Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-09-2011, n. 19444 Ammissione al passivo

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orso principale; assorbimento dell’incidentale.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte, rilevato:

che, con sentenza dell’11.7.06, la Corte d’Appello di Milano ha accolto il gravame proposto da Intesa Gestione Crediti s.p.a. avverso la sentenza 18.4.02 del Tribunale di Lecco – che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione L. Fall., ex art. 98, promossa dalla banca avverso lo stato passivo della Borgonuovo 29 s.r.l. in Amministrazione Straordinaria – ed, in riforma della decisione impugnata, ha riconosciuto prelazione ipotecaria ai crediti dell’appellante già ammessi al chirografo;

che la Borgonuovo 29 s.r.l. in A.S. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi; che Italfondiario s.p.a., nella sua qualità di procuratore di Intesa San Paolo s.p.a. e di Castello Finance s.r.l. (succedute, la prima a titolo universale e la seconda a titolo particolare, ad Intesa Gestione Crediti s.p.a.) ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato;

che i ricorsi, di cui va disposta la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c., sono stati proposti nella vigenza dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, comma 1 ed abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 47 (applicabile ai ricorsi per cassazione avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2.3.06 e sino alla data di entrata in vigore della norma abrogatrice). che con entrambi i motivi del ricorso principale la Borgonuovo 29 in A.S. ha denunciato violazione di legge e/o vizi di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;

che tuttavia, sotto il primo profilo, i motivi non contengono i prescritti quesiti di diritto, che avrebbero dovuto essere formulati in un’apposita parte del ricorso, a ciò deputata, attraverso espressioni specifiche, idonee a evidenziare sia la "regula iuris" adottata nel provvedimento impugnato, sia quella diversa ritenuta applicabile (Cass. S.U. n. 12339/010), mentre, sotto il secondo, sono privi di un momento di sintesi volto a circoscriverne puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in ordine alla loro formulazione ed alla valutazione della loro immediata ammissibilità.

(Cass. S.U. cit.). che il ricorso principale va pertanto dichiarato inammissibile;

che resta in conseguenza assorbito il ricorso incidentale condizionato di Italfondiario s.p.a.;

che le spese del processo seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte: riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale; condanna la Borgonuovo 2 9 s.r.l. in Amministrazione Straordinaria a pagare ad Italfondiario s.p.a., nella spiegata qualità, le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000 per onorari ed Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 06-10-2011, n. 20479 Divisione

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 5/10/1998 T.F. conveniva in giudizio la sorella T.B. per chiedere la divisione giudiziale di un immobile del quale esse erano unione comproprietarie nonchè a liquidazione di una indennità corrispondente al mancato godimento del bene che era utilizzato in via esclusiva dalla sorella.

T.B. si costituiva, non si opponeva allo scioglimento della comunione e chiedeva l’assegnazione del bene previo pagamento del conguaglio di L. 16.855.000 corrispondente alla quota ereditaria rivalutata spettante a ciascun erede.

Nel giudizio di primo grado era depositata, in data 4/2/2000, consulenza tecnica di ufficio che accertava la non divisibilità del bene che valutava, per l’intero in L. 368.000.000.

Con sentenza non definitiva del 10/1/2002 il Tribunale di Roma disponeva lo scioglimento della comunione e, accertata l’indivisibilità del bene e l’inaccoglibilità della domanda di assegnazione per l’insufficienza del conguaglio offerto, disponeva la vendita del bene rimettendo la causa in istruttoria per il prosieguo.

T.B. proponeva appello riformulando domanda di assegnazione con addebito degl’eccedenza nell’importo stabilito da CTU o nell’importo ritenuto di giustizia dal giudice.

T.F. si costituiva eccependo l’inammissibilità dell’appello avverso sentenza non definitiva rispetto alla quale era stata formulata riserva di appello al definitivo e affermando di non opporsi alla domanda di assegnazione, ma a condizione che le fosse riconosciuto l’equivalente del valore attuale della quota di spettanza.

La Corte di Appello di Roma con sentenza dei 22/11/2005 disponeva l’assegnazione dell’immobile in proprietà esclusiva a T. B. previo pagamento a titolo di conguaglio della somma di L. 184.082.500, pari al 50% del valore del bene secondo la stima del 4/2/2000, oltre rivalutazione e interessi; confermava, nel resto la sentenza appellata.

T.F. propone ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi; resiste con controricorso T.B..
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente, deducendo la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., assume che il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto di pronunciare secondo Le concordi richieste delle parti stabilendo il conguaglio dovuto ad essa ricorrente nell’importo pari alla metà della stima dell’intero immobile effettuata in data 4/2/2000, perchè essa ricorrente mai aveva prestato adesione alla determinazione del conguaglio con riferimento alla stima del 4/2/2000. 2. Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 720 c.c., degli artt. 279, 340 e 345 c.p.c. e il vizio di motivazione lamenta:

– che, in violazione dell’art. 340 c.p.c., non sarebbe stata dichiarata, malgrado la formale eccezione, l’inammissibilità dell’appello della sentenza per la quale era stata formulata riserva di proporre appello unitamente all’appello contro la sentenza definitiva;

– che non sarebbero state esaminate le questioni, pur sollevate, relative alla proponibilità della nuova istanza di assegnazione non connessa all’impugnazione oleica sentenza e alla tempestività della nuova istanza di assegnazione essendo già stata disposta la vendita all’incanto;

che erroneamente la sentenza non definitiva sarebbe stata qualificata come sentenza definitiva perdurando, invece, controversia tra le parti circa la liquidazione della indennità spettante ad essa ricorrente per il mancato godimento dell’immobile.

3. Con il terzo motivo la ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 720 c.c., dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. e il vizio di motivazione e di omesso esame di documenti, lamenta:

– che in violazione dell’art. 720 c.p.c. e malgrado espressa richiesta, il giudice di appello avrebbe omesso di aggiornare fino al momento dell’assegnazione la stima necessaria per la determinazione del conguaglio c.a. in relazione alla lievitazione del prezzo di mercato, costituente fatto notorio e trascurando inoltre di esaminare la CTU del 27/7/2004, già superiore alla stima dell’Aprile 2000 e comunque ancora inferiore al valore attuale del bene pari a circa 500.000,00 Euro.

4. L’eccezione di inammissibilità dell’appello, formulata con il secondo motivo è fondata e merita accoglimento.

Occorre premettere che l’inammissibilità dell’appello ancorchè non rilevata dal giudice del gravame è sempre rilevabile, anche di ufficio, salvo i limiti dei giudicato quando la questione, esaminata dal giudice del gravame, non abbia formato oggetto di ricorso (cfr.

Cass. 9/6/1996 n. 6235).

Nel giudizio di primo grado era stata proposta, insieme alla domanda di divisione, la domanda di liquidazione dell’indennità spettante all’attrice per il mancato godimento del bene oggetto di divisione.

Il giudice del primo grado aveva pronunciato solo sulla questione relativa alla divisibilità del bene (che aveva escluso) e sulla ritenuta inammissibilità della domanda di assegnazione disponendo la vendita del bene e la prosecuzione del giudizio anche per le spese.

Avverso tale sentenza T.B. si era riservata di proporre appello unitamente all’appello avverso la sentenza definitiva.

Il giudice di appello ha ritenuto ammissibile l’appello qualificando come definitiva la sentenza di primo grado, con ciò mostrando di aderire all’orientamento c.d. sostanziale, che attribuiva rilevanza all’effettivo contenuto della decisione, e cioè alla sua intrinseca autonomia rispetto ad una ulteriore decisione, ma in contrasto con l’orientamento c.d. formale che prescindeva dal contenuto della pronuncia ed attribuiva valore decisivo all’esistenza o meno di un provvedimento di separazione emesso dal giudice ai sensi dell’art. 279 c.p.c., comma 2, n. 5.

Il contrasto, già composto con sentenza n. 1577/90 delle S.U. nel senso della necessità di un formale provvedimento di separazione delle cause per attribuire natura di sentenza definitiva alla sentenza che decida solo alcune delle domande proposte tra gli stessi soggetti, si è successivamente riproposto ed è stato nuovamente deciso dalle S.U. con la riaffermazione del principio per il quale è da considerarsi non definitiva agli effetti della riserva di impugnazione differita, la sentenza con la quale, in ipotesi di domande cumulate tra gli stessi soggetti, il giudice decida una o più delle domande proposte, con prosecuzione del procedimento per le altre senza disporre la separazione ai sensi dell’art. 279 c.p.c., comma 2, n. 5, e senza provvedere sulle spese in ordine alla domanda o alle domande decise, ma rinviandone la liquidazione all’ulteriore corso del giudizio (Cass. S.U. 8/10/1999 n. 711).

Non si ravvisano elementi per rimettere in discussione il principio affermato e poi riaffermato dalle S.U. Pertanto, tenuto conto che:

in primo grado erano state proposte, in unico processo, due distinte domande e ne era stata decisa una sola senza che fosse disposta separazione; – T.B. ai sensi dell’art. 340 c.p.c. aveva formulato riserva di appello avverso la sentenza non definitiva che aveva poi immediatamente appellato senza attendere la sentenza definitiva, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con orientamento qui condiviso e ribadito, è, come detto, consolidata nel senso che dal "differimento" delle impugnazioni proponibili nei confronti della sentenza non definitiva scaturisce, ai sensi del disposto dell’art. 340 c.p.c., l’onere di proporle "unitamente" a quelle contro le successive sentenze definitive, o non definitive immediatamente impugnate, con la conseguente inammissibilità dell’impugnazione immediata (da considerare priva temporaneamente di oggetto) di una sentenza non definitiva di cui la parte si sia riservata l’impugnazione differita ai sensi degli artt. 340 e 361 c.p.c.;

in accoglimento del secondo motivo di ricorso deve cassarsi senza rinvio la sentenza impugnata e deve dichiararsi l’inammissibilità dell’appello proposto da T.B..

5. il primo e il terzo motivo, contenendo censure di merito formulate avverso la sentenza impugnata, sono assorbiti dalla rilevata inammissibilità dell’appello che ne preclude l’esame.

6. In conclusione, deve essere cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, deve dichiararsi l’inammissibilità dell’appello immediato.

Tenuto conto della natura esclusivamente processuale della decisione, assunta su questioni che hanno dato origine a contrasti giurisprudenziali, possono integralmente compensarsi le spese del giudizio di appello e di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri e dichiara inammissibile l’appello immediato; compensa le spese del giudizio di appello e di questo giudizio di Cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 22-06-2011, n. 917 Agricoltura e alimenti

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente Azienda Agricola La Dorita di Tadini Enrico, con sede a Fornovo S. Giovanni in Provincia di Bergamo, svolge attività di produzione di latte.

2. Come ogni produttore di latte la ricorrente deve mantenersi entro il quantitativo di riferimento individuale (secondo la definizione dell’art. 6 del Reg. CE 29 settembre 2003 n. 1788/2003), ovvero entro la quota individuale (nella terminologia dell’art. 67 del Reg. CE 22 ottobre 2007 n. 1234/2007), al fine di evitare l’applicazione del prelievo sulle eccedenze nell’ipotesi di superamento del quantitativo di riferimento nazionale (ovvero della quota nazionale) spettante all’Italia in base ai suddetti regolamenti (v. rispettivamente l’allegato I e l’allegato IX). Poiché l’Italia è uno dei (pochi) Stati dell’Unione in cui si è verificato storicamente e continua ad esservi un problema di sovrapproduzione di latte rispetto alla quota nazionale (v. considerando n. 8 del Reg. CE 19 gennaio 2009 n. 72/2009), l’esigenza per i singoli produttori di acquisire quote individuali aggiuntive è particolarmente rilevante. Questo almeno fino alla scadenza del regime delle quote: la liberalizzazione del mercato è (attualmente) prevista a partire dal 1 aprile 2015.

3. Poiché la capacità produttiva aziendale è superiore alla quota individuale, la ricorrente ha stipulato in data 21 febbraio 2007 un contratto di affitto di quote latte con l’azienda inglese RH Derryman avente sede a Sladesbridge (Cornovaglia). Il contratto prevede l’acquisto da parte della ricorrente di diritti per complessivi 102.987 Kg di latte, che si sommano alla quota individuale originaria pari a 123.422 Kg.

4. Una volta stipulato il contratto la ricorrente ne ha chiesto la validazione alla Provincia di Bergamo. Quest’ultima tuttavia, con provvedimento del dirigente del Servizio Produzioni Agricole del 15 marzo 2007, ha negato la registrazione dell’affitto delle quote articolando la propria posizione in quattro punti che si possono così sintetizzare:

(i) la cessione a qualunque titolo di quote individuali tra produttori di Stati diversi dell’Unione non è prevista dalla normativa nazionale di cui al DL 28 marzo 2003 n. 49;

(ii) questo tipo di cessione non è previsto neppure dalla normativa comunitaria, anzi l’art. 18 par. 2 del Reg. CE 1788/2003 stabilisce espressamente che il trasferimento di quantitativi individuali senza corrispondente cessione di terre avvenga a livello nazionale o in ambiti ancora più ristretti, senza alcuna menzione degli scambi transfrontalieri;

(iii) la giurisprudenza amministrativa si è espressa in senso contrario alla libera circolazione delle quote individuali tra gli Stati dell’Unione (v. TAR Brescia 5 giugno 2006 n. 679);

(iv) la stessa Commissione Europea in un parere (il riferimento sembra diretto alla nota della Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Agricolo del 7 agosto 2006) ha espresso una posizione contraria al passaggio di quote individuali (in quel caso dalla Gran Bretagna e dall’Ungheria all’Italia), in quanto il Reg. CE 1788/2003 rende ogni Stato dell’Unione responsabile della propria quota nazionale e non prevede specificamente il trasferimento da uno Stato all’altro.

5. Contro il suddetto provvedimento la ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato l’11 maggio 2007 e depositato il 7 giugno 2007. La tesi della ricorrente si basa sulla natura negoziabile delle quote individuali, espressamente riconosciuta dalla normativa comunitaria. Da tale caratteristica intrinseca deriverebbe quale corollario che alle quote individuali deve essere consentito di passare da uno Stato all’altro senza restrizioni, per il principio di libera circolazione delle merci stabilito dai Trattati, salvo il rispetto del quantitativo complessivo a livello comunitario. Per garantire il limite di produzione comunitario sarebbe sufficiente istituire un registro nazionale delle cessioni transfrontaliere di quote individuali, integrato dalle necessarie notificazioni alla Commissione Europea.

6. Una sollecitazione in questo senso è stata in effetti inviata al Ministero delle Politiche Agricole e alla Regione Lombardia dalla cooperativa La Lombarda, anche nell’interesse dei soci produttori, con lettera del 12 febbraio 2007. Il Ministero ha però respinto il progetto relativo alle cessioni transfrontaliere con nota del 23 febbraio 2007 richiamando il parere della Commissione Europea. Anche la Regione (DG Agricoltura) con nota del 25 maggio 2007 si è espressa negativamente utilizzando argomentazioni analoghe a quelle esposte dalla Provincia nel provvedimento oggetto del presente ricorso.

7. La Provincia, la Regione e le amministrazioni statali interessate si sono costituite in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

8. Sulle questioni proposte dalla ricorrente si possono svolgere le seguenti considerazioni:

(a) il mercato comune del latte è sottoposto dal 1984 a una disciplina antiliberistica sul lato dell’offerta (peraltro in Italia, dopo un iniziale periodo di disapplicazione, la normativa comunitaria è stata recepita solo con la legge 26 novembre 1992 n. 468). I regolamenti comunitari prevedono un meccanismo di contenimento della produzione basato sulla fissazione di quote nazionali e di quote individuali (v. art. 1 e 6 del Reg. CE 1788/2003; art. 66 e 67 del Reg. CE 1234/2007). Tale sistema, che impone un sacrificio a tutti i produttori singolarmente intesi, mira al sostegno dei prezzi e quindi garantisce indirettamente il livello di reddito dell’intera categoria;

(b) il meccanismo presuppone un comportamento virtuoso da parte dei produttori ma il contingentamento della produzione è comunque assicurato da un pesante deterrente economico a carico di quanti non rispettano la quota individuale, ossia dal prelievo sulle eccedenze, che si applica quando viene superata complessivamente la quota nazionale (v. art. 1 e 2 del Reg. CE 1788/2003; art. 78 par. 1 del Reg. CE 1234/2007). Gli Stati di appartenenza dei produttori sono responsabili del rispetto della quota nazionale, in quanto da un lato sono debitori diretti verso l’Unione del prelievo sulle eccedenze entro il limite del 99% dell’importo dovuto (v. art. 3 del Reg. CE 1788/2003; art. 78 par. 2 del Reg. CE 1234/2007) e dall’altro sono tenuti a riscuotere il prelievo dai produttori responsabili dello splafonamento (v. art. 4 del Reg. CE 1788/2003; art. 79 del Reg. CE 1234/2007);

(c) in un mercato contingentato le quote individuali sono beni giuridici che accrescono il patrimonio delle aziende agricole. Il rilievo economico ha più profili: (1) la possibilità di produrre latte con una concorrenza limitata e quindi con una garanzia implicita di tenuta dei prezzi; (2) il maggior valore della terra (ossia dell’azienda agricola) se ceduta assieme alle quote individuali; (3) il valore di scambio della quota (o parte di quota) non utilizzata, se ceduta o data in affitto senza contestuale cessione di terre;

(d) la natura di bene commerciabile della quota individuale è implicita nella normativa comunitaria ed è coerente con il principio di libera circolazione delle merci (v. art. 23 TCE; art. 28 TFUE). Il diritto comunitario si preoccupa però di salvaguardare la possibilità che gli Stati perseguano finalità di interesse collettivo limitando o regolando lo scambio delle quote. In particolare agli Stati è data la facoltà di (1) istituire una riserva nazionale (da ripartire poi tra i produttori) ritirando le quote individuali non utilizzate, oppure riducendo in modo lineare le quote individuali, o ancora imponendo una trattenuta sulle quote individuali oggetto di trasferimento tra i produttori (v. art. 14 del Reg. CE 1788/2003; art. 71 del Reg. CE 1234/2007); (2) stabilire specifici vincoli alla cessione temporanea di quote individuali, ad esempio limitando gli acquirenti idonei o restringendo la libertà di trasferimento all’interno di ambiti regionali (v. art. 16 del Reg. CE 1788/2003; art. 73 del Reg. CE 1234/2007);

(e) la discrezionalità riconosciuta dal diritto comunitario agli ordinamenti nazionali determina una notevole frammentazione dei regimi delle cessioni di quote individuali a livello dei singoli Stati. Questi ultimi sono comunque responsabili nei confronti dell’Unione del rispetto della quota nazionale anche con riferimento alle quote individuali oggetto di cessione tra i produttori;

(f) occorre a questo punto fare una parentesi per precisare che all’interno della politica agricola comune il sistema delle quote è affiancato da altre misure a sostegno del mercato del latte e del reddito dei produttori. Inizialmente il sistema era basato su un prezzo indicativo del latte (v. art. 3 del Reg. CE 17 maggio 1999 n. 1255/1999) e su prezzi minimi garantiti (prezzi di intervento) per alcuni prodotti derivati, tra cui il burro e il latte scremato in polvere (v. art. 4 del Reg. CE 1255/1999). Essendo prevista una riduzione graduale dei prezzi indicativi e dei prezzi di intervento, erano programmati in funzione compensativa con decorrenza dal 2005 anche pagamenti diretti a favore dei produttori in misura proporzionale alla consistenza delle quote individuali (v. art. 16 e 17 del Reg. CE 1255/1999). Tutte queste misure operano (tendenzialmente) in antitesi rispetto al sistema delle quote, perché, mentre quest’ultimo attraverso il prelievo sulle eccedenze rende pesantemente antieconomico l’incremento della produzione, i prezzi indicativi e di intervento e i pagamenti diretti basati sulle quote individuali incentivano, al contrario, le aziende agricole a produrre quantità maggiori e ad acquisire tramite affitto o altri schemi contrattuali ulteriori quote individuali. Questo era lo scenario nel 2003;

(g) importanti novità sono però state introdotte dalla riforma della politica agricola comune del 2003 (v. Reg. CE 29 settembre 2003 n. 1782/2003; inoltre con specifico riferimento al settore del latte v. Reg. CE 29 settembre 2003 n. 1787/2003). In particolare, il prezzo indicativo del latte è stato eliminato e i prezzi di intervento sono stati ulteriormente ridotti (v. art. 1 del Reg. CE 1787/2003), mentre i pagamenti diretti sono stati così rimodulati: in una fase transitoria (20042007) sono rimasti accoppiati alle quote latte individuali nella forma di premi base e pagamenti supplementari (v. art. 95 e 96 del Reg. CE 1782/2003), in seguito sono stati disaccoppiati dalla produzione e inseriti nel regime di pagamento unico. In base a tale regime i produttori sono titolari di diritti all’aiuto calcolati suddividendo l’importo di riferimento (ossia la media triennale di premi base e pagamenti supplementari percepiti in un dato periodo) per gli ettari di superficie aziendale considerati ammissibili (v. art. 37 e 43 del Reg. CE 1782/2003). In Italia il passaggio del settore lattierocaseario al regime di pagamento unico è avvenuto con il DM 5 agosto 2004 a decorrere dal 1 gennaio 2006. Il regime di pagamento unico disaccoppiato dalla produzione è stato ribadito nel Reg. CE 19 gennaio 2009 n. 73/2009;

(h) dunque se in passato si poteva supporre che il commercio transfrontaliero delle quote individuali fosse potenzialmente in conflitto con la politica agricola comune, in quanto il pieno sfruttamento del quantitativo di latte stabilito per l’intera Unione provocava anche il pagamento dei sussidi collegati al livello della produzione incrementando così la spesa pubblica comunitaria, questa obiezione non ha più lo stesso valore dopo che vi è stato il passaggio al regime di pagamento unico disaccoppiato. Nel nuovo regime le aziende agricole producono per il mercato e non più per i sussidi (con alcune eccezioni, che però dovrebbero rimanere marginali). In questa prospettiva il vincolo territoriale ha un senso non tanto per le quote latte ma per i diritti all’aiuto (che sostengono economicamente l’insediamento di un’azienda agricola su un certo territorio anche allo scopo di mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali). Al riguardo è significativo che per i diritti all’aiuto la cessione sia consentita solo a favore di un altro agricoltore stabilito nello stesso Stato (v. art. 46 del Reg. CE 1782/2003; art. 43 del Reg. CE 73/2009), mentre non è stata espressamente stabilita un’identica limitazione per le quote latte;

(i) in altri termini, se ormai la politica agricola comune ha svincolato gli aiuti dalla produzione lasciando liberi gli operatori economici di produrre secondo le condizioni di mercato, viene meno una ragione strutturale per impedire la cessione transfrontaliera delle quote latte. Questo tipo di liberalizzazione, nel mercato comunitario del latte, opererebbe come una forma di compensazione tra le quote nazionali. I quantitativi trasferiti verrebbero sottratti alla quota nazionale dello Stato del cedente e contestualmente aggiunti alla quota nazionale dello Stato dell’acquirente, mentre il quantitativo comunitario rimarrebbe invariato. Gli acquirenti avrebbero la possibilità di aumentare la produzione, il che dovrebbe consentire alle aziende agricole più motivate di crescere e raggiungere economie di scala che diventeranno particolarmente importanti quando dal 2015 le quote latte saranno completamente abolite. Vi sarebbero poi in via teorica ulteriori benefici: diminuirebbe il rischio di splafonamento, in quanto verrebbe data un’alternativa legale ai soggetti che non intendono lasciare inutilizzata la propria capacità produttiva, e diminuirebbe anche il rischio di una sottoproduzione a livello comunitario (a un simile rischio fa riferimento il considerando n. 8 del Reg. CE 72/2009, il quale sottolinea come nell’attuale situazione di forte domanda interna ed esterna le quote siano un fattore limitativo dell’espansione della produzione e un elemento in grado di falsare la risposta dei produttori ai segnali di prezzo);

(j) vi sono però alcune condizioni che sembrano tuttora necessarie perché la cessione transfrontaliera possa essere praticata: (1) deve essere accertata la rinuncia degli Stati a dirottare le quote individuali non utilizzate verso la riserva nazionale, o a limitare comunque la cessione di quote individuali; (2) deve esistere un effettivo sistema di notificazioni tra gli Stati interessati e tra questi e la Commissione Europea, allo scopo di assicurare con certezza il rispetto del limite complessivo all’interno dell’Unione; (3) occorre stabilire quale Stato assuma la posizione di debitore nei confronti dell’Unione per il caso di splafonamento connesso alla cessione delle quote individuali, e verso quale produttore vada effettuato il prelievo sulle eccedenze e con quali modalità;

(k) nella fattispecie in esame queste condizioni non sussistono o comunque non sono state evidenziate: (1) non è puntualmente documentata la rinuncia della Gran Bretagna a prevedere una riserva nazionale o altre restrizioni alla circolazione delle quote individuali; (2) il sistema di notificazioni non può funzionare se gli uffici della Commissione Europea non annotano le quantità scambiate certificando erga omnes il rispetto della produzione complessiva a livello comunitario; (3) non è stata chiarita tramite accordi bilaterali la ripartizione della responsabilità verso l’Unione degli Stati a cui appartengono i contraenti, né in via sussidiaria questi ultimi hanno offerto garanzie a copertura del rischio di splafonamento.

9. In conclusione il ricorso deve essere respinto. La complessità di alcune questioni consente l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 11-07-2011, n. 4154 Farmacia

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’antefatto della presente controversia è rappresentato da un atto del 1961 con il quale il Comune di Capena ha affidato alla farmacista dottoressa T. la gestione provvisoria della unica farmacia allora esistente in quel territorio comunale.

Va notato che la farmacia non era vacante, bensì, formalmente, di titolarità dello stesso Comune, quale farmacia comunale. Ma il Comune, pur mantenendo la titolarità, aveva ritenuto, nelle more del concorso per la nomina di un direttore (a quanto pare mai bandito), di nominare un gestore provvisorio nella persona della dottoressa T..

Nei decenni successivi, la dottoressa T. ha chiesto di giovarsi delle leggi "di sanatoria" emanate di tempo in tempo (a partire dalla legge n. 892/1984) che concedevano ai gestori provvisori di trasformarsi in titolari pleno iure. Si poneva, fra l’altro, il problema di stabilire se tali norme riguardassero solo i gestori provvisori di farmacie vacanti (ossia prive di titolare) o anche i gestori di farmacie di titolarità comunale (come nella specie).

Ciò ha dato luogo ad un contenzioso fra la dottoressa T. e il Comune di Capena, con vari ricorsi; da ultimo, il ricorso iscritto al T.A.R. del Lazio con il n. 9660 del 1998.

2. In pendenza di quel ricorso, fra il Comune e la dottoressa T. è stato stipulato un atto di transazione, con il quale il Comune, in buona sostanza, ha ceduto alla T. la farmacia, a titolo oneroso.

La transazione è stata approvata dal consiglio comunale di Capena con delibera 22 febbraio 2004, n. 2.

Quest’ultimo provvedimento è stato impugnato davanti al T.A.R. del Lazio (ricorso n. 5909 del 2004) dall’attuale appellante dottor C. (in proprio e quale legale rappresentante di una società in accomandita semplice). Costui – pur essendo estraneo formalmente alla controversia fra il Comune e la T. – esponeva di avere interesse, quale farmacista, a che la farmacia in questione venisse messa a pubblico concorso secondo le regole generali, anziché ceduta a trattativa privata; e a tutela di questo interesse deduceva vari motivi d’impugnazione contro la delibera consiliare..

3. Infine sono intervenuti due provvedimenti della Regione Lazio.

Con il primo (8 ottobre 2004) la Regione ha dichiarato decaduto il Comune di Capena dalla titolarità della farmacia in questione. Con il secondo (7 dicembre 2004), preso atto che la titolarità della farmacia era ormai vacante e che la dottoressa T. ne aveva la gestione provvisoria, ha applicato la più recente legge di "sanatoria" attribuendo alla stessa T. la titolarità pleno iure della farmacia.

Questi atti sono stati impugnati davanti al T.A.R. Lazio dal Comune di Capena (ricorso n. 71/2005).

4. I tre ricorsi sono stati discussi all’udienza del 7 marzo 2007 e decisi con unica decisione.

Il T.A.R. ha dichiarato inammissibile per difetto d’interesse il ricorso del Comune contro gli atti della Regione. Ha dichiarato inammissibile (rectius improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse) il ricorso della dottoressa T. contro il Comune in quanto la controversia era stata superata dall’atto di transazione. Ha altresì dichiarato inammissibile (rectius improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse) il ricorso del dottor C. contro la delibera consiliare in quanto la indizione di un pubblico concorso è ora definitivamente preclusa dall’atto regionale del 7 dicembre 2004; atto che il dottor C. non ha impugnato.

Le spese del giudizio sono state compensate.

5. La sentenza del T.A.R. è appellata unicamente dal dottor C. (il quale agisce, come già in primo grado, in proprio e quale legale rappresentante della società G.).

La prima e principale censura dell’atto di appello è rivolta contro la decisione del T.A.R. di riunire i tre ricorsi, laddove, a giudizio dell’appellante, non vi erano sufficienti ragioni di connessione e comunque non era stata data alle parti la possibilità di discutere in merito alla riunione.

In secondo luogo l’appellante deduce che non poteva essergli addebitata, in suo pregiudizio, la mancata impugnazione dell’atto regionale del 7 dicembre 2004, dal momento che questo atto non era stato da lui conosciuto.

6. Resistono all’appello la dottoressa T. e il Comune di Capena.

7. Questo Collegio osserva che le censure rivolte contro la riunione, fatta in primo grado, dei tre ricorsi sono per un verso infondate e per l’altro inammissibili.

7.1. Va premesso che la disciplina della riunione di ricorsi nel processo amministrativo era contenuta (al tempo della decisione impugnata) nell’art. 52 del regolamento di procedura approvato con regio decreto n. 642/1907.

La disposizione configura il relativo potere come latamente discrezionale ed esercitabile anche d’ufficio; inoltre parla di "connessione" senza meglio precisare tale concetto, tanto meno dandone una definizione restrittiva nel senso che siano connessi solo i ricorsi che abbiano per oggetto il medesimo atto e/o dove vi sia piena identità delle parti.

Peraltro, si può dare qui per notorio e assolutamente pacifico che la prassi, ormai ultrasecolare, sia nel senso di una interpretazione estensiva, piuttosto che restrittiva, del concetto di connessione. Così non si richiede che sia impugnato il medesimo atto, ma è sufficiente che gli atti impugnati appartengano ad una medesima vicenda di fatto, oppure che la decisione di un ricorso sia in qualche modo influenzata o condizionata dalla decisione dell’altro. Quanto alle parti, è sufficiente una coincidenza anche parziale.

7.2. Nel caso in esame, è palese che gli atti impugnati nei tre ricorsi appartenessero ad una sola vicenda sostanziale: quella originata dalla pretesa della dottoressa T. di conseguire la titolarità della farmacia. Inoltre non si può negare uno stretto rapporto di pregiudizialità: ad esempio, pare indiscutibile che la transazione, impugnata da C. col secondo ricorso, abbia fatto venir meno l’interesse alla decisione del primo ricorso; sicché, ove mai il ricorso di C. fosse stato accolto, verosimilmente avrebbe riacquistato interesse il ricorso della T.. Infine, sta di fatto che in ciascuno dei tre ricorsi erano parti la dottoressa T. e il Comune di Capena; solo nel secondo ricorso vi era, in più, un terzo contraddittore nella persona del dottor C., mentre nel terzo ricorso stava in giudizio anche la Regione.

Ciascuno di questi profili appare di per sé più che sufficiente a giustificare la decisione (discrezionale) di riunire i tre ricorsi.

7.3. A parte ciò, le censure contro la riunione dei ricorsi sono inammissibili per difetto d’interesse, in quanto in linea di principio dal fatto della riunione, in sé considerato, non derivano pregiudizi per le parti. Eventuali errores in iudicando, in ipotesi causati dalla riunione, possono e debbono essere censurati quali vizi della sentenza, restando però insindacabile la riunione in sé.

D’altra parte, le interferenze fra un atto amministrativo e l’altro, e fra le rispettive impugnazioni, sono quelle che sono e tali restano anche se i giudizi sono separati; e anche se, al limite, i giudici che emanano le sentenze sono ciascuno all’oscuro del lavoro degli altri. Se il provvedimento impugnato con un determinato ricorso viene vanificato per effetto di un diverso atto sopravvenuto, la sentenza che, in ipotesi, accolga quel ricorso (in quanto il giudice, ignorando l’atto sopravvenuto, ha creduto che l’interesse a ricorrere fosse tuttora vivo) è, comunque, inutile per chi l’ha ottenuta, e per il giudice è stata una pura perdita di tempo; cosa di cui si sente tanto meno il bisogno in un sistema che deve fare i conti con la legge Pinto. La riunione di ricorsi lato sensu connessi è un efficace strumento di razionalizzazione e di economia processuale, anche nell’interesse delle parti (a meno che il loro obiettivo sia, appunto, quello di perdere, o far perdere, tempo). Ciò spiega perché la prassi interpreti estensivamente il concetto di connessione ai fini della riunione.

7.4. Se, poi, si volesse sostenere che il vizio della sentenza consiste nell’aver posto a base della decisione un atto (quello della Regione) rispetto al quale il dottor C., per effetto dell’imprevista riunione, non aveva avuto modo di discutere, si dovrebbe replicare che neppure in seguito, sino a tutt’oggi, il dottor C. ha formulato alcuna critica o riserva (non importa se rituale o meno) in merito alla rilevanza di quell’atto, oppure alla sua legittimità, alla sua efficacia, etc.. Pertanto, se pure si volesse interpretare in questo senso la censura rivolta da C. contro la riunione dei ricorsi, sarebbe questa una censura manifestamente inammissibile per difetto d’interesse.

8. Passando ora alle ulteriori questioni, conviene rilevare innanzi tutto che l’appellante si duole che il proprio ricorso sia stato dichiarato inammissibile (rectius improcedibile) per sopravvenuto difetto d’interesse, ma non spende parola per spiegare come e perché il suo interesse a ricorrere permanga pur dopo l’emanazione delle determinazioni regionali dell’ottobre e dicembre 2004.

Peraltro, che l’interesse del dottor C. sia venuto meno sembra evidente e non contestabile.

Ed invero, per effetto di quei provvedimenti regionali la dottoressa T. ha conseguito ope legis la titolarità della farmacia in quanto beneficiaria (secondo l’assunto della Regione) della sanatoriadi cui all’art. 46, legge n. 3/2003.

In altre parole, la farmacia è stata sottratta al pubblico concorso (e dunque anche alle aspettative del dr. C.) per una ragione autonoma e indipendente rispetto alla transazione che la dottoressa T. aveva concluso con il Comune.

Pertanto, un eventuale annullamento della transazione (o meglio della delibera consiliare che l’ha approvata) non potrebbe portare alcun vantaggio, a questo punto, al dottor C..

E’ così confermata l’improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse.

9. L’appellante, tuttavia, deduce che l’atto regionale del 7 dicembre 2004 non è stato da lui impugnato perché non ne aveva avuto conoscenza.

Ora, si può pure ammettere che il dottor C. non abbia avuto tempestivamente conoscenza di quell’atto, ma si tratta di un elemento comunque non pertinente.

Ed invero, nella sentenza impugnata non si dice che il C. fosse decaduto dalla facoltà di impugnare l’atto del 7 dicembre 2004, ma semplicemente si enuncia il dato di fatto (oggettivo) che quel provvedimento non risultava impugnato dal dottor C., e pertanto esplicava tutti i suoi effetti.

Semmai, si potrebbe ravvisare un vizio nella sentenza del T.A.R., nella parte in cui trascura di considerare che il dottor C. fosse ancora in termini per impugnare.

Ma di questo ipotetico vizio in tanto avrebbe senso discutere, in quanto il dottor C. avesse, poi, proposta quell’impugnazione che non aveva proposto prima.

Di una tale sopravvenuta impugnazione però l’appellante non fa cenno, né in seno all’atto di appello, né nella successiva memoria. Peraltro dalla pubblicazione della sentenza del T.A.R. alla data odierna sono passati quattro anni; sicché, dato e non concesso che al momento della decisione del T.A.R. la determinazione del 7 dicembre 2004 fosse ancora suscettibile d’impugnazione, oggi sicuramente non lo è più.

Conviene anche notare che l’appellante neppure in questo giudizio di appello spende parola per contestare, sotto qualsivoglia profilo, la legittimità o l’efficacia del provvedimento 7 dicembre 2004.

10. In conclusione, la sentenza va interamente confermata.

Le spese del giudizio d’appello seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese legali in favore delle controparti costituite, liquidandole in Euro 2.500 per ciascuna, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.