Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-01-2013) 07-03-2013, n. 10556

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, con sentenza del 22/12/2010, dichiarava F.F. colpevole del reato di cui al R.D. n. 773 del 1931, artt. 134 e 140, per avere svolto stabilmente, quale socio della FC Consulting Security Service, attività di vigilanza e custodia di beni mobili e immobili presso il villaggio Rosa Marina, senza essere munito della licenza del Prefetto, e lo condannava alla pena di mesi 3 di arresto ed Euro 300,00 di ammenda.

La Corte di Appello di Lecce, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto nell’interesse dell’imputato, con sentenza del 9/12/2011, in riforma del decisum di prime cure, ha sostituito la pena detentiva di mesi 3 di arresto con la corrispondente pena pecuniaria di Euro 3.420,00 di ammenda, concedendo il beneficio della non menzione, con conferma nel resto.

Propone ricorso per cassazione la difesa del F., con i seguenti motivi:

-violazione dell’art. 134 TULPS, in quanto il tipo di attività di vigilanza svolta da enti o da privati, senza l’uso di armi e senza previsione di intervento diretto, non necessitava della licenza prefettizia;

-nullità della sentenza per violazione dell’art. 546 c.p.p., lett. e), in quanto l’attività degli operatori della F&C era stata di semplice regolamentazione dei parcheggi, mentre quella di vigilanza vera e propria era stata svolta esclusivamente dal personale di un altro istituto, La Pantera, a ciò precedentemente deputato dal Consorzio Rosamarina;

-violazione dell’art. 110 c.p. e art. 134 TULPS; in relazione alla affermata responsabilità del prevenuto, il quale si era limitato a sottoscrivere il contratto di portierato e custodia col Consorzio in data 7/7/2007;

-violazione dell’art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e); perchè la Corte non ha indicato, con apparato motivazionale corretto, le ragioni che l’hanno portata a ritenere, che il F., il quale non aveva partecipato alla esecuzione del contratto, doveva comunque rispondere del reato contestato, avendo omesso il C., legale rappresentante della F&C di munirsi della licenza ed avendo quest’ultimo dato esecuzione all’accordo senza il concorso del prevenuto;

-vizio di motivazione in ordine al diniego delle richieste attenuanti generiche;

-vizio di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale, tendente a dimostrare quale fosse la attività svolta dai dipendenti della F&C all’interno del Consorzio Rosamarina.
Motivi della decisione

Il ricorso non è manifestamente infondato.

Al prevenuto viene contestato nel capo di imputazione di avere svolto stabilmente, quale socio della F&C s.r.l., attività di vigilanza e custodia di beni mobili e immobili presso il Villaggio Rosa Marina, senza essere munito della licenza del Prefetto, in violazione del disposto dell’art. 134 TULPS. Dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta la argomentazione motivazionale, svolta dal giudice di merito, rilevasi che il F., ad avviso della Corte distrettuale, sarebbe responsabile per avere firmato il contratto con la Cooperativa, anche se non legale rappresentante della F&C s.r.l..

Il discorso giustificativo adottato dal decidente non appare corretto, per due ordini di motivi: in primis, perchè si pone in dissonanza con la condotta illecita contestata nella predetta imputazione, in cui si fa riferimento ad una attività stabile di custodia e vigilanza, personalmente esercitata dall’imputato, da cui scaturirebbe la responsabilità penale dello stesso per violazione del citato art. 134, che nessun collegamento può avere con la stipula del contratto, sottoscritto tra la Cooperativa e il F., che, peraltro, ut supra rilevato, non rivestiva alcuna carica amministrativa nella predetta società, ma era un semplice socio; secondariamente perchè la normativa in esame (artt. 134 e 140 TULPS) punisce chi esercita personalmente l’attività di vigilanza o il titolare dell’ente (o istituto di vigilanza) in difetto dell’autorizzazione prefettizia, nel senso della necessaria sussistenza di nesso diretto tra tale materiale attività e il soggetto agente per la concretizzazione del reato de quo.

La non manifesta infondatezza della impugnazione consente la corretta instaurazione del rapporto di impugnazione e permette di rilevare la esistenza di cause di non punibilità, ex art. 129 cod. proc. pen., nella specie sussistenti; il reato, infatti, risulta prescritto il 7/7/2012, in quanto commesso il (OMISSIS).

Conseguentemente la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 10-09-2012, n. 15148

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Svolgimento del processo

che:

1. C.G. ha chiesto, con ricorso alla Corte di appello di Roma l’equa riparazione, ex L. n. 89 del 2001, del danno conseguente alla durata non ragionevole della procedura iniziata davanti al T.A.R. Lazio con ricorso del 2 febbraio 1999 e definita con sentenza del 28 marzo 2000 e proseguita in appello con impugnazione del 1 giugno 2000 definita con sentenza del Consiglio di Stato del 6 aprile 2006.

2. La Corte di appello ha riconosciuto la durata eccessiva della procedura stimandola in 4 anni per il solo giudizio di appello e ha liquidato l’indennizzo del danno non patrimoniale in complessivi 4.000 Euro applicando il parametro di 1.000 Euro per ogni anno di durata eccessiva.

3. Ricorre per cassazione C.G. affidandosi a due motivi di ricorso: a) violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 1173 c.c., per avere la corte di appello disposto che gli interessi legali decorrano dalla data del decreto anzichè della domanda; b) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 90-91 e artt. 4-6 del D.M. n. 127 del 2004, per avere liquidato onorari e competenze in misura inferiore a quella di legge.

4. Non svolge difese il Ministero.

5. La Corte ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

che:

6. Il primo motivo di ricorso è fondato. La giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, ex L. 24 marzo 2001, 89, vanno riconosciuti dal momento della domanda proposta davanti alla Corte di appello (cfr. Cass. civ. n. 2382 del 11 febbraio 2003).

7. Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo e dalla necessità di riliquidare le spese del giudizio di merito che ne deriva.

8. Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico dell’amministrazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione al ricorso accolto, e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento degli interessi dalla domanda al saldo sulla somma di 4.000 Euro liquidata in favore del ricorrente dalla Corte di appello con il decreto impugnato. Condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in complessivi Euro 958 di cui 100 Euro per spese, 413 Euro diritti e 445 Euro per onorari e delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 600 di cui Euro 100 per spese, con distrazione, per entrambi i gradi in favore dell’avv.to Angelo Giuliani dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – 1 marzo 2010, n. 4863 – Pres. Proto – est. Bernabai

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Con il primo motivo, di contenuto variegato, le società ricorrenti deducono la violazione degli articoli 130 e 136 della legge fallimentare e dell’art. 1356 cod. civile.
La censura è articolata sotto più profili che occorre esaminare partitamente.
Viene in considerazione, in via preliminare di rito, la questione dell’ammissibilità della produzione del decreto con cui il giudice delegato avrebbe autorizzato il trasferimento degli immobili, nelle more del giudizio, e del conseguente atto pubblico 18 dicembre 2002 che vi avrebbe dato attuazione.
Sul punto, deve accogliersi l’eccezione d’irricevibilità sollevata nel controricorso.
I documenti in questione non valgono, infatti, a dimostrare l’ammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 372, primo comma, cod. proc. civile. Questa è, infatti, del tutto incontroversa sotto il profilo della legittimazione ad impugnare, che deriva dalla qualità di parte processuale già assunta nei gradi di merito da tutte le società ricorrenti. In realtà, ciò che s’intende provare mediante la documentazione allegata è, piuttosto, la titolarità del diritto di proprietà degli immobili, che sarebbe ormai stata acquisita dalle società con l’atto pubblico offerto in esibizione: e cioè, una circostanza di fatto attinente alla questione di merito posta a fondamento della sentenza di rigetto della domanda, sia in primo che in secondo grado. È vero che la legittimazione attiva – rectius: la titolarità del diritto vantato dalle attrici – è condizione dell’azione (Cass., sez. 3, 30 maggio 2008, n. 14468), verificabile, quindi, fino al momento della decisione; senza che a quest’ultima debba assegnarsi il significato restrittivo, prospettato dai resistenti, di decisione di primo grado. Tuttavia, cosa diversa dall’astratta rilevanza della condizione sopravvenuta è il regime di prova del fatto costitutivo che la sostanzia, soggetto alle regole preclusive proprie di ciascun grado di giudizio. A tale stregua, resta inammissibile, nella fase di legittimità, qualsiasi attività istruttoria, sia pure documentale; ed il fatto sopravvenuto può trovare ingresso nel thema decidendum solo se oggetto di esplicita ammissione della controparte che lo renda pacifico.
Nella specie, peraltro, i signori R. non hanno affatto confermato l’altrui acquisto del diritto, contestando, anzi, la natura incondizionata ed efficace del decreto del giudice delegato, a loro dire meramente autorizzativo della vendita. Ne consegue che la circostanza integrativa della condizione dell’azione resta controversa e non può trovare dimostrazione aliunde, per via documentale (art. 372 cod. proc. civ.)
Viene ora all’esame la tesi subordinata dell’acquisto della proprietà degli immobili per effetto della stessa sentenza omologativa del concordato fallimentare, con cui si disponeva l’alienazione dei beni della S.C.G. s.p.a. agli assuntori.
Al riguardo, dev’essere ribadito il costante orientamento che a tale pronuncia riconosce natura di titolo diretto ed immediato del trasferimento dei beni del fallito nel patrimonio dell’assuntore, di cui segna, di conseguenza, il dies a quo (Cass., sez. 3, 13 aprile 2007, n. 8832; Cass., sez. 2, 8 novembre 2002, n. 15.716). Essa attua, infatti, come corrispettivo dell’accollo dei debiti del fallito, il trasferimento dei suoi beni, che fino a quel momento erano assoggettati al vincolo di indisponibilità in favore dei creditori dalla data di apertura del concorso (Cass., sez. 1, 27 maggio 1987, n. 4715). Ne consegue che eventuali provvedimenti integrativi o attuativi assunti dal giudice delegato ex art. 136, terzo comma, l. fall., in epoca successiva, una volta accertato il completo adempimento del concordato, nell’esercizio di un’attività di sorveglianza e controllo priva di contenuto decisorio – ivi comprese la descrizione specifica dei beni alienati necessaria per la trascrizione e la cancellazione delle ipoteche, con lo svincolo delle cauzioni – si pongono in funzione meramente esecutiva (Cass., sez. 1, 23 dicembre 1992, n. 13.626); mentre, la sentenza di omologazione ha effetti costitutivi del trasferimento della proprietà, allo stesso modo di un contratto di compravendita o della sentenza di esecuzione in forma specifica pronunziata ex art. 2932 cod. civile.
Tuttavia, nella specie, l’acquisto da parte delle società Alfa, Beta e Gamma non era efficace all’atto stesso della sentenza, bensì sottoposto alla condizione sospensiva del regolare adempimento degli obblighi concordatari assunti.
Ne discende che, nelle more – ed ancora, alla data dell’edictio actionis – esse non erano proprietarie degli immobili pretesi, ma solo titolari di un’aspettativa qualificata, suscettibile di mera tutela cautelare, conservativa, in pendenza della condizione (art. 1356 cod. civ.).
Alla luce di questa ricostruzione in fatto e diritto, eccedeva dunque i limiti di legittimazione la domanda di merito svolta dalle s.r.l. Alfa, Beta e Gamma, volta ad ottenere il rilascio dell’appartamento e del negozio occupati dalla signora D.M., previo accertamento del proprio diritto pieno, poziore rispetto a quello vantato da quest’ultima.
Anche la censura relativa al diniego di legittimazione della curatela e della S.G.C. s.p.a., tornata in bonis, non può trovare accoglimento.
Sotto il primo profilo è esatto che, una volta omologato il concordato, la curatela perde ogni potere d’impulso processuale che valichi i limiti della vigilanza sull’esatto adempimento delle obbligazioni concordatarie.
In ordine, invece, alla società, la doglianza è inammissibile, volta com’è ad un riesame, nel merito, del contenuto della domanda da essa svolta: interpretata dalla corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici, come mero intervento ad adiuvandum delle società Alfa, Beta e Gamma (salva l’azione in proprio nell’ipotesi subordinata, non ricorrente nella specie, di risoluzione del concordato fallimentare).
Con il secondo motivo le società ricorrenti censurano la violazione degli articoli 1158 e seguenti, 1166, 2941 e 2942 cod. civ. e la carenza di motivazione in ordine all’accertamento dell’acquisto per usucapione.
Il motivo è fondato nei limiti di cui appresso.
Al riguardo, viene all’esame, in via preliminare, il problema della legittimazione attiva all’impugnazione delle società Alfa, Beta e Gamma, di cui si è testé negato l’acquisto della proprietà in epoca anteriore all’edictio actionis e nelle more del processo, entro il termine preclusivo della relativa prova.
Dalla suddetta statuizione non discende peraltro la carenza del potere di contraddire in ordine all’altrui domanda di accertamento dell’usucapione.
E ciò, sotto un duplice profilo.
Da un lato, le predette società sono legittimate ad impugnare la sentenza quali parti convenute, in riconvenzione, dalla stessa D.M., che le aveva individuate come legittime controinteressate alla dichiarazione di acquisto a titolo originario della proprietà degli immobili. Si tratta di una veste processuale stabile, non legata all’esito della domanda principale da esse svolta, cui è correlata la perpetuatio del potere di resistere alla domanda riconvenzionale e di impugnarne la sentenza di accoglimento, nella perdurante presenza dell’interesse a contraddire (art. 100 cod. proc. civ.).
Dall’altro, non può del pari disconoscersi una, sia pur limitata, tutela sostanziale al titolare di un’aspettativa (quale va, appunto, qualificato l’acquirente di un diritto subordinato a condizione sospensiva), tesa ad impedire eventi – materiali o, come nella specie, giuridici – suscettibili di pregiudicarla irreversibilmente.
Dalla disciplina della condizione deriva, infatti, la tipizzazione di una gamma di facoltà che eleva l’aspettativa al rango di situazione di diritto: incluso, perfino, il potere di disporre del diritto condizionato, significativo, per antonomasia, di una signoria sulla cosa (art. 1357 cod. civ.).
Al riguardo, anche se sia da ritenere impropria, in sede concettuale, la definizione di “doppia titolarità” del medesimo diritto di proprietà – in capo, rispettivamente, all’acquirente e all’alienante sub condizione – resta che la situazione soggettiva del primo non è un mero interesse di fatto: al punto da essere specificamente tutelata tramite la legittimazione a compiere atti conservativi (art. 1356 cod. civ.). Con quest’ultima locuzione, non infrequente nel codice (artt. 460, secondo comma, e 1130, primo comma, n. 4, cod. civ.), non si intendono, innanzitutto, solo i ricorsi cautelari, ma anche quelli possessori (Cass., sez. 2, 14 maggio 1990, n. 4117), che pure hanno efficacia interruttiva dell’altrui possesso ad usucapendum (articoli 1165, 2943 cod. civ.: Cass., sez. 2, 19 giugno 2003, n. 9845; Cass., sez. 2, 15 maggio 1992 n. 5801).
Inoltre, la nozione di atto conservativo ex art. 1356 cod. civile, se trova il suo naturale ambito di riferimento nei provvedimenti cautelari o possessori, tesi a contrastare eventuali abusi del venditore – che è pur sempre titolare attuale del diritto, poziore rispetto all’aspettativa dell’acquirente – può invece espandersi fino a ricomprendere altresì l’azione e la resistenza in un giudizio di cognizione nei confronti del terzo detentore, al fine di impedirne l’acquisto a titolo originario della proprietà, preclusivo financo della retroattività reale dell’effetto dell’avveramento della condizione (art. 1360 cod. civile). In tale contesto deve riconoscersi legittimazione all’acquirente sub condicione a resistere alla pretesa di un quisque de populo, privo, allo stato, di alcun titolo giustificativo del godimento della cosa.
Per completezza di analisi, si può soggiungere, in sede sistematica, che analoga potestà viene riconosciuta anche al chiamato all’eredità, nella fattispecie di cui all’art. 460 cod. civ.: con l’unica conseguenza che l’esercizio della domanda di cognizione, travalicante i confini dell’atto conservativo in senso stretto, cautelare o possessorio, menzionato nella norma, produrrà l’effetto di un’accettazione tacita dell’eredità (Cass., sez. 3, 1 luglio 2005, n. 14081; Cass., sez. 2, 27 giugno 2005, n. 13738).
Sotto il profilo in esame, resta invece limitata ad un ruolo adesivo la compresenza nel ricorso della S.G.C., in bonis; nonché della curatela del fallimento S.G.C., del resto perfino espressamente connotato in tal senso con la formula “per quanto occorrer possa” contenuta nell’epigrafe del ricorso.
Ciò premesso in ordine alla legittimazione al ricorso in parte qua, si osserva che la contestazione mossa dalle società Alfa, Beta e Gamma al possesso goduto dalla signora D.M., e poi dai suoi aventi causa a titolo ereditario, se è inammissibile nella parte in cui tende a proporre un riesame nel merito della situazione di fatto dell’immobile a partire dal 1970 accertata nei due gradi pregressi, appare invece fondata laddove denunzia, in punto di diritto, l’insussistenza del possesso utile all’acquisto per usucapione, non identificabile con la detenzione degli immobili attribuita con il contratto stipulato in data 6 giugno 1966, qualificato concordemente dei giudici di merito come preliminare di compravendita.
Nella promessa di vendita, infatti, quando venga convenuta la consegna del bene prima del perfezionamento del contratto definitivo, non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità in tal modo conseguita dal promissario acquirente ha mera natura di detenzione, sia pur qualificata, collegata ad un contratto con effetti obbligatori, costitutivo di reciproci diritti di credito ad un fare (prestazione del successivo consenso); e non di possesso utile ad usucapionem: salva la dimostrazione di una sopraggiunta interversio possessionis nei modi di cui all’art. 1141, secondo comma, cod. civile (Cass., sez. unite, 27 marzo 2008, n. 7930).
Solo il possessore, infatti, e non anche il detentore, può usucapire il bene (e godere delle azioni di manutenzione e di nunciazione: artt. 1170 e 1171 cod. civ.); mentre, al promissario acquirente va riconosciuta una detenzione qualificata, esercitata nel proprio interesse, ma alieno nomine; in assenza dell’animus possidendi, escluso dalla consapevolezza che l’effetto traslativo non si è ancora prodotto.
In conclusione, anche in presenza del cd. preliminare ad effetti anticipati – che pure ha certo portata ben più pregnante del paradigmatico pactum de contraendo – è pur sempre il contratto definitivo, espressione di autonomia negoziale e non mero atto dovuto solvendi causa, a produrre l’effetto traslativo reale: restando esclusa la scissione tra titulus e modus adquirendi (eventualmente, anche mediante atto non negoziale), che era propria del diritto romano ed è tuttora vigente in taluni ordinamenti moderni, come quello tedesco.
Entro questa cornice concettuale, la consegna della cosa e l’anticipato pagamento del prezzo non sono incompatibili, in ultima analisi, con la figura del preliminare, né indice della natura definitiva della compravendita; quale che ne sia la giustificazione causale: se per clausola atipica, introduttiva di un’obbligazione aggiuntiva, o per collegamento negoziale (preliminare di compravendita, comodato e mutuo gratuito: in questo senso, Cass. sez. un. 7930/2008, cit.).
In applicazione dei predetti principi, appare dunque erronea la decisione della Corte d’appello di L’Aquila nella parte in cui ha dichiarato l’acquisto per usucapione in forza della prolungata detenzione da parte della signora D.M. e dei suoi eredi.
È invece inammissibile il ricorso incidentale condizionato dei signori R., perché volto ad una diversa ricostruzione ermeneutica del contratto avente natura di merito che non può trovare ingresso in questa sede, in quanto volta ad attribuirgli natura definitiva, e non preliminare, sulla base di un riesame degli elementi connotativi (art. 1362 e segg. cod. civ.).
La sentenza dev’esser quindi cassata nei limiti sopra precisati, con rinvio alla medesima corte territoriale, in diversa composizione, per l’applicazione del principio di diritto enunciato, salvo l’accertamento di un’eventuale interversio possessionis, ed anche per la liquidazione delle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo del ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa dinanzi alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Suprema di Cassazione – Civile Sezione I Sentenza n. 8960 del 2006 deposito del 29 aprile 2006

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ? Con ricorso del 1° marzo 2001 G.C. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Eboli il Prefetto di Salerno proponendo opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione con la quale gli era stato intimato il pagamento della somma di lire 1.240.200 per violazione delle norme del codice della strada che disciplinavano i limiti di velocità, accertata con verbale n. 3580/V del 10 novembre 2002 della polizia municipale di Eboli, nonché di ulteriori lire 600.000 per mancata osservanza dell’invito ad esibire la patente di guida contenuto nel verbale di accertamento n. 48945/S del 23 gennaio 2001. l’opponente contestava la competenza della polizia municipale di Eboli e affermava quella esclusiva della polizia stradale in ordine alle violazioni commesse su strada statale, quale era quella sulla quale era stata rilevata la trasgressione, e si doleva della sua mancata contestazione immediata.

Con sentenza del 3-9 luglio 2001 il giudice di pace rigettava l’opposizione in base alla considerazione che la trasgressione era stata accertata con apparecchiatura che consentiva la rilevazione della velocità del vicolo solo dopo il suo transito e che tale affermazione contenuta nel verbale di accertamento faceva prova sino a querela di falso.

Contro la sentenza ricorre per cassazione con due motivi G.C..

Ha depositato atto di costituzione il Ministero dell’interno.

MOTIVI DELLA DECISIONE ? In tema di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni del codice della strada l’impugnazione diretta contro il verbale di accertamento dell’infrazione dev?essere proposta nei confronti dell’autorità amministrativa di vertice da cui dipende l’organo accertatore della violazione (Cass. 19 novembre 2003, n. 17654).

Da ciò consegue che l’opposizione del C. contro il verbale di accertamento redatto dalla polizia municipale di Eboli erroneamente è stata proposta nei confronti del Prefetto di Salerno, appartenendo la legittimazione passiva al Sindaco di Eboli.

E, poiché il difetto di legittimazione passiva, attenendo alla regolare costituzione del contraddittorio, può essere rilevato d’ufficio in ogni stato e grado del processo col solo limite del giudicato interno che nella specie non sussiste, la sentenza impugnata dev?essere cassata senza rinvio a causa dell’inammissibilità dell’opposizione a ordinanza-ingiunzione proposta dal C. nei confronti del Prefetto di Salerno.

La carenza di legittimazione passiva del Prefetto di Salerno esime dall’esposizione dei motivi di ricorso, il cui esame appare superfluo.

La mancata partecipazione al giudizio dell’Amministrazione opposta preclude qualsiasi pronuncia sulle spese giudiziali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.