Cass. civ. Sez. II, Sent., 13-12-2011, n. 26738 Accertamento, opposizione e contestazione Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 20.5.2001, M.C.S. proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione, emessa il 23.4.2001 dall’Ispettorato Centrale Repressione Frodi presso il Ministero delle Politiche Agricole,con cui gli era stato ingiuntoci sensi della L. n. 898 del 1986, artt. 2 e 3 il pagamento della somma di L. 60.637.744, a titolo di sanzione amministrativa per indebito conseguimento, nelle annate agrarie 1995-1996 e 1997, di aiuti comunitari previsti dal regolamento CEE n. 2078/92, relativi a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente, con la cura dello spazio naturale.

L’opponente eccepiva la prescrizione della sanzione applicata, la carenza di legittimazione dell’Ufficio Repressine Frodi ad emettere la sanzione stessa, ai sensi della L. n. 898 del 1986, art. 4; nel merito sosteneva che anche i terreni dichiarati in stato di abbandono potevano essere utilizzati per fini agricoli tonde ottenere l’erogazione di contributi per indennità compensativa;

lamentava,inoltre, l’omissione di motivazione in ordine alle difese svolte, L. n. 689 del 1981, ex art. 18 in sede amministrativa.

Si costituiva l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi presso il Monastero delle Politiche Agricole e Forestali-Ufficio di Catania – ed eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice adito in quanto l’illecito sarebbe stato commesso in (OMISSIS), nel circondario del Tribunale di Patti; assumeva, inoltre, l’infondatezza dell’opposizione in quanto era stata accertata una situazione dei luoghi differente da quella dichiarata dall’opponente, in ordine allo stato di abbandono dei terreni, risultati, invece, utilizzati per attività zootecniche.

Con sentenza in data 19.3.2003 il Tribunale di Messina confermava l’ordinanza ingiunzione, rigettando l’opposizione.

Respinte le eccezioni sollevate dalle parti, il giudicante rilevava, nel merito, che alla domanda di aiuto comunitario era connessa la dichiarazione di impegno sulla stato di abbandono dei terreni, per la durata di cinque annate agrarie; la violazione di detto impegno ed il conseguimento dell’indennità compensativa, presupponendo una situazione diversa da quella di abbandono del fondo e del mancato svolgimento di attività agricola, comportava, quindi, il carattere indebito della percezione del premio comunitario.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il M. sulla base di quattro motivi di ricorso illustrati da memoria.

L’amministrazione intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:

1) omessa pronuncia del giudice di merito sulle difese svolte dal trasgressore, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 18; omessa motivazione sul punto e violazione della L. n. 689 del 1981, art. 18;

2) violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 18 ed omessa contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;

in particolare, l’amministrazione procedente aveva notificato tardivamente la contestazione dell’illecito; risalendo lo stesso al 1995, anno di presentazione della domanda di aiuto comunitario, l’accertamento dell’illecito, effettuato in data del 19.5.1999, anzichè nel 1995, a seguito di controllo preventivo sulla domanda del M., era da ritenersi tardivo in quanto compiuto allorchè già si era verificata la decadenza della P.A. dal potere di effettuare la contestazione in questione (entro 90 giorni dall’accertamento);

3) violazione e/o falsa applicazione dei reg. CEE 746/96; 2078/92 e 2328/91, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, per avere il giudice di merito omesso di considerare le Delib. giunta regionale Siciliana del 28.11.94, il Decreto Assessoriale 31/98 e le circolari regionali 171/94; 237/97;

258/988, in riferimento alla cumulabilità dei due aiuti, con conseguente violazione di detti provvedimenti; la limitazione al godimento degli aiuti comunitari e la esclusione della loro cumulabilità non era prevista nei regolamenti CEE cit. ma era stata introdotta solo successivamente alla data della domanda del ricorrente e, comunque, tutte le circolari avevano fatti salvi gli impegni assunti in base alle precedenti disposizioni;

4) violazione e/o falsa applicazione della L. n. 898 del 1986, art. 3 e del D.M. n. 159 del 1998, art. 2 nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, riguardante la pretesa falsità della dichiarazione del ricorrente, circa il mancato godimento di indennità compensativa nel 1994 o lo stato di l’abbandono del fondo nello stesso anno; tale dichiarazione non era prevista nè era stata effettuata dal ricorrente che si era limitato a dichiarare detto stato di abbandono nei tre anni antecedenti al 30.7.93; contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non sussisteva alcuna violazione dell’impegno assunto dal M. per gli anni successivi alla domanda di aiuto comunitario poichè l’indennità compensativa era compatibile con l’aiuto stesso, atteso che era stata percepita non per la coltivazione, ma per i bovini ("per i capi di bestiame pascolanti sui terreni".

Il ricorso è infondato.

In ordine alla prima censura va rilevato, in conformità alla giurisprudenza della S.C., che "In tema di opposizione ad ordinanza di ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative" emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204 ovvero a conclusione del procedimento amministrativo L. n. 689 del 1981, ex art. 18 i vizi di motivazione in ordine alla difese presentate dall’interessato in sede amministrativa, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto"( S.U. n. 1786/2010). Nella specie la sentenza impugnata ha fatto riferimento alle norme violate, alla contestazione del fatto addebitato, evidenziando che alla domanda di aiuto comunitario era connesso l’impegno, della durata di cinque annate agrarie, sulla cura dei terreni abbandonati; la violazione di tale impegno con il conseguimento dell’indennità compensativa "che presuppone una situazione diversa da quella di abbandono del fondo e del mancato svolgimento di attività agricola", comportava quindi, l’indebita percezione del premio comunitario.

La correttezza e logicità di tale motivazione soddisfa l’obbligo motivazionale dell’atto applicativo della sanzione amministrativa, non richiedendosi una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario e potendosi dare atto delle ragioni della decisione, anche mediante il richiamo di atti del procedimento amministrativo, "purchè tale richiamo consenta l’instaurazione del giudizio di merito sull’esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio"( sez. L., Cass. n. 17104/2009; Cass. n. 19366/2010). La seconda doglianza è priva di fondamento, non ravvisandosi la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 sulla estinzione dell’azione sanzionatoria, posto che il termine per la contestazione dell’illecito decorre dall’accertamento dell’indebita percezione dei contributi e non dalla commissione dell’illecito o da quello in cui avrebbero dovuto essere verificate le condizioni per la concessione del beneficio.

La terza censura è anch’essa infondata in quanto il mero richiamo del ricorrente a circolari regionali non può valere a disattendere previsioni regolamentari comunitarie, quali il regolamento CEE n. 746/96 e n. 950/97 24.4.96, laddove è previsto (art. 14 regolamento CEE n. 746/96) che "il termine iniziale del periodo d’impegno viene determinato nell’impegno sottoscritto dal beneficiario in modo da consentire controlli efficienti. Tale data non può in alcun caso essere inferiore a quella di presentazione della domanda iniziale.

Salvo i casi debitamente giustificati, gli aiuti vengono corrisposti ai beneficiari almeno una volta all’anno.

Il versamento ha luogo entro un termine stabilito dallo Stato membro.

Tale termine non può essere superiore a quattro mesi dalla conclusione del periodo per il quale il pagamento deve essere corrisposto. Se gli aiuti vengono corrisposti ai beneficiari almeno una volta all’anno, i pagamenti successivi a quello del primo anno di presentazione della domanda sono effettuati in base ad una domanda annuale di pagamento dell’aiuto. In ogni caso, qualora siano intervenute o previste modificazioni in relazione all’impegno sottoscritto, il beneficiario è tenuto a dichiararle almeno annualmente". Il motivo sub 4) è privo di autosufficienza quanto agli impegni assunti e trascura che i pagamenti successivi a quello del primo anno di presentazione della domanda erano effettuati in base ad una domanda annuale di pagamento dell’aiuto che non poteva essere presentata da chi all’aiuto non aveva diritto, secondo quanto prescritto al comma 3) dell’art. 14 Reg. Cee n. 746/96 sopra riportato.

Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.

Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità, stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 23-12-2011, n. 28595 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

che V.G., con ricorso del 13 settembre 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Bologna depositato in data 13 ottobre 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del V. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha respinto il ricorso;

che il Ministro dell’economia e delle finanze, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 9.800,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 31 dicembre 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) il V., medico in servizio presso l’Azienda Ospedaliera S. Anna di Ferrara ed asseritamente titolare del diritto al computo dell’indennità di tempo pieno in misura integrale, senza la decurtazione del quindici per cento prevista dalla legge come conseguenza della scelta di esercitare la professione extramoenia, aveva proposto – con ricorso collettivo del 19 aprile 1996 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna; b) il Tribunale adito non aveva ancora deciso la causa al momento della proposizione della domanda di equa riparazione;

che la Corte d’Appello di Bologna, con il suddetto decreto impugnato, ha respinto la domanda, osservando che: a) la lettera della L. n. 724 del 1994, art. 4, comma 3, esclude che per i medici che optino di svolgere l’attività libero-professionale all’esterno delle strutture sanitarie pubbliche l’indennità di tempo pieno non sia assoggettata alla decurtazione del quindici per cento; b) tale tesi è stata integralmente accolta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 330 del 1999; c) "… dopo tale pronuncia della Corte costituzionale, i ricorrenti avanti al TAR non potevano nutrire alcuna legittima aspettativa di accoglimento del ricorso nè … continuare a vivere nell’incertezza dell’esito dello stesso. … nella specie non è in gioco l’astratto principio richiamato a funzionale sostegno della stessa L. n. 89 del 2001, bensì la sussistenza in concreto del danno da processo che la medesima ha inteso tutelare e la cui accertata inesistenza comporta l’inapplicabilità dell’invocata tutela risarcitoria …".

Motivi della decisione

che, con i motivi di censura, viene denunciata come illegittima, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, l’affermata piena consapevolezza della manifesta infondatezza della pretesa fatta valere dinanzi al Giudice contabile, nonchè l’apoditticità della motivazione;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che la censura è fondata;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole i del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte – come nella specie – sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., ex plurimis e tra le ultime, le sentenze nn. 993 8 del 2 010, 25595 del 2008, 21088 del 2005);

che, nella specie, i Giudici a quibus hanno sostanzialmente – ed erroneamente – fondato la ratio decidendi sul probabile esito del giudizio presupposto – sovrapponendosi inoltre arbitrariamente al giudizio del Tribunale amministrativo, il quale non aveva ancora definito il giudizio presupposto -, senza peraltro accertare la sussistenza dei presupposti della fattispecie di abuso del processo sulla base delle prove eventualmente dedotte dal Ministro resistente;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere^ annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che il processo presupposto de quo ha avuto una durata complessiva di dodici anni e otto mesi circa (dal 19 aprile 1996, data del ricorso introduttivo del processo presupposto, al 31 dicembre 2008, data del deposito del ricorso per equa riparazione);

che questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 500,00 per ciascuno degli anni di durata complessiva del processo;

che, nella specie, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 va determinato in Euro 6.350,00 per i dodici anni e otto mesi circa di irragionevole durata, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4^, e B, paragrafo 1^, allegate al D.M. giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 6.350,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-07-2011) 16-09-2011, n. 34213

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

W.W. e Wu.Wu. ricorrono avverso la sentenza 20.9.10 della Corte di appello di Milano che ha confermato quella in data 16.5.06 del locale tribunale con la quale sono stati condannati ciascuno, per il reato di cui agli artt. 110 e 473 c.p., in concorso di attenuanti generiche, alla pena – condizionalmente sospesa per entrambi – di mesi nove di reclusione ed Euro 800,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili.

Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per avere i giudici di appello errato nel valutare il contenuto informativo delle prove assunte, segnatamente con riferimento alle testimonianze degli operanti, appartenenti alla Polizia Municipale di Milano, M. e P., alle informazioni de relato assunte dai condomini di (OMISSIS) in relazione ai rumori provenienti dall’appartamento in cui erano stati sequestrati i beni di cui all’imputazione, nonchè a quanto poi verificato durante la perquisizione dell’immobile de quo.

I giudici avevano qualificato la condotta tenuta dagli imputati come contraffazione – e non solo come detenzione di materiale contraffatto – ritenendo certo che l’appartamento in questione fosse adibito a laboratorio di fabbricazione di oggetti di pelletteria, laddove invece non poteva dirsi certo che l’immobile fosse adibito a laboratorio sia a causa delle discrepanze nelle dichiarazioni testimoniali degli operanti, nessuno dei quali aveva peraltro osservato persone che stessero lavorando all’interno dei locali.

Inoltre, sebbene i condomini avessero riferito di rumori notturni, non ne era stata individuata la tipologia, per cui non era stata raggiunta la prova certa che l’immobile in questione fosse operativo nella contraffazione di prodotti di pelletteria, e quindi – si deduce con il secondo motivo – doveva essere ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 474 c.p., ma non quella originariamente contestata ex art. 517 c.p..

Osserva la Corte che le censure prospettate tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati sia dal tribunale che dalla Corte di appello.

Nel caso in esame, infatti, entrambe le pronunce hanno ineccepibilmente osservato che la prova del fatto ascritto agli imputati riposa sui pacifici risultati delle indagini svolte dagli operanti i quali, grazie ai servizi di osservazione, sono giunti ad individuare proprio il laboratorio dove veniva fabbricata la merce contraffatta e le persone che in esso svolgevano tale illecita attività. All’interno del laboratorio di (OMISSIS) – hanno evidenziato i giudici territoriali – venivano materialmente fabbricate borse di famose case (Vuitton, Mandarina Duck e Dior), i cui marchi venivano contraffatti, con l’utilizzo di macchinari da pelletteria, secondo le chiare indicazioni dei testi operanti, ed erano stati rinvenuti scampoli di pellame utilizzato per la fabbricazione, laddove la percezione di rumori molesti uditi per l’intera notte dagli abitanti del palazzo, e la scoperta, in seguito alla perquisizione, dei soppalchi utilizzati per far dormire gli operai, oltre alle stoffe per foderare le borse, non consentivano dubbi – hanno perspicuamente concluso i giudici del merito -sulla configurabilità del reato di cui all’art. 473 c.p..

Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in Euro 1.000,00, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile, che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonchè, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-09-2011) 30-09-2011, n. 35673

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza emessa il 6/10/2010 il Tribunale di Pisa, su concorde richiesta delle parti, ha applicato – ex art. 444 c.p.p. – nei confronti di D.B. la pena indicata in atti (con le precisazioni indicate nel provvedimento) in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, accertato il (OMISSIS).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato deducendo vizi di motivazione in relazione al disposto di cui all’art. 129 c.p.p..

Il Collegio rileva che in data 25 dicembre 2010 hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno gli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, e che, inoltre, è sopravvenuto l’arresto giurisdizionale della Corte di giustizia della Unione europea, Sezione 1, 28 aprile 2011, nel procedimento C-61/11 PPU, il quale ha statuito nel senso che le succitate disposizioni sovra-ordinate non consentono la "normativa di uno Stato membro (..) che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno sia irregolare, per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo". Ne consegue che ai giudici penali degli Stati della Unione spetta "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo altresì "debito conto del principio della applicazione retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri". La fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter o quater, che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del Questore, pur quando posta in essere prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE, deve, quindi, considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno.

La nuova formulazione dell’art. 14, comma 5 citato, introdotta con il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, non realizza una continuità normativa con la precedente disposizione sia per lo iato temporale intercorrente dalla scadenza dei termini di recepimento al momento di entrata in vigore delle nuove disposizioni, sia per la diversità dei presupposti, sia per la differente tipologia delle condotte integranti l’illecito delineato.

Poichè, in virtù del principio di diritto fissato da questa Corte di legittimità, "l’inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della manifesta infondatezza dei motivi (o per altra causa) non impedisce di rilevare, a norma dell’art. 129 c.p.p., la mancata previsione del fatto come reato, in conseguenza dell’inapplicabilità delle norme nazionali incompatibili con la normativa comunitaria" (cfr. Cass., Sez. 7, n. 21579 del 6 marzo 2008, Boujlaib, Rv.

239960), deve farsi luogo all’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata con la formula di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

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