Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-11-2010) 11-01-2011, n. 301 Misure alternative

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con decreto del 23/2/2010 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibili le istanze avanzate ex artt. 47, 47 ter e 50 Ord. Pen. da F.A., trovandosi costui nella posizione giuridica di giudicabile in custodia cautelare per altra causa. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore del condannato deducendo inosservanza od erronea applicazione di legge, non essendo il concomitante stato di custodia cautelare in carcere del condannato incompatibile – in astratto – con la concessione di misure alternative ed avendo il Presidente del Tribunale di Sorveglianza con la sua valutazione esercitato un potere decisionale riservato alla valutazione del Collegio in contraddittorio con le parti.

Il ricorso merita accoglimento.

Come più volte enunciato da questa Corte, la condizione di custodia cautelare applicata per altra causa non preclude una valutazione di merito della domanda diretta ad ottenere una misura alternativa, potendo siffatta condizione solo incidere sulla immediata esecuzione dell’eventuale provvedimento di accoglimento, che con tutta evidenza dovrà essere rimandata al momento della cessazione della misura cautelare in corso di applicazione (cfr. Cass. sentenze n.22077/2009 e n.50172/2004). Deve pertanto convenirsi con il ricorrente sulla illegittimità del provvedimento di inammissibilità adottato de plano dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli che ha fatto ricorso alla procedura di cui all’art. 666 c.p.p., comma 2 in luogo di rimettere alla valutazione del collegio nel contraddittorio delle parti l’accoglimento o meno della richiesta avanzata dal condannato.

Si impone, quindi, l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato;

gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per l’esame dell’istanza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 25-01-2011, n. 189 Avvocato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. Il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

2. Il ricorso è infondato per le seguenti considerazioni.

2.1. Quanto al primo motivo di censura, con il quale la ricorrente denuncia il fatto che la Commissione d’esame sarebbe risultata illegittimamente composta (alternativamente, o da quattro avvocati ed un magistrato ovvero da tre avvocati, un docente ed un magistrato), è sufficiente ricordare la pacifica giurisprudenza alla cui stregua, dal tenore letterale dell’art. 22 r.d. 27 novembre 1933 n. 1578, secondo cui "i supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo", si desume che i componenti delle commissione di esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato non intervengono in qualità di rappresentanti di interessi settoriali; ne deriva che, in caso di assenza o di impedimento, possono essere legittimamente sostituiti dai membri supplenti indipendentemente dalla qualifica professionale posseduta dagli uni e dagli altri (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 5.8.2004 n. 4165; T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, sez. I, 24 settembre 2009 n. 243; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 19 gennaio 2009 n. 40); quanto stabilito dall’articolo 22 del decreto del 1933 non può essere interpretato nel senso indicato in ricorso, dato che la proposizione normativa citata ha l’univoco significato di stabilire un principio di completa fungibilità tra i membri effettivi e quelli supplenti; se il legislatore avesse voluto stabilire che la commissione e le sottocommissioni debbano costantemente operare in una composizione che garantisca la proporzione stabilita in generale di due avvocati, due magistrati e un docente universitario la disposizione in questione avrebbe avuto una formulazione diversa. In sostanza, la normativa prevede esplicitamente la fungibilità trovando essa ragionevole giustificazione nell’essenza stessa dell’istituto della supplenza, che è quella di assicurare l’effettività dello svolgimento delle funzioni della commissione, stante il rilevante interesse pubblico a che le sessioni di esami di abilitazione si esauriscano sollecitamente nel rispetto dei principi fissati dall’art. 97 della Costituzione.

2.2. Anche il secondo motivo di censura, secondo cui la ricorrente avrebbe riportato esito negativo nella prova orale, senza che fossero espresse le ragioni di tale esito, non può essere accolto. Non occorre affrontare qui la nota questione concernente se l’onere di motivazione della valutazione forense sia o meno sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico (configurandosi quest’ultimo, secondo l’orientamento maggioritario, come formula sintetica che vale ad esternare adeguatamente il giudizio tecnico delle commissioni giudicatrici). Difatti, nella specie, è sufficiente osservare come il giudizio espresso della Commissione, unitamente al voto numerico, sia chiaro ed inequivocabile: nonostante la sufficienza in diritto penale e processuale penale, la ricorrente ha mostrato lacune nelle ulteriori materie (diritto comunitario, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico), unitamente ad un linguaggio nel complesso inidoneo all’esercizio della professione forense". Si tratta, con tutta evidenza, di motivazione la cui sintesi, rispondente ad un evidente principio di economicità dell’attività amministrativa di valutazione, assicura comunque la necessaria chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione e sul potere amministrativo da quest’ultima espletato (è, per contro, sovrabbondante la pretesa di un giudizio sintetico su ciascuna singola risposta, tanto più che sussiste una griglia di valutazioni espresse in forma numerica per ciascuna delle materie d’esame). In definitiva, il giudizio risulta sufficientemente motivato allorché il verbale riporti le domande rivolte al candidato nelle singole materie e la relativa votazione numerica trovi riscontro in un giudizio finale adeguatamente articolato.

2.3. Con riguardo all’ultimo motivo, si osserva che il verbale contiene esplicita menzione della previa breve illustrazione delle prove scritte. In disparte ogni considerazione sulla correttezza della tesi secondo cui l’eventuale omessa preventiva discussione delle prove scritte ridonderebbe in vizio di illegittimità delle prove d’esami orale (come ritenuto dal ricorrente; per contro secondo Consiglio Stato, sez. IV, 10 novembre 2006 n. 6641, ai sensi dell’art. 17 bis comma 3, r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, in sede di esame per l’abilitazione alla professione di avvocato la preliminare illustrazione dell’esito delle prove scritte non è indispensabile per l’espletamento della prova orale, rappresentando detta succinta illustrazione una fase preliminare e di introduzione allo svolgimento della prova orale, ma non oggetto di valutazione), giova ricordare che, per quanto riguarda l’estrinseco, i verbali della Commissione sono atti pubblici aventi fede privilegiata le cui risultanze di fatto possono essere poste in discussione solo a seguito di eventuale querela di falso.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RIGETTA il ricorso;

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che si liquida in Euro 600,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-03-2011, n. 7273 Assegni di accompagnamento Previdenza sociale

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Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello Roma, con la sentenza n. 8022 del 2005 (ritenendo la legittimazione passiva del solo INPS), rigettava il ricorso proposto da D.F.A. nei confronti dell’INPS e del Ministero dell’economia e delle finanze, avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, emessa il 27 giugno 2002, che non aveva accolto la domanda di quest’ultima volta al riconoscimento della indennità di accompagnamento, L. n. 18 del 1980, ex art. 1. 2. Ricorre la D.F. prospettando tre motivi di ricorso.

3. L’INPS non ha svolto attività difensive.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta omessa e insufficiente motivazione circa la contraddittorietà tra le risultanze della documentazione sanitaria depositata agli atti e la valutazione del consulente medico.

La Corte d’Appello avrebbe basato il proprio convincimento su risultanze peritali derivate da considerazioni generali – teoriche, prive di raccordo con l’esame obiettivo della paziente e conseguenza di una superficiale analisi della copiosa documentazione sanitaria versata in atti, senza riferimenti in ordine alla durata dei cicli terapeutici, plurimensili e pluriannuali nonchè su una erronea interpretazione ed errata applicazione al caso concreto dei concetti di impossibilità a deambulare e di atti quotidiani della vita, nonchè degli effetti sul caso particolare della cura chemioterapica.

1.1. Il motivo non è fondato.

Occorre ricordare che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 7341 del 2004, n. 3519 del 2001, n. 225 del 2000), ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, il difetto di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione deve consistere nella indicazione delle carenze e deficenze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l’entità e l’incidenza del dato patologico e quella della parte; al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice.

Il difetto di motivazione in ordine ad aspetti sanitari sussiste solo ove vi sia palese devianza dalle correnti nozioni della scienza medica od omissione degli accertamenti strumentali necessari alla formulazione di una corretta diagnosi; al di fuori di tale ambito, la censura costituisce mero dissenso, non attinente a vizi del processo logico formale, e si traduce nell’irrilevante critica del convincimento del giudice (Cass. n. 9988 del 2009).

La Corte d’Appello, ha rilevato che la relazione del CTU nominato nel giudizio di secondo grado, era esente da vizi logici e che non era stata oggetto di alcuna specifica contestazione. La stessa perveniva alla conclusione che la D.F., nata il (OMISSIS), per le infermità di cui era affetta ("esiti di quadrantectomia supero – esterna sinistra da asportazione di carcinoma mammario infiltrante. Ipertensione arteriosa"), era totalmente inabile ma era sempre stata in grado di deambulare autonomamente e di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita, atteso che anche nel periodo in cui era stata sottoposta a trattamento chemioterapico le sue condizioni risultavano discrete e non emergevano condizioni di perdita dell’autonomia personale.

La Corte, inoltre, ha rilevato che a ciò andava aggiunto che il CTU aveva rilevato condizioni generali di nutrizione e sanguificazione buone, una psiche lucida, ben orientata sotto il profilo temporo – spaziale ed una buona particolarità di tutti i distretti esaminati (scintigrafia ossea da cui emergeva solo segni di artrosi), per cui anche sotto tale profilo le patologie lamentate non avevano avuto l’incidenza funzionale indicata nel gravame.

La suddetta CTU affermava, quindi la Corte, aveva dato una soluzione conforme all’esito della verifica effettuata dal CTU di primo grado, le cui conclusioni erano state recepite nella sentenza impugnata.

Appare palese, dunque,alla luce dei principi sopra richiamati, che la motivazione della Corte d’Appello è congrua, adeguata ed esente da vizi, mentre le censure della ricorrente – che peraltro fa solo generico riferimento a puntuali richiami della difesa che sarebbero intervenute nel giudizio di secondo grado, senza quelle indicazioni richieste dal principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione (ancor più, laddove la sentenza d’appello afferma che la CTU non era stata oggetto di alcuna specifica contestazione) – di fatto, tendono ad una nuova valutazione delle risultanze non proponibile nel giudizio di legittimità. 2. Con il secondo motivo è prospettata violazione di legge circa un punto decisivo della controversia. Il motivo è argomentato senza il richiamo ad alcuna disposizione di legge, ma deducendo il contrasto della sentenza in questione con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, le persone affette da patologie oncologiche e debilitate dalla chemioterapia possono ottenere l’indennità di accompagnamento anche a fronte di brevi periodi di inabilità.

La Corte d’Appello avrebbe fatto cattivo uso del suddetto principio in base al quale nessuna norma vieta il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento per periodi anche molto brevi.

I Giudici dell’appello, nell’uniformarsi alla consulenza tecnica non avrebbero considerato che la ricorrente durante tutto il periodo della chemioterapia era fortemente debilitata nel fisico e nella mente, e – di conseguenza – impossibilitata a compiere le attività proprie della sua età, avendo bisogno di un accompagnatore.

2.1. Preliminarmente, è opportuno ricordare che questa Corte (Cass. n. 25569 del 2008) ha affermato che secondo il proprio consolidato insegnamento, conforme al tenore testuale della L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 e L. 21 novembre 1988, n. 508, la indennità di accompagnamento spetta ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale e che, in aggiunta, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, bisognano di un’assistenza continua (ex plurimis, Cass. 20 giugno 2006 n. 14127).

La stessa, può spettare anche in caso di ricovero in ospedale pubblico, nonostante la previsione contraria della L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, comma 3, ma sempre che la parte interessata dimostri che le prestazioni assicurate dall’ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana (Cass. 2 febbraio 2007 n. 2770).

Infine, si è ritenuto che il problema del trattamento chemioterapico non può essere risolto in astratto, con l’affermazione che esso comporti sempre e di per sè, oppure non comporti, il diritto alla indennità di accompagnamento, ma costituisce una situazione di fatto, sicchè si deve esaminare caso per caso se esso comporti, per gli alti dosaggi e per i loro effetti sul singolo paziente, anche per il tempo limitato della terapia, le condizioni previste dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 (Cass. n. 25569 del 2008).

Come si è sopra rilevato, la pronuncia oggetto del presente ricorso, non nega in astratto la riconoscibilità dell’indennità, ma ritiene con motivazione congrua che nel caso di specie non ve ne erano i presupposti.

2.2. Tanto premesso, in ragione delle osservazioni svolte, si deve rilevare che anche il suddetto motivo non è fondato, traducendosi, peraltro, nella richiesta di un riesame nel merito.

3. Con il terzo motivo di ricorso è prospettata la violazione della L. n. 18 del 1980, art. 1. Ritiene la ricorrente che la Corte abbia dato un’interpretazione di impossibilità a deambulare e di atti quotidiani della vita diversa rispetto a quella intesa dalla legge.

In proposito è stato dedotto il seguente quesito di diritto: se ai fini del riconoscimento del diritto al beneficio dell’indennità di accompagnamento non è necessaria una radicale ed assoluta impossibilità di deambulazione e/o di attendere agli atti quotidiani della vita, essendo sufficiente che le patologie riscontrate siano tali da impedire di svolgere, in modo autonomo ed indipendente, quelle azioni più semplici ed elementari del tipo, lavarsi, vestirsi, muoversi nell’ambiente domestico, intrattenere rapporti sociali ecc; se l’indennità di accompagnamento di cui alla L. n. 18 del 1980, art. 1 può essere riconosciuta a pazienti affetti da malattie oncologiche anche per brevi e circoscritti periodi, più o meno equivalenti o coincidenti con la durata dei cicli di terapia chemioterapica e che l’esistenza di una malattia la cui durata è limitata nel tempo non è compatibile con la persistenza delle difficoltà a compiere compiti e le funzioni proprie dell’età. 3.1. Il motivo non è fondato.

Per un verso, occorre rilevare che la ricorrente deduce che la Corte non ha preso per nulla in considerazione la documentazione medica allegata agli atti, e non ha disposto un supplemento di perizia o convocato il CTU a chiarimenti, senza tuttavia offrire le necessarie indicazioni in ragione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Per altro verso, occorre rilevare come la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12521 del 2009) ha affermato che secondo l’univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione (Cass. n. 9785 del 1991, n. 1339 del 1993, n. 636 del 1998, n. 6882 del 2002), le condizioni previste dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, (nel testo modificato dalla L. n. 508 del 1988, art. 1, comma 2) per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua. Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di "continuità" della necessità dell’assistenza. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti.

La Corte d’Appello, ha fatto corretta applicazione di detto principio, con una motivazione adeguata ed esente da vizi.

4. Pertanto, in ragione delle considerazioni svolte, il ricorso deve esse rigettato.

5. Nulla per le spese.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-04-2011, n. 9465 Contratto

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 18.11.1987 C.M. evocava, dinanzi al Tribunale di Foggia, D.G. ed D.A. per sentire dichiarare la simulazione del contratto, per atto pubblico, del 20.1.1987 con il quale D. G. aveva trasferito ad D.A. il locale in (OMISSIS), con annesso ripostiglio di mt. 15, chiedendo di pronunciare sentenza di trasferimento dei beni medesimi, a lui promessi in precedenza, ex art. 2932 c.c. Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza dei convenuti, spiegando D.G. riconvenzionale per sentire dichiarare la nullità della transazione del 3.12.1985 ovvero la sua risoluzione per eccessiva onerosità, dichiarandosi, altresì, tenuto al rimborso nei confronti dell’attore di L. 52.500.000, mentre la controparte era tenuta al rimborso delle somme riscosse a titolo di canone, il Tribunale adito, espletata istruttoria, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava la simulazione dell’atto pubblico con il quale D.G. aveva venduto ad D.A. i beni in contesa, disponendone il trasferimento, previo completamento del prezzo, in favore del C., in forza di un precedente preliminare. Proponeva gravame avverso la decisione D. A., il quale affermava che con citazione risalente al settembre 1985 D.G. aveva convenuto in giudizio il C. per sentire dichiarare la rescissione ovvero la risoluzione per eccessiva onerosità del contratto preliminare sottoscritto il 26.4.1984 con il quale si era obbligato a vendere i beni in questione, giudizio nel corso del quale il convenuto aveva spiegato riconvenzionale per pronuncia ex art. 2932 c.c.; la controversia che si era risolta con una transazione in dipendenza della quale, poste nel nulla le precedenti convenzioni, D.G. si impegnava a vendere l’immobile già promesso, nonchè un ripostiglio di mq. 10 nel sottoscala di primo piano con accesso dal portone di via (OMISSIS) ed un appartamentino in (OMISSIS), al primo piano del civico (OMISSIS), maggiorando il prezzo inizialmente concordato da L. 80.000.000 a L. 130.000.000.

Successivamente però D.G. trasferiva ad D. A. i beni promessi. Tanto premesso, l’appellante deduceva l’erroneità della sentenza del giudice di prime cure che aveva riconosciuto l’accordo simulatorio fra i D. basandosi sul rapporto di consanguineità, in assenza di documentazione comprovante il pagamento del prezzo. Di converso i due D. e gli altri fratelli avevano proceduto alla divisione dei beni in comune, fra cui quelli promessi in vendita a C., all’esito di un contenzioso decennale. La Corte di appello di Bari, nella resistenza dell’appellato C., mentre D.G. aderiva alle ragione dell’appellante, accoglieva il gravame e in parziale riforma della sentenza impugnata rigettava la domanda attorea relativa alla simulazione del contratto di vendita fra D.G. e D.A. a rogito del 20.1.1987 e la domanda di trasferimento del locale sito al piano terra in (OMISSIS), confermando per il resto la decisione.

A sostegno dell’adottata sentenza, la Corte territoriale evidenziava che la domanda di simulazione proposta dal C. non era congruamente provata non essendo di per sè sufficienti la conoscenza del preliminare concluso con il C. ed il pagamento del prezzo fuori dell’atto, che costituiva una pratica ricorrente nell’adempimento dell’obbligazione.

Aggiungeva che la prova logica andava contro l’assunto dello stesso attore – appellato in quanto non rilevava un vantaggio economico immediato per il promittente venditore dall’asserita simulazione, il quale non avrebbe ricevuto il prezzo dall’acquirente apparente.

Inoltre sarebbe spettato al C. dare dimostrazione della disponibilità sostanziale del locale compravenduto, al di là della titolarità formale assunta dall’acquirente.

Non era stato tenuto in debito conto la circostanza che gli immobili promessi al C. fossero ancora in comunione fra i germani D. al momento della sottoscrizione del preliminare e ciò poteva far credere che i comproprietari non gradissero la vendita a persone estranee alla famiglia. Rilevava, altresì, che il definitivo era comunque condizionato all’attribuzione al promittente venditore dei beni da lui compromessi.

Concludeva che D.A. aveva acquistato solo uno dei cespiti che il fratello aveva promesso al C., con il ripostiglio che ne costituiva accessorio, per cui per gli altri beni erano rimasti soggetti all’esecuzione della promessa di vendita. Del resto l’impugnazione per simulazione aveva interessato solo l’atto pubblico del 20.1.1987, per cui la riforma della sentenza doveva essere pronunciata parzialmente.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di Appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione il C., che risulta articolato sostanzialmente su tre motivi, al quale ha resistito con controricorso D.A..

Entrambe le parti costituite hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione

Con il primo motivo, articolato sotto più profili, il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto nella sentenza impugnata si riscontrerebbero motivi del tutto insufficienti e contraddittori (se non addirittura mancanti), sì da non potere rinvenire il criterio logico che avrebbe condotto il giudice del gravame alla formazione del proprio convincimento, risultando le ragioni poste a fondamento sostanzialmente contrastanti tra di loro, da non consentire l’individuazione della ratio decidendi. Per di più le motivazioni risulterebbero non conformi al dettato legislativo relativo alla normativa della simulazione, dall’istituto della presunzione alla valutazione delle prove.

Più specificamente, la corte di merito non si sarebbe soffermata ad esaminare le "argomentazioni opposte" che a suo dire inficerebbero gli elementi della simulazione, quali il rapporto di parentela, la conoscenza da parte del simulato acquirente della esistenza di un compromesso con il C., avente ad oggetto lo stesso bene, la mancata prova del pagamento del prezzo.

Inoltre, ad avviso del ricorrente, la mancanza di un vantaggio economico immediato avrebbe fatto ritenere alla corte di merito l’insussistenza di una causa simulandi.

Il ricorrente si duole, altresì, che il giudice del gravame abbia ritenuto non raggiunta la prova della simulazione sulla base della considerazione che i fratelli D. non avevano bisogno di ricorrere alla vendita simulata per sottrarre al C. il bene, poichè potevano farlo in altri modi, "quasi del tutto inattaccabili", come l’assegnazione a D.G., in sede di divisione, di beni diversi da quelli promessi in vendita al C.. D.A., poi, avrebbe potuto esercitare il retratto successorio se la vendita tra D.G. ed il C. fosse stata perfezionata prima della divisione. Il ricorrente sottolinea come la corte di merito abbia ritenuto rilevante la circostanza che l’acquisto di D.A. riguardasse solo uno dei cespiti che il fratello G. aveva promesso in vendita al C., senza tenere conto che l’eventuale vendita simulata dell’appartamento di via (OMISSIS) avrebbe coinvolto una terza persona, certa Ci..

Infine, la corte di merito non avrebbe approfondito l’accertamento sul possesso del bene, che pacificamente spettava al C., circostanza non contestata dalle controparti.

Il motivo è fondato.

Costituisce in giurisprudenza "ius receptum" il condiviso principio di diritto secondo cui "in tema di simulazione, la natura stessa della controversia non consente, ordinariamente, il ricorso a prove diverse da quella indiziaria e presuntiva: pertanto, il giudice di merito, per dare una valida dimostrazione dell’esistenza o della inesistenza della simulazione, deve prendere in esame le circostanze desumibili dalla causa, procedendo ad un esame globale e complessivo di tutte le risultanze istruttorie, considerate in una visione unitaria; ove ciò non faccia e si limiti ad un esame distinto e separato delle varie circostanze accertate, la sua valutazione delle prove non si sottrae a censura in sede di legittimità (cfr Cass. 1 febbraio 2001 n. 1404, in continuità di indirizzo con Cass. 9 gennaio 1980 n. 171; Cass. 3 novembre 1978 n. 4991). Da tale indirizzo si è discostata la sentenza impugnata, perchè la stessa, pur mostrando di essere consapevole della portata e della valutazione dei singoli elementi indiziari, ha esaurito la motivazione di ciascuno degli elementi indiziari evidenziati dall’appellante con deduzioni a contrario, senza collegarli – in positivo – l’uno all’altro in doverosa valutazione unitaria, ciò che avrebbe potuto consentire di cogliere il valore sintomatico del complessivo contenuto del negozio giuridico realizzato dai germani D. e dalla condotta dalle parti. Siffatto diverso approccio alla valutazione del materiale probatorio ancora più appariva doveroso se si consideri il numero non certamente esiguo di indizi prospettati dall’appellante, nonchè il fatto, reso evidente dalla motivazione, che, per negare valore probatorio a taluni degli indizi esaminati – in particolare la mancata prova della corresponsione del prezzo, il rapporto di parentela fra i contraenti, la consapevolezza da entrambi le parti del preliminare concluso dal D. con il C. – la Corte di appello ha dovuto ignorare o sovvertire l’id quod plerumque accidit, senza rendersi conto delle ragioni per cui, nel caso in esame, era consentito, a suo avviso, discostarsi da quella regola nella valutazione degli elementi presuntivi, mentre nell’esame degli altri indizi ha trascurato la valutazione di taluni aspetti e circostanze, che, se considerati, avrebbe potuto conferire un significato diverso o più univoco agli stessi elementi probatori.

Alla luce di tali premesse e considerando lo stesso ordine di esame seguito in sentenza, si osserva, con riferimento alla valutazione del rapporto di parentela fra le parti del contratto di compravendita, che D.G. per attuare il suo piano ha fatto ricorso a persona, il fratello, con cui era in stretta confidenza e quindi era bene al corrente della situazione giuridica dell’immobile, tant’è che l’acquirente non contesta di essere a conoscenza del preliminare concluso dal fratello con il C. anni addietro, incentrandovi quasi completamente l’atto di appello. Circostanze queste – la relazione parentale e la conoscenza del preliminare concluso dal venditore con il ricorrente – su cui la motivazione della corte di appello appare elusiva del dovere di motivazione sufficiente incombente sul giudice di merito.

Invero la sentenza impugnata non prende in considerazione la circostanza che la conclusione del contratto di compravendita tra i germani D. sanciva la definitiva uscita del bene dal patrimonio di G., che originariamente aveva promesso di vendere lo stesso immobile al C., ma che nel tempo aveva considerato poco conveniente il consenso prestato e l’operazione economica ad esso sottesa, tanto da avere, in un momento successivo, definito i rapporti con transazione novativa delle precedenti convenzioni (v. pag. 3 della decisione). Del tutto carente, poi, la motivazione si appalesa in ordine alla deduzione del mancato versamento del prezzo della compravendita, laddove si limita a considerare che "è una pratica ricorrente nell’adempimento dell’obbligazione" (pag. 6 decisione), nonostante nell’atto impugnato venisse detto in maniera estremamente generica che il corrispettivo era stato pagato prima della sua redazione. Infatti nessuna dimostrazione ha richiesto al riguardo la corte di merito, nonostante alla dichiarazione relativa alla sua corresponsione, pur contenuta in un rogito notarile di una compravendita immobiliare, non possa attribuirsi valore vincolante nei confronti del C., stante la sua posizione di terzo rispetto alle parti che hanno posto in essere la compravendita, circostanza dalla quale possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l’onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione (v.

Cass. 11.10.1999 n. 11361; Cass. 30 maggio 2005 n. 11372).

Inoltre appare inidonea a dimostrare la insussistenza della simulazione l’osservazione della corte di appello circa i diversi istituti applicabili nella specie per raggiungere il fine di non cedere il bene al C.. Sono considerazioni irrilevanti, in quanto non vi è dubbio che nella vicenda in esame lo stesso scopo poteva essere raggiunto sia attraverso la simulazione sia attraverso un negozio diverso, come l’attribuzione al momento della scioglimento della comunione ereditaria del bene ad altro fratello del promittente venditore, ma si tratta di due strade completamente diverse, che non possono pertanto incidere sulle conclusioni della corte, attese le particolari circostanze e modalità degli atti di disposizione del bene.

La corte distrettuale, inoltre, parrebbe attribuire una qualche rilevanza alla causa simulandi, per fare discendere dalla sua insussistenza la mancanza di elementi presuntivi per l’individuazione della simulazione, accertamento che nella specie, di converso, appare inconferente, poichè identificandosi nel motivo pratico che ha indotto le parti a realizzare l’apparenza contrattuale, non deve risolversi necessariamente in un concreto vantaggio per tutte le parti dell’accordo simulatorio e al più costituisce un indizio rivelatore dell’accordo simulatorio, non già del contrario (v. Cass. 11 aprile 2006 n. 8428; Cass. 3 aprile 2001 n. 4865).

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1414 c.c. e segg., artt. 2727 e 2729 c.c., art. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. illustrando – in parallelo – le medesime circostanze relative ai profili di censura dedotti per il vizio di motivazione. Il motivo investe ancora una volta l’accertamento compiuto dalla corte di appello in merito alla simulazione del contratto di compravendita. Infatti, benchè il ricorrente denunci la violazione del criterio normativo di apprezzamento delle presunzioni dettato dall’art. 2729 c.c., in realtà mette in discussione – per contestarne la specifica efficacia di fonte indiretta – il giudizio della corte di merito circa la mancanza di indizi, nella convergenza globale degli elementi di giudizio, sì da comporre un quadro probatorio esauriente in ordine alla mera apparenza del negozio impugnato. In altri termini, anche con il secondo motivo il ricorrente si duole dell’incongruenza sul piano logico e giuridico del procedimento seguito per giungere alla soluzione adottata dalla corte. Ma ciò rileva sotto il diverso profilo del vizio di motivazione, di cui si è già detto. Il motivo è, dunque, privo di pregio e va rigettato.

Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c. per avere il giudice del gravame omesso di esaminare la vicenda sotto l’ulteriore profilo del contratto in frode ai creditori, da cui sarebbe discesa l’azione revocatoria, introdotta dal C. nella propria comparsa di costituzione.

Il motivo è infondato. Costituisce insegnamento costante di questa Corte che anche la parte totalmente vittoriosa in primo grado ha l’onere di riproporre le domande e le eccezioni su cui sia rimasta soccombente ovvero ritenute assorbite o comunque non esaminate dalla sentenza impugnata in una delle difese del giudizio di secondo grado (così, tra le altre, Cass. 19 aprile 2002, n. 5721; Cass. 12 giugno 2001, n. 7879). Nella specie è ben vero che il ricorrente è risultato vittorioso, ma rispetto a tale pronuncia, l’accertamento relativo all’azione revocatoria esercitata con l’atto introduttivo non si poneva affatto in termini di consequenzialità, nè poteva considerarsi assorbita o implicitamente risolta in senso favorevole al ricorrente medesimo, vista la diversità delle due pretese, l’una, la simulazione, facendo riferimento ad un atto che si assume esistere solo nell’apparenza, l’altra, la revocazione, riguardando un atto che si riconosce esistente e del quale si tende ad eliminare gli effetti per il pregiudizio che arreca. Non avendo il ricorrente assolto l’onere di manifestare in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre la domanda respinta in sede di gravame, onde superare la presunzione di rinuncia, e quindi di decadenza di cui all’art. 346 c.p.c. (così, tra le altre, Cass. 17 dicembre 1999, n. 14267), la censura va rigettata.

Conclusivamente, il ricorso va accolto quanto al primo motivo, mentre vanno rigettati gli altri due motivi, e pertanto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di appello di Bari, che giudicherà attenendosi, nella valutazione dei singoli elementi indiziari, ai rilievi qui svolti, nonchè al principio di diritto secondo cui "in tema di simulazione il giudice di merito deve procedere ad un esame globale e complessivo di tutte le risultanze istruttorie, considerate in una visione unitaria, non limitandosi ad una valutazione distinta e separata dei vari elementi indiziari accertati".
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

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