Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-03-2011) 23-05-2011, n. 20294

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino, di condanna di G.R., per il reato di appropriazione indebita di autovettura, aggravato dalla recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale, alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 600,00 di multa, ricorre la difesa dell’imputato, chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo i motivi di seguito indicati:

a) – reitera il ricorrente la richiesta di declaratoria di prescrizione del reato, perchè la Corte avrebbe applicato in modo errato la normativa relativa alla prescrizione, ritenendo atto interruttivo della prescrizione l’avviso di procedimento spedito all’imputato nel corso delle indagini preliminari. Tale atto, tuttavia, non è indicato nell’art. 160 c.p., comma 2 che si compone di un elenco tassativo;

b) reitera il ricorrente la doglianza relativa alla configurazione dei fatti ascritti al G. come illecito penale, mentre gli stessi sono da ascrivere ad illecito civile, quale inadempimento del contratto di noleggio;

c) deduce,infine il ricorrente che la Corte non ha adeguatamente motivato la mancata concessione della sanzione sostitutiva di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 53.
Motivi della decisione

2. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

2.1 Secondo la più accreditata giurisprudenza di legittimità, la sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006 ha limitato l’applicazione della previsione di cui alla L. n. 251 del 2005, art. 6 ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (Rv. 238194) ed ai fini dell’applicazione delle norme transitorie previste dalla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, la pendenza del grado d’appello ha inizio dopo la sentenza di primo grado, che deve ritenersi intervenuta all’atto della lettura del dispositivo (rv. 240156).

2.2 In applicazione dei suddetti principi, nel caso in esame, essendo intervenuta la sentenza di prime cure il 19,10.2009 diversamente da quanto sostenuto in ricorso, deve essere applicata la L. n. 251 del 2005 ai cui termini il reato, attesa anche la ritenuta recidiva, non può dirsi prescritto.

2.3 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato perchè meramente reiterativo di argomenti già dedotti in appello e confutati dalla Corte di merito con il congruo richiamo alla giurisprudenza di legittimità va, infatti, osservato che come rilevato in sentenza la condotta di appropriazione indebita si configura quando l’agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera della facoltà ricompresse nel titolo del suo possesso ed incomprensibile con il diritto del proprietario in quanto significativo dell’immutazione del mero possesso in dominio come ad esempio l’atto di disposizione del bene riservato al proprietario o l’esplicito rifiuto di restituzione della cosa posseduta.

2.4 Anche il terzo motivo va disatteso perchè manifestamente infondato.

A tal proposito va rivelato che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri già previsti dall’art. 133 c.p. per la determinazione della pena, dai quali va tratto giudizio prognostico cui la legge subordina l apossibilità della sostituzione; con l’atto di appello la sanzione sostitutiva è stata richiesta ma in alcun modo motivata sicchè la richiesta stessa è assolutamente generica e non tale da determinare la necessità dell’esame da parte del giudice precedente.

2.5 In conclusione, il ricorso va rigettato.

3. consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-03-2011) 06-06-2011, n. 22332 Determinazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste avverso la sentenza emessa in data 16.12.2009 dal giudice monocratico del Tribunale di Trieste con la quale M.B. è stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda ed Euro 1.000,00 di ammenda, con attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante, sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria di Euro 4.920,00 di ammenda e con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione.

Deduce che, come si evince dalla motivazione, erano stati contestati 2 reati: quello che compare nell’epigrafe della sentenza, di cui all’art. 186 C.d.S., commi 2 e 2 bis, (lett. c), e quello, omesso in epigrafe, di cui all’art. 116 C.d.S..

Limita, quindi, il ricorso a tale ultima imputazione assumendo che era stata inflitta una pena inferiore al minimo edittale, in quanto il Tribunale era partito da una pena base (Euro 1.200,00) inferiore a tale minimo.

Il ricorso è fondato.

In effetti, solo dalla motivazione si evince che il M. era imputato e riconosciuto colpevole in ordine a due reati e cioè quello di guida in stato di ebbrezza aggravato dalla causazione di un sinistro stradale (art. 186 C.d.S., commi 2 e 2 bis, commesso il (OMISSIS)) che è riportato in epigrafe della sentenza e quello, omesso, di guida senza patente (art. 116 C.d.S.), essendo stato espressamente rilevato che non era munito di abilitazione alla guida.

Anche le pene sono state distintamente calcolate in motivazione (in corrispondenza con quanto riportato in dispositivo) in mesi 3 di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda (per il primo reato) ed Euro 1.000,00 di ammenda (p.b.: Euro 1.200,00 di ammenda diminuita per le attenuanti) per la seconda imputazione.

In effetti la pena prevista per il reato di cui all’art. 116 C.d.S. è l’ammenda da Euro 2.257,00 ad Euro 9.032,00, sicchè è palese la violazione del minimo edittale assunto in Euro 1.200,00.

Consegue l’annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all’art. 116 C.d.S. con rinvio al Tribunale di Trieste.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all’art. 116 C.d.S., con rinvio al Tribunale di Trieste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 31-10-2011, n. 22612 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

1. I sigg. B.A., + ALTRI OMESSI (ed altri cinque attori) con separati ricorsi avevano adito la Corte d’appello di Roma chiedendo la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001 in relazione a un giudizio promosso dinanzi al TAR del Lazio avente ad oggetto alcuni aumenti stipendiali. La Corte d’appello, riuniti i giudizi in quanto attinenti allo stesso procedimento presupposto, con decreto depositato il 15 aprile 2008, liquidava a ciascun attore la somma di Euro 4.000,00 oltre interessi legali dalla data del decreto.

Liquidava le spese complessivamente nella misura di Euro 1.750,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari ed Euro 700,00 per diritti, con distrazione in favore dell’avv. Angelo Giuliani. I sigg. B. A., + ALTRI OMESSI hanno proposto ricorso a questa Corte avverso il decreto con atto notificato il 29 maggio 2009 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri formulando due motivi. La parte intimata non ha depositato difese.

Il collegio dispone che si faccia luogo a motivazione semplificata.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 1173 cod. civ. per non essere stati gl’interessi sulla somma attribuita liquidati dalla domanda, ma dalla data del decreto, stante la natura indennitaria e non meramente compensativa dell’equa riparazione.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 90 e 91 c.p.c., artt. 4, 5 e 6 della tariffa professionale, per essere stati gli onorari e i diritti liquidati in (misura inferiore a quella di legge tenuto conto che i ricorsi erano stati riuniti solo all’udienza camerale, cosicchè gli onorari e i diritti, sino alla riunione, andavano liquidati separatamente per ciascun ricorso.

Entrambi i motivi sono accompagnati dai prescritti quesiti.

2. Il primo motivo va accolto in relazione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in materia di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo, gl’interessi vanno liquidati dalla domanda (ex multis Cass. 11 aprile 2005, n. 7389; 27 gennaio 2004, n. 1405; 17 febbraio 2003, n. 2382).

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, riguardante le spese. Il decreto impugnato va pertanto cassato in relazione alla decorrenza degli interessi ed alle spese relativamente ai ricorrenti B.A., + ALTRI OMESSI .

Sussistono le condizioni per la decisione della causa nel merito, attribuendo ai su detti ricorrenti gl’interessi sulla somma liquidata dalla domanda, oltre alle spese dei due gradi di giudizio.

Dovendo il decreto impugnato essere cassato in relazione al primo motivo limitatamente ai su detti ricorrenti ed essendo state le spese liquidate nel decreto impugnato unitariamente "pro quota" in favore dei sette ricorrenti in proprio e dei due ricorrenti eredi di T.T.L., e di altre cinque parti, la cassazione travolge anche per otto tredicesimi detta liquidazione, che deve rifarsi in questa sede.

Quanto alle spese del giudizio di merito e di questo giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore dell’avv. Angelo Giuliani, va osservato quanto segue.

Secondo quanto risulta dal ricorso, dopo un giudizio presupposto unitario, le parti hanno proposto ciascuna, con il medesimo difensore, separato giudizio dinanzi alla Corte d’appello per ottenere l’indennizzo ex lege n. 89 del 2001. Tale condotta dei ricorrenti, che dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto, in tal modo dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni, hanno proposto pressochè contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con identico patrocinio legale, dando luogo a cause destinate alla riunione in quanto connesse per l’oggetto ed il titolo, si configura come abuso del processo (Cass. 3 maggio 2010, n. 10634) contrastando con l’inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali, e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso, imponendo l’eliminazione per quanto possibile degli effetti distorsivi che ne derivano, comporta la valutazione dell’onere delle spese della fase di merito come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine e cioè con la liquidazione di un onorario unico per tutte le parti.

In relazione alle particolarità della fattispecie si ravvisano giusti motivi per compensare per metà le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione alla decorrenza degl’interessi e per otto tredicesimi con riferimento alle spese in esso liquidate. Decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dalla data della domanda giudiziale, in favore di B.A., + ALTRI OMESSI degl’interessi legali sulla somma di Euro 4.000,00 liquidata dalla Corte d’appello, nonchè a C.R. e T.N. in qualità di eredi del sig. T.T. L. complessivamente sulla somma di Euro 4.000,00. Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle spese del giudizio di merito nella misura complessiva di Euro 825,00 per onorari, 810,00 per diritti, 50,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge, nonchè di metà delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura così già ridotta in Euro 650,00, di cui Euro 50,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge. Spese tutte distratte in favore dell’avv. Angelo Giuliani.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-11-2011, n. 24871 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

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Svolgimento del processo

P.J. e Pr.Gi. ricorrono per cassazione avverso il decreto della corte d’appello di Bologna in data 1 giugno 2009 che, accogliendo la domanda di equa riparazione del pregiudizio derivante dall’irragionevole durata di un giudizio promosso davanti al tar Emilia Romagna, ha integralmente compensato le spese in considerazione del fatto che l’amministrazione convenuta non aveva svolto una sostanziale contestazione della domanda.

Il ministero dell’economia non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

I ricorsi, che vanno riuniti perchè proposti avverso lo stesso provvedimento, sono fondati.

Come è stato già osservato (cass. n. 1101/2010, 27728/2009), i giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, proposti ai sensi della 1. 24 marzo 2001 n. 89, non si sottraggono all’applicazione delle regole poste, in tema di spese processuali, dall’art. 91 e ss. c.p.c. e pertanto la compensazione delle spese processuali postula che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione in tal senso, dal momento che è pur sempre da una colpa organizzativa dell’amministrazione della giustizia che dipende la necessità per il privato di ricorrere al giudice. La mancata contestazione della domanda, quindi, (al pari della contumacia) se può in concreto rendere meno dispendioso l’esercizio processuale del diritto non giustifica che i costi di tale esercizio debbano restare a carico dell’attore. Il provvedimento impugnato deve, perciò, essere cassato.

Non occorrendo a tal riguardo ulteriori accertamenti, questa corte può provvedere direttamente, liquidando le spese del giudizio del giudizio di merito, da porre a carico dell’amministrazione convenuta.

Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna l’amministrazione al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti, delle spese del giudizio di merito nella misura di Euro 1.140,00 (Euro 490,00 per diritti, Euro 600,00 per onorari ed Euro 50,00 per esborsi) e di quelle del giudizio di cassazione che liquida in Euro 965,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

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