T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 15-11-2011, n. 8867

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame, la parte in epigrafe indicata agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 12009/08 emessa in data 30 ottobre 2008 e depositata il 19/12/08 con cui il TAR Lazio – Roma ha accertato il diritto del ricorrente all’inserimento, nella base pensionabile e nella base per il calcolo della indennità di buonuscita, delle due ore settimanali di servizio richiamate dagli artt. 1 d.p.r. n. 234/88 e 12 comma 2 d.p.r. n. 395/95.

Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 20 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse.

Il ricorrente, dipendente dell’amministrazione penitenziaria, agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 12009/08, emessa in data 30 ottobre 2008 e depositata il 19/12/08, con cui il TAR Lazio – Roma ha accertato il diritto del predetto all’inserimento, nella base pensionabile e nella base per il calcolo della indennità di buonuscita, delle due ore settimanali di servizio richiamate dagli artt. 1 d.p.r. n. 234/88 e 12 comma 2 d.p.r. n. 395/95.

La predetta declaratoria giurisdizionale ha ad oggetto diritti che debbono essere, in concreto, portati ad esecuzione dall’amministrazione allorché il dipendente viene collocato in quiescenza e presuppone, pertanto, che l’interessato sia stato collocato in quiescenza o sia in procinto di esserlo, requisito la cui ricorrenza nella fattispecie non è stata nemmeno dedotta nell’atto introduttivo.

Ne consegue che l’azione di ottemperanza, concernendo una statuizione giurisdizionale non suscettibile, allo stato, di esecuzione coatta, si presenta priva dell’interesse ad agire, costituente presupposto di ammissibilità della stessa.

Né, in senso favorevole al ricorrente, risulta significativo il richiamo alla sentenza della Cassazione n. 11945/90 (citata nella memoria depositata il 3 ottobre 2011) la quale riguarda l’interesse ad agire nel giudizio di cognizione, finalizzato all’accertamento delle voci computabili nella base pensionabile, e non nel giudizio di esecuzione, quale quello in esame.

Nello stesso senso, ai fini del riscontro del necessario interesse ad agire, non appare utile il riferimento agli atti dispositivi previsti dalla legge (ad es. l’anticipazione del trattamento di fine rapporto prevista dall’art. 2120 c.c.) dal momento che, solo al momento dell’erogazione concreta del relativo importo, sarà possibile accertare se l’amministrazione ha eseguito correttamente la sentenza in epigrafe indicata e, in caso contrario, intervenire in sede giurisdizionale in sostituzione dell’ente inadempiente.

Per questi motivi deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse.

La peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 08-05-2012, n. 7005 Cessione di alloggio popolare ed economico in proprietà

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 3.7.01 ed, in riassunzione, il 19.9.01, D.G., D.M., C. R., Ca.St. e C.S., premesso di essere eredi (i primi due figligli altri tre nipoti, per parte della defunta figlia D.A.) di D.V., che aveva stipulato con l’INCIS in data 18.11.63 un contratto di cessione di un alloggio di tipo popolare ed economico sito in (OMISSIS) ed era deceduto il (OMISSIS) prima di poterlo riscattare, convennero al giudizio del Tribunale di Roma gli altri eredi del suddetto, la vedova D.M. N. e il figlio D.L., nonchè l’IACP (quale ente subentrato all’INCIS), al fine di sentir dichiarare l’avvenuto integrale pagamento del prezzo e pronunziarsi il conseguente trasferimento di proprietà secondo le quote ereditarie di rispettiva spettanza.

Costituitosi D.L., chiese il rigetto della domanda, deducendo che fin dal decesso del padre si era accollato tutti gli oneri dell’immobile, ivi compresi i pagamenti delle 204 rate residue, successive alle prime 36 pagate dal genitore, dovute all’INCIS, per complessive L. 3.254.800, per cui l’immobile, non ancora riscattato, non poteva ritenersi caduto in successione, ragion per la quale una precedente domanda di divisione era già stata respinta dal Tribunale;il convenuto eccepì, inoltre ed subordinerà prescrizione decennale del diritto degli attori ad accettare l’eredità.

La D.M. non si costituì.

L’IACP si costituì e, dato atto dell’avvenuto integrale pagamento del prezzo, dichiarò di non aver potuto provvedere al trasferimento per gli insorti contrasti tra gli aventi causa dell’assegnatario.

All’esito dell’istruttoria documentale, con sentenza del 6.7.04 l’adito tribunale dichiarata inammissibile, perchè tardiva, la domanda riconvenzionale del convenuto di sentirsi dichiarare unico proprietario dell’immobile, inquadrata la fattispecie nella previsione di cui all’art. 1523 c.c., rigettò quella degli attori, ritenendo che gli stessi, a differenza del predetto, non avessero dimostrato di aver proposto domanda all’INCIS di subentro nel rapporto, manifestando con il loro disinteresse una implicita rinunzia al diritto di riscatto, compensò le spese tra le suddette parti e condannò gli attori al rimborso di quelle sostenute dall’IACP. Appellata dagli attori, nella resistenza del convenuto e dell’ATER (subentrato all’IACP) e nella contumacia della D.M., la suesposta sentenza veniva riformata dalla Corte d’Appello di Roma con quella del 22.2-17.3.08, disponendosi che l’ATER, previa stipula dell’atto ricognitivo dell’avvenuto integrale pagamento del prezzo, provvedesse al trasferimento della proprietà dell’immobile agli eredi dell’assegnatario, in ragione delle rispettive quote, compensando interamente le spese del doppio grado.

A tale decisione la corte capitolina perveniva ritenendo:

1) non necessaria una domanda confermativa della volontà di riscatto da parte degli eredi, avendo già il de cuius manifestato tale intenzione con la scrittura in data 18.11.63, stipulata con l’INCIS e intestata "cessione di proprietà di alloggio";

2) il diritto di tutti gli eredi, non del solo D.L., a subentrare nel contratto ex art. 1523 c.c.;

3) la mancanza di prove di alcuna rinunzia, tale non potendo desumersi dal mero disinteresse alla gestione dell’alloggio;

4) l’applicabilità alla fattispecie del principio enunciato da questa S.C. nella sentenza n. 25546/06, secondo cui, nel caso di trasferimento della proprietà di alloggi di tipo popolare ed economico, già assegnati a riscatto con patto di futura vendita, al decesso dell’assegnatario durante il periodo di pagamento rateale, si verifica la successione nei relativi diritti, indistintamente, di tutti gli eredi, senza necessità di una loro convivenza con il de cuius.

Contro tale sentenza D.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Hanno resistito con rispettivi controricorsi l’ATER e, congiuntamente, gli originari attori.

Non ha svolto attività difensiva la D.M..

All’esito di esame preliminare, con ordinanza in data 15.4-3.6.11, verificata l’integrità del contraddittorio, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza.

Il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, artt. 1, 10, 15 e 25, mod. dalla L. 27 aprile 1962, n. 231 e dell’art. 1523 c.c., nonchè omessa e/o insufficiente motivazione su punto decisivo, contestandosi l’applicabilità alla controversia del principio affermato nella sentenza n. 25546/06 di questa Corte, in quanto enunciato in fattispecie relativa ad un’assegnazione con patto di futura vendita di alloggi GESCAL, mentre quella in esame, attinente ad alloggi INCIS, avrebbe dovuta essere risolta secondo le diverse disposizioni, richiamate espressamente nel contratto di cessione, contenute nel D.P.R. n. 2 del 1959, in particolare gli artt. 10 e 25, prevedenti, per il caso di morte del l’assegnatario, il subentro a domanda di determinati soggetti (coniuge superstite, discendenti entro il terzo grado, ascendenti), a determinate condizioni, segnatamente quella della convivenza con il titolare all’epoca del decesso, e non invece, come ritenuto dalla corte di merito, la successione a titolo ereditario nel diritto in questione.

Il motivo è infondato.

Pur vertendo si, nel caso di specie, in tema di alloggi di tipo popolare ed economico realizzatì, con contributo dello Stato, dall’Istituto Nazionale per le Case agli Impiegati dello Stato, rientranti nella previsione di cui al D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 (poi abrogato dalla L. n. 513 del 1977), non conferente deve ritenersi il richiamo del ricorrente agli artt. 10 e 25 del suddetto testo normativo, trattandosi di disposizioni disciplinanti le ipotesi in cui l’assegnatario di siffatti alloggi, che avesse presentato la domanda di cessione, fosse deceduto prima che l’ente proprietario avesse provveduto sulla stessa.

Nell’ambito del procedimento in questione, disciplinato dall’art. 10, comma 4, segnatamente prevedeva che "in caso di decesso dell’aspirante, il coniuge, discendenti entro il 3^ grado e gli ascendenti conviventi con l’aspirante possono confermare la domanda entro 30 giorni dall’evento"; analoga disposizione era prevista dall’art. 25.1ett. a), per gli alloggi già assegnati alla data di entrata in vigore del D.P.R..

Riferendosi tali norme agli aspiranti alla cessione, e non anche a quei soggetti, già assegnatari, la cui domanda di cessione fosse già stata accolta, come nel caso di specie è incontroverso, essendo già stato stipulato, in data 18.11.1963 tra l’I.N.C.I.S. e l’assegnatario D.V. (che aveva presentato, vedendola accogliere, la domanda di cui all’art. 10 cit.), un contratto di cessione dell’alloggio, prevedente il pagamento rateale del prezzo ed il diritto al conseguimento della proprietà all’atto del relativo completamento, correttamente la corte di merito ha ritenuto non doversi nella specie applicare le speciali disposizioni relative alla successione nel diritto alla cessione, essendosi questa già verificata, sia pur con riserva di proprietà, con un contratto riconducibile alla tipologia di cui all’art. 1523 c.c., bensì le ordinarie norme in tema di successione ereditaria, in virtù delle quali il diritto del suddetto cessionario (non più mero assegnatario) al conseguimento della proprietà si era trasferito agli eredi.

Tale decisione risulta in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, verificandosi, con il pagamento dell’ultima rata, il trasferimento di proprietà dell’alloggio di edilizia popolare ed economica, già ceduto con riserva di proprietà all’originario assegnatario, poi decedutola parte degli eredi non è necessaria alcuna manifestazione di volontà per l’acquisizione di tale diritto (v. la già citata n. 25546/06, ancorchè relativa ad alloggio GESCAL, il cui principio generale ben si attaglia anche alla fattispecie, e la precedente n. 6813/98), mentre, solo nei casi di decesso dell’assegnatario prima della stipula del contratto di cessione, il subentro nel diritto "personalissimo" all’assegnazione non si verifica iure haereditatis, essendo regolato dalle speciali disposizioni in materia (v. tra le altre, nn. 2915/95 S.U., 4747/97, 9286/98).

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 10 cit. D.P.R., art. 2909 c.c., nonchè degli artt. 112, 113 c.p.c., omessa e/o insufficiente motivazione su punto decisivo, censurandosi la mancata considerazione, da parte della corte di merito, del giudicato derivante dalla non impugnata precedente sentenza n. 4174/99 del Tribunale di Roma, che aveva respinto la domanda di scioglimento della comunione ereditaria sull’alloggio, sul presupposto che le controparti attrici non avessero dimostrato la tempestiva loro proposizione di una domanda confermativa di quella dell’originario assegnatario, dovendosi pertanto considerare rinuncianti alla relativa facoltà; da tanto la corte avrebbe dovuto desumere che l’unico soggetto avente diritto al trasferimento fosse D.L., il solo che aveva tempestivamente esercitato l’anzidetta facoltà con istanza all’INCIS del 1.10.66. 11 motivo è infondato, considerato che il presupposto essenziale, in base al quale Tribunale di Roma aveva respinto la domanda di divisione ereditaria del bene, era costituito dalla circostanza che lo stesso non fosse ancora entrato nel patrimonio del de cuius.

Rispetto a tale dirimente ratio decidendi, derivante dalla tipologia del contratto di cessione e comportante la radicale inconfigurabilità di una successione ereditaria ad oggetto dell’immobile (e non del diritto a conseguirlo) in quanto non appartenente al D. all’epoca del suo decesso, di per sè sufficiente a comportare la reiezione della domanda suddetta, poco o punto rilevava che gli eredi, dopo la morte del suddetto, si fossero attivati o meno ai fini del conseguimento del diritto in questione;

sicchè alla relativa circostanza, quand’anche affermata nella sentenza, non costituendo la stessa un antecedente logico-giuridico della decisione de qua, non poteva ascriversi alcuna efficacia di giudicato inter partes.

Con il terzo motivo, deducente violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113 c.p.c., artt. 480, 566, 581 c.c., omessa e/o insufficiente motivazione, in rel. art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, si censura il vizio di ultra o extra petizione, in cui sarebbe incorsa la corte capitolina nell’attribuire alle parti in causarvi compresa la contumace D.M.N., quote ereditarie indeterminate, che non avevano formato oggetto di specifiche richieste, nè tenendo conto che la domanda riconvenzionale di D.L., di procedere alla stipula del contratto nei propri confronti, era stata dichiarata inanimissibile, perchè tardiva, dal Tribunale, con statuizione che non aveva formato oggetto di appello.

Il motivo, a parte il palese difetto d’interesse nella parte richiamante l’inammissibilità di una domanda dello stesso deducente, è manifestamente infondato, non essendo stata pronunziata l’attribuzione in concreto di quote ereditarie determinate dalla corte di merito, limitatasi all’affermazione del diritto al trasferimento della proprietà di tutti gli eredi (in essi lato sensu compresa la vedova usufrutturaria ex lege, secondo le norme in vigore all’epoca dell’apertura della successione), con statuizione che, atteso il suo carattere dichiarativo e necessariamente omnicomprensivo, non avrebbe potuto ignorare le posizioni delle parti non istanti, concorrenti con quelle dei richiedenti e, pertanto, costituente un limite imprescindibile ai diritti di questi ultimi.

Con il quarto motivo vengono dedotte violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 2 del 1959, art. 10 mod. L. n. 231 del 1962, art. 1523 c.c., omessa e insufficiente motivazione, lamentandosi la mancata valutazione dell’ammissibilità e rilevanza del documento decisivo costituito dall’istanza di subentro nel contratto presentata all’INCIS dall’odierno ricorrente in data 1.10.96, ritualmente prodotta in primo grado e solo tardivamente, con l’appello, contestata, con riferimento alla certezza della relativa data, dalle controparti.

Il motivo resta assorbito dalla reiezione del primo, da cui deriva l’irrilevanza della suddetta, non necessaria, istanza di subentro. Il ricorso va conclusivamente respinto.

Giusti motivi, tuttavia, considerate le incertezze interpretative derivanti dagli avvicendamenti normativi in materia, a dirimere le quali nessun utile apporto vi è stato da parte dell’intimata ATER (e, nei precedenti graditegli istituti danti causa), e le difficoltà delle parti di orientarsi nell’ambito della stessa giurisprudenza di legittimità (nell’ambito della quale non risultano precedenti del tutto in termini relativi ad alloggi INCIS), comportano la compensazione delle spese anche del presente grado.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate le spese tra tutte le parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-05-2012, n. 8742

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 16.2.1999 i coniugi P. M. e M.E. ed il figlio P.P., esponevano:

con distinti contratti preliminari conclusi nel 1994-95, denominati "promessa d’acquisto di multiproprietà alberghiera", P. M. aveva promesso di acquistare dalla società Porto Laconia s.p.a.(successivamente posta in liquidazione),che aveva accettato per iscritto o per facta concludenza, il godimento esclusivo, perpetuo e turnario in multiproprietà, in diversi periodi dell’anno, di quattro appartamenti facenti parte dei complessi alberghieri (OMISSIS);

con lettera racc.ta del 14.11.1995 P.M. aveva chiesto che dette multiproprietà venissero "registrate" per la nuda proprietà a favore del figlio P. e per l’usufrutto a favore dei due genitori; tanto premesso, gli attori convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Verona, la società "Porto Laconia Società Alberghiera per Azioni",in liquidazione, al fine di ottenere, con sentenza costitutiva, ex art. 2932 c.c., il trasferimento(per la nuda proprietà P.P. e per l’usufrutto, a P. M. e M.E. delle quote di multiproprietà in detti complessi alberghieri; chiedevano, inoltre, la condanna della società suddetta al risarcimento dei danni.

Contumace la società convenuta, con sentenza 29.6.2001, il Tribunale rigettava la domanda, rilevando che in dette scritture non era previsto il futuro acquisto della nuda proprietà o dell’usufrutto in favore degli attori o di altri. Avverso tale sentenza proponevano appello P.M., M.E. e P. P. e, contumace la convenuta, con sentenza depositata il 2,2.2007, la Corte d’Appello di Venezia dichiarava inammissibili, ex art. 345 c.p.c., le domande proposte dagli appellanti ai n.ri 3-4 delle conclusioni e rigettava l’appello.

Osservava la Corte di merito che vi era diversità tra l’oggetto dei preliminari( costituito da quote indivise di multiproprietà da trasferire in proprietà o comproprietà) e quanto richiesto con sentenza costitutiva(trasferimento della nuda proprietà e dell’usufrutto delle medesime quote di multiproprietà) e che un ulteriore elemento di divergenza,riguardava l’inserimento, tra i destinatari dell’acquisto dell’usufrutto, di M.E., rimasta estranea a detti preliminari.

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso per cassazione P.M., P.P. e M.E., sulla base di 5 motivi, illustrati da memoria.

La società intimata non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

I ricorrenti deducono:

1) errata e falsa applicazione dell’art. 1322 c.c., e segg., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ed omessa ed insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5; la Corte d’appello aveva omesso di esaminare la documentazione in atti attestante,che la società Porto Laconia aveva "recepito" la volontà del P. di intestare la multiproprietà al figlio P.; aveva omesso, a pag.

5 della sentenza impugnataci considerare che l’importo del prezzo di cui a detti contratti era stato completamente versato e che la società intimata aveva accettato la volontà dei P.M. che, con lettera 31.7.9, aveva chiesto l’intestazione delle quattro multiproprietà alberghiere al figlio P.;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1327, 1333, 1371 c.c. ed omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione, per avere i giudici di appello omesso, a pag. 6 della sentenza impugnata, di valutare la manifestata volontà della Porto Laconia di intestare le multiproprietà, disapplicando, inoltre, le norme di cui agli artt. 1325, 1327, 1333 e 1371 c.c. e non tenendo conto che la società stessa "aveva autorizzato il cambio di intestazione modificando in tal modo il contratto iniziale per "persona da nominare", essendo stati indicati, con l’atto di citazione i nominativi degli intestatari definitivi delle multiproprietà;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 1406 c.c., ed omessa e insufficiente motivazione in ordine all’applicazione di tale norma che consente di "sostituire a sè un terzo purchè l’altra parte vi consenta";

4) violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., ed omessa, insufficiente motivazione nonchè errata applicazione dell’art. 345 c.p.c.;

la richiesta di una diversa intestazione delle multiproprietà, come indicata nelle conclusioni dell’atto di appello integrava, infatti, una mera "emendatio libelli" e non una "mutatio libelli", dovendosi i contratti preliminari in questione qualificarsi come contratti definitivi di vendita;

5) omessa motivazione sul rigetto della domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla mancata stipula del contratto definitivo.

Il ricorso è infondato.

I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, non attingono e non valgono a superare le ragioni poste a fondamento della decisione inipugnata e, cioè, la diversità tra l’oggetto dei contratti preliminari e quello della domanda giudiziale. I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, hanno verificato detta diversità e la conseguente impossibilità di accogliere una domanda contrastante col tenore dei contratti scritti, sia soggettivamente (per l’inclusione, fra i promissari acquirenti, del coniuge di P.M., non facente parte delle parti contrattuali e sia oggettivamente, posto che l’obbligo di acquisto della proprietà piena o della comproprietà di quote indivise non è assimilabile all’acquisto di quote di nuda proprietà ed usufrutto.

La Corte distrettuale ha dato conto, inoltre, con adeguata e corretta motivazione, che dette variazioni del contenuto degli originari accordi contrattuali non risultavano accettate dalla promittente venditrice, in quanto la lettera racc. 15.11.1995, inviata da P.M. alla società Porto Laconia, non era stata sottoscritta per adesione dalla moglie ( M.E.) e dal figlio ( P.P.) del mittente, con la conseguenza che la stessa missiva non poteva valere come proposta di modifica dell’oggetto dei preliminari. Rilevava, inoltre, il giudice di appello che la sottoscrizione delle proposte di preliminari di acquisto da parte di P.M. non poteva estendersi a M.E., "non potendo operare a tal fine la comunione legale fra i coniugi i cui effetti riguardano i soli acquisti e le obbligazioni contratte dai coniugi". (V. pag. 10 sent. imp.). La ragione del rigetto della domanda non è, dunque, rapportabile a detti motivi di ricorso, non essendo in questione l’autonomia contrattuale nè la possibilità di mutare l’assetto dei contratti preliminari o di effettuarne la cessione.

Va aggiunto che, in sede di appello, non è stata posta la questione sulla erronea interpretazione della domanda giudiziale rapportata all’esito di trattative non trasfuse in contratto o in un successivo negozio integrativo, con riferimento, quindi, al contenuto sostanziale della pretesa, al di là della sola prospettazione letterale, interpretazione riservata al giudice di merito (Cfr. Cass. n. 3012/2010; n. 19630/2011).

Infondata è pure la quarta doglianza,avendo la Corte di merito correttamente ravvisato la novità della domanda, proposta solo in appello, di declaratoria dell’avvenuto trasferimento della quote di multiproprietà, qualificate le scritture private in questione come contratti definitivi di vendita.

Il rilevato carattere di novità della domanda è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la sostituzione alla domanda originaria di esecuzione coattiva di un contratto preliminare rimasto inadempiuto, della successiva domanda di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo, qualificato il rapporto pattizio non più come preliminare ma come vendita definitiva, non è ammissibile, ex art. 345 c.p.c., trattandosi di domande diverse sotto il profilo del "petitum" e della "causa petendi" (Cass. n. 1740/2008;

n. 12323/2001).

La infondatezza, infine, del 5 motivo di censura discende dalla sua diretta connessione con la domanda principale, per la quale valgono le considerazioni svolte relativamente al primo motivo di gravame.

Il ricorso, alla tregua di quanto osservato, va rigettato.

Nulla per le spese processuali del presente giudizio di legittimità, stante il difetto di attività difensiva della società intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-06-2012, n. 10871 Distribuzione della somma ricavata Pignoramento

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Svolgimento del processo

Intesa SanPaolo S.p.A. propose opposizione, ai sensi degli artt. 512 e 617 cod. proc. civ., avverso l’ordinanza del 20 marzo 2007, con la quale il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Livorno, in sede di distribuzione del ricavato della vendita di beni immobili oggetto di pignoramento, aveva rigettato, ex art. 512 cod. proc. civ., le contestazioni della stessa opponente avverso il progetto di distribuzione; con questo progetto erano state attribuite all’istituto di credito opponente soltanto le spese della procedura esecutiva e quelle liquidate in suo favore con la sentenza emessa a seguito del giudizio promosso dall’allora Banco di Napoli S.p.A. (poi SanPaolo IMI s.p.a., quindi Intesa SanPaolo S.p.A.), quale creditore beneficiario di provvedimento di sequestro conservativo.

L’opponente sostenne che avrebbe dovuto essere preferita alla creditrice ipotecaria BIPIELLE Società di Gestione del Credito S.p.A., quale mandataria e procuratrice di Tiepolo Finance 2 s.r.l.

(alla quale era invece stata assegnata la residua somma ricavata dalla vendita, dopo la soddisfazione di creditori ipotecari di grado precedente): infatti, secondo l’opponente, il sequestro conservativo, che si era convertito in pignoramento in suo favore ai sensi dell’art. 686 cod. proc. civ. e art. 156 disp. att. cod. proc. civ., avrebbe dovuto essere inteso come riferito non soltanto alle somme liquidate dalla sentenza di merito a titolo di spese, ma anche alle somme portate da due decreti ingiuntivi che il Banco di Napoli S.p.A. aveva ottenuto per il medesimo credito relativo allo scoperto di conto corrente fatto valere ai fini del sequestro conservativo, nei confronti dei medesimi debitori; quindi, in applicazione dell’art. 2906 cod. civ. e art. 2916 cod. civ., n. 1, non si sarebbe dovuto tenere contro dell’ipoteca iscritta in favore di Tiepolo Finance 2 s.r.l. dopo il sequestro, poi convertito in pignoramento.

Si costituì in giudizio soltanto BIPIELLE e contestò le pretese dell’opponente.

Il Tribunale di Livorno ha rigettato l’opposizione ed ha compensato le spese del giudizio di merito.

Avverso la sentenza, Intesa SanPaolo s.p.a. propone ricorso straordinario per cassazione a mezzo di quattro motivi illustrati da memoria. Si difende con controricorso la Società Gestione Crediti BP S.p.A., già BIPIELLE Società di Gestione Credito S.p.A., nella sua qualità di procuratrice e mandataria della Tiepolo Finance 2 s.r.l..

Motivi della decisione

1.- Col primo motivo del ricorso, si denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 2906 cod. civ., art. 2916 cod. civ., n. 1 e dell’art. 686 cod. proc. civ. e art. 156 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, perchè il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell’interpretazione di tali norme data sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina, nel senso che la conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera ex tunc, di talchè l’inefficacia degli atti di alienazione successivi al sequestro si estenderebbe ai creditori intervenuti: da tale effetto retroattivo sarebbe dovuto conseguire che, a seguito della conversione del sequestro conservativo in pignoramento, l’ipoteca iscritta dalla Cassa di Risparmio di Livorno, poi Tiepolo Finance 2, sarebbe stata inopponibile al creditore sequestrante, mentre il giudice a quo aveva erroneamente ritenuto operante il vincolo soltanto nei limiti delle somme oggetto di condanna alle spese.

1.1.- Col secondo motivo di ricorso si denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli stessi articoli di cui al primo motivo, con l’aggiunta dell’art. 669 novies cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, con riferimento alla parte della motivazione con la quale il Tribunale ha affermato che sarebbe stato onere del Banco di Napoli (ora Intesa San Paolo) dare corso agli adempimenti previsti dall’art. 156 disp. att. cod. proc. civ., per i decreti ingiuntivi esecutivi contro i debitori. Osserva la ricorrente che la conversione sarebbe seguita alla sentenza di condanna ai sensi dell’art. 686 cod. proc. civ. e pertanto, avendo riconosciuto nel caso di specie esistente ed efficace tale sentenza, tanto da avere ammesso la conversione del sequestro in pignoramento, il giudice di merito avrebbe errato nel ritenerne un’efficacia "limitata": così decidendo, il Tribunale di Livorno avrebbe violato le norme che regolano l’efficacia dei provvedimenti cautelari, in generale (art. 669 novies cod. proc. civ.), ovvero quelle che regolano l’efficacia dei sequestri, in particolare (artt. 675 e 684 cod. proc. civ.); nessuna delle ipotesi di inefficacia previste da tali norme si sarebbe verificata nel caso di specie, quindi il sequestro conservativo non avrebbe perso efficacia; in particolare, la sentenza conclusiva del giudizio di merito non avrebbe affermato l’inesistenza del diritto a cautela del quale il sequestro era stato concesso, ma avrebbe preso atto, invece, che il Banco di Napoli aveva ottenuto i decreti ingiuntivi oramai divenuti definitivi e quindi era certamente creditore.

1.2.- Col terzo motivo di ricorso è dedotta nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 512 e 617 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, nella parte in cui avrebbe affermato che il Banco di Napoli non concorreva per la soddisfazione dei crediti derivanti dai due decreti ingiuntivi, perchè, invece, tale circostanza sarebbe stata pacifica ed incontestata tra le parti ed anzi sarebbe stata data per presupposta anche dal provvedimento reso ai sensi dell’art. 512 cod. proc. civ., essendo contestato soltanto l’ambito di operatività del sequestro.

Poichè il provvedimento ex art. 512 cod. proc. civ., che aveva ritenuto che il Banco di Napoli concorresse anche per la somma portata dai decreti ingiuntivi non era stato, per tale statuizione, oggetto di opposizione agli atti, esso non avrebbe potuto essere riformato dal Tribunale.

1.3.- Col quarto motivo di ricorso è dedotta nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 183 cod. proc. civ., per non avere il Tribunale di Livorno invitato le parti a dedurre sulla questione, da ritenersi nuova, concernente la richiesta del Banco di Napoli di partecipare alla distribuzione del ricavato per i crediti oggetto dei decreti ingiuntivi.

2.- Rilevano, ai fini del presente ricorso, i seguenti fatti, non contestati:

– il Banco di Napoli s.p.a. (poi Intesa SanPaolo s.p.a.) ottenne in data 22 aprile 1998 un decreto autorizzativo del sequestro conservativo sui beni immobili di proprietà di B.L., P.M., R.G. e Ri.Gi. fino alla concorrenza di L. due miliardi;

– il sequestro venne trascritto in data 23 aprile 1998 (con rettifica in data 24 aprile 1998) e confermato con ordinanza del 30 maggio 1998; il giudizio di merito iniziò con citazione dell’11 giugno 1998;

nelle more, e precisamente nelle date del 23 aprile e del 24 aprile 1998, il Banco di Napoli ottenne, nei confronti degli stessi debitori e per gli stessi crediti, due decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi; i due decreti non furono opposti;

– dopo la trascrizione del sequestro conservativo, la Cassa di Risparmio di Livorno (poi Tiepolo Finance 2 s.r.l.) i-scrisse ipoteca sui medesimi beni oggetti di sequestro;

– con sentenza resa in data 27 aprile 1999 n. 476, il Tribunale di Livorno, nel concludere il giudizio di merito instaurato dopo il sequestro, dichiarò improcedibili le domande di condanna, in quanto vi sarebbe stata una duplicazione di titoli esecutivi, avendo il Banco di Napoli ottenuto i decreti ingiuntivi oramai irrevocabili, e condannò i convenuti al pagamento delle spese di lite;

– il Banco di Napoli, ottenuta la sentenza, curò, rispetto a quest’ultima, gli adempimenti di cui all’art. 156 disp. att. cod. proc. civ. ed, introdotto il processo esecutivo, che prese il n. 240/1999 R.G. E. del Tribunale di Livorno, chiese la vendita dei beni immobili dei debitori;

– alla procedura predetta vennero riunite altre procedure espropriative immobiliari pendenti nei confronti degli stessi debitori e, dopo la vendita dei beni pignorati, venne redatto il piano di riparto in data 30 maggio 2006.

2.1.- Il giudice dell’esecuzione, investito ex art. 512 cod. proc. civ., delle contestazioni di San Paolo IMI S.p.A. (che aveva incorporato il Banco di Napoli) avverso tale progetto di distribuzione, che gli assegnava soltanto le spese del processo esecutivo e le spese liquidate con la sentenza n. 476 del 27 aprile 1999, rigettò, con ordinanza del 20 marzo 2007, le contestazioni, ritenendo che l’ipoteca della C.R.L., iscritta tra il sequestro e la conversione di questo in pignoramento, fosse inopponibile all’istituto di credito sequestrante soltanto nei limiti della somma oggetto della condanna di cui alla sentenza n. 476/99, essendo questa, per il resto, una sentenza di accertamento; pertanto, confermò l’attribuzione a San Paolo IMI s.p.a. della somma di Euro 12.940,00 ed attribuì la somma residuata dopo la soddisfazione degli altri creditori ipotecari, ammontante ad Euro 574.196,49, alla creditrice ipotecaria Tiepolo Finance 2 s.r.l..

2.2.- La sentenza impugnata ribadisce, in motivazione, la ratio decidendi fondamentale dell’ordinanza pronunciata ex art. 512 cod. proc. civ. ed aggiunge ulteriori argomenti circa il mancato adempimento delle formalità ex art. 156 disp. att. cod. proc. civ., con riguardo ai decreti ingiuntivi (cui nell’ordinanza era fatto solo un cenno) e circa il mancato intervento del Banco di Napoli nel processo esecutivo sulla base dei decreti ingiuntivi (laddove invece l’ordinanza conteneva soltanto il riferimento alla mancata iscrizione ipotecaria in forza dei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi).

La ratio decidendi concernente la portata della sentenza conclusiva del giudizio di merito che ha fatto seguito al sequestro conservativo è fatta oggetto di censura col primo motivo di ricorso; l’ulteriore argomento esposto nella motivazione della sentenza, relativamente agli adempimenti ex art. 156 disp. att. cod. proc. civ., è fatto oggetto di censura col secondo motivo; l’argomento concernente il mancato intervento del Banco di Napoli S.p.A. nel processo esecutivo, sulla scorta dei decreti ingiuntivi, e quindi la (ritenuta) mancata richiesta di partecipazione alla distribuzione del ricavato anche per le somme portate dai decreti ingiuntivi, è fatto oggetto di censura con i restanti due motivi di ricorso.

Andranno trattati insieme, per un verso, il primo ed il secondo motivo, e, per altro verso, il terzo ed il quarto, essendo rispettivamente tra loro connessi.

3.- I primi due motivi sono infondati, sebbene la motivazione della sentenza impugnata debba essere parzialmente corretta, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., u.c..

La sentenza è conforme al diritto, e precisamente alle norme dell’art. 686 cod. proc. civ. e art. 156 disp. att. cod. proc. civ., nonchè art. 2906 c.c. e art. 2916 c.c., n. 1 – la cui violazione è perciò infondatamente denunciata col primo motivo di ricorso.

La motivazione è del tutto coerente con tali norme nella parte in cui ha ritenuto che la sentenza ottenuta a conclusione del giudizio di merito instaurato a seguito del procedimento cautelare di sequestro conservativo abbia comportato la conversione del sequestro in pignoramento nei limiti della somma oggetto di condanna.

La norma di riferimento, costituita dall’art. 686 cod. proc. civ., richiede, perchè la conversione possa determinarsi, che il creditore sequestrante ottenga "sentenza di condanna esecutiva"; in tale momento il sequestro conservativo si converte automaticamente in pignoramento (cfr. tra le tante, Cass. n. 10029/06, n. 18536/07).

Rispetto agli effetti che, a norma dell’art. 2906 cod. civ., si producono con riguardo agli atti compiuti nelle more tra il sequestro conservativo ed il pignoramento, detta conversione opera, sì, ex tunc, come rilevato dalla ricorrente, ma soltanto nei limiti del credito per il quale si è avuta la sentenza di condanna, non con riguardo all’importo, eventualmente maggiore, del credito fino al quale il sequestro è stato autorizzato.

Rileva al riguardo il Collegio che gli effetti che l’art. 2906 cod. civ., riconosce in favore del creditore sequestrante sono soltanto equiparati a quelli che lo stesso creditore otterrebbe in caso di pignoramento (e non a caso la lettera del primo comma fa riferimento alle "regole stabilite per il pignoramento" e non sic et simpliciter agli effetti di quest’ultimo); ciò, in ragione del fatto che si tratta di effetti che operano esclusivamente in favore del creditore sequestrante (cfr. Cass. n. 2302/95 che, nel richiamare i precedenti costituiti da Cass. n. 2304/68 e n. 3058/76, parla di vincolo "a porta chiusa") e – giova sottolineare – nei limiti in cui la cautela, così come accordata, abbia poi trovato riscontro nella sentenza di condanna di cui all’art. 686 cod. proc. civ..

La differenza tra gli effetti del sequestro conservativo e quelli del pignoramento è chiaramente delineata nella motivazione della sentenza, richiamata proprio dalla parte ricorrente, costituita da Cass. 5 agosto 1997 n. 7218: mentre il pignoramento (e quindi anche la conversione del sequestro conservativo in pignoramento) fa sì che il vincolo si estenda senza alcun limite, derivante dal credito in forza del quale è stato apposto, su tutti i beni pignorati, perchè esso deve andare a vantaggio non solo del creditore procedente, ma anche degli intervenuti; il sequestro conservativo non anticipa in toto tali effetti del pignoramento, ma li anticipa nei limiti in cui essi servano a soddisfare le ragioni del creditore sequestrante.

Orbene, tali ragioni non sono quelle che, in generale, debbano essere riconosciute al creditore nei confronti di un determinato debitore, ma solo quelle che abbiano trovato riconoscimento, prima, nel provvedimento di autorizzazione al sequestro conservativo e, quindi, nella sentenza di condanna, che ha chiuso il giudizio di merito seguito alla concessione della cautela: nel precedente sopra menzionato la mancata coincidenza era dovuta ad una differenza per eccesso (nel senso che la somma oggetto della condanna con sentenza era di importo maggiore di quello per il quale era stato autorizzato il sequestro); nel caso di specie, è dovuta ad una differenza per difetto (nel senso che la somma per la quale il Banco di Napoli, oggi Intesa SanPaolo s.p.a., ha ottenuto la sentenza di condanna è inferiore a quella per la quale il sequestro è stato autorizzato.

E’ vero che, nel caso di specie, la condanna è risultata inferiore non perchè si sia riconosciuto inesistente il credito per la maggior somma, ma, al contrario, perchè, i nello stesso giudizio, il Tribunale ha accertato che l’istituto di credito era effettivamente creditore degli importi per i quali era stato autorizzato il sequestro, ma per questi aveva già ottenuto una condanna irrevocabile in forza di decreti ingiuntivi non opposti; si tratta della c.d. preclusione pro-iudicato, riconosciuta al monitorio irrevocabile (cfr., da ultimo, Cass. n. 23918/10, n. 11360/10), che ha fatto sì che una (seconda) ulteriore condanna per lo stesso credito si ponesse in violazione del principio del ne bis in idem.

Tale situazione processuale tuttavia non rende la sentenza che ha chiuso il giudizio di merito conforme al tipo previsto dall’art. 686 cod. proc. civ., relativamente agli importi di cui alla condanna in sede monitoria. Per poter servire alla conversione, la sentenza richiesta dalla norma deve essere una "sentenza di condanna esecutiva": essa – nella vicenda processuale iniziata con la concessione e la trascrizione del decreto di sequestro conservativo- si pone come titolo esecutivo sopravvenuto che consente la conversione di quel sequestro in pignoramento e che legittima il creditore all’azione esecutiva, previo il compimento degli adempimenti di cui all’art. 156 disp. att. cod. proc. civ.. Orbene, in tanto il creditore sequestrante è facultato ad a agire in executivis, in forza delle norme richiamate, in quanto a fondamento di tale azione possa porre quel titolo esecutivo che l’art. 686 cod. proc. civ., individua nella sentenza di condanna esecutiva. Nè rileva che il credito accertato come esistente in favore del sequestrante sia di importo maggiore rispetto a quello oggetto di condanna, poichè, per la differenza, la sentenza non è valido titolo esecutivo idoneo a convertire il sequestro in pignoramento; la situazione è analoga a quella del creditore che, pur avendo ottenuto un accertamento -anche giudiziale- del proprio credito non possa tuttavia vantare un titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ., in forza del quale soltanto gli è consentito di agire in via esecutiva.

3.1.- Nè rileva che, nel caso di specie, il Banco di Napoli avesse degli altri titoli esecutivi e che questi fossero dei decreti ingiuntivi ottenuti per gli stessi crediti per i quali era stato autorizzato il sequestro.

Su questo punto la motivazione della sentenza impugnata va corretta poichè i decreti ingiuntivi, in quanto tali, non avrebbero potuto consentire la conversione del sequestro in pignoramento nemmeno se, rispetto ad essi, fossero state compiute le formalità dell’art. 156 disp. att. cod. proc. civ..

I decreti ingiuntivi costituivano, a loro volta, dei titoli esecutivi rientranti pacificamente nel catalogo dell’art. 474 cod. proc. civ., che avrebbero consentito, oltre all’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, l’avvio di un’autonoma azione esecutiva ovvero -come si dirà, trattando degli altri due motivi di ricorso- l’intervento nel processo esecutivo avviato con la conversione del sequestro in pignoramento.

Tuttavia, gli effetti di tale conversione, quali risultanti dal combinato dell’art. 2906 cod. civ., comma 1 e art. 2916 cod. civ., n. 1, si sarebbero avuti, e si sono di fatto avuti, soltanto con riguardo all’importo del credito per il quale la sentenza ex art. 686 cod. proc. civ., ha pronunciato la condanna.

3.2.- In ragione della differenza tra effetti del pignoramento ed effetti della conversione del sequestro in pignoramento di cui si è detto sopra, nella distribuzione non si sarebbe potuto tenere conto, e di fatto non si è tenuto conto, dell’ipoteca iscritta nelle more tra il sequestro ed il pignoramento soltanto nei limiti in cui il primo si è convertito in pignoramento in favore del creditore sequestrante; laddove invece se l’ipoteca fosse stata iscritta dopo la conversione essa sarebbe stata improduttiva di effetti nei confronti del creditore procedente e dei creditori intervenuti (cfr.

Cass. n. 7218/97), quindi tamquam non esset a tutti gli effetti della distribuzione.

4.- Quanto all’ulteriore argomento che la ricorrente ha fatto valere col secondo motivo di ricorso, per il quale il sequestro conservativo nel caso di specie non avrebbe perso efficacia, poichè non ricorrerebbe nessuna delle ipotesi previste per l’inefficacia del sequestro ovvero per l’inefficacia del provvedimento cautelare ex art. 669 novies cod. proc. civ., esso è, per un verso, infondato, per altro verso non pertinente.

E’ infondato perchè il dibattito dottrinale e giurisprudenziale concernente la permanenza di efficacia del provvedimento cautelare malgrado l’intervento di una decisione di rigetto in rito della domanda nel giudizio di merito (cui si riferisce anche il precedente di Cass. n. 17778/07, citato dalla ricorrente; parzialmente diversa è invece la fattispecie dell’estinzione, contemplata dal precedente Cass. n. 26834/08, pure citato in memoria), riguarda la previsione dell’art. 669 novies cod. proc. civ., che, al comma 3, fa riferimento alla "sentenza anche non passata in giudicato": pertanto, si discute – ed i precedenti citati l’hanno escluso – se possa rilevare nel senso dell’inefficacia del provvedimento cautelare la sentenza in rito "non passata in giudicato". Nel caso di specie, a quanto è dato riscontrare dagli atti, la sentenza del 27 aprile 1999 n. 476 è passata in giudicato, sicchè non vi è dubbio che sia definitivamente preclusa una decisione di merito di condanna per l’intero importo del credito nel limite entro il quale il sequestro conservativo era stato autorizzato.

E comunque si tratta di argomento non pertinente, perchè, nel caso di specie, non di efficacia od inefficacia del provvedimento cautelare di sequestro si dibatte, ma dell’idoneità della sentenza che ha concluso il giudizio di merito a determinare la conversione del sequestro conservativo in pignoramento. La norma di riferimento non può che essere quella dell’art. 686 cod. proc. civ., come sopra interpretata.

I primi due motivi di ricorso vanno perciò rigettati.

5.- I motivi terzo e quarto sono inammissibili. Anche, infatti, a voler ritenere che la sentenza impugnata abbia ex officio – e/o addirittura in contrasto con quanto affermato con l’ordinanza ex art. 512 cod. proc. civ., sul punto non fatta oggetto di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. – affermato che, rispetto ai crediti portati dai decreti ingiuntivi, il Banco di Napoli non avrebbe spiegato alcun intervento nella procedura esecutiva nè avrebbe chiesto di partecipare alla distribuzione del ricavato neppure in via chirografaria, si tratta di affermazione del tutto irrilevante ai fini della decisione sull’opposizione avverso il progetto di distribuzione del 30 maggio 2006.

Non risulta infatti che l’opponente avesse contestato il progetto di distribuzione per la mancata distribuzione di somme in suo favore in forza di un intervento e , per di più, in via chirografaria.

Quindi, già sotto questo profilo, i motivi risultano entrambi inammissibili, non essendo evincibile dalla relativa illustrazione quale sia l’interesse all’impugnazione della sentenza riguardo ad affermazioni prive di rilevanza decisoria sull’opposizione.

Giova peraltro aggiungere che, nel caso di specie, si deve altresì escludere l’interesse del Banco di Napoli non solo all’impugnazione, ma anche all’opposizione avverso il progetto di distribuzione, pur a voler ammettere che avesse effettuato un intervento nella procedura esecutiva in forza dei decreti ingiuntivi non opposti, e, quindi, pur se, riconoscendo tale intervento, si dovesse concludere in senso contrario a quanto affermato dal giudice a quo.

Risulta dagli atti di parte, ma anche dalla sentenza, che le somme ricavate dalla vendita e quindi oggetto di distribuzione consentirono, detratte le spese in prededuzione, di soddisfare esclusivamente i creditori ipotecari, e per di più, di soddisfare l’ultimo di tali creditori, vale a dire l’odierna resistente Tiepolo Finance 2 s.r.l., soltanto parzialmente (essendo stata ammessa al riparto per Euro 1.326.078,09 e soddisfatta nei limiti della somma di Euro 574.196,49, oltre interessi).

Ne segue che, anche a voler ritenere che vi fosse un intervento del Banco di Napoli (oggi Intesa SanPaolo S.p.A.) non assistito da garanzia ipotecaria, questo sarebbe rimasto comunque insoddisfatto e sarebbe mancato ab origine l’interesse a contestare il progetto di distribuzione per il solo fatto che non avesse tenuto conto di tale intervento.

6.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto che il valore della controversia è commisurato all’importo di Euro 574.196,49, la cui distribuzione è stata contestata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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