Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-03-2011) 23-05-2011, n. 20313 Archiviazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che:

l’avv.to Luciano Ricci ricorre avverso il decreto di archiviazione, in data 22 luglio 2010, del GIP del Tribunale di Roma, censurando la motivazione del decreto di archiviazione.

I motivi sono manifestamente infondati e il ricorso è inammissibile.

E’ noto, infatti, alla stregua del costante orientamento di questa Corte, che il decreto di archiviazione è ricorribile per cassazione solo per violazione delle norme sul contraddittorio, il che non è nel caso di specie, in quanto il l’avv.to Luciano Ricci formula una serie di censure afferenti il merito della motivazione, la valutazione del materiale probatorio, l’attività istruttoria (Cass. Sez 1, 7.2.2006, P.O. in proc. Laurino ed altri, 233582).

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-04-2011) 06-06-2011, n. 22341 Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto

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Svolgimento del processo

B.G.M. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, nel riformare in melius quella di primo grado quanto al trattamento sanzionatorio, ha affermato la sua responsabilità, nella qualità di dirigente comunale, responsabile del settore Lavori Pubblici del Comune di Capannori, per un infortunio sul lavoro (omicidio colposo in danno dell’operaio R.R.), unitamente ad altro imputato, M., (non ricorrente), che aveva investito il R..

Trattavasi di infortunio verificatosi all’interno del magazzino della sede del reparto cantonieri del Comune di Capannori: il M., dopo aver trasportato con un escavatore all’interno del locale una fresa, nell’effettuare la manovra di uscita dal magazzino, ostacolata dalla presenza di altro ingombrante automezzo, con la benna agganciata al braccio posteriore del mezzo, lasciato semiaperto, colpiva il R., che rimaneva schiacciato tra la benna e lo spigolo della colonna destra del portone, riportando lesioni mortali.

Per quanto interessa, l’addebito formalizzato e ritenuto a carico della B. era concretizzato nel fatto che questa, violando gli obblighi derivati dalla suddetta qualità, aveva omesso l’adozione di cautele, ivi compresa la segnaletica, per evitare la pericolosa interferenza tra movimenti di persone e mezzi (ex D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8 e art. 14, comma 8).

L’ulteriore addebito era la violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 4, lett. b), per avere omesso di adottare le misure tecniche ed organizzative necessarie ad impedire che le attrezzature (nella specie l’escavatore) potessero essere utilizzate per operazioni ad essi inadatte).

Era accertato che spesso i mezzi tornavano nel deposito per il prelievo di attrezzi o pezzi di ricambio o per rifornimenti di carburante e che il problema della interferenza tra mezzi e pedoni era stato rappresentato all’imputata dal responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza, il quale ne aveva rilevato il rischio e lo aveva evidenziato nelle relazioni inoltrate all’Amministrazione comunale.

Era, altresì, accertato il nesso causale tra la violazione delle norme cautelari sopra indicate e l’evento, sostenendo, in particolare, che se vi fosse stata la porta prevista dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 14, comma 8, riservata all’uscita dei pedoni, il R. si sarebbe trovato oltre la colonna del portone ed avrebbe avuto la possibilità di uscire dal deposito senza interferire con la manovra effettuata dal M..

Con il ricorso si censura il giudizio di responsabilità.

Si sostiene la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 8 e 14, innanzitutto sul rilievo del travisamento della prova testimoniale afferente le dichiarazioni rese dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Sul punto, si sostiene che la Corte territoriale, travisando la prova, avrebbe omesso di considerare che la relazione indirizzata all’Amministrazione comunale, alla quale il teste aveva fatto riferimento, risaliva al (OMISSIS), precedente all’incidente, e che la B., come dichiarato dallo stesso teste, vi aveva dato pronto riscontro. Quanto all’addebito della omessa adozione della segnaletica, il medesimo teste aveva dichiarato di non avere mai fatto presente all’imputata della necessità della segnaletica perchè della segnaletica non ve ne era bisogno, in quanto quei pochi lavoratori che si trovavano occasionalmente a far accesso al deposito passavano sempre dagli accessi situati sulla parte opposta del capannone, contrariamente a quanto desunto dai giudici di appello dalle prove testimoniali acquisite, delle quali si sostiene il travisamento. Conferma in tal senso si rinviene nelle conclusioni cui era prevenuta l’AUSL, che non aveva impartito alcun a prescrizione dopo l’incidente. D’altra parte, l’obbligo di segnaletica e di portoncino pedonale previsto dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8, comma 5 e art. 14, comma 8 è subordinato, secondo la tesi difensiva, all’esigenza che l’accesso dei pedoni non sia altrimenti sicuro.

Si sostiene la manifesta illogicità della motivazione anche con riferimento alla ritenuta violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35 perchè da una parte la sentenza afferma la sufficienza della formazione approntata dall’imputata ai dipendenti in ordine alla movimentazione dei mezzi e, dall’altra, ritiene insufficienti le misure predisposte per prevenire il rischio che i dipendenti utilizzassero detti mezzi in modo non corrispondente alle loro caratteristiche.

Si contesta la manifesta illogicità della motivazione anche con riferimento al ritenuto nesso di causalità tra la dedotta violazione e l’evento sul rilievo che l’incidente si era verificato non durante l’impropria operazione di trasporto della fresa ma quando la fresa era stata già riposta.

Si sostiene l’abnormità delle condotte del coimputato M., già condannato, e della vittima. In tal senso viene evidenziato che l’operazione di trasporto della fresa non era stata richiesta, era stata eseguita con un mezzo inidoneo, pur essendo a disposizione quello idoneo, che l’ingresso del l’escavatore nel capannone era vietato, che il mezzo era stato fatto circolare con il braccio inutilmente ed incautamente aperto.

Con il secondo motivo di deduce la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla riconducibilità delle violazioni, se pure ritenute sussistenti, all’imputata, sulla base della sola assunzione della carica di dirigente del servizio. Si evidenzia, inoltre, che la B. era stata soltanto uno dei 45 dirigenti succedutisi dal 2001 e che, come emergeva dalla stessa sentenza, si era sempre premurata che ai lavoratori fosse stata fornita idonea formazione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La prima questione da trattare, in ordine logico, è quella attinente alla individuazione della posizione di garanzia dell’imputata, contestata con il secondo motivo.

Ritiene il Collegio che il giudice di merito abbia fatto corretta applicazione della legge. Sul punto è sufficiente ricordare che, per quanto riguarda gli enti locali territoriali, in particolare il Comune, le responsabilità penali connesse alla violazione delle norme che l’ente è tenuto ad osservare sono ripartite tra gli organi elettivi e quelli burocratici secondo le rispettive attribuzioni quali ricostruite nella disciplina di settore. A tal fine, il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) distingue tra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo degli enti locali, e compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuiti ai dirigenti, cui sono conferiti autonomi poteri di organizzazione delle risorse, strumentali e di controllo, compreso quello di adottare atti – non riservati espressamente dalla legge o dallo statuto agli organi di governo dell’ente – che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.

Da tale assetto normativo, per quanto qui interessa, deve desumersi che le attività attribuite ai dirigenti amministrativi rientrano in una sfera di competenza primaria, diretta ed esclusiva, rispetto alle quali il Sindaco esercita soltanto un potere di sorveglianza e di controllo collegato ai compiti di programmazione, che gli appartengono quale capo dell’amministrazione comunale, ed alle funzioni di ufficiale di governo, legittimato all’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti (cfr., ad esempio, Sezione 3, 7 maggio 2002, Proc. gen. App. Messina ed altro in proc. Pino ed altri).

Nè risulta dagli atti che l’imputata abbia contestato il decreto sindacale del 2 aprile 2001 n. 6 con il quale, nella qualità di dirigente comunale, responsabile del settore lavori pubblici del Comune di Capannori, le era stata attribuita la posizione di datore di lavoro del reparto cantonieri del medesimo Comune; nè emerge che la funzionaria preposta abbia inutilmente invocato l’intervento degli organi politici, prospettando, ad esempio, difficoltà e/o carenze di natura economico-finanziaria, desolo gli organi politici potevano affrontare e risolvere, sì da poterne dedurre un coinvolgimento colpevole di questi ultimi (ex art. 40 c.p., comma 2) nell’inadempienza del primo (cfr. per riferimenti, Sezione 3, 28 maggio 2001, Figlia).

Ciò premesso, corretto e congruamente motivato appare il giudizio sulla responsabilità.

La prima doglianza è infondata, per la ragione che evoca una ricostruzione "in fatto" della stato dei luoghi ove si è verificato l’incidente, ampiamente contraddetta, con motivazione immune da censure di illogicità, dal giudice di merito, tra l’altro in modo coerente con la conforme statuizione di primo grado.

Si evoca un travisamento della prova, basato su alcuni, parziali passaggi di deposizione testimoniale, dimenticando il principio in forza del quale, in tema di ricorso per cassazione, alla luce della nuova formulazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, è sì sindacabile il vizio di "travisamento della prova", che si ha quando nella motivazione si fa uso di un dato di conoscenza considerato determinante, ma non desumibile dagli atti del processo, o quando si omette la valutazione di un elemento di prova decisivo sullo specifico tema o punto in trattazione, tuttavia tale vizio può essere fatto valere nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, ma non nel caso in cui la sentenza di appello abbia confermato l’anteriore decisione (cosiddetta "doppia conforme"), posto in questo caso il limite posto dal principio devolutivo, che non può essere valicato, con coeva intangibilità della valutazione di merito del risultato probatorio, se non nell’ipotesi in cui il giudice di appello abbia individuato – per superare le censure mosse al provvedimento di primo grado – atti o fonti conoscitive mai prima presi in esame, ossia non esaminati dal primo giudice (Sezione 6, 10 maggio 2007, Contrada).

Qui si è in presenza di una ricostruzione convergente, in primo e secondo grado, mentre il ricorso, al di là del richiamo al preteso travisamento, si limita a proporre una diversa e parziale lettura di alcuni elementi di prova, in termini improponibili in sede di legittimità.

In questa ottica non può trovare accoglimento la pretesa diversa ricostruzione della situazione dei luoghi ove si verificò l’incidente, secondo la quale erano state poste in essere le misure idonee a prevenire il rischio connesso al transito dei veicoli all’interno del capannone segnalati dal responsabile della prevenzione già nel 2001 all’amministrazione comunale. In particolare il riferimento è alla mancanza di una segnaletica che indirizzasse i pedoni in uscita dal deposito verso la porta posta accanto al cancello sul lato opposto rispetto a quello ove si è verificato il sinistro e la realizzazione di una porta riservata ai pedoni immediatamente accanto allo stesso portone destinato alla circolazione dei veicoli.

Ne deriva l’incensurabilità della determinazione afferente l’intervenuta violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 8 e 14.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla ritenuta violazione di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 4.

Come evidenziato dalla Corte territoriale, la presenza del muletto nel deposito non associata alla predisposizione di procedure operative che esigessero l’uso del muletto come mezzo di sollevamento e l’utilizzo dell’escavatore solo per le funzioni proprie del mezzo non esclude la violazione contestata. La norma, infatti, fa obbligo al datore di lavoro, non solo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ma anche di adottare le misure tecniche ed organizzative necessarie ad impedire che le attrezzature possano essere utilizzate per operazioni alle quali sono inadatte. Nello stesso senso, appare utile sottolineare come l’utilizzo improprio dell’escavatore da parte del M. fosse riconducibile non ad una imprevedibile determinazione del lavoratore ma ad prassi quantomeno tollerata, visto che, come emerge dalla sentenza, nel trasportare la fresa quel giorno il M. passò davanti all’ufficio del coordinatore, senza essere fermato.

Quanto all’addebitabilità delle citate violazioni alla prevenuta, una volta accertata la qualifica soggettiva della stessa nei termini sopra indicati, va certamente ricordato che, in tema di reato colposo, per poter addebitare un evento ad un determinato soggetto occorre accertare non solo la sussistenza del "nesso causale materiale" tra la condotta (attiva od omissiva) dell’agente e l’evento, ma anche la cosiddetta "causalità della colpa", rispetto alla quale assumono un ruolo fondante la prevedibilità e l’evitabilità del fatto. Infatti, la responsabilità colposa non si estende a tutti gli eventi che comunque siano derivati dalla violazione della norma, ma è limitata ai risultati che la norma stessa mirava a "prevenire". Inoltre, poichè, come afferma l’art. 43 c.p., per aversi colpa, l’evento deve essere stato causato da una condotta soggettivamente riprovevole, il nesso eziologico non si configura quando una condotta appropriata (il cosiddetto comportamento alternativo lecito) non avrebbe comunque "evitato" l’evento: potendosi quindi formalizzare l’addebito solo quando il comportamento diligente avrebbe certamente evitato l’esito antigiuridico o anche solo avrebbe determinato apprezzabili, significative probabilità di scongiurare il danno. Così come va ricordato che il giudizio sulla prevedibilità va evidentemente sviluppato ex ante, ponendosi nella prospettiva dell’agente.

Ebbene, la sentenza si è posta in questa prospettiva ermeneutica, allorquando ha analizzato i rapporti tra la "colpa" della prevenuta e l’evento derivatone, in termini tali da giustificare sia la prevedibilità che l’evitabilità dell’evento. A ben vedere, le regole cautelari violate (secondo il ragionamento del giudicante) miravano proprio a prevenire eventi del tipo di quello verificatosi:

la regolamentazione di quell’area ove si è verificato l’incidente si imponeva proprio al fine di evitare il rischio dell’interferenza tra mezzi e pedoni.

In questa prospettiva non irragionevole è l’esclusione della interruzione del nesso causale per l’abnormità ed imprevedibilità del comportamento dei lavoratori.

E’ vero che in talune ipotesi, si è precisato che la responsabilità del datore di lavoro non si estende anche agli infortuni addebitabili all’imprudenza del lavoratore, quando la condotta la condotta imprudente risulti del tutto imprevedibile, determinando un rischio non governabile: in tale evenienza non può formalizzarsi alcun addebito al datore di lavoro, risultando la condotta abnormemente imprudente quale causa esclusiva dell’evento dannoso (v. Sezione 4, 10 novembre 209, Iglina ed altri, rv. 246695).

Ma tale assunto non può valere allorquando l’evento è imputabile anche alla colpa del datore di lavoro, che è il presupposto del giudizio di responsabilità.

Infatti, per l’addebito dell’infortunio al datore di lavoro è sempre inevitabilmente necessario che questo sia da ricondurre, comunque, anche in presenza dell’imprudenza del lavoratore, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio del comportamento imprudente e eziologicamente ricollegato alla verificazione dell’incidente (efficacemente, in tal senso, Sezione 4, 21 ottobre 2008, Petrillo, non massimata).

Principio questo puntualmente rispettato dai giudici di merito nel caso in esame.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 31-10-2011, n. 22628 Rescissione dell’appalto

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Svolgimento del processo

M.G., titolare della omonima impresa, agiva nei confronti del Ministero della Difesa, contestando i presupposti della rescissione ad opera del Ministero del contratto d’appalto dell’11 marzo 1989, rep. n. 3770, per lavori di ristrutturazione ed ampliamento del centro nodale telecomunicazioni di (OMISSIS), oggetto di collaudo provvisorio in data 30/11/1992 e successivamente consegnati con verbale di consegna del 22/3/1993 e di constatazione del 9/1/1995, sul presupposto della mancata esatta esecuzione di alcuni lavori, sostenendo e facendo valere il valore irrisorio di detti lavori ancora da realizzare, pari ad Euro 142,38 ed il proprio titolo alla corresponsione del saldo lavori, pari a L. 81.997.329, oltre Iva ed interessi di mora dalla data del collaudo, ai sensi del D.P.R. n. 1038 del 1986.

Il Ministero si costituiva e contestava la domanda, chiedendo la condanna del M. al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento.

Il Tribunale respingeva sia la domanda del M. che quella dell’Amministrazione.

La Corte d’appello, adita dal M., con sentenza depositata il 2/11/2004, ha rigettato l’appello, rilevando che la rescissione del contratto d’appalto si fondava sostanzialmente sul contenuto del "verbale di collaudo tecnico provvisorio" del 30/11/92, ove risultavano constatate "infiltrazioni di acque meteoriche dal giunto di unione del fabbricato vecchio e nuovo e dagli infissi di finestre", nonchè carenze all’impianto elettrico, del verbale di consegna all’"Ente di impiego" del 22/3/93, ove si accertava il persistere delle infiltrazioni e carenze all’impianto elettrico, e del "verbale di constatazione" del 9/1/95, ove, assente l’Impresa pur convocata, si accertava la persistenza delle infiltrazioni, la mancanza di pompe a mano per il prelievo del carburante e le carenze dell’impianto elettrico, e si dava altresì atto che la Direzione del Demanio del Ministero della Difesa aveva intimato all’appaltatore di portare a termine i lavori entro il termine ultimo del 9/1/95, sotto comminatoria di adozione di provvedimento di rescissione, del R.D. n. 366 del 1932, ex art. 48.

La Corte, quanto alla mancanza del collaudo definitivo, ha ritenuto inapplicabile ratione temporis l’art. 199 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999, recante norme di attuazione della 1.109/1994, applicabile ai contratti stipulati dopo il 28/7/2000; ha ritenuto che la rescissione si fondava sulla inosservanza del termine ultimativo, nonchè sulla considerazione che le carenze riscontrate nell’esecuzione dei lavori erano state ritenute, nell’esercizio della discrezionalità tecnica della PA, tali da compromettere la funzionalità della struttura.

La Corte del merito ha condiviso i rilievi del Tribunale, ossia che le opere non eseguite, pur marginali come percentuale, erano di indubbia rilevanza, interessando, in particolare, l’impianto elettrico e la sicurezza e che i disagi conseguenti si erano protratti per un notevole lasso di tempo, visto il rifiuto dell’appaltatore di completare le opere.

Infine, la Corte del merito ha ritenuto che era sfornita di prova la richiesta di condanna per le pretese opere eseguite, e non era stato neanche chiarito se la somma richiesta si riferisse ai lavori non computati in contabilità, richiesta peraltro contestata dall’Amministrazione.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione il M., sulla base di unico articolato motivo.

Si difende con controricorso il Ministero.

Il M. ha depositato la memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1.1.- Con l’unico articolato motivo, il ricorrente denuncia violazione del R.D. 17 marzo 1932, n. 366, art. 48, e difetto di motivazione.

Quanto alla prima censura,il ricorrente si duole dell’avere la Corte d’appello attribuito rilievo decisivo ed esclusivo alla valutazione fatta dall’Amministrazione "nella sua discrezionalità tecnica", "in ordine alla rilevanza della accertata carenza nel senso di "compromettere la funzionalità della struttura", mentre la posizione dell’Amministrazione, dopo l’esaurimento della procedura di affidamento dei lavori ed avvenuta la stipulazione del contratto, è priva di potere provvedimentale; in contrasto con la normativa e del tutto fuori luogo è pertanto il richiamo alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, che avrebbe dovuto dare la prova sul piano sostanziale del tipo e della gravità delle inadempienze;

l’affermazione successiva sulla gravità è una mera affermazione, inidonea a dare la prova dei presupposti della dalle carenze riscontrate, in relazione alle quali, quanto ai lavori non eseguiti, ha condiviso la valutazione espressa dal Giudice di 1^ grado, sulla rilevanza e sull’incidenza sull’impianto elettrico e sulla sicurezza:

così operando il Giudice del merito ha fatto valere e specificato le inadempienze riscontrate e valutato, nell’ambito proprio del giudizio di fatto allo stesso spettante, la gravità delle stesse; v’è altresì da rilevare che quanto al mancato rispetto del termine ultimo dei lavori, il ricorrente non ha mosso alcuna censura e detto rilievo varrebbe di per sè a configurare l’inammissibilità della censura.

Infine, sul punto, si deve rilevare che le argomentazioni fatte valere dal ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., sulla mancata presa visione del libretto delle misure, sulla preventiva contestazione, sulla tardività ed inadeguatezza della rescissione contrattuale, sono palesemente nuove, e come tali inammissibili.

2.2.- Quanto alla seconda censura, la stessa è pianamente inammissibile, atteso che la Corte territoriale ha argomentato la reiezione non solo alla stregua della carenza di prova e delle risultanze della documentazione in atti, ma anche della mancata indicazione del computo o meno in contabilità lavori, in relazione al quale profilo, il ricorrente nulla ha addotto.

3.1.- Conclusivamente, il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1500,00, oltre le spese prenotate a debito.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-11-2011, n. 24683 Procedimento avanti le Commissioni tributarie

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Svolgimento del processo

La controversia promossa dall’ATER, Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Roma contro il Comune di Palestrina è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Roma n. 398/53/2003 che aveva accolto il ricorso della Ater avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) per l’anno 2000 relativamente ad alcuni immobili realizzati dall’Ater nel Comune.

Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Resiste con controricorso il Comune. In data 10/10/2011 la ricorrente ha depositato copia di atto del 17/6/2010 con il quale le parti hanno transatto la lite.

Motivi della decisione

La sopravvenuta transazione della controversia comporta ai sensi dell’art. 390 c.p.c. la dichiarazione di estinzione del giudizio. La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese.

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