Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-12-2010) 11-01-2011, n. 306 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 3.3.2010 la Corte d’appello di Milano respingeva la richiesta di applicazione dell’indulto sulla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 400 di multa, inflitta a Z.A., pena dichiarata sospesa, sul presupposto che trattasi di pena non suscettibile di esecuzione ed in mancanza di interesse al provvedimento richiesto.

2. Avverso detto ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa per dedurre l’intervenuta violazione di legge, in quanto l’istante aveva interesse all’applicazione dell’indulto per ottenere la riabilitazione, dopo la maturazione del termine di legge per poter quindi in primis riacquistare lo stato di incensuratezza ed in secundis conservare il beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Il Pg ha chiesto di annullare l’ordinanza impugnata, facendo richiama ai precedenti di legittimità che avallano la tesi difensiva.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4 a norma dell’art. 568 c.p.p., comma 5, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Milano in funzione di giudice dell’esecuzione, per il giudizio di opposizione in base al combinato disposto di cui all’art. 667 c.p.p., comma 4, e art. 666 c.p.p..

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Milano per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 25-01-2011, n. 734 Contratti

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso in epigrafe P.L. e A., quali membri del costituendo R. hanno chiesto l’esclusione del R. aggiudicatario provvisorio di cui è mandataria T. W. S.p.a. con la conseguente aggiudicazione dell’appalto a favore proprio, nonché, in via subordinata, l’annullamento dell’intera gara per illegittima composizione della commissione di gara; il raggruppamento con separata istanza ha chiesto anche la sospensione degli atti impugnati.

Si sono costituiti in giudizio l’INPS, l’INAIL e l’aggiudicataria chiedendo il rigetto del ricorso.

L’aggiudicataria ha anche notificato, in data 11 dic. 2009, ricorso incidentale, chiedendo l’esclusione dalla gara della ricorrente principale e formulando contestuale istanza istruttoria per acquisire gli atti di gara.

Ha spiegato intervento ad adiuvandum la O.N. S.p.a..

Con atto ritualmente notificato alle controparti (ad ottobre e luglio 2010) sia P.L. sia A. hanno dichiarato di rinunciare al ricorso principale con compensazione delle spese di lite.

Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2010, uditi i difensori delle ricorrenti che hanno confermato la rinuncia, nonché quelli delle altri parti, la causa è passata in decisione.

2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto il Collegio prende atto che entrambe le imprese ricorrenti hanno ritualmente rinunciato al ricorso principale; pertanto il ricorso incidentale va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Pertanto il giudizio va dichiarato estinto.

Vista la richiesta di compensazione delle spese di causa da parte dei rinuncianti e considerata la vicenda processuale nel suo complesso, il Collegio dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione 3° quater, dichiara il giudizio estinto per rinuncia al ricorso principale ed improcedibilità del ricorso incidentale.

Spese di lite compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-03-2011, n. 7106

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 30/11/2001, G.C. chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con B.A.R..

Costituitasi, la B. chiedeva assegno per sè.

Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva n. 29242 del 2002, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti. Con sentenza definitiva in data 21/11/2003, esso poneva a carico del G. assegno mensile di Euro 600,00 per la moglie.

Proponeva appello il G., chiedendo revocarsi l’assegno per la moglie. Costituitasi, la B. chiedeva rigettarsi l’appello e, in via riconvenzionale, elevarsi l’importo dell’assegno a suo favore.

Con sentenza 19/04 – 9/05/2006, la Corte di Appello di Roma rigettava l’appello principale e quello incidentale.

Ricorre per cassazione il G., sulla base di due motivi.

Resiste, con controricorso, la B..
Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione della L. Divorzio, art. 5, comma 6 con il secondo, vizio di motivazione della sentenza impugnata: il giudice a quo non avrebbe considerato la capacità lavorativa e di guadagno della B., e, al contrario, nonostante il regime di separazione dei beni tra i coniugi, avrebbe ritenuto rilevante, al fine di accertamento del tenore di vita dai coniugi stessi goduto durante il matrimonio, la consistenza del patrimonio immobiliare del marito e dei redditi da esso derivanti.

I motivi vanno dichiarati inammissibili per inadeguatezza dei relativi quesiti ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Nella specie, il quesito di diritto non è tale, ma risulta costituito da una somma di argomentazioni, a sostegno della tesi del ricorrente, ed una sollecitazione alla Corte perchè accolga la domanda, ed appare per di più privo di ogni riferimento alla fattispecie concreta (al riguardo, tra le altre, Cass. S.U. n. 26020/08); si afferma che il giudizio sull’accertamento del diritto all’assegno si articola in due fasi: l’esistenza del diritto, in relazione al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, e la sua determinazione quantitativa; si individuano quindi del tutto astrattamente i criteri di quantificazione, nonchè i caratteri del "tenore di vita", cui rapportarsi.

Quanto alla sintesi, necessariamente collegata al vizio di motivazione (al riguardo, per tutte, Cass. S.U. n. 652/08), ancora una volta, il ricorrente presenta una serie di argomentazioni difensive, per gran parte astratte, senza che si indichi specificamente e concretamente il fatto controverso e la sua rilevanza al fini decisori.

Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-04-2011, n. 9481 Liquidazione delle spese

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 10/16.8.2005, il tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall’avv. V.A. avverso la liquidazione dei compensi, posti a carico dell’aggiudicatario, spettanti al notaio C.A.A., in ragione dell’opera da questi prestata nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare conclusasi con l’aggiudicazione al V. di un immobile posto all’incanto, riduceva l’importo dei diritti dovuti ex art. 30 della tariffa notarile ed escludeva che i diritti scaturenti dall’art. 34 della stessa tariffa fossero da porre a carico dell’aggiudicatario, rideterminando il compenso spettante al notaio stesso.

Rilevava il giudicante che, con riferimento ai diritti di cui al citato art. 30 l’attività del notaio non poteva essere considerata particolarmente complessa, donde la determinazione degli stessi in misura vicina ai minimi tariffari, mentre i diritti spettanti ex art. 34 non potevano essere posti a carico dell’aggiudicatario, in quanto a tale riguardo il notaio opera quale ausiliario del giudice e la sua opera ha rilevanza pubblicistica.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, ex art. 111 Cost., sulla base di due motivi, il C.; resiste con controricorso il V.. Entrambe le parti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione

Va preliminarmente rilevato che il D.P.R. 39 maggio 1992, n 115, art. 170, comma 2 fa rinvio, quanto alla procedura da seguirsi per l’impugnazione dell’ordinanza emessa sulla scorta della normativa citata, alla speciale regolamentazione di cui alla L. 13 giugno 1942, n 794, che, in ragione del carattere decisorio e definitivo dell’ordinanza qui impugnata, destinato ad incidere in via definitiva su diritti soggettivi, non revocabile nè modificabile dal Giudice che l’ha emessa, ne comporta unicamente l’impugnazione ex art 111 Cost., di fronte a questa Corte.

Ma il rinvio alla normativa di cui alla L. n. 794 del 1992, deve considerarsi pieno e, come tale, comprendente tutte le implicazioni anche relative alla peculiarità della regolamentazione ivi contenuta.

La giurisprudenza di questa Corte, con riferimento alla specifica disciplina contenuta nella L. 13 giugno 1942, n 794, e segnatamente alla inappellabilità del provvedimento terminale del procedimento relativo (artt. 19 e 30) ha affermato che la stessa non può essere utilizzata al di fuori dell’ambito da essa espressamente stabilito.

Non può essere pertanto utilizzato nell’ipotesi di proposizione di domanda riconvenzionale, in quanto la predetta domanda, introducendo nel processo un nuovo petitum amplia e trasforma l’oggetto della lite, inserendovi una nuova pretesa che fa capo a soggetto diverso.

In tal caso, se la domanda riconvenzionale è basata sullo stesso titolo dedotto in causa a sostegno della domanda principale, il procedimento deve svolgersi con il rito ordinario, data la connessione delle cause, per non privare l’esame della riconvenzionale della garanzia del doppio grado di giudizio, con la conseguente inammissibilità, avverso il provvedimento emesso a conclusione del processo di primo grado, del ricorso per cassazione (cfr. Cass. 25.3.1995, n 3557). Nella specie, nella presente sede, il notaio si duole del mancato esame della domanda riconvenzionale da lui proposta, cosa questa ampiamente atta a dimostrare che egli aveva proposta tale domanda al primo giudice.

A nulla rileva che la stessa sia stata esaminata, come si sostiene nel controricorso, o meno, atteso che è la proposizione stessa della riconvenzionale a comportare l’appellabilità del provvedimento di primo grado.

Ne consegue che in una situazione siffatta il chiaro riferimento, quanto alla procedura applicabile, alla L. n. 794 del 1942, comporta la inammissibilità del presente ricorso per cassazione, atteso che in ragione delle considerazioni sin qui articolatamente svolte, avverso il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere proposto l’appello.

La inammissibilità della proposizione del ricorso per cassazione può e deve essere rilevata anche ex officio e in tal senso si provvede.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.

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