T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, Sent., 27-07-2011, n. 214 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato e depositato la società A.H. ha impugnato gli atti presupposti e definitivi relativi alle concessioni edilizie in deroga n. 2720/2009 e n. 2751/2010 rilasciate alla società H.B. per la riqualificazione strutturale e funzionale dell’omonima struttura ricettiva.

La ditta ricorrente, il cui albergo si trova nell’abitato di Molveno, in posizione immediatamente a monte di quello della controinteressata, espone che con deliberazione del Consiglio comunale di n. 39 dd. 29.10.2009 e nullaosta della Giunta provinciale di Trento n 3211 dd. 22.12.2009 è stato autorizzato alla Società B. un intervento di ristrutturazione e ampliamento laterale ed in sopraelevazione dell’edificio esistente con la realizzazione di un parcheggio interrato su due livelli. Il progetto prevede altresì la modifica degli schemi distributivi dell’albergo con il miglioramento dell’offerta dei servizi alla clientela con la realizzazione di sale comuni e l’ampliamento delle camere (da 25 mq. a 40 mq. con suite) senza aumento di ricettività (134 posti letto), ai fini della futura classificazione dell’albergo come 4 stelle Superior.

Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 76 e titolo VI art. 97 delle norme di attuazione del PRG di Molveno relativamente alla destinazione di zona e per violazione plurima della fascia di rispetto stradale e della fascia di rispetto cimiteriale; eccesso di potere per travisamento dei. fatti, illogicità manifesta, contraddittorietà, irragionevolezza;

2) violazione e falsa applicazione dell’ art. 3 delle norme di attuazione della variante al Pup 2000 per area con penalità gravi o medie eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta, contraddittorietà e irragionevolezza;

3) violazione art. 104, 104 bis e 105 L.p. 5 settembre 1991, n. 22 e violazione art. 116 PRG Molveno e art. 3 REC Molveno per deroghe reiterate e plurime alle relative disposizioni attuative e alle norme urbanistiche comunali, nonché eccesso di potere sotto vari profili; violazione del principio di proporzionalità e disparità di trattamento a favore dell’hotel B. e in danno dell’H.A.; in particolare, si lamenta che non sussisterebbero né sarebbero state espresse, con idonea motivazione e comparazione degli interessi contrapposti, le specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse che giustificherebbero la deroga alla vigente disciplina urbanistica, per di più estesa a tutti i parametri edificatori e senza adeguata istruttoria -;

4) violazione art. 54 "dimensioni minime dei locali" r.e.c. Molveno approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di data 22.03.2005 e successive modificazioni,;

5) violazione e falsa applicazione art. 3 L.p. n. 23/92 e L. n. 241/90 per carenza e contraddittorietà di motivazione – carenza istruttoria;

6) violazione art. 97 Cost. e principio di imparzialità della p.a. in ragione della posizione ricoperta dal sig. Giordani Donato, legale rappresentante dell’H.B. e al contempo presidente della società incremento turistico Molveno S.p.A. partecipata al 100% dal comune di Molveno.

Con successivo atto di motivi aggiunti la società ricorrente ha impugnato in via prudenziale anche ulteriori provvedimenti presupposti, che assume successivamente conosciuti, rappresentati dal parere della Commissione Edilizia Comunale 8.10.2009 n. 5, dal nullaosta del Servizio Gestione Strade della PAT 11.9.2009 e dal parere dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 2.9.2009 prot. 0087648/X.3, formulando in proposito le seguenti censure in diritto:

1) violazione dell’art. 75 L.p. n. 10/98, della delibera della Giunta Provinciale n. 1279/2006, dell’art. 66 L.p. n. 1/2008 e degli artt. 76 e 97 delle norme di attuazione del PRG di Molveno – motivazione carente e insufficiente e conseguente eccesso di potere;

2) violazione della delibera della Giunta Provinciale n. 290/2006 in materia di fasce di rispetto stradale – erroneità nei presupposti, travisamento della realtà, motivazione carente comunque

inesistente e conseguente eccesso di potere.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Molveno e la controinteressata H.B. S.a.s., instando per la reiezione dell’impugnativa.

Si è costituita in giudizio anche l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, che ha sostenuto la tardività dei motivi aggiunti, nonché l’infondatezza, nel merito, del ricorso.

All’udienza del 24 marzo 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1. Si premette, per una più agevole comprensione della vicenda, che i provvedimenti impugnati danno conto, da un lato, che, trattandosi della riqualificazione di una struttura alberghiera esistente, l’intervento costituisce un incentivo all’industria turistica, la quale rappresenta il settore trainante dell’economia dell’Altopiano della Paganella, con conseguente prevalenza dell’interesse pubblico allo sviluppo economico della zona con essi perseguito su quello tutelato dalla normativa urbanistica; dall’altro che la concessa deroga per l’ampliamento con sopraelevazione dell’H.B. riguarda le previsioni di cui agli artt. 10 (distanze dai confini), 11 (distanze tra i fabbricati), 76 (volume, altezza max, superficie coperta) e 97 (fasce di rispetto stradale e cimiteriale – area di rispetto stradale) delle norme di attuazione del PRG vigente, nonché l’art. 14 (demolizione parziale delle murature perimetrali) del vigente REC.

Va, altresì, precisato come, nelle more del giudizio, sia stata emessa la concessione edilizia in variante n. 2784 del 28 gennaio 2011 che, introducendo talune modifiche al progetto assentito in deroga, ha prodotto una riduzione della volumetria complessiva e l’eliminazione della nuova volumetria non destinata a parcheggio, precedentemente ricavata attraverso il tamponamento di strutture preesistenti e situata in fascia di rispetto cimiteriale.

2. Venendo all’esame delle censure dedotte – sulla base della cospicua documentazione versata in giudizio ed ampiamente sufficiente alla loro definizione – il Collegio ritiene di poter prescindere dalla questione di rito, concernente l’asserita tardività dei motivi aggiunti, essendo il ricorso infondato nel merito sotto tutti i profili.

3. Sull’intervento normativo della Provincia autonoma di Trento in tema di esercizio dei poteri di deroga, questo Tribunale amministrativo ha già avuto modo di pronunciarsi (cfr. sentenza n. 85/2011), fissando alcuni punti fermi, che assumono rilevanza anche nel presente giudizio e che vanno perciò qui sinteticamente ribaditi.

L’articolo 104 della legge urbanistica provinciale 5.9.1991, n. 22 prevede che il potere di deroga alle norme di attuazione degli strumenti di pianificazione, sia in vigore che adottati, ovvero al regolamento edilizio, può essere esercitato limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico. Ai sensi del comma 2, la Giunta provinciale individua le opere qualificate di interesse pubblico ai fini dell’esercizio del potere di deroga. Infine, per il comma 3, che regola il procedimento concessorio, il rilascio della concessione nell’esercizio dei poteri di cui al comma 1 è subordinato alla autorizzazione del Consiglio comunale e successivamente al nullaosta della Giunta provinciale. Da ultimo, è stato previsto che spetti alla Giunta provinciale stabilire per quali opere qualificate d’interesse pubblico, relative a interventi che non comportano rilevanti trasformazioni urbanistiche e che comunque non sono in contrasto con la destinazione di zona, l’esercizio dei poteri di deroga è subordinato alla sola autorizzazione del Consiglio comunale.

La Provincia autonoma di Trento con la deliberazione n. 968 del 13.5.2005, successivamente integrata, in esercizio del potere sopra richiamato ha individuato le strutture (tra le quali sono inclusi gli esercizi alberghieri esistenti) per le quali è possibile il rilascio di concessioni in deroga ai limiti stabiliti dagli strumenti urbanistici. Detta deliberazione individua anche gli interventi che non comportano rilevanti trasformazioni urbanistiche e per i quali non occorre dunque richiedere il nulla osta della Giunta provinciale. Per detti interventi, in osservanza del principio di sussidiarietà, il rilascio della deroga è attribuito dunque alla sola competenza comunale, con la generale avvertenza che l’intervento proposto deve essere comunque finalizzato alla riqualificazione dell’esercizio alberghiero per incrementarne l’attrazione turistica, la quale non deve limitarsi all’aumento dei posti letto.

In proposito, la menzionata deliberazione provinciale attuativa dell’art. 104 della L.p. n. 22 del 1991 dispone nel senso di richiedere che il provvedimento comunale che concede la deroga sia "sorretto da una congrua e puntuale motivazione, finalizzata ad evidenziare non solo la sussistenza di uno specifico interesse pubblico…ma anche la prevalenza di tale interesse rispetto all’interesse pubblico perseguito globalmente dalla pianificazione".

Occorre anche puntualizzare che, diversamente dalle altre concessioni, non a caso il rilascio della deroga richiede la deliberazione del Consiglio comunale, cioè della medesima Autorità competente all’adozione del piano regolatore: ciò all’evidente fine di valutare da parte dello stesso Organo pianificatore la compatibilità dell’intervento edilizio in deroga con l’area circostante e con gli interessi che, riguardo ad essa, erano emersi in sede di pianificazione.

La concessione in deroga si caratterizza quindi per la sua valenza anche urbanistica, seppur relativa a una specifica area, rispetto ad una serie di previsioni dello strumento urbanistico che attengono alla disciplina generale del territorio comunale o di una sua parte, concernenti ad esempio gli indici di fabbricabilità, le altezze, le tipologie edilizie, i lotti minimi, le distanze, ecc.. Da ciò discende il radicato principio secondo cui la concessione edilizia in deroga può essere disposta solo ove sussiste uno specifico interesse pubblico prevalente rispetto agli interessi che hanno trovato considerazione, riconoscimento ed assetto negli atti di pianificazione territoriale (cfr., C.d.S., sez. IV, 23.7.2009, n. 4664).

4. Alla stregua delle richiamate disposizioni legislative e amministrative, oltre che dei riportati principi giurisprudenziali, il Collegio osserva che la tesi ripetutamente svolta dalla ricorrente, anche nella via dei motivi aggiunti, che i provvedimenti di deroga risulterebbero illegittimi appare, per quanto di seguito illustrato, infondata.

Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 76 e 97 NTA per l’assunta lesione della fascia di rispetto stradale e cimiteriale.

L’art. 97, in particolare, vieterebbe, infatti, nuove costruzioni nelle fasce di rispetto stradale comprese quelle al di sotto del livello naturale del terreno.

Nella fascia di rispetto cimiteriale, poi, sussisterebbe un vincolo di inedificabilità assoluto che, nella specie, sarebbe violato non tanto da un parcheggio interrato, quanto da manufatti emergenti. Inoltre, l’ampliamento a nord previsto dal progetto di ristrutturazione dell’H.B. comporterebbe una significativa invasione della fascia di rispetto stradale che si stenderebbe, oltre a tutto il lato nord, a più di metà del lato est per 8 m. di larghezza.

Al riguardo, osserva il Collegio che, sui rilievi concernenti l’assunta violazione della fascia di rispetto stradale, va anzitutto evidenziato che le disposizioni provinciali attuative dell’art. 70 L.p. n. 22/1991, di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 890 del 5.5.2006, esplicitamente riconoscono la facoltà di realizzare volumi interrati, da destinare a garage, nella fascia di rispetto stradale, da fruire quali pertinenze di edifici aventi destinazione diversa da quella residenziale, relativamente ai manufatti di interesse pubblico, di cui agli artt. 104 e 105 della L.p. n. 22/1991; in particolare l’art. 6, comma 2 espressamente ammette nelle fasce di rispetto stradali anche ampliamenti dei compendi edificiali esistenti, in allineamento ai fabbricati preesistenti ed in difetto di pregiudizio agli interessi viabilistici.

Inoltre, il rilascio del titolo in deroga è stato preceduto dall’acquisizione del parere positivo del competente Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento, con cui, attestando l’insussistenza di elementi ostativi di carattere viabilistico, si autorizza ex art. 21 D.Lgs. n. 285/1992 la realizzazione del progettato intervento edilizio.

Nella specie, il parcheggio interrato a servizio dell’hotel B. va ad interessare la fascia di rispetto stradale di m. 8,00 relativa alle strade esistenti di potenziamento, mentre l’ampliamento dell’hotel sul lato nord – che riguarda la fascia di rispetto stradale di m. 5,00, trattandosi di strada esistente "confermata" – assorbe l’esistente fabbricato destinato a deposito di pertinenza dell’albergo, in allineamento al medesimo fronte, non avvicinandosi al ciglio della strada più di quanto non lo sia l’attuale manufatto.

Del resto, la stessa C.E.C., nella seduta dell’8 ottobre 2009, esaminata la pertinente documentazione, ha valutato tale aspetto, come attestato dal Segretario comunale verbalizzante.

In definitiva, le opere assentite non comportano alcun avvicinamento rispetto all’asse viario di attraversamento dell’abitato di Molveno, maggiore rispetto a quello dell’edificio preesistente.

Sotto altro profilo, quanto alla pretesa violazione dell’art. 97 delle norme di attuazione del P.R.G., con riferimento alla porzione di manufatto insistente in fascia cimiteriale, va opposto che, contrariamente alle considerazioni prospettate in sede di ricorso introduttivo, non sussiste un divieto di edificazione assoluta nella zona di rispetto cimiteriale.

Sono, infatti, ivi consentiti determinati interventi, secondo quanto già previsto dall’art. 75 della L.p. n. 10/1998 ed ora dall’art. 66 della L.p. n. 1/2008, come specificati nelle previsioni di cui alla deliberazione n. 1279 di data 23 giugno 2006 della Giunta Provinciale.

In particolare, il menzionato art. 66 così dispone: "All’interno delle fasce di rispetto cimiteriale per gli edifici esistenti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica, sono consentiti gli interventi di cui all’art. 99, comma 1, lettere da a) ad f). Gli edifici esistenti, nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica e previo parere favorevole dell’azienda provinciale per i servizi sanitari, possono essere ampliati per migliorarne le condizioni di utilizzo e possono formare oggetto di cambi di destinazione d’uso e di demolizioni e ricostruzioni ai sensi dell’art. 99, comma 1, lettera g)".

Invero, ove si intenda realizzare uno degli interventi ivi contemplati, occorre osservare la procedura prevista per le opere di interesse pubblico di cui all’art. 104 L.p. n. 22/1991, previa l’obbligatoria acquisizione del parere di competenza dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

Ora, va precisato che, per un verso, nella fascia di rispetto cimiteriale compresa tra metri 25 e 50 risulta espressamente consentita la realizzazione di "parcheggi privati anche interrati"; per altro verso, il parere positivo dell’APSS conferma, nel caso in esame, l’insussistenza di elementi ostativi, di carattere igienicosanitario, con riferimento all’intervento di ampliamento del compendio edificiale risultante dagli elaborati a corredo della richiesta concessione edilizia in deroga, fra cui appunto il parcheggio interrato a ridosso del muro di contenimento con mantenimento di alcuni posti auto in superficie e la tettoia a copertura da realizzarsi sul lato est dell’albergo, comunque priva di rilevanza volumetrica.

D’altronde, la disciplina delle modalità di utilizzo delle fasce cimiteriali, operante in provincia di Trento, rende non invocabili le disposizioni normative nazionali, richiamate nell’impugnativa.

Il tutto, poi, senza ulteriormente considerare che con la citata concessione edilizia in variante n. 2784 del 28 gennaio 2011, che ha modificato anche la nuova volumetria non destinata a parcheggio precedentemente ricavata nell’ambito della fascia di rispetto cimiteriale, la Società B., ritenendo più opportuno dislocare l’ufficio direzionale all’interno dell’edificio esistente, ha rinunciato alla realizzazione di tale, invero limitato, ampliamento: il che rende parzialmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il motivo, che va, quindi, complessivamente disatteso.

5. Con il secondo mezzo si lamenta la violazione dell’art. 3 NTA, trattandosi – a detta di parte ricorrente – di area a rischio idrogeologico a penalità media.

All’esposto rilievo è agevole replicare che l’intervento edificatorio programmato è stato preceduto anche dall’acquisizione del prescritto studio geologico, dalle cui indicazioni, costituenti parte integrante del progetto assentito, non risultano "turbative nell’ambiente geoidrologico presente".

6. Nel terzo motivo la ricorrente contesta la violazione degli artt. 104 e 105 L.p. n. 22/1991, sostenendosi l’asserito rilascio alla controinteressata di molteplici e ripetute deroghe con lesione dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed imparzialità essendosi ampiamente sforati, in favore della contro interessata, tutti gli indici della zona D4 – alberghiera.

Al riguardo, osserva il Collegio che, dall’esame dell’autorizzazione comunale n. 39/2009, emerge con evidenza l’articolata istruttoria svolta dagli uffici comunali, recepita poi nella discrezionale valutazione, peraltro ampiamente motivata, dell’organo consiliare.

Nella specie, analizzando i principali parametri edificatori della progettata riqualificazione dell’hotel B. va rilevato quanto segue.

In relazione all’altezza, sarebbe presente un’asserita sopraelevazione, eccedente di m. 7,92 rispetto all’altezza massima, ammessa a regime dallo strumento urbanistico comunale e pari a 12,00 m.. Il rilievo è infondato, atteso che, a fronte di un’altezza urbanistica del manufatto attualmente esistente di m. 19,42, l’opera ultimata, in attuazione della concessione edilizia in deroga, presenterà un’altezza di m. 19,92, superiore, quindi, di soli cm. 50 e, in ogni caso, in corrispondenza della linea di colmo, inferiore rispetto a quella del fabbricato esistente, senza dimenticare comunque che l’incremento di altezza è determinato dalla trasformazione del tetto a 4 falde in tetto a due falde.

In relazione al volume, quanto assentito in deroga sarebbe pari a 6.797,75 mc.. Peraltro, una parte significativa di tale volumetria, corrispondente al 20% dell’ingombro volumetrico attuale della p.ed. 208/4 C.C. Molveno (mc. 10.787,29) e pari a mc. 2157,57, è legittimabile, a regime, in forza del disposto di cui all’ art. 76 delle norme di attuazione del P.R.G.. La norma suddetta, infatti, espressamente consente ampliamenti volumetrici a regime degli edifici alberghieri analoghi a quello di proprietà della società controinteressata, nella misura del 20% della volumetria esistente nell’anno 1980. Conseguentemente, la volumetria complessiva oggetto di deroga è pari a mc. 4640,17, la cui allocazione è stata concentrata sul sedime dell’attuale compendio alberghiero, mediante un intervento di relativa ricomposizione volumetrica.

Le censure vanno pertanto disattese.

7. Nel quarto motivo si assume che, con l’autorizzata deroga all’altezza dell’edificio, la controinteressata ricaverebbe dei soppalchi, la cui altezza media ponderale, in violazione dell’art. 54 del regolamento edilizio comunale, sarebbe "ampiamente inferiore a 2,20 m.", tale perciò da non consentirne l’abitabilità, con conseguente inutilità dello stesso innalzamento dell’edificio alberghiero di 50 cm.

All’esposto rilievo si può opporre, da un lato, che la norma invocabile nel caso di specie è quella dell’art. 60 del REC, che, per i soppalchi in questione, prescrive un’altezza media ponderale di soli m. 1,90; dall’altro, che l’altezza media ponderale, calcolata tra il piano di calpestio del soppalco e l’assito di copertura del tetto, e non la faccia inferiore dell’orditura secondaria, non è, comunque, inferiore a m. 2,20; senza contare che, comunque, i soppalchi servono a rendere più fruibili le camere già esistenti.

8. Con il quinto motivo si evoca il difetto di motivazione in ordine al parere negativo della CEC del 8.10.2009 ed alle altre violazioni, con particolare riferimento alle distanze con la p.ed. 350, ove si trova l’edificio di casa vacanze della ricorrente.

In proposito, osserva anzitutto il Collegio che l’assunto deficit motivazionale non viene corroborato da alcuna censura di carattere sostanziale circa un’asserita inosservanza di disposizioni legislative e amministrative, disciplinanti l’esercizio del potere di deroga alle norme di attuazione degli strumenti di pianificazione.

In secondo luogo – e quel che più conta – la pretesa deroga relativa ai parametri distanziometrici non riguarda alcun limite di distanza tra costruzioni e confini di terreni appartenenti a diversi proprietari, bensì – e peraltro in misura modesta – il solo parametro del distacco tra costruzioni appartenenti allo stesso proprietario, relativo, cioè, all’edificio alberghiero della parte contro interessata e la casa d’abitazione dei soci della medesima società B., nella modesta misura evidenziata negli atti di corredo della seconda concessione edilizia in deroga emessa (m. 2,14).

Quanto alle considerazioni relative all’omesso preteso rispetto di una distanza inderogabile di m. 3 dalla p.ed. 530 C.C. Molveno di proprietà della ricorrente, si osserva che la parte del lato ovest del compendio alberghiero B., situata a lato della p.ed. 530, ossia in posizione non immediatamente frontistante, appare legittimamente sopraelevata nel rispetto dei limiti di distanza dai confini.

Nella specie, l’intervento di sopraelevazione ha portato alla creazione di due distinti fronti.

In particolare, la prima parte elevata, ricompresa tra il primo piano e l’estradosso del solaio del terzo piano, evidenzia una distanza dalla linea di confine con la p.ed. 530 C.C. Molveno, che è superiore al limite distanziometrico prescritto, come risulta dall’allegata planimetria policromatica (doc. 5 della controinteressata).

L’autonomo fronte creato oltre al terzo piano si sviluppa fino alla quota di m. 19,70, la quale, peraltro, è arretrata di m. 2,00 rispetto al resto della facciata dell’edificio e presenta una proiezione in pianta, che rispetta il limite di distanza dal confine con la p.ed. 530, pari alla metà dell’altezza massima (m. 9,85), come traspare sempre dalla planimetria stessa.

In ogni caso la trasformazione del tetto a 4 falde in tetto a due falde assicura un abbassamento dell’altezza complessiva del fronte, con miglioramento dei parametri distanziometrici.

Anche tali doglianze vanno quindi disattese.

9. Quanto al sesto motivo, in cui viene invocata la violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di imparzialità, in ragione della posizione ricoperta dal sig. Giordani Donato, legale rappresentante dell’H.B. e, al contempo, presidente della società incremento turistico Molveno S.p.A. partecipata al 100% dal Comune, non si ravvisa alcuna concreta situazione di incompatibilità per conflitto di interessi.

Infatti, il sig. D.G. non figura fra i componenti, né del Consiglio comunale, né della Giunta del Comune di Molveno e non è neppure membro di altri organismi comunali, quali ad esempio la Commissione edilizia, che potessero avere competenze in materia edilizia ovvero che possano aver assunto concrete determinazioni in merito alla presentata istanza di deroga.

Di conseguenza, il nominato non può avere, né potenzialmente né effettivamente, inciso sulla libera manifestazione di volontà dell’ente locale e quindi sui profili di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa dallo stesso esercitata nel caso concreto.

10. L’atto di motivi aggiunti avverso il verbale CEC n. 5/2009, il parere PAT sulle distanze dalle strade e quello APSS sulle distanze cimiteriali, ripropone in larga misura fatti già esposti, questioni di diritto già sollevate e censure già dedotte con il ricorso introduttivo, per i quali valgono le identiche argomentazioni di cui alla motivazione che precede.

Resta in disparte la doglianza, dedotta con il primo motivo, relativa al parcheggio interrato, ove l’APSS non ne avrebbe esaminato la realizzazione, perché nella titolazione del parere il riferimento sarebbe soltanto alla "ristrutturazione e ampliamento".

All’esposto rilievo è sufficiente replicare che nella documentazione allegata alla richiesta di parere era ricompresa la planimetria di progetto che si riferiva, sia alla ristrutturazione della struttura alberghiera, che ai parcheggi interrati; il che significa che la valutazione operata ha quindi avuto ad oggetto tutti gli interventi considerati.

Di conseguenza l’espresso parere non può essere ritenuto parziale, ma va inteso come complessivo.

11. Il ricorso principale e i motivi aggiunti devono quindi essere respinti, limitatamente alla parte in cui non è stata dichiarata cessata la materia del contendere.

Le spese del giudizio seguono la parziale soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 169/2010, in parte lo respinge e in parte lo dichiara improcedibile per cessata materia del contendere.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio, che in parte compensa, liquidando:

– Euro 2.000,00 (duemila/00), a favore del Comune di Molveno;

– Euro 2.000,00 (duemila/00), a favore di H.B. di S. e D.G. & C. Sas;

– Euro 1.000,00 (mille/00), a favore dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;

il tutto, oltre ad I.V.A. e C.P.N.A. ed al 12,5% sull’importo dei diritti e degli onorari a titolo di spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-07-2011) 03-08-2011, n. 30877 Correzione di errori materiali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. In relazione al dispositivo apposto sul ruolo di udienza in data 1 marzo 2011, il Presidente del Collegio ha rilevato d’ufficio che in relazione alla sentenza sezionale n. 411/2011, RG n. 24644/2010, si è incorsi in errore materiale, laddove si è scritto "in favore del Ministero ricorrente", anzichè "in favore del Ministero resistente". 2. All’odierna udienza il PG ha concluso chiedendo di procedere alla correzione dell’errore materiale.

Motivi della decisione

3. Sussistono le condizioni di legge per procedere ai sensi dell’art. 130 c.p.p.; invero, risulta evidente che sussiste un divario tra volontà del Collegio e la sua espressione, laddove nel dispositivo del ruolo di udienza si è indicato il Ministero dell’Economia quale parte ricorrente, risultando ex actis che il richiamato Ministero era intervenuto in giudizio quale parte resistente. Si è pertanto verificato un mero errore materiale che non determina nullità.

Si procede, pertanto, alla correzione del dispositivo d’udienza relativo al procedimento RG 24644/2010 reso all’udienza del 1 marzo 2011, nel senso che laddove è scritto "Ministero ricorrente" deve intendersi e leggersi come "Ministero resistente". Alla Cancelleria per le annotazioni di legge.

P.Q.M.

Dispone procedersi alla correzione del dispositivo d’udienza relativo al procedimento RG 24644/2010 reso all’udienza del 1-3-2011, nel senso che laddove è scritto "Ministero ricorrente" deve intendersi e leggersi come "Ministero resistente". Manda alla Cancelleria per provvedere alle annotazioni di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 03-10-2011, n. 1364 Sanzioni amministrative e pecuniarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato:

– che G.S. e A.B. sono proprietari, come da atto di acquisto rep. n°17148 racc. 6759 del 29 giugno 1999 Notaro Mannarella di Bergamo (doc. 1 ricorrente, copia di esso), di un immobile sito in Manerba del Garda (Bs) alla via Seselle 59;

– che in relazione a tale immobile, hanno ricevuto il provvedimento meglio indicato in epigrafe, con il quale si applica loro una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’aumento di valore venale dell’immobile asseritamente in relazione a un non autorizzato cambio di destinazione d’uso senza opere di un complesso avente destinazione di residenza turistico alberghiera. In sintesi, il provvedimento afferma che l’immobile di proprietà dei ricorrenti farebbe parte di un siffatto complesso, che esso sarebbe stato vincolato alla descritta destinazione come da atto di obbligo unilaterale rep. n°1058 del 20 novembre 1997, che detta destinazione non si sarebbe mai concretata, in particolare per l’assenza di una gestione unitaria del complesso in parola, e che l’immobile in fatto sarebbe invece fruito dalla proprietà come normale abitazione. Quanto al cambio d’uso così realizzato, il provvedimento irroga la sanzione (doc. A ricorrente, copia provvedimento; doc. 3 ricorrente, copia atto d’obbligo);

– che G.S. e A.B. impugnano il provvedimento in parola con ricorso affidato, in ordine logico, a cinque motivi. Con il primo di essi, rubricato come censura 1/b a p. 14 dell’atto, deducono come vizio derivato l’incompetenza del Sindaco. In proposito, premettono che il medesimo Sindaco di Manerba aveva già indirizzato ai proprietari delle varie unità del complesso una diffida a concretare la gestione unitaria, e quindi la prevista destinazione, di esso; deducono di aver gravato con autonomo ricorso tale diffida e che la stessa sarebbe viziata di incompetenza, in quanto atto di spettanza del dirigente; assumono quindi che identico vizio affliggerebbe l’ordinanza per cui è causa, ancorché emanata dal dirigente, in quanto consequenziale alla diffida in parola. Con il secondo motivo, rubricato come censura 1/a a p. 10 dell’atto, deducono eccesso di potere perché la mancata realizzazione della unitaria gestione del complesso sarebbe da ascrivere ad altro soggetto, in ispecie la società titolare di un annesso albergo, parte del complesso originario. Con il terzo motivo, rubricato come censura 2/a a p. 17 dell’atto, deducono nominalmente violazione dell’art. 27 T.U. 380/2001, ma in effetti ulteriore eccesso di potere, perché, a loro dire, le sanzioni irrogate a loro e agli altri proprietari delle varie unità abitative sarebbero strumentali a costringerli ad un accordo con la predetta società. Con il quarto motivo, rubricato come censura 2/b a p. 20 dell’atto, deducono violazione dell’art. 53 l.r. Lombardia 12/2005, perché a loro dire il cambio di destinazione per cui è causa sarebbe ormai libero. Con il quinto motivo, rubricato come censura 3/a a p. 24 dell’atto, deducono infine che la sanzione sarebbe stata determinata in base ad un’errata stima dell’aumento di valore, e producono a supporto come doc. 9 le stime per il primo semestre 2010 delle quotazioni immobiliari in Manerba per zona periferica, elaborate dalla Agenzia del territorio;

– che il Comune, costituitosi nei termini, eccepisce la inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla presunta gerente della residenza, asserita controinteressata, e ne chiede comunque la reiezione nel merito;

– che l’eccezione preliminare è infondata, atteso che la presunta gerente è se mai cointeressata alla caducazione del provvedimento impugnato;

– che il ricorso è peraltro infondato e va respinto quanto alla domanda di annullamento. In ordine al primo motivo, si osserva che il presunto nesso di consequenzialità non sussiste, se non altro perché l’atto impugnato, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti (p. 23 ricorso in fine), si limita a irrogare la sanzione e non ordina alcun ripristino. In ordine al secondo motivo, si osserva che, ancora contrariamente a quanto deducono i ricorrenti (p. 4 ricorso), l’atto d’obbligo dal quale discente il vincolo era loro ben noto, come asserito espressamente alle pp. 24 dell’atto di acquisto del bene (doc. 1 ricorrente cit.); pertanto, eventuali responsabilità di terzi nel mancato rispetto dell’originaria destinazione d’uso non elidono la loro personale. Quanto al terzo motivo, eventuali, non ben specificate, pressioni del Comune non sono assistite da prova alcuna, e si risolvono in una affermazione gratuita. Quanto al quarto motivo, anche a mente dell’art. 51 della l.r. 1/2005, che amplia notevolmente le possibilità di mutare le destinazioni d’uso, il carattere negoziale del vincolo medesimo ne esclude la cessazione di efficacia; si deve infatti notare che l’atto d’obbligo (doc. 3 ricorrente cit.) permette il mutamento di destinazione, ma solo a seguito di nuova pianificazione e di assenso del Comune, e siffatta previsione non appare superabile in base all’art. 51 citato, che fa salve le destinazioni imposte dagli strumenti pianificatori. Infine, il quinto motivo è infondato in fatto, perché la via Seselle, come deve considerarsi fatto notorio, si trova non in zona periferica, ma in zona semicentrale, per la quale le quotazioni dell’Agenzia sono superiori e non significativamente difformi da quelle valorizzate dal Comune;

– che per conseguenza va respinta anche la domanda risarcitoria;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per intero. Condanna la parte ricorrente a rifondere alla amministrazione intimata le spese del giudizio, spese che liquida in Euro 1.500 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 26-10-2011, n. 1618 Condono

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A. F.E. svolge un’attività di parcheggio di autovetture, avviata dalla madre dagli anni "60, su un terreno sito nel comune di Cavallino Treporti, inserito in zona agricola.

B. In data 7 luglio 2004 la E. ha presentato una domanda di condono edilizio in relazione al mutamento di destinazione d’uso del terreno suddetto, specificando nella domanda che, per tale abuso, avrebbe dovuto trovare applicazione il punto 6 della tabella allegata alla l. n. 326 del 2003 e provvedendo al versamento dell’oblazione forfettaria di euro 516,00.

C. Con nota del 19 novembre 2004 il Comune ha richiesto alla ricorrente di provvedere ad una nuova presentazione della domanda; in tale nota, in particolare, si attesta che la domanda originaria era stata presentata in data 8 agosto 2004, sicché la richiesta è stata formulata in ragione di tale presupposto ed in considerazione della normativa sopravvenuta.

D. Il tecnico della ricorrente, a riscontro della suddetta nota – pur provvedendo ad effettuare l’adempimento richiesto, integrando il versamento con il maggior importo del 5% in relazione alla normativa sopravvenuta – ha rappresentato, in data 29 novembre 2004, che la domanda di condono originaria era stata presentata in data 7 luglio 2004.

E. Con nota del 20 giugno 2007, successivamente alla presentazione anche di ulteriore documentazione, l’amministrazione comunale ha comunicato l’avvio del procedimento, chiedendo, peraltro, il conguaglio dell’oblazione e degli oneri concessori in considerazione del fatto che, ad avviso dell’amministrazione, per l’intervento oggetto dell’istanza avrebbe dovuto trovare applicazione il punto 3 della tabella allegata alla l. n. 326 del 2003.

F. A seguito di richieste di chiarimenti avanzate dal tecnico della E., con nota del 16 maggio 2008, l’amministrazione comunale ha specificato che gli importi dovuti erano stati quantificati in base al punto 6 della tabella per i primi 100 mq ed in base al punto 3 per la restante superficie; sulla base di tale calcolo, dunque, è stata operata la quantificazione di euro 211.200,00 a titolo di oblazione, di euro 21.120,00 quale incremento del 10% a titolo di oblazione regionale e di euro 73.980,00 per oneri concessori.

G. Tale modalità di calcolo è stata contestata dal legale della ricorrente con nota del 27 aprile 2009.

H. Successivamente ad ulteriori integrazioni documentali, al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ed all’acquisizione del nulla osta dell’autorità portuale, con nota del 9 novembre 2010, l’amministrazione comunale ha invitato la ricorrente al ritiro del permesso di costruire in sanatoria, confermando la necessità del versamento delle somme sopra indicata, oltre che di ulteriori euro 1.135,20, a titolo di sanzione ambientale, con l’avvertimento che, nell’ipotesi di omesso versamento delle somme nel termine di 120 giorni, sarebbe incorsa nella decadenza del "condono".

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la E. ha impugnato il permesso di costruire in sanatoria e la suddetta nota, contestando la quantificazione degli importi dovuti operata dall’amministrazione e deducendo i seguenti motivi di ricorso:

– violazione dell’art. 39 della l. n. 724 del 1994, dell’art. 32 della l. n. 326 del 2003, dell’art. 35 della l. n. 47 del 1985 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti, giacché sulla domanda di condono presentata il 7 luglio 2004 si era ormai formato il silenzio assenso ed in quanto, essendo decorsi 36 mesi dalla presentazione della domanda, il diritto al conguaglio dell’oblazione si era ormai prescritto;

– violazione dell’art. 32 della l. n. 326 del 2003, dell’art. 4 della l.r. n. 21 del 2004 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di presupposti, illogicità e contraddittorietà, in quanto, avendo la domanda di condono ad oggetto una modifica di destinazione d’uso senza opere, l’intervento è privo di rilevanza edilizia ed urbanistica dell’intervento e, conseguentemente, non sussiste obbligo di corresponsione degli oneri concessori. La difesa della ricorrente, su tali basi, evidenzia che, in ogni caso, dovendosi escludere la qualificazione dell’intervento in termini di ristrutturazione, l’amministrazione ha erroneamente applicato il punto 3 della tabella allegata alla l. n. 326 del 2003 in luogo del punto 6, riferito alle opere "non valutabili in termini di superficie o di volume".

L. Il Comune di Cavallino Treporti e le altre amministrazioni evocate non si sono costituite in giudizio per resistere al gravame.

M. Con ordinanza n. 126 del 2011 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare presentata dalla ricorrente, ritenendo sussistente una significativa incertezza in ordine alla tabella applicabile per il calcolo dell’oblazione ed alla necessità del titolo edilizio per l’esecuzione dell’intervento oggetto della domanda di sanatoria e valutando grave il danno dedotto, in considerazione della consistenza della somma richiesta dall’amministrazione e delle conseguenze connesse all’omesso versamento.

N. All’udienza del 13 ottobre 2011 la causa è stata introitata per la decisione.

Motivi della decisione

1. Il Collegio ritiene di poter procedere direttamente all’esame del merito, non emergendo questioni preliminari rilevabili d’ufficio.

2. Con il primo motivo di ricorso la difesa della ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 39 della l. n. 724 del 1994, dell’art. 32 della l. n. 326 del 2003, dell’art. 35 della l. n. 47 del 1985 nonché censurato il vizio dell’eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti, giacché sulla domanda di condono presentata il 7 luglio 2004 si era ormai formato il silenzio assenso ed in quanto, essendo decorsi 36 mesi dalla presentazione della domanda, il diritto al conguaglio dell’oblazione si era ormai prescritto.

2.1. La censura è infondata e va disattesa.

2.2. Per consolidata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, nell’ipotesi in cui, come nella fattispecie, l’istanza di condono edilizio abbia ad oggetto interventi realizzati in aree sottoposte a vincolo, il silenzio assenso per decorso del termine di 24 mesi dall’emissione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo si forma solo ove sia intervenuto il parere favorevole in quanto il rilascio della concessione in sanatoria per abusi in zone vincolate presuppone necessariamente il parere favorevole della predetta autorità. Tale regola generale in caso di provvedimento espresso di condono, vale anche per il condono tacito in quanto l’eventuale inerzia o lentezza del Comune nel provvedere sulle istanze di condono edilizio non può assicurare agli interessati un risultato che gli stessi non potrebbero conseguire in virtù di provvedimento espresso e, in particolare, non può consentire di superare la mancanza dei prescritti pareri favorevoli (cfr., ex multis, Consiglio Stato, sez. IV, 31 marzo 2009, n. 2024; T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 27 febbraio 2009, n. 350; T.A.R. Valle d’Aosta, 19 giugno 1997, n. 89; T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 23 gennaio 2008, n. 37; Consiglio Stato, sez. VI, 02 novembre 2007, n. 5669).

2.3. Nella fattispecie che ne occupa la Commissione Edilizia Integrata e, poi, la Soprintendenza hanno espresso il proprio parere favorevole, rispettivamente in data 11 marzo e 28 aprile 2010, come emerge dall’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione comunale il 21 giugno 2010; ciò con la conseguenza che, prima dell’adozione del provvedimento espresso dell’istanza di condono, non si era formato alcun silenzio assenso.

2.4. Né è possibile sostenere, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa della ricorrente, che, avendo la domanda di condono ad oggetto solo una modifica della destinazione d’uso senza operare, non fosse necessaria l’autorizzazione paesaggistica in quanto, anche in assenza di opere edilizie, l’utilizzazione a parcheggio di un’area sottoposta a vincolo paesaggistico è suscettibile di determinare una trasformazione ambientale di carattere stabile incidente sullo stato dei luoghi, la cui compatibilità deve essere valutata dall’autorità preposta alla tutela del vincolo.

2.5. Del pari da escludere è, dunque, l’avvenuta prescrizione del diritto al conguaglio; a tale riguardo, per competenza di analisi, il Collegio rileva che la nota del 20 giugno 2007, (all. 9 delle produzioni documentali di parte ricorrente) con la quale l’amministrazione comunale ha, tra l’altro, richiesto il versamento delle somme dovute per il conguaglio, è da apprezzare quale atto interruttivo della prescrizione.

3. Con il secondo motivo è stata censurata la violazione dell’art. 32 della l. n. 326 del 2003 e dell’art. 4 della l.r. n. 21 del 2004 nonché dedotto il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di presupposti, illogicità e contraddittorietà. Ciò in quanto, avendo la domanda di condono ad oggetto un intervento di modifica di destinazione d’uso senza opere, è da escludere la rilevanza edilizia ed urbanistica dell’intervento e, conseguentemente, la sussistenza dell’obbligo di corresponsione degli oneri concessori. La difesa della ricorrente, su tali basi, evidenzia che, in ogni caso, la radicale erroneità della qualificazione dell’intervento in termini di ristrutturazione, sicché l’amministrazione ha illegittimamente applicato il punto 3 della tabella allegata alla l. n. 326 del 2003 in luogo del punto 6, riferito alle opere "non valutabili in termini di superficie o di volume". Viene, inoltre, anche sottolineata, l’inapplicabilità della previsione di cui all’art. 4 della l.r. n. 21 del 2004, sia in quanto tale disposizione non è stata affatto richiamata nel provvedimento sia in quanto applicabile solo ai mutamenti di destinazione d’uso relativi ad edifici e non anche ai terreni scoperti.

3.1. La censura è parzialmente fondata, nei termini di seguito esposti.

3.2. La destinazione a parcheggio di un’area di 2.740 mq. e, dunque, indubbiamente consistente, sita in zona agricola (oltre che vincolata) determina, anche in assenza di opere edilizie, una significativa trasformazione del territorio di carattere permanente ed è, quindi, rilevante sotto il profilo urbanistico, non potendosi, pertanto, condividere le deduzioni svolte, sul punto, dalla difesa della ricorrente.

3.3. La censura merita, invece, accoglimento nella parte relativa all’erronea determinazione delle somme dovute a titolo di oblazione.

3.4. L’amministrazione comunale ha, infatti, applicato la previsione contenuta nell’art. 4 della l.r. n. 21 del 2004, ai sensi della quale nel caso di mutamento di destinazione d’uso senza opere la misura dell’oblazione "per gli immobili con superficie superiore a 100 metri quadrati, è quella prevista per la tipologia 6 fino a 100 metri quadrati e, per la parte eccedente, in ragione dei metri quadrati interessati dal mutamento di destinazione d’uso, quella prevista per la tipologia 3 della medesima tabella C".

3.5. Nella fattispecie oggetto di giudizio, però, tale disposizione non è applicabile.

3.6. L’inapplicabilità dell’art. 4 della l.r. n. 21 del 2004 non discende, tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, né dalla circostanza che tale disposizione non sia stata espressamente richiamata nel provvedimento, inerendo la controversia a situazioni giuridiche di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, né dalla sua applicabilità solo alle ipotesi in cui il mutamento di destinazione d’uso riguardi edifici, non emergendo tale limitazione dal chiaro tenore della previsione normativa, la quale nel fare riferimento agli "immobili" include tutti i beni ascrivibili in tale categoria, tra i quali rientrano sia i terreni sia gli edifici.

3.7. La ragione dell’inapplicabilità della disposizione in esame deriva, invece, dalla circostanza che, nella fattispecie, la domanda di condono è stata presentata in data 7 luglio 2004; sebbene, infatti, l’amministrazione abbia richiesto, come esposto nella narrativa in fatto, la ripresentazione della domanda sul presupposto che la stessa fosse stata presentata in data 8 agosto 2004, tale dato non è confermato dalla documentazione versata in atti. L’immediata contestazione della data di presentazione dell’istanza effettuata dal tecnico della ricorrente già con la nota del 29 novembre 2004, associata ad altri elementi, quali la data di versamento dell’oblazione e la data di invio dell’istanza medesima non consentono, in assenza di allegazioni di diverso segno che l’amministrazione comunale non ha prodotto, non essendosi costituita in giudizio, di confutare l’attestazione della presentazione della domanda originaria il 7 luglio 2004, corroborata dagli elementi suddetti.

3.8. Da ciò discende che, in forza della previsione di cui all’art. 2 della l.r. n. 21 del 2004, trova applicazione la disciplina di cui all’art. 32 della legge nazionale sul condono e, dunque, ai fini del calcolo dell’oblazione, della tabella C allegata alla l. n. 326 del 2003, che non contiene, con riferimento agli interventi di modifica della destinazione d’uso senza opere, una previsione analoga a quella contenuta nella normativa regionale.

3.9. Non potendosi qualificare l’abuso oggetto della domanda di condono quale intervento di ristrutturazione, l’amministrazione avrebbe dovuto applicare i criteri previsti per la tipologia 6, riferita agli interventi non valutabili in termini di superficie e di volume.

3.10 Conclusivamente, per le considerazioni sopra esposte, il ricorso va parzialmente accolto e, per l’effetto, i provvedimenti gravati vanno annullati per quanto di interesse, esclusivamente nella parte riferita al versamento delle somme richieste a conguaglio dell’oblazione dovuta.

4. Sussistono, d’altra parte, motivi per compensare integralmente fra le parti le spese ed onorari di giudizio, atteso che la vicenda trae comunque origine da un abuso edilizio posto in essere dalla società ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie parzialmente, nei termini e nei limiti di cui in motivazione.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.