T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 23-05-2011, n. 4534 Equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone in primo luogo parte ricorrente che la Commissione medicoospedaliera presso l’Ospedale Militare di RomaCecchignola ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle infermità:

– "artrosi cervicodorsale – spondiloartrosi e discopatia del tratto cervicale – lombosciatalgia"

– "colite spastica"

assumendone la riconducibilità al servizio prestato dall’interessata in qualità di Vigilatrice penitenziaria presso l’Istituto di massima sicurezza di Voghera e presso la Sezione di massima sicurezza della Casa circondariale di Latina, per un periodo complessivo di circa ottonove anni.

Nell’illustrare le disagiate condizioni di lavoro (comportanti microtraumie, macrotraumi, perfrigerazioni repentine, sbalzi di temperatura) che hanno caratterizzato la prestazione dell’attività disimpegnata presso gli anzidetti istituti di pena, contesta parte ricorrente la determinazione ministeriale con la quale, in sede di delibazione dell’istanza di riconoscimento dell’equo indennizzo a fronte delle patologie come sopra riscontrate dipendenti da causa di servizio, disconosceva la riconducibilità causale delle stesse all’attività lavorativa.

L’avversato provvedimento si dimostrerebbe inficiato sotto i profili:

1. del vizio logico e della contraddittorietà di motivazione

2. del travisamento dei fatti e della contraddittorietà con il diritto obiettivo

3. dell’eccesso di potere e della violazione di legge.

Nel sottolineare, preliminarmente, come l’unico organismo deputato all’accertamento della riconducibilità di eventuali patologie a fatti di servizio sia la Commissione medicoospedaliera, contesta la ricorrente la legittimità del censurato provvedimento, nella parte in cui avrebbe disconosciuto i contenuti del giudizio già reso dalla C.M.O. in sede di accertamento medicocollegiale sulla base di un successivo parere reso dal Comitato per le Pensioni privilegiate ordinarie.

Con motivi aggiunti notificati il 5 maggio 1999 la ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero della Giustizia in data 3 febbraio 1999 (all’interessata comunicato il successivo 10 marzo), con il quale la determinazione avversata con l’atto introduttivo del giudizio è stata annullata e sostituita (peraltro, con identico contenuto).

Le censure dedotte avverso tale determinazione possono così riassumersi:

1. Eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta del provvedimento impugnato. Violazione del giusto procedimento. Violazione degli artt. 1, 3 e 7 della legge 241/1990.

Rileva in primo luogo parte ricorrente l’assenza di elementi giustificativi all’esercizio del potere di autotutela – peraltro sostanziatosi nell’adozione di un nuovo atto integralmente confermativo del precedente – la cui unica ragione asseritamente risiederebbe nella volontà di indurre la ricorrente ad una rinnovata sollecitazione dell’Autorità giudiziaria competente.

2) Violazione dell’art. 5bis del decreto legge 387/1987 e dell’art. 22, comma 2, CCNL.

Nell’osservare come la nuova determinazione sia stata originata dalla contestata riconducibilità di alcune assenze dal servizio della ricorrente alle patologie già accertate dipendenti da causa di servizio da parte della C.M.O., assume parte ricorrente che il giudizio espresso dall’organismo sanitario da ultimo indicato abbia – quanto alla riconducibilità delle riscontrate infermità all’attività lavorativa prestata – carattere di definitività: dimostrandosi conseguentemente insuscettibile di essere rimeditato ancorché ai solo fini della qualificazione delle assenze del dipendente.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente, conclusivamente insistendo per la reiezione del gravame.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza dell’11 maggio 2011.
Motivi della decisione

1. Ad integrazione di quanto esposto in narrativa, va osservato – sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione della Giustizia con relazione depositata in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato in data 24 luglio 1996 – che, a fronte dell’istanza di riconoscimento della causa di servizio delle infermità "artrosi cervicodorsolombare, spondiloartrosi e discopatia del tratto cervicale, lombosciatalgia, colite spastica", l’interessata veniva avviata ad accertamento medicocollegiale presso la Commissione medica ospedaliera dell’Ospedale Militare di Roma.

Quest’ultima, con verbale n. 1426 del 5 giugno 1993, riconosceva la dipendenza da causa di servizio delle suindicate infermità con ascrivibilità (esclusa la colite spastica) alla Tabella B, misura massima.

In seguito alla domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo, dalla sig.ra D. avanzata il 10 giugno 1993, veniva promossa l’espressione del previsto parere da parte del Comitato per le Pensioni privilegiate ordinarie; il quale, nella seduta del 1°dicembre 1995, escludeva la concedibilità del richiesto beneficio.

In particolare, quanto all’infermità "artrosi dorsale", la non riconducibilità a fatti di servizio veniva dal C.P.P.O. motivata "trattandosi di forma artrosica legata, nel caso di specie, a deviazione della colonna vertebrale (scoliosi) idiopatica, peraltro già presente in data 14.01.1986, ossia a distanza di neppure tre anni dall’assunzione (15.05.1984)"; soggiungendosi, peraltro, come l’infermità in questione non sarebbe ascrivibile ad alcuna categoria, in quanto consistente in "lieve spondilosi, limitata ad un solo tratto della colonna vertebrale, senza evidenziazione obiettiva di impegno funzionale di rilevanza medicolegale".

Pere ciò che concerne l’infermità "colite spastica", il C.P.P.O. ne ha disconosciuto la dipendenza da causa di servizio "in quanto trattasi di un disturbo funzionale a sfondo neurodistonico, sull’insorgenza e decorso del quale, nel caso di specie, il servizio reso, non caratterizzato da condizioni di particolare gravosità e ripetitività, non può aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo della concausa, efficiente e determinante".

Sulla base del parere i cui contenuti sono stati sopra riportati, l’Amministrazione della Giustizia adottava, senza discostarsi dalle indicazioni espresse dal C.P.P.O., il provvedimento gravato con l’atto introduttivo del giudizio, recante diniego di riconoscimento della causa di servizio per le suindicate patologie e di concessione dell’equo indennizzo per le medesime infermità.

2. Quanto sopra doverosamente precisato, il ricorso è infondato.

2.1 Osserva preliminarmente il Collegio che, ai sensi dell’art. 5 bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, è prevista la definitività dei pareri delle commissioni mediche ospedaliere ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio, "salvo il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all’art. 166, D.P.R. 1092/73".

Nell’ambito del procedimento per la liquidazione dell’equo indennizzo, il parere espresso dal C.P.P.O. non solo è necessario, ma ha una rilevanza maggiore rispetto ai pareri forniti dagli altri organi tecnici, quali le Commissioni mediche ospedaliere (tra cui la C.M.O. che si è espressa sull’istanza della ricorrente), in quanto la valutazione fornita dal predetto organo costituisce il momento finale dell’istruttoria prevista all’uopo dalla normativa di settore, in cui confluiscono, per essere assorbite, tutte la fasi preliminari del procedimento, che in detta sede vengono definitivamente composte, ove in ipotesi confliggenti, come nel caso in esame.

Del resto, la giurisprudenza amministrativa, ormai consolidatasi sul punto, ha affermato che non è necessario previamente annullare i giudizi espressi dalle commissioni medicoospedaliere contrastanti con il parere espresso dal C.P.P.O., stante la prevalenza di quest’ultimo, quale organo imparziale in ragione della sua composizione, e pertanto idoneo a garantire il buon andamento della P.A.

2.2 In ordine alla portata ed efficacia delle valutazioni rese dalle C.M.O. e dal C.P.P.O., ha avuto modo di esprimersi anche la Corte Costituzionale (sentenza n. 209 del 1421 giugno 1996), chiarendo che i pareri espressi dalle prime attengono all’individuazione dell’infermità ed all’accertamento della sua dipendenza da causa di servizio, mentre quelli formulati dal secondo organo afferiscono anche alla valutazione dell’effetto invalidante dell’infermità rilevata, in quanto la funzione precipua del C.P.P.O. corrisponde alla verifica, nel merito, dell’operato delle singole commissioni medicoospedaliere, con pronunzie che obbligano l’Amministrazione procedente a formulare espressamente i motivi per cui, in ipotesi, ritenga di discostarsene.

Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha espresso al riguardo il principio che, nell’ambito dei procedimenti finalizzati alla concessione dell’equo indennizzo, le Amministrazioni non dispongono di due equiordinati pareri tecnici (C.M.O. e C.P.P.O.), da valutare entrambi ai fini dell’adozione delle conseguenti determinazioni e tra i quali, dunque, scegliere con motivazione esplicita nel caso che gli stessi siano di segno opposto.

Piuttosto, al precluso intervento, da parte della competente Amministrazione, con valutazioni proprie nell’ambito del subprocedimento di competenza del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie (preordinato all’accertamento della menomazione da infermità ai fini dell’erogazione di equo indennizzo), accede l’esclusa esigenza che la stessa Autorità procedente sia tenuta a motivare circa l’eventuale difformità dei pareri di quest’ultimo da quelli emessi dalla Commissione medica ospedaliera (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 giugno 2001, n. 3313 e 11 febbraio 2002, n. 779, sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 8054).

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, si dimostra infondata la censura avanzata da parte ricorrente circa l’illegittimità del diniego in impugnativa, siccome non autonomamente motivato, ed invece adottato in acritica adesione, da parte dell’Amministrazione, al parere negativamente reso dal C.P.P.O.: potendo concludersi sul punto che, nell’ambito del procedimento relativo alla concessione dell’equo indennizzo, il giudizio espresso dalle C.M.O. non è incontrovertibile, stante la prevalenza del parere del C.P.P.O., cui compete l’accertamento della dipendenza e della classificazione dell’infermità da causa di servizio (con la conseguenza che, per i predetti fini, ben può essere rimesso in discussione il nesso fra infermità e fatto di servizio in precedenza eventualmente accertato dalla C.M.O, ovvero la valutazione dell’effetto invalidante dell’infermità rilevata).

2.3 In linea con la suddetta impostazione si pone, peraltro, la normativa di rango secondario, ed, in specie, il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349, recante il Regolamento per il riordino dei procedimenti di riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo, che all’art. 8, prevede che l’Amministrazione è tenuta a motivare le ragioni per le quali, eventualmente, decida di discostarsi dal parere emesso in ordine alle istanze di equo indennizzo dal C.P.P.O.

Può dunque, per concludere sul punto, ritenersi adeguatamente motivato il diniego gravato, siccome adottato in adesione al motivato parere negativo espresso dal competente organo sanitario.

3. Va poi escluso che il sindacato di legittimità esercitabile dal giudice amministrativo possa penetrare nel merito del giudizio tecnicodiscrezionale a fondamento dei provvedimenti concernenti il riconoscimento del diritto all’equo indennizzo, dovendo – piuttosto – l’indagine rimessa all’adito organo di giustizia limitarsi ad accertare la sussistenza di un completo iter istruttorio da cui emerga il pieno apprezzamento di tutti i presupposti di fatto, quali elementi attinenti i requisiti di legittimità dei conseguenti provvedimenti amministrativi.

Pertanto, ai fini di un legittimo riconoscimento, o meno, della dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate dai pubblici dipendenti, deve emergere nel contesto motivazionale del relativo provvedimento, sia pure per relationem con il richiamo dei pareri medici presupposti, l’accertamento del predetto nesso di causalità con l’attività lavorativa, in termini non presuntivi o generici, bensì specifici, con riferimento al ruolo, quantomeno concausale, della prestazione determinante la genesi o l’ingravescenza dell’infermità riscontrata.

Con riferimento al caso in esame, rileva il Collegio che l’Amministrazione resistente ha adeguatamente dato conto delle ragioni che l’hanno determinata a respingere l’istanza della ricorrente, richiamando per relationem il negativo parere espresso in merito dal C.P.P.O., aderendo, in mancanza di ragioni per discostarsene, al giudizio reso in ordine alla insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio.

Ed invero, dalla lettura del parere espresso dal C.P.P.O. emergono, con carattere di apprezzabile completezza ed esaustività, le ragioni che hanno condotto il Comitato ad escludere la presenza di un nesso di derivazione causale fra le patologie riscontrate in capo all’interessata e l’attività lavorativa dalla medesima disimpegnata.

Nel rinviare, per le relative considerazioni, a quanto riportato al precedente punto 1., deve darsi atto che il parere espresso dal C.P.P.O. è congruamente motivato con riferimento alla analitica valutazione circa l’inidoneità dei fatti di servizio a causare l’infermità in termini di specificità con il caso concreto: per l’effetto dovendo disattendersi le censure dalla parte ricorrente al riguardo dedotte.

4. Nel rilevare come le medesime considerazioni precedentemente rassegnate impongono di disattendere anche le doglianze dalla parte ricorrente dedotte con i motivi aggiunti successivamente proposti (in quanto l’atto con tale mezzo di tutela avversato reca identico contenuto rispetto alla precedente determinazione gravata con l’atto introduttivo del giudizio, con esso integralmente sostituita), deve conclusivamente respingersi il ricorso all’esame, in quanto infondato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna la ricorrente sig.ra D.G. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero della Giustizia per complessivi Euro 1.500,00 (euro mille e cinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 08-06-2011, n. 3493 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’appello di Lecce, con la decisione epigrafata, condannava il Ministero al pagamento della somma di complessivi Euro 4.000, 00 in favore della parte ricorrenti, con interessi legali nei termini specificati, oltre al rimborso delle spese del giudizio, generali ed accessorie.

La pronunzia passava in giudicato e, munita di formula esecutiva, veniva ritualmente notificata all’amministrazione.

Con atto di diffida e messa in mora notificato, la parte provvedeva all’assegnazione del termine previsto per provvedere.

Nonostante tali adempimenti, l’amministrazione della Giustizia non procedeva ad eseguire la pronunzia mediante corresponsione delle somme determinate dal giudice ordinario; di qui l’azione proposta col ricorso ai sensi dell’art. 114 del c.p.a., nei confronti del Ministero della Giustizia è tesa ad ottenere l’ottemperanza del provvedimento in parola.

Alla camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Nel merito dell’azione proposta la Sezione, essendo presenti tutti i presupposti processuali necessari per l’esercizio dell’azione di ottemperanza di cui all’ ai sensi dell’art. 114 del c.p.a., non può che rilevarne la fondatezza, non risultando in atti alcun elemento che attesti il pagamento effettivo, da parte dell’amministrazione condannata, delle somme riconosciute dal decreto in epigrafe specificato in favore degli istanti.

Occorre pertanto ordinare all’amministrazione intimata di provvedere al pagamento delle somme predette entro un termine certo ed altresì procedere alla nomina, per il caso di inottemperanza perdurante oltre detto termine, di un commissario "ad actus", fissandone sin da ora il compenso per l’eventuale attività e da porsi a carico dell’amministrazione condannata.

Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c) e vanno poste a carico dell’amministrazione intimata. Esse sono liquidate in via equitativa e tenuto conto della semplicità e della serialità della controversia.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) lo accoglie l’appello e per l’effetto:

1. ordina al Ministero di Grazia e Giustizia di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe mediante corresponsione delle somme di cui sopra al con distrazione al difensore antistatario, entro novanta giorni dalla notifica delle presente sentenza o, in mancanza, dal deposito della stessa presso la segreteria;

2. nomina, per il caso di inottemperanza perdurante oltre detto termine, quale commissario "ad actus" il Ragioniere generale dello Stato o un dirigente dal medesimo delegato che dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni;

3.condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in Euro 200, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-06-2011) 21-06-2011, n. 24957 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da V.N. avverso la sentenza del GUP presso il Tribunale di S.M. Capua V. del 12-6-06 che, all’esito di giudizio abbreviato, lo aveva dichiarato colpevole del reato di detenzione continuata a fine di spaccio di hashish e, concesse le attenuanti generiche e la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 3.000,00= di multa, condizionalmente sospesa, la Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 2-7-09, ritenute infondate le eccezioni in rito proposte dalla difesa, riduceva la misura della pena, rideterminandola in quella di anni uno di reclusione ed Euro 2.800,00= di multa, con conferma nel resto.

Avverso detta sentenza il predetto imputato ha proposto ricorso per cassazione e, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto a motivi del gravame, sostanzialmente ed in sintesi:

Violazione degli artt. 453 e ss. e art. 438 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 360 e 603 c.p.p., art. 606 c.p.p., lett. e), per violazione del diritto di difesa nella scelta adottata dall’organo procedente di emettere decreto di giudizio immediato, a fronte di prova non evidente e complessa (tanto da richiedere l’espletamento di consulenza tecnica) e per omesso espletamento dell’interrogatorio di garanzia, presupposto indefettibile per l’emissione del giudizio immediato. Ulteriore violazione di legge era segnalata nell’utilizzazione del risultato della consulenza che doveva essere disposta nelle forme di cui all’art. 360 c.p.p., stante la natura irripetibile dell’accertamento. Si denunciava, infine, l’omessa rinnovazione del dibattimento con l’ammissione ed esame dei testi e l’espletamento di perizia sulla sostanza stupefacente in sequestro.

Su detti aspetti si denunciava la mancanza ed illogicità della motivazione anche in punto di merito della vicenda segnatamente riferita alla prova valutabile al di là di ogni ragionevole dubbio del dolo, a fronte di una giustificazione logica ed esaustiva fornita dall’imputato a giustifica del possesso della sostanza.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti. Consegue la condanna del rincorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= alla cassa delle ammende.

Infatti, quanto alle eccezioni in rito, l’impugnata sentenza ha correttamente rilevato la manifesta infondatezza delle stesse (cfr. foll.2-3), sia in punto di corretta esplicazione del giudizio immediato, con richiesta ed accoglimento del conseguente giudizio abbreviato, sia in tema di ritualità dell’interrogatorio di garanzia e dell’espletamento di una conseguente essenziale istruttoria collegata alla natura e funzionalità del giudizio, secondo la stessa "ratio legis" permeante le figure del giudizio ex artt. 453 e ss. in combinato disposto con l’art. 438 c.p.p. e ss., come esattamente sottolineato dai giudici della Corte territoriale napoletana, anche con esplicito richiamo all’indirizzo in subiecta materia di questa Corte di legittimità, segnatamente riferito all’esigenza probatoria in rapporto alle condizioni giustificanti l’ammissione di nuove prove, in corretta lettura del combinato disposto dell’art. 4 c.p.p., art. 41 c.p.p., comma 5 e art. 603 c.p.p., comma 3.

Del pari manifestamente infondata la doglianza attinente il merito, segnatamente riferita all’asserito difetto di dolo, stante le puntuali, logiche e motivate considerazioni svolte al riguardo nell1impugnata sentenza (cfr. fol. 2-3) con esplicito richiamo alle significative modalità del fatto in relazione al comportamento dell’imputato ed all’apprezzabile dato ponderale della droga in sequestro.

Di qui, l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi addotti, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-04-2011) 06-07-2011, n. 26272

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con sentenza del 19 luglio 2007 il Tribunale di Milano, in sede di giudizio abbreviato, condannava B.S. alla pena di sei mesi di reclusione in ordine al delitto di simulazione di reato per avere affermato falsamente, con denuncia presentata alla Questura di Milano, di avere subito da parte di ignoti la rapina dell’autovettura Porche 911 posseduta in leasing, rapina in realtà mai avvenuta. A fondamento della decisione il giudice aveva posto anche alcuni stralci di intercettazioni telefoniche concernenti un più vasto procedimento pendente davanti all’autorità giudiziaria di Bergamo per associazione a delinquere e in cui era coinvolto lo stesso B., da cui risultava che l’autovettura in questione era stata consegnata a terze persone alcuni giorni prima della falsa denuncia, per essere destinata all’estero attraverso l’organizzazione criminosa che per mezzo di false denuncie di furto si proponeva di truffare le compagnie assicurative.

2. – Nel diverso procedimento iniziato a Bergamo, in cui B. era imputato, anche lì, di simulazione di reato nonchè di truffa in danno di assicurazione, il G.u.p., in sede di abbreviato, dichiarava inutilizzabili le intercettazioni telefoniche relative ai reati per i quali non era prevista la possibilità di disporre tale mezzo di prova, pervenendo all’assoluzione dell’imputato.

3. – Con istanza del 20 giugno 2009 il difensore del B. promuoveva giudizio di revisione contro la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano, sostenendo che la nuova prova era costituita dalla dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Bergamo, intercettazione relativa alle stesse conversazioni utilizzate nel giudizio davanti all’autorità giudiziaria milanese.

4. – La Corte d’appello di Brescia, con l’ordinanza del 2 ottobre 2009, ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione per manifesta infondatezza.

5. – Contro questa ordinanza ha proposto personalmente ricorso per cassazione il B., deducendo sotto diversi profili il vizio di motivazione.

In primo luogo ha censurato il provvedimento impugnato per avere ritenuto che con l’istanza di revisione si sia proposta una diversa valutazione delle prove; al contrario il ricorrente assume l’ammissibilità della revisione in quanto la sentenza di condanna è fondata unicamente sui risultati di intercettazioni di cui è stata sancita l’inutilizzabilità ex art. 270 c.p.p. Si sostiene che il Tribunale di Milano, dopo avere acquisito senza la valutazione richiesta dal citato art. 270 c.p.p. i risultati delle intercettazioni che l’autorità giudiziaria di Bergamo aveva a sua volta acquisto da altro procedimento, avrebbe comunque dovuto tenere conto della decisione con cui il G.u.p. ebbe a sancire l’inutilizzabilità di quelle stesse intercettazioni. Nè ha pregio, secondo il ricorrente, l’argomentazione della Corte d’appello secondo cui il Tribunale di Milano avrebbe potuto operare una diversa valutazione in ordine alla utilizzabilità delle intercettazioni, perchè ciò avrebbe potuto fare solo se avesse acquisito direttamente le intercettazioni del distinto procedimento.

Sotto un altro profilo B. critica la decisione della Corte d’appello di Brescia nel punto in cui ritiene che la sentenza di condanna si sia basata non solo sui risultati delle intercettazioni, ma anche sui servizi di osservazione e di pedinamento della polizia giudiziaria. In particolare, secondo il ricorrente la dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni, da cui avrebbe avuto origine l’intera inchiesta, espanderebbe i suoi effetti anche ai servizi di osservazione, con la conseguenza che la responsabilità penale dell’imputato sarebbe stata riconosciuta in base a prove integralmente inutilizzabili.

6. – Il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte d’appello ha precisato come, anche a voler seguire la tesi dell’imputato in ordine alla inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, dalla stessa sentenza risulta che il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del reato in base ad altri elementi, in particolare alle risultanze del servizio di osservazione compiuto dai militari della Guardia di finanza, che hanno costatato l’avvenuta consegna dell’autovettura ben prima della denuncia presentata dal B.. Ne consegue che, anche prescindendo dalla questione se l’effetto derivante dalla dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni nel diverso procedimento possa ritenersi "prova nuova" ai fini della revisione, deve riconoscersi che comunque non potrebbe mai pervenirsi ad una pronuncia assolutoria dell’imputato dal reato contestatogli, in presenza delle altre prove su cui si è basato il giudizio di colpevolezza. Peraltro, del tutto immotivate e prive di ogni giustificazioni sono le affermazioni del ricorrente, secondo cui l’inutilizzabilità delle intercettazioni travolgerebbe anche gli altri elementi di prova.

In conclusione, l’inammissibilità pronunciata dalla Corte d’appello trova piena giustificazione ai sensi dell’art. 631 c.p.p..

7. – Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.