T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 14-03-2011, n. 2294 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

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Svolgimento del processo

il cittadino extracomunitario ricorrente agisce per la declaratoria di illegittimità del silenziorifiuto serbato sulla pratica di emersione del lavoro irregolare ai sensi della legge n. 102/2009;
Motivi della decisione

– il ricorrente lamenta con unico motivo di gravame la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 in relazione al tempo trascorso dalla presentazione della domanda senza che l’Amministrazione abbia ancora concluso il procedimento;

– l’Amministrazione resistente eccepisce in via preliminare la carenza di legittimazione;

– la procedura di emersione risulta attivabile soltanto su istanza del datore di lavoro, unico soggetto con il quale lo S.U.I. intrattiene rapporti, sia per la richiesta di integrazioni documentali, sia per ogni altro tipo di comunicazione, come il preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. 241/90, e tenuto altresì conto che la stipulazione del contratto di soggiorno (in caso di esito positivo dell’istruttoria) dipende esclusivamente dal datore di lavoro, tant’è vero che la rinuncia all’istanza di emersione comporta l’archiviazione della pratica;

– pertanto l’unico interlocutore dell’Amministrazione nel procedimento di emersione è il datore di lavoro mentre il cittadino extracomunitario beneficia del provvedimento conclusivo favorevole senza peraltro subire un pregiudizio apprezzabile dal ritardo nella definizione della pratica, potendo nelle more della definizione della procedura continuare a svolgere il proprio lavoro e non essendo passibile di espulsione dal territorio nazionale;

– – in definitiva soltanto il datore di lavoro risulta essere legittimato ad impugnare il silenzio rifiuto, con conseguente inammissibilità dell’odierno gravame;

– per mera completezza di esame va rilevato che l’Amministrazione ha altresì eccepito nel merito, non contrastata, di aver provveduto "a comunicare al datore di lavoro la relativa notifica di rigetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 bis della legge 241/1990" (cfr. relazione depositata in data 7.1.2011);

– sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Laziosede di Roma, sez. II quater

DICHIARA INAMMISSIBILE

nei sensi di cui in motivazione il ricorso n.11039/2010 in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-03-2011) 01-04-2011, n. 13437 Esecuzione

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 7.6.2010, la Corte d’Assise di Palermo ha respinto l’istanza proposta da B.A., condannato alla pena definitiva di anni 17 di reclusione ed Euro 80.000,00 di multa dalla Corte d’Assise di Palermo con sentenza dell’8.11.05 per i reati di associazione mafiosa e traffico di ingenti quantitativi di stupefacenti, intesa ad ottenere lo scorporo della pena inflittagli per il reato concernente lo stupefacente e l’applicazione alla pena residua dei condoni concessi con il D.P.R. n. 865 del 1986; con il D.P.R. n. 394 del 1990; con la L. n. 207 del 2003 e, da ultimo, con la L. n. 241 del 2006. 2. La Corte ha ritenuto che nessuno dei provvedimenti di clemenza sopra elencati fosse applicabile al ricorrente, atteso che la totalità di essi escludevano l’applicabilità dell’indulto a coloro che, come l’odierno istante, si fosse reso responsabile di traffico di Ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.

3. Avverso detta ordinanza della Corte d’assise di Palermo B. A. ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto violazione di legge in quanto non poteva ritenersi che le violazioni della legge sugli stupefacenti a lui contestate comprendessero altresì l’aggravante dell’ingente quantitativo, si che erano a lui applicabili i condoni, disposti dal legislatore dal 1982 ad oggi.
Motivi della decisione

1. Con riferimento al ricorso proposto da B.A., si osserva quanto segue. Nella specie si verte in un’ipotesi di applicazione dell’indulto nella fase esecutiva.

L’art. 672 c.p.p., comma 1 e art. 667 c.p.p., comma 4, prevedono che i relativi provvedimenti vengano adottati dal giudice dell’esecuzione "de plano" e cioè senza formalità e senza che venga fissata l’udienza di comparizione delle parti. Contro tali provvedimenti gli interessati possono proporre opposizione innanzi al medesimo giudice dell’esecuzione, il quale dovrà questa volta trattare il gravame con le forme dell’incidente di esecuzione, di cui all’art. 666 c.p.p., procedendo cioè alla convocazione delle parti ad un’udienza appositamente fissata.

2. Ritiene questo Collegio di aderire all’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, nelle materie attribuite alla competenza del giudice dell’esecuzione dall’art. 672 cod. proc. pen., avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, sia che esso abbia deciso "de plano", sia che abbia irritualmente provveduto, come nel caso in esame, ex art. 666 c.p.p., è data sempre e soltanto la facoltà di proporre opposizione (cfr., in termini, Cass. 3^ 19.2.03 n. 8124; Cass. 3^ 7.7.95 n. 1182).

La soluzione sopra prospettata appare invero preferibile in quanto, opinando diversamente e ritenendo cioè che, qualora il provvedimento sia stato adottato ex art. 666 c.p.p., si sarebbe verificata un’anticipata garanzia del contraddittorio, con conseguente possibilità di adire direttamente questa Corte di legittimità, il ricorrente sarebbe comunque privato della fase del riesame del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena ed in fatto delle doglianze e può prendere in esame tutte le questioni che sono normalmente sottoponibili ad un giudice di merito.

3. Aderendo cioè a tale ultima soluzione il ricorrente verrebbe, in definitiva, ad essere privato di un grado del giudizio in una materia, quale quella dell’applicazione dell’indulto, per la quale il legislatore ha previsto l’opposizione nell’ottica del cd. "favor libertatis", che costituisce uno dei capisaldi del vigente ordinamento penale, avendo riconosciuto come l’indulto tocchi il delicato argomento della libertà personale.

4. Da quanto sopra consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con rimessione degli atti alla Corte d’Assise di Palermo per la decisione sull’opposizione.
P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, ai sensi dell’art. 667 cod. proc. pen., comma 4, dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’assise di Palermo.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-07-2011, n. 15495 Contratto a termine

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che:

1. la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza di prime cure che aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato in data 1 marzo 2000 da Poste Italiane s.p.a. con P.N.;

2. per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; il lavoratore ha resistito con controricorso;

entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.;

il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;

3. osserva il Collegio che la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo, tra l’altro, alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per esigenze eccezionali … – ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998;

tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al c.c.n.l. del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione in relazione alla statuizione concernente la nullità del termine apposto al contratto de quo, statuizione censurata col primo motivo di ricorso;

al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588, è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (cfr. Cass. 4 agosto 2008 n. 21063;

cfr. altresì Cass. 20 aprile 2006 n. 9245, Cass. 7 marzo 2005 n. 4862, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati all’individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato." (cfr., fra le altre, Cass. 4 agosto 2008 n. 21062, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378); in tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23 agosto 2006 n. 18383, Cass. 14 aprile 2005 n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866); in particolare, quindi, come questa Corte ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti in contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608; Cass. 28 novembre 2008 n. 28450; Cass. 4 agosto 2008 n. 21062; Cass. 27 marzo 2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.);

4. così respinto il primo motivo di ricorso, osserva il Collegio che, quanto alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la società ricorrente invoca, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010;

5. con riguardo alla problematica relativa alla possibilità di ricomprendere tra i giudizi pendenti (ai quali fa riferimento l’art. 32, comma 7 sopra citato) anche il giudizio di cassazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr.

Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070); in tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria; in particolare, con riferimento alla disciplina qui invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine e che essi siano ammissibili; in particolare, ove, come nel caso in esame, il ricorso sia stato proposto avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, tali motivi devono essere altresì corredati, a pena di inammissibilità degli stessi, dalla formulazione di un adeguato quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., ratione temporis ad essi applicabile; in caso di assenza o di inammissibilità di una censura in ordine alle conseguenze economiche dell’accertata nullità del termine, il rigetto dei motivi inerenti tale aspetto pregiudiziale produce infatti la stabilità delle statuizioni di merito relative a tali conseguenze;

6. nel caso in esame il motivo che investe il tema cui potrebbe essere riferibile, secondo la prospettazione della ricorrente, la disciplina di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5, 6 e 7 è il secondo, indicato nella rubrica come di omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia; con questo motivo, attinente all’argomento della detrazione dell’aliunde perceptum dal danno da risarcire in conseguenza dell’accertata nullità del termine e della conversione del contratto a tempo indeterminato, la società ricorrente deduce, peraltro in modo del tutto generico e quindi inammissibile, che la Corte territoriale avrebbe errato nel non aver accolto la richiesta ex art. 210 cod. proc. civ. concernente l’ordine di esibizione della documentazione idonea a provare la percezione, da parte del lavoratore, di eventuali corrispettivi per attività prestate alle dipendenze di terzi; sotto altro profilo censura la sentenza per non avere tenuto conto che dai principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte (cita al riguardo Cass. 17 ottobre 2001 n. 12697) discenderebbe che l’aliunde perceptum … non può che essere genericamente dedotto dall’istante. Dovrebbe essere invece onere del lavoratore dimostrare di non essere stato occupato nel periodo in questione, per esempio a mezzo delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi successivi alla scadenza del contratto a termine eventualmente dichiarato illegittimo e di altra eventuale documentazione (libretti di lavoro, buste paga);

il motivo così riassunto si conclude con la formulazione del seguente quesito ex art. 366-bis cod. proc. civ.: dica la Corte se, nel caso di oggettiva difficoltà della parte ad acquisire precisa conoscenza degli elementi sui quali fondare la prova a supporto delle proprie domande ed eccezioni – e segnatamente per la prova dell’aliunde perceptum – il giudice debba valutare le richieste probatorie con minor rigore rispetto all’ordinario, ammettendole ogni volta che le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole (con apposita motivazione) solo quando gli elementi somministrati dal richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell’espediente richiesto;

7. se si tiene conto del principio secondo cui il quesito di diritto deve essere formulato in maniera specifica e deve essere pertinente rispetto alla fattispecie cui si riferisce la censura (cfr., ad es., Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36; Cass. S.U. 5 febbraio 2008 n. 2658) è evidente che il quesito come sopra formulato dalla società appare in buona parte estraneo alle argomentazioni sviluppate nel motivo e comunque del tutto astratto, senza alcun riferimento all’errore di diritto pretesamente commesso dai giudici nel caso concreto esaminato, per cui deve ritenersi inesistente e quindi si valuta inammissibile il relativo motivo, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ.;

8. il ricorso va pertanto respinto e la società ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 39 oltre Euro 2500 (duemilacinquecento) per onorari e oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2011.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-03-2011) 05-05-2011, n. 17670 Bancarotta fraudolenta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 25-1-2010 la Corte d’Appello di Milano confermava quella del Tribunale di Lecco in data 18-12-2008 con la quale E. A. era stato ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, quale amministratore unico e poi liquidatore (complessivamente dalla data di costituzione, 24-6- 1991, fino al 10-4-1996) della Val Padana srl, dichiarata fallita il (OMISSIS), e lo condannava alla pena di legge, con la sospensione condizionale.

La prova delle distrazioni (relative a circa 108 milioni di lire di disponibilità di cassa, esistenti al 31-12-1994, e al finanziamento di 62 milioni di lire erogato alla società dal Credito Artigiano spa) era tratta dal mancato reperimento delle relative somme, della cui destinazione l’imputato non aveva fornito indicazioni documentate (in particolare il curatore aveva appreso dell’esistenza del finanziamento solo quando il Credito Artigiano aveva fatto domanda di ammissione al passivo). Inoltre, avendo il teste T., che aveva tenuto la contabilità della fallita, riferito di aver segnalato più volte al prevenuto l’anomalia dell’elevato ammontare della cassa, mentre il curatore fallimentare aveva dichiarato di aver avuto contatti solo con l’imputato, se ne deduceva che non si trattasse di mera "testa di legno". Peraltro, secondo la corte di merito, anche a ritenere che E. fosse stato un mero prestanome, come da lui sostenuto, questo non ne avrebbe escluso la responsabilità, in virtù del costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche il prestanome risponde per mancato rispetto degli obblighi di vigilanza e controllo, quando sia consapevole che dall’omissione possano scaturire gli eventi tipici del reato, o abbia accettato il rischio che questi si verifichino.

La contabilità, sotto l’apparenza della correttezza formale, era ritenuta inattendibile (mancata registrazione del finanziamento – ottenuto il 4.3.2003-, movimentazione per cassa) e dolosamente preordinata a non rendere possibile la ricostruzione delle vicende societarie.

L’avv. Lucia Antonella Rapane, difensore di E., ha proposto ricorso deducendo sei motivi.

1) Mancanza di motivazione sul punto dei rapporti tra l’imputato ed il padre e sulla sua qualifica di amministratore di diritto, ma non di fatto, nonchè sul punto della sussistenza del dolo, avendo la corte d’appello apoditticamente recepito le motivazioni del tribunale 2) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale. L’imputato è stato ritenuto nel contempo prestanome ed amministratore di fatto, mentre è risultato che era un mero prestanome – all’epoca ventenne e in seminario – essendo il reale dominus il padre, punto sul quale la corte territoriale si è limitata al mero richiamo della giurisprudenza, non unanime, di questa corte. Inoltre l’esistenza del dolo non potrebbe essere desunta dalla conoscenza generica dell’andamento dell’azienda, riferita dal teste T., che non equivale a conoscenza dei fatti distrattivi e delle irregolarità della tenuta delle scritture, soprattutto in un caso di rapporto fiduciario tra padre e figlio.

3) Manifesta illogicità della decisione per aver ritenuto contemporaneamente sussistenti due dati in contraddizione e cioè che E. fosse sia prestanome, che amministratore che aveva effettivamente compiuto gli atti tipici della sua carica.

4) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della decisione in cui da un’ipotetica condotta omissiva è stata dedotta la responsabilità per una condotta attiva.

5) Contraddittorietà della decisione risultante dal provvedimento impugnato e dall’esame dei testi T. e V.F.. Anche se fosse fondata l’argomentazione di cui sopra, si censura contraddittorietà tra l’informazione riferita in sentenza e le risultanze processuali, avendo la corte territoriale utilizzato, ritenendola decisiva, una prova inesistente (in quanto il teste T. ha invece dichiarato che era il padre del prevenuto a prendere autonomamente le decisioni e che il figlio si trovava in seminario, precisando che le somme di cui è contestata la distrazione erano state utilizzate per pagare lo stipendio ai dipendenti) e omesso la valutazione di una prova esistente e decisiva (il teste V. ha riferito che ad avere in mano la situazione era il padre, il quale intratteneva i rapporti con banche e fornitori).

6) Illogicità della decisione risultante dal provvedimento impugnato, sul punto della bancarotta documentale, avendo la corte, pur facendo richiamo alle motivazioni a sostegno espresse dal tribunale, ritenuto le scritture irregolarmente tenute pur sotto l’apparente correttezza formale, mentre il giudice di primo grado le aveva ritenute regolari fino al 31-12-2004 (rectius 1994) e omesse per il tempo successivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e va disatteso.

1) La sentenza gravata si sottrae alla censura di cui al primo motivo del ricorso che, dietro l’apparente denuncia di vizio della motivazione, si traduce nella sollecitazione di un riesame del merito, non consentito, attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti.

Infatti "Non è compito del giudice di legittimità compiere una rivalutazione del compendio probatorio, sulla base delle prospettazioni dei ricorrenti, avendo questa Corte chiarito già da tempo che esula dai suoi poteri una "rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali"’ (Sez. Un. n. 41476 del 25/10/2005, Misiano;

Sez. Un. n. 6402 del 2.7.1997, Dessimone, rv. 207944; Sez. Un. n. 930 del 29.1.1996, Clarke, rv. 203428).

La corte territoriale, a sostegno della conclusione dell’esercizio anche in fatto delle funzioni di amministratore da parte dell’imputato e del dolo della bancarotta fraudolenta, ha evidenziato, facendo richiamo alla motivazione del tribunale – il che è consentito, essendo la motivazione della decisione frutto dell’integrazione degli argomenti risultanti dalle sentenze di primo e di secondo grado -, la sua conoscenza dell’eccessivo ed ingiustificato, quindi anomalo, ammontare della cassa (la cui entità sproporzionata alle dimensioni della società, è usualmente significativa, in assenza di contrarie dimostrazioni, di operazioni illecite), più volte segnalatogli dal teste T. che per un certo periodo fu incaricato della tenuta della contabilità sociale.

In punto di dolo, ha poi condivisibilmente argomentato come, anche a ritenere E. – che, è il caso di dirlo, all’epoca del fallimento non aveva venti anni, ma quasi quarant’anni (essendo nato il (OMISSIS)), e non vi è prova che soggiornasse in seminario – mero amministratore formale, egli sarebbe venuto meno ai doveri di vigilanza e controllo imposti a chi accetta di ricoprire la carica, nella generica consapevolezza – ancorata alle segnalazioni, di cui sopra, sull’anomalo andamento della cassa – di possibili condotte illecite da parte del padre, e accettazione del relativo rischio (in conformità all’orientamento di questa corte espresso, tra le altre dalla sentenza n. 38712/2008:

In tema di bancarotta fraudolenta, in caso di concorso "ex" art. 40 c.p., comma 2, dell’amministratore di diritto nel reato commesso dall’amministratore di fatto, ad integrare il dolo del primo è sufficiente la generica consapevolezza che il secondo compia una delle condotte indicate nella norma incriminatrice, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi, potendosi configurare l’elemento soggettivo sia come dolo diretto, che come dolo eventuale).

2) 3) Del tutto erronea è poi la censura, di cui al secondo e terzo motivo, di violazione di legge e vizio di motivazione, basata sull’assunto che la corte di merito avrebbe ritenuto l’imputato ad un tempo amministratore effettivo e prestanome. Infatti la lettura della sentenza evidenzia come l’attribuzione al ricorrente della qualifica di "testa di legno", sia stata effettuata in linea di mero subordine rispetto alla tesi principale della sua posizione di amministratore sia di diritto che di fatto.

Infondatamente poi il ricorrente, nell’ambito del terzo motivo, si duole dell’affermazione della sussistenza del dolo dedotta dalla generica conoscenza dell’andamento dell’impresa, che non equivale a conoscenza dei fatti distrattivi e della irregolarità della tenuta delle scritture.

Infatti la censura, da un lato non tiene conto che il rilievo della corte attiene al dolo eventuale, sufficiente nell’ipotesi di amministratore prestanome, prospettata in via di subordine, dall’altro non considera che anche il prestanome è destinatario dell’obbligo diretto e personale di controllo, incombente all’amministratore di diritto, di tenere regolarmente e conservare le scritture contabili (Cass. 19049/2010), con conseguente responsabilità per la bancarotta documentale, ex art. 40 c.p., comma 2, anche solo per l’inosservanza di tale obbligo.

4) Nè, contrariamente a quanto sostenuto con il quarto motivo, è qualificabile illogica la motivazione che fa derivare da un comportamento omissivo (inosservanza dei doveri di controllo spettanti all’amministratore di diritto) la responsabilità per i reati in esame, essendo tale argomentare in linea con l’orientamento di questa corte, poco sopra richiamato, quanto alla bancarotta documentale, e con quello della sufficienza del dolo eventuale in ipotesi di bancarotta per distrazione.

5) Il travisamento della prova allegato con il quinto motivo, attraverso il richiamo alle testimonianze T. e V. (ricordate per sintesi o per brevi brani virgolettati, in contrasto con il principio di autosufficienza del ricorso), è poi insussistente, non potendo tali elementi di prova essere interpretati per brani e fuori del contesto in cui sono inseriti, mentre gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato di essi, i quali attengono interamente al merito, non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sicchè restano inammissibili le censure che, analogamente a quella in esame, sono nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio: nel caso di specie una valutazione circa la sussistenza del dolo, anche eventuale, diversa rispetto a quella, pure assolutamente ragionevole e plausibile, offerta dai giudici di merito.

6) Infondato è, da ultimo, il sesto motivo, non essendo ravvisabile contrasto tra le sentenze di primo e secondo grado in punto di ricostruzione della bancarotta documentale, dal momento che anche il tribunale aveva ritenuto incomplete le scritture contabili anteriormente al 31-12-1994 (erroneamente indicato come 2004), per mancata indicazione del finanziamento del Credito Artigiano spa.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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