Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-05-2011, n. 11629 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Napoli ha liquidato, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, Euro 12.000,00 a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale subito dai sigg. I.C.G., S.G. e T.G., dipendenti pubblico, per l’irragionevole durata di un processo per il riconoscimento di differenze retributive dai medesimi iniziati davanti al TAR Campania e durato, in primo grado, circa 15 anni e 1 mese.

Gli interessati hanno quindi proposto separati ma identici ricorsi per cassazione per sette motivi. L’amministrazion e intimata ha resistito con controricorso ai soli ricorsi dei sigg. I. e T..
Motivi della decisione

1. – I ricorsi, proposti avverso il medesimo provvedimento, vanno previamente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. – Con il primo motivo di ricorso si pone la questione se la L. n. 89 del 2001, e specificamente l’art. 2, costituisca applicazione dell’art. 6, par. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e se, in ipotesi di contrasto tra la legge la Convenzione, ovvero di lacuna della legge nazionale si debba disapplicare quest’ultima ed applicare la prima.

3. – Con gli altri motivi, in larga misura ripetitivi o comunque connessi, parte ricorrente lamenta poi, in definitiva, che la Corte d’appello abbia:

a) in violazione degli standard ricavabili dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, mancato di riconoscere, a titolo di riparazione del danno non patrimoniale, almeno 1.000,00 – 1.500,00 Euro per ciascun anno di durata del processo presupposto;

b) sempre in violazione della giurisprudenza della Corte europea, omesso di riconoscere un ulteriore bonus di Euro 2.000,00 trattandosi di causa di lavoro;

c) illegittimamente e immotivatamente ridotto, nella liquidazione delle spese processuali in favore dei ricorrenti, gli importi indicati nella nota depositata dal difensore.

4. – Quanto alla questione posta con il primo motivo, rilevante solo per l’incidenza che può avere su quelle ulteriori, va ribadito il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, in virtù del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretare detta legge in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea.

Siffatto dovere opera entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001 (sent. n. 1338 del 2004). In termini analoghi è il principio enunciato dalla Corte costituzionale, che, contrariamente all’assunto dell’istante (che si palesa perciò manifestamente erroneo), ha affermato che al giudice nazionale spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme. Qualora, invece, ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, il giudice nazionale deve investire la Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1 (sentenze n. 348 e n. 349 del 2007).

Resta dunque escluso che, in caso di contrasto, possa procedersi alla non applicazione della norma interna, in virtù di un principio concernente soltanto il caso del contrasto tra norma interna e norma comunitaria.

In questi termini è il principio che può essere enunciato in relazione al quesito formulato con il primo motivo e che, applicato nel caso qui in esame, impone di accertare se il decreto impugnato abbia correttamente applicato le norme della CEDU, nell’osservanza della regola dell’interpretazione conforme.

5. – Proprio in applicazione della regola appena ricordata devono essere respinte le censure sopra sintetizzate al par. 2 sub a) e b).

5.1. – In ordine alla prima, invero, va ribadito quanto questa Corte ha già avuto plurime occasioni di affermare, è cioè che la Corte europea, in due recenti decisioni (Volta et autres e, Italia, del 16 marzo 2010; Falco et autres e, Italia, del 6 aprile 2010) ha anche ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille euro annui normalmente liquidata, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue (cfr., per tutte, Cass. 14754/2010). Ciò, appunto, ha legittimamente fatto la Corte napoletana nel caso in esame, in cui ha ritenuto la scarsa incidenza, sul piano personale, della pendenza della lite.

5.2. – In ordine alla censura sub b), va poi ribadito che è escluso che le norme disciplinatrici della fattispecie permettano di riconoscere – come ha invece sostenuto l’istante – una ulteriore somma a titolo di bonus, arbitrariamente indicata in una data entità, svincolata da qualsiasi parametro e dovuta in considerazione dell’oggetto e della natura della controversia.

Infatti, come ha chiarito questa Corte, i giudici europei hanno affermato che il bonus in questione deve essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed hanno quindi fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e previdenziali. Tuttavia, ciò non implica alcun automatismo, ma significa soltanto che dette cause, in considerazione della loro natura, è probabile che siano di una certa importanza (Cass. 18012/2008). Siffatta valutazione rientra nella ponderazione del giudice del merito, che deve rispettare il parametro sopra indicato con la facoltà di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l’entità della posta in gioco, il numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento ed il comportamento della parte istante: per tutte, Cass. 1630/2006, 1631/2006, 19029/2005, 19288/2005), purchè motivate e non irragionevoli (tra le molte, Cass. 6898/2008, 1630/2006, 1631/2006).

Il giudice del merito può, quindi, attribuire una somma maggiore – anche il succitato bonus – qualora riconosca la causa di particolare rilevanza per la parte, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione, da ritenersi compreso nella liquidazione del danno, sicchè se il giudice non si pronuncia sul c.d. bonus, ciò sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo (Cass. 18012/2008).

6. – La censura sub e), invece, deve essere accolta, avendo effettivamente la Corte d’appello violato i minimi tariffar liquidando Euro 25,00 per esborsi e 130,00 per diritti in favore di ciascuno dei ricorrenti, nonchè Euro 250,00 per onorario complessivo.

Sul punto, tuttavia, alla cassazione del decreto impugnato non segue il rinvio ad altro giudice. E’ infatti possibile la decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, con la liquidazione di Euro 75,00 per esborsi ed Euro 600,00 per diritti in favore di ciascuno dei ricorrenti, nonchè di Euro 490,00 per onorari complessivi in favore dei tre ricorrenti in solido.

7. – Le spese del giudizio li legittimità vanno compensate fra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li accoglie nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, liquida a titolo di spese del giudizio di merito Euro 75,00 per esborsi ed Euro 600,00 per diritti in favore di ciascuno dei ricorrenti, nonchè Euro 490,00 per onorari complessivi in favore dei tre ricorrenti in solido; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 29-03-2011, n. 1924 Contratti e convenzioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

La Commissione di gara preposta alla procedura indetta ai sensi dell’art 57 del D.Lgs. n. 163/06 per "lavori di sistemazione del torrente Finale", alla quale avevano partecipato 31 imprese, procedeva all’aggiudicazione provvisoria della gara in favore della P. & C. srl in applicazione dell’art. 86, co, 1 del D.Lgs. n. 163/06; la Commissione ai fini del calcolo della soglia di anomalia dell’offerta (c.d. taglio delle ali), in presenza di due imprese che avevano offerto lo stesso sconto del 22,64% e che risultavano appaiate al quarto posto dei minori ribassi, aveva proceduto all’esclusione, per sorteggio, di una sola delle due offerte identiche.

Successivamente la Commissione veniva riconvocata e, "in conformità a principi di cui al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia", provvedeva all’annullamento, in autotutela, del provvedimento di aggiudicazione provvisoria e ricalcolava la soglia di anomalia tenendo conto di entrambe le offerte identiche, poste al quarto posto dei minori ribassi, con conseguente variazione della soglia di anomalia e aggiudicazione della gara alla C.C. spa..

Avverso tale delibera la P. & C proponeva gravame al Tar della Lombardia che accoglieva il ricorso perchè, nella fattispecie, l’interpretazione seguita dalla Commissione aveva condotto all’esclusione non di quattro ma di cinque offerte con il maggior ribasso e ciò in violazione del cit. art. 86 che limita il c.d. "taglio delle ali" al 10% delle offerte delle ditte partecipanti (con arrotondamento all’unità superiore).

Con l’appello in esame la C.C. srl ha sostenuto l’erroneità della sentenza del primo giudice.

La P. & C., costituitasi in giudizio ha, invece, affermato l’infondatezza dei motivi di appello e la mancanza di interesse della controinteressata perché, nel caso in cui si accedesse alla interpretazione fatta propria dalla Commissione, che ha eliminato entrambe le offerte identiche poste a cavallo della soglia del 10%, le imprese partecipanti alla gara dovrebbero considerarsi non più in numero di 31, ma in numero di 30 e ciò comporterebbe la riduzione da quattro a tre delle offerte da eliminare in ribasso e in aumento (10% delle offerte totali), con conseguente ulteriore variazione della soglia di anomalia, e ciò precluderebbe l’aggiudicazione a favore dell’appellante

L’appello è fondato.

La Sezione si è già pronunciata sulla questione interpretativa del cit. art 86 e, al riguardo il collegio non può che condividere tale orientamento, che viene, di seguito, richiamato.

"In base alla previsione del bando, la Commissione di gara doveva adottare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera a), D. Lvo n. 163/2006, applicando poi la procedura di cui agli artt. 86, comma 1, e 122, comma 9, del medesimo decreto. In forza di quest’ultima disposizione, al fine dell’esclusione automatica delle offerte cd. anomale negli appalti sottosoglia, si prevede che sono tali tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione (cd. taglio delle ali) del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Di conseguenza le operazioni da eseguire, dopo l’ammissione delle offerte, sono le seguenti:

– taglio delle ali, vale dire l’esclusione dal calcolo del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso;

– media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le residue offerte;

– calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che in tali offerte superano la predetta media;

– somma dei dati relativi alla media aritmetica e allo scarto medio aritmetico, con la conseguente determinazione della soglia di anomalia.

Per dato letterale e logico, in via generale in dette operazioni vengono in rilievo le offerte, alle quali fa riferimento il legislatore, a prescindere dalla entità dei ribassi in esse contenuti (cd. criterio assoluto). In particolare non vi sono elementi dai quali, come regola generale, possa desumersi che in caso di offerte con identico ribasso le stesse vadano considerate unitariamente come unica entità (cd. criterio relativo).

Unica eccezione a questa regola viene desunta per le offerte che nel calcolo per il taglio delle ali vengano a trovarsi a cavallo della percentuale del 10%; e ciò secondo un indirizzo giurisprudenziale che appare preferibile (cfr. Consiglio Stato sez. II, 3 marzo 1999, n. 285; Consiglio di stato, sez. V, 18 giugno 2001, n. 3216; Consiglio Stato, sez. V, 26 febbraio 2003, n. 1094; Consiglio Stato, sez. V, 3 giugno 2002, n. 3068; C.G.A. 12 agosto 2005, n. 531), in base al quale:

– la ratio dell’esclusione (dal novero delle offerte prese in considerazione) di quelle collocate ai margini estremi dell’ala, sta nell’intento di eliminare in radice l’influenza che possono avere, sulla media dei ribassi, offerte disancorate dai valori medi, in modo da scoraggiare la presentazione di offerte al solo fine di condizionare la media;

– nel caso in cui siano più d’una le offerte che presentano la medesima percentuale di ribasso collocate a cavallo della soglia del dieci per cento e l’ampiezza dell’ala non consenta di escluderle tutte, non resta quindi altra strada che quella di attribuire alla parola "offerte", un significato non assoluto ma relativo, intendendola come espressione del ribasso percentuale in essa contenuto. Sicché la presenza di più offerte che presentino la medesima percentuale di ribasso, collocate a cavallo della soglia del 10%, non può che comportare l’effetto giuridico della loro integrale esclusione dal computo delle successive operazioni. In tutti gli altri casi, per dato letterale inequivocabile, opera invece il criterio assoluto con considerazione distinta delle singole offerte pur se aventi il medesimo ribasso, essendo stabilito in particolare, per quel che qui rileva, che la media aritmetica riguarda i ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse e non i ribassi in esse contenuti.

Le considerazioni dell’appellante che richiamano anche atti della Autorità di vigilanza sui lavori pubblici (deliberazioni n. 285 in data 6 novembre 2003 e n. 159 in data 14 ottobre 2004) – pur meritevoli di considerazione, non sembrano sufficienti a superare in via interpretativa il dato letterale delle attuali disposizioni normative, occorrendo al riguardo eventualmente un intervento risolutore del legislatore" (C.S. n. 6323/09).

Sulla base di tali considerazioni l’appello va accolto non potendo neppure trovare spazio, nella fattispecie, la proposta eccezione di inammissibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.

Il considerare le offerte con uguale ribasso poste a cavallo della soglia del 10% in modo unitario, ossia come un’unica offerta, secondo le motivazioni sopra esposte, rileva ai soli fini del calcolo delle stesse come offerte anomale, ma non può certamente incidere sul calcolo del numero delle offerte che, nella fattispecie, restano sempre in numero di 31, con la conseguenza che, ai fini del calcolo della percentuale del 10% arrotondato per eccesso, a cui applicare il c.d."taglio delle ali", bisogna sempre tener conto del numero effettivo delle offerte e pertanto le offerte anomale vanno calcolate con riferimento ai quattro maggiori o minori ribassi (e non ai tre maggiori o minori ribassi, come accadrebbe se le imprese partecipanti fossero fittiziamente considerate in numero di 30).

Pertanto, anche per tale profilo, l’appello deve ritenersi fondato atteso che non si determina alcuna variazione della soglia di anomalia rispetto a quanto disposto dalla Commissione, con conseguente interesse dell’appellante alla conservazione del provvedimento di aggiudicazione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.

Le spese di entrambi i gradi del giudizio sono liquidate a carico della parte soccombente, in complessive Euro 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre Iva e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-03-2011) 20-04-2011, n. 15803 Misure alternative

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarava con decreto l’inammissibilità delle istanze di concessione di misure alternative avanzata da B.S., rilevando che aveva riportato una condanna per evasione nel 2008 e quindi operava la preclusione prevista dall’art. 58 quater O.P..

Avverso la decisione presentava ricorso il condannato osservando che non si trattava di un caso nel quale potesse essere emesso il decreto di inammissibilità delle istanze, in quanto la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito con una recente decisione del 24 novembre 2009 n. 49990 che la condanna per evasione definitiva veniva in rilievo solo se il relativo reato risultava commesso durante la fase di esecuzione della pena per la quale era richiesta la misura alternativa, mentre nel caso di specie era stata commesso durante l’esecuzione della misura cautelare. Inoltre si era statuito che comunque la valutazione doveva estendersi al comportamento tenuto durante l’esecuzione della pena per cui era obbligatoria la fissazione della camera di consiglio partecipata, non sussistendo le condizioni per emettere il decreto di inammissibilità.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto, dovendosi nel caso di specie annullare senza rinvio il decreto con restituzione degli atti al tribunale di sorveglianza affinchè compia quelle valutazioni di merito necessarie per stabilire se il condannato si trovi nelle condizioni per poter accedere alle misure alternative richieste, questione che necessita di una valutazione non rientrante nei casi di cui all’art. 666 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio il decreto impugnato e rinvia per il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

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Cons. Stato Sez. V, Sent., 06-05-2011, n. 2720 Contratti

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– con tre separati appelli,proposti rispettivamente da "G. D. 2." società cooperativa, da E. A. e dal Comune di Crotone, è stata impugnata la sentenza del Tar per la Calabria n. 311 in data 8.3.2010 con cui è stata annullata l’aggiudicazione dell’appalto relativo all’affidamento del servizio di pulizia del palazzo di giustizia di Crotone;

– si è costituita la Z. Service Group, eccependo l’irricevibilità degli appelli dell’impresa e del Comune, in quanto notificati oltre il termine di cui all’art. 23 bis L. n. 1034/1971 decorrente dalla data della notifica della sentenza, nonché l’inammissibilità del gravame di E. A., non avendo egli rivestito, in proprio, la qualità di parte nel processo di primo grado essendogli stato notificato il ricorso nella qualità di legale rappresentante della "G. D. 2."; ha altresì controdedotto, nel merito, alle doglianze degli appellanti;

– all’udienza del 1° marzo 2010 gli appelli sono stati trattenuti in decisione.

Considerato:

Vanno, preliminarmente, riuniti gli appelli in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

Riguardo agli appelli proposti dall’impresa e dal Comune di Crotone, assorbente nonché fondata è l’eccezione di irricevibilità dei gravami, per essere stati notificati, rispettivamente, in data 10 maggio 2010 ed in data 14 maggio 2010, oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, avvenuta in data 17 marzo 2010, stabilito dall’art. 23 bis, comma 7 della legge n. 1034 del 1971, applicabile al presente giudizio in quanto avente ad oggetto l’ aggiudicazione, al termine di una gara per l’affidamento mediante procedura aperta, dell’appalto pubblico del servizio di pulizia dei locali del palazzo di giustizia di Crotone.

E’ poi inammissibile l’appello proposto, in proprio, dal sig. E. A., cui il ricorso di primo grado è stato notificato nella sola qualità di presidente e legale rappresentante della società "G. 2000", unica titolare dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio ed alla quale, in persona del legale rappresentante, è stata ritualmente notificata la sentenza nel domicilio eletto presso il procuratore costituito. Difetta egli, in proprio, di legittimazione, in quanto non è titolare di un autonomo interesse all’appello, è estraneo, se non nella qualità di legale rappresentante dell’impresa, al giudizio di primo grado e privo del presupposto della soccombenza sostanziale.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellanti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:

riunisce gli appelli; dichiara irricevibili gli appelli della "G. D. 2." società cooperativa e del Comune di Crotone; dichiara inammissibile l’appello di E. A..

Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore della Z. Service Group s.r.l.delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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