T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 15-11-2011, n. 8874 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame, la parte in epigrafe indicata agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 12009/08 emessa in data 30 ottobre 2008 e depositata il 19/12/08 con cui il TAR Lazio – Roma ha accertato il diritto del ricorrente all’inserimento, nella base pensionabile e nella base per il calcolo della indennità di buonuscita, delle due ore settimanali di servizio richiamate dagli artt. 1 d.p.r. n. 234/88 e 12 comma 2 d.p.r. n. 395/95.

Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 20 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse.

Il ricorrente, dipendente dell’amministrazione penitenziaria, agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 12009/08, emessa in data 30 ottobre 2008 e depositata il 19/12/08, con cui il TAR Lazio – Roma ha accertato il diritto del predetto all’inserimento, nella base pensionabile e nella base per il calcolo della indennità di buonuscita, delle due ore settimanali di servizio richiamate dagli artt. 1 d.p.r. n. 234/88 e 12 comma 2 d.p.r. n. 395/95.

La predetta declaratoria giurisdizionale ha ad oggetto diritti che debbono essere, in concreto, portati ad esecuzione dall’amministrazione allorché il dipendente viene collocato in quiescenza e presuppone, pertanto, che l’interessato sia stato collocato in quiescenza o sia in procinto di esserlo, requisito la cui ricorrenza nella fattispecie non è stata nemmeno dedotta nell’atto introduttivo.

Ne consegue che l’azione di ottemperanza, concernendo una statuizione giurisdizionale non suscettibile, allo stato, di esecuzione coatta, si presenta priva dell’interesse ad agire, costituente presupposto di ammissibilità della stessa.

Né, in senso favorevole al ricorrente, risulta significativo il richiamo alla sentenza della Cassazione n. 11945/90 (citata nella memoria depositata il 3 ottobre 2011) la quale riguarda l’interesse ad agire nel giudizio di cognizione, finalizzato all’accertamento delle voci computabili nella base pensionabile, e non nel giudizio di esecuzione, quale quello in esame.

Nello stesso senso, ai fini del riscontro del necessario interesse ad agire, non appare utile il riferimento agli atti dispositivi previsti dalla legge (ad es. l’anticipazione del trattamento di fine rapporto prevista dall’art. 2120 c.c.) dal momento che, solo al momento dell’erogazione concreta del relativo importo, sarà possibile accertare se l’amministrazione ha eseguito correttamente la sentenza in epigrafe indicata e, in caso contrario, intervenire in sede giurisdizionale in sostituzione dell’ente inadempiente.

Per questi motivi deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse.

La peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 08-05-2012, n. 6988 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

che M.F., con ricorso del 27 maggio 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo un motivo di censura, illustrato con memoria -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Venezia depositato in data 12 novembre 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del M. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitisi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 3.415,00 a titolo di equa riparazione, oltre gli interessi dalla domanda, ed ha compensato per la metà le spese di giudizio;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 19.666,66 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 1 luglio 2008, era fondata sui seguenti fatti incontestati: a) il M., militare in quiescenza ed asseritamente creditore del diritto alla riliquidazione della pensione, aveva adito la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Veneto con ricorso del 4 agosto 1997; b) la Corte adita aveva deciso la causa con sentenza del 7 giugno 2007;

che la Corte d’Appello di Venezia, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver determinato in tre anni il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza del processo presupposto -, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in sei anni e dieci mesi ed ha liquidato equitativamente, a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale, la somma di Euro 3.415,00, calcolata sulla base di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo, tenuto conto e della natura collettiva del ricorso e della modesta pretesa economica fatta valere nel giudizio presupposto (e, conseguentemente, della modestia della sofferenza patita).

Motivi della decisione

che, con i motivi di censura – i quali possono essere congiuntamente esaminati -, i ricorrenti denunciano come illegittima, anche sotto il profilo del vizio di motivazione: a) l’applicazione di un parametro di liquidazione dell’indennizzo ingiustificatamente inferiore a quello indicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo; b) la riduzione dell’indennizzo in considerazione della modesta pretesa economica fatta valere nel giudizio presupposto (e, conseguentemente, della modestia della sofferenza patita) e delle peculiarità del giudizio presupposto;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che, in particolare, le censure sub a) e sub b) sono fondate, perchè i Giudici a quibus si sono discostati dal consolidato orientamento di questa Corte che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole orientamento che, nella specie, avrebbe condotto ad una liquidazione dell’indennizzo in misura pari ad Euro 6.080,00, per i sei anni e dieci mesi di irragionevole ritardo;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;

che, nella specie, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, va determinato in Euro 6.080,00 per i sei anni e dieci mesi di irragionevole ritardo, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni, che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – in complessivi Euro 40,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli Avvocati Francesco e Gabriele De Paola, dichiaratisene antistatari, spese che vanno compensate per la metà in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze a pagare al ricorrente la somma di Euro 6.080,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore delle parti ricorrenti, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Francesco e Gabriele De Paola, dichiaratisene antistatari, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 965,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-05-2012, n. 8723 Regolamento di competenza

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Svolgimento del processo

Il 6 marzo 2002 la s.n.c. Azienda Agricola Seandre (d’ora in avanti, l’Azienda) ha convenuto davanti al Tribunale di Rovereto S. P.C., chiedendone la condanna alla restituzione di immobili concessi in comodato ed al risarcimento dei danni da indebita occupazione, a decorrere dal 1 gennaio 2002 alla data della restituzione.

La convenuta ha resistito alle domande, eccependo preliminarmente l’incompetenza per materia del giudice adito, dovendosi la causa devolvere alla sezione specializzata agraria del medesimo Tribunale;

nel merito ha eccepito che il rapporto in corso con l’attrice non era un comodato e men che mai gratuito; che essa aveva sostenuto ingenti spese per la manutenzione straordinaria ed il miglioramento del fondo, ed ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento di cospicui indennizzi in denaro.

Il 13 giugno 2002 il giudice ha fissato l’udienza del 18 settembre 2002 per la discussione della questione di competenza.

Nelle more, cioè con ricorso depositato il 15 giugno 2002, l’Azienda agraria ha chiesto che venisse disposta con provvedimento d’urgenza la restituzione del fondo ed in questa sede il giudice – assunte sommarie informazioni – con ordinanza 11 luglio 2002 ha dichiarato la propria incompetenza, competente dovendosi ritenere la Sezione specializzata agraria; ha assegnato termine di trenta giorni per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ed ha posto a carico della ricorrente le spese processuali.

L’ordinanza è stata notificata all’Azienda il 2 agosto 2002 e questa ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies, reclamo che è stato respinto con ordinanza 28 agosto 2002.

Il 26 settembre 2002 l’Azienda ha depositato in cancelleria ricorso in riassunzione del giudizio davanti alla Sezione specializzata agraria.

Il giudizio, nel quale la S. è rimasta contumace, si è concluso con sentenza del Tribunale di Rovereto che ha accolto le domande attrici, sentenza che è stata confermata dalla Corte di appello di Trento.

La Corte di cassazione ha annullato entrambe le sentenze di merito a causa del mancato rispetto dei termini a comparire ed ha rinviato la causa al Tribunale di Rovereto.

Il Tribunale, su eccezione della S., ha dichiarato l’estinzione del giudizio a causa della tardività dell’atto di riassunzione della causa dopo la dichiarazione di incompetenza ed ha ritenuto assorbite le altre domande, compensando interamente le spese del giudizio.

La Corte di appello di Trento, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la sentenza di primo grado. Ha rigettato l’appello principale dell’Azienda, proposto contro la dichiarazione di estinzione del giudizio, sul rilievo che l’ordinanza dichiarativa dell’incompetenza aveva la natura sostanziale di sentenza; che il termine da cui far decorrere i trenta giorni per la riassunzione doveva essere individuato nel 2 agosto 2002, data della notificazione dell’ordinanza medesima, e non nella data in cui è stato respinto il reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ.; che alle cause in materia agraria non si applica la sospensione feriale dei termini processuali poichè – pur essendo stata la causa iniziata come un giudizio ordinario – una volta accertata la natura agraria della controversia, debbono applicarsi le norme che valgono per questa materia, ove è esclusa la sospensione feriale dei termini processuali.

La Corte di appello ha poi dichiarato inammissibile perchè tardivo l’appello incidentale proposto dalla S. per ottenere la restituzione del fondo e delle somme pagate in esecuzione delle sentenze annulliate.

Ha ritenuto infatti che l’atto di appello incidentale, pur se depositato tempestivamente e pur se ne è stata richiesta la notificazione oltre dieci giorni prima dell’udienza fissata per la comparizione delle parti, è pervenuto all’appellante principale solo otto giorni prima di tale udienza; che in ogni caso la dichiarazione di estinzione del giudizio ha travolto anche le domande proposte con l’appello incidentale, che pertanto non potrebbero essere accolte neppure se fossero ammissibili.

La S. propone cinque motivi di ricorso per cassazione. Resiste l’Azienda agricola con controricorso, proponendo a sua volta due motivi di ricorso incidentale.

Motivi della decisione

1.- E’ logicamente pregiudiziale l’esame del ricorso incidentale, che investe la pronuncia di estinzione del giudizio.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 50, 447 bis, 91 e 96 cod. proc. civ.; L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, e con il secondo motivo insufficiente o contraddittoria motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha confermato la dichiarazione di estinzione del giudizio.

Le censure investono essenzialmente due profili: a) la parte in cui la Corte di appello ha qualificato come sentenza l’ordinanza 11 luglio 2002, con cui il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza, anche agli effetti della disciplina dei mezzi di impugnazione; b) la parte in cui ha escluso l’applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali in relazione all’atto di riassunzione.

Quanto al primo aspetto, la ricorrente assume che la forma dell’atto era quella dell’ordinanza e che da tale forma non si può prescindere nel valutare la natura dei mezzi di impugnazione esperibili; che l’ordinanza medesima – emessa in sede di ricorso per provvedimento di urgenza – non ha in realtà definito il giudizio, poichè tale definizione è ascrivibile solo al provvedimento con cui l’incompetenza è stata dichiarata nel giudizio di merito, cioè all’ordinanza 18 settembre 2002, rispetto alla quale la riassunzione è stata tempestiva.

Quanto al secondo aspetto, assume che la sentenza impugnata ha disatteso (consapevolmente, ma senza giustificazione) il principio enunciato dalla Corte di cassazione con sentenza 2 ottobre 2008 n. 24412, secondo cui "il processo erroneamente introdotto con il rito ordinario è regolato dal rito speciale non dal momento in cui ne venga statuita la natura, bensì dal momento in cui il giudizio ha inizio in applicazione del relativo rito, in quanto in precedenza rileva il rito adottato dal giudice che, a prescindere dalla sua esattezza, costituisce per la parte il criterio di riferimento, anche ai fini del computo dei termini previsti per le attività processuali. Ne consegue che si applica la sospensione feriale al termine di sei mesi previsto per la riassunzione, innanzi al giudice del lavoro indicato quale competente, del giudizio proposto innanzi al giudice civile dichiaratosi incompetente". Assume che il termine per la riassunzione (così come la disciplina dei mezzi di impugnazione), va individuato con riferimento al rito ritenuto applicabile al giudizio a quo, che nella specie (come nel caso deciso dalla sentenza n. 24412/2008) è quello soggetto al rito ordinario;

non con riferimento al rito applicabile al giudizio ad quem, da iniziare a seguito della dichiarazione di incompetenza, che nella specie è il rito speciale del lavoro, applicabile alle controversie in materia agraria.

L’opposta giurisprudenza a cui si è uniformata la sentenza impugnata (Cass. civ. 3 ottobre 1977 n. 4209) sarebbe superata dalla giurisprudenza più recente sopra citata.

2.- Le censure non sono fondate.

2.1.- Quanto al rilievo sub a), è effettivamente singolare che il Tribunale abbia voluto risolvere con carattere di definitività la questione di competenza in sede cautelare, anzichè in sede di merito; ma è altrettanto indubbio che ciò abbia fatto, ove si consideri che proprio con l’ordinanza 11 luglio 2002 esso non solo ha affrontato e risolto la questione di competenza, ma ha assegnato il termine per la riassunzione della causa davanti alla Sezione specializzata e ha disposto in ordine alle spese del processo, pur trattandosi di ricorso proposto in corso di causa, quindi non soggetto alla disposizione dell’art. 366 septies cod. proc. civ., comma 2, circa la liquidazione delle spese.

Deve essere condivisa l’opinione della sentenza impugnata secondo cui, a fronte di tali disposizioni, l’ordinanza ha assunto l’efficacia di sentenza e le parti avrebbero dovuto uniformarsi all’ordine del giudice di riassumere il giudizio nel termine assegnato.

La tesi dell’Azienda agraria, secondo cui il provvedimento definitivo sarebbe quello assunto in sede di merito, cioè l’ordinanza 18 settembre 2002, è in primo luogo inammissibile perchè non autosufficiente, nel senso che la ricorrente non specifica quale sia il preciso tenore di tale ordinanza e quale posizione essa abbia preso rispetto alla precedente ordinanza 11 luglio 2002.

Neppure risulta se l’ordinanza 18 settembre 2002 sia stata prodotta nel presente giudizio, come sia contrassegnata e come sia reperibile fra gli altri atti e documenti di causa, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, con riguardo agli atti ed ai documenti sui quali il ricorso si fonda (cfr. fra le tante, Cass. civ. 31 ottobre 2007 n. 23019; Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav. 7 febbraio 2011 n. 2966).

In ogni caso, non è stato dedotto e dimostrato che questa seconda ordinanza abbia smentito o contraddetto quanto precedentemente disposto.

2.2.- Quanto al profilo sub b), la decisione della Corte di appello è corretta e conforme non solo alla sentenza n. 4209/1977 cit., da essa menzionata, ma anche alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, rispetto alla quale la sentenza n. 24412/2008, citata dalla ricorrente incidentale, appare isolata.

Il principio applicabile alla fattispecie è nel senso che -nei casi di mutamento da giudizio ordinario a giudizio speciale e viceversa – la scelta del rito applicabile va effettuata con riguardo alla qualificazione che il giudice, a torto o a ragione, abbia esplicitamente od implicitamente assegnato alla procedura a cui si riferiscono gli atti da compiere.

Pertanto, se una causa soggetta al rito speciale del lavoro od a quello applicabile alla materia agraria sia stata iniziata nelle forme ordinarie, essa è indubbiamente regolata sotto ogni aspetto dal rito ordinario. E viceversa.

Ma ciò vale finchè non intervenga in termini espliciti una diversa qualificazione (giusta o sbagliata che sia), come avviene nel caso in cui il giudice adito si dichiari incompetente, indicando come competente altro giudice.

In tal caso il rito applicabile agli atti da compiere per la prosecuzione della controversia è quello di cui alla nuova qualificazione, senza che vi sia luogo a distinguere fra atti prodromici all’inizio del muovo processo ed atti appartenenti alla nuova fase, come propone la ricorrente incidentale, sulla base della sentenza n. 24412/2008: distinzione che da un lato contraddice ai principi per cui il rito applicabile va individuato sulla base di quanto il giudice adito affermi circa la propria competenza;

dall’altro lato si presta a creare confusione ed incertezze circa gli atti da ritenere prodromici ed introduttivi, quindi soggetti al rito del processo a quo, ed atti da ritenere invece parte della nuova fase, soggetti al rito del giudice ad quem.

Volta che il giudice si pronunci con provvedimento definitivo sulla competenza, il relativo giudizio rimane fermo e deve essere rispettato, finchè non venga riformato in sede di impugnazione.

Nel frattempo, il rito applicabile non può che essere quello che caratterizza il processo da riassumere davanti al giudice dichiarato competente, a cominciare dall’atto introduttivo del giudizio secondo il nuovo rito, cioè dall’atto di riassunzione: nel caso di specie, si tratta del rito applicabile alle controversie agrarie, per le quali non è prevista la sospensione feriale dei termini processuali.

Tali principi sono stati più volte anche esplicitamente enunciati.

Con riferimento ad un caso uguale ed opposto a quello in esame, si è specificato che "Il principio di ultrattività del rito postula che il giudice abbia trattato la causa secondo il rito erroneamente adottato e, non avendo formulato alcun rilievo al riguardo, abbia implicitamente ritenuto che il rito in concreto seguito sia quello prescritto, con la conseguenza che il giudizio deve proseguire nelle stesse forme. Tale principio non opera, invece, nella diversa ipotesi in cui il giudice, dichiarandosi incompetente, abbia escluso che la controversia rientri tra quelle per le quali è previsto il rito adottato, il quale, pertanto, non può essere seguito, dovendosi, in applicazione del principio dell’apparenza del diritto, applicare il rito previsto in relazione alla qualificazione data dal giudice alla controversia (Cass. civ. Sez. 2, 21 maggio 2010 n. 12524, la quale ha affermato che, avendo il giudice del lavoro dichiarato – con la declaratoria della propria incompetenza – che la causa non rientrava tra quelle previste dall’art. 409 cod. proc. civ., alla stessa doveva applicarsi la sospensione feriale dei termini per la riassunzione).

Ed ancora "ove una controversia in materia di lavoro sia erroneamente trattata fino alla conclusione con il rito ordinario, trova applicazione il principio dell’apparenza o dell’affidamento, per il quale la scelta fra i mezzi, i termini ed il regime di impugnazione astrattamente esperibili va compiuta in base al tipo di procedimento effettivamente svoltosi, a prescindere dalla congruenza delle relative forme rispetto alla materia controversa" (Cass. civ. Sez. Lav. 23 aprile 2010 n. 9694 che, in relazione ad una controversia in materia di lavoro erroneamente trattata con il rito ordinario anche in grado di appello, ha ritenuto applicabile la sospensione feriale al termine per l’impugnazione della sentenza di primo grado).

Analogo principio si desume da Cass. civ. Sez. Lav. 9 febbraio 2009 n. 3192; Cass. civ. Sez. 3, 7 ottobre 2010 n. 20811 ed altre.

Ed infine, nel senso che il regime dell’impugnazione del provvedimento che ha deciso la controversia deve essere individuato con riferimento alla, "……… forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta…", Cass. civ. S.U. 11 gennaio 2011 n. 390, che ha ritenuto soggetta ad appello e non a ricorso immediato per cassazione, perchè emanata all’esito di un procedimento svoltosi completamente nelle forme di un ordinario procedimento civile contenzioso, la sentenza emessa dal giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo per somme relative a prestazioni giudiziali civili (sentenza in linea di principio inappellabile, ai sensi della L. n. 794 del 1942, art. 30).

La dichiarazione della propria incompetenza, competente dovendosi ritenere una sezione specializzata, costituisce per l’appunto una consapevole scelta del giudice circa il rito applicabile alla controversia.

Nè può essere condivisa la tesi da ultimo prospettata dalla ricorrente, secondo cui la causa è stata iniziata con domanda di restituzione di immobile in comodato, cioè in materia ordinaria, soggetta alla sospensione feriale dei termini, e solo dopo la riassunzione si sarebbe instaurato il procedimento agrario.

La natura della controversia è stata accertata, si ripete, dal Tribunale di Rovereto con il provvedimento che ha dichiarato la propria incompetenza, ravvisando nella complessiva materia oggetto di lite una questione agraria. Da questo momento in poi debbono ritenersi applicabili le norme che regolano il rito speciale, ivi inclusa quella che esclude la sospensione feriale dei termini processuali, salvo modifica del provvedimento in sede di impugnazione, che nella specie non vi è stata.

2.3.- Il ricorso incidentale deve essere quindi rigettato.

3.- Passando al ricorso principale, debbono essere preliminarmente respinte le eccezioni di nullità, inammissibilità, improcedibilità delle censure, sollevate dalla resistente per l’asserita mancanza di specificità della procura alle liti, per la mancata produzione del decreto di ammissione al gratuito patrocinio e per l’omessa formulazione dei quesiti.

La procura è redatta in calce all’atto, quindi è da ritenere ad esso contestuale, quanto alla data, ed è per sua natura speciale, sicchè non richiede, per la sua validità, alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, restando irrilevante il fatto che la formula adottata faccia riferimento a poteri e facoltà normalmente rapportabili ai giudizi di merito (Cass. civ. Sez. 1, 16 marzo 2007 n. 6301; Cass. civ. 9 maggio 2007 n. 10539; Cass. civ. Sez. 3, 17 dicembre 2009 n. 26504, fra le tante).

11 mancato deposito del decreto di ammissione al gratuito patrocinio non è causa di inammissibilità del ricorso, considerato che nei gradi di merito ne è stata accertata l’esistenza e che l’efficacia del decreto di ammissione si estende a tutti i gradi del giudizio.

In ogni caso, agli effetti dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, essenziale è che sia stata validamente conferita la delega al difensore (cfr. fra le tante, Cass. civ. Sez. 1, 12 dicembre 2005 n. 27385). L’eventuale mancata produzione del decreto di ammissione al gratuito patrocinio non preclude la procedibilità del ricorso, ove la delega sia stata validamente conferita al difensore, ma potrebbe rilevare solo agli effetti della pronuncia sulle spese in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio:

pronuncia che fra l’altro – nel caso in cui sussista effettivamente il decreto di ammissione – neppure spetta alla Corte di cassazione, ma deve essere emessa dal giudice di rinvio, o da quello che ha emesso la sentenza impugnata e passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso per cassazione (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 83, comma 2. Cfr anche Cass. civ. Sez. 1, 16 febbraio 2005 n. 3122; Idem, 12 giugno 2007 n. 13760, fra le tante).

Irrilevante è infine la mancate formulazione dei quesiti, considerato che la disposizione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., è stata soppressa dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, applicabile ai ricorsi contro le sentenze depositate successivamente alla data dell’entrata in vigore della legge stessa (4 luglio 2009), ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58 cit.

4.- Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione dell’art. 383 cod. proc. civ., poichè, a seguito dell’annullamento delle sentenze di primo e di secondo grado ad opera della Corte di cassazione, la causa è stata rinviata alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Rovereto, che aveva emesso la sentenza annullata, anzichè all’analoga Sezione di altro Tribunale, così disattendendo il principio dell’alterità del giudice di rinvio, considerato che la sezione agraria del Tribunale di Rovereto è composta da un numero limitato di magistrati, tanto che a volte neppure è possibile formare un collegio diverso da quello che ebbe a pronunciarsi in precedenza.

La ricorrente assume che il giudice di rinvio avrebbe dovuto dichiararsi incompetente, ed eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 383 cod. proc. civ., se diversamente interpretato, per contrasto con l’art. 111 Cost. e con le norme ivi contenute in tema di giusto processo.

4.- il motivo non è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che il principio dell’alterità del giudice di rinvio, sancito dall’art. 383 cod. proc. civ., deve ritenersi rispettato non solo quando la causa venga rinviata, dopo la cassazione, ad altro ufficio giudiziario, ma anche quando il rinvio avvenga allo stesso ufficio in diversa composizione, ovvero ad altro giudice monocratico dello stesso ufficio, purchè non vi sia identità personale tra il giudice del rinvio e quello che pronunziò la sentenza cassata (Cass. civ. S.U. 15 ottobre 1999 n. 731). La medesima sentenza ha soggiunto che deve ritenersi inammissibile per difetto di rilevanza l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 383 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la decisione della controversia in sede di rinvio avvenga ad opera della stessa sezione specializzata, autrice della sentenza cassata, qualora risulti che i componenti della sezione in sede di rinvio non furono gli stessi che pronunciarono la decisione cassata (Cass. civ. S.U. n. 731/1999, cit., con riferimento alla sentenza di una Sezione disciplinare in un procedimento a carico di un magistrato).

Nella specie la ricorrente non ha affermato – e men che mai dimostrato – che la Sezione specializzata agraria presso il Tribunale di Rovereto ebbe a pronunciare, in sede di rinvio, in persona degli stessi magistrati che avevano deliberato la sentenza annullata.

Deve essere poi richiamato il principio enunciato da questa Corte, secondo cui "In tema di controversie agrarie deve essere sempre designata, come giudice di rinvio, la stessa sezione specializzata agraria che ha reso la sentenza cassata, stante l’assoluta inderogabilità delle sezioni agrarie non solo "ratione materiae", ma anche "ratione loci", la quale si giustifica con l’esigenza di assicurare alle parti un organo meglio adatto, per la sua composizione, a valutare la situazione agricola del luogo, in rapporto alla natura dei terreni e delle colture e alle consuetudini della zona" (Cass. civ. Sez. 3, 12 novembre 2010 n. 22944).

5.- Il secondo motivo denuncia violazione degli art. 139, 148, 291, 421, 350, 435 e 436 cod. proc. civ., con riferimento al capo della sentenza impugnata che ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale per il fatto che è stato notificato alla controparte in data 20 aprile 2009, meno di dieci giorni prima dell’udienza di discussione, fissata per il 28 aprile 2009, donde il mancato rispetto del termine di decadenza di cui all’art. 436 cod. proc. civ., comma 3.

La ricorrente richiama il principio enunciato dalla Corte costituzionale con sentenze n. 477/2002 e n. 28/2004, per cui la notificazione si perfeziona, nei confronti del notificante, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario; non alla data della ricezione dell’atto da parte del destinatario; che nella specie l’atto di appello incidentale è stato depositato in cancelleria e tempestivamente presentato all’ufficiale giudiziario per la notificazione il 17 aprile 2009, oltre dieci giorni prima dell’udienza di discussione; che la giurisprudenza ritiene improcedibile l’appello solo nei casi in cui il ricorso, pur se regolarmente depositato in Cancelleria, non venga affatto notificato (Cass. n. 20604/2008); non quando la notifica sia avvenuta, ma l’atto pervenga tardivamente al destinatario; questi ha solo diritto, in tal caso, al rinnovo della notificazione.

6.- Il motivo è fondato, quanto alla dichiarata inammissibilità dell’appello, ma non consente la modifica della sentenza impugnata.

La Corte di appello ha erroneamente applicato al caso in esame il principio enunciato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, con sentenza 30 luglio 2003 n. 20604, principio che si riferisce ad un caso diverso, cioè a quello in cui la notificazione dell’atto non sia. semplicemente tardiva in relazione alla data fissata per l’udienza di discussione, ma sia stata del tutto omessa.

La Corte ha cioè esaminato e deciso il problema di stabilire se sia sufficiente a salvare il termine per l’impugnazione il mero deposito in cancelleria del ricorso in appello, qualora ad esso non segua la richiesta di notifica dell’atto, e ha dato al quesito risposta negativa con la motivazione che i principi in tema di sollecita definizione del processo, di cui all’art. 111 Cost., vietano di giustificare comportamenti inutilmente dilatori, tramite la concessione di termini per il rinnovo di atti che ben avrebbero potuto essere compiuti tempestivamente.

Nel caso in esame, per contro, la notificazione della comparsa di risposta contenente l’appello incidentale non solo è stata richiesta dalla parte interessata, ma lo è stata validamente e tempestivamente, dovendosi la tempestività valutare con riferimento alla data della presentazione dell’atto all’ufficiale giudiziario, in base ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nelle sentenze sopra citate.

La sanzione dell’inammissibilità dell’appello non appare quindi giustificata, nei confronti dell’appellante, per il solo fatto che l’atto è tardivamente pervenuto alla destinataria.

Vero è che deve essere salvaguardato anche il diritto di quest’ultima a poter usufruire dell’intero termine a difesa garantito dalla legge; ma la composizione dei contrapposti interessi – quello del notificante alla validità dell’atto tempestivamente presentato all’ufficiale giudiziario, e quello del destinatario a ricevere la notificazione almeno dieci giorni prima dell’udienza di discussione – deve avvenire non sacrificando del tutto la posizione dell’una o dell’altra parte, bensì tramite gli strumenti appositamente previsti dalla legge in proposito, cioè tramite l’assegnazione da parte del giudice di un termine per rinnovare la notificazione o per sanare comunque la situazione tramite il rinvio della discussione.

Sotto questo profilo le censure della ricorrente risultano fondate.

Resta il fatto che, nei casi simili a quello in esame, è onere del notificante premurarsi di sanare la situazione, chiedendo l’assegnazione di un termine per rinnovare la notificazione, qualora la controparte eccepisca la tardività.

La ricorrente non ha dedotto nè dimostrato di avere chiesto al giudice la concessione del termine, sicchè la tardività della prima notificazione rimane ad essa imputabile ed essa non può dolersi in questa sede della pronuncia di inammissibilità, che appare addebitabile alla sua stessa inerzia.

La sentenza impugnata deve essere quindi confermata sul punto, restando assorbite le censure rivolte alla motivazione subordinata, circa l’infondatezza dell’appello incidentale a fronte della pronuncia di estinzione del giudizio.

1.- Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 36, 112, 307, 336 e di numerose altre norme del codice di procedura civile, nonchè omesso esame delle domande di ripristino dello stato dei luoghi e di reintegrazione nel possesso, la ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia preso in esame le suddette domande, da essa proposte in via pregiudiziale e cautelare, al fine di garantire il ripristino della situazione preesistente alla sentenza cassata.

Assume che tali domande dovevano essere esaminate e decise a prescindere dall’ammissibilità dell’appello incidentale, dovendo il giudice di rinvio provvedere comunque al ripristino della situazione preesistente alla sentenza cassata. Richiama in proposito Cass. civ. S.U. n. 12190/2004; Cass. 8221/2004; 16170/2001, ed altre.

7.1.- Il motivo è inammissibile, prima ancora che manifestamente infondato, poichè non è congruente con le ragioni della decisione.

La Corte di appello non ha omesso l’esame delle domande di cui sopra, ma ha motivato sul punto, rilevando che il compito di provvedere sulle domande restitutorie grava sul giudice di rinvio e che nella specie giudice di rinvio era il Tribunale di Rovereto, non essa Corte di appello, a cui la vertenza è pervenuta solo in sede di impugnazione della sentenza del giudice di rinvio, sicchè le censure proposte risultavano suscettibili di riesame solo subordinatamente all’ammissibilità dell’appello incidentale, che nella specie è stata esclusa.

Nè la ricorrente risulta avere prospettato al giudice di appello la sussistenza dei presupposti per l’ammissibilità delle domande restitutorie, pur se proposte per la prima volta nel corso del giudizio di appello, deducendo e dimostrando che l’esecuzione dei provvedimenti a cui si riferiscono le domande restitutorie è avvenuta dopo la notificazione dell’atto di appello e che tale domanda essa ha proposto nel corso del giudizio (Cass. civ. Sez. 3, 30 aprile 2009 n. 10124), e prima del deposito delle note conclusionali, in ossequio ai principi applicabili in materia (cfr.

Cass. civ. Sez. 3, 8 luglio 2010 n. 16152).

8.- Il quarto motivo – che lamenta violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione alla compensazione delle spese processuali dell’intero giudizio – è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello motivato la sua decisione in considerazione della reciproca soccombenza delle parti, derivante dal rigetto di entrambi gli appelli.

9.- Il quinto motivo – che denuncia violazione dell’art. 70 c.p.c., e segg., art. 221 cod. proc. civ., e segg., per omesso esame della denuncia di falso del contratto di comodato – è anch’esso inammissibile, oltre che manifestamente infondato, perchè non congruente con la motivazione della sentenza impugnata, che non ha omesso l’esame della domanda, ma l’ha (correttamente) ritenuta assorbita dalla pronuncia di estinzione del giudizio.

10.- I ricorsi riuniti debbono essere rigettati.

11.- Considerata la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio si compensano per intero.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta i ricorsi riuniti e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-06-2012, n. 10855 Padroni e committenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

p. 1. Nel febbraio del 1994 G.G. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, C. C. e P.V. e, lamentando che costoro, nell’esecuzione – nelle rispettive qualità di proprietaria ed appaltatore – di lavori di demolizione di un fabbricato, avevano cagionato danni, a quello confinante di sua proprietà, ne chiedeva il risarcimento.

Nella costituzione di entrambi i convenuti e dell’Assitalia, società assicuratrice chiamata in causa dal P. per essere garantito, il Tribunale, con sentenza del febbraio del 2003, all’esito dell’espletamento di una consulenza tecnica, accoglieva la domanda nei confronti di entrambi i convenuti e li condannava al risarcimento dei danni, mentre rigettava la domanda di garanzia del P., per non essere il rischio coperto dalla polizza.

p. 2. Sull’appello principale della C. ed incidentale del P., nella resistenza del G. e dell’Assitalia società assicuratrice, la Corte d’Appello di Messina, con sentenza del 27 giugno 2006, ha parzialmente accolto l’appello principale riformando la sentenza di primo grado quanto alla condanna alle spese della C. a favore dell’Assitalia, ha rigettato l’appello incidentale del P., ha compensato le spese del grado fra costui e la C., ha condannato entrambi gli appellanti alle spese del grado in favore del G. ed ha condannato il P. alle spese del grado a favore dell’Assitalia.

p. 3. Avverso sentenza la C. ha proposto ricorso per cassazione contro il G. ed il P..

Ha resistito con controricorso soltanto il G..

p. 4. La C. ha depositato memoria.

Motivi della decisione

p. 1. Preliminarmente va rilevato che il ricorso non è stato notificato all’Assitalia.

Riguardo alla proposizione del ricorso, peraltro, la posizione della medesima, in ragione della conferma in appello della esclusione dell’operatività della polizza assicurativa, era quella di un soggetto nei cui confronti la sentenza poteva essere messa in discussione soltanto dal P.. Viceversa, la stessa società avrebbe avuto interesse ad impugnare la statuizione con cui la sentenza di primo grado era stata riformata quanto alla condanna alle spese in suo favore della C.. Poichè l’impugnazione della C. non pone in discussione la statuizione favorevole all’Assitalia quanto al rapporto assicurativo, che avrebbe potuto impugnarsi semmai in via incidentale dal P., mentre l’impugnazione di quella sulle spese competeva all’Assitalia e potrebbe rimanere in piedi anche se l’esito del ricorso in esame fosse favorevole alla C., non essendo con tale eventualità incompatibile, la circostanza che l’impugnazione da parte dell’Assitalia quanto a tale statuizione sia ormai preclusa esclude che debba provvedersi ai sensi dell’art. 332 c.p.c..

p. 2. Con il primo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 840, 2043, 2049 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; insufficienza e palese contraddittorietà della motivazione su fatti della controversia decisivi per il giudizio".

L’illustrazione del motivo si articola dalla pagina venti alla pagina ventiquattro con considerazioni che, in modo pigolare, sono relative alla motivazione della sentenza di primo grado, della quale in parte richiamano le argomentazioni con le quali disattese la pretesa del P. di essere stato esente da colpe nell’esecuzione dei lavori, avvenuta pacificamente sulla base di un appalto.

In tutte le quattro pagine la motivazione della sentenza d’appello viene evocata solo alla pagina ventuno, nella parte in cui si è espressa, per confermare la decisione del primo giudice sull’esistenza di una responsabilità solidale della C. e del P., nel senso che "nella specifica materia regolata dall’art. 840 c.c., diversamente da quel che avviene in generale, l’aver affidato i lavori in appalto non è circostanza idonea ad esentare il commettete dalla responsabilità verso i terzi danneggiati (salvi naturalmente, gli eventuali rapporto di rivalsa con l’appaltatore)..".

Senonchè nè questa parte della motivazione nè altra vengono sottoposte; a critica nelle residue considerazioni fino alla pagina ventiquattro, anzi, dopo la parte di motivazione della sentenza di appello evocata, si torna a ragionare della sentenza di primo grado, per dire che il primo giudice avrebbe dovuto condannare la C. solo quale proprietaria e non quale committente e, quindi, si dice (pagina ventidue) che in conseguenza, ferma la solidarietà, avrebbe dovuto riconoscere alla C. il diritto di rivalesi integralmente nei confronti del P. per quanto sarebbe stata chiamata a pagare. E, quindi, si passa a riportare per tre pagine la motivazione della sentenza del primo giudice.

Dopo di che – e l’argomentazione trova riscontro nel secondo quesito di diritto enunciato in chiusura dell’illustrazione del motivo, come si dirà – si dice che le considerazioni della riportata motivazione del giudice di primo grado avrebbero dovuto indurlo "ad affermare l’esclusiva responsabilità del P. e quindi, in ipotesi di condanna della proprietaria in solido con l’appaltatore, affermare il diritto della proprietaria di ripetere integralmente quanto pagato al terzo danneggiato".

Di seguito si dice testualmente quanto qui si riporta: "la Corte d’Appello, chiamata a chiarire il profilo si è invece solo limitata ad affermare (cfr. sent, pag. 9, righi 2-10) che "il P. ha contestato che il suo rapporto con la C. vada qualificato i termini di appalto (sul punto si è quindi formato il giudicato" con la conseguenza "…. che egli ha svolto il suo incarico in piena autonomia (giusta il disposto dell’art. 1655 c.c.): ciò comporta il suo obbligo di verificare previamente l’attitudine lesiva delle opere che si è impegnato ad eseguire e ad apprestare le idonee cautele e, in ogni caso, di renderne edotto il committente (restando esonerato dalla responsabilità solo se ciò nonostante, questi ribadisca l’ordine di procedere all’esecuzione) ….". Ha quindi concluso affermando che nella specie "non è dato dubitare della responsabilità del P.. Ciò malgrado ha mantenuto ferma la responsabilità solidale della C. e del P. per i danni per cui è causa senza stabilire, in favore della C. il diritto di ripetere integralmente, dal P., quanto pagato al G.".

p. 2.1. Ebbene, il Collegio osserva che dalla struttura espositiva del motivo emerge che la critica alla sentenza impugnata risulta effettuata solo con questa affermazione finale. Ci si duole, dunque, che non si sia riconosciuta la rivalsa, ma sotto tale profilo si sarebbe dovuto individuare dove e come con apposita domanda era stata chiesta e il vizio da denunciare sarebbe stata l’omessa pronuncia su tale domanda, non potendosi in alcun modo immaginare che la rivalsa dovesse aver luogo d’ufficio.

Nessuna critica è svolta, invece, al tessuto motivazionale della sentenza d’appello circa la particolare rilevanza che avrebbe l’art. 840 c.c., per affermare la responsabilità del committente proprietario per i lavori riconducibili ad essa in concorso con l’appaltatore sulla base di una deroga ai normali principi in punto di concorso di responsabilità.

E’ vero che l’illustrazione così articolata è chiusa da due quesiti, il primo dei quali è di questo tenore: "se la proprietaria di un immobile che affidi in appalto a terzo idoneo e capace – che operi in piena autonomia gestionale, senza vincoli di dipendenza o sorveglianza di alcun genere – la demolizione dell’immobile medesimo, qualora, per la cattiva esecuzione dei lavori di demolizione, si verifichino danni all’immobile del vicino, possa essere ritenuta responsabile, in solido con l’appaltatore, esecutore materiale dei lavori, sia quale proprietaria (artt. 840 e 2043 c.c.) che quale committente (art. 2049 c.c.)". E il secondo è, invece, del seguente tenore: "Se la proprietaria appaltante che veda esclusa una sua responsabilità civile ex art. 2049 cod. civ., per il fatto illecito commesso dall’appaltatore ma venga comunque condannata, in solido con l’appaltatore, quale proprietaria i quanto tale e no qua committente, per la responsabilità prevista dagli artt. 840 e 2043 c.c., abbia il diritto di ripetere integralmente, dall’appaltatore, quanto pagato al terzo danneggiato".

Tuttavia, per quanto osservato in precedenza, il primo quesito non trova alcuna rispondenza nell’illustrazione del motivo e, pertanto, la Corte non può apprezzare – pur nell’esercizio dei suoi poteri di applicazione dell’esatto diritto – il motivo sulla base di esso, perchè altrimenti si sostituirebbe all’onere del ricorrente di articolare l’illustrazione del motivo stesso, del quale il quesito rappresenta solo la sintesi. Non può, cioè darsi risposta ad un quesito non illustrato criticamente dal motivo.

La Corte, ferma l’infondatezza del motivo per la questione posta dal secondo quesito, giusta il rilievo sopra svolto, non può, dunque, porsi il problema della possibile applicazione alla vicenda del principi di diritto anche recentemente ribadito dalla propria giurisprudenza nel senso che "Il proprietario il quale faccia eseguire opere di escavazione nel proprio fondo risponde direttamente del danno che derivi alle proprietà confinanti, anche se ha dato in appalto l’esecuzione delle opere, e ciò indipendentemente dal suo diritto ad ottenere la rivalsa nei confronti dell’appaltatore, la cui responsabilità si aggiunge alla sua, ma non la esclude; la responsabilità del proprietario committente non opera tuttavia in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, poichè l’autonomia con cui vengono eseguiti i lavori determina, di regola, una responsabilità esclusiva in capo all’appaltatore, a meno che il committente non si sia ingerito con direttive vincolanti, così da ridurre l’appaltatore, attenuandone o escludendone la responsabilità, al rango di nudus minister, in parte o in toto ovvero quando la responsabilità del committente si fondi su una culpa in eligendo, per aver affidato l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea" (Cass. n. 538 del 2012, che riassume lo stato della giurisprudenza).

Applicazione con la quale la motivazione della sentenza impugnata non si pone del tutto in consonanza in linea astratta, circostanza, tuttavia, che, se il motivo corrispondente al quesito fosse stato sussistente (circostanza comunque assorbente ed impeditiva, come s’è detto della sua applicazione), per giustificarne la cassazione avrebbe richiesto che il motivo articolasse la dimostrazione che, per quanto era emerso nel corso dello svolgimento processuale, nella specie non vi erano stati profili di colpa anche in eligendo della C., oltre che – come sembrerebbe, data l’affermazione della stessa sentenza, sia pure per giustificare la responsabilità del medesimo, che il P. operò in autonomia – per il potenziale profilo di colpa da ingerenza della committente.

Il sopra richiamato principio di diritto, infatti, non toglie, ma non è questa la sede per occuparsene, che la dimostrazione della culpa in eligendo o da ingerenza ponga un problema di distribuzione dell’onere della prova, non potendo sostenersi che l’onere ricada totalmente sul danneggiato, posto che entrambi i profili ineriscono al rapporto fra committente ed appaltatore ed occorrendo, dunque, in relazione alle circostanza del caso concreto valutare entro quali limiti il danneggiato sia tenuto alla prova, come d’ordinario per il profilo soggettivo dell’illecito aquiliano. Ma, ripetesi, non è questa la sede per un simile approfondimento.

p. 3. Con il secondo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 840 e 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3".

Vi si sostiene innanzitutto, dopo avere osservato che, costituendosi, la C. aveva dedotto che i lavori erano stati eseguiti in appalto dal P. e che, pertanto, non poteva venire in rilievo una sua responsabilità quale committente ai sensi dell’art. 2049 c.c. "posto che il P. aveva operato in piena autonomia gestionale, senza vincoli di dipendenza o sorveglianza di alcun genere", che "non dovrebbe esservi dubbio sulla insussistenza di una responsabilità della C. ai sensi dell’art. 2049 c.c." e, quindi, si dice che resta da vedere se una responsabilità della medesima fosse consentito di affermarla ai sensi dell’art. 840 c.c., come ha fatto la sentenza impugnata.

Senonchè, la critica alla motivazione della sentenza impugnata non è nemmeno in questa sede mossa all’affermazione della normale concorrenza della responsabilità della proprietaria appaltante con quella dell’appaltatore nello specifico caso dei lavori cui allude l’art. 840 c.c., bensì quanto all’affermazione che nella specie era applicabile detta norma, che, invece, ad avviso della C. sarebbe inidonea a comprendere le demolizioni.

Ciò è tanto vero che la stessa illustrazione del motivo cita giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 22226 del 2006, n. 2988 del 1989, n. 4577 del 1998), mostrando di ben conoscerla, la quale di norma afferma la responsabilità del proprietario per i danni arrecati da lavori di escavazione o esecuzione di opere e poi sostiene che essa non sarebbe adeguata al caso di specie, le cui peculiarità vengono individuate nella circostanza che la C. dovette agire per la demolizione perchè costretta da un’ordinanza sindacale, caso che sarebbe diverso da quello di chi decida di eseguire escavazioni od opere sua sponte, "potendo avvenire con le più svariate modalità e previa adozione dei più opportuni accorgimenti", dato che si potrebbe scegliere il luogo dello scavo o dell’edificazione, se del caso allontanandosi dal fondo del vicino.

E’ vero che anche qui l’illustrazione si conclude con due quesiti, l’uno che domanda se l’art. 840 c.c., comprenda le demolizioni, l’altro che chiede se l’art. 840, abbia il ruolo di attribuire al proprietario, anche i caso di affidamento dei lavori in appalto, una responsabilità concorrente e solidale con quella dell’appaltatore.

Senonchè, in disparte l’assoluta genericità dei due quesiti, al secondo non corrisponde alcuna attività d’illustrazione del motivo e, quindi, si tratta di quesito senza motivo.

Al primo quesito corrisponde l’illustrazione del motivo ma deve darsi risposta negativa, atteso che non si comprende come e perchè un’opera di demolizione, pur determinata da un ordine dell’autorità che renda l’attività obbligata, possa sfuggire alla sfera di responsabilità dell’art. 840 c.c., ed alla cautela richiesta al proprietario.

Il motivo, quanto all’unica censura effettivamente proposta, è, pertanto, infondato.

p. 4. Il ricorso è, conclusivamente rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro tremiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 23 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.