Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-01-2013) 05-03-2013, n. 10244

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 10.11.2011 il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, dichiarava non doversi procedere nei confronti di M.L. in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2 perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Rilevava il Tribunale che il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 aveva depenalizzato le precedenti violazioni, riqualificandole in illeciti amministrativi, tranne il solo trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato da copia cartacea della scheda SISTRI. 2. Ricorre per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Verona, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1 con riferimento al D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.

Assume che l’interpretazione data dal Tribunale non può essere condivisa.

Il D.Lgs. n. 205 del 2010 ha depenalizzato l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258, comma 4 essendo state le vecchie sanzioni inerenti il formulario di trasporti di rifiuti sostituite dalla nuova normativa in materia di SISTRI (che sostituisce il formulario).

L’inosservanza dell’obbligo della scheda Sistri è sanzionato dall’art. 260 bis che sostituisce le sanzioni previste dall’art. 258.

Il D.M. 21 dicembre 2010 ha, però, rinviato la piena operatività del sistema Sistri, con conseguente rinvio delle sanzioni penali.

Peraltro il D.L. n. 138 del 2011, art. 6 ha differito il termine di operatività della Sistri, differenziandolo secondo i diversi soggetti cui si riferisce.

Aderendo alla tesi del Tribunale vi sarebbe un vuoto sanzionatolo in relazione al trasporto di rifiuti.

Nè è consentito applicare la sanzione amministrativa prevista dall’art. 258 che presuppone la piena operatività della Sistri.

Deve ritenersi, quindi, ancora operante il precedente sistema sanzionatorio fino all’entrata in vigore della SISTRI.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato sia pure con le precisazioni di seguito indicate.

2. L’art. 260 bis introdotto con il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, art. 36 al comma 7 prevede che "il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI-Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa e che si applica la pena di cui all’art. 483 c.p. in caso di rifiuti pericolosi".

2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte "il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario o con un formulario con dati incompleti o inesatti non è più sanzionato penalmente nè dal nuovo testo del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 258, comma 4 (come modificato dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, art. 35) che si riferisce alle imprese che trasportano i propri rifiuti e che prevede la sanzione penale per altre condotte (in particolare per chi, nella predisposizione dei certificati di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla tipologia del rifiuto o fa uso del certificato falso)- nè dall’art. 260 bis del medesimo D.Lgs. (come introdotto dal D.Lgs. 205 del 2010, art. 36), che punisce il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla scheda SISTRIf)".

3. La questione della depenalizzazione non è però rilevante nella fattispecie in esame.

Il Tribunale, nel dichiarare n.d.p., non si è avveduto che all’imputato risultava contestato l’art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2 cit. D.Lgs. per aver effettuato, in assenza di autorizzazione, lo smaltimento incontrollato di rifiuti non pericolosi con codice CER diverso da quello indicato nel formulario di trasporto. E lo smaltimento incontrollato di rifiuti non pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, è punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento a ventiseimila Euro.

4. La sentenza impugnata dovrebbe, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo esame.

Nel frattempo però è maturata la prescrizione; essendo stato il reato commesso in data (OMISSIS), il termine massimo di prescrizione di anni cinque è maturato il 20.6.2012.

Va emessa, quindi, a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 1 immediata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Non ricorrono, poi, certamente le condizioni per un proscioglimento nel merito ex art. 129 cpv. c.p.p..

Come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 35490 del 28.5.2009, "In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere resistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi Incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento".
P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2013) 15-01-2014, n. 1454

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza resa il 31 gennaio 2013 la Corte d’Appello di Palermo rigettava l’istanza presentata da L.E. tesa ad ottenere la "rideterminazione" della pena allo stesso inflitta con sentenza del 13.1.2010 irrevocabile il 2.11.2010.

La richiesta del L. risulta basata – in punto di fatto – sull’esito del ricorso per cassazione proposto dai coimputati e deciso in data 12.10.2011 con sentenza favorevole agli impugnanti in punto di modalità determinative del trattamento sanzionatorio (considerazione della recidiva di cui all’art. 99, commi 4 e 5 come circostanza aggravante ad effetto speciale e necessaria applicazione della previsione di cui all’art. 63 c.p., comma 4, in presenza di altra aggravante ad effetto speciale ritenuta sussistente).

Alla base dell’istanza vi era pertanto – in diritto – la previsione di cui all’art. 587 e art. 627 comma 5, in tema di effetto estensivo dell’impugnazione nei confronti del soggetto non ricorrente.

Il L., peraltro, non era stato citato nel giudizio di rinvio.

A parere della Corte d’Appello l’omessa citazione del L. nel giudizio di rinvio non può essere fatta valere tramite incidente di esecuzione, bensì andava proposta con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa all’esito del medesimo giudizio di rinvio.

Ciò posto, la Corte palermitana riteneva di non poter applicare la norma invocata in ragione del fatto che – in ogni caso – si trattava di questione relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio del singolo prevenuto, alla luce della specifica contestazione di circostanze inerenti la persona del colpevole, e non poteva dirsi "illegalmente" determinata la sanzione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – L.E., deducendo violazione della disciplina normativa di riferimento ed in particolare dell’art. 627 c.p.p., comma 5.

La decisione di annullamento con rinvio – su ricorso proposto dai coimputati -prevedeva espressamente l’effetto estensivo nei confronti dei coimputati non impugnanti, in analoga condizione, e del resto il motivo dell’annullamento (mancata applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 63 c.p., comma 4) non poteva dirsi esclusivamente personale.

La pena irrogata al L., in virtù della mancata applicazione di detta norma di favore, risulterebbe pertanto illegale e l’incidente di esecuzione risulta essere l’unico mezzo esperibile, in virtù dell’omessa citazione nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento.

3. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.

Nel caso in esame la norma violata risulta – anzitutto – quella di cui all’art. 627, comma 5, nella parte in cui prevede che l’imputato non impugnante che – in ipotesi – possa giovarsi di effetto estensivo della impugnazione (proposta dai coimputati ed accolta) "deve" essere citato nel giudizio di rinvio.

Trattasi di previsione normativa tesa ad assicurare il contraddittorio e la par condicio nella delicata valutazione della "comunicabilità" dell’effetto favorevole della impugnazione accolta al coimputato non impugnante.

Sul punto, è evidente che lì dove il motivo accolto sia ictu oculi esclusivamente personale (ad esempio la diversa consistenza probatoria delle fonti a carico, o la esistenza di una causa di non punibilità soggettiva) non sussiste alcun obbligo per il giudice di rinvio di integrare il contraddittorio con i coimputati non impugnanti ma lì dove l’annullamento dipenda – come nel caso in esame – da una valutazione in diritto incidente sul trattamento sanzionatorio è del tutto evidente che l’obbligo sussiste nei confronti dei soggetti coimputati che versano nella medesima condizione.

La successiva questione – posto che nel caso in esame l’obbligo risulta violato – sta nella individuazione del rimedio.

Sul punto, non può essere condivisa la motivazione espressa nel provvedimento impugnato (necessità per il soggetto non citato di impugnare con ricorso per cassazione la decisione di rinvio).

Se il soggetto "avente diritto" alla citazione non è stato, in concreto, citato costui non è diventato "parte" del giudizio di rinvio e pertanto non è da ritenersi legittimato ad impugnare la relativa decisione, potendo invece servirsi dell’incidente di esecuzione (in tal senso, Sez. 3^ n. 21085 del 19.4.2001, rv 219700 ove si precisa che in tal caso è il giudice dell’esecuzione titolare del potere di intervenire sulla precedente condanna, eliminandola o ridimensionandola sulla scorta del citato effetto estensivo della più favorevole decisione assunta, nonchè Sez. 6^ n. 16509 del 21.01.2010, rv 246654) .

Erronea risulta essere pertanto la considerazione espressa nel provvedimento impugnato e tale impostazione inficia la validità dell’ordinanza, pur se la stessa si sofferma su ulteriori aspetti, parimenti in modo non condivisibile.

E’ bene precisare infatti che nel caso in esame il giudice dell’esecuzione interviene non già in una condizione "ordinaria" quanto allo scopo di "sanare" una omissione verificatasi nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento della decisione emessa nei confronti dei coimputati e della mancata citazione del non impugnante potenzialmente destinatario dell’effetto.

L’unico ambito valutativo di tale incidente di esecuzione risulta, pertanto, rappresentato dalla verifica in concreto dei presupposti di applicabilitò della disposizione normativa di cui all’art. 587 c.p.p., ossia la verifica della "comunicabilità" o meno, nella specifica vicenda processuale posta a monte, dell’effetto favorevole della decisione emessa nei confronti dei coimputati impugnanti.

A tali principi dovrà attenersi il giudice dell’esecuzione nel procedimento di rinvio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’Appello di Palermo .

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2014

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Niente più abuso del diritto. Richiesta della sede lavorativa più vicina al proprio domicilio per assistere il familiare disabile. Consiglio di Stato, Sez. IV – sentenza 15 febbraio 2010, n. 825.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO

Il dott. … ha partecipato con successo al concorso per uditore giudiziario bandito con D.M. 28.2.2004.
Dopo l’approvazione della relativa graduatoria di merito l’interessato ha presentato documentazione con cui attestava di assistere con continuità la madre affetta da handicap grave ed ha quindi chiesto di godere, ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992 e successive modifiche, di precedenza assoluta nell’assegnazione della prima sede di servizio in tirocinio.
Il Consiglio Superiore ha però disatteso l’istanza, collocando il magistrato al posto n. … della graduatoria definitiva per il conferimento delle funzioni giurisdizionali ai vincitori del concorso.
A sostegno del diniego l’Organo di autogoverno ha in sostanza addotto la presenza di altro stretto congiunto in grado di assistere l’inferma.
Il magistrato ha quindi impugnato il provvedimento di diniego, insieme agli atti ad esso presupposti, avanti al T.A.R. Lazio con un ricorso al quale ha fatto seguito la proposizione di motivi aggiunti.
Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito Tribunale, dopo aver disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i magistrati controinteressati, ha accolto il gravame, rilevando – in linea con quanto dedotto dal ricorrente – che l’esclusività assistenziale idonea a fondare la concessione dei benefici di legge sussiste anche in presenza di altri familiari, ove questi si dichiarino impossibilitati ad accudire il portatore di handicap per ragioni obiettive o soggettive.
La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dall’Amministrazione soccombente, la quale ne ha chiesto l’integrale riforma previa sospensione dell’esecutività.
Si è costituito l’appellato il quale ha chiesto il rigetto dell’appello, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i magistrati da lui evocati nel giudizio di prime cure.
Con ordinanza n. 4205 del 2009 la Sezione ha sospeso l’esecutività della sentenza ai sensi dell’art. 33 della legge n. 1034 del 1971.
Alla udienza del 12 gennaio 2010 l’appello è stato spedito in decisione.

DIRITTO

L’appello dell’Amministrazione è fondato e va pertanto accolto, con integrale riforma della sentenza gravata.
In via preliminare va scrutinata l’eccezione mediante la quale l’appellato domanda che all’Amministrazione sia imposto di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti magistrati già da lui evocati per pubblici proclami nel giudizio di primo grado.
Questa eccezione va disattesa.
L’appello proposto da uno solo dei soccombenti nel giudizio di primo grado (sia esso l’amministrazione o uno dei controinteressati) non deve infatti essere notificato alle altre parti che rivestono la medesima posizione processuale, le quali non sono parti necessarie nel giudizio di secondo grado.
Diversa è invece la situazione processuale registratasi in primo grado, poiché in quel caso i magistrati collocati in posizione migliore nella graduatoria erano controinteressati rispetto all’impugnativa proposta dal dott. ….
Tanto chiarito, può procedersi all’esame dell’unico motivo di impugnazione col quale l’Amministrazione deduce che i benefici previsti dalla normativa a tutela delle persone affette da handicap possono essere concessi solo se risulti provata l’insussistenza di altri familiari, diversi dal magistrato, che possano prestare assistenza all’infermo.
Questo mezzo è fondato.
Come è noto, secondo l’art. 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992 il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.
Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 53 del 2000 il beneficio in questione si applica a coloro che assistono in via esclusiva e continuativa un parente o affine entro il terzo grado portatore di handicap, anche se non convivente.
Due quindi sono i requisiti richiesti per legittimare il dipendente a chiedere di essere assegnato alla sede più vicina al domicilio dell’assistito: il primo è il requisito della continuità dell’assistenza al soggetto portatore di handicap, il secondo è quello della sua esclusività. Per quanto concerne l’esclusività, una parte della giurisprudenza interpreta tale requisito in senso oggettivo, cioè nel senso che solo la mancanza di altri soggetti, conviventi o comunque abitanti nel comune di residenza della persona bisognosa, tenuti, in virtù di legge o di provvedimento a prestarle la necessaria assistenza, legittima il dipendente alla richiesta di trasferimento o assegnazione. ( ad es. IV Sez. n. 5795 del 2005).
Secondo il contrapposto indirizzo giurisprudenziale valorizzato nella sentenza impugnata, invece, il requisito in questione può di fatto sussistere anche in presenza di altri congiunti i quali, pur teoricamente in grado di prestare assistenza al portatore di handicap, non siano disponibili per impedimenti di natura oggettiva o soggettiva. ( cfr. VI Sez. n. 4182 del 2007).
Secondo questo Collegio, che aderisce al primo dei richiamati orientamenti, il requisito della esclusività assistenziale può ritenersi integrato solo se l’istante comprova l’inesistenza di altri parenti ed affini in grado di occuparsi dell’assistenza del disabile: e ciò non mediante semplici dichiarazioni di carattere formale, magari attestanti impegni generici, ma attraverso la produzione di dati ed elementi di carattere oggettivo, concernenti eventualmente anche stati psico-fisici connotati da una certa gravità, idonei a giustificare l’indisponibilità sulla base di criteri di ragionevolezza e tali da concretizzare un’effettiva esimente da vincoli di assistenza familiare.
Quindi la regola è nel senso che la esclusività non può sussistere in presenza di altri congiunti in grado di assistere l’infermo e tale regola può essere derogata solo se il dipendente produce elementi probatori atti veramente a dimostrare che i congiunti stessi sono nell’impossibilità di supportare il portatore di handicap.
Diversamente ragionando, l’assistenza ai soggetti svantaggiati invece di costituire espressione dei valori costituzionali primari della solidarietà familiare e umana finirebbe per snaturarsi e configurarsi come strumento per atteggiamenti egoistici o opportunistici.
Applicando queste coordinate interpretative al caso all’esame appare evidente che la motivazione addotta dal Consiglio Superiore a supporto del rigetto dell’istanza avanzata dall’odierno appellato risulta del tutto pertinente e non esibisce alcun profilo di irragionevolezza o arbitrarietà sindacabile in questa sede di legittimità.
Come ricordato in premessa, l’Organo di autogoverno ha infatti rilevato che la madre del magistrato, portatrice di handicap grave, può ben essere assistita da altri familiari e in particolare dalla figlia, la quale abita nel medesimo stabile e svolge attività commerciale in società con altro soggetto, col quale dunque potrebbe alternarsi.
Oppone al riguardo l’appellato per un verso che l’attività commerciale di cui si discute – consistente nella gestione di una pizzeria-ristorante – è così gravosa da impegnare la sorella per l’intera giornata; per l’altro che la sorella stessa ha dichiarato di non volersi e potersi occupare della madre.
Per quanto riguarda l’indisponibilità soggettiva, trattasi di profilo che – alla luce delle considerazioni sopra riportate – risulta del tutto recessivo nell’economia complessiva della controversia.
Per quanto riguarda l’impedimento lavorativo si rileva in primo luogo che, come ben dedotto dall’Avvocatura, appare improbabile affermare che l’attività professionale di un magistrato ordinario possa definirsi in via assoluta come meno impegnativa rispetto a quella di un esercente una attività commerciale.
Ma, anche a voler prescindere da questo improprio profilo comparativo, non sembra che la conduzione di una attività commerciale in consocietà possa configurarsi come elemento veramente ostativo all’espletamento di una doverosa assistenza in favore di uno stretto congiunto residente nello stesso stabile.
Infatti, l’impedimento addotto dalla sorella dell’appellato ha natura del tutto ordinaria e può facilmente essere superato con opportuni accorgimenti.
Il vero è che nell’ottica dell’appellato il familiare lavoratore, per il solo fatto di essere abitualmente impegnato nella propria attività, dovrebbe intendersi come soggetto impossibilitato a prestare assistenza al disabile: ma, come si è visto, questa impostazione non può essere in alcun modo condivisa perché dà luogo ad evidenti abusi e perché soprattutto tradisce le finalità solidaristiche perseguite dalla normativa sull’assistenza ai soggetti portatori di handicap.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello dell’Amministrazione va quindi accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso di primo grado e dei relativi motivi aggiunti.
Le spese del giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alle oscillazioni giurisprudenziali delle quali si è riferito.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez. IV, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe, riforma integralmente la sentenza impugnata e respinge il ricorso originario e i relativi motivi aggiunti.
Le spese del doppio grado di giudizio sono compensate.

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Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione VI Sentenza n. 24513 del 2006 deposito del 17 luglio 2006

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Motivi della decisione

Il Giudice di Pace di Teramo assolveva G.C. dal reato di ingiuria poiché il fatto non sussiste, ai sensi dell’art. 530 cpv c.p.p..

Proponevano appello il P.M. e la parte civile. Il Tribunale trasmetteva gli atti a questa Corte in virtù del dettato dell’art. 36 D.Lgs. n.274/2000, essendo nella specie ammissibile il ricorso per cassazione.

Entrambe le parti lamentano il vizio di motivazione, essendo provato il fatto ed il carattere lesivo dell’espressione proferita all’indirizzo della querelante M.C. ("Chi è? So lu frocio?).

Il P.M. rimarca l’errore di diritto in cui è incorso il giudice, atteso che l’ingiuria è reato di dolo generico. La parte civile, poi, rammenta che il prevenuto ha ammesso l’addebito, tanto da richiedere le prescrizioni di cui all’art. 35, c.3 D.Lgs. cit..

I ricorsi sono fondati.

Illogica e contraddittoria è la motivazione della pronuncia impugnata, allorquando assume che l’espressione incriminata non fosse rivolta alla M., bensì, a mò di interrogativo, al R.G., così travisando le risultanze acquisite.

Ma la pronuncia è inficiata da un patente errore di diritto, laddove propende a configurare il reato di ingiuria come sostanziato dall’animus laedendi.

ÿ del tutto pacifico che il delitto di cui all’art. 594 c.p. è punibile a titolo di dolo generico, inteso come volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza dell’attitudine lesiva della frase pronunciata, contravvenendo patentemente alla logica ed alla sensibilità sociale, che ravvisa nel termine "frocio" un chiaro intento di derisione e di scherno, espresso in forma graffiante.

La sentenza impugnata va annullata con rinvio al Giudice di Pace di Teramo, che si uniformerà al principio di diritto enunciato in tema di elemento psicologico del reato di ingiuria, per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di Pace di Teramo per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.