T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 14-03-2011, n. 2242 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Chiede la ricorrente l’inquadramento nella quinta qualifica funzionale a decorrere dal 25.9.1984 e sino al 15.3.1989 e la corresponsione delle differenze retributive tra la IV ed la V q.f..

Riferisce di essere stata dipendente dell’Università di Milano dal 25.9.1984 al 1.5.1988 a seguito di superamento di un concorso per un posto nell’istituto di Diritto Internazionale nella Facoltà di Giurisprudenza mentre, successivamente e cioè in data 2.5.1988 veniva trasferita presso l’Università di Roma "La Sapienza" in cui è attualmente inquadrata nella VI q.f..

Richiama la deliberazione della Sezione Controllo della Corte dei Conti dell’adunanza 12/10/1984 a seguito della quale i dipendenti universitari inquadrati nella IV qualifica funzionale che avevano sostenuto una prova concorsuale di accesso riconosciuta successivamente – ai sensi del D.P.C.M. 24.9.81 – appartenente alla V qualifica funzionale sono stati inquadrati con Decreti Rettorali nella V q.f. a partire dalla data di assunzione.

Rappresenta di non avere percepito le somme arretrate dovute alla differenze stipendiali intercorrenti tra il livello retributivo della V q.f. ed il livello retributivo della IV q.f. relative al periodo tra il 25.9.1984 e il 15.3.1989 e tanto perché la Università di Roma "La Sapienza" non ha mai provveduto ad emettere il relativo decreto di inquadramento.

Riferisce che la istanza da lei inviata alla Direzione Provinciale del Tesoro per ottenere il pagamento delle somme dovute a titolo di arretrati o quantomeno una risposta chiarificatrice non ha avuto l’esito da lei atteso per esternati motivi di ordine contabile né hanno avuto alcun esito le richieste ripetutamente all’Università di Roma "La Sapienza" rivolte in tal senso.

Evidenzia la verificazione, ad opera del comportamento dell’Amministrazione Universitària che non le ha riconosciuto il diritto all’inquadramento retroattivo nella V q.f. né le somme arretrate, di una situazione si squilibrio tra i dipendenti che invece hanno ottenuto – in applicazione della deliberazione della Sezione di Controllo della Corte dei Conti 1448/1984 – il riconoscimento della V q.f. da parte delle Direzioni Provinciali del Tesoro tra cui anche personale trasferito da altre sedi universitarie.

Deduce in diritto violazione di legge ed eccesso di potere, per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e palese illogicità nonché violazione delle norme anche di rango costituzionale, che disciplinano e tutelano i diritti del lavoratore e la parità di trattamento economico.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti della Università degli Studi "La Sapienza" di Roma e del Ministero del Tesoro (attuale Ministero Economia e Finanze).

Si sono costituiti in giudizio, tramite l’Avvocatura Generale dello Stato sia la Università degli Studi "La Sapienza" di Roma sia il Ministero Economia e Finanze.

Tanto premesso anche per quanto concerne la integrazione del contraddittorio va esaminata la questione della applicabilità della decisione della Sezione di Controllo della Corte dei Conti n. 1448 del 1984 nei confronti della ricorrente atteso che la stessa tale determinazione aveva invocato a suo favore in istanze all’uopo rivolte ai competenti Organi della Università.

Secondo tale decisione in sede di inquadramento del personale non docente universitario "ex lege" n. 312/1980 (come noto: provvisorio ex art. 82 stessa legge, e poi definitivo in base alle mansioni effettivamente svolte ai sensi del successivo art. 85) ed in applicazione del Decreto Interministeriale del 10/12/1980 (art. 1 lett. C) deve seguirsi il criterio del raffronto delle nuove qualifiche e profili professionali in cui inquadrare i dipendenti, con le mansioni astrattamente connesse con il posto al quale il dipendente aveva concorso per accedere nella Amministrazione, tenuto conto dei titoli necessari per accedere al posto stesso.

Assume la ricorrente, reclamando il suo diritto ad essere inquadrata nella quinta qualifica funzionale la quale pretesa aveva rappresentato ai competenti Organi della Università, che:

a)era vincitrice di concorso per tecnico esecutivo (G U. n. 19 del 20/1/1983) bandito dalla Università degli Studi di Milano;

b)le mansioni connesse con la stessa qualifica relativa al posto messo a concorso sono da ritenersi connesse a figura professionale della quinta qualifica rapportata a quelle indicate nel D.P.C.M. 24/9/1981.

La pretesa della ricorrente ad avviso del Collegio è infondata.

La stessa deliberazione della Sezione di Controllo della Corte dei Conti, che ha individuato il sopraenunciato criterio di inquadramento del personale non docente della Università, stabilisce il sistema di applicabilità dello stesso criterio mediante il raffronto tra le nuove qualifiche professionali e le mansioni astrattamente connesse al posto del concorso cui il dipendente aveva partecipato. Per tale indagine appropriatamente la stessa decisione della Sezione di Controllo ha posto in considerazione anche l’esame dei titoli necessari per accedere allo stesso concorso.

Tale appropriata rilevazione individuativa delle mansioni astrattamente riferibili al posto messo a concorso consente di escludere la assimilazione di quello che la Università degli Studi di Milano aveva messo a concorso con il bando cui la ricorrente aveva partecipato, con quello di una corrispondente figura professionale di quinta qualifica quale indicata nel D.P.C.M. 24/9/1981.

Il posto messo a concorso dalla Università di Milano si riferiva alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle Università e degli istituti di istruzione universitaria e richiedeva come titolo di studio di ammissione il diploma di scuola media inferiore o di altra scuola postelementare a corso triennale.

Tale posto non può identificarsi con un profilo professionale della quinta qualifica professionale individuato dal D.P.C.M..

Appaiono infatti del tutto diverse le mansioni relative al posto messo a concorso dalla Università di Milano per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale in base allo stesso bando) che richiedeva il possesso del semplice diploma di scuola media, con quelle evincibili dalle declaratorie delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente contenute nel D.P.C.M. 24/9/1981 che per la quinta qualifica richiede, in riferimento alle mansioni proprie della stessa, un grado di notevole specializzazione tanto che per l’accesso alla quinta qualifica, dell’area tecnica (il bando della Università di Milano si riferiva ad un posto per la qualifica iniziale del personale della carriera esecutiva dei tecnici) si richiede anziché il semplice possesso di diploma di scuola media, anche, oltre al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, un diploma di qualifica professionale o attestati di qualifica rilasciati ai sensi della legge 845/78.

Sotto tale profilo il ricorso non trova possibilità di accoglimento.

A titolo di completezza vale aggiungere che risulta inesaudibile la pretesa della ricorrente di ottenere anche in disparte alla applicazione del criterio individuato dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti, le differenze retributive tra quarta e quinta qualifica per la quale ultima la Università "La Sapienza" non ha mai adottato il relativo decreto di inquadramento. La corresponsione della stessa retribuzione differenziale alla dipendente ovvierebbe, secondo la istante, alla verificazione di una situazione di indebito arricchimento in riferimento a prestazioni dalla stessa svolte.

Non ricorre in nessun modo né si rende configurabile una fattispecie di indebito arricchimento poiché la ricorrente la riferisce a prestazioni di rango superiore che la stessa non ha mai svolto.

Deve perciò concludersi per la totale infondatezza delle censure poste a sostegno della attuale impugnativa. Tanto comprese quelle riferite: a pretese situazioni di disparità di trattamento, inconfigurabili per la già evidenziata posizione mansionistica del posto occupato dalla ricorrente; a pretesi difetti di motivazione, non occorrente in situazioni di assoluta mancanza dei presupposti (a carattere non discrezionale) richiesti per l’esaudimento di pretese meramente conclamate dagli interessati nelle ipotesi in cui risulti manifesta la inesistenza degli stessi presupposti da applicare; a violazione dei precetti di rango costituzionale che tutelano i diritti del lavoratore, non emergenti invece dall’esame della fattispecie versata in giudizio.

Il ricorso va perciò rigettato mentre si ravvisa la esistenza di motivi giustificativi della compensazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-03-2011) 01-04-2011, n. 13425 Affidamento in prova

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 10.6.2010 il Tribunale di sorveglianza di Bologna non revocava il beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 51 ter O.P., ancorchè S.G. fosse stato denunciato per rapina aggravata e resistenza a p.u., dai Carabinieri di Riccione; opinava infatti il Tribunale nel senso che tale realtà non poteva essere valutata a danno del prevenuto, dovendosi attendere l’accertamento sulla sua responsabilità penale per i fatti denunciati.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna che deduceva mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, meramente apparente, atteso che non esiste alcuna pregiudizialità tra il procedimento penale relativo al reato per cui l’ammesso alla misura alternativa viene denunciato e la valutazione del fatto esposto in denuncia, che il magistrato di sorveglianza è tenuto ad effettuare ai fini della eventuale revoca del beneficio.

Secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza si sarebbe trincerato dietro un’apparente ed illogica motivazione, laddove invece avrebbe dovuto entrare nel merito della notizia di reato e spiegare come la versione dell’interessato possa prevalere su quanto rappresentato dagli operanti.

3. il Procuratore Generale ha chiesto di annullare il provvedimento, condividendo le ragioni del ricorrente.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il provvedimento impugnato sconta un deficit motivazionale, atteso che il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha omesso di valutare la condotta del prevenuto ai fini della richiesta di revoca della misura alternativa alla detenzione, così come rappresentata dall’annotazione di PG, a nulla rilevando che i fatti attribuiti, ritenuti costituire reato, non fossero ancora stati conclamati all’esito di un processo penale; è principio pacifico che in casi consimili è indispensabile un’autonoma valutazione in via incidentale da parte del giudice di Sorveglianza, valutazione che come sostenuto dal PG ricorrente, doveva riguardare il fatto nella sua globalità, soppesando le opposte interpretazioni, operazione che è del tutto mancata, essendosi limitato il Tribunale a sostenere che quanto evidenziato dai carabinieri di Riccione nell’annotazione agli atti non era valutabile allo stato.

Il provvedimento va quindi annullato, con rinvio degli atti al tribunale di Sorveglianza di Bologna per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-07-2011, n. 15479 Collegi e ordini professionali

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assorbiti gli altri.
Svolgimento del processo

1. L’Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della Provincia di Cremona irrogava la sanzione disciplinare della sospensione di sei mesi dall’esercizio della professione al dott. C.S., per non essersi ispirato ai principi del reciproco rispetto nei rapporti con il collega dott. Ca. e con l’Ordine professionale, violando gli artt. 57 e 66 del Codice di deontologia medica (Delib.

12 luglio 2006). Il procedimento aveva preso avvio da un esposto di un collega al quale il C. aveva inviato una lettera, con accuse offensive sul piano professionale, dopo che questi aveva curato un suo paziente.

In parziale accoglimento del ricorso proposto dal C., la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie riduceva la sanzione a mesi due (decisione n. 70 del 2008, depositata il 4 marzo 2009 e notificata ai C. il 17 aprile successivo).

2. Avverso la suddetta decisione il C. propone ricorso per cassazione con dieci motivi, corredati da quesiti ed esplicati da memoria. L’Ordine provinciale resiste con controricorso e successiva memoria.

Il P.M. presso il Tribunale di Cremona e il Ministero del lavoro e della salute, ritualmente intimati, non hanno svolto difese.
Motivi della decisione

Il collegio ha disposto l’adozione di una motivazione semplificata.

1. La decisione impugnata ha confermato la decisione provinciale e ridotto la sanzione sulla base delle seguenti argomentazioni.

– Non è violato il D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, art. 47 perchè la decisione si fonda su una lettera, non contestata, inviata al collega, e su dati incontrovertibili, costituiti dalla mancata comparizione all’audizione preliminare e alla convocazione ex art. 39 dello stesso D.P.R., oltre che da una lettera inviata al Consiglio dell’Ordine in cui si metteva in dubbio l’imparzialità e la serenità di giudizio del Collegio;

– Non è violato il principio di immediatezza nel procedimento disciplinare, atteso che il lasso di tempo trascorso non ha inciso sul diritto di difesa, venendo in questione un documento; nè il ricorrente ha dedotto in cosa si sarebbe sostanziata tale lesione.

– Non è violato l’art. 57 del Codice deontologico, contenendo la lettera in argomento frasi che mettono in dubbio la professionalità del destinatario e la sua qualificazione professionale, senza limitarsi alla valutazione del caso che aveva riguardato il paziente, oltre che critiche generali nei confronti degli appartenenti alla categoria.

– Non è violato l’art. 66 del Codice deontologico perchè la scarsa collaborazione nei confronti del Consiglio dell’Ordine risulta, non solo dal rifiuto di essere ascoltato, "ma soprattutto per le considerazioni svolte nella lettera del 30 maggio 2006, che mettono in dubbio l’imparzialità e serenità di giudizio dell’organo giudicante".

– E’ stato violato il principio di proporzionalità atteso che la "tipologia" della sanzione – irrogata nel suo massimo – non è proporzionata alla condotta, consistente nell’aver oltrepassato il confine del diritto di critica, e che non è stata valutata la capacità lesiva limitata, trattandosi di lettera diretta a un destinatario.

2. Ratione temporis è applicabile il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

Conseguentemente, è applicabile: – l’art. 366-bis cod. proc. civ., relativo ai quesiti di diritto (in genere, rispetto al ricorso straordinario ex art. 111 Cost., Sez. Un. 26 marzo 2007, n. 7258; con riferimento specifico alle Professioni Sanitarie,Cass. 21 settembre 2007 n. 19487); l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e u.c., come modificato dal suddetto D.Lgs., senza le limitazioni precedentemente previste per i ricorsi ex art. 111 Cost..

3. In generale, deve premettersi che il ricorso si struttura attraverso motivi che ripropongono le censure avanzate con l’impugnazione dinanzi alla Commissione centrale e, rispetto agli stessi profili di censura della sentenza, deducono violazione di norme giuridiche o di norme deontologiche e vizi motivazionali.

3.1. I motivi che prospettano la violazione di norme (il primo, il terzo, il quinto, il nono, eccetto il settimo) si concludono con quesiti astratti e generici, privi di collegamento con la fattispecie, e sono, pertanto, inammissibili secondo la consolidata giurisprudenza della Corte. In particolare, vanno richiamate le decisioni che hanno ritenuto inadeguato il quesito che si risolva in un’enunciazione tautologica, priva di qualunque indicazione della questione di diritto oggetto della controversia (Sez. Un. 8 maggio 2008, n. 11210), ovvero in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta o la cui risposta non consenta di risolvere il caso sub iudice (Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 28536).

3.2. Con il secondo motivo si deduce l’incompleta e omessa motivazione, anche come apparente motivazione, per non aver il Collegio dato conto dei fatti addebitati e delle prove esistenti con adeguata motivazione, anche per i profili di diritto, come richiesto dal D.P.R. 1950, n. 221, art. 47.

La decisione impugnata, sia pure in modo sintetico, da conto dei fatti addebitati al medico e delle prove, peraltro pacifiche nella loro materialità (lettera e mancata comparizione). Conseguentemente deve essere rigettato.

3.3. Con il quarto motivo si deduce, sotto il profilo motivazionale, la violazione del principio di immediatezza del procedimento disciplinare. In particolare, si censura la decisione nella parte in cui ha omesso l’esame di un documento (concernente le dimissioni dal sindacato), che sarebbe rilevante per cogliere il mancato rispetto della trasparenza e della non strumentalità del procedimento.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti, il documento non è riprodotto nel ricorso, è indicato come "(doc. n. 6 di parte C.)" e non risulta agli atti di causa.

3.4. Con il sesto motivo si censura, per vizi motivazionali, la decisione impugnata, nella parte in cui non avrebbe considerato le espressioni contenute nella lettera inviate al collega come legittimo esercizio del diritto di critica, rispetto al quale avrebbe dovuto valutare la veridicità, la pertinenza e la continenza, e non avrebbe dato rilievo ad una testimonianza assunta e alla lettera del paziente, da cui risulterebbe, invece, la giustezza delle critiche.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. Infatti, la Commissione presuppone che le critiche al collega fossero fondate.

Ravvisa la violazione dell’art. 57 del Codice deontologico nel non essersi il C. limitato alla valutazione del caso concreto, avendo invece messo in dubbio in generale la professionalità del destinatario della lettera, ed avendo espresso critiche generali alla categoria di chi esercita la professione, senza avere una specifica qualificazione universitaria.

Questo profilo, che è centrale nella motivazione della decisione impugnata, non è censurato dal ricorrente. Di conseguenza, l’eventuale accoglimento del motivo prospettato sarebbe privo di ogni effetto pratico, dal momento che la decisione stessa dovrebbe comunque restare ferma, non essendo stata impugnata la ragione sulla quale la medesima fonda (Cass. 5 giugno 2007, n. 13070).

3.5. Con il settimo e ottavo motivo si deduce la violazione dell’art. 66 del Codice deontologico, in riferimento all’art. 25 Cost. (recte art. 24 Cost.) e al D.P.R. 1950, n. 221, art. 45 oltre vizi motivazionali, censurando la decisione impugnata nella parte in cui considera rilevanti le mancate comparizioni del C. per essere ascoltato, facendo discendere conseguenze negative dall’esercizio del diritto di difesa e interpretando il 45 cit. senza considerare che era stato scritto in un contesto normativo in cui non era ammessa la difesa tecnica nella fase amministrativa, ed entrambi senza considerare l’art. 24 Cost..

Anche questi motivi sono inammissibili per difetto di interesse (di cui si è detto al paragrafo che precede). La Commissione ha ritenuto integrata la violazione dell’art. 66 del Codice deontologico "soprattutto per le considerazioni svolte nella lettera del 30 maggio 2006, che mettono in dubbio l’imparzialità e serenità di giudizio dell’organo giudicante". Questa argomentazione, all’evidenza fondamentale, non è censurata nel ricorso.

3.6. Con il decimo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui riconosce che la tipologia non è proporzionata alla condotta, consistente nell’aver oltrepassato il confine del diritto di critica, peraltro con capacità lesiva limitata, trattandosi di lettera diretta a un destinatario, senza cambiare il tipo di sanzione, ma limitandosi a ridurre la durata temporale; ed, inoltre, l’omessa considerazione della violazione dell’art. 66 del Codice deontologico. A parte l’evidente difetto di interesse per il ricorrente a far valere, ai fini della violazione della proporzionalità, la mancata considerazione di un’altra violazione disciplinare, deve rilevarsi che il ricorrente evidenzia come contraddizione quello che – come correttamente evidenziato dalla controparte – non è altro che un refuso terminologico. Dal contesto della decisione risulta chiaro che laddove la decisione dice "tipologia della sanzione" deve leggersi "entità della sanzione", atteso che subito dopo si fa riferimento alla misura della sanzione.

Il motivo, quindi, va rigettato.

4. Il ricorso deve, pertanto, rigettarsi. Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna C.S. al pagamento, in favore dell’Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della Provincia di Cremona, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-03-2011) 05-05-2011, n. 17467 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

K.A. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, nel confermare quella di primo grado quanto al giudizio di responsabilità per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (detenzione illecita di vari involucri contenenti grammi 0,191 di cocaina e grammi 0,499 di eroina), accogliendo peraltro l’impugnazione del Procuratore generale riformava l’affermato giudizio di prevalenza dell’attenuante del fatto di lieve entità ( D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5) sulla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale contestata e ritenuta, per l’effetto formulando un giudizio di solo equivalenza e rideterminando in peius la pena. Il giudice di appello, invece, non accoglieva l’impugnazione dell’imputato tesa ad ottenere una riduzione della pena.

Con il ricorso contesta l’affermata sussistenza della recidiva, sostenendo la mancanza di motivazione sulle ragioni che potevano giustificare il giudizio di maggiore pericolosità proprio della circostanza de qua.

Il ricorso è manifestamente infondato, avendo il giudicante fatto corretta applicazione della normativa di settore, con motivazione satisfattiva.

E’ noto, in proposito, che sia la recidiva pluriaggravata che la recidiva reiterata, previste rispettivamente dall’art. 99 c.p., commi 3 e 4, devono ritenersi tuttora facoltative, dovendosi escludere che le modifiche introdotte dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 (la cosiddetta legge ex Cirielli) abbiano voluto ripristinare il regime di obbligatorietà della recidiva preesistente alla riforma di cui alla L. 7 giugno 1974, n. 220.

Ciò determina, secondo assunto pacifico che ha ricevuto anche un avallo dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza 14 giugno 2007 n. 192), con riguardo alla recidiva reiterata, che non vi è alcun automatismo nell’applicazione dell’art. 69 c.p., comma 4, in forza del quale, in caso di recidiva reiterata, vi è divieto per il giudice, in sede di comparazione tra le circostanze eterogenee, di procedere a giudizio di prevalenza delle eventuali circostanze attenuanti. Nel senso che, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice, a fronte della contestazione della recidiva reiterata, la ritenga concretamente e motivatamente applicabile in concreto, si procederà al giudizio di bilanciamento soggetto ai limiti di cui all’art. 69 c.p., comma 4, che vietano appunto il giudizio di prevalenza delle eventuali circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata; mentre, in caso contrario, cioè qualora il giudice non ritenga sussistente la recidiva, non vi sarà spazio per alcun giudizio di comparazione, rimanendo esclusa ogni ipotesi di elisione automatica delle circostanze attenuanti.

Il tema riguarda, quindi, il giudizio che il giudice deve formulare in ordine alle condizioni per ritenere o escludere la recidiva:

giudizio che, secondo la giurisprudenza consolidata, deve essere effettuato valutando la significatività del nuovo episodio delittuoso, sotto il profilo della pericolosità dell’imputato, in relazione alla natura ed al tempo di commissione dei precedenti delitti (tra le tante, Sezione 4, 2 luglio 2007, PG in proc. Farris, rv. 236910; Sezione 6, 25 ottobre 2007, PG in proc. Barah; Sezione 6, 25 settembre 2009, Dommarco; Sezione 6, 13 ottobre 2009, PG in proc. Baglio, inedite).

Or bene, la Corte di merito, anche richiamando le determinazioni del primo giudice, tale giudizio ha formulato in modo affatto immotivato, evidenziando l’entità oggettiva del fatto-reato (quantità della droga), i precedenti penali e il comportamento del prevenuto.

E’ giudizio che sfugge al sindacato di legittimità.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.