Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-01-2011, n. 290

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato i giorni 20, 26 aprile e 4 maggio 2009 e depositato il 14 seguente il signor S.D.M., ripetutamente assunto a tempo determinato dal Comune di Barano d’Ischia in qualità di operaio giardiniere, ha appellato la sentenza 5 febbraio 1999 n. 305 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sezione quinta, con la quale è stato respinto il suo ricorso diretto all’annullamento del provvedimento n. 3158/89 privo di data del Sindaco di Barano, di risoluzione dal 1° luglio 1989 del rapporto col Comune, ed il provvedimento 11 maggio 1989 n. 105606 del Comitato regionale di controllo della Campania, sezione provinciale di Napoli, di approvazione "in via eccezionale e senza ulteriori proroghe fino al 30 giugno 1989, con espressa avvertenza che ulteriori delibere in merito non saranno rese esecutive" della deliberazione 22 aprile 1989 n. 107 della Giunta comunale, recante chiarimenti sulle precedenti deliberazioni 2 marzo 1989 nn. 70, 71, 72 e 73, nonché all’annullamento del detto provvedimento di controllo.

Ricordati i motivi formulati in primo grado, a sostegno dell’appello ha lamentato l’omesso esame da parte del TAR dell’impugnazione del predetto provvedimento di controllo, da ritenersi illegittimo in quanto immotivato, carente di istruttoria e contenente una sorta di condizione non consentita dalla normativa in materia, costituente esercizio di poteri di amministrazione attiva anche con riguardo alla futura azione della p.a.. Inoltre il TAR erroneamente avrebbe ritenuto l’inapplicabilità della legge n. 230 del 1962 al rapporto di pubblico impiego, come pure erroneamente non avrebbe dato atto della sussistenza, nella specie, di tutte le caratteristiche proprie del detto rapporto, quindi dell’esistenza del medesimo senza che rilevi la sua qualificazione formale, col conseguente diritto del ricorrente a percepire le rivendicate differenze retributive ed alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale ed assistenziale.

La Regione Campania si è costituita in giudizio in data 10 giugno 1999 e con memoria del 9 aprile 2010 ha svolto controdeduzioni, richiamandosi alle altre difese formulate in primo grado.

Con ordinanza collegiale 25 maggio 2010 n. 161 è stata disposta l’acquisizione del fascicolo di primo grado e, in ogni caso, di documenti a cura del Comune di Barano.

All’odierna udienza pubblica l’appello è stato nuovamente posto in decisione.
Motivi della decisione

Com’è esposto nella narrativa che precede, con ricorso davanti al TAR per la Campania il signor D.M. impugnava il provvedimento del Sindaco di Barano d’Ischia notificatogli il 26 maggio 1989, di risoluzione dal 1° luglio seguente del suo rapporto di lavoro con l’Ente in qualità di giardiniere, dal momento che, in ordine alla deliberazione 22 aprile 1989 n. 107 della Giunta municipale, di chiarimenti alle precedenti deliberazioni nn. 70, 71, 72 e 73 recanti assunzione diretta in ruolo – tra gli altri – dello stesso signor D.M., l’organo di controllo aveva vistato l’atto con la seguente dizione: "nulla da osservare, in via eccezionale e senza ulteriori proroghe fino al 30/6/1989, con espressa avvertenza che ulteriori delibere in merito non saranno rese esecutive", nonché il detto atto di controllo.

Con la sentenza appellata il TAR ha respinto il ricorso ritenendo esclusa la possibilità da parte dell’ente di trasformare il rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, sicché il Co.re.co. bene avrebbe inteso statuire l’inconfigurabilità di successivi e continuativi rinnovi che avrebbero comportato la costituzione di rapporto a tempo indeterminato, con danno erariale ed illegittima pretermissione delle procedure di selezione dei candidati a posto pubblico.

Ciò premesso, la pronunzia merita conferma quanto alla sostanziale affermazione dell’inapplicabilità alla fattispecie della legge 18 aprile 1962 n. 230, con conseguente esclusione dell’esistenza di rapporto di lavoro "a tempo indeterminato", giacché – com’è ormai assodato in giurisprudenza – la trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato in presenza delle circostanze previste dalla stessa legge, in particolare dall’art. 2, è possibile nel settore del pubblico impiego solo quando l’amministrazione ne riceva legittimazione da apposita fonte legislativa che faccia proprio il principio affermato dalla legge stessa; pertanto, non può trovare applicazione in relazione al rapporto a tempo determinato instaurato presso gli enti pubblici locali, il quale trova una sua completa disciplina nell’art. 5 del d.l. 10 novembre 1978 n. 702, convertito dalla legge 8 gennaio 1979 n. 3 che, tra l’altro, esclude la possibilità di assumere a tempo indeterminato il personale non di ruolo (cfr., tra le più recenti, Cons. St., Sez. V, 3 settembre 2009 n. 5170 e 20 agosto 2008 n. 3985).

Non è invece condivisibile la reiezione delle censure più specificamente attinenti al provvedimento dell’organo di controllo ed a quello sindacale, in realtà non esaminate. Più precisamente, il TAR ha omesso di considerare tali doglianze, con le quali si sosteneva, tra l’altro, l’illegittimità del primo atto sia in quanto consistente in un’approvazione condizionata, sia perché, ove da intendersi come di controllo negativo, assolutamente sprovvisto di motivazione, neppure ob relationem ad altri precedenti provvedimenti negativi (resi su delibere di assunzione a tempo determinato), e del secondo atto in via derivata.

Le stesse doglianze colgono nel segno.

Quanto al carattere condizionato, al riguardo la giurisprudenza ha affermato la possibilità che il controllo di legittimità sia esercitato con visto condizionato, di per sé atipico ma non per ciò solo illegittimo, purché l’organo di controllo non invada le competenze dell’amministrazione controllata e la condizione apposta non sia tale da snaturare l’indole, lo scopo e la sostanza dell’atto controllato (cfr. Cons. St., Sez. IV, 30 settembre 2002 n. 4983 e Sez. V, 1° aprile 1999 n. 348).

Nella specie, in effetti il Co.re.co, nel convertire l’atto di assunzione in ruolo a decorrere dalla data di esecutività della delibera – avente espresso scopo di sopperire ad esigenze permanenti in ordine a servizi essenziali, oltre che di "sanatoria" di situazioni di precariato – in uno di assunzione a tempo determinato di per sé diretto a soddisfare necessità contingenti e temporanee, ha indubbiamente sostituito scelte proprie a quelle operate dall’Amministrazione attiva, pervenendo così a snaturare del tutto il rispettivo provvedimento che, in sostanza, ha annullato, senza peraltro indicare il vizio di legittimità riscontrato.

E proprio in relazione a ciò va ravvisato il difetto più grave dell’atto, tenuto conto che in esso non v’è neppure – come bene deduceva l’appellante in primo grado e qui ribadisce – un mero richiamo alle ragioni che avevano condotto all’annullamento di precedenti deliberazioni di assunzione a termine per "contrasto con la legge n. 3 dell’8179, art. 5, 15° comma" (rectius: art. 5, co. 15, del d.l. n. 702 del 178, conv. in l. n. 3 del 1979). In altri termini, ancorché sia particolarmente evidente che la disposta assunzione in ruolo si poneva in aperta violazione di norme imperative e basilari nel settore del pubblico impiego (quali il co. 12 del cit. art. 5, secondo le assunzioni negli enti locali "dovranno avvenire solo per pubblico concorso o per prova pubblica selettiva che è consentita per il solo personale salariato ed ausiliario"), tali da determinarne addirittura la nullità, dal dato testuale del provvedimento di controllo non è dato rilevare in alcun modo siffatto elemento essenziale, che avrebbe dovuto necessariamente recare e dal quale non è possibile prescindere, giacché ai sensi dell’art. 59 della legge 10 febbraio 1953 n. 62 l’atto negativo (al quale, come detto, va assimilato il provvedimento condizionato in esame) deve essere adottato con ordinanza "motivata". D’altra parte, l’essenzialità dell’elemento in parola discende dalla natura stessa dello stesso atto negativo, la quale esige che sia esternato, sia pur succintamente mediante semplice richiamo al principio o parametro normativo ritenuto violato, l’iter logico seguito dall’organo di controllo per pervenire a quel giudizio in base ad un operato raffronto tra fatto e detto principio o parametro normativo.

In conclusione, l’appello non può che essere accolto, sia pure nei limiti sopra precisati, con conseguente annullamento del provvedimento del Co.re.co. di cui si è discusso, nonché del pedissequo provvedimento sindacale, impugnati, in accoglimento negli stessi limiti del ricorso di primo grado.

Tuttavia, l’esito complessivo della controversia consiglia la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto di ragione e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso di primo grado ed annulla i provvedimenti con esso impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere

Marzio Branca, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-09-2012, n. 15000

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che:
1. La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato, in particolare, l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 5 giugno 2000 stipulato da xxx s.p.a. con D.S..
2. Per la cassazione di tale sentenza, depositata il 17 novembre 2006, xxx s.p.a. ha proposto ricorso notificato il 16 novembre 2007; la lavoratrice ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
3. Con sentenza in data 20 aprile 2011 la Corte d’appello di Roma ha rigettato il ricorso per revocazione proposto da xxx s.p.a. nei confronti della sentenza citata sub 1., ricorso basato sull’assunto della sussistenza di un errore di fatto per non avere la Corte territoriale colto correttamente, sulla base dei documenti prodotti nel giudizio di primo grado, la causale effettivamente richiamata a giustificazione dell’apposizione del termine.
4. Quest’ultima sentenza, peraltro, non rileva nel presente giudizio atteso che la stessa non è oggetto dell’impugnazione e considerato che, come è stato chiarito da questa Corte di legittimità (Cass. 3 maggio 2000 n. 5513), vi è completa autonomia tra il giudizio di cassazione e quello per revocazione.
5. Con la sentenza impugnata (e cioè quella depositata in data 20 aprile 2006) la Corte territoriale premetteva in fatto che la D. era stata assunta con contratto a tempo determinato per il periodo 5 giugno 2000 – 31 agosto 2000; tale contratto era stato stipulato a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre. Ciò premesso riteneva l’illegittimità del termine apposto al suddetto contratto osservando che la società xxx non aveva provato, come era suo onere, la carenza oggettiva di organico determinata dalla fruizione di ferie del personale in forza presso la filiale di assunzione e la concomitante necessità di assicurare l’espletamento del servizio. Ed infatti, ad avviso della Corte, tale prova (concernente, in sostanza, la sussistenza di uno specifico nesso causale fra la stipula del contratto a termine e le esigenze di sostituzione di lavoratori in ferie) doveva considerarsi necessaria non essendo sufficiente la notorietà della circostanza per cui nel periodo giugno – settembre i lavoratori concentrano la fruizione delle ferie.
6. Con l’unico motivo di ricorso xxx s.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 414, 420 e 437 cod. proc. civ., della L. n. 230 del 1962, art. 3 e vizio di motivazione assumendo che la Corte di merito avrebbe posto a fondamento della propria decisione fatti e profili giuridici diversi da quelli dedotti in giudizio, sostituendo così la causa petendi. In particolare avrebbe deciso la causa sul presupposto che il contratto in questione era stato stipulato sulla base della causale di cui all’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre, laddove il contratto stesso era stato stipulato ai sensi dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane.
7. Il ricorso è fondato.
8. Dal testo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e del ricorso in appello, riportato in ricorso, si evince chiaramente che la D. fu assunta in base alla causale di cui all’accordo integrativo del 25 settembre 1997 (esigenze eccezionali…) e non già per la causale presa in considerazione dalla Corte di merito.
Tale circostanza deve considerarsi del resto pacifica fra le parti in quanto affermata anche nel controricorso.
9. Appare pertanto evidente la sussistenza di una violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall’art. 112 cod. proc. civ., atteso che la Corte territoriale ha deciso sulla base di una causa petendi affatto diverso rispetto a quella sottoposta al suo esame.
10. Il ricorso deve essere in definitiva accolto e per l’effetto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, indicato in dispositivo, il quale provvedere in conformità con i principi fissati dall’art. 112 cod. proc. civ.. Il giudice del rinvio provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cassazione – Sezioni Unite – Sentenza n. 21045 del 01/10/2009 Fallimento, riparto, parziale, prelazione, privilegio (2010-03-04)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Il fatto

Nel fallimento della Nu. Na. S.n.c. di F.C.P. &. C., pendente dinanzi al Tribunale di Forlì, la C.R.F. propose opposizione ad un piano di riparto parziale dichiarato esecutivo dal giudice delegato. Premesso che la somma distribuita costituiva il ricavato della vendita di un appartamento sul quale risultava iscritta ipoteca a garanzia del credito dalla Cassa stessa vantato in virtù di un mutuo fondiario concesso alla società costruttrice dell’immobile, l’opponente sosteneva che erroneamente tale credito era stato collocato con grado inferiore a quello vantato dal B. per il rimborso della caparra da questo versata contestualmente alla stipulazione di un contratto preliminare di acquisto del medesimo appartamento, trascritto in data successiva all’iscrizione dell’ipoteca e scioltosi ai sensi della L.F., articolo 72.

Ad avviso dell’opponente, infatti, l’ipoteca concessa a garanzia del finanziamento di un intervento edilizio ai sensi del Decreto Legislativo l settembre 1993, n. 385, articolo 38, prevalendo sulla trascrizione anteriore del contratto preliminare, a norma dell’articolo 2825-bis c.c., doveva prevalere, a maggior ragione, sulla trascrizione posteriore.

Il Tribunale accolse la domanda, osservando, anzitutto, che la particolare causa di prelazione accordata al promissario acquirente dall’articolo 2775-bis c.c., comma l, non si sottrae al principio generale enunciato dall’articolo 2748 c.c., comma 2, in forza del quale i crediti muniti di privilegio speciale immobiliare prevalgono su quelli ipotecari, se la legge non dispone diversamente. Ha, tuttavia, ravvisato una tale diversa disposizione (idonea, appunto, ad invertire l’anzidetto criterio di priorità) nel combinato disposto degli articoli 2775-bis e 2825-bis c.c., reputando che dette norme siano da interpretare nel senso della prevalenza delle ipoteche iscritte a garanzia di mutui fondiari erogati a norma del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, articolo 38 e ss., Testo Unico bancario, rispetto al privilegio immobiliare accordato al promissario acquirente, indipendentemente dall’esservi stato o meno accollo del mutuo da parte dell’acquirente. Così ragionando ha, dunque, ritenuto irrilevante nella fattispecie la precedente affermazione resa sul tema da questa Corte (Cass. 14 novembre 2003, n. 17197, della quale si dirà in seguito), considerando che questa non decidesse riguardo ad un istituto di credito garantito da ipoteca ai sensi del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articoli 38 e segg., ovvero in altro modo garantito da ipoteca.

Avverso il decreto del Tribunale di Forlì il B. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

Ha resistito con controricorso la Cassa dei Risparmi, la quale ha depositato successivamente memoria. Non ha svolto difese la curatela del fallimento.

Con ordinanza interlocutoria del 20 ottobre 2008, la Prima Sezione Civile, ritenuta la sussistenza di una questione di massima di particolare importanza, avente ad oggetto la prevalenza del privilegio di cui all’articolo 2775-bis c.c., sulle ipoteche per mutui fondiari iscritte anteriormente alla trascrizione del contratto preliminare, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, il quale ha disposto l’assegnazione della causa alle Sezioni Unite.

– Motivi:

1. Premessa – Il ricorso e la questione sottoposta all’esame delle sezioni unite

Il ricorrente, nel dedurre la violazione dell’articolo 2645-bis c.c., articolo 2775-bis c.c., articolo 2748 c.c., comma 2, e articolo 2825-bis c.c., sostiene che il secondo comma dell’articolo 2775-bis c.c., individua due soli casi di ipoteche che non soccombono al privilegio di cui al comma l, e precisamente quelle iscritte a garanzia del mutuo erogato al promissario acquirente per l’acquisto dell’immobile e quelle iscritte a garanzia del credito edilizio nei limiti della quota che il promissario stesso si sia accollato; benché l’articolo 2825-bis c.c., faccia riferimento esclusivamente alle ipoteche iscritte successivamente alla trascrizione del preliminare, è ovvia la prevalenza anche di quelle iscritte in epoca anteriore, ma sempre nei limiti della quota di debito che il promissario si sia accollato, non avendo egli altrimenti alcun ruolo nel rapporto tra il finanziatore ed il costruttore.

Secondo il ricorrente, il decreto impugnato contrasta, oltre che con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che subordina la prevalenza dell’ipoteca all’accollo da parte del promissario del debito contratto dal costruttore, anche con lo spirito della legge, che mira a tutelare i promissari acquirenti di fabbricati in corso di costruzione in caso di mancata esecuzione del preliminare o fallimento del promittente venditore.

Nella specie, pertanto, non essendo intervenuto l’accollo della quota di mutuo gravante sull’immobile promesso in vendita, troverebbe applicazione il principio generale di cui all’articolo 2748, comma 2, c.c., secondo cui il privilegio immobiliare prevale sulle ipoteche iscritte anche anteriormente, non potendo individuarsi nell’articolo 2825-bis c.c., la diversa disposizione di legge che, ai sensi dell’ultimo inciso dell’articolo 2748, comma 2, consente di derogare a tale principio.

Preliminare rispetto al vaglio delle doglianze prospettate nel ricorso è l’esame della premessa giuridica dalla quale muove l’impugnato provvedimento, secondo cui il privilegio del credito del promissario acquirente per mancata esecuzione del contratto preliminare prevale, ai sensi dell’articolo 2748, comma 2, c.c. sui crediti ipotecari, anche se l’ipoteca è stata iscritta prima della trascrizione del preliminare, salvo soltanto che si tratti di ipoteche relative a mutui erogati per l’acquisto del medesimo immobile promesso in vendita o iscritte a favore dei creditori garantiti ai sensi dell’articolo 2825-bis c.c.

Solo ove, infatti, tale premessa fosse da condividere occorrerebbe valutare se reggono o meno alla critica le conseguenti considerazioni in base alle quali il tribunale ha ravvisato la prevalenza sul privilegio speciale spettante al promissario acquirente dell’ipoteca iscritta a garanzia del mutuo fondiario erogato dalla cassa di risparmio; qualora, viceversa, quella premessa fosse da disattendere, s’imporrebbe la correzione della motivazione del provvedimento impugnato, ma il ricorso dovrebbe essere rigettato.

La suaccennata premessa, dalla quale il tribunale prende le mosse (e la cui fondatezza è contestata dalla controricorrente), è in effetti conforme a quanto affermato nel già menzionato precedente di questa Corte (Cass. n. 17197 del 2003), secondo cui, appunto, in forza del disposto dell’articolo 2748, comma 2, c.c. (per il quale i creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecali, se la legge non dispone diversamente), anche il privilegio speciale immobiliare, previsto dal citato articolo 2775-bis c.c., prevale rispetto alle ipoteche gravanti sullo stesso immobile, pur se trascritte anteriormente alla trascrizione del contratto preliminare da cui il privilegio scaturisce, non rilevando in contrario la natura «iscrizionale» (o «trascrizionale») di siffatto privilegio, giacché questa non basta a rendere applicabile, in simili casi, il principio della prevalenza dei diritti secondo l’ordine delle trascrizioni e delle iscrizioni dal quale è regolata la pubblicità immobiliare.

L’ordinanza che ha rimesso la soluzione della questione alle sezioni unite ritiene che le conclusioni alle quali è pervenuta la citata sentenza n. 17197 del 2003 non abbiano placato il dibattito che già prima era insorto in dottrina in ordine alla corretta interpretazione da dare alle disposizioni dettate dal codice a tutela del promissario acquirente di immobili (introdotte, com’è noto, con il Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30). Dibattito che, piuttosto, ne è stato rinfocolato. Viene, allora, chiesto l’approfondimento dei seguenti punti:

a) il privilegio accordato al promissario acquirente non si ricollega esclusivamente alla causa del credito, ma presuppone necessariamente la trascrizione del contratto preliminare, alla quale pare pertanto ragionevole assegnare, in ragione della sua efficacia costitutiva, anche la funzione, ad essa connaturata, di risolvere i possibili conflitti tra titolari di diritti assoggettati al medesimo regime di pubblicità;

b) poiché nella graduazione prevista dall’articolo 2780 c.c., il privilegio in questione è collocato dopo quelli che assistono i crediti per concessione di acque e per tributi indiretti, i quali non possono essere esercitati in pregiudizio dei diritti anteriormente acquisiti dai terzi sui medesimi immobili, la prevalenza di tale privilegio sulle ipoteche iscritte anteriormente renderebbe impossibile stabilire l’ordine di collocazione dei crediti;

c) detta prevalenza risulterebbe inoltre scarsamente razionale, dal momento che le ipoteche iscritte anteriormente sono certamente opponibili all’acquirente, in caso di perfezionamento del contratto definitivo di acquisto dell’immobile;

d) l’articolo 2825-bis c.c., prevedendo eccezionalmente che, in caso di accollo del mutuo fondiario da parte del promissario acquirente, l’ipoteca iscritta a garanzia dello stesso prevalga sulla trascrizione anteriore del contratto preliminare, fa supporre, a maggior ragione, l’operatività del medesimo criterio in presenza di una trascrizione posteriore di tale contratto, trovando applicazione, in tal caso, i principi generali in materia di pubblicità immobiliare.

In conclusione, la questione sottoposta alle Sezioni Unite consiste nello stabilire se, ai fini della distribuzione del ricavato della vendita, disposta in sede fallimentare, di un immobile già promesso in vendita dal fallito con contratto preliminare trascritto, il privilegio che, a norma dell’articolo 2775-bis c.c., assiste il credito del promissario acquirente per la mancata esecuzione del preliminare prevalga (o meno), ai sensi dell’articolo 2748, comma 2, c.c. sulle ipoteche iscritte sul medesimo immobile in data anteriore alla trascrizione del contratto preliminare.

2. La trascrivibilità del contratto preliminare ed il privilegio che assiste i crediti del promissario acquirente

La trascrivibilità del preliminare, non prevista dal testo originario del codice civile, in ragione della natura meramente obbligatoria di tale contratto, è stata introdotta dal Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669, articolo 3, (convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30), che ha modificato il titolo I del libro VI del codice, inserendo nel capo I l’articolo 2645-bis.

Questo ammette la possibilità di procedere alla trascrizione dei contratti preliminari, ancorché sottoposti a condizione o relativi ad edifici da costruire o in corso di costruzione, purché essi: a) abbiano ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri l, 2, 3 e 4 dell’articolo 2643 c.c.; b) risultino da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

La ratio della disciplina consiste nel tutelare il promissario, che, all’atto della stipulazione del preliminare o comunque nelle more della stipulazione del contratto definitivo, abbia corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo dovuto, contro l’eventualità che il promittente si sottragga all’adempimento dell’obbligazione assunta, ponendo in essere atti di disposizione del bene promesso, tali da rendere impossibile il successivo trasferimento dell’immobile.

Essa muove dalla presa d’atto che, nella pratica commerciale, la stipulazione di un contratto preliminare costituisce ormai una fase pressoché imprescindibile del procedimento negoziale che conduce al trasferimento dei diritti reali immobiliari, la quale trova per lo più giustificazione nell’esigenza delle parti di consacrare provvisoriamente l’accordo raggiunto, al fine di consentire, in vista della stipulazione del contratto definitivo, la verifica dell’esatta consistenza dell’immobile, della sua conformità alle norme urbanistiche e degli oneri tributari connessi al trasferimento. A questa prassi fa riscontro, talvolta, la consegna anticipata dell’immobile e, più spesso, il versamento di uno o più acconti sul prezzo pattuito, il quale trova giustificazione, nel caso di vendita di beni ancora da edificare o in corso di costruzione, nei convergenti interessi del venditore ad autofinanziarsi mediante l’anticipata riscossione del corrispettivo e dell’acquirente a spuntare un prezzo più vantaggioso attraverso l’acquisto su progetto.

Nella vigenza del testo originario del codice civile, l’impossibilità di procedere alla trascrizione del preliminare, dovuta all’inidoneità di tale contratto a determinare il trasferimento del diritto reale, esponeva il promissario, che avesse in tutto o in parte adempiuto la propria obbligazione, al rischio dell’inadempimento della controparte, dovendo egli soccombere di fronte ad atti dispositivi eventualmente posti in essere da quest’ultima, ovvero ad atti compiuti da terzi in danno della medesima controparte; la trascrizione di questi atti, se intervenuta anteriormente al contratto definitivo, ne rendeva infatti impossibile la stipulazione, precludendo anche l’accoglimento di un’eventuale domanda giudiziale ex articolo 2932 c.c. A tale rischio, riconducibile alla normale alea contrattuale, si aggiungeva, nel caso in cui il promittente venditore fosse un imprenditore, quello proprio dell’attività d’impresa, che aumenta notevolmente il pericolo dell’aggressione dei beni da parte di terzi, fino all’ipotesi estrema del fallimento, che, consentendo al curatore di sciogliersi dal vincolo contrattuale (come è avvenuto nella fattispecie in trattazione), costringe il promissario acquirente ad insinuarsi al passivo per ottenere la restituzione delle somme versate e quindi ad assoggettarsi alle regole del concorso, con scarse speranze di ottenere la soddisfazione del proprio diritto, avuto riguardo alla natura chirografaria del credito.

Per evitare questi inconvenienti (ai quali, in passato, poteva avviarsi esclusivamente attraverso la tempestiva trascrizione di una domanda di esecuzione in forma specifica) è ora riconosciuta la possibilità di tutelare il proprio diritto all’acquisto direttamente mediante la trascrizione del contratto preliminare.

L’efficacia di tale adempimento pubblicitario è disciplinata dai commi secondo e terzo dell’articolo 2645-bis c.c., i quali prevedono che, ove entro un anno dalla data convenuta tra le parti, e comunque entro tre anni dalla trascrizione del preliminare, segua la trascrizione del contratto definitivo o di un altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare, ovvero della domanda giudiziale di cui all’articolo 2652 c.c., comma l, n. 2, gli effetti di tale trascrizione o di quella della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare retroagiscono fino alla data della trascrizione di quest’ultimo, prevalendo sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite in data successiva contro il promittente alienante.

Tale efficacia è stata definita di «prenotazione» degli effetti tipici della trascrizione del contratto definitivo, e consiste nel fatto che, ove seguita da quest’ultima, la trascrizione del preliminare rende inopponibili al promissario acquirente tutte le iscrizioni o trascrizioni eseguite medio tempore nei confronti del promittente.

È tuttavia controverso se l’effetto prenotativo renda inopponibili al promissario acquirente le sole formalità pubblicitarie eseguite successivamente nei confronti del promittente alienante in virtù di titoli da lui voluti, ovvero abbia portata generale, estendendosi anche alle trascrizioni di pignoramenti o sequestri ed alle iscrizioni di ipoteche giudiziali.

In riferimento all’ipotesi di fallimento del promittente, la L.F., articolo 72, comma 3, anch’esso introdotto dal Decreto Legge n. 669 del 1996, articolo 3, esclude infatti la prevalenza del preliminare, confermando la facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, e disponendo che in caso di esercizio di tale facoltà l’acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno, e gode del privilegio di cui all’articolo 2775-bis c.c., a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.

Approssimandoci alla questione in esame, occorre ricordare che, oltre all’efficacia prenotativa, il Decreto Legge n. 669 del 1996, articolo 3, ha attribuito alla trascrizione del contratto preliminare una peculiare efficacia costitutiva, introducendo nel titolo III del libro VI del codice civile, alla sezione III del capo II, l’articolo 2775-bis c.p.c., il quale, al fine di tutelare i crediti del promissario acquirente derivanti dalla mancata esecuzione del contratto preliminare, dispone al comma l che essi «hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione del pignoramento o al momento dell’intervento nella esecuzione promossa da terzi».

La trascrizione del preliminare fa sorgere pertanto, a favore dei crediti del promissario, un privilegio speciale immobiliare, subordinato alla condizione che gli effetti della trascrizione siano ancora in atto al momento in cui si verificano gli eventi che costituiscono causa del credito.

Tale privilegio è collocato al n. 5 dell’ordine stabilito dall’articolo 2780 c.c., in particolare dopo quelli che assistono i crediti dello Stato per concessioni di acque (articolo 2774 c.c.) e per tributi indiretti (articolo 2772).

L’articolo 2775-bis, comma 2, c.c., prevede che esso «non è opponibile ai creditori garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l’acquisto del bene immobile nonché ai creditori garantiti da ipoteca ai sensi dell’articolo 2825-bis c.c.»; ossia, ai creditori che abbiano iscritto ipoteca su un edificio o complesso condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a garanzia di finanziamento dell’intervento edilizio ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, articoli 38 e segg.: tale ipoteca, peraltro, prevale sulla trascrizione anteriore del contratto preliminare «limitatamente alla quota di debito derivante dal suddetto finanziamento che il promissario acquirente si sia accollata con il contratto preliminare o con altro atto successivo eventualmente adeguata ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993», con l’ulteriore precisazione che «se l’accollo risulta da atto successivo, questo è annotato in margine alla trascrizione del contratto preliminare».

Quest’ultima disposizione mira a contemperare la tutela del terzo acquirente con quella dei terzi che abbiano concesso finanziamenti per l’acquisto o la costruzione dell’immobile promesso in vendita, in conformità con le finalità perseguite dalla Decreto Legge n. 669 del 1996, articolo 3, che consistono tra l’altro nel promuovere la realizzazione e l’acquisto della prima casa di abitazione.

Nella prima parte, essa sembra fare riferimento all’ipotesi (piuttosto marginale) in cui il promittente venditore abbia prestato il proprio consenso, prima della stipulazione del contratto definitivo, all’iscrizione di ipoteca sull’immobile promesso in vendita, a garanzia del credito derivante da un mutuo concesso al promissario acquirente: diversamente, infatti, non si spiegherebbe come quest’ultimo possa concedere ipoteca su di un bene del quale non è ancora divenuto proprietario.

Nella seconda parte, invece, la norma si riferisce alle ipoteche concesse dal promittente venditore a garanzia di crediti derivanti dai mutui fondiari accordati da banche concedenti finanziamenti a medio e lungo termine, garantiti da ipoteca di primo grado su immobili, ovvero da ipoteche di grado ulteriore nei casi consentiti dalla Banca d’Italia; in tal caso, la prevalenza dell’ipoteca è subordinata alla condizione che il promissario acquirente si sia accollato il relativo debito, nello stesso preliminare o con atto successivo annotato a margine della trascrizione, ed opera limitatamente alla quota gravante sull’immobile promesso in vendita. Tale condizione trova fondamento nella considerazione che l’opponibilità al promissario dell’ipoteca iscritta successivamente al preliminare è giustificata solo in caso di accollo del mutuo, in quanto egli diviene parte del rapporto derivante dal finanziamento, giovandosi della relativa rate azione ai fini del pagamento del prezzo; qualora invece acquisti senza accollo, pagando il prezzo direttamente al promittente, il promissario rimane estraneo al rapporto tra finanziatore e finanziato, con la conseguenza che l’ipoteca, iscritta successivamente alla trascrizione dei preliminare, non gli è opponibile.

Il privilegio in esame prevale, pertanto, ai sensi dell’articolo 2645-bis c.c., sulle ipoteche iscritte in data successiva alla trascrizione del preliminare, escluse quelle previste dall’articolo 2825-bis c.c., in quanto tale disposizione stabilisce eccezionalmente la prevalenza delle ipoteche relative a mutui erogati al promissario acquirente, nonché di quelle relative a mutui fondiari erogati al promittente venditore, che il promissario acquirente si sia accollato.

3. Gli orientamenti della giurisprudenza di merito e della dottrina

L’orientamento quasi unanime affermatosi nella giurisprudenza di merito sostiene che le ipoteche delle quali s’è detto siano comunque destinate a cedere in caso di concorso con il privilegio spettante al promissario acquirente.

Esso muove dal rilievo secondo cui il concorso tra privilegi ed ipoteche sarebbe regolato esclusivamente dall’articolo 2748, comma 2, c.c. non potendo trovare applicazione l’articolo 2644 c.c., il quale disciplinerebbe, invece, il conflitto tra cause di prelazione e diritti reali di godimento; ciò posto, esso afferma che al principio della prevalenza dei privilegi, sancito dalla predetta disposizione, potrebbe derogarsi soltanto in presenza di un dato normativo chiaro ed inequivocabile, non ravvisabile né nell’articolo 2775-bis c.c., (il quale, nella parte in cui subordina la nascita del privilegio del promissario acquirente alla trascrizione del preliminare, non introdurrebbe elementi di novità rispetto ad altre fattispecie previste dalla normativa vigente), né nell’articolo 2825-bis c.c., (il quale, riferendosi alle sole ipoteche iscritte successivamente alla trascrizione del preliminare, non sarebbe applicabile a quelle iscritte in data anteriore).

L’indirizzo in esame riflette l’opinione espressa dai primi commentatori del Decreto Legge n. 669 del 1996, i quali avevano ritenuto insuperabile il dato normativo emergente dall’interpretazione letterale degli articoli 2748, comma 2, c.c. e 2825-bis c.c., escludendo così che le ipoteche iscritte in epoca anteriore alla trascrizione del contratto preliminare potessero prevalere sul privilegio che assiste il credito del promissario acquirente.

All’obiezione secondo cui l’ipoteca prevale sui diritti dei terzi trascritti in epoca successiva all’iscrizione, essi replicavano che ciò accade perché il rapporto tra le cause di prelazione e i diritti reali di godimento è regolato dal principio prior in tempore, potior in iure, esaltato, nel caso di immobili, dalla priorità della relativa pubblicità; nella fattispecie in esame, tuttavia, non vi è un conflitto tra il diritto del promissario di ottenere l’esecuzione specifica del contratto e l’ipoteca del terzo sullo stesso bene oggetto del preliminare, ma un conflitto tra il privilegio speciale del promissario (conseguente alla risoluzione o allo scioglimento del contratto preliminare) e l’ipoteca iscritta sullo stesso bene: si tratterebbe di un conflitto tra cause di prelazione, la cui prevalenza sarebbe disciplinata dalla legge in base ad un principio diverso da quello della priorità cronologica. Ciò spiegherebbe, tra l’altro, perché le ipoteche iscritte in data anteriore alla trascrizione del preliminare siano opponibili all’acquirente in caso di stipulazione del contratto definitivo, mentre risultano inopponibili in caso di mancata esecuzione del preliminare.

Secondo tale orientamento, la deroga al principio della prevalenza dei privilegi, richiesta dall’articolo 2748, comma 2, c.c. ai fini dell’opponibilità dell’ipoteca al creditore privilegiato, non può essere desunta dàll’articolo 2825-bis c.c.: tale disposizione, infatti, non ha nulla a che fare con il privilegio di cui all’articolo 2775-bis c.c., previsto per il caso di mancata esecuzione del preliminare, in quanto si limita a regolare gli effetti dell’ipoteca fondiaria edilizia sulla trascrizione del preliminare che venga regolarmente eseguito; l’articolo 2775-bis, comma 2, c.c. inoltre, limitando la prevalenza delle ipoteche iscritte successivamente alla trascrizione del preliminare a quelle concesse a garanzia di mutui contratti per la costruzione o per l’acquisto dell’immobile, presupporrebbe che, al di fuori di tali ipotesi, dette ipoteche siano destinate a cedere nel concorso con il privilegio, e sarebbe quindi applicabile, a maggior ragione, alle ipoteche iscritte in data anteriore.

All’obiezione secondo cui tale opinione, favorendo il promissario acquirente a scapito degli interessi dei creditori ipotecari, si sarebbe ripercossa negativamente sui rapporti tra le imprese costruttrici e le aziende di credito, scoraggiando queste ultime dal concedere finanziamenti per la costruzione di immobili, in contrasto con la finalità che la legge intendeva perseguire, si replica che il senso della nuova disciplina consisteva anche nel responsabilizzare il ceto bancario, dissuadendolo da un’eccessiva disinvoltura nell’erogazione del credito fondiario. Troppo spesso, infatti, le banche, nel concedere finanziamenti per la costruzione di immobili, fanno affidamento, ai fini della restituzione, più sul valore dei beni concessi in garanzia che sulla solidità complessiva dell’impresa mutuataria, confidando di poter agevolmente procedere al recupero del credito anche in caso di fallimento della stessa, con evidente pregiudizio per le ragioni degli altri creditori. La postergazione dei crediti ipotecari a quello del promissario acquirente le costringerebbe invece a verificare preventivamente la capacità dell’impresa di far fronte alle proprie obbligazioni, avvalendosi di quegli strumenti di controllo di cui esse dispongono in misura più ampia ed incisiva di ogni altro creditore.

Sotto un diverso profilo, si riconosce che, una volta ovviatosi, mediante la previsione della trascrivibilità del preliminare, al pericolo che il diritto al trasferimento dell’immobile sia vanificato da atti dispositivi compiuti dal promittente venditore o da atti di aggressione del suo patrimonio posti in essere da terzi prima della stipulazione del definitivo, l’attribuzione di un rango privilegiato ai crediti del promissario nascenti dalla mancata esecuzione del contratto si traduce in una tutela eccessiva, quanto meno in riferimento all’ipotesi in cui, pur potendo ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre, egli abbia optato per la tutela risarcitoria.

In ogni caso, anche coloro i quali sono disposti ad ammettere che la prevalenza del privilegio determina un’ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei creditori che abbiano iscritto ipoteca in data anteriore alla trascrizione del preliminare, ritengono che a tale inconveniente possa ovviarsi esclusivamente attraverso una declaratoria di incostituzionalità della norma in esame, o mediante un intervento chiarificatore del legislatore.

La dottrina più recente ritiene invece che la questione possa essere risolta anche in via interpretativa, avvalendosi dei principi su cui si fonda la pubblicità immobiliare e di una pluralità di elementi emergenti dalla stessa disciplina in materia. Essa sottolinea la natura “iscrizionale” o «trascrizionale» del privilegio in questione, il cui concorso con le ipoteche iscritte sull’immobile promesso in vendita deve considerarsi disciplinato dall’articolo 2644 c.c., non essendo il privilegio accordato esclusivamente in ragione della causa del credito, ma essendo condizionato alla trascrizione del contratto preliminare ed alla sua perdurante efficacia. A sostegno di tale orientamento, sono state sottolineate anche le anomalie che l’opposta tesi introdurrebbe nel sistema delle cause di prelazione, osservandosi da un lato che in caso di stipulazione del contratto definitivo le ipoteche iscritte successivamente alla trascrizione del preliminare sono opponibili all’acquirente, dall’altro che nell’ordine dei privilegi quello previsto dall’articolo 2775-bis c.c., è collocato successivamente a quelli di cui agli articoli 2772 e 2774 c.c., i quali non sono esercitabili in pregiudizio dei diritti precedentemente acquisiti dai terzi. Sono stati infine evidenziati i gravi abusi cui potrebbe condurre una rigida applicazione dell’articolo 2748 cit., la quale consentirebbe al promittente venditore di sottrarre l’immobile alla garanzia dei propri creditori ipotecari, mediante la simulazione di un preliminare di compravendita con un promissario compiacente, cui potrebbe far seguito la risoluzione del contratto, con la conseguenza che, in sede di esecuzione forzata, i crediti restitutori e risarcitori del promissario dovrebbero essere soddisfatti con precedenza rispetto a quelli dei creditori ipotecari.

Alle medesime conclusioni un’autorevolissima dottrina è pervenuta sulla base di un diverso percorso argomentativo, che muove dalla qualificazione del preliminare di compravendita come vendita ad effetti obbligatori, dalla quale sorge a carico del promittente un’obbligazione di dare e dall’affermazione dell’autonomia di tale contratto rispetto al definitivo, ricollegando alla sua trascrizione l’efficacia tipica di cui all’articolo 2644 c.c., per sostenere che tale efficacia si estende anche al privilegio che assiste i crediti del promissario acquirente, il cui concorso con le ipoteche iscritte in data anteriore deve pertanto ritenersi disciplinato dal principio della priorità cronologica. L’aspetto più suggestivo di questa dottrina è rinvenibile nell’attribuzione al promissario acquirente di un ius ad rem (non di un mero ius in persona) e nella riconduzione del rapporto tra preliminare e definitivo (non come rapporto tra due contratti distinti ed autonomi, ciascuno dotato di una propria causa) al modello tedesco della distinzione tra titulus e modus adquirendi, con la conseguenza che la stipulazione del definitivo non comporta l’assorbimento del preliminare né rende irrilevanti i vizi che lo inficiano, i quali risultano anzi idonei ad incidere, attraverso la caducazione del contratto cui afferiscono, sulla stessa trascrizione del contratto definitivo. La riprova sarebbe costituita proprio dalla trascrivibilità del preliminare, il cui effetto di opponibilità trova giustificazione nella natura del diritto che da esso scaturisce per il promissario acquirente, mentre la limitazione temporale di tale effetto si giustificherebbe con l’efficacia obbligatoria del contratto.

4. La soluzione della questione

Sulla scorta di tutto quanto premesso è ora possibile passare alla soluzione del quesito, subito anticipando che le sezioni unite intendono disattendere il precedente orientamento espresso dalla menzionata Cass. n. 17197 del 2003, attraverso una trattazione concernente il generale problema della regola di conflitto tra cause di prelazione, al di là della specifica ipotesi (della quale pure si dirà) del credito fondiario, disciplinata dagli artt. 2775-bis, comma 2, e 2825-bis c.c.

Il ragionamento parte dalla premessa che l’articolo 2748 c.c., allorquando nel secondo comma stabilisce che i creditori muniti di privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari «se la legge non dispone diversamente», fa riferimento ad una deroga non necessariamente contenuta in un esplicito precetto, ma che può o deve essere individuata nell’ordinamento nel suo complesso, attraverso la lettura e l’interpretazione normativa che tenda all’armonioso coordinamento dello specifico istituto in trattazione con l’intero sistema; così da evitare applicazioni ermeneutiche settoriali che, sebbene compatibili con il microsistema nel quale le disposizioni sono inserite, finiscano con lo stridere rispetto al complesso della materia nelle quali le norme stesse esplicano il proprio effetto. Siffatto sforzo interpretativo si impone con ancora maggior impegno quando (come nel caso di specie) le norme esaminate non appartengono all’originaria impostazione codicistica, ma sono frutto di una successiva interpolazione legislativa, mossa da esigenze sociali ed economiche via via emerse nella realtà giuridica dei commerci. Espresse norme derogatrici alla regola dell’articolo 2748, comma 2, c.c. sono rinvenibili nell’articolo 2772, comma 4, c.c. e nell’articolo 2774, comma 2, c.c.: il privilegio che assiste i crediti dello Stato per tributi indiretti o per canoni di concessione di acque non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili. Deroga ispirata, dunque, alla diversa regola della prevalenza in base alla data di trascrizione o di iscrizione.

Nel nostro caso una espressa norma derogatoria al precetto stabilito dalla prima parte dell’articolo 2748, comma 2, c.c.. non esiste, ma, come si vedrà, l’organica analisi dell’intero quadro normativo disciplinante la materia consente di affermare che i creditori muniti dello speciale privilegio del quale trattiamo non sono preferiti ai creditori muniti di ipoteca iscritta precedentemente al sorgere del privilegio stesso, secondo una ricostruzione che, come s’è detto, prescinde dalla specifica ipotesi (disciplinata dall’articolo 2775-bis, comma 2, c.c. in relazione all’articolo 2825 bis c.c.) del privilegio che assiste il credito per il finanziamento dell’intervento edilizio.

Occorre innanzitutto porre nel giusto rilievo che il privilegio che assiste il credito del promissario acquirente, conseguente alla (eventuale) mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto, non si ricollega esclusivamente alla causa del credito (come prescrive la prima parte dell’articolo 2745 c.c.) ma la sua costituzione necessariamente presuppone la trascrizione del contratto preliminare ai sensi dell’articolo 2645-bis c.c.; rientrando, dunque, nella categoria dei privilegi la cui costituzione, come consentito dalla seconda parte dell’articolo 2745 c.c., è subordinata ad una particolare forma di pubblicità. Peraltro, esso assiste il credito a condizione che gli effetti della menzionata trascrizione non siano cessati a determinati momenti (quello della risoluzione del contratto, oppure della domanda giudiziale della risoluzione, oppure della trascrizione del pignoramento, oppure ancora dell’intervento nell’esecuzione promossa da terzi).

Siffatto privilegio (come molti altri introdotti nel tempo dal legislatore in specifici settori) si aggiunge ai privilegi speciali immobiliari previsti dal codice agli articoli da 2770 a 2775, ma se ne differenzia perché non è posto, come questi, a tutela di interessi pubblici; bensì a tutela dell’interesse meramente privato del promissario acquirente.

Occorre a riguardo ricordare che gli originari privilegi speciali codicistici costituiscono il retaggio delle antiche ipoteche privilegiate, le quali venivano preferite alle ipoteche normali in ragione della particolare natura pubblica degli interessi protetti in via preferenziale. Di qui la regola di conflitto secondo cui siffatti privilegi prevalgono sulle ipoteche, anche se iscritte prima del loro sorgere. Regola oggi consacrata dell’articolo 2748, comma 2, c.c. e già contenuta nell’articolo 1953 del codice del 1865 (benché senza l’espressa riserva che prevede il vigente testo normativo). Autorevolissima dottrina spiega che la via scelta dal legislatore nel comma 2, dell’articolo 2748 c.c., è la più conforme all’indole del privilegio, che, assistendo crediti normalmente incidenti sul processo di produzione o di valorizzazione di una cosa, deve necessariamente essere anteposto all’ipoteca. In altri termini, la ragione della maggior parte dei privilegi va ricercata nella particolare inerenza economica di alcuni crediti alla cosa gravata, la quale spiega anche la preferenza dei creditori privilegiati sui creditori forniti di garanzia reale: poiché questi ultimi acquistano un diritto al valore di scambio della cosa, sono necessariamente posposti a coloro i quali, mediante l’erogazione di energie di lavoro o di utilità dal cui corrispettivo sorge il credito, hanno contribuito alla creazione, alla conservazione o all’incremento del valore medesimo.

La stessa dottrina avvisa pure che queste considerazioni rilevano ai fini interpretativi della concreta applicazione delle norme positive e che sarebbe assurdo escludere dal novero dei privilegi le figure che hanno il presupposto in forme di pubblicità, solo perché ad esse non si applica il brocardo secondo cui privilegia non ex tempora estimantur (ossia la regola trasfusa nell’articolo 2748, comma 2, c.c.). Ponendo, così, in evidenza che, per un verso, la qualifica di «privilegio» non necessariamente comporta l’applicazione del principio secondo cui esso prevale sull’ipoteca precedentemente iscritta e che, per altro verso, l’applicazione delle ordinarie regole sulla pubblicità non consente di escludere la particolare qualifica di «privilegio» al tipo di prelazione trattato.

Il privilegio del quale si discute esplica i suoi effetti in una vicenda specularmente opposta a quella summenzionata. Esso non assiste un credito che incide sul processo di produzione o di valorizzazione della cosa (piuttosto, siffatta incidenza appartiene al credito del finanziatore dell’opera), bensì il credito del promissario acquirente che acquista il diritto al valore di scambio della cosa, e la sua costituzione è subordinata ad un preciso onere pubblicitario, così come la sua esistenza è collegata al perdurare degli effetti della pubblicità.

Ne consegue che, relativamente ad esso, non vige la regola della prevalenza dei privilegi sulle ipoteche, bensì quella del prior tempore potior in iure che pervade di sé l’intero sistema della pubblicità, facendone conseguire che l’ipoteca trascritta prima della costituzione del privilegio debba su quest’ultimo prevalere.

Alcuni autori hanno rilevato l’assimilabilità di siffatto tipo di prelazione all’ipoteca legale, ponendo in evidenza che, nella materia trattata, sarebbe stato preferibile che il legislatore avesse previsto non un privilegio speciale, bensì un’ipoteca legale; tant’è che in altre esperienze normative (come quella francese: cfr. l’articolo 2106 c.c.) è previsto che i privilegi speciali sugli immobili sono opponibili agli altri creditori solo dopo che siano stati iscritti nella conservatoria delle ipoteche e secondo le modalità previste per quella forma di pubblicità.

Le caratteristiche del privilegio in esame assumono un rilievo determinante, distinguendolo tanto dagli altri privilegi speciali immobiliari, la cui nascita non è condizionata ad un adempimento pubblicitario avente efficacia costitutiva, quanto dagli altri privilegi iscrizionali, che hanno ad oggetto beni mobili; rispetto a questi ultimi, ovviamente, il problema del concorso con altre cause di prelazione aventi natura trascrizionale non si pone, ma per il caso in cui concorrano più privilegi la legge prevede espressamente che il conflitto vada risolto in base alla regola della priorità della trascrizione (articolo 2762, u.c., c.c.); per i primi, invece, pur valendo la regola secondo cui il privilegio prevale sulle ipoteche, la legge stabilisce, in riferimento a casi in cui la prelazione è accordata per un interesse non individuale, che essa non possa essere esercitata in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili (si tratta dei già menzionati articoli 2772, comma 4, c.c. e articolo 2774, comma 2, c.c.). A maggior ragione deve, quindi, affermarsi che un privilegio accordato in funzione di un interesse individuale, la cui nascita è subordinata all’adempimento di una formalità pubblicitaria, sia destinato a cedere, nel concorso con cause di prelazione precedentemente iscritte.

In quest’ordine di idee è riduttivo ed avulso dalla visione sistematica dell’istituto fare una formalistica applicazione della regola di conflitto dettata dell’articolo 2748, comma 2, c.c. per ammettere categoricamente che qualunque genere di privilegio speciale immobiliare (compreso quello previsto a favore del promissario acquirente) prevalga sull’ipoteca (qualunque ipoteca, non solo quella che assiste il credito del finanziatore), benché questa sia stata iscritta prima del nascere del privilegio.

A questo punto occorre fare alcune precisazioni in ordine ad una serie di ricostruzioni che sono state operate per pervenire al medesimo risultato al quale qui si perviene.

In primo luogo occorre chiarire che la regola di conflitto tra privilegio ed ipoteca precedentemente iscritta non può essere rinvenuta nell’articolo 2645-bis, comma 2, c.c. il quale stabilisce la prevalenza del contratto definitivo sulle trascrizioni e le iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare.

Espressione, questa, del già menzionato effetto prenotativo della trascrizione del contratto preliminare ed attuazione della generalissima regola dell’articolo 2644 c.c.

Neppure giova il richiamo alla specifica regola di conflitto tra cause di prelazione contenuta dell’articolo 2775-bis, comma 2, c.c. il quale prevede due categorie di creditori ai quali il privilegio concesso in favore del promissario acquirente non è opponibile: a) quelli garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l’acquisto del bene immobile; b) quelli garantiti da ipoteca ai sensi dell’articolo 2825-bis c.c.

Quanto all’ipotesi sub a) non è il caso di dilungarsi, pur dovendosi segnalare che tutti i commentatori hanno rilevato l’oscurità di una disposizione che sembrerebbe ammettere che il promissario, per effetto del preliminare, possa iscrivere ipoteca a garanzia dei suoi debiti su un bene non ancora di sua proprietà, in deroga dunque all’articolo 2822 c.c. Sta di fatto, comunque, che, nell’ipotesi delineata, il conflitto è risolto nel senso che l’ipoteca a favore del mutuante prevale sul privilegio a favore del promissario acquirente, a prescindere dalla circostanza che la garanzia reale sia stata iscritta prima o dopo la costituzione del privilegio.

Quanto alla ipotesi sub b) – quella che maggiormente ci interessa – occorre tener conto della disposizione dell’articolo 2825-bis c.c., richiamata dall’articolo 2775-bis c.c.. Essa prevede (come s’è già visto in precedenza) che l’ipoteca iscritta sull’edificio (costruito o costruendo) a garanzia del finanziamento dell’intervento edilizio (ai sensi del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articoli 38 e segg.) prevale sulla trascrizione anteriore del contratto preliminare, limitatamente alla quota accollatasi dal promissario acquirente. In altri termini, benché iscritta successivamente alla trascrizione del preliminare, siffatta ipoteca prevale sul privilegio concesso a garanzia dei crediti vantati dal promissario acquirente nei confronti del promittente venditore. Risultando, così, risolto il problema del frazionamento del credito fondiario assistito da ipoteca che s’era posto nella precedente giurisprudenza ed attuato il favore del legislatore (del quale prima s’è detto) per i crediti incidenti sul processo di produzione o di valorizzazione della cosa.

Ora, le disposizioni correlate costituiscono un ulteriore sotto sistema nell’ambito del sotto sistema della trascrizione del contratto preliminare. Nel senso che l’articolo 2775-bis, comma 2, c.c. non si occupa del problema di ordine generale del rapporto tra privilegio a favore del promissario ed ipoteca iscritta contro il promittente, ma solo del rapporto tra privilegio ed ipoteca inerenti all’operazione di credito fondiario, disponendo l’inopponibilità del privilegio a due specifiche categorie di creditori ipotecari.

Ne consegue che il richiamo a queste disposizioni non è utile a fondare la più generale regola di conflitto della quale s’è detto e che, soprattutto, le disposizioni stesse non possono essere indicate né come la deroga al principio dell’articolo 2748, comma 2, c.c. (da parte di chi ritiene che l’inopponibilità del privilegio alle ipoteche successive presuppone, a maggior ragione, l’inopponibilità a quelle precedenti), né come la conferma al principio stesso (da parte di chi ritiene che il legislatore abbia voluto limitare l’inopponibilità del privilegio alle sole ipoteche successive e non anche alle precedenti).

L’interpretazione sin qui offerta, nel ricondurre la normativa speciale nell’alveo del sistema, risolve anche una serie di discrasie segnalate da quella dottrina che ha contrastato l’opposta soluzione.

Affermare la prevalenza del privilegio sulle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del preliminare comporterebbe, infatti, un’ingiustificata disparità di trattamento a seconda che il preliminare abbia o meno esecuzione: tali ipoteche, che in caso di stipulazione del contratto definitivo sono opponibili all’acquirente (in base al principio dell’anteriorità stabilito dall’articolo 2644 c.c.), in caso di inadempimento dell’obbligo di contrarre diverrebbero a lui inopponibili, per effetto del privilegio nascente dalla stessa trascrizione del preliminare, con evidente sovvertimento della regola posta dall’ultima menzionata disposizione. Tenuto, altresì, conto di un’altra praticissima ma per nulla irrilevante considerazione: ossia, che il promissario, nel momento in cui stipula il preliminare ha contezza dell’esistenza dell’iscrizione ipotecaria sul bene che va ad acquistare; diversamente, il creditore (nel caso nostro il finanziatore) che abbia sin dall’inizio dell’operazione iscritto ipoteca a garanzia del suo credito sul medesimo immobile finirebbe (seguendo l’opposta tesi) con il vedere il suo credito posposto rispetto ad una serie indefinita ed indefinibile di crediti di promissari acquirenti (muniti di crediti privilegiati) susseguitisi nel commercio dello stesso bene.

Tant’è che non è infondato l’allarme lanciato da chi ha rilevato che l’asserita prevalenza del privilegio sulle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del contratto preliminare potrebbe costituire fonte di gravi abusi e di accordi fraudolenti tra il promittente venditore e il promissario acquirente, volti a vanificare la possibilità di soddisfacimento dei crediti garantiti dalle predette ipoteche. Il proprietario di un immoble gravato da ipoteca potrebbe, infatti, agevolmente sottrarre il bene alla garanzia del proprio creditore, simulando un preliminare di compravendita con un soggetto compiacente, dichiarando di aver ricevuto l’intero corrispettivo e poi risolvendo il contratto, in quanto in sede di esecuzione forzata il credito del promissario acquirente per la restituzione del prezzo versato sarebbe collocato con grado potiore rispetto a quello ipotecario del creditore, che rimarrebbe pertanto insoddisfatto.

Infine, essendo il privilegio in questione collocato all’ultimo posto nell’ordine stabilito dall’articolo 2780 c.c., (e quindi dopo quelli riconosciuti ai crediti dello Stato per concessioni di acque e tributi indiretti, i quali non possono essere esercitati in pregiudizio delle ipoteche precedentemente iscritte da terzi), l’accoglimento della diversa opinione determinerebbe un circolo vizioso, rendendo impossibile stabilire l’ordine delle cause di prelazione in caso di concorso dei privilegi di cui agli articoli 2772 e 2774 c.c., con quello di cui all’articolo 2775-bis c.c., e con ipoteche anteriori.

5. Le conclusioni

In conclusione, deve essere enunciato il seguente principio:

il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell’articolo 2775-bis c.c.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis c.c. siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall’ultima parte dell’articolo 2745 c.c.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull’ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dell’articolo 2748, comma 2, c.c. e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti.

Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell’immobile scelga (come nella specie) lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi della L.F., articolo 72), il conseguente credito del promissario acquirente (nella specie, per la restituzione della caparra versata contestualmente alla stipula del contratto preliminare), benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell’istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull’immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice.

Siccome il dispositivo del provvedimento impugnato risulta conforme a diritto, correttane la motivazione nei sensi sopra enunciati (articolo 384 c.p.c.), il ricorso deve essere respinto.

La particolare importanza della questione trattata consiglia l’integrale compensazione tra le parti, delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 65 del 2005

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso depositato il 22 ottobre 2002, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto a questa Corte di dichiarare l’illegittimità della legge della Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito territoriale regionale) in relazione all’art. 117 primo e secondo comma, lettera e) della Costituzione per indebita invasione della propria sfera di competenza legislativa esclusiva in materia di concorrenza e per violazione delle norme comunitarie in tema di qualificazione delle imprese.

La disciplina legislativa sarebbe invalida perché sostanzialmente riproduttiva di un regolamento della Regione adottato dal suo Presidente con decreto n. 1/L del 9 marzo 2001 e annullato dal TAR con la sentenza n. 892/2002, la quale ha affermato che non vi è dubbio che la problematica relativa alla qualificazione delle imprese rientri nella materia, di esclusiva competenza statale, della regolamentazione della concorrenza. Invero le direttive comunitarie che hanno regolato nel dettaglio i meccanismi di aggiudicazione negli appalti pubblici trovano la propria giustificazione nella necessità di evitare comportamenti discriminatori in uno dei settori d’attività economica di maggiore impatto, quale quello dei contratti delle pubbliche amministrazioni.

L’obiettivo della disciplina, secondo la difesa erariale, è anticoncorrenziale, perché consisterebbe nel favorire le imprese sarde nell’aggiudicazione degli appalti che si svolgono nella Regione Sardegna.

Infatti, secondo l’art. 1 della legge, i committenti e i concedenti devono richiedere ai partecipanti la qualificazione nelle forme previste dalla legge; in caso contrario l’intero procedimento sarà invalido.

La qualificazione è attribuita da un’apposita commissione permanente (art. 3) il cui provvedimento positivo comporta l’iscrizione in un apposito casellario, definito “Albo regionale degli appaltatori”.

In tale maniera la Regione Sardegna avrebbe derogato al sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici previsto dall’art. 8, comma secondo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), attuato con il d.P.R 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni).

La legge regionale sarebbe in contrasto con l’art. 6 della direttiva 93/37/CEE che dispone che «le amministrazioni aggiudicatici non possono esigere condizioni diverse da quelle previste agli artt. 26 e 27 allorché domandano informazioni sulle condizioni di carattere economico e tecnico che esse esigono dagli imprenditori per la loro selezione»; sarebbe altresì in conflitto con le norme del Trattato dell’Unione (artt. 49-55) che disciplinano la libertà di servizi. Con riferimento a queste ultime norme l’art. 8 della legge n. 109 del 1994 dispone che, anche dopo l’entrata in vigore del sistema unico di qualificazione, le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea possono essere tenute a presentare solo le certificazioni conformi alle normative vigenti nei rispettivi paesi; la legge impugnata invece, prevedendo un sistema di qualificazione di applicazione generale, senza eccezioni, che richiede, tra l’altro, l’iscrizione alla Camera di commercio (art. 9, lett. f), è incorsa in un palese violazione della normativa comunitaria.

La disciplina impugnata determinerebbe una compartimentazione del mercato costituito dagli appalti pubblici della Regione Sardegna, favorendo le imprese appartenenti a quest’ultima Regione, perché mentre un’impresa che operi all’interno della sola Sardegna dovrebbe sottoporsi ad un solo procedimento di qualificazione, un’altra che agisca su tutto il territorio nazionale ne dovrebbe affrontare diversi andando incontro ad oneri economici e di tempo che la porrebbero in condizioni di sfavore, tenuto anche conto della necessità di provvedere alle “variazioni” (art. 29) e con l’eventualità di essere sottoposta alla “revisione generale” (art. 32), con tutti gli oneri conseguenti.

2.– Nel giudizio si è costituito il Presidente della Regione Sardegna, con il ministero dell’Avvocatura della Regione, che assume l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Afferma la Regione che la disciplina legislativa regionale differisce da quella statale sostanzialmente solo per il fatto che mentre quest’ultima affida l’accertamento della qualificazione delle imprese a soggetti privati (la “società organismi di attestazione”, SOA), la prima lo affida ad una struttura pubblica, una commissione permanente costituita presso l’assessorato regionale dei lavori pubblici (art. 3 della legge reg. n. 14 del 2002), che permette alle imprese di ottenere la qualificazione a costi assai più bassi di quelli che devono essere sostenuti presso le SOA, avendo queste ultime scopo di lucro.

Secondo la Regione, il sistema di qualificazione sardo è aperto a tutte le imprese italiane o straniere, senza che vi sia alcun collegamento fra l’impresa e la Regione Sardegna (diversamente dal caso della legge della Regione Valle d’Aosta, di cui alla sentenza n. 207 del 2001) ed è alternativo, ma non sostitutivo rispetto al sistema statale di qualificazione attraverso le SOA: un’impresa può partecipare ad appalti di lavori pubblici regionali sia presentando la particolare qualificazione ottenuta in base alla legge sarda, sia quella ottenuta attraverso le SOA

Il carattere alternativo della qualificazione regionale sarebbe testimoniato dal fatto che in tutte le gare di appalto bandite dalla Sardegna sono state ammesse le imprese prive della qualificazione regionale ma dotate di quella statale. Tale carattere alternativo sarebbe inoltre chiaramente espresso dalla legge regionale impugnata, che, al primo comma dell’art. 2, stabilisce che la qualificazione disciplinata da tale legge è "condizione sufficiente", ma non anche necessaria, potendo dunque andar bene anche la qualificazione statale. Infine, la valenza alternativa della norma si ricaverebbe altresì dalla relazione della Giunta al disegno di legge (atti consiliari della XII legislatura, n. 336: «è altresì importante evidenziare che l’Albo regionale non vincola in modo assoluto le imprese che vogliono partecipare agli appalti in possesso delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA»), dalla prassi attuativa (vengono ammesse le imprese in possesso delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA) e da una recente circolare della Regione Sardegna del 13 agosto 2002, prot. n. 20748 (secondo cui «il sistema di qualificazione regionale, pur sostituendosi alle SOA, non è esclusivo, ma è alternativo. Esso costituisce condizione sufficiente per l’ammissione alle gare d’appalto, vale a dire che ad un medesimo appalto possono partecipare sia le imprese con sola attestazione di qualificazione regionale, sia le imprese aventi la sola attestazione di qualificazione delle SOA»).

Secondo l’Avvocatura della Regione, il ricorso del Governo si fonda su due motivi, entrambi basati sull’erroneo presupposto che il sistema di qualificazione regionale sia esclusivo anziché alternativo.

Con il primo motivo del ricorso governativo si denuncerebbe una violazione degli artt. 6 e 7 della direttiva CEE 93/37, in relazione all’obbligo del rispetto dei vincoli comunitari da parte della potestà legislativa regionale previsto dall’art. 117, primo comma, della Costituzione. In particolare, la norma regionale, oltre a prevedere un sistema di qualificazione esclusivo, richiederebbe condizioni diverse da quelle previste dalle norme comunitarie citate, così impedendo alle imprese straniere di partecipare alle gare presentando certificazioni conformi alle normative dei rispettivi Paesi (come previsto dall’art. 8 della legge n. 109 del 1994).

Con il secondo motivo del ricorso governativo si denuncerebbe una violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di concorrenza: tale censura sarebbe mutuata integralmente da una sentenza del TAR, oggetto di ricorso da parte della Regione.

Svolte queste premesse, secondo la Regione, il ricorso sarebbe innanzitutto inammissibile per un’insufficiente definizione della questione di costituzionalità: è infatti impugnata l’intera legge, mentre secondo gli artt. 34, primo comma, e 23, primo comma, della legge n. 87 del 1953 e secondo l’insegnamento della Corte costituzionale (cfr. sentenze n. 366 del 1992 e n. 103 del 2001) il ricorrente ha l’onere di motivare le ragioni di incostituzionalità in relazione ad ognuna delle disposizioni contestate.

L’Avvocatura regionale svolge altresì un breve excursus circa il riparto della competenza legislativa in tema di appalti pubblici. L’art. 3 dello statuto speciale per la Sardegna già attribuiva alla Regione una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale, con il limite del rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica; oggi il nuovo art. 117 Cost. attribuisce la materia dei lavori pubblici alla competenza legislativa generale delle Regioni, con il solo limite del rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. Pertanto è venuto a cadere il limite del rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, e la Regione pertanto dispone di amplissima discrezionalità nella materia dei lavori pubblici.

Il primo motivo di ricorso sarebbe inammissibile anche perché il vizio denunciato si estrinsecherebbe in una violazione di legge (l’art. 6 della direttiva CE n. 93/37), mentre l’art. 117 consentirebbe allo Stato di far valere solo il vizio di incompetenza, quando dovesse ritenere che la legge regionale "… ecceda la competenza della Regione" (art. 127 Cost.). Lo Stato infatti, a seguito della riforma del Titolo V, avrebbe perso un suo ruolo tutorio nei confronti della Regione, la quale avrebbe ormai pari dignità rispetto allo Stato.

Venendo al merito della questione, poiché, come detto, il sistema di qualificazione regionale delle imprese è alternativo e non esclusivo, la difesa regionale sostiene che è priva di fondamento sia l’ipotesi di una violazione di norme comunitarie sia l’invasione della sfera di competenza legislativa statale in materia di concorrenza.

Con particolare riferimento al secondo motivo di censura da parte dello Stato, premette l’Avvocatura regionale che la materia “concorrenza” è da considerarsi, più che una materia in senso stretto, un valore costituzionalmente protetto (come nel caso dell’ambiente) che attraversa trasversalmente le materie di competenza delle Regioni, senza sovrapporsi ad esse ma giustificando soltanto la posizione di specifiche norme statali limitanti l’esercizio della potestà legislativa regionale (in questo senso Corte cost., n. 282 e n. 407 del 2002). Pertanto, secondo la Regione Sardegna, la disciplina della qualificazione delle imprese per la partecipazione a pubblici appalti è soltanto un aspetto particolare della disciplina dei lavori pubblici, di esclusiva spettanza regionale.

Meno che mai, prosegue la Regione resistente, potrebbe considerarsi conforme a Costituzione l’art. 8 della legge n. 109 del 1994, che pure sembra essere addotto a sostegno delle ragioni dello Stato e che attribuisce ad un regolamento governativo il compito di istituire un sistema di qualificazione unico per tutto il territorio nazionale: già prima della riforma del titolo V la giurisprudenza della Corte costituzionale aveva escluso che potessero intervenire i regolamenti statali; con la riforma l’art. 117, sesto comma, della Costituzione sancisce espressamente questo divieto.

3.– Il 16 novembre 2004 l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria con la quale ribadisce le argomentazioni esposte con il ricorso.

In replica alla prima memoria difensiva della Regione Sardegna, si osserva che la prassi interpretativa ed una circolare non possono costituire garanzia della legittimità costituzionale di una norma e si aggiunge che l’art. 2 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14, va coordinato con l’art. 1 – a tenore della quale coloro che intendono partecipare a gare di appalto all’interno della Regione Sardegna sono tenuti all’applicazione delle disposizioni contenute nella legge impugnata per la validità dell’intero procedimento – che la Regione non richiama neppure incidentalmente.

Si precisa inoltre che il ricorso contiene un errore materiale perché, invece di richiamare il comma sesto dell’art. 11 della direttiva 93/37/CEE indica l’art. 6 ed espone i motivi di divergenza tra la suddetta direttiva e la legge regionale impugnata.

Si replica infine alla Regione affermando che l’impugnazione dell’intera legge regionale si giustifica per il fatto che una volta accertata l’illegittimità costituzionale delle norme di principio di cui agli artt. 1 e 2, l’intera legge viene a cadere di conseguenza.

4.– Il 16 novembre 2004 la Regione Sardegna ha depositato una memoria con la quale ribadisce le argomentazioni esposte in precedenza, osservando che, in virtù dell’art. 3, lett. e), dello statuto, la Regione Sardegna ha competenza esclusiva in tema di lavori pubblici di interesse regionale (come riconosciuto dalla sentenza n. 274 del 2003 della Corte) e che comunque il sistema di qualificazione delle imprese previsto dalla legge regionale impugnata è alternativo e non sostitutivo di quello statale. Di conseguenza, si riafferma altresì che quella regionale è una disciplina diretta a favorire l’accesso alle gare per l’assegnazione dei lavori pubblici ad imprese minori (non soltanto quelle sarde), indipendentemente dalla localizzazione della loro sede sociale.

La disciplina impugnata inoltre non sarebbe lesiva della competenza esclusiva statale in tema di concorrenza perché essa non produrrebbe conseguenze macroeconomiche in grado di avere ripercussioni sull’equilibrio economico generale avendo ad oggetto solo i lavori pubblici della Sardegna.
Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito territoriale regionale) deducendo che la stessa, là dove stabilisce che le imprese interessate a partecipare ad un appalto bandito nella stessa Regione debbono osservare particolari procedure di qualificazione, determinerebbe un’indebita compartimentazione del mercato. In particolare sarebbero violati l’art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, per indebita invasione della sfera di competenza legislativa statale in materia di concorrenza, gli artt. 6, 26, 27 della direttiva comunitaria 14 giugno 1993, n. 93/37, nonché gli artt. 49-55 del Trattato istitutivo della Comunità europea, 25 marzo 1957, in relazione all’art. 117, primo comma, della Costituzione – che impone alle Regioni il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – per contrasto con la disciplina in materia di libertà di prestazione dei servizi e di requisiti finanziari e tecnici necessari per la partecipazione agli appalti pubblici.

2.– Pure in assenza di una specifica eccezione, va dichiarata d’ufficio l’inammissibilità delle censure formulate avverso la legge della Regione Sardegna n. 14 del 2002, con riferimento all’art. 117 della Costituzione.

Infatti la difesa erariale si limita ad affermare che la legge impugnata per la sua contrarietà alla normativa comunitaria violerebbe la norma costituzionale invocata, senza minimamente argomentare per quale ragione, trattandosi dell’impugnazione di una legge della Regione Sardegna, debba prendersi in considerazione tale parametro in luogo di quello ricavabile dal relativo statuto speciale, il cui art. 3, lettera e), tuttora in vigore, attribuisce alla Regione, entro i limiti ivi stabiliti, una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione.

La mancanza di una tale valutazione determina l’inammissibilità della censura nei termini in cui è formulata, conformemente a quanto questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. sentenze n. 8 del 2004 e n. 213 del 2003).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito territoriale regionale) sollevata in riferimento all’art. 117 primo e secondo comma, lettera e) della Costituzione dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.

Valerio ONIDA, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2005.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.