Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-10-2011) 14-10-2011, n. 37065

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza deliberata il 27 settembre 2010, la Corte d’Appello di Firenze confermava quella del Tribunale della sede – sede distaccata di Empoli in data 15 aprile 2009, che aveva condannato alla pena di giustizia A.N., cittadino extracomunitario, siccome colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6 per non aver ottemperato, senza giustificato motivo, richiesto da ufficiali di polizia giudiziaria, all’ordine di esibizione del passaporto od altro documento d’identificazione e del permesso di soggiorno o altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, personalmente, deducendone l’illegittimità per violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, sul rilievo che l’esibizione di permesso di soggiorno doveva ritenersi una condotta inesigibile nei confronti di un immigrato clandestino.

Motivi della decisione

1. – Il ricorso è fondato.

2. – Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. del 24 febbraio 2011, dep. 27/04/2011, Rv. 249546, imp. Alacev), con decisione condivisa dal Collegio, hanno stabilito che, a seguito della modifica del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ad opera della L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h), i soggetti attivi del reato di inottemperanza "all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato", sono esclusivamente gli stranieri "legittimamente" soggiornanti nel territorio dello Stato.

Non integra, invece, nè questa, nè altra ipotesi di reato, l’omessa esibizione, da parte dello straniero extracomunitario, immigrato clandestinamente in Italia ed irregolare, del permesso o della carta di soggiorno ovvero del documento di identificazione per stranieri di cui al citato D.Lgs., art. 6, comma 9, in quanto il possesso di uno di questi ultimi documenti è inconciliabile con la condizione stessa di "straniero clandestino" e, conseguentemente, ne è inesigibile l’esibizione.

3. – Risultando pacifica la circostanza, affermata dallo stesso giudicante, che nel caso in esame l’imputato era sfornito di qualsiasi documento d’identità in quanto illegalmente presente nel territorio dello Stato, la sentenza impugnata va senz’altro annullata senza rinvio, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 02-12-2011, n. 3103

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. Preliminarmente, ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti.

2. La ricorrente, con ricorso depositato il giorno 11 novembre 2011, ha impugnato il provvedimento in epigrafe con il quale il Prefetto ha disposto nei suoi confronti la revoca della patente di guida in ragione della condanna per il reato di cui all’art. 73 DPR n. 309/1990, riportata dall’interessata con sentenza del 22 novembre 2010 dal Tribunale di Rimini.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso

3. In via pregiudiziale, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo la cui cognizione è radicata dalla mera sussistenza di un potere regolato da norme di diritto pubblico; a prescindere, dunque, dal richiedere o meno la fattispecie normativa una concomitante valutazione dell’amministrazione ad integrazione del precetto. La tesi citata dalla difesa erariale, del resto, è del tutto minoritaria in giurisprudenza.

4. Il provvedimento è immune dalle censure dedotte. Sono necessarie alcune brevi notazioni ricostruttive.

4.1. L’art. 120 d.lgs. n. 285 del 1992, recante la disciplina dei requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116, è stato recentemente modificato prima ad opera dell’art. 3, comma 52, lettera a), l. 15 luglio 2009, n. 94 e, poco successivamente, dall’art. 19 legge 29 luglio 2010, n. 120; da ultimo, ulteriori modifiche sono state introdotte, ma con effetto soltanto dal 19 gennaio 2013, dall’articolo 8, comma 1, lettera a), d.lgs. 18 aprile 2011 n. 59.

4.2. Nel testo risultante dalle predette novellazioni, si legge, al primo comma, che: "non possono conseguire la patente di guida… le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi". Il secondo comma recita "…. se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida"; ed, inoltre, "…. la revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data…. del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1".

5. Veniamo ora ai motivi di ricorso.

5.1. Secondo la ricorrente, nel caso di specie, difetterebbe del tutto il presupposto legittimante il potere di revoca, in quanto mancherebbe una pronuncia di condanna, avendo semplicemente il Tribunale di Rimini applicato la pena su richiesta delle parti ex articolo 444 c.p.p., concedendo peraltro il beneficio della sospensione condizionale della pena. In sostanza, si sostiene che i fatti oggetto del procedimento penale non sono stati mai accertati, avendo l’interessata patteggiato la pena e si espone che l’ipotetico reato non potrebbe assumere valore ostativo al mantenimento del titolo di guida.

Il motivo è infondato.

Questa stessa Sezione (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 29 maggio 2009 n. 3878) ha più volte rammentato come la prevalente giurisprudenza amministrativa abbia ormai da tempo riconosciuto la pronuncia emessa dal giudice penale ai sensi dell’art. 444 c.p.p. come equivalente a quella di condanna, per l’espressa equiparazione al riguardo sancita dall’art. 445 c.p.p. (Consiglio di Stato, Sez. I, 27.05.1992, n. 1647; idem, Sez. VI, 16.10.1995, n. 1149; Consiglio Stato, Sez. V, 20 giugno 2001, n. 3260; TAR Campania, III, 11.10.1996, n. 646; TAR Liguria, 15.11.2000, n. 1228; T.A.R. Toscana Firenze, Sez. I, 9 settembre 2004, n. 3761; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 4 luglio 2005, n. 9362). Si è osservato, infatti, come il patteggiamento investa la pena e non il titolo di imputazione, tanto che il giudice può disattendere la richiesta delle parti quando ritiene di pervenire a pronuncia di assoluzione o di estinzione del reato (TAR Piemonte, Sez. II, 23.10.1997, n. 535; Consiglio di Stato, Sez. VI, 24.08.1996, n. 1067). All’interno di tale procedimento, il Giudicante, lungi dallo svolgere una funzione meramente notarile (Corte Cost.le sent. n. 313/1990), accerta positivamente, con riguardo all’accordo delle parti, la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e comparazione delle eventuali circostanze, la congruità della pena e accerta negativamente la sussistenza di cause liberatorie, ex art. 129 del c.p.p., nei riguardi dell’imputato che implicitamente e volontariamente rinuncia ad avvalersi della presunzione di non colpevolezza (Cass.Pen.,I^, sent. n. 5517 del 5.12.1995) ed accetta una pena scontata in cambio delle energie e del tempo fatto risparmiare nell’interesse generale dell’amministrazione della giustizia (Cass.Pen., VI^, n. 649 del 19.1.1996). Ne deriva che la sentenza di patteggiamento, ancorché manchi un accertamento pieno della fondatezza dell’accusa penale (quale quello che contraddistingue il rito ordinario), e della responsabilità dell’imputato che concorda col P.M. la pena, conclude una fase processuale in cui l’accertamento del fatto deriva dalla contestazione del reato collegata alla volontà dell’imputato che, lungi dal contrastare tale contestazione, ne accetta le conseguenze sul piano penale (Cass. Pen., IV^, n. 7192 del 18.7.1996). Nella fattispecie in esame, la sentenza penale pronunciata nei confronti della ricorrente ha espressamente affermato che non ricorrono le condizioni per un proscioglimento in ragione della responsabilità dell’imputata emergente dagli elementi di prova raccolti in giudizio.

Neppure può essere richiamato l’art. 444, comma 1bis, c.p.p. secondo cui "salvo quanto previsto dall’articolo 653, la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi". Tale norma, infatti, disciplina l’efficacia di giudicato dell’accertamento compiuto in sede penale nel giudizio civile o amministrativo (per le restituzioni e il risarcimento del danno), non certo i presupposti del potere amministrativo di revoca; quest’ultimo, nel caso che ci occupa, è condizionato alla sussistenza di una mera condanna penale (sia pure per i reati tassativamente elencati dalla norma), senza alcun riguardo al tipo di procedimento penale posto in essere.

4.2. Con riferimento alla denunciata compressione delle garanzie partecipative, osserva il Collegio che quello impugnato è provvedimento avente natura vincolata, imponendo il tenore letterale della norma di revocare in ogni caso la patente di guida a coloro che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (è questo il caso della ricorrente), senza che residui in capo all’amministrazione prefettizia alcun potere discrezionale. Ne consegue la portata non viziante della omessa comunicazione di avvio del procedimento, trovando applicazione la previsione contenuta nell’art. 21 octies l. 7 agosto 1990 n. 241, così come introdotto dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15, a termini del quale "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".

4.3. Con riferimento alla censura di carenza istruttoria e motivazionale, deve per contro ritenersi che, non richiedendo l’esercizio del potere di revoca particolari apprezzamenti in quanto vincolato alla sussistenza dei presupposti previsti dalla norma, sia legittima la revoca della patente di guida disposta unicamente in ragione del presupposto applicativo previsto dalla norma, espressamente richiamato nella motivazione del provvedimento.

5. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma; il Collegio, ai fini della liquidazione, non può non tener conto del fatto che la difesa erariale si è costituita in giudizio soltanto per eccepire il difetto di giurisdizione, rinviando, quanto alle censure sollevate dalla ricorrente, alla allegata relazione amministrativa; neppure ha chiesto di argomentare in camera di consiglio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RIGETTA il ricorso;

CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che si liquida in Euro 400,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 23-12-2011, n. 10151

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che nel caso all’esame il collegio ravvisa la manifesta fondatezza del ricorso sulla base delle indicazioni e principi già espressi da questa Sezione con sentenza n.3287/2010 con a quale è stato ribadito che:

"- l’art. 38, comma 3, Cost., disponendo che "gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale", dà concretezza ai principi generalissimi che, in relazione ai "diritti inviolabili dell’uomo", esprime l’art. 2 Cost. e, in relazione alla "pari dignità sociale", esprime l’art. 3 Cost., quando esige che il principio di eguaglianza sia modulato in funzione anche delle "condizioni personali";

"- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 215 del 1987, ha affermato che "la partecipazione del disabile al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato"; dal che il dovere dello Stato (art. 38, comma 4, Cost.) di rendere concretamente fruibile il diritto all’istruzione attraverso "misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti di istruzione";

"- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha espressamente riconosciuto al disabile (art. 12) il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione dalla scuola materna all’università, prevedendo che la fruibilità di tale diritto sia assicurata, tra l’altro, con il ricorso a personale docente specializzato di sostegno,

"- che, prendendo atto della circostanza che, accanto a forme più lievi, esistono forme di disabilità particolarmente gravi, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunnidocenti stabilito in via generale (art. 40, comma 1);

"- che l’art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aveva inciso sulle norme da ultimo ricordate fissando rigidamente un limite al numero degli insegnanti di sostegno e sopprimendo radicalmente la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato altri insegnanti, in deroga al rapporto docentialunni pur se in presenza di disabilità particolarmente gravi;

"- che tali norme della legge n. 244 del 2007, tuttavia, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 26 febbraio in quanto contrastanti con il "quadro normativo internazionale (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n, 18), costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a protezione dei disabili".

"- che nell’ora citata sentenza la Corte ha osservato che "la scelta… di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato" incide sul nucleo indefettibile di garanzie costituente il limite invalicabile all’intervento normativo discrezionale del legislatore, in quanto "detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto all’istruzione del disabile grave"; "la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno appresta una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità….(e) non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua"…";

– che, nella specie, alla luce del riferito quadro normativo nel quale si iscrive la vicenda all’esame, non potrebbe dubitarsi dell’illegittimità del provvedimento impugnato con il quale, nonostante l’handicap del minore sia qualificato grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, l’Amministrazione dichiara l’impossibilità di garantirgli assistenza di sostegno per un numero di ore pari almeno ad un’intera cattedra;

– che l’esiguità dell’organico, infatti, non potrebbe pregiudicare il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave, essendo tenuta l’Istituzione Scolastica a provvedere a soddisfarle – in deroga al rapporto docentialunni ordinario – attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di sostegno; come prevedeva già la legge n. 449 del 1997 con norma che, in parte qua, non è suscettibile di modifica da patte del legislatore ordinario e che sancisce un ineludibile dovere da parte e dell’amministrazione scolastica;

– che il recente art.. 9, comma 15, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha confermato che il limite dei docenti di sostengo ("pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’ organico di fatto dell’ a.s. 2009/2010") fa "salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104": e cioè proprio in relazione alla fattispecie del presente giudizio;

Considerato che merita adesione la prospettazione giuridica svolta in ricorso;

Ritenuto di dover fare applicazione dell’art. 34, lett. c), c.p.a., il quale prevede che, "in caso di accoglimento del ricorso, il giudice, nei limiti della domanda… condanna (l’amministrazione)… all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio";

Ritenuto pertanto di disporre che le amministrazioni scolastiche avviino e perfezionino con ogni tempestività, in base alla previsione di cui al precitato art. 9 del decreto legge 78/2010 che contempla la possibilità di procedere ad assunzione in deroga su posti di sostegno, le iniziative necessarie per assicurare l’adeguata integrazione dell’organico del personale di cui trattasi in relazione al concreto fabbisogno della Istituzione scolastica.

Preso atto della rinuncia alla pretesa risarcitoria.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio per complessivi euro 600,00 (seicento).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., lo accoglie nei sensi e agli effetti di cui in motivazione, disponendo la tempestiva adozione dei provvedimenti quivi indicati.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio per complessivi euro 600,00 (seicento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 11-01-2012, n. 7

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 10.1.2008 e depositato presso la Segreteria della Sezione il successivo giorno 16, G.M. impugna il decreto del Questore di Brescia in data 12.11.2007 – notificato all’interessato in data 4.1.2008 – con cui è stato denegato il rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato dalla medesima Questura il 15.6.2001, avendo rilevato che il suddetto risultava avere riportato due condanne penali per un totale di anni 7 e mesi 4.

Il ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di istruttoria e di motivazione.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione, chiedendo il rigetto del gravame.

Con relazione in data 2.2.2008 (depositata in giudizio dall’Avvocatura di Stato il 5.2.2008) l’Amministrazione ha evidenziato le ragioni a sostegno del diniego.

Alla Camera di consiglio del 7.2.2008 (ord. n. 108/08) la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione degli effetti dell’atto impugnato.

In data 1.7.2008 veniva depositato in Segreteria atto in data 30.6.2008 con il quale il ricorrente affidata il patrocinio difensivo all’avv. Carlo Molé.

In data 4.12.2009 veniva depositato in Segreteria atto in data 8.8.2009 con il quale il ricorrente affidata il patrocinio difensivo congiunto all’avv. Simonetta Geroldi e all’avv. Cristina Savoldi.

Alla pubblica udienza del 14.12.2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Motivi della decisione

Con il ricorso all’esame, il cittadino del M.G.M. impugna il decreto del Questore di Brescia con cui è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, evidenziando la sussistenza di due condanne penali a carico del medesimo (la prima decreto del 6.7.2001 del GIP del Tribunale di Brescia a Euro 1.291,14 di multa per violazione di domicilio in concorso; la seconda sentenza della Corte d’appello di Milano ad anni 7 e mesi 4 di reclusione per costituzione e direzione di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti nonché per detenzione e cessione di droga).

Il ricorrente rappresenta:

– di essere stato scarcerato anticipatamente in data 1.8.006 per effetto dell’indulto ex L. n. 241 del 2006;

– di aver richiesto il 31.7.2006 al Magistrato di Sorveglianza di Pavia la revoca anticipata della misura di sicurezza del’espulsione dal territorio dello stato ordinata nella sentenza di condanna della Corte d’appello di Milano;

– che il Magistrato di Sorveglianza, in data 21.12.2006, dichiarava cessata la pericolosità sociale e quindi disponeva la non applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione;

– di aver presentato alla Questura di Brescia, in data 11.10.2006, istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

Ciò premesso, il ricorrente contesta la legittimità dell’opposto diniego, lamentando che questo si fonda esclusivamente sull’esistenza della sentenza di condanna risalente a fatti accaduti otto anni prima, senza alcuna disamina della concreta pericolosità sociale del soggetto che è stata invece disamina ed esclusa dal Magistrato di Sorveglianza.

Il ricorso non risulta fondato.

Sotto un profilo d’ordine generale, va rilevato (cfr. TRGA Trento 27.3.2006 n. 101, 3.4.2006 n. 107 e 19.2.2007 n. 25) che l’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (come modificato dall’art. 4 comma 1 lett. b della L. 30 luglio 2002, n. 189 c.d. Bossi-Fini), nel prevedere la non ammissione e l’impossibilità di continuare il soggiorno in Italia per quei cittadini di origine extracomunitaria che siano stati condannati (anche con sentenza c.d. patteggiata") per determinate categorie di reati oggettivamente gravi e che comunque destano particolare allarme sociale, introduce un automatismo che opera solo nel caso in cui la responsabilità del cittadino straniero risulta essere stata accertata dall’Autorità Giudiziaria a seguito di procedimento penale e conclusiva sentenza di condanna nei suoi confronti.

In altri termini, il citato art. 4 D.Lgs. n. 189 del 2002, individua una serie di condotte, quelle integratrici delle fattispecie criminali menzionate dalla norma, e le considera come oggettivi indici di pericolosità sociale. Esse, dunque, vengono considerate dalla legge come requisiti individuali negativi, ostativi all’inserimento dello straniero nella comunità nazionale.

Il riferimento legislativo alle inerenti condanne deve quindi ritenersi come volto ad individuare i fatti probanti (cioè le condanne) la sussistenza di quei requisiti negativi.

Si tratta, in definitiva, di una valutazione di pericolosità sociale già effettuata dal legislatore che ha ritenuto, del tutto ragionevolmente e nell’ambito della discrezionalità che gli compete, la sussistenza di tale elemento nella responsabilità del soggetto, accertata giudizialmente, per la commissione di reati di particolare gravità (cfr., sul punto, TAR Parma 7.4.2005 n. 207).

Può condivisibilmente affermarsi (cfr. TAR Parma 26 gennaio 2006 n. 21) che in tal caso sussiste un automatico impedimento al rinnovo del permesso di soggiorno, senza necessità di un’autonoma valutazione della concreta pericolosità sociale, in quanto si tratta di una preclusione che non costituisce un effetto penale, ovvero una sanzione accessoria alla condanna, bensì un effetto amministrativo che la legge fa derivare dal fatto storico consistente nell’avere riportato una condanna per determinati reati, quale indice presuntivo di pericolosità sociale o, quanto meno, di riprovevolezza (non meritevolezza, ai fini della permanenza in Italia) del comportamento tenuto nel Paese dallo straniero.

In merito all’applicazione della norma in questione in relazione a condanne intervenute, come nella fattispecie all’esame, dopo l’entrata in vigore della legge Bossi-Fini, occorre porre in rilievo che, alla stregua dell’art. 5, 5 comma D.Lgs. n. 286 del 1998, il permesso di soggiorno è revocato, ovvero il rinnovo dello stesso è rifiutato quando vengano a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.

In altri termini, i requisiti per l’ottenimento del permesso di soggiorno sono sempre i medesimi, sia che si tratti di prima richiesta del permesso che di rinnovo dello stesso.

Dal che consegue che la condanna per determinati reati (tra cui rientra quello, assai grave, in tema di droga attribuito all’odierno ricorrente), come è ostativa per l’ingresso nel territorio dello Stato e la concessione del permesso di soggiorno, ugualmente preclude la possibilità di ottenere il rinnovo dello stesso .

La norma in questione non consente all’Amministrazione alcuna autonoma valutazione in ordine ai fatti oggetto del giudizio penale derivando in modo del tutto automatico dalla sentenza penale la preclusione al rinnovo del permesso di soggiorno (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 2866 del 17.5.2006).

Va poi posto in luce che la disposizione così come sopra interpretata non suscita dubbi di costituzionalità, poiché non appare irragionevole una norma che limita l’ingresso e la permanenza sul territorio nazionale degli stranieri a seconda che questi abbiano commesso reati sanzionati con pene superiori a determinate soglie o comunque ritenuti di particolare pericolosità sociale nell’attuale momento storico (cfr. TAR Parma 21 febbraio 2006 n. 60 e TAR Umbria 28 dicembre 2005 n. 638).

Con la sentenza n. 148 del 2008, la Corte costituzionale ha osservato che: "la principale norma concernente la condizione giuridica dello straniero – attualmente, extracomunitario – è quella dell’art. 10, comma secondo, Cost., la quale stabilisce che essa "è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali", rilevando quindi che: "Da tale disposizione si può desumere che, per quanto concerne l’ingresso e la circolazione nel territorio nazionale (art. 16 Cost.), la situazione dello straniero non è uguale a quella dei cittadini, dall’altro, che il legislatore, nelle sue scelte, incontra anzitutto i limiti derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute ed eventualmente dei trattati internazionali applicabili ai singoli casi".

Inoltre, la Corte ha ritenuto che non sia manifestamente irragionevole condizionare l’ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale alla circostanza della mancata commissione di reati di non scarso rilievo, osservando che la condanna per un delitto punito con la pena detentiva, la cui configurazione è diretta a tutelare beni giuridici di rilevante valore sociale – quali sono le fattispecie incriminatrici prese in considerazione dalla normativa censurata – non può, di per sé, essere considerata circostanza ininfluente ai fini di cui trattasi. E ciò in quanto il rifiuto del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce sanzione penale, sicché il legislatore ben può stabilirlo per fatti che, sotto il profilo penale, hanno una diversa gravità, valutandolo misura idonea alla realizzazione dell’interesse pubblico alla sicurezza e tranquillità, anche se ai fini penali i fatti stessi hanno ricevuto una diversa valutazione.

Venendo alla fattispecie all’esame, va rilevato che con il provvedimento in questa sede impugnato il Questore ha comunque svolto una verifica in concreto e non solo in astratto della pericolosità sociale del soggetto. Infatti, non soltanto è stato posto in luce che il richiedente il rinnovo del permesso risultava aver riportato due condanne penali (una prima con decreto di condanna del 6.7.2001 del GIP del Tribunale di Brescia a Euro 1.291,14 di multa per violazione di domicilio in concorso; la seconda della Corte d’appello di Milano – a parziale riforma delle sentenza 5.11.2001 del GIP del Tribunale di Milano – ad anni 7 e mesi 4 di reclusione per costituzione e direzione di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti nonché per detenzione e cessione di droga) ma è stato rilevato che "i predetti reati sono stati consumati durante il periodo di regolare permanenza sul territorio nazionale, da cui si evince che lo straniero, seppur poteva svolgere effettiva attività lavorativa, ha scelto la via dell’illegalità e dei facili guadagni;" ; ulteriormente specificando che – "tramite le stazioni dei carabinieri di Trenzano e Borgo San Giacomo" – è stato verificato che "il richiedente è persona di dubbia condotta morale e civile, . ..conduce vita riservata, non è integrato nella realtà sociale e non svolge alcuna attività lavorativa."

Da ultimo, va osservato che non può dispiegare alcun affetto in relazione al rinnovo del permesso di soggiorno la circostanza che il ricorrente abbia ottenuto dal Magistrato di Sorveglianza la dichiarazione di cessazione della pericolosità sociale e la non applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione applicata in sede di condanna penale.

Infatti, il giudizio dal giudice penale ai fini della concessione del beneficio è di tipo prognostico, volto a valutare l’eventuale possibilità di reiterazione dei reati già commessi, mentre in sede amministrativa, come si è illustrato, si verifica un automatico impedimento al rinnovo del permesso di soggiorno, senza necessità di un’autonoma valutazione della concreta pericolosità sociale.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese a favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in e 1000, oltre ad accessori,ove dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere, Estensore

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario

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