Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Chiede la ricorrente l’inquadramento nella quinta qualifica funzionale a decorrere dal 25.9.1984 e sino al 15.3.1989 e la corresponsione delle differenze retributive tra la IV ed la V q.f..
Riferisce di essere stata dipendente dell’Università di Milano dal 25.9.1984 al 1.5.1988 a seguito di superamento di un concorso per un posto nell’istituto di Diritto Internazionale nella Facoltà di Giurisprudenza mentre, successivamente e cioè in data 2.5.1988 veniva trasferita presso l’Università di Roma "La Sapienza" in cui è attualmente inquadrata nella VI q.f..
Richiama la deliberazione della Sezione Controllo della Corte dei Conti dell’adunanza 12/10/1984 a seguito della quale i dipendenti universitari inquadrati nella IV qualifica funzionale che avevano sostenuto una prova concorsuale di accesso riconosciuta successivamente – ai sensi del D.P.C.M. 24.9.81 – appartenente alla V qualifica funzionale sono stati inquadrati con Decreti Rettorali nella V q.f. a partire dalla data di assunzione.
Rappresenta di non avere percepito le somme arretrate dovute alla differenze stipendiali intercorrenti tra il livello retributivo della V q.f. ed il livello retributivo della IV q.f. relative al periodo tra il 25.9.1984 e il 15.3.1989 e tanto perché la Università di Roma "La Sapienza" non ha mai provveduto ad emettere il relativo decreto di inquadramento.
Riferisce che la istanza da lei inviata alla Direzione Provinciale del Tesoro per ottenere il pagamento delle somme dovute a titolo di arretrati o quantomeno una risposta chiarificatrice non ha avuto l’esito da lei atteso per esternati motivi di ordine contabile né hanno avuto alcun esito le richieste ripetutamente all’Università di Roma "La Sapienza" rivolte in tal senso.
Evidenzia la verificazione, ad opera del comportamento dell’Amministrazione Universitària che non le ha riconosciuto il diritto all’inquadramento retroattivo nella V q.f. né le somme arretrate, di una situazione si squilibrio tra i dipendenti che invece hanno ottenuto – in applicazione della deliberazione della Sezione di Controllo della Corte dei Conti 1448/1984 – il riconoscimento della V q.f. da parte delle Direzioni Provinciali del Tesoro tra cui anche personale trasferito da altre sedi universitarie.
Deduce in diritto violazione di legge ed eccesso di potere, per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e palese illogicità nonché violazione delle norme anche di rango costituzionale, che disciplinano e tutelano i diritti del lavoratore e la parità di trattamento economico.
Il contraddittorio è stato istituito nei confronti della Università degli Studi "La Sapienza" di Roma e del Ministero del Tesoro (attuale Ministero Economia e Finanze).
Si sono costituiti in giudizio, tramite l’Avvocatura Generale dello Stato sia la Università degli Studi "La Sapienza" di Roma sia il Ministero Economia e Finanze.
Tanto premesso anche per quanto concerne la integrazione del contraddittorio va esaminata la questione della applicabilità della decisione della Sezione di Controllo della Corte dei Conti n. 1448 del 1984 nei confronti della ricorrente atteso che la stessa tale determinazione aveva invocato a suo favore in istanze all’uopo rivolte ai competenti Organi della Università.
Secondo tale decisione in sede di inquadramento del personale non docente universitario "ex lege" n. 312/1980 (come noto: provvisorio ex art. 82 stessa legge, e poi definitivo in base alle mansioni effettivamente svolte ai sensi del successivo art. 85) ed in applicazione del Decreto Interministeriale del 10/12/1980 (art. 1 lett. C) deve seguirsi il criterio del raffronto delle nuove qualifiche e profili professionali in cui inquadrare i dipendenti, con le mansioni astrattamente connesse con il posto al quale il dipendente aveva concorso per accedere nella Amministrazione, tenuto conto dei titoli necessari per accedere al posto stesso.
Assume la ricorrente, reclamando il suo diritto ad essere inquadrata nella quinta qualifica funzionale la quale pretesa aveva rappresentato ai competenti Organi della Università, che:
a)era vincitrice di concorso per tecnico esecutivo (G U. n. 19 del 20/1/1983) bandito dalla Università degli Studi di Milano;
b)le mansioni connesse con la stessa qualifica relativa al posto messo a concorso sono da ritenersi connesse a figura professionale della quinta qualifica rapportata a quelle indicate nel D.P.C.M. 24/9/1981.
La pretesa della ricorrente ad avviso del Collegio è infondata.
La stessa deliberazione della Sezione di Controllo della Corte dei Conti, che ha individuato il sopraenunciato criterio di inquadramento del personale non docente della Università, stabilisce il sistema di applicabilità dello stesso criterio mediante il raffronto tra le nuove qualifiche professionali e le mansioni astrattamente connesse al posto del concorso cui il dipendente aveva partecipato. Per tale indagine appropriatamente la stessa decisione della Sezione di Controllo ha posto in considerazione anche l’esame dei titoli necessari per accedere allo stesso concorso.
Tale appropriata rilevazione individuativa delle mansioni astrattamente riferibili al posto messo a concorso consente di escludere la assimilazione di quello che la Università degli Studi di Milano aveva messo a concorso con il bando cui la ricorrente aveva partecipato, con quello di una corrispondente figura professionale di quinta qualifica quale indicata nel D.P.C.M. 24/9/1981.
Il posto messo a concorso dalla Università di Milano si riferiva alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle Università e degli istituti di istruzione universitaria e richiedeva come titolo di studio di ammissione il diploma di scuola media inferiore o di altra scuola postelementare a corso triennale.
Tale posto non può identificarsi con un profilo professionale della quinta qualifica professionale individuato dal D.P.C.M..
Appaiono infatti del tutto diverse le mansioni relative al posto messo a concorso dalla Università di Milano per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale in base allo stesso bando) che richiedeva il possesso del semplice diploma di scuola media, con quelle evincibili dalle declaratorie delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente contenute nel D.P.C.M. 24/9/1981 che per la quinta qualifica richiede, in riferimento alle mansioni proprie della stessa, un grado di notevole specializzazione tanto che per l’accesso alla quinta qualifica, dell’area tecnica (il bando della Università di Milano si riferiva ad un posto per la qualifica iniziale del personale della carriera esecutiva dei tecnici) si richiede anziché il semplice possesso di diploma di scuola media, anche, oltre al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, un diploma di qualifica professionale o attestati di qualifica rilasciati ai sensi della legge 845/78.
Sotto tale profilo il ricorso non trova possibilità di accoglimento.
A titolo di completezza vale aggiungere che risulta inesaudibile la pretesa della ricorrente di ottenere anche in disparte alla applicazione del criterio individuato dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti, le differenze retributive tra quarta e quinta qualifica per la quale ultima la Università "La Sapienza" non ha mai adottato il relativo decreto di inquadramento. La corresponsione della stessa retribuzione differenziale alla dipendente ovvierebbe, secondo la istante, alla verificazione di una situazione di indebito arricchimento in riferimento a prestazioni dalla stessa svolte.
Non ricorre in nessun modo né si rende configurabile una fattispecie di indebito arricchimento poiché la ricorrente la riferisce a prestazioni di rango superiore che la stessa non ha mai svolto.
Deve perciò concludersi per la totale infondatezza delle censure poste a sostegno della attuale impugnativa. Tanto comprese quelle riferite: a pretese situazioni di disparità di trattamento, inconfigurabili per la già evidenziata posizione mansionistica del posto occupato dalla ricorrente; a pretesi difetti di motivazione, non occorrente in situazioni di assoluta mancanza dei presupposti (a carattere non discrezionale) richiesti per l’esaudimento di pretese meramente conclamate dagli interessati nelle ipotesi in cui risulti manifesta la inesistenza degli stessi presupposti da applicare; a violazione dei precetti di rango costituzionale che tutelano i diritti del lavoratore, non emergenti invece dall’esame della fattispecie versata in giudizio.
Il ricorso va perciò rigettato mentre si ravvisa la esistenza di motivi giustificativi della compensazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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