Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-03-2012, n. 4894 Interessi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 20 agosto 2001, respingeva il gravame proposto da R.F. e R.D., qualificatisi come eredi di R.M., titolare di trattamento pensionistico INPS. In particolare gli appellanti avevano chiesto che, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 12 novembre 1999, l’Istituto previdenziale fosse condannato al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sui ratei della prestazione previdenziale asseritamente corrisposti in ritardo al de cuius. Riteneva la Corte territoriale che non fosse consentito esaminare il merito dell’impugnazione in mancanza di idonea prova della qualità di eredi degli appellanti.

Con sentenza n. 12162 del 2004 la Corte di Cassazione, pronunciando su ricorso proposto dai suddetti R.F. e R. D., cassava la suddetta sentenza – sul rilievo che in mancanza di contestazioni da parte dell’INPS in ordine all’allegata qualità di eredi degli appellanti, la Corte d’appello non poteva d’ufficio verificarne la sussistenza per giungere alla conclusione della mancanza di prova della stessa, omettendo quindi di pronunciarsi sul merito dell’impugnazione proposta – e rinviava alla stessa Corte in diversa composizione.

Con sentenza in data 12 settembre 2009 la Corte d’appello di Roma, quale giudice di rinvio, così decideva: in parziale accoglimento dell’appello proposto, condanna l’INPS al pagamento in favore degli attuali ricorrenti, quali eredi di R.M., della complessiva somma di Euro 73,67, di cui Euro 38,43 per rivalutazione monetaria ed Euro 35, 24 per interessi legali sui ratei di pensione spettanti a R.M. e corrisposti in ritardo nel periodo 24.9.1989 – 28.5.1990, oltre gli ulteriori interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla suddetta somma di Euro 38,43 con decorrenza dalla data di maturazione di tale credito (28.5.1990) sino a quella della presente decisione per la rivalutazione monetaria e sino all’effettivo soddisfo per gli interessi". … omissis … La Corte territoriale riteneva applicabile al credito de quo, concernente la rivalutazione monetaria e gli interessi legali maturati sui ratei della prestazione previdenziale spettante al de cuius, la prescrizione decennale e quindi, in accoglimento della relativa eccezione proposta dall’INPS, accoglieva la domanda dei ricorrenti nei limiti sopra indicati e cioè relativamente alla parte di credito non prescritta.

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso R. F. e R.D. affidato ad un unico motivo; l’INPS resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 324 e 112 cod. proc. civ. – error in procedendo. Deducono che erroneamente il giudice di rinvio aveva accolto, sia pure parzialmente, l’eccezione di prescrizione proposta dall’INPS, atteso che, da un lato, tale eccezione era già stata ritenuta infondata dal giudice di prima istanza, e tale statuizione era passata in giudicato in mancanza di impugnazione da parte dell’Istituto previdenziale, e, dall’altro, la suddetta eccezione non era stata ritualmente proposta.

Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

E’ infondato nella parte in cui denuncia la violazione dell’art. 324 cod. proc. civ. sul presupposto dell’esistenza di un giudicato basato sull’assunto che il giudice di primo grado avrebbe rigettato l’eccezione di prescrizione proposta dall’INPS e che avverso tale statuizione non sarebbe stata proposta impugnazione da parte dell’Istituto.

Ed infatti, come si evince chiaramente dalla lettura della sentenza di primo grado, l’affermazione in essa contenuta (… pur dovendosi dare atto dell’infondatezza delle questioni poste dall’Istituto in quanto non si pone il problema della prescrizione e della decadenza …) non rientra nella ratio decidendi della sentenza e pertanto sulla stessa non poteva formarsi il giudicato. Tale rilievo trova conferma anche nella sentenza rescindente (Cass. n. 12162 del 2004) prima citata, la quale ha affermato che il giudice di primo grado era entrato nel merito della pretesa azionata ed aveva si respinto la domanda per carenza di prova in ordine al quantum debeatur.

Il motivo è inoltre inammissibile nella parte in cui denuncia un error in procedendo in relazione alla violazione degli artt. 112 e 354 cod. proc. civ. A prescindere dall’inconferenza, in relazione alle allegazioni di cui al motivo, del richiamo alla disposizione di cui al citato art. 354 cod. proc. civ., deve osservarsi che non risultano adeguatamente rispettati i principi di specificità e di autosufficienza. Ed infatti, sotto il primo profilo, la tesi, che sembra emergere dal ricorso, secondo cui la decisione impugnata non sarebbe basata su una valida eccezione di prescrizione da parte dell’INPS è argomentata in modo inammissibilmente confuso e generico in violazione del principio desumibile dall’art. 366 c.p.p., n. 4.

Parte ricorrente fa riferimento, da un lato, ad una tardiva costituzione dell’INPS nel giudizio di appello, dall’altro, alla mancata proposizione, da parte dell’Istituto, di un appello incidentale e, infine, alla mancata costituzione dell’INPS nel giudizio di rinvio, omettendo di specificare, in buona sostanza, gli esatti termini dell’error in procedendo denunciato. Sotto altro profilo sussiste una palese violazione del principio di autosufficienza. Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. 14 ottobre 2010 n. 21226) ove si deduca la violazione, nel giudizio di merito, dell’art. 112 cod. proc. civ., ciò che configura un’ipotesi di error in procedendo per il quale questa Corte è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere – dovere del giudice di legittimità d’esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio d’autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell’onere d’indicarli compiutamente, non essendo consentita al giudice stesso una loro autonoma ricerca ma solo una loro verifica. Nel caso di specie manca una sufficiente identificazione degli atti del giudizio di merito ritenuti rilevanti ai fini della sussistenza del denunciato errore.

Il ricorso deve essere in definitiva rigettato.

Nulla sulle spese, considerata la materia previdenziale e rilevato che il presente giudizio è stato introdotto prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, convertito, con modificazioni, nella L. n. 326 del 2003.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-09-2011) 03-11-2011, n. 39729 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo

Il Tribunale del riesame di Palermo, con ordinanza emessa il 25/10/010 – provvedendo sull’appello, ex art. 322 bis c.p.p., proposto nell’interesse di F.P. avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Palermo in data 16/09/010, con la quale veniva respinta l’istanza di revoca del sequestro preventivo, come già disposta in atti dal Gip del Tribunale di Napoli in data 03/06/010 ed avente per oggetto il trattore motrice tg (OMISSIS) ed il semirimorchio tg (OMISSIS); il tutto in relazione ai reati di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 256, 258 e 259 – respingeva il gravame.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).

In particolare il ricorrente esponeva:

1. che l’ordinanza impugnata era stata emessa nei confronti del solo F.P., omettendo di decidere nei confronti di M. P., dipendente della Soc. Coop. Autotrasporti "(OMISSIS)" spa, conducente dei veicoli sottoposti a sequestro;

2. che nella fattispecie non ricorreva il fumus commissi delicti relativo agli ipotizzati reati di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 256, 258 e 259, poichè il carico trasportato e sequestrato era costituito da materia prima secondaria (tipo MPS) che non necessitava di alcun formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), come illegittimamente contestato;

3. che il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Napoli era divenuto inefficace, ex art. 27 c.p.p..

Invero, pur essendo stati gli atti processuali trasmessi dal PM del Tribunale di Napoli al PM del Tribunale di Palermo, il decreto di sequestro preventivo non era stato rinnovato dal Gip del Tribunale di Palermo;

4. che, comunque, erano venute meno le esigenze cautelari (ossia il periculum in mora) poste a base del predetto sequestro preventivo;

5. che l’ordinanza impugnata era in netto contrasto con la pronuncia del Tribunale del Riesame di Napoli del 09/11/010, con la quale era stata annullata la misura cautelare precedentemente emessa, con dissequestro dei predetti automezzi.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, nell’udienza camerale del 22/09/011, ha chiesto l’annullamento senza rinvio con dissequestro e restituzione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Gip del Tribunale di Napoli con decreto emesso il 03/06/010 disponeva il sequestro preventivo del trattore motrice tg (OMISSIS) e del semirimorchio tg (OMISSIS), appartenente alla Cooperativa Autotrasporti "(OMISSIS)" (di cui F.P. era rappresentante legale) poichè mediante gli stessi venivano trasportati abusivamente materiali vari (quali parti di motori di autoveicoli, termosifoni, radiatori, rottami vari in alluminio impregnati di olio minerale, tubi, cavi e fili in rame) costituenti rifiuti speciali e non; il tutto in relazione ai reati di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 256, 258 e 259.

Gli atti del procedimento venivano poi trasmessi dal PM del Tribunale di Napoli al PM del Tribunale di Palermo per competenza territoriale.

Il Gip del Tribunale di Palermo, con ordinanza in data 16/09/010, respingeva la richiesta di revoca del sequestro preventivi dei predetti automezzi.

Il Tribunale di Palermo, con ordinanza emessa il 25/10/010, respingeva l’appello proposto, ex art. 322 bis c.p.p., da F. P. nella qualità di rappresentante legale della citata Cooperativa "(OMISSIS)".

F.P. proponeva l’attuale ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 25/10/010.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che il Tribunale di Palermo ha congruamente motivato tutti i punti della decisione, mediante valutazioni esaustive prive di errori di diritto.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate per le seguenti ragioni principali:

1. F.P., quale rappresentante legale della Cooperativa "(OMISSIS)" non è legittimato a proporre eccezioni e censure nell’interesse di M.P. – dipendente della Cooperativa "(OMISSIS)", conducente degli automezzi sequestrati – il quale non risulta aver proposto ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del 25/10/010.

Le doglianze proposte dalla difesa del F. sul punto in esame, pertanto, sono inammissibili, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a).

2. L’eccezione processuale sollevata, ex art. 27 c.p.p. è infondata.

Il Gip del Tribunale di Napoli, invero, sia all’atto di emettere la misura cautelare genetica (ossia il decreto di sequestro preventivo del 03/06/010), sia in epoca successiva non si è dichiarato mai incompetente. Non ricorreva pertanto, alcuna necessità, da parte del Gip del Tribunale di Palermo (dopo la trasmissione degli atti dal PM di Napoli al PM di Palermo) di rinnovare la misura cautelare reale ai sensi dell’art. 27 c.p.p., non applicabile nella fattispecie in esame.

3. La doglianza relativa all’asserita ordinanza del Tribunale di Napoli del 09/11/010, con la quale sarebbe stato annullato il decreto di sequestro preventivo emesso il 03/06/010, è del tutto generica, non essendo indicate specificamente le ragioni di fatto e di diritto poste a base della censura medesima. Peraltro l’asserita ordinanza del 09/11/010, non risulta allegata al ricorso, nè indicata in modo specifico con riferimento al fascicolo di ufficio.

4. Le censure attinenti alla sussistenza del fumus commissi delicti relativo ai reati – doglianze relative all’assunto difensivo secondo cui nella fattispecie si tratterebbe non di rifiuti, ma di materia prima secondaria, per la quale non era necessario alcun formulario di identificazione – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto attinenti alla fondatezza dell’accusa.

Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità ed in materia di misure cautelari reali, dovendo il sindacato del giudice essere limitato alla sola verifica dell’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell’accusa Giurisprudenza di legittimità consolidata;

richiamata per ultimo dalla Corte Costituzionale Ord. N. 153 del 04/05/07. 5. Le censure attinenti alla mancanza del permanere delle esigenze cautelari, poste a base del sequestro preventivo de quo, sono generiche e comunque infondate perchè relative non ad errori di diritto, ma a valutazioni di merito congruamente motivate, non censurabili in sede di legittimità.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da F.P. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-07-2011) 21-11-2011, n. 42914

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 10.6.2010, la corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza 13.6.08 del Gip del tribunale della stessa sede, nei confronti di B.F., ha modificato la qualificazione del fatto di cui al capo A della rubrica, commesso l'(OMISSIS), originariamente qualificato ex art. 609 bis c.p. e ha ritenuto che integrasse i reati ex artt. 610, 527 e 660 c.p..

Ha confermato la qualificazione giuridica ex art. 660 c.p. dei fatti commessi fino al (OMISSIS), nonchè le attenuanti generiche, la diminuente del vizio parziale di mente e la riduzione del rito, ha rideterminato la pena in due mesi, venti giorni di reclusione; ha confermato nel resto l’impugnata sentenza, in riferimento all’affermazione di responsabilità in ordine al reato di resistenza a p.u.(capo B) e la condanna a due mesi e venti giorni di reclusione, nonchè la misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura per sei mesi.. L’imputato ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. impossibilità di comprendere il computo della pena del capo A);

vizio di legge in riferimento all’applicazione del concorso formale ex art. 81 c.p. e alla mancata applicazione dell’art. 63 c.p., comma 2, stante il concorso delle circostanze generiche e del vizio parziale di mente, carenza di motivazione; eccessività della pena per il capo A).

2. violazione di legge in riferimento alla determinazione della pena di cui all’art. 527 c.p. ed erronea qualificazione giuridica del fatto, che va qualificato ex art. 527 c.p., comma 3 (ipotesi colposa) o, in subordine, ex art. 726 c.p. (atti contrari alla pubblica decenza). In quest’ultimo caso, va dichiarata la estinzione per prescrizione. Il toccamento dei genitali è avvenuto accidentalmente ed è stato causato dal modo scomposto di muoversi, in relazione alla malattia mentale determinata dall’infortunio sul lavoro.

3. violazione dell’art. 162 bis c.p. e art. 141 bis c.p.: a seguito della qualificazione del fatto ex art. 660 c.p. andava accolta l’istanza di oblazione formulata dalla difesa in sede di conclusioni nella camera di consiglio della corte di appello. In subordine, il reato va dichiarato estinto per prescrizione.

4. violazione dell’art. 521 c.p.p. ed esclusione del reato di violenza privata: il capo di imputazione è formulato erroneamente, in quanto vi sono raccolti in un solo episodio del (OMISSIS) fatti avvenuti in tre giorni diversi e il fatto del tentativo del bacio alla donna, avvenuto il primo marzo e quindi il (OMISSIS) non sarebbe avvenuto alcun fatto qualificabile come violenza privata.

5. violazione di legge in riferimento alla pena inflitta per il reato di resistenza e alla mancata applicazione della continuazione ai reati sub A e B. La determinazione della pena per il reato sub B è stata effettuata senza tener conto dell’attenuante ex art. 62 bis c.p. e della diminuente ex art. 89 c.p., posto che i fatti sono stati commessi nell’ambito di un unico disegno criminoso.

6. vizio di motivazione sul mantenimento della misura di sicurezza: a seguito della diminuita pericolosità sociale ,che ha determinato una diminuzione della pena, non è giustificato il mantenimento della misura di sicurezza, fondata sulla pericolosità sociale.

7. vizio di motivazione in riferimento alla mancata sostituzione con la libertà vigilata ex art. 219 c.p..

8. vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, giustificata dalla concessione delle attenuanti generiche e della diminuente ex art. 89 c.p..

Il ricorso merita parziale accoglimento limitatamente alla richiesta di derubricazione del fatto qualificato ex art. 527 c.p. nel reato ex art. 726 c.p..

Infatti la ricostruzione del comportamento del ricorrente non consente di inquadrarlo in manifestazione di concupiscenza e libido erotico, rendendo più conforme alle risultanze processuali la sua qualifica come condotta lesiva della riservatezza, della compostezza e della civile convivenza sia pure nell’ambito della sfera della sessualità.

Gli altri motivi sono invece infondati.

Correttamente il giudice di appello ha ritenuto che l’ulteriore condotta, dell’1.3.07, di cui al capo A) sia da qualificare a norma anche degli artt. 610 e 660 c.p., in quanto è risultato che la B. è stata costretta a tollerare il non desiderato bacio sulla guancia e le petulanti richieste dell’imputato dirette ad ottenere che sedesse presso di lui. Nessuna violazione è rivenibile ex art. 521 c.p.p., in quanto non vi è stata alcuna immutazione del fatto sul piano storico, in relazione agli elementi strutturali (condotta, evento, nesso di causalità). Pertanto correttamente il giudice ha provveduto a nuova, qualificazione del medesimo fatto contestato, sia pure frazionato nel modo suindicato. E’ rimasta invece correttamente immutata la definizione giuridica, ex art. 660 c.p., degli ulteriori comportamenti tenuti fino al 3.3.07.

Il calcolo della pena è stato esattamente compiuto, in relazione ai reati, ex artt. 660, 726 e 610 c.p., di cui al capo A: la sanzione è stata fissata, partendo dalla pena base, (correttamente determinata ex art. 133 c.p.) per il più grave reato di violenza privata; è stata diminuita, in applicazione dell’art. 63 c.p., comma 2, tenendo conto delle attenuanti generiche e delle diminuenti; è stato infine correttamente applicato l’aumento per la continuazione.

L’estensione di quest’ultimo istituto al reato di cui al capo B (resistenza e pubblico ufficiale), al di là dell’assenza della relativa doglianza nelle argomentazioni in sede di appello, è comunque incompatibile con la completa autonomia e la totale diversità, nella genesi e nelle vittime, dei due reati. Nei confronti della determinazione della pena di 2 mesi e 20 giorni di reclusione, in ordine al reato di resistenza, il cui minimo edittale è di 6 mesi di reclusione, non risulta alcuna consistente argomentazione critica, circa le modalità di esercizio, nei limiti di legge, del potere discrezionale del giudice di merito, riconosciuto dall’art. 132 c.p..

Sulla doglianza per la mancata oblazione, concernente il reato di molestie, va rilevata l’omissione della specifica indicazione della tempestiva richiesta di derubricazione, in vista dell’accesso alla causa estintiva, nonchè dei dati della richiesta presentata in sede di appello. Comunque, nel caso di specie, acquista particolare incidenza, ai fini della valutazione negativa della legittimità dell’istanza, l’assenza di procura speciale, da considerare inderogabilmente necessaria, in considerazione delle particolare limitazioni economiche e mentali dell’interessato. Questa particolare connotazione del caso in esame non consente l’adeguamento all’orientamento interpretativo di cui a S.U. n. 47923/09.

In ogni caso, i termini di prescrizione non sono maturati per alcuno dei reati commessi dal ricorrente.

Sulle doglianze relative alla motivazione in ordine alla misura di sicurezza, va rilevato che la sentenza della corte di appello, sia pure in assenza di specifico motivo di impugnazione, ha dato ampia giustificazione all’applicazione del ricovero per sei mesi del B. in una casa di cura. La corte territoriale ha razionalmente richiamato le attendibili conclusioni della indagine psichiatrica, secondo cui questi è persona che necessita di cure continue, in assenza delle quali permane l’accertata pericolosità sociale.

L’incensuratezza dell’imputato, da sola, non consente una prognosi favorevole per i suoi futuri comportamenti, a causa di questa pericolosità, confermata anche da accertati comportamenti pregressi del B., nei confronti di altra donna, nello stesso tipo di esercizio pubblico, legittimante l’attribuzione di evidente incapacità di costante autocontrollo. La nuova qualificazione del fatto, a norma dell’art. 726 c.p., comporta, quanto al reato sub A), la riduzione dell’aumento della sanzione a titolo di continuazione, tenuto conto della diminuzione per il rito, nella misura di otto giorni di reclusione, con rideterminazione della pena in due mesi e 12 giorni di reclusione.

P.Q.M.

Qualificato il fatto rubricato come violazione dell’art. 527 c.p. come reato di cui all’art. 726 c.p., ridetermina la pena inflitta al ricorrente in mesi due giorni 12 di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-10-2011) 12-12-2011, n. 45978 Costruzioni abusive Reati edilizi

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 17.11.2010 la Corte di Appello di Lecce confermava la condanna alla pena dell’arresto e dell’ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a P.F. e a S.V. quali colpevoli del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) per avere prolungato di mt. 4,20 una recinzione assentita e per l’esecuzione, non assentita, di 3 portali.

Proponevano ricorsi per cassazione gli imputati denunciando che:

– per il tratto di recinzione non vi era stata condanna avendo il Tribunale trattato solo del vano scala e dei tre portali;

– per gli interventi edilizi minori che non comportino aumento di superficie o di volumi o la modifica della sagoma o della destinazione d’uso di natura pertinenziale in area non soggetta a vincoli, quali sono i portali e il muro di modesta estensione, è sufficiente la presentazione della DIA, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa.

Chiedevano l’annullamento della sentenza.

E’ stato prodotto certificato di morte del ricorrente P. rilasciato dal Comune di Cursi il 15.02.2011, ma il documento riporta un mese di nascita diverso da quello risultante dal certificato anagrafico in atti.

Va, pertanto, rilevato che il motivo relativo alla natura degli interventi per i quali è intervenuta condanna non è manifestamente infondato sicchè il reato, commesso il 31.01.2006, è prescritto essendo il termine massimo di anni cinque decorso il 31.01.2011.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

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