incaricati della conduzione degli scuolabus, come previsto è stato regolarmente remunerato nell’arco di ciascun anno scolastico di competenza mediante la forma giuridica dei "progetti di produttività".

Tali argomentazioni sono infatti inammissibili sotto plurimi profili, risolvendosi in una deduzione ulteriore rispetto ai contenuti dell’atto d’appello, non formulata in primo grado e basata su documenti nuovi, non prodotti in quella sede. Ma, soprattutto, si pongono in aperto contrasto col giudicato, col quale il credito è stato già accertato.

Peraltro, nella parte in cui si contesta la quantificazione, operata nella seconda sentenza, di dette somme in base al documento redatto dal consulente di parte, l’appello deve ritenersi fondato, oltre che pienamente ammissibile.

Sotto quest’ultimo profilo, va infatti evidenziato come:

a.- il giudicato si sia formato con riguardo al diritto del ricorrente a percepire le sole differenze "stipendiali" tra la retribuzione "base" della qualifica superiore e quella rivestita per i periodi di svolgimento delle mansioni superiori di autista di scuolabus; ciò alla stregua delle deliberazioni di incarico che tale trattamento retributivo avevano stabilito, ritenute fondanti in via autonoma l’affermato diritto in quanto riconducibile alla "volontà espressa dall’amministrazione" a tal proposito, altrimenti insussistente alla stregua del richiamato "principio interpretativo che sancisce la non retribuibilità delle mansioni superiori, attesa la carenza, fino alla entrata in vigore del d.lgs. n. 387 del 29 ottobre 1998, di una apposita previsione autorizzatrice di marca legislativa";

b.- la richiesta di apporto del ricorrente non significhi pedissequa accettazione di ogni pretesa avanzata dal medesimo, ancorché ultronea rispetto al giudicato;

c.- la mancata, diversa indicazione dell’entità dei crediti nel ricorso in appello non toglie rilievo alla chiara contestazione, in esso contenuta, della quantificazione per relationem alla consulenza di parte, operata con la sentenza appellata.

Nel merito, deve rilevarsi che nella ridetta consulenza sono evidenziate somme per sorte capitale relative ad emolumenti per "festività" infrasettimanali e domenicali, "ferie", "13° mensilità", "trattamento di fine rapporto", che esulano dal giudicato, come sopra circoscritto alle differenze per retribuzione "tabellare", "stipendiale" e di "base".

Di contro, nel prospetto rimesso a seguito della menzionata pronunzia interlocutoria in tal senso è stata considerata la sorte capitale, la cui corretta quantificazione non è contestata dall’appellato.

Tuttavia, nel medesimo prospetto risulta omesso il primo periodo di incarico dal 13 aprile 1992 all’11 giugno 1992, di cui all’ordine di servizio sindacale n. 1/1/92, prot. n. 249889, ed alla deliberazione di Giunta 28 settembre 1992 n. 542, nella quale si attribuiva ai quattro dipendenti incaricati di condurre gli scuolabus la "differenza paga" tra la quarta e la terza qualifica funzionale per due mensilità, quantificata in L. 54.167 a mensilità e quindi per un totale di "L. 108.336 pro capite".

Inoltre, quanto agli accessori del credito, continuano a non esserne chiariti i puntuali criteri di calcolo applicati in concreto, né quale sia la sorte capitale di volta in volta tenuta presente, essendosi l’Ente limitato ad indicare che "gli interessi sono stati calcolati sulle somme via via rivalutate anno per anno". Tale è però un criterio errato dal momento che, come precisato dalla nota decisione dell’Adunanza plenaria n. 3 del 1998, dal rapporto di lavoro non scaturisce un’unica e complessiva obbligazione avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolversi ratealmente, bensì una serie di obbligazioni a cadenza periodica, stante l’autonomia dei singoli ratei ciascuno dei quali rappresenta un credito primario il cui momento di maturazione va individuato nella rispettiva scadenza mensile. Del pari errato è sostenere che non competerebbe rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valuta su cifre determinate tabellarmente. In primo luogo, la spettanza della rivalutazione deriva direttamente dal giudicato, col quale è stato infatti statuito che le somme da corrispondere al ricorrente per il titolo principale "devono essere incrementate con gli accessori spettanti per legge, a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di insorgenza dei crediti". In secondo luogo, come anche a tal riguardo precisato dalla citata pronuncia dell’Adunanza plenaria, è ben vero che i crediti di lavoro sono qualificabili come crediti di valuta, ma ai quali la rivalutazione (che al pari degli interessi decorre dal giorno di maturazione del singolo rateo) va applicata automaticamente ai sensi dell’art. 429 c.p.c. in quanto – diversamente dagli ordinari crediti pecuniari – il ritardato pagamento integra un danno in re ipsa, sicché il lavoratorecreditore non ha bisogno di provare il maggior danno (né, ancora al pari degli interessi, il dolo o la colpa del datore di lavoro). Giova poi evidenziare che, nei limiti in cui la censura è posta, neppure può essere preso in considerazione il divieto di cumulo automatico tra rivalutazione ed interessi per i crediti venuti a maturazione a decorrere dal 1° gennaio 1995, di cui all’art. 22, co. 36, della legge n. 724 del 1994, o altri concorrenti criteri di calcolo in ipotesi astrattamente applicabili alla fattispecie.

Pertanto, il ricorso in esame deve essere accolto solo per quanto di ragione, ossia nei sensi che per le modalità di calcolo sia della sorte capitale – incluso il bimestre menzionato – che degli accessori dei singoli crediti retributivi dovranno essere tenute presenti le suesposte indicazioni, per il resto dovendosi confermare – sia pur con diversa motivazione – la seconda sentenza appellata, oltre che integralmente la prima, col conseguente permanere dell’obbligo dell’Amministrazione comunale di Nocera Superiore di procedere, nel termine ivi assegnato, al ricalcolo del dovuto ed al relativo pagamento, detratto quanto eventualmente già corrisposto allo stesso, specifico titolo, e ferma restando la nomina del commissario ad acta.

Quanto alle spese, l’esito complessivo della vicenda ne consiglia l’integrale compensazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, conferma le sentenze appellate con le precisazioni di cui parimenti in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 162/2012, in tema di controversie aventi ad oggetto provvedimenti adottati dalla CONSOB

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Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 27 del 4-7-2012

SENTENZA

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli articoli 133,
comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione
dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
governo per il riordino del processo amministrativo), dell’art. 4,
comma 1, numero 19), dell’Allegato numero 4, del medesimo d.lgs. n.
104 del 2010, e dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69
(Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita’ nonche’ in materia di processo civile), promosso dalla
Corte d’appello di Torino nel procedimento vertente tra INPROGRAMME
s.a.s. ed altri e la Commissione nazionale per le societa’ e la borsa
(d’ora in poi, CONSOB) con ordinanza del 25 marzo 2011, iscritta al
n. 220 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno
2011.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2012 il Giudice
relatore Marta Cartabia.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza emessa dalla Corte d’appello di Torino, in data
25 marzo 2011, nel procedimento civile promosso da INPROGRAMME
s.a.s., A.C. e P.D. contro la Commissione nazionale per le societa’ e
la borsa (d’ora in poi, CONSOB), e’ stata sollevata questione di
legittimita’ costituzionale dell’articolo 44 della legge 18 giugno
2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita’ nonche’ in materia di processo
civile), nonche’ degli artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1,
lettera c), e 135, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18
giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del
processo amministrativo), «nella parte in cui attribuiscono alla
giurisdizione esclusiva amministrativa in generale, e del T.A.R.
Lazio – sede di Roma in specie», le controversie relative alle
sanzioni amministrative irrogate dalla CONSOB. Inoltre, e’ stata
contestualmente sollevata questione di legittimita’ costituzionale
dell’articolo 4, comma 1, numero 19), dell’Allegato numero 4, del
medesimo d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44
della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il
riordino del processo amministrativo), nella parte in cui abroga
l’art. 187-septies, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52). Secondo il giudice rimettente, tali
disposizioni sarebbero configgenti con gli artt. 3, 76, 103, primo
comma, 113, primo comma, 111, commi secondo, settimo e ottavo, della
Costituzione.
2.- Il giudice a quo osserva, in particolare, che nel
procedimento civile pendente e’ stata impugnata la delibera della
CONSOB, adottata il 1° settembre 2010 e notificata in data 9
settembre 2010, che ha irrogato ad A.C. e a P.D. sanzioni
amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi degli artt. 187-ter e
187-quater, del d.lgs. n. 58 del 1998, con contestuale ingiunzione di
pagamento delle somme ai medesimi e a INPROGRAMME s.a.s. di Castelli
Antonio & C., quale societa’ obbligata in solido. I fatti generatori
della sanzione erano costituiti, nella ricostruzione offerta
dall’ordinanza di rimessione, da una serie di operazioni "a doppio
incrocio" svoltesi tra il 19 febbraio e il 30 maggio 2007, mentre i
ricorsi contro la delibera sono stati depositati in data 8 novembre
2010. In data 16 settembre 2010 – quindi dopo la notifica del
provvedimento che aveva irrogato le sanzioni, ma prima del deposito
dei ricorsi – e’ entrato, peraltro, in vigore il codice del processo
amministrativo approvato con il d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, il cui
art. 133, comma 1, lettera l) ha devoluto alla «giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, salve ulteriori previsioni di
legge (…) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti,
compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti
di impiego privato, adottati (…) dalla Commissione nazionale per le
societa’ e la borsa». Piu’ specificamente il successivo art. 135,
comma 1, lettera c), ha attribuito alla «competenza inderogabile del
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, (…) le
controversie di cui all’art.133, comma 1, lettera l)», in riferimento
alle quali il precedente art. 134, comma 1, lettera c), attribuiva al
giudice amministrativo la «cognizione estesa al merito» nelle
controversie aventi ad oggetto le sanzioni pecuniarie la cui
contestazione e’ devoluta alla giurisdizione amministrativa, comprese
quelle applicate dalle Autorita’ indipendenti. Coerentemente con
simili disposizioni, l’art. 4, numero 19), dell’Allegato numero 4,
del d.lgs. n. 104 del 2010 ha abrogato l’art. 187-septies, comma 4,
del d.lgs. n. 58 del 1998, che attribuiva alla Corte d’appello la
competenza funzionale in materia di sanzioni inflitte dalla CONSOB.
3.- In punto di rilevanza della questione, il giudice a quo
osserva che, ai sensi dell’art. 5 del codice di procedura civile, il
momento determinante per individuare la giurisdizione e la competenza
e’ costituito da quello di proposizione della domanda, che nella
specie cade in data 8 novembre 2010, data in cui gia’ erano entrate
in vigore le disposizioni sopra menzionate, che attribuiscono alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza
funzionale del TAR Lazio, sede di Roma, la cognizione delle
controversie aventi ad oggetto i provvedimenti sanzionatori in esame.
A fronte di un dato normativo di simile chiarezza, secondo il
rimettente, risulta preclusa qualsiasi interpretazione
costituzionalmente orientata e, d’altro canto, dalla soluzione della
questione di legittimita’ costituzionale delle disposizioni impugnate
dipende la declinatoria della giurisdizione (ove la questione sia
ritenuta infondata) ovvero la pronuncia nel merito sulla domanda di
annullamento delle sanzioni (ove la questione sia ritenuta fondata).
Sulla scorta di tali considerazioni la Corte d’appello di Torino
ritiene sussistente la rilevanza della questione nel procedimento a
quo.
4.- In punto di non manifesta infondatezza della denunziata
illegittimita’ costituzionale, il giudice rimettente ritiene che le
disposizioni censurate violino gli artt. 76, 103, primo comma, 113,
primo comma, 111, secondo, settimo e ottavo comma, e 3 Cost.
4.1.- Con particolare riferimento alla ritenuta violazione
dell’art. 76 della Costituzione, il giudice rimettente ritiene che le
disposizioni censurate eccedano la delega conferita. Infatti, l’art.
44, commi 1 e 2, della legge n. 69 del 2009 delegava il Governo al
«riassetto del processo» amministrativo (…) riordinando le norme
vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche
rispetto alle altre giurisdizioni», al fine di adeguare le medesime
«alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni
superiori». Tale direttiva deve interpretarsi, ad avviso del giudice
a quo, nel senso che essa legittimi solo le modificazioni strumentali
delle norme vigenti rispetto allo scopo di comporle in un testo
normativo unitario, cosi’ come gia’ precisato dalla giurisprudenza
costituzionale (sentenza n. 112 del 2008). Il nuovo codice
amministrativo ha, invece, profondamente inciso sulla precedente
ripartizione di giurisdizione e competenze, sottraendo importanti
settori alle Corti d’appello e concentrandoli nella competenza
funzionale e territoriale di un unico ufficio giurisdizionale
amministrativo. Inoltre, in base alla delega si sarebbe dovuto
procedere ad un adeguamento alla giurisprudenza della Corte
costituzionale che, ad avviso del rimettente, avrebbe gia’ statuito
l’illegittimita’ costituzionale dell’assegnazione al giudice
amministrativo di interi blocchi di materie (sentenza n. 204 del
2004). Il giudice rimettente rileva ulteriormente come, in base alla
delega, si sarebbe dovuto attuare il principio della ragionevole
durata del processo, mentre il legislatore delegato ha di fatto
diminuito le possibilita’ di rapida decisione concentrando in un
unico ufficio giudiziario (il TAR Lazio – sede di Roma) controversie
prima distribuite tra le varie Corti d’appello italiane. Osserva poi
il giudice rimettente che, ove si fosse inteso il riferimento,
contenuto nel citato art. 44, comma 2, lettera b), numero 1), della
legge di delega, al «riordino delle norme vigenti sulla giurisdizione
del giudice amministrativo anche rispetto alle altre giurisdizioni»,
non gia’ come una direttiva al legislatore delegato «entro il
perimetro della delega di cui al comma precedente» (vale a dire il
riassetto del processo avanti ai Tribunali amministrativi regionali e
al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla
giurisprudenza della Corte costituzionale e di assicurare la
concentrazione delle tutele), ma come «un’autonoma direttiva che
concorresse a delimitare il perimetro stesso» della delega, allora si
sarebbe dovuta ravvisare la violazione del canone di specificita’
della delega quale fissato dall’art. 76 Cost., con conseguente
questione di illegittimita’ costituzionale al riguardo.
4.2.- In riferimento alla denunciata violazione degli artt. 103,
primo comma, e 113, primo comma, della Costituzione, il giudice a quo
osserva che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 204 del 2004,
ha gia’ fissato un triplice limite all’espansione della competenza
del giudice amministrativo, precisando che ogni ulteriore ampliamento
della sua giurisdizione esclusiva deve anzitutto riguardare materie
particolari; in secondo luogo tali materie particolari debbono vedere
la pubblica amministrazione agire in forza dei suoi poteri
autoritativi, con conseguente insufficienza, ai fini del radicamento
della giurisdizione del giudice amministrativo, sia della mera
partecipazione della pubblica amministrazione al giudizio, sia del
generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia;
infine, si deve trattare comunque di ambiti in cui si verifica un
intreccio di situazioni soggettive, interessi legittimi e diritti
soggettivi. Nella specie, secondo il rimettente, mancherebbe proprio
l’intreccio di situazioni soggettive, dato che in relazione al
profilo della attivita’ di vigilanza svolta dalla CONSOB – che per
gli aspetti di discrezionalita’ amministrativa che la caratterizzano
e’ soggetta giustificatamente alla giurisdizione amministrativa – il
soggetto puo’ vantare solo interessi legittimi, mentre in relazione
al profilo sanzionatorio, significativamente attivabile anche su
segnalazione di terzi e indipendentemente dall’attivita’ di
vigilanza, il sanzionato e’ titolare di diritti soggettivi.
Trattandosi di controversie aventi ad oggetto il profilo
sanzionatorio di condotte realizzate da chiunque – e non solo da
soggetti sottoposti alla vigilanza della CONSOB – deve osservarsi che
l’atto sanzionatorio, dal lato dell’autorita’ indipendente, e’
caratterizzato dalla doverosita’ e che, dal lato del soggetto
sanzionato, e’ invece caratterizzato dalla incidenza su posizioni di
diritto soggettivo, cio’ che non consentirebbe la devoluzione della
giurisdizione al giudice amministrativo, secondo i criteri stabiliti
nella citata sentenza della Corte costituzionale. La legge impugnata,
ad avviso del rimettente, ha invece proceduto ad attribuire al
giudice amministrativo una giurisdizione esclusiva soltanto ratione
personae, cioe’ in quanto la CONSOB e’ parte della pubblica
amministrazione, e non per il contenuto degli atti emanati. Quanto
poi al bene giuridico protetto dalla sanzione, ovvero la tutela del
mercato, questo e’ ritenuto costituire solo un generico riferimento
al pubblico interesse, invero sotteso a qualsiasi attivita’
sanzionatoria, inidoneo a giustificare la sussistenza di una
"speciale materia" da devolvere interamente alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, considerata l’esplicita
previsione dell’art. 113, primo comma, della Costituzione sulla
ripartizione di competenza tra giudice ordinario e giudice
amministrativo, derogabile solo a fronte di evidenti ragioni di
tutela del cittadino non ravvisabili nella specie. D’altro canto,
poiche’ l’attivita’ sanzionatoria doveva ritenersi esulare dalla
materia della vigilanza (affidata a quell’autorita’ indipendente) e
trattandosi di attivita’ incidente esclusivamente sulla materia dei
diritti soggettivi (cosi’ come ritenuto dal diritto vivente, quale
espresso dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, 29 novembre
2007, n. 24816), neppure puo’ configurarsi alcun intrinseco o
inestricabile collegamento con pubblici interessi tale da poter
configurare una "particolare materia" nella quale attribuire la
giurisdizione agli organi di giustizia amministrativa anche sui
diritti soggettivi, ai fini di quanto previsto dall’art. 103 della
Costituzione.
4.3.- In riferimento alla ritenuta violazione dell’art. 111 della
Costituzione, il rimettente osserva come l’art. 111, settimo comma,
Cost. configuri un sistema giurisdizionale segnato dalla prevalenza
istituzionale del giudice ordinario rispetto a quello amministrativo.
In un tale sistema, la sottrazione alla giurisdizione di nomofilachia
della Corte di cassazione di una materia, come quella in esame, che
incide su diritti soggettivi, deve ritenersi violare l’art. 111,
ottavo comma, della Costituzione, atteso il rilievo costituzionale
del grado di legittimita’ come elemento integrante il canone del
giusto processo (quale si ritiene affermato dalla Corte
costituzionale nella motivazione della sentenza n. 170 del 2009), da
garantire a tutela del diritto potenzialmente compromesso nella
controversia, anch’esso di rilievo costituzionale, afferendo alla
liberta’ di iniziativa economica ex art. 41, primo comma, della
Costituzione. Inoltre, la concentrazione in un unico ufficio
giudiziario (il TAR del Lazio – sede di Roma) delle controversie
prima distribuite fra tutte le Corti di appello confligge, ad avviso
del giudice a quo, con il canone della ragionevole durata del
processo di cui all’art. 111, secondo comma, della Costituzione.
4.4.- In riferimento alla ritenuta violazione dell’art. 3 della
Costituzione, e’ stata denunciata l’"irrazionale" disparita’ di
trattamento cui viene ad essere sottoposta l’ipotesi in esame
rispetto agli altri casi in cui la pubblica amministrazione svolge
un’attivita’ di vigilanza ed e’ altresi’ dotata di un potere
sanzionatorio che si esplica nell’adozione di ordinanze-ingiunzione,
impugnabili dinanzi al giudice ordinario ex art. 23 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come avviene, ad
esempio, in materia di giuochi d’azzardo, di attivita’ veterinaria o
di lavoro subordinato.
4.5.- Per tutte le ragioni di cui sopra, il giudice a quo ha
ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di
costituzionalita’ posta nei termini di cui sopra e, sospesi i
procedimenti riuniti, ha ordinato la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale, nonche’ la notifica dell’ordinanza alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
5.- Con atto depositato in data 23 novembre 2011, si e’
costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
chiedendo che sia dichiarata l’inammissibilita’ per irrilevanza della
questione relativa all’irragionevole durata del processo e
l’infondatezza di tutte le altre questioni sollevate dalla Corte
d’appello di Torino.
5.1.- In particolare, con riferimento alle censure relative
all’irragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma,
della Costituzione, per concentrazione della competenza funzionale in
primo grado presso il TAR Lazio – sede di Roma, la difesa dello Stato
ha osservato come la questione potrebbe assumere rilevanza solo in un
giudizio vertente dinanzi al giudice amministrativo, mentre non ha
nessuna utilita’ in un giudizio pendente dinanzi al giudice ordinario
che, come nella specie, abbia sollevato questione di
costituzionalita’ per conservare la sua giurisdizione.
Conseguentemente la questione medesima dovrebbe dichiararsi
inammissibile per irrilevanza nel giudizio a quo.
5.2.- In riferimento alle censure fondate sull’art. 76 della
Costituzione, la difesa dello Stato ha osservato come la norma
delegante contenga principi e criteri sufficientemente specifici,
assegnando al legislatore delegato il compito di riordinare le norme
sulla giurisdizione del giudice amministrativo, adeguandolo alla
giurisprudenza delle giurisdizioni superiori e coordinandole con le
altre giurisdizioni nella prospettiva tendenziale della
concentrazione delle tutele. A questo proposito, si rimarca come la
materia delle sanzioni pecuniarie agli intermediari finanziari avesse
formato oggetto di una rilevante elaborazione giurisprudenziale, che
riconosceva la giurisdizione ordinaria per le sanzioni e la
giurisdizione amministrativa (esclusiva, a partire dal d.lgs. 31
marzo 1998 n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e
di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di
giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione
amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59) in materia di provvedimenti di
vigilanza adottati dalla CONSOB, evidenziando cosi’ una esigenza di
ricomposizione e concentrazione delle tutele. Neppure, afferma
l’Avvocatura dello Stato, si puo’ fondatamente ritenere che le norme
delegate abbiano ecceduto la delega, posto che la concentrazione
presso un solo giudice (quello amministrativo) delle controversie in
esame risponde proprio all’attuazione dei principi e dei criteri
della delega, tenuto anche conto che il Consiglio di Stato gia’ aveva
riconosciuto l’intima connessione tra attivita’ di vigilanza e
attivita’ sanzionatoria, reputando che l’attribuzione della
giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo dei provvedimenti
in tema di vigilanza, quale operata dal d.lgs. n. 80 del 1998 e dalla
legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia
amministrativa), avesse comportato l’abrogazione tacita
dell’attribuzione al giudice ordinario della cognizione in tema di
sanzioni pecuniarie prevista dagli artt. 187-septies e 195 del d.lgs.
n. 58 del 1998 (sul punto si richiama la decisione del Consiglio di
Stato, sezione VI, 13 maggio 2003, n. 2533). A fronte di tale
situazione le norme delegate avrebbero quindi operato il
coordinamento e la concentrazione delle tutele in precedenza
controverse, imputandole tutte al giudice amministrativo.
5.3.- In riferimento alle censure fondate sulla violazione degli
artt. 103 e 113 della Costituzione, la difesa dello Stato ha
osservato come proprio i criteri enunciati dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 204 del 2004 portino alla concentrazione presso il
giudice amministrativo della tutela dei diritti soggettivi degli
operatori interessati, in quanto inseriti in un’attivita’ riservata
facente parte di un ordinamento sezionale che, pure nell’attivita’ di
vigilanza, coinvolge non solo interessi legittimi, ma anche diritti
soggettivi – potendo la CONSOB intervenire sull’organizzazione e sul
funzionamento delle imprese finanziarie e, quindi, sui loro diritti
soggettivi connessi alla liberta’ di iniziativa economica. In tale
ordinamento l’attivita’ di vigilanza e’ legata da una connessione del
tipo premessa-conseguenza all’attivita’ sanzionatoria, dovendosi
rilevare come l’eventuale estensione delle sanzioni a soggetti
formalmente estranei all’ordinamento sezionale del mercato
finanziario, si giustifichi proprio per la connessione dell’operato
di tali soggetti (operatori abusivi) con i compiti di vigilanza della
CONSOB e con l’interesse alla trasparenza e all’efficienza del
mercato finanziario. Simile interesse, infatti, rimane lo stesso, sia
che la violazione venga commessa da un operatore autorizzato, sia che
venga commessa da un operatore abusivo.
5.4.- In riferimento alle censure fondate in relazione ai
parametri costituzionali di cui agli artt. 111 e 3 della
Costituzione, la difesa dello Stato ha osservato che tutte le volte
in cui sia costituzionalmente giustificato, come nella specie,
devolvere alla cognizione di ultima istanza del Consiglio di Stato
una particolare materia, deve ritenersi di necessita’ legittima la
riduzione, alle sole questioni di giurisdizione, dell’intervento
della Cassazione, cio’ in quanto la connotazione costituzionale del
Consiglio di Stato come giurisdizione suprema integra quelle garanzie
che risiedono, altrimenti, nel giudizio di legittimita’ della
Cassazione.

Considerato in diritto

1.- Con ordinanza emessa in data 25 marzo 2011, la Corte
d’appello di Torino ha sollevato questione di legittimita’
costituzionale dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69
(Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita’ nonche’ in materia di processo civile), nonche’ degli
artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), 135, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
(Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo), «nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione
esclusiva amministrativa in generale, e del T.A.R. Lazio – sede di
Roma in specie», le controversie relative alle sanzioni
amministrative irrogate dalla Commissione nazionale per le societa’ e
la borsa (d’ora in poi, CONSOB). Inoltre, e’ stata contestualmente
sollevata questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 4, comma
1, numero 19), dell’Allegato numero 4, del medesimo d.lgs. n. 104 del
2010, nella parte in cui abroga l’art. 187-septies, comma 4, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi
degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), che
attribuiva alla Corte d’appello la competenza funzionale in materia
di sanzioni inflitte dalla CONSOB.
In particolare, il giudice rimettente, verificata la rilevanza
delle questioni sottoposte all’esame della Corte, ritiene che tali
disposizioni confliggano con gli artt. 3, 76, 103, primo comma, 113,
primo comma, 111, commi secondo, settimo e ottavo, della
Costituzione.
2.- Tali essendo le questioni proposte, occorre anzitutto
ribadire quanto piu’ volte affermato da questa Corte a proposito
della «pregiudizialita’ logico-giuridica» delle censure riferite
all’art. 76 Cost., «giacche’ esse investono il corretto esercizio
della funzione legislativa e, quindi, la loro eventuale fondatezza
eliderebbe in radice ogni questione in ordine al contenuto precettivo
della norma in esame» (ex plurimis, sentenze n. 80 del 2012 e n. 293
del 2010). Pertanto, devono essere esaminate in primo luogo le
questioni di legittimita’ costituzionale prospettate in relazione
all’art. 76 Cost. e fra queste, seguendo la medesima linea di
pregiudizialita’ logico-giuridica, quelle relative alla genericita’ e
indeterminatezza della delega, indipendentemente dall’ordine seguito
dal giudice rimettente.
3.- La Corte d’appello di Torino dubita, infatti, della
legittimita’ costituzionale dell’art. 44 della legge n. 69 del 2009,
recante delega al governo per il riassetto del processo davanti ai
giudici amministrativi, in quanto tale delega sarebbe generica e
indeterminata e non soddisferebbe pertanto i criteri stabiliti
dall’art. 76 Cost.
La questione non e’ fondata.
La delega contenuta nella norma censurata ne definisce,
conformemente a quanto previsto dall’articolo 76 della Costituzione,
l’oggetto, indica un tempo limitato e certo per l’esercizio della
stessa e determina i principi e i criteri direttivi, con indicazioni
di contenuto idonee a circoscrivere la discrezionalita’ del
legislatore delegato, che, in ogni caso, e’ sempre garantita quando
l’elaborazione di testi legislativi complessi viene affidata al
Governo nella forma della delega legislativa (tra le molte sentenza
n. 230 del 2010).
In particolare, rispetto alle censure mosse dal giudice
rimettente, basti osservare il tenore testuale della disposizione
sottoposta all’esame della Corte, che definisce l’oggetto della
delega nei seguenti termini: delega «per il riassetto del processo
dinanzi ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di
Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della
Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle
con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di
principi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele». In
riferimento ai principi e criteri direttivi, inoltre, ai fini che qui
rilevano per l’esame della sollevata questione di illegittimita’
costituzionale, la delega specifica che il Governo deve «assicurare
snellezza, concentrazione ed effettivita’ della tutela, anche al fine
di garantire la ragionevole durata del processo (…); disciplinare
le azioni e le funzioni del giudice: 1. Riordinando le norme vigenti
sulla giurisdizione del giudice amministrativo anche rispetto alle
altre giurisdizioni; 2. Riordinando i casi di giurisdizione estesa al
merito».
Complessivamente intesa, dunque, la delega, volta al riordino e
alla razionalizzazione del processo amministrativo e ai necessari
aggiustamenti del riparto di giurisdizione tra giudici ordinari e
giudici amministrativi, risulta idonea a circoscrivere i pur
necessari margini di discrezionalita’ del legislatore delegato.
La delega contenuta nell’art. 44 della legge n. 69 del 2009 deve
pertanto ritenersi sufficientemente specifica e determinata secondo i
canoni della giurisprudenza costituzionale relativa all’art. 76 Cost.
(da ultimo sentenza n. 80 del 2012).
4.- Quanto ai decreti legislativi adottati in attuazione della
delega sopramenzionata, il giudice rimettente dubita anzitutto della
legittimita’ costituzionale del "combinato disposto" degli artt. 133,
comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1,
lettera c), del d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui
attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza
funzionale del TAR Lazio – sezione di Roma, le controversie in
materia di sanzioni irrogate dalla CONSOB, per avere il legislatore
delegato ecceduto dai limiti stabiliti dalla legge di delega (art. 44
della legge n. 69 del 2009), con conseguente violazione dell’art. 76
Cost. Contestualmente il giudice rimettente dubita della legittimita’
costituzionale anche dell’art. 4, comma 1, numero 19), dell’Allegato
numero 4, del d.lgs. n. 104 del 2010, da intendersi censurato nella
parte in cui abroga le previgenti disposizioni attributive della
giurisdizione in materia alla Corte d’appello.
4.1.- Nel merito, la questione e’ fondata con riferimento al
parametro di cui all’art. 76 Cost.
In riferimento alle deleghe per il riordino o il riassetto di
settori normativi – tra le quali, come si e’ detto poco sopra, deve
essere annoverata la delega contenuta nell’art. 44 della legge n. 69
del 2009 – questa Corte ha sempre inquadrato in limiti rigorosi
l’esercizio, da parte del legislatore delegato, di poteri innovativi
della normazione vigente, non strettamente necessari in rapporto alla
finalita’ di ricomposizione sistematica perseguita con l’operazione
di riordino o riassetto. La Corte ha sempre rimarcato che, a
proposito di deleghe che abbiano ad oggetto la revisione, il riordino
ed il riassetto di norme preesistenti, «l’introduzione di soluzioni
sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente
e’ (…) ammissibile soltanto nel caso in cui siano stabiliti
principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la
discrezionalita’ del legislatore delegato», giacche’ quest’ultimo non
puo’ innovare «al di fuori di ogni vincolo alla propria
discrezionalita’ esplicitamente individuato dalla legge-delega»
(sentenza n. 293 del 2010), specificando che «per valutare se il
legislatore abbia ecceduto [i] – piu’ o meno ampi – margini di
discrezionalita’, occorre individuare la ratio della delega»
(sentenza n. 230 del 2010).
Questi principi, costantemente affermati dalla giurisprudenza di
questa Corte e ribaditi da ultimo nella sentenza n. 80 del 2012,
impongono, nel caso di deleghe per il riordino o il riassetto
normativo, un’interpretazione restrittiva dei poteri innovativi del
legislatore delegato, da intendersi in ogni caso strettamente
orientati e funzionali alle finalita’ esplicitate dalla legge di
delega.
Alla luce di tali principi, in merito alla questione oggi
all’esame della Corte, occorre ricordare che la delega – che deve
essere qualificata come una delega per il riordino e il riassetto
normativo – abilitava il legislatore delegato a intervenire, oltre
che sul processo amministrativo, sulle azioni e le funzioni del
giudice amministrativo anche rispetto alle altre giurisdizioni e in
riferimento alla giurisdizione estesa al merito, ma sempre entro i
limiti del riordino della normativa vigente; il che comporta di certo
una capacita’ innovativa dell’ordinamento da parte del Governo
delegato all’esercizio della funzione legislativa, da interpretarsi
pero’ in senso restrittivo e comunque rigorosamente funzionale al
perseguimento delle finalita’ espresse dal legislatore delegante.
4.2.- In base alla delega conferitagli, il legislatore delegato,
nel momento in cui interveniva in modo innovativo sul riparto di
giurisdizione tra giudici ordinari e giudici amministrativi, doveva
tenere conto della «giurisprudenza della Corte costituzionale e delle
giurisdizioni superiori» nell’assicurare la concentrazione delle
tutele, secondo quanto prescritto dalla legge di delega (art. 44,
commi 1 e 2, della legge n.69 del 2009).
Attribuendo le controversie relative alle sanzioni inflitte dalla
CONSOB, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (con
la competenza funzionale del TAR Lazio – sede di Roma, e con
cognizione estesa al merito), il legislatore delegato non ha invece
tenuto conto della giurisprudenza delle sezioni unite civili della
Corte di cassazione, formatasi specificamente sul punto.
La Corte di cassazione ha, infatti, sempre precisato che la
competenza giurisdizionale a conoscere delle opposizioni (art. 196
del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) avverso le sanzioni inflitte
dalla CONSOB ai promotori finanziari, anche di tipo interdittivo,
spetta all’autorita’ giudiziaria ordinaria, posto che anche tali
sanzioni, non diversamente da quelle pecuniarie, debbono essere
applicate sulla base della gravita’ della violazione e tenuto conto
dell’eventuale recidiva e quindi sulla base di criteri che non
possono ritenersi espressione di discrezionalita’ amministrativa
(Corte di cassazione, sezioni unite civili, 22 luglio 2004, n. 13703;
nello stesso senso 11 febbraio 2003, n. 1992; 11 luglio 2001, n.
9383). Anche il Consiglio di Stato ha riconosciuto che, in punto di
giurisdizione sulle controversie aventi per oggetto sanzioni inflitte
dalla CONSOB, sussistessero precedenti giurisprudenziali nel senso
della giurisdizione ordinaria, affermando da ultimo la giurisdizione
del giudice amministrativo solo sulla base dell’insuperabile dato
legislativo espressamente consolidato nell’art. 133 (materie di
giurisdizione esclusiva), comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 104 del
2010, che prevede testualmente che sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo «le controversie aventi ad
oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed
esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati
(…) dalla Commissione nazionale per la societa’ e la borsa»
(Consiglio di Stato, sezione VI, 19 luglio 2011, n. 10287), vale a
dire sulla base proprio delle disposizioni impugnate in questa sede.
Precedentemente all’intervento legislativo qui in esame, invece, lo
stesso Consiglio di Stato aveva aderito all’impostazione della
Cassazione, secondo cui doveva attribuirsi al giudice ordinario la
giurisdizione sulle sanzioni inflitte dalla CONSOB (Consiglio di
Stato, sezione VI, 6 novembre 2007, n. 6474; cfr. in precedenza,
sezione VI, 19 marzo 2002, n. 4148).
La citata giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale
esclude che l’irrogazione delle sanzioni da parte della CONSOB sia
espressione di mera discrezionalita’ amministrativa, unitamente alla
considerazione che tali sanzioni possono essere sia di natura
pecuniaria, sia di tenore interdittivo (giungendo persino ad incidere
sulla possibilita’ che il soggetto sanzionato continui ad esercitare
l’attivita’ intrapresa), impedisce di giustificare sul piano della
legittimita’ costituzionale l’intervento del legislatore delegato, il
quale, incidendo profondamente sul precedente assetto, ha trasferito
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie relative alle sanzioni inflitte dalla CONSOB,
discostandosi dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, che
invece avrebbe dovuto orientare l’intervento del legislatore
delegato, secondo quanto prescritto dalla delega. Di conseguenza,
deve ritenersi che, limitatamente a simile attribuzione di
giurisdizione, siano stati ecceduti i limiti della delega conferita,
con conseguente violazione dell’art. 76 Cost.
5.- Per le medesime ragioni sopra illustrate deve ritenersi
affetto da illegittimita’ costituzionale anche l’intero articolo 4,
comma 1, numero 19), dell’Allegato numero 4, del d.lgs. 2 luglio
2010, n. 104, nella parte in cui abroga le disposizioni del d.lgs. 24
febbraio 1998, n. 58, che attribuiscono alla Corte d’appello la
competenza funzionale in materia di sanzioni inflitte dalla CONSOB,
con la conseguenza che queste ultime disposizioni, illegittimamente
abrogate, tornano ad avere applicazione.
6.- Restano assorbiti tutti gli altri profili di illegittimita’
costituzionale delle norme impugnate, prospettati in riferimento agli
artt. 3, 103, 111 e 113 della Costituzione.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimita’ costituzionale degli articoli 133,
comma 1, lettera l), 135, comma 1, lettera c), e 134, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione
dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in
cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza
funzionale del TAR Lazio – sede di Roma, le controversie in materia
di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le societa’ e la
borsa (CONSOB), e dell’art. 4, comma 1, numero 19), dell’Allegato
numero 4, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2010;
2) dichiara non fondata la questione di legittimita’
costituzionale dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69
(Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita’ nonche’ in materia di processo civile), sollevata, in
riferimento all’art. 76 della Costituzione, dalla Corte d’appello di
Torino con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2012.

F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2012.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-02-2011) 16-02-2011, n. 5784

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 28 aprile 2010, la Corte di appello di Palermo ha, per quel che qui rileva, confermato la sentenza emessa il 9 giugno 2009 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, con la quale G.D. era stato condannato alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa quale imputato di due rapine.

Propone ricorso per cassazione personalmente l’imputato il quale nel primo motivo lamenta – riproponendo questione già dedotta in appello e disattesa da quei giudici – che sia stato ritenuto il sequestro di persona, in luogo dell’assorbimento del reato in quello di rapina, e nel secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Il ricorso è palesemente inammissibile. Il primo motivo, infatti, è privo del requisito della specificità, giacchè i giudici dell’appello hanno analiticamente descritto i fatti mettendo in luce la circostanza che i rapinati erano stati privati della loto libertà ben oltre la consumazione della rapina, essendo stati richiusi in uno sgabuzzino dal quale riuscivano a liberarsi solo sfondando la grata di aerazione della porta. Circostanze, queste, totalmente neglette dal ricorrente, limitatosi a proporre rilievi del tutto generici.

Quanto al secondo motivo, lo stesso è del tutto inconsistente, in quanto, come emerge dalla sentenza impugnata, le attenuanti generiche erano state concesse in primo grado.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000. L’imputato va altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende. Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile A.S. che liquida in complessivi Euro 3.000,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-01-2011) 02-03-2011, n. 8037 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 23.11.2009 la Corte di Appello di Venezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, sulla richiesta del Procuratore Generale presso la suddetta Corte, revocava il beneficio dell’Indulto concesso ad A.G. con le sentenze emesse il 18.4.1991 dalla Corte di appello di Bologna ed il 13.5.1994 dalla Corte di appello di Catania; revocava, altresì, sei sentenze di condanna per abolitio criminis ed applicava, infine, l’indulto ai sensi della L. n. 241 del 2006 sulla pena residua da espiare.

Con la medesima ordinanza la Corte territoriale respingeva la richiesta, avanzata nell’interesse dell’ A., volta ad ottenere Il riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 13.5.1994 (anni quattro e mesi sei di reclusione, oltre la multa, per violazioni in materia di stupefacenti commessi tra il (OMISSIS)), quello di cui alla sentenza della Corte di appello di Bologna in data 21.3.1997 (mesi sei di reclusione per il reato di emissione di assegni a vuoto), quello di cui alla sentenza della Corte di appello di Venezia del 21.2.2008 (anni tre di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta).

In specie, la Corte rilevava l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della continuazione tra le violazioni in materia di stupefacenti ed il reato di bancarotta fraudolenta, sia avuto riguardo alla natura dei reati, sia in considerazione dell’epoca dei fatti.

Quanto alla condanna alla pena di mesi sei di reclusione inflitta con la sentenza della Corte di appello di Bologna del 21.3.1997 per il reato di emissione di assegni a vuoto, la Corte evidenziava che la stessa era stata revocata con ordinanza del Tribunale di Parma in data 13.2.2009, come rilevabile anche dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’ A., a mezzo del difensore, denunciando l’erronea applicazione della legge e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all’art. 81 cpv. c.p. e all’art. 671 c.p.p., avuto riguardo alla mancata valutazione nel merito per il riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Bologna del 21.3.1997 (emissione di assegni a vuoto) e quelli di cui alla sentenza dalla Corte di appello di Catania in data 13.5.1994, ovvero, quello di cui alla sentenza della Corte di appello di Venezia del 21.2.2008.

Avendo l’ A. interamente espiato la condanna di mesi sei di reclusione inflitta con la sentenza della Corte di appello di Bologna del 21.3.1997, benchè detta condanna sia stata successivamente revocata, vi è tuttora interesse del condannato al riconoscimento della continuazione con le altre condanne che comporterebbe – imputando ad altra condanna la reclusione già scontata oltre i limiti risultanti dalla rideterminazione della pena per effetto dell’art. 671 c.p.p. – una riduzione della pena residua da espiare come determinata nel provvedimento di cumulo emesso dal pubblico ministero.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Come si rileva in atti, la pena di mesi sei di reclusione inflitta con la condanna revocata con ordinanza del Tribunale di Parma in data 13.2.2009 è stata detratta per intero nel provvedimento di determinazione di pene concorrenti ed il periodo di presofferto di mesi quattro e giorni diciannove di reclusione è stato detratto in quanto riconosciuto in fungibilità ex art. 657 c.p.p.. Pertanto, sotto il profilo rilevato dal ricorrente della determinazione della pena residua da espiare non residua alcun effetto per il condannato.

Nè, all’evidenza, trattandosi di sentenza di condanna revocata può avere alcun rilievo nella specie il consolidato principio di diritto, richiamato dal ricorrente citando Cass. Sez. 1, n. 5097, 22/09/1999, D’Ambrosio (conforme a quello espresso, tra molte, Sez. 1, n. 4798, 16/11/1996, Fino; Sez. 1, n. 32276, 25/02/2003, Musacco; Sez. 1, n. 21396, 29/04/2003, Castelli; Sez. 1, n. 4692, 10/01/2007, Spataro;

Sez. 1, n. 24705, 14/05/2008, Minella) secondo cui l’intervento di una causa estintiva del reato o della pena non fa venir meno l’interesse dell’imputato alla rideterminazione delle pena secondo criteri a lui più favorevoli mediante la dichiarazione in sede esecutiva della continuazione tra le diverse condanne.

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende, non risultando assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso (sentenza n. 186/2000 Corte Cost.).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.

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