Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-02-2011) 16-03-2011, n. 10790 Edilizia e urbanistica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. Con sentenza in data 9-12-09 il GUP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato, ai sensi dell’art. 425 c.p.p., non luogo a procedere nei confronti di A.F. e S. S. in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 323 c.p. (capo A)) e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), loro ascritti perchè il fatto non costituisce reato.

Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso la parte civile, R.E., tramite il suo difensore, chiedendone l’annullamento per mancata correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza e per erronea applicazione dell’art. 323 c.p..

2.-. Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell’art. 428 c.p.p., contro la sentenza di non luogo a procedere può proporre ricorso per cassazione la persona offesa dal reato nei casi di nullità previsti dall’art. 419 c.p.p., comma 7, e la persona offesa costituita parte civile ai sensi dell’art. 606 c.p.p..

Nel caso in esame agli imputati è stato contestato il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 323 c.p. per avere in concorso tra loro rilasciato un permesso di costruire illegittimo, procurando intenzionalmente al S., quale beneficiario, l’ingiusto vantaggio patrimoniale pari a detto rilascio, con ingiusto danno per l’amministrazione comunale.

Ne deriva che l’odierno ricorrente, R.E., soggetto privato, non assume la qualità di persona offesa del reato, trattandosi, come si è visto, di realizzazione di un ingiusto vantaggio patrimoniale, con la conseguenza che l’unica parte offesa è nel caso in esame la pubblica amministrazione.

Ne consegue che il R., quale semplice danneggiato, non rivestendo la qualità di persona offesa, non era legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza di non luogo a procedere.

3.-. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-06-2011, n. 14186 Riduzione di donazioni e di disposizioni testamentarie

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Svolgimento del processo

S.D. ed S.A., con atto di citazione del 11 agosto 1997, convocavano in giudizio, davanti al Tribunale di Venezia, la sorella S.G. e premesso che erano figli legittimi di M.A., la quale con testamento olografo, aveva lasciato a S.G. tutti i suoi beni, chiedevano di ottenere la riduzione della quota a questa spettante di 5/9 riservando a ciascuno di loro la quota di 2/9, nonchè la divisione dell’asse ereditario.

Si costituiva S.G. che non si opponeva alla domanda, ma chiedeva che venissero detratti dall’asse ereditario: a) i crediti che la stessa vantava nei confronti della de cuius per i lavori di migliorie e riparazioni dell’immobile di abitazione (della de cuius), b) le spese sostenute per il mantenimento della madre, negli ultimi anni.

Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 24 giugno 2002, riduceva le quote lasciate a S.G. a 5/9, assegnava a ciascun attore la quota di 2/9, come richiesto, rigettava l’istanza di collazione, accertava il debito della de cuius, nei confronti di S.G., per una somma complessiva di L. 7.397.591 nonchè le spese da questa effettuate per il mantenimento della madre.

Proponeva appello, S.G. lamentando che il Giudice di primo grado, erroneamente, non aveva accolto la sua istanza di collazione delle spese nuziali effettuate dalla madre a favore di S.D. e non aveva riconosciuto tutte le spese da lei sostenute per la riparazione dell’immobile e per il mantenimento della madre.

Si costituivano, S.D. e S.A., i quali chiedevano il rigetto del gravame, e proponevano appello incidentale, chiedendo la detrazione dalla massa ereditaria delle spese funerarie, quelle di pubblicazione del testamento e quelle relative alle tasse di successione.

La Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 577 del 2005, rigettava l’appello principale e quello incidentale e per l’effetto riconfermava integralmente la sentenza del Tribunale.

La Corte territoriale osservava: a) che non erano stati provati i doni asseritamente dati dalla madre a S.D. in occasione del matrimonio di costei e doveva ritenersi superata ogni questione in ordine alla eventuale collazione; b) che non erano state provate le ulteriori spese che S.G. chiedeva le venissero riconosciute; c) che le spese funerarie, quelle di pubblicazione del testamento e quelle relative alle tasse di successione, erano state sostenute da S.G..

La cassazione della sentenza n. 577 del 2005 della Corte di Appello di Venezia è stata chiesta da S.G. con ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria. S.D. e S.A. hanno resistito con controricorso illustrato con memoria.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo S.G. lamenta la falsa applicazione dell’art. 232 c.p.c., ed insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;

Avrebbe errato la Corte territoriale, secondo la ricorrente, nel non aver ritenuto come ammessi i fatti articolati nel capitolato depositato in giudizio e relativo alle elargizioni che S.D. avrebbe avuto dalla madre in occasione del matrimonio, considerato che la S. non si è presentata e non ha risposto personalmente all’interrogatorio. Chiarisce la ricorrente che l’interrogatorio fu ammesso dal primo giudice e S.D. non si presentò ma fece pervenire una lettera, così dimostrando di non voler rispondere i all’interrogatorio. Il primo giudice, nonostante esplicita richiesta, non ha disposto nuova data per l’interrogatorio e non considerò come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio. Neppure, la Corte territoriale, nonostante ne sia chiesta, ha modificato la sentenza in ordine a questo aspetto.

1.1.- La censura non merita di essere accolta perchè la Corte territoriale ha esaminato il profilo dedotto dalla ricorrente ed ha correttamente, in applicazione dei principi giuridici che governano la materia e così come chiariti ed esplicitati da questa stessa Corte, in varie occasioni, indicato le ragioni, (e non necessariamente era onerata a farlo), poste a fondamento della decisione.

1.1.a.- Intanto, appare opportuno chiarire che l’art. 232 c.p.c., a differenza dell’effetto automatico di "ficta confessio", ricollegato a tale vicenda dal l’abrogato art. 218 c.p.c., riconnette alla mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio formale, soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova").

Sicchè, l’esercizio di tale facoltà, rientrando nell’ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità. E di più, o se si vuole, la mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio formale costituisce fatto processuale, tale da indurre a ritenere ammessi i fatti che formano oggetto di interrogatorio, purchè concorrano anche altri elementi, mentre non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che pur in caso di mancata risposta a interrogatorio formale, non ritenga ammessi i suddetti fatti.

1.1.b.- Nel caso di specie la Corte territoriale ha riscontrato resistenza di una lettera con la quale S.D. precisava che intendeva adeguarsi alla risposta fornita dal suo fratello A. il quale, a sua volta, aveva dichiarato che la madre non aveva donato, a S.D., i beni asseriti da S.G..

L’esistenza della lettera ed anche la dichiarazione del fratello secondo cui la loro madre non aveva effettuato elargizioni a favore di D. in occasione del matrimonio, erano elementi sufficienti perchè la Corte territoriale potesse escludere di ritenere ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio. I dati acquisiti in giudizio, insomma, non consentivano di estendere automaticamente la presunzione semplice di cui all’art. 232 c.p.c..

2.- Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2700 c.c. e falsa applicazione dell’art. 2702 cod. civ..

Avrebbe errato la Corte territoriale, secondo la ricorrente, nel non aver ritenuto provata l’erogazione alla Casa di Riposo Riviera del Brenta delle rette per il ricovero della madre sul semplice presupposto che le ricevute non sono state confermate in giudizio dal ricevente. Sostiene la ricorrente che l’erogazione per complessive L. 2.338.400 risultava dai bollettini di versamento in conto corrente i quali, essendo atti pubblici, sono idonei a fornire quella prova alla quale sono destinati.

2.1.= Anche questa censura non merita di essere accolta, non solo, o non tanto, perchè ai limiti dell’ammissibilità, essendo, in parte, carente dei caratteri dell’autosufficienza, ma e soprattutto, perchè attiene ad una valutazione di merito, che, in quanto priva di vizi logici e giuridici, non è soggetta ad essere sindacata dal giudice di legittimità.

In verità, il giudice di merito, in mancanza di altre circostanze (considerato che era mancata la conferma da parte del ricevente ed erano state contestate dagli appellanti) non ha ritenuto, secondo una valutazione di merito, di considerare le ricevute di cui si dice, quali mezzi di prova sufficienti ad acclarare quella verità che l’attuale ricorrente riteneva affermassero. D’altra parte, i bollettini di versamento in conto corrente, che la ricorrente riferisce di aver prodotto in giudizio, non erano di per sè sufficienti a chiarire – e; sarebbe stato necessario – per quale causale gli stessi erano stati emessi, ammesso pure che erano stati emessi e per quell’importo dichiarato.

3.- Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la falsa applicazione dell’ari. 189 epe. ed insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Avrebbe errato la Corte territoriale, secondo la ricorrente, nel non aver accreditato gli interessi a favore di S.G. relativamente ai debiti che la deducente vantava nei confronti della madre per l’importo non inferiore di L. 31.000.000, perchè non vi era ragione di ravvisare nel comportamento della stessa l’intenzione di abbandonare la relativa domanda.

3.1.- Anche questa censura non merita di essere accolta perchè – come ha rilevato la Corte territoriale – il comportamento complessivo del procuratore della parte, e, soprattutto, il modo specifico e dettagliato con cui ha precisato le conclusioni non potevano che lasciare presumere abbandonata o rinunciata la domanda relativa al riconoscimento degli interessi sulla somma dovuta in ragione dei suoi crediti nei confronti della madre.

3.2.- Non vi è dubbio – come ha affermato questa Corte in altra occasione (sent. 16 febbraio 2010) che la mancata proposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo a chi originariamente l’ha proposta. Epperò tale principio non può essere mantenuto nell’ipotesi in cui – ed è il caso in esame – vi siano elementi chiari ed univoci di fatto desumibili dal complessivo comportamento processuale tenuto dal richiedente, che il correlativo interesse sia venuto meno.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione così come verranno liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 3.200,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e oltre accessori come per legge.

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T.A.R. Campania Napoli Sez. II, Sent., 18-04-2011, n. 2173 Carriera inquadramento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti, tutti dipendenti a vario titolo dell’Università "Federico II", hanno presentato istanza all’Ateneo, volta ad ottenere l’applicazione dei benefici di cui all’art. 1 della legge 36/1989, recante disposizioni per alcune categorie di personale tecnico ed amministrativo delle Università, chiedendo in particolare l’inquadramento nella qualifica funzionale per il profilo per il quale ritenevano di avere titolo, sulla base del lavoro effettivamente svolto. Con nota del 15 ottobre 1993 il Rettore ammetteva gli istanti alla prova prevista dalla legge 63/1989.

Con i provvedimenti in epigrafe l’Amministrazione disponeva l’inquadramento nei profili richiesti e individuati come compatibili a decorrere dal 29.10.1993, invece che dal 15.3.1989 (data di entrata in vigore della legge n. 63/1989).

Avverso tali atti gli istanti hanno proposto il ricorso in epigrafe, deducendo la "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e s. della l. 21 febbraio 1989, n. 63. Violazione del giusto procedimento di legge. Perplessità, disparità di trattamento".

Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Con ordinanza n. 314/2011 sono stati disposti incombenti istruttori volti a verificare se l’Amministrazione avesse disposto la retrodatazione chiesta dai ricorrenti, analogamente a quanto disposto nei confronti di altri dipendenti dell’Università.

Con memoria depositata il 14.2.2011, l’Università ha chiarito che superata la prova idoneativa, tutti i dipendenti, assunti prima dell’entrata in vigore della legge n. 63/1989, con decreti del 29.10.1993 sono stati inquadrati nella qualifica funzionale e nel profilo professionale nel quale avevano conseguito l’idoneità a decorrere dalla stessa data del decreto.

In seguito con l’entrata in vigore del D.L. 21.04.1995 n. 120, convertito in l. 21.6.1995, n. 236, l’Ateneo ha disposto la retrodatazione degli inquadramenti ai sensi della n. 63/1989, allegando i relativi decreti direttoriali adottati nel mese di gennaio 1996.

Sulla base di quanto rappresentato, l’Avvocatura distrettuale dello Stato ha chiesto che si dichiari la cessazione della materia del contendere del ricorso in epigrafe.

I ricorrenti, tuttavia, con memoria depositata il 23 febbraio 2011 osservano che i decreti rettoriali del 1993 non hanno riconosciuto né gli interessi legali, né la rivalutazione monetaria dovuta e che i provvedimenti adottati nel 1996 contengono la mera retrodatazione degli inquadramenti già disposti. Chiedono, pertanto, che vengano loro riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a decorrere dal 15.3.1989 o, in subordine, dalla data di notifica del ricorso (3.3.1994) o dal suo deposito (17.3.1994).

Infine, con la medesima memoria è chiesto il risarcimento del danno derivante dalla perdita di chances causato dall’illegittimo comportamento dell’amministrazione e ciò a causa del tardivo inquadramento disposto dall’Università; per tale ragione, si oppongono alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

In relazione a quanto precede ritiene il Collegio che la pretesa dei deducenti risulti, allo stato, completamente soddisfatta dalla suddetta Amministrazione.

Quanto alla richiesta avanzata dai ricorrenti nella memoria da ultimo depositata, si osserva che secondo un ormai costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, da cui il collegio non intende discostarsi (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 30 luglio 2003, n. 4387; Consiglio di Stato, sez. VI, 13 maggio 2003, n. 2537; idem, 13.2.2003, n. 768), il provvedimento di inquadramento, ai sensi della legge n. 63/1989, è l’atto con il quale l’Amministrazione ridefinisce lo stato giuridico del dipendente nell’assetto dell’Università conferendo le mansioni corrispondenti e facendo sorgere, per l’effetto, l’obbligazione pecuniaria alla corresponsione di quanto dovuto in relazione alla posizione conseguita.

Ne consegue che, indipendentemente da quanto previsto dall’art. 11 del D.L. n. 120/1995, poiché l’inquadramento, previsto dalla citata disposizione, ha carattere costitutivo, essendo frutto di valutazioni discrezionali, ai fini del computo delle competenze accessorie (interessi e rivalutazione), occorre risalire al medesimo atto di inquadramento da cui sorge la posizione debitoria dell’Università, per cui soltanto da tale data possono essere pretesi interessi e rivalutazione, connessi alla nuova posizione lavorativa, ancorché avente efficacia retroattiva.

Sulla base di tale orientamento, peraltro del tutto coerente con il principio di ordine generale che fa coincidere la maturazione del credito con la data del provvedimento costitutivo dello status dal quale nasce il diritto alla nuova posizione retributiva (anche se con efficacia retroattiva), deve pertanto essere respinta la richiesta di riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria avanzata dagli istanti e deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere nel ricorso in esame.

Rimane da esaminare la domanda relativa al risarcimento del danno.

In ordine alla richiesta di risarcimento del danno deve essere osservato che la domanda risarcitoria non risulta sostenuta dalle necessarie allegazioni in ordine al danno subito e all’accertamento della responsabilità dell’amministrazione; risulta proposta in modo del tutto generico e, quindi, va respinta. Sul punto la giurisprudenza prevalente si è andata orientando nel senso dell’attenuazione dell’onere probatorio del privato.

In particolare, sotto il profilo della colpa, si è affermato (Consiglio di Stato, Sez. V, decisione 10 gennaio 2005 n. 32) che il privato danneggiato, ai fini di ottenere il risarcimento dei danni derivanti da lesione di interessi legittimi, ancorchè onerato della dimostrazione della "colpa" dell’amministrazione, risulta agevolato dalla possibilità di offrire al giudice elementi indiziari – acquisibili, sia pure con i connotati normativamente previsti, con maggior facilità delle prove dirette – quali la gravità della violazione, qui valorizzata quale presunzione semplice di colpa e non come criterio di valutazione assoluto, il carattere vincolato dell’azione amministrativa giudicata, l’univocità della normativa di riferimento ed il proprio apporto partecipativo al procedimento. Così che, acquisiti gli indici rivelatori della colpa, spetta poi all’amministrazione l’allegazione degli elementi, pure indiziari, ascrivibili allo schema dell’errore scusabile e, in definitiva, al giudice, così come, in sostanza, voluto dalla Cassazione con la sentenza n. 500/99, apprezzarne e valutarne liberamente l’idoneità ad attestare o ad escludere la colpevolezza dell’amministrazione.

Tale attenuazione dell’onere probatorio non esclude tuttavia la necessità che le pretese risarcitorie presuppongano l’indicazione degli elementi che possano indurre il giudice a valutare in termini di responsabilità la condotta della pubblica amministrazione. Allegazione che nel caso di specie non è dato riscontrare con conseguente impossibilità di accoglimento della domanda risarcitoria.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) dispone quanto segue: – dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per il ricorso in esame;

– respinge la domanda di pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria contenuta nella memoria depositata il 23.2.2011;

– respinge la domanda di risarcimento del danno;

– compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-08-2011, n. 17496 Collegi e ordini professionali

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Svolgimento del processo

L’iter del procedimento viene così ricostruito nel provvedimento impugnato.

Con delibera del 14 dicembre 2004 la Commissione Medici Chirurghi dell’Ordine di Rimini, all’esito del procedimento disciplinare aperto nei confronti del dott. B.V.E. per ritenuta violazione degli artt. 2, 3, 12 e 76 del Nuovo Codice Deontologico del medico, prosciolse l’incolpato dagli addebiti di cui ai nn. 2 e 76, mentre lo ritenne responsabile di quelli di cui ai nn. 3 e 12, per l’effetto irrogando la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi quattro.

Contro tale provvedimento il B. adì la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie che, con provvedimento del 30 maggio 2006, ha rigettato l’impugnazione.

Avverso detta decisione ricorre per cassazione B.V. E. formulando quattro motivi e notificando l’atto al Ministero della Salute, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini e all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Rimini.

Resistono con due distinti controricorsi il Ministero della Salute e l’Ordine dei medici. Quest’ultimo ha anche depositato memoria.
Motivi della decisione

1 Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità opposte dall’Ordine dei Medici.

Secondo il resistente il ricorso sarebbe inammissibile anzitutto per omessa indicazione delle parti nonchè per omessa e/o insufficiente esposizione dei fatti di causa. I rilievi non hanno pregio.

A norma dell’art. 366 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione è inammissibile qualora manchi o sia assolutamente incerta l’identificazione delle parti contro cui esso è diretto.

La giurisprudenza di questa Corte ha peraltro chiarito che, ai fini dell’osservanza della norma predetta, non è necessario che le relative indicazioni siano premesse all’esposizione dei motivi di impugnazione o che siano altrove esplicitamente formulate, essendo sufficiente, analogamente a quanto previsto dall’art. 164 cod. proc. civ., che esse risultino in modo chiaro e inequivoco, ancorchè implicito, dal contesto del ricorso, nonchè dal riferimento ad atti dei precedenti gradi di giudizio, da cui sia agevole identificare con certezza la parte intimata.

E parimenti, ai fini della sussistenza del requisito della "esposizione sommaria dei fatti di causa", prescritto, a pena di inammissibilità, per il ricorso per cassazione dall’art. 366 cod. proc. civ.,, comma 1, n. 3, è necessario, in ossequio al principio di autosufficienza, che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, in modo da avere un quadro completo degli elementi fondamentali della decisione censurata e dei motivi di doglianza, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, (Cass. civ. 5 febbraio 2009, n. 2831; Cass. civ. 12 giugno 2008, n. 15808).

2 Nella fattispecie, contrariamente all’assunto del resistente, benchè manchi in ricorso una parte graficamente destinata alla individuazione delle parti contro le quali l’impugnazione è diretta, e benchè, ancora, i fatti che hanno dato origine all’azione disciplinare nonchè lo svolgimento di questa siano assai sinteticamente esposti, nondimeno le une e gli altri sono chiaramente enucleabili dall’intero contesto dell’atto. Di talchè le mancanze denunciate dal resistente hanno un carattere esclusivamente formale e, non intaccando la comprensibilità della vicenda umana e processuale sottesa al ricorso, non possono dar luogo alla evocata sanzione dell’inammissibilità. 3 Neppure sussistono le allegate insufficienze in punto di ricognizione delle norme di legge asseritamente violate o dei denunciati vizi motivazionali. Contrariamente a quanto sostiene il resistente, esse sono entrambe chiaramente enucleabili, e tanto a prescindere dall’esito dell’esame dei singoli motivi di ricorso.

4 Infine, per quanto attiene ai quesiti, alla cui formulazione il ricorso è certamente soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e antecedente al 4 luglio 2009), ritiene il collegio che essi siano correttamente articolati.

Ciò vale anche per le censure volte a far valere vizi motivazionali, ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, posto che la loro illustrazione contiene comunque un momento di sintesi che permette la chiara individuazione e del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, e delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. (Cass., sez. un., 12 maggio 2008, n. 11652).

5 Passando quindi all’esame dei motivi di ricorso, con il primo l’impugnante lamenta violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione al D.P.R. n. 221 del 1950, artt. 38 e segg., ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, nullità della decisione, ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5.

Secondo il ricorrente il mancato accoglimento della richiesta di proiettare una relazione scientifica in powerpoint avrebbe leso il suo diritto di difesa nonchè il principio del giusto processo, dei quali la giurisprudenza del Supremo Collegio ha in più occasioni riconosciuto la piena operatività nell’ambito del procedimento disciplinare.

6 Le critiche non hanno pregio.

Mette conto evidenziare che le deduzioni svolte sul punto dal ricorrente nel giudizio a quo sono state ritenute dalla Commissione centrale a un tempo inveridiche sul piano dei fatti e irrilevanti su quello giuridico. Ha in proposito osservato il decidente che l’impossibilità di proiettare le diapositive era stata determinata – secondo quanto emergeva dai lavori dell’organo disciplinare di prima istanza – da mancanza di tempestiva comunicazione, da parte dell’interessato alla segreteria, di volersi avvalere di tale mezzo istruttorio e che, in ogni caso, la proiezione non era essenziale, posto che essa aveva ad oggetto le origini e la fisiopatologia della fatica cronica, patologia la cui diagnosi il medico non aveva mai esplicitato al paziente, ma che aveva formulato solo a posteriori, al fine di giustificare il proprio comportamento, chiaramente diretto invece, a migliorare le prestazioni atletiche di un soggetto sano.

7 Osserva il collegio che il percorso motivazionale qui sinteticamente riportato connota in termini di astrattezza ed eccentricità le censure svolte dal ricorrente. Questi lamenta invero genericamente di essere stato leso nei suoi diritti difensivi, senza confrontarsi con le argomentate ragioni poste dalla Commissione a fondamento della sua determinazione, ravvisabili, da un lato, nella negligenza procedurale del ricorrente, e, dall’altro, nella ininfluenza del mezzo istruttorio ai fini della decisione, lasciandone conseguentemente intatta l’idoneità a giustificare la decisione impugnata.

8 Con il secondo mezzo il ricorrente denuncia mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova della sua responsabilità per le contestate infrazioni al Codice Deontologico, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5.

Assume che, ritenuta insussistente l’addebito principale, relativo alla somministrazione di sostanze dopanti, in ragione dell’assoluta mancanza di prova della destinazione dei farmaci all’alterazione della prestazione agonistica, e cioè a finalità diverse da quelle terapeutiche, la Commissione non poteva ritenerlo responsabile di quello di cui all’art. 3 del Codice Deontologico, assumendo che la terapia farmacologica non era stata prescritta in vista della tutela della salute del paziente, ma per fare in modo che l’atleta recuperasse un posto in squadra. Non aveva il decidente considerato che il recupero del tono atletico era obiettivo in linea con la tutela della salute psico-fisica dello sportivo e che una delle funzioni della Medicina dello Sport è il miglioramento delle performaces dello sportivo. Osserva anche che la comprovata diligenza con la quale l’incolpato aveva visitato il paziente, prima di prescrivere la terapia, escludeva in radice l’elemento soggettivo dell’illecito disciplinare.

9 Anche questo motivo non può essere accolto.

La Commissione ha confutato l’assunto del ricorrente, secondo cui il mancato collegamento della sua condotta con un evento di tipo agonistico faceva venir meno ogni profilo di illiceità della stessa, rilevando che ciò poteva valere solo per l’addebito relativo al doping, laddove l’esclusiva finalizzazione della terapia prescritta al recupero di un posto in squadra lasciava inconfutabilmente in piedi l’addebito concernente la violazione dell’art. 12 del Codice deontologico.

10 Contrariamente all’assunto dell’impugnante, le ragioni addotte dal decidente a sostegno del suo convincimento – la sostanziale estraneità dell’atto medico all’obiettivo di salvaguardare la salute del paziente, con conseguente irrilevanza della esplicitazione della diagnosi – sono corrette sul piano logico e giuridico, complete ed esaustive. Esse evidenziano i profili obliqui della condotta del sanitario, coerentemente valutati meritevoli di un intervento sanzionatorio di carattere disciplinare. Ne deriva che i denunciati vizi motivazionali mirano solo a sollecitare il sindacato su un giudizio di stretto merito, precluso in sede di legittimità. 11 Con il terzo motivo l’impugnante deduce mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Secondo l’esponente la Commissione Centrale avrebbe confermato la sanzione argomentando esclusivamente sulla ritenuta violazione dell’art. 12, senza nulla dire in ordine a quella dell’art. 3. 12 Il motivo è inammissibile nella misura in cui introduce una questione non trattata nel provvedimento impugnato, e quindi nuova.

Conseguentemente il ricorrente aveva l’onere, rimasto nella fattispecie del tutto inadempiuto, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (confr. Cass. civ. sez. lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1, 31 agosto 2007, n. 18440).

13 In definitiva il ricorso deve essere integralmente rigettato.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.600 (di cui Euro 200 per spese), per il Ministero della Salute e in complessivi Euro 2.600 (di cui Euro 200 per spese), per l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Rimini, oltre IVA e CPA, come per legge.

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