Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-02-2011) 16-03-2011, n. 10752

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Bologna con sentenza del 15 gennaio 2008 dichiarava M.G. colpevole del reato di maltrattamenti in danno della moglie e delle figlie minorenni nonchè di lesioni volontarie, aggravate ex art. 61 c.p., nn. 1, 2 e 4, in persona della moglie, e lo condannava a congrua pena nonchè al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, liquidati in via equitativa nella somma di Euro 20.000 alla moglie e di Euro 7.500 per ciascuna figlia.

La Corte d’appello di Bologna, in parziale accoglimento dell’impugnazione dell’imputato, con sentenza del 7 ottobre 2008, ritenute insussistenti le aggravanti contestate, riduceva la pena inflitta confermando le statuizioni civili.

L’imputato ricorre per cassazione contro il capo di sentenza relativo agli interessi civili e denuncia:

1. mancanza di motivazione, perchè il giudice d’appello non ha assolutamente risposto alle censure concernenti l’ammontare eccessivo delle somme liquidate;

2. illogicità della motivazione, perchè l’esclusione delle circostanze aggravanti, implicando una valutazione di minore gravità del fatto, avrebbe dovuto comportare una corrispondente riduzione delle somme liquidate. p.2. Il ricorso è fondato.

Il giudice a quo non ha dato risposta alcuna alle motivate censure proposte nell’atto di appello in ordine all’entità delle somme liquidate nè, dopo avere escluso la sussistenza delle circostanze aggravanti afferenti ai reati di lesioni personali, ha apprezzato il ridimensionamento del danno correlativamente cagionato, diminuendo l’ammontare del risarcimento.

La sentenza impugnata, essendo dunque affetta dai vizi denunciati, dev’essere annullata a norma dell’art. 622 cod. proc. pen., con rinvio al giudice civile che, nel nuovo giudizio, curerà di colmare le lacune di motivazione sopra evidenziate.
P.Q.M.

La Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e rinvia per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado d’appello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-06-2011, n. 14170 Carriera inquadramento

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 13 ottobre 2004, il Tribunale di Cosenza aveva accolto le domande svolte da C.C. – dipendente della Regione Calabria immessa nel 1989, in ottemperanza alla L.R. 2 giugno 1984, n. 34, nei ruoli regionali con la qualifica di istruttore di 6^ livello dal 2 giugno 1984 – dirette ad ottenere la disapplicazione dei decreti regionali del 12 marzo 2001 e del 27 dicembre 2001, che (anticipati da un decreto del 3 maggio 2000, richiamato nel corpo di questi ultimi, col quale il Dirigente generale del dipartimento del personale aveva dichiarato tamquam non essent i provvedimenti individuali successivi al 31 marzo 1999, modificativi dello stato giuridico del personale) avevano ripristinato, prima in via cautelare e poi definitivamente, il suo inquadramento nella qualifica funzionale di 6^ livello dopo che con precedente decreto del 20 marzo 2000 il dirigente del settore giuridico del personale della Regione le aveva riconosciuto la superiore qualifica funzionale di funzionario di 7^ livello, in sede di revisione degli inquadramenti di alcuni dipendenti a norma della L.R. n. 9 del 1975 e L.R. 14 del 1991, in ragione delle mansioni svolte.

Nell’accogliere le sue domande, il Tribunale aveva affermato che il thema decidendum non riguardava l’accertamento dei presupposti per il riconoscimento di una qualifica superiore, ma atteneva alla possibilità o meno per la regione Calabria di ripristinare un inquadramento inferiore a quello in precedenza riconosciuto alla dipendente e aveva dichiarato che ciò si sarebbe tradotto in un demansionamento vietato dalla legge sullo stato giuridico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52).

Su appello della Regione, la Corte d’appello di Catanzaro, riformando la decisione del primo giudice con sentenza depositata il 2 marzo 2007, ha rilevato che la fattispecie sottoposta al suo esame non atteneva all’obbligo del datore di lavoro di adibire (o mantenere) la lavoratrice a mansioni corrispondenti alla qualifica rivestita e quindi non coinvolgeva la disciplina di cui all’art. 2103 c.c. (recte D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52) e riguardava piuttosto la possibilità di annullare un precedente atto di inquadramento illegittimo perchè operato in una qualifica funzionale errata secondo la tabella di corrispondenza tra vecchio e nuovo sistema di classificazione del personale di cui alla L.R. n. 34 del 1984.

A tale problema, la Corte territoriale ha dato una risposta positiva, accertando quindi che nel caso in esame, non essendo applicabili leggi che avrebbero valorizzato, ai fini dell’attribuzione della qualifica, l’esercizio di mansioni superiori, in deroga alla disciplina generale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, la qualifica funzionale attribuibile alla ricorrente sulla base della tabella di equiparazione tra vecchi livelli e nuove qualifiche funzionali era la sesta.

Per la cassazione di tale sentenza propone ora ricorso per cassazione, notificato il 2 maggio 2008, C.C., affidandolo a sei motivi.

Resiste alle domande la Regione Calabria con rituale controricorso.

Ambedue le parti hanno depositato una memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

I motivi di ricorso attengono:

a – alla violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 52, 56 e 63, per avere la Corte territoriale individuato il tema della lite nel diritto della dipendente al superiore inquadramento anzichè nella valutazione di legittimità o meno dei decreti che avevano ripristinato il precedente inquadramento;

b – alla violazione degli artt. 434, 342, 346, 132 e 352 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., laddove il giudice di appello dopo avere individuato come unico motivo di appello l’erronea applicazione dell’art. 2103 c.p.c., si era pronunciato sul diverso oggetto riguardante l’inesatta individuazione del thema decidendum da parte del giudice di primo grado, tra l’altro senza procedere ad un e-same critico della sentenza di quest’ultimo;

e – alla violazione dell’art. 2909 c.c., e quindi del giudicato rappresentato dalla sentenza definitiva del Tribunale di Catanzaro che aveva revocato con sentenza 24.11.00-16.1.01, in sede di giudizio istaurato su opposizione di terzi, tra i quali la ricorrente, il decreto ex art. 28 S.L. pronunciato il 13 luglio 2000 nella parte in cui il giudice del lavoro, accertato che le revisioni delle qualifiche di alcuni dipendenti a partire dal 1 aprile 1999 erano avvenute senza consultare il sindacato, aveva ordinato di procedere al riesame congiunto con le OO.SS. degli inquadramenti. La parte ricorrente sostiene infatti che la sospensione cautelare dell’inquadramento nella qualifica superiore e poi la revoca definitiva sarebbero state il frutto dell’ordine contenuto in tale decreto ex art. 28 S.L., nonostante che questo fosse stato revocato dal Tribunale già al momento della sospensione cautelare. d – alla violazione dell’art. 2103 c.c. e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, per non aver tenuto conto che l’inquadramento della ricorrente come funzionano di 8^ livello non avrebbe potuto essere ritirato col ripristino della inferiore qualifica funzionale senza comportare un demansionamento vietato dalla legge;

e – alla violazione della L.R. n. 34 del 1984, art. 34;

f – al vizio di motivazione in ordine ai temi di cui ai precedenti motivi di diritto e per il mancato esame della documentazione prodotta.

Il primo e il secondo motivo di ricorso, che conviene esaminare congiuntamente, sono infondati.

La sentenza impugnata ha accertato che il thema decidendum, alla stregua delle posizioni espresse in giudizio dalle parti, non coinvolgeva, come viceversa ritenuto dal giudice di primo grado, l’argomento delle mansioni assegnate prima e dopo i provvedimenti di cui era chiesta la disapplicazione, alla luce della disciplina di cui all’art. 2103 c.c. (e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52), ma concerneva unicamente la valutazione della legittimità o meno dei decreti di annullamento dell’inquadramento nell’ottava qualifica funzionale e di ripristino della sesta, anche alla luce della qualifica effettivamente spettante secondo la disciplina legale e contrattuale della stessa.

Così stabilito l’ambito dell’indagine, la Corte ha poi affermato, in via generale, il potere della P.A., come di ogni privato datore di lavoro, di ritirare propri precedenti atti in quanto illegittimi o illeciti (salvo sempre la possibilità di verifica giudiziale di tale operato).

Nell’ambito di tale quadro di riferimento generale (di per sè non oggetto di specifica contestazione nel ricorso), la Corte ha poi proceduto all’esame in concreto della ‘"legittimità" o meno dei decreti di "annullamento" del precedente inquadramento della ricorrente nell’ottava qualifica funzionale, anche (ma non esclusivamente) alla luce della ragione addotta dalla Regione appellante (riprodotta in sentenza) a sostegno di tale "annullamento", relativa all’erroneità dell’inquadramento della C. nella indicata ottava qualifica funzionale (tema presente anche nelle difese dell’appellata, che ne affermava la piena correttezza alla stregua della L. n. 34 del 1987 e della relativa tabella di equiparazione tra i vecchi livelli di inquadramento e le nuove qualifiche funzionali).

Pertanto, anche a prescindere dal rilievo del fatto che le censure della parte ricorrente, condotte alla luce del contenuto del ricorso introduttivo del giudizio e dell’atto di appello della Regione, non sono accompagnate, in violazione della regola della autosufficienza del ricorso per cassazione (su cui cfr., per tutte, recentemente, Cass. nn. 4201/10, 6937/10, 10605/10 e 11477/10), dalla specifica riproduzione degli atti citati, nella parte da cui da essi dovrebbe desumersi la fondatezza delle stesse (e anzi, la parte dell’atto di appello riprodotta sembra dare pienamente conto della congruità dell’interpretazione di esso operata dalla Corte territoriale) e tenuto conto della regola secondo la quale anche la parte convenuta concorre con le proprie difese alla delimitazione del thema decidendum, non è comunque dato ravvisare nella sentenza impugnata alcuno dei vizi apoditticamente attribuitile dalla ricorrente.

Anche il terzo motivo non può essere accolto.

In proposito, va rilevato che, assumendo le relative censure a fondamento la violazione del giudicato rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Catanzaro depositata il 16 gennaio 2001, di revoca del decreto ex art. 28 S.L., sarebbe stata necessaria, a norma del combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, a pena, rispettivamente, di inammissibilità e di improcedibilità del motivo, la riproduzione anche della parte motiva di tale atto quanto alla revoca dell’ordine di esame congiunto della materia indicata nonchè la specifica produzione in questa sede del relativo documento o quantomeno l’indicazione della sua esistenza e della sua precisa collocazione all’interno di uno dei fascicoli allegati (cfr., al riguardo Cass. S.U. nn. 7161/10 e, in motivazione, 20075/10), onere che non risulta assolto dalla parte ricorrente.

In ogni caso, la Corte territoriale ha evidentemente ritenuto che la censura, per come è proposta, non meritasse una specifica risposta, in quanto il fatto che la sentenza del Tribunale avesse revocato l’ordine (non l’autorizzazione, come affermato in un passaggio dal ricorrente) di procedere ad una verifica congiunta con le OO.SS. dei decreti relativi allo stato giuridico del personale non era, di per sè, di impedimento all’assunzione da parte della Regione di analoga iniziativa in via autonoma.

Iniziativa, in effetti assunta dalla Regione, anche al di là del provvedimento giudiziale ex art. 28 S.L. allora ancora vigente, come rilevato dalla controricorrente e non smentito dalla C., "per ristabilire un dialogo con le OO.SS. improntato sul metodo del confronto e della concertazione" ( delibera del 27 settembre 2000), del resto in linea con la precedente presa di posizione del dirigente generale del personale della Regione del 3 maggio 2000 (assunta quindi ancor prima del decreto ex art. 28 S.L.) di sospensione dell’efficacia di ogni provvedimento individuale relativo allo stato giuridico del personale, in attesa di una verifica al riguardo.

Il quarto motivo, relativo alla violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, per il preteso demansionamento operato col ripristino della qualifica funzionale inferiore, è infondato.

La Corte territoriale ha infatti affermato, come già rilevato, che il thema decidendum non attiene al problema dell’assegnazione nel tempo di mansioni equivalenti, ma verte unicamente sulla legittimità o non dei provvedimenti di ripristino della qualifica inferiore sulla base della disciplina legale e contrattuale applicabile, non risultando del resto che parte ricorrente abbia mai affermato in giudizio di avere avuto assegnate mansioni diverse prima e dopo i vari provvedimenti citati che l’hanno riguardata.

La risposta positiva della Corte territoriale fonda dichiaratamente sulla disciplina di cui alla L.R. n. 34 del 1984, in particolare sulla tabella di equiparazione ivi stabilita tra il vecchio e il nuovo sistema di classificazione del personale, la quale, correttamente applicata, è stata ritenuta condurre all’inquadramento della ricorrente nella sesta qualifica funzionale di istruttore.

Nel corpo del motivo, la ricorrente sembra contestare in qualche modo tale applicazione della tabella di equiparazione della L. n. 34 del 1984, ma l’argomento non è in alcun modo percepibile dal quesito formulato a norma dell’art. 366 bis c.p.c., che segna il perimetro di rilevanza del motivo per quanto concerne i ricorsi per cassazione avverso sentenze pubblicate dopo i 2 marzo 2006 e prima del 4 luglio 2009.

Il quinto motivo non appare comprensibile laddove censura la sentenza impugnata per il fatto che avrebbe ritenuto non applicabile al caso esaminato la L.R. n. 34 del 1984, mentre si è già rilevato che la Corte territoriale ha fondato espressamente la decisione sulla tabella di equiparazione contenuta in tale legge.

Per il resto, la parte ricorrente non specifica le ragioni per cui sarebbe a lei applicabili la L. n. 9 del 1975 e L. n. 14 del 1991, tema comunque poi non ripreso in sede di formulazione del quesito di diritto, incentrato sulla mancata applicazione della L. n. 34 del 1984.

Il motivo è pertanto inammissibile.

Infine, con l’ultimo motivo, la parte ricorrente censura di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione la sentenza su di ognuno dei temi "di diritto" di cui ai motivi precedenti.

Il motivo è pertanto assorbito dai precedenti e ne segue le sorti, non presentando le relative argomentazioni autonomo rilievo censorio (arg. ex art. 384 c.p.c., comma 4).

Concludendo, in base alle considerazioni svolte il ricorso è infondato e va respinto, con le normali conseguenze anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione, secondo la liquidazione fattane in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla Regione Calabria le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 52,00 per esborsi ed Euro 2.000.00, oltre 12,50%, I.V.A. e C.P.A., per onorari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 18-04-2011, n. 3397 Carriera inquadramento Pensioni, stipendi e salari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame, l’interessata ha chiesto – previa disapplicazione degli atti amministrativi con esso contrastanti – l’accertamento del diritto

a) ad esser inquadrata in una qualifica superiore a quella formalmente attribuitale dall’Amministrazione di appartenenza e, comunque

b) a percepire, in virtù delle mansioni da lei effettivamente svolte, il relativo trattamento economico.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 16.3.2011, il Collegio – trattenuto il predetto ricorso in decisione – ritiene che le pretese attoree siano intrinsecamente infondate.

Anche – invero – a non voler considerare

che l’azione di accertamento proposta, da un pubblico dipendente, per ottenere un miglior inquadramento dovrebbe (a rigore) esser dichiarata inammissibile: dato che, in presenza del potere autoritativo dell’Amministrazione di disporre in ordine alla posizione degli impiegati nell’ambito della propria struttura burocratica, gli impiegati stessi non sono titolari che di un interesse legittimo (tutelabile, come tale, mediante il solo esperimento di un’azione costitutiva: volta ad ottenere l’annullamento del provvedimento ritenuto lesivo della situazione stessa); e non, già, di un diritto soggettivo;

che (detto in altri, e più chiari, termini), poiché il provvedimento (autoritativo) di inquadramento (con cui la p.a., in applicazione di norme dettate nell’interesse pubblico, definisce la posizione – giuridica e funzionale – del dipendente nell’ambito dell’apparato amministrativo) determina quale trattamento economico deve esser corrisposto all’impiegato, se questi intende percepire un trattamento superiore in base alle mansioni svolte (perché spettante, tale trattamento, a coloro che sono inquadrati in un livello – o in una qualifica – superiore) dovrebbe – infatti – impugnare, nei termini di decadenza (ciò che, nel caso di specie, non risulta sia avvenuto), un tale provvedimento: che (lo si rileva incidentalmente) non può certo esser disapplicato, ex art.5 L.A.C., dal giudice amministrativo;

che, per costante giurisprudenza, un’azione di accertamento non può esser (surrettiziamente) proposta per rimuovere gli effetti di atti autoritativi rimasti inoppugnati;

che tale principio è stato affermato anche con riferimento ai casi in cui l’azione di accertamento sia preceduta (come nell’occasione) da un’istanza e da una diffida a rivedere i disposti inquadramenti: essendosi ritenuto (tra l’altro)

a) che non sussiste alcun obbligo di provvedere su di un’istanza di riesame, o di annullamento o di revoca, di un provvedimento divenuto definitivo per mancanza di tempestiva impugnazione e

b) che il mancato esercizio del potere amministrativo di autotutela non può esser sindacato in sede giurisdizionale,

si deve – in ogni caso – rilevare (per quel che concerne la, parimenti richiesta, declaratoria del diritto alla corresponsione delle differenze retributive connesse all’asserito svolgimento di mansioni superiori)

che, salvo che una norma speciale (nella circostanza insussistente) non disponga altrimenti, le mansioni svolte dal pubblico dipendente (anche a voler ammettere che quelle espletate dall’interessato siano effettivamente superiori a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento) sono del tutto irrilevanti: sia ai fini della progressione in carriera che a quelli economici (cfr., "ex multis", C.d.S., V, n.1219/97);

che (in particolare), al fine di rendere rilevanti tali mansioni, non è invocabile il disposto dell’art.2126 c.c.: il quale (oltre a non dare risalto alle mansioni svolte in difformità dal titolo invalido) riguarda, affermando il principio della retribuibilità del lavoro prestato sulla base di un atto nullo o annullato, un fenomeno del tutto diverso (e, cioè, lo svolgimento di attività lavorativa da parte di chi non è qualificabile come pubblico dipendente);

che (pertanto) esso non incide in alcun modo sui principi concernenti la portata degli atti che individuano il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici: e (lo si ripete) non consente, comunque, di disapplicare i provvedimenti di nomina o di inquadramento. (Specie se questi, cfr. C.d.S., V, n,515/97, sono divenuti inoppugnabili).

Si fa, altresì, presente

che, per quanto riguarda l’obbligo di adeguare il trattamento economico di un soggetto alle mansioni esercitate, l’art.2103 c.c. (come sostituito dall’art.13 della legge 20.5.70 n.300) ha (cfr. C.d.S., V, n.274/89) carattere supplementare ed integrativo;

che detta norma può, quindi, esser applicata – al settore dell’impiego pubblico – soltanto nei limiti previsti da norme speciali;

che lo stesso art.36 Cost. non può trovare incondizionata applicazione in tale settore: concorrendo, in quest’ambito, altri principi di pari rilevanza costituzionale;

che, in particolare, l’operatività della cennata norma trova un limite invalicabile nel disposto dell’art.97 della stessa Costituzione. (L’esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita contrasta, infatti, con il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione nonché con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità proprie dei funzionari).

Va, del resto, considerato

che l’opera di chi svolge mansioni superiori (affidate, spesso, con criteri che non garantiscono il rispetto del menzionato principio di imparzialità) non può identificarsi – "sic et simpliciter" – con quella di chi appartiene ad un diverso livello: e la cui maggior qualificazione professionale (significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato) è stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale;

che, se è vero che – in tempi (relativamente) recenti – l’art.57 del d.lg. 3.2.93 n.29 ha introdotto una nuova e completa disciplina dell’attribuzione temporanea (e si sottolinea con forza tale aggettivo) di mansioni superiori (riconoscendo, entro certi limiti, rilevanza economica a tale attribuzione), è altresì vero che questa norma (la cui operatività era stata più volte differita) è stata abrogata – dall’art.43 del d.lg. 31.3.98 n.80 – senza aver mai avuto concreta applicazione;

che la materia è ora disciplinata dall’art.25 del cennato d.lg. n.80: che prevede, sì, la retribuibilità dello svolgimento di mansioni superiori ma ne rinvia l’applicazione in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi; e con la decorrenza stabilita da questi.

Conclusivamente; ribadito

che, nell’ambito del pubblico impiego, è la qualifica (e non l’attività concretamente svolta) il parametro al quale la retribuzione è inderogabilmente riferita (considerato anche l’assetto rigido della p.a. sotto il profilo organizzatorio: collegato anch’esso, secondo il paradigma del menzionato art.97 Cost., ad esigenze primarie di controllo e contenimento della spesa pubblica);

che, pertanto, l’Amministrazione è tenuta ad erogare la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori solo qualora una norma speciale (nel caso di specie, lo si ripete, del tutto insussistente) consenta tale assegnazione e la relativa maggiorazione retributiva (cfr. C.d.S., A.p., n.22 del 7/618/11/99),

il ricorso in esame deve ritenersi – appunto – infondato: ed, in quanto tale (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite), meritevole di reiezione.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna la proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-08-2011, n. 17480 Colpa concorso di colpa

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 21 luglio 2005 il Tribunale di Nola rigettava l’appello di G.E. avverso la sentenza del giudice di Pace che aveva parzialmente accolto la sua domanda risarcitoria dei danni riportati dalla sua auto nel sinistro del febbraio 1997 ritenendo non raggiunta la prova della dinamica di esso ai fini dell’accertamento delle colpe in concreto della G. e di D.G.F., conducente dell’altro veicolo venuto a collisione, avuto riguardo alle condizioni di tempo e di luogo – strada di montagna, tortuosa, bagnata – e alle deposizioni testimoniali, inattendibili come ricostruzione storica e piuttosto espressione di valutazioni soggettive, divergenti da quelle di parte attrice – in particolare teste F. – e da quella di parte convenuta, sì che non era superata la presunzione di cui all’art. 2054 cod. civ. e cioè il pari concorso di colpa.

Ricorre per cassazione G.E. cui resiste la s.p.a. Lloyd Adriatico. D.G.F. non ha espletato attività difensiva.

La ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

1.- Pregiudizialmente vanno respinti i rilievi della s.p.a. Lloyd Adriatico di inammissibilità per tardività del ricorso spedito il 19 settembre 2006 dall’ufficiale giudiziario per la notifica ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ. e quindi tempestivamente a norma degli artt. 327 cod. proc. civ. e L. n. 769 del 1969, art. 3, ratione temporis applicabile, un anno e 46 giorni dalla pubblicazione della sentenza, non notificata, la cui impugnazione per cassazione alla sentenza impugnata, pubblicata il 21 luglio 2005, non è soggetta all’art. 366 bis cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006. 2.- La ricorrente denuncia: "Violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; omesso esame di punto decisivo; in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5" per non avere i giudici di merito esaminato le testimonianze dei testi a bordo dell’auto della G., secondo i quali la stessa era nella sua corsia di marcia allorchè fu invasa dall’auto che veniva in senso opposto cagionando l’incidente, mentre i testi di parti convenute non erano stati presenti al sinistro.

Il motivo, volto a riproporre la tesi della responsabilità esclusiva del D.G. sulla base della valutazione delle prove testimoniali diversa da quella operata, con compiuta e logica argomentazione, dai giudici di merito, è inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione pari ad Euro 800 di cui 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge a favore della assicurazione Lloyd Adriatico.

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