Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-06-2011) 21-07-2011, n. 29100

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Con sentenza 29.11/2.12.2010 la corte di appello di Palermo confermava la pregressa decisione del tribunale della stessa città, datata 21.7.2009, che dichiarava S.G.N. colpevole del reato di estorsione pluriaggravata – art. 61 c.p., nn. 6 e 7, art. 628 cpv. c.p. -, tra l’altro anche per la circostanza di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, commesso sino al (OMISSIS), e lo condannava, previo riconoscimento della continuazione con il delitto di favoreggiamento personale già giudicato con sentenza del gip di Palermo in data 7.3.2002, definitiva il 30.4.2002, e previo giudizio di prevalenza delle aggravanti comuni contestate con le generiche, alla pena di anni 8 di reclusione ed Euro 900 di multa, nonchè al risarcimento del danno a favore delle parti civili costituite.

2- I fatti come ricostruiti dai giudici di merito: in seguito e nel corso di numerosi attentati a due imprenditori Mi.Vi. e M.I., il primo dei due veniva contattato il 24.11.1990 dall’imputato che gli riferiva che il gruppo mafioso capeggiato da B.G. ne aveva decretato la morte ma che egli aveva messo i suoi buoni uffici per salvarlo. In seguito ad un ennesimo attentato ai danni del Mi., sulla cui porta di casa veniva fatta esplodere una bomba, questa volta M. contattava l’imputato che gli riferiva che la richiesta estorsiva era di L. 1 miliardo, che per il suo intervento avrebbe dovuto pagare solo Euro 200 milioni oltre una rata mensile di 5 milioni. Fu così che Mi., che intanto aveva appreso il nome dell’intermediario, e M. versavano nelle mani del S., prima che questi fosse arrestato, la somma di L. 180 milioni. Una volta uscito dal carcere, l’imputato chiedeva alle parti offese la somma di 20 milioni che avrebbe anticipato per loro conto consegnandoli agli estortori, ricevendone però un rifiuto. I giudici di appello, per pervenire alla conferma della condanna inflitta in primo grado all’imputato, da un lato, hanno analizzato le dichiarazioni delle persone offese, che riferivano dei contatti avuti su iniziativa del S. che spiegava, nel (OMISSIS), al M. che i mafiosi del luogo, indicandoli per nome, lo avrebbero ucciso se avesse continuato ad interessarsi delle sorti del Mi. suo suocero, preannunciando futuri imminenti attentati che in effetti si verificarono, nonchè anche le dichiarazioni del Mi. che, dopo gli attentati del 1994, fu avvicinato dall’imputato che lo informava del pericolo per la sua vita, rimproverandolo di non aver capito nulla di quanto poteva accadergli. Dall’altro hanno considerato quei giudici le contrarie dichiarazioni di B.G., del tutto in linea con quelle dell’imputato ed entrambe nel senso che questi aveva svolto solo una attività di intermediazione nell’interesse esclusivo delle persone offese., pervenendo però alla determinazione di accreditare le prime e screditare le seconde, in base alla considerazione che il S. aveva svolto una azione di stretto collegamento con i pericolosissimi organizzatori dell’estorsione, si era dimostrato a conoscenza anche dei progetti futuri di attentato di questi ultimi, li aveva comunicati alle persone offese, che intimorite si decisero a versare le somme richieste apportando quindi, il S., un contributo causale all’evento. Facendo perno sulla gravità dei fatti e per non riscontrare l’intento collaborativo del prevenuto, per essere anche state individuate le condotte degli estortori in seguito alle dichiarazioni delle persone offese, la corte di appello perveniva alla calibratura delle pene come da dispositivo.

3 – Tre i motivi di ricorso proposti dalla difesa dell’imputato, con il richiamo all’art. 606 c.p.p., lett. e): carenza di motivazione con riferimento alle valutazione delle dichiarazioni di B. G., B.E.S. e Mo.Gi., che sarebbero state aprioristicamente pretermesse a fronte delle contrarie dichiarazioni delle persone offese, accreditate queste ultime di una fiducia senza esplicitazione delle ragioni perchè le stesse meritassero più credibilità rispetto alle altre.

In proposito il ricorrente sottolinea la valenza positiva del versamento di venti milioni fatto agli estortori nell’interesse degli estorti e la contraddittoria motivazione sul punto dei giudici di merito che, da un lato, quel versamento lo ammettono e, dall’altro, lo mettono in dubbio; b) carenza di motivazione sulla denegata attenuante della collaborazione ex D.L. n. 152 del 1991, art. 8, per non aver preso in considerazione i giudici di merito le dichiarazioni puntuali rilasciate dal S. in sede di indagini preliminari, il (OMISSIS), per non aver ancora considerato che la collaborazione ebbe a proseguire anche in epoca recente, e per non aver valorizzato quanto riconosciuto in punto di collaborazione dai primi giudici; c) ancora carenza di motivazione per non aver riconosciuto prevalenti le attenuanti generiche e per non aver inflitto il minimo assoluto di pena per la ravvisata continuazione.

4 – Il ricorso non è fondato.

Certo non può non convenirsi con la difesa del ricorrente nella adesione al criterio di ragione in forza del quale colui che assume la veste di intermediario fra gli estortori e la vittima, anche se per incarico di quest’ultima, non risponde di concorso nel reato solo se agisce nell’esclusivo interesse della stessa vittima e per motivi di solidarietà umana, altrimenti contribuendo la sua opera alla pressione morale ed alla coazione psicologica nei confronti della vittima e quindi conferendo un suo apporto causativo all’evento.

E per l’appunto questa seconda alternativa hanno ritenuto i giudici di merito essersi verificata nella fattispecie, corredando il loro convincimento con una motivazione che regge alle verifiche di legittimità attente – e solo a rilevare la manifesta illogicità del discorso giustificativo giudiziale. Ebbene quei giudici hanno rimarcato un ruolo incisivo dell’imputato teso ad intimorire le persone offese, a far capire alle predette di essere inserito nell’organizzazione criminale preannunciando addirittura gli attentativi estorsivi che puntualmente poi si verificavano, pressando addirittura il Mi. ammonendolo di non aver capito nulla di quanto succedeva per resistere alle richieste estorsive. E logicamente hanno optato tra le due versioni fornite dagli estortori e dagli estorti per la seconda, per non ritenere credibili le dichiarazioni dei primi, soluzione certo non manifestamente illogica ma che ha a suo favore buoni argomenti logici.

E non mancano ancora i giudici di merito di affrontare il principale argomento difensivo teso a rappresentare nell’imputato la figura dell’intermediario interessato solo alla tutela degli estorti, rilevando che l’avere l’imputato anticipato di tasca propria la somma di 20 milioni che poi richiese in restituzione a Mi. e M. assume un carattere equivoco, a fronte dell’emersione nel giudizio di primo grado di vari rapporti di debito e credito tra l’imputato e le persone offese, a fronte ancora del fatto che queste ultime non furono avvertite previamente dell’asserito anticipo, a fronte del fatto che quest’ultimo, per richiedere la restituzione della somma alle parti offese, ha evidenziato l’insussistenza di una motivazione altruistica nell’agire.

5- Anche il secondo motivo di ricorso non merita accoglimento: invero la circostanza attenuante speciale per la dissociazione di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 si fonda sul mero presupposto dell’utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all’associazione di tipo mafioso e non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell’imputato o, ancora, alle ragioni che hanno determinato l’imputato alla collaborazione (Sez. 6,16.122010/16.3.2011, Casano e a. R.V. 249373; Sez. 2, 19.6/3.7 2008, Alfieri, Rv 24070199). E sul piano oggettivo i giudici di merito hanno ritenuto che l’utilità obiettiva della collaborazione doveva ritenersi svilita, depotenziata per il fatto che all’individuazione compiuta delle condotte criminali si è potuto pervenire solo a seguito delle deposizioni delle persone offese.

6- Le censure costitutive del terzo motivo di ricorso,quelle sulla carenza di motivazione per l’omessa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e per l’eccessività della penarsi spuntano con un solido apparato argomentativo concatenante elementi di chiaro disvalore giuridico sociale: gravità del reato, precedenti penali, rilevante entità dei danni procurati, contesto spiccatamente pericoloso in cui la condotta dell’imputato si è inserita.

Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese processuali nonchè alle spese di parte civile.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè di quelle sopportate dalla parte civile M.I. e Mi.Vi. liquidate in Euro 2000 per onorari oltre spese generali, I.v.a., e c.p.a..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-06-2011) 03-08-2011, n. 30860 Attenuanti comuni danno lieve

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Svolgimento del processo

S.S. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, l’ha riconosciuta colpevole del reato di concorso in furto pluriaggravato in concorso con altre persone, sostanziatosi nella sottrazione, con destrezza, del portafoglio in danno di M.M.G.A..

Con il ricorso si ripongono le medesime doglianze già disattese in appello.

Si lamenta il diniego dell’attenuante del valore lieve della refurtiva (pur erroneamente indicata richiamando l’art. 62 bis c.p., relativo alle attenuanti generiche, già concesse), argomentando sul fatto che nel portafoglio vi era la somma di soli 49 Euro. Non poteva condividersi il diniego opposto dal giudice di merito motivato sul fatto che nel portafoglio erano anche i documenti della p.o. "con i correlati conseguenti ulteriori effetti pregiudizievoli per la persona offesa".

Si sostiene che doveva ravvisarsi il solo tentativo: la circostanza, acclarata in sentenza, che gli operatori di pg. avevano assistito al fatto ed erano intervenuti subito dopo, recuperando la refurtiva, doveva portare ad escludere la consumazione, diversamente da quanto opinato dal giudice di merito.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Ciò perchè, a ben vedere, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo gli stessi considerarsi non specifici: la mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità (Sezione 4^, 8 luglio 2009, Cannizzaro).

Anche a non voler considerare tale profilo processuale, le doglianze anche nel merito sono inaccoglibili.

Quanto all’attenuante prevista dall’art. 62 c.p., n. 4, va ricordato che, allorquando il danno abbia ad oggetto una somma di denaro deve trattarsi di una somma di rilevanza economica minima: per la sussistenza dell’attenuante è necessario, infatti, che il danno arrecato alla parte lesa sia non solo lieve, ma "di speciale tenuità"; e tale speciale tenuità deve essere valutata oggettivamente, in relazione al livello economico medio della comunità, mentre il riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo costituisce solo un criterio sussidiario che potrebbe tutt’al più esercitare influenza negativa, nel senso che, pur essendo il danno di speciale tenuità oggettiva, la concessione dell’attenuante può essere esclusa allorchè, in considerazione delle condizioni particolarmente disagiate della vittima, può avere provocato alla stessa un pregiudizio tale da escludere l’applicazione dell’attenuante in questione (Sezione 2^, 22 novembre 2006, Massimi ed altro).

Già tale rilievo, rispetto alla sottrazione di una somma quale quella in contestazione, legittimerebbe la correttezza del diniego contestato.

Vi è di più. Ai fini della concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, infatti, l’entità del danno deve essere valutata con riferimento al "complessivo" pregiudizio economico subito dalla persona offesa e non già al mero valore intrinseco dell’oggetto sottratto. E’ necessario, inoltre, che il danno cagionato alla persona offesa sia di "minima rilevanza", non essendo sufficiente che esso sia soltanto lieve (Sezione 3^, 8 maggio 2007, Alia).

Sotto questo profilo, in modo incensurabile e non illogico, il giudicante ha apprezzato negativamente il fatto della sottrazione anche dei documenti, tale da importare un pregiudizio incompatibile con i presupposti dell’attenuante.

Correttamente è stato poi ritenuto il reato consumato.

In tema di furto, infatti, ai fini dell’impossessamento e della sottrazione è sufficiente che la cosa sottratta sia passata – anche per breve tempo e nello stesso luogo in cui la sottrazione si è verificata – sotto il dominio esclusivo dell’agente. Il reato è quindi consumato anche se in un secondo momento altri qui, la polizia giudiziaria o la stessa persona offesa abbia impedito al suo autore di assicurarsi definitivamente il possesso della cosa sottratta, magari costringendo lo stesso agente ad abbandonare la refurtiva subito dopo la sottrazione. E, in una tale prospettiva, il reato è parimenti consumato anche laddove il reo, che si sia impossessato della cosa, magari occultandola sulla propria persona, non abbia fatto in tempo ad allontanarsi dal luogo della sottrazione prima di essere stato sorpreso e sottoposto a controllo (Sezione 4^, 7 aprile 2005, Volpi).

A norma del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272, art. 29, il minorenne che abbia proposto ricorso per cassazione non può essere condannato, in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione, al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende (Cassazione, Sezioni unite, 31 maggio 2000 Radulovic).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 03-10-2011, n. 1716 Concessione per nuove costruzioni contributi Edilizia e urbanistica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 07/09/2010 e depositato l’01/10/2010 il ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, vinte le spese.

Premette in punto di fatto di aver presentato innanzi al Comune di Licata (in data 30/12/2009) una D.I.A. per l’esecuzione di opere di ampliamento e sopraelevazione di un immobile in proprietà, allegando alla stessa D.I.A. lo schema del conteggio degli oneri di urbanizzazione connessi ai realizzando lavori. Oneri che, così come quantificati dall’istante, erano corrisposti in data 21/01/2010. Con delibera n.7 del 28/04/2010 il Commissario Straordinario del Comune di Licata ha approvato le nuove tariffe sugli oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria). Con i provvedimenti qui impugnati, il Comune di Licata ha ritenuto che le nuove tariffe vadano applicate a tutte le DD.II.AA. che hanno acquisito efficacia prima dell’entrata in vigore della deliberazione in parola: dal ché la rideterminazione degli oneri asseritamente dovuti dal ricorrente e la richiesta da parte del Comune del versamento del relativo conguaglio nel termine di trenta giorni.

Il ricorso e affidato alle seguenti censure:

1) eccesso di potere e violazione del principio della irretroattività;

2) violazione di legge ex art.24 L.R.25/1997 e violazione del principio di ragionevolezza;

3) violazione dell’art. 107 comma 3 lett.h D.Lgs.267/2000 per difetto di competenza, difetto di istruttorie e mancata comunicazione di avvio e di preavviso di rigetto.

Resiste il Comune di Licata articolando difese.

Con ordinanza n.1056 del 26/11/2010 la domanda cautelare è stata rigettata.

Ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorso non è meritorio di accoglimento per le ragioni che seguono.

Occorre in primo luogo premettere che nel caso di specie manca una effettiva quantificazione degli oneri di urbanizzazione da parte dell’Ente pubblico, siccome è incontroverso che la questione rileva in ordine alla autonoma quantificazione degli oneri compiuta dallo stesso ricorrente all’atto della presentazione della D.I.A..

Ed invero, secondo la giurisprudenza ormai prevalente, la dichiarazione d’inizio attività non ha natura provvedimentale, trattandosi piuttosto di un atto privato che vale a determinare un necessario contatto con la pubblica amministrazione la quale mantiene il potere di verificare la sussistenza di tutti i requisiti e presupposti per l’esercizio dell’attività intrapresa dal privato, anche in relazione -come nel caso di specie- alla unilaterale quantificazione degli oneri di urbanizzazione apprestata autonomamente dal privato. Ciò induce a ritenere che in presenza di una D.I.A. e del consolidarsi della stessa relativamente all’attività edificatoria, l’Amministrazione legittimamente può comunque addivenire alla corretta quantificazione degli oneri di urbanizzazione chiedendone il conguaglio in ragione della modifica nelle more intervenuta.

Questo Tribunale Amministrativo (sent. 1/2004) ha già affermato che l’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione disposto con atto successivo e con effetto retroattivo risulta legittimo solo nelle fattispecie nelle quali nella concessione edilizia fosse stata inserita una espressa clausola "salvo conguaglio". Ai sensi di legge, nelle more dell’aggiornamento delle gli oneri, le concessioni edilizie sono comunque rilasciate con la clausola del "salvo conguaglio", come prescrive adesso il comma 2 dell’art.14 L.R.19/1994 (come sostituito dall’art.24 L.R.25/1997 a sua volta in ultimo sostituito dall’art.17 comma 12 L.R.4/2003). Il principio giurisprudenziale prima richiamato, e qui condiviso, può trovare applicazione anche nei casi in cui la clausola di "salvo conguaglio" debba ritenersi connaturata alla specifica fattispecie in cui la determinazione degli oneri di urbanizzazione non promana dalla P.A. ma sia stata determinata unilateralmente dal privato all’atto di presentazione della D.I.A., poi consolidatasi.

Anche in tali evenienze, ad avviso del Collegio, non può infatti parlarsi di una violazione del principio irretroattività degli atti amministrativi. Vieppiù che l’aggiornamento degli oneri, seppur adottata con la delibera 7/2010 dopo il termine previsto dalla norma, copre l’anno di competenza in cui si è consolidata (sul piano relativo all’attività edificatoria) la Dichiarazione di Inizio Attività presentata in data 30/12/2009.

Ritiene questo decidente di non potere aderire alla opposta prospettazione del ricorrente che, diversamente, lamenta che la P.A., nei termini di consolidamento della D.I.A., avrebbe almeno dovuto esprimersi ai soli fini della apposizione della predetta clausola di "salvo conguaglio" sulla autonoma quantificazione degli oneri operata dalla parte privata.

Le prime due doglianze vanno quindi disattese in quanto infondate.

Anche la terza censura è prova di pregio.

Può aderirsi alla giurisprudenza amministrativa invocata dal Comune resistente in ordine alla mancanza di un obbligo per l’Amministrazione di dover previamente comunicare l’avvio del procedimento volto alla determinazione ultima degli oneri di urbanizzazione, già unilateralmente determinati (in pendenza dell’adeguamento per l’anno di riferimento) direttamente dall’ijnteressato. Secondo quanto stabilito dal T.A.R. Milano, con sentenza della Sez. II n.495/2002, l’art.7 della L.241/1990 non è applicabile, in virtù di quanto previsto dall’art.13 della medesima legge, ai procedimenti aventi ad oggetto la determinazione di oneri pecuniari di natura sostanzialmente tributaria: pertanto, è legittimo non dare avviso dell’avvio del procedimento finalizzato alla rideterminazione del contributo dovuto per oneri di urbanizzazione secondaria.

In ordine all’ulteriore profilo di doglianza articolato con la stessa censura, osserva il Collegio che il provvedimento impugnato costituisce una nota di diffida emessa dal responsabile del procedimento al fine di sollecitare il ricorrente al pagamento del conguaglio: nota che -non essendo destinato a divenire ex se titolo esecutivo- non richiede la competenza dirigenziale, necessaria per la differente e prospettata fase di avvio della riscossione coatta. Quanto al contestato difetto di istruttoria si osserva, in conformità alla giurisprudenza amministrativa, che I conteggi degli oneri concessori edilizi sono la risultante di un’operazione di calcolo matematico, effettuata sulla base di taluni parametri fissati da norme legislative e sub- legislative, che, pertanto, non richiede una specifica motivazione, per cui l’omesso richiamo di disposizioni regionali non può costituire un vizio di legittimità del provvedimento (T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 06 luglio 2010, n. 351). Nel caso di specie la nota impugnata chiaramente indica l’atto regolamentare in base al quale, tenuto conto di quanto già autonomamente quantificato e già versato dal ricorrente, è stato determinata la misura del conguaglio dovuto.

Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso va respinto in quanto infondato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in quanto infondato.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Licata resistente, che liquida in Euro.1000,00 (Euro mille e zero centesimi) oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-10-2011, n. 5770 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti agiscono per ottenere l’adempimento dell’obbligo del Ministero della Giustizia di conformarsi al giudicato formatosi sul decreto decisorio 30 giugno 2008 n.443/08, inter partes, della Corte d’Appello di Messina di condanna al pagamento della somma di euro 2,000,00 (duemila) oltre interessi legali, in favore di ciascuno di loro, a titolo di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo e alle spese di lite.

Si è costituito in giudizio l’intimato Ministero.

Tanto premesso, l’azione esperita va accolta, rivelandosi il ricorso ammissibile e fondato.

Ne sono dimostrati i presupposti procedimentali di cui all’art.37 della legge n.1034/71, ossia il passaggio in giudicato della pronuncia della Corte d’Appello (come da certificazione di mancata proposizione di impugnativa apposta a tergo del decreto) e la previa notifica della diffida ad adempiere.

La pretesa è inoltre fondata, dal momento che il giudicato determinato dal decreto decisorio comporta l’obbligo del Ministero della Giustizia di conformarsi alla pronuncia adottando le determinazioni volte a soddisfare il diritto patrimoniale statuito e al riguardo l’Amministrazione non ha provveduto nemmeno dopo la notifica dell’atto di diffida,

Va quindi dichiarato l’obbligo del Ministero della Giustizia di conformarsi al giudicato, adottando i provvedimenti necessari al pagamento di quanto dovuto ai ricorrenti, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, disponendosi, sin d’ora, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in via equitativa tenendo conto della semplicità e serialità della controversia., come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo Accoglie e per l’effetto:

ordina al Ministero della Giustizia di dare completo adempimento all’obbligo derivante dal decreto della Corte d’Appello di Messina in epigrafe indicato entro sessanta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza.;

nomina Commissario ad acta, nel caso di inottemperanza oltre il predetto termine, il Ragioniere Generale dello Stato o funzionario dal medesimo delegato, affinchè provveda in via sostitutiva a dare esecuzione al predetto decreto nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano complessivamente in euro 200,00 (duecento) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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