T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 11-01-2011, n. 16 Personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto depositato il 21 luglio 1997, la sig.ra D.M. – insegnante di scuola materna esonerata dal servizio per inidoneità fisica dall’11 ottobre 1994 – impugna il decreto del Provveditore agli studi di Reggio Calabria n. 1 (prot. n. 54642) del 5 maggio 1997, nella parte in cui non le riconosce la dipendenza da causa di servizio delle infermità "artrosi cervico – dorso – lombare con riduzione tra C5 e C7 e L5 – S1" e "bronchite cronica".

La ricorrente deduce che nell’atto impugnato vi sarebbe palese contraddizione tra la motivazione e il dispositivo, atteso che in quest’ultimo non si fa cenno alcuno della 3^ infermità (artrosi cervico – dorso – lombare), ritenuta non dipendente da causa di servizio nella motivazione. Inoltre difetterebbe di motivazione, perché richiama puramente e semplicemente la nota del Capo d’istituto n. 658 del 16 aprile 1994, senza consentirne la valutazione del contenuto. Disattende, poi, il parere favorevole reso sulla dipendenza da causa di servizio delle predette infermità dalla C.M.O. di Messina (verbale n. 1172 dell’8 ottobre 1994), che sarebbe invece definitivo e vincolante, ai sensi dell’art. 5 bis della legge n. 472/1987. In ogni caso, i locali inadeguati nei quali la ricorrente ha svolto il suo servizio avrebbero in effetti costituito fattore perfrigerante e reumatizzante.

La ricorrente conclude, anche con successiva memoria, per l’accoglimento del gravame.

Per l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale ed ha sostenuto la piena legittimità del provvedimento impugnato, chiedendo la reiezione del ricorso.

La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 15 dicembre 2010.

Il ricorso è infondato.

Non può, innanzi tutto, condividersi il primo profilo di censura denunziato, giacché la mancata inclusione della 3^ infermità (artrosi) nel dispositivo è evidente frutto di errore materiale, che non inficia la volontà provvedimentale chiaramente espressa – seppure solo in motivazione – in merito alla non riconoscibilità della dipendenza da causa di servizio dell’infermità medesima.

Né il provvedimento impugnato può ritenersi viziato in quanto non risulta ad esso allegata la relazione del Direttore didattico di Catona (nota prot. n. 658 del 16 aprile 1994). Ed invero, secondo un pacifico ed incontrastato insegnamento giurisprudenziale, il concetto di disponibilità di cui all’art. 3, della legge n. 241 del 1990 non comporta che l’atto amministrativo richiamato per relationem debba essere unito imprescindibilmente al provvedimento che lo evoca, bensì che l’atto sia reso disponibile a norma della stessa legge, vale a dire che esso possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi. In sostanza, detto obbligo determina che la motivazione del provvedimento deve essere portata nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, mentre nella motivazione "per relazione" è sufficiente che siano espressamente indicati gli estremi dell’atto richiamato e non invece è necessario che lo stesso sia allegato, dovendo essere messo a disposizione e mostrato su istanza di parte (T.A.R. Lazio, I, 9 luglio 2008, n. 6498).

Non può nemmeno condividersi la censura concernente una pretesa vincolatività del parere favorevole reso dalla Commissione medica ospedaliera.

Occorre in contrario osservare che l’art. 37 del D.P.R. n. 686/1957, ai fini dell’accertamento delle dipendenza dal servizio dell’infermità contratta dal pubblico dipendente, stabilisce, che "ultimati gli accertamenti sanitari gli atti relativi sono trasmessi al consiglio di amministrazione per il relativo parere". Il regolamento – applicabile ratione temporis nella fattispecie – approvato con D.P.R. 20.04.1994, n. 349, recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di infermità o lesione dipendente dal servizio, stabilisce all’art. 7 che, ultimati gli accertamenti sanitari della competente commissione medica ospedaliera quali previsti dal precedente art. 6 "l’amministrazione si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento del processo verbale di cui all’articolo precedente".

Alla stregua della su riferita disciplina regolamentare, il potere valutativo dell’organo di amministrazione attiva ai fini del riconoscimento della dipendenza o meno della malattia dal servizio è pieno ed investe sia la regolarità formale delle precedenti fasi procedimentali, sia l’esistenza del nesso di causalità fra l’infermità contratta e l’attività lavorativa resa alle dipendenze dell’ente pubblico (C.S., VI, 27 dicembre 2006, n. 7966, in fattispecie del tutto analoga a quella oggetto del presente giudizio).

Nella specie il Provveditore agli studi di Reggio Calabria non ha sovrapposto un proprio giudizio tecnico medico legale a quello espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera.

L’ Amministrazione, invero, ha verificato ab externo le condizioni in cui è stata svolta l’attività della ricorrente, ponendo l’accento sulla circostanza che "i fattori perfrigeranti e reumatizzanti riconducibili ai locali scolastici, posti a base del riconoscimento della 3^ e 7^ infermità, non risultano attestati dal Capo d’Istituto, in termini di obiettivo riscontro".

Tale affermazione non si configura irragionevole, né arbitraria e tantomeno in contraddizione con i presupposti di fatto assunti nell’istruttoria, ove si consideri che nella relazione del Capo d’Istituto si legge che "le condizioni dei locali erano e sono non dissimili da quelle di tutte le altre scuole materne e elementari del circolo" e che "non esiste un impianto di riscaldamento centralizzato. Tuttavia la scuola è stata sempre fornita di una o più stufe elettriche, secondo il bisogno".

In relazione a quanto precede, il ricorso in esame si appalesa infondato e va quindi rigettato.

Sussistono i presupposti di legge per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 28-02-2011, n. 4827 Diritti politici e civili Danno non patrimoniale

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dine accoglimento dei ricorsi per quanto di ragione.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che D.M. (r.g. n. 30032/08), D.E. (r.g. n. 30034/08), B.D. (r.g. n. 30036/08) ed S.E. (r.g. n. 30047/08), con distinti ricorsi del 15 dicembre 2008, hanno impugnato per cassazione deducendo tre motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Trieste depositato in data 31 ottobre 2007, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sui ricorsi riuniti dei predetti ricorrenti – volti ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare a ciascun ricorrente la somma di Euro 4.150,00 a titolo di equa riparazione, oltre gli interessi dalla domanda, nonchè la somma di Euro 310,00, a titolo di spese del giudizio;

che resiste, con distinti controricorsi – ad eccezione del ricorso n. 30036 del 2008, relativamente al quale non si è costituito nè ha svolto attività difensiva -, il Ministro dell’economia e delle finanze;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 17.833,33 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorsi del 7-14 giugno 2007, era fondata sui seguenti fatti: a) i predetti ricorrenti, ferrovieri in pensione ed asseritamente creditori delle differenze stipendiali percepite dal personale in servizio, avevano proposto – con ricorso del 27 giugno 1997 – domanda di riliquidazione della pensione dinanzi alla Corte dei conti; b) la Corte adita aveva deciso la causa con sentenza del 17 maggio 2006;

che la Corte d’Appello di Trieste, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver determinato in due anni il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza del processo presupposto -, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in sei anni e undici mesi ed ha liquidato equitativamente, a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale, la somma di Euro 4.150,00, calcolata sulla base di Euro 600,00 circa per ogni anno di ritardo, tenuto conto della modesta pretesa economica fatta valere nel giudizio presupposto (e, conseguentemente, della modestia della sofferenza patita) e della "inesistenza del diritto rivendicato per il personale posto in quiescenza".

Considerato che preliminarmente, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., deve essere disposta la riunione dei ricorsi nn. 30032, 30034, 30036 e 30047 del 2008, in quanto proposti contro lo stesso decreto;

con i motivi di censura – i quali possono essere congiuntamente esaminati -, il ricorrente denuncia come illegittima, anche sotto il profilo del vizio di motivazione: a) l’applicazione di un parametro di liquidazione dell’indennizzo ingiustificatamente inferiore a quello indicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo; b) la riduzione dell’indennizzo in considerazione della modesta pretesa economica fatta valere nel giudizio presupposto (e, conseguentemente, della modestia della sofferenza patita) e delle peculiarità del giudizio presupposto, introdotto con ricorso collettivo; c) la violazione dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese del giudizio;

che, in particolare, le censure sub a) e sub b) sono fondate, perchè i Giudici a quibus si sono discostati dal consolidato orientamento di questa Corte che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni, orientamento che, nella specie, avrebbe condotto ad una liquidazione dell’indennizzo in misura pari ad Euro: 6.100,00, per sei anni e undici mesi di irragionevole ritardo per ciascun ricorrente;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alle censure accolte;

che la censura sub c) è assorbita;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che, nella specie, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, va determinato, per ciascun ricorrente, in Euro 6.100,00 per sei anni e undici mesi di irragionevole ritardo, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate sulla base delle tabelle A, paragrafo 4^, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, previa compensazione per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso -, per l’intero, in complessivi Euro 2.150,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 900,00 (Euro 600,00+Euro 300,00 per gli altri tre ricorrenti) per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio compensate per la meta, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso – seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, li accoglie nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze a pagare a ciascun ricorrente la somma di Euro 6.100,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore delle parti ricorrenti, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 2.150,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 900,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Gabriele e Francesco De Paola, dichiaratisene antistatari, e, per il giudizio di legittimità, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-01-2011) 16-02-2011, n. 5820

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società Autostrade s.p.a., quale persona offesa, propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno del 9 febbraio 2010, ha disposto l’archiviazione de plano del procedimento a carico di L.C., reputando inammissibile la opposizione proposta dalla stessa parte offesa.

Il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente si è limitato nella sostanza a dedurre rilievi sul merito del provvedimento di archiviazione, posto che nella sostanza non erano stati proposti in sede di opposizione temi di indagine suppletiva pertinenti all’oggetto del procedimento. La declaratoria di inammissibilità della opposizione e l’adozione del procedimento de plano – unici aspetti che possono legittimare il ricorso per cassazione per violazione del contraddittorio – si rivelano quindi nella specie corretti, determinando, pertanto, la inammissibilità del ricorso.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 500,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente s.p.a.

Autostrade al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-01-2011) 02-03-2011, n. 8283 Lesioni colpose

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Giudice di Pace di Montella, con sentenza in data 20-3-2008, dichiarava P.E., in qualità di amministratore dell’impresa costruttrice "Edil Geo s.r.l.", colpevole del reato di lesioni colpose lievi perpetrato nei confronti di A.G., il quale, camminando in strada, andava ad urtare contro una fioriera in cemento, sporgente sulla pubblica via, posta nella Casa comunale del Comune di Castelfranci e realizzata dall’impresa menzionata. Lo condannava, concesse le attenuanti generiche prevalenti, alla pena di Euro 600,00 di multa ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

2. L’imputato proponeva impugnazione avverso la decisione. Il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, con decisione del 14-7-2009, dichiarava inammissibile l’appello avanzato dal P. perchè tardivo.

3. P.E. proponeva ricorso per cassazione. Rappresentava che egli non era stato presente al processo in primo grado, per cui doveva ritenersi contumace e, come tale, avente diritto alla notifica dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza ai sensi degli artt. 548 e 585 cod. proc. pen. Ne conseguiva che l’atto di impugnazione da lui depositato in data 12-5-2008 non poteva ritenersi tardivo. Invece, il Giudice dì Appello aveva erroneamente computato il termine per la presentazione dell’appello, secondo il disposto ex art. 585, comma 2, lett. e) sopra citato, come se si trattasse di imputato presente al dibattimento. Chiedeva l’annullamento della sentenza.

4. Il ricorso deve essere accolto perchè fondato.

Invero, l’imputato risulta essere stato dichiarato contumace nel giudizio di primo grado in data 16-3-2006. L’avviso di deposito della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Montella con l’estratto è stato notificato al P. in data 14-4-2008, il quale ha poi proposto appello in data 12-5-2008. L’impugnazione, quindi, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale quale Giudice di Appello, appare tempestiva ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. B e comma 2, lett. D. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi per lo svolgimento del giudizio di impugnazione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi per la celebrazione del giudizio di appello.

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