Cass. civ. Sez. II, Sent., 02-02-2011, n. 2428 Risoluzione del contratto per inadempimento

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Svolgimento del processo

P.A., con atto notificato il 29 giugno 1998, citò innanzi al Tribunale di Vicenza la s.r.l. Serramenti Borriero chiedendo che venisse pronunziata sentenza che tenesse luogo del contratto definitivo, relativo ad un immobile promessogli in vendita dalla convenuta, giusta contratto preliminare del 31 agosto 1994, avendo adempiuto a tutte le obbligazioni a suo carico, ad eccezione di quella con la quale si era impegnato ad ottenere, dal mutuante Italfondiario, la liberazione dei fideiussori della promittente venditrice e ciò a causa dell’immotivato rifiuto da parte del predetto Istituto di credito di accedere alla modifica soggettiva dell’obbligazione di garanzia.

La convenuta, costituendosi, contestò l’affermazione del P. secondo cui la clausola della liberazione dei fideiussori sarebbe stata di impossibile realizzazione e, dando atto del tempo trascorso dalla stipula del preliminare senza che tale essenziale obbligazione fosse stata soddisfatta, chiese che il preliminare fosse dichiarato risolto di diritto per aver azionato la clausola risolutiva espressa prevista nel negozio e comunque per il perdurante inadempimento, pur dopo la comunicazione di formale diffida ad adempiere.

L’adito Tribunale, con sentenza n. 1064/2001, respinse la domanda del P. e, in accoglimento della richiesta della Serramenti Borriero, dichiarò risolto il contratto.

La Corte d’Appello di Venezia, pronunziando sentenza n. 2137/2004, respinse il gravame dello stesso P., statuendo, da un lato, che dal tenore delle pattuizioni contenute nel preliminare, era emersa l’esistenza di un’obbligazione (quella appunto relativa alla liberazione dei fideiussori) che le parti stesse avevano qualificato come "essenziale"; dall’altro che, essendosi promesso il fatto del terzo, pur avendo l’Italfondiario rifiutato di accedere alla richiesta, tuttavia sarebbero esistite valide alternative economiche al fine di ottenere la liberazione in questione, così che la prestazione non poteva considerarsi impossibile.

Contro tale decisione ha proposto ricorso in sede di legittimità il soccombente P., svolgendo cinque motivi; si è costituita la srl D.B.D. SOLUTIONS – che affermò la propria continuità soggettiva con la srl Serramenti Borriero – resistendo all’impugnazione.

Motivi della decisione

1 – Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, l’erronea interpretazione dell’art. 1455 cod. civ., avendo la Corte territoriale rinvenuto un inadempimento di non scarsa importanza nel sol fatto che non sarebbero state soddisfatte le obbligazioni da qualificarsi essenziali nell’economia del contratto, facendo rientrare in tale novero quella attinente la liberazione dei fideiussori: per contro osserva il P. che pure in tal caso, residuerebbe il potere-dovere del giudice di valutare la persistenza, in concreto, di uno squilibrio rilevante nel sinallagma per effetto della mancata prestazione naturaliter essenziale, indagine non compiuta dal giudice dell’appello.

1/a – Il motivo – che riproduce le censure che già formarono oggetto del primo motivo di appello, pur con qualche maggiore approfondimento – non è fondato in quanto la Corte di Appello, analizzando proprio il contenuto della clausola prevedente la liberazione dei fideiussori, rimarcò che le stesse parti avevano pattuito di ritenere essenziale l’adempimento di tale obbligazione: la scelta interpretativa della Corte distrettuale è stata congruamente motivata, sottraendosi quindi a censura in sede di legittimità, non essendosi fatta valere la violazione delle regole di ermeneutica negoziale.

2 – Le considerazioni appena esposte consentono di ritenere superato il secondo e connesso motivo, con cui il P. lamenta la mancata considerazione della permanenza dell’interesse della controparte a basare la richiesta di risoluzione solo su tale obbligazione, rimasta non soddisfatta, non valutando che, alla data di introduzione del giudizio di primo grado, per effetto del sostanziale accollo del mutuo – in realtà il P. aveva fornito la provvista per il pagamento delle rate – e del versamento degli acconti, sarebbero risultati pagati oltre L. 450 milioni, rispetto ai 522 che costituivano il prezzo totale.

3 – Con il terzo motivo, il P. denunzia la mancata od insufficiente motivazione da parte della Corte territoriale in merito al rilievo da attribuire alla condotta tenuta dalla Serramenti Borriero successivamente alla conclusione del preliminare – qualificata dal giudice di merito come espressione di tolleranza e quindi non significativa al fine di escludere la scarsa rilevanza della prestazione rimasta inadempiuta.

3/a – Il lamentato vizio non sussiste sia per quanto sopra osservato in merito ai primi due motivi sia perchè la Corte di appello ha comunque adeguatamente motivato sul punto ed ogni ulteriore indagine sarebbe inammissibile in quanto involgente non più la logica del ragionamento giudiziale, bensì l’oggetto della decisione della Corte territoriale.

4 – Con il quarto motivo il ricorrente censura la "violazione e falsa applicazione dell’art. 1381 cod. civ." non avendo la Corte veneziana rilevato che l’obbligazione assunta non riguardava un risultato – liberazione dei fideiussori – quanto piuttosto un’attività di sollecitazione del terzo – Italfondiario – affinchè quel risultato facesse conseguire: da ciò sarebbe derivata l’erroneità di non ritenere realizzate le condizioni per la liberazione del promittente, sulla base della mera constatazione che la prestazione promessa sarebbe stata possibile al momento della proposizione della domanda.

5 – Con il quinto e connesso motivo il P. deduce l’omessa o l’insufficiente motivazione in ordine all’interpretazione della clausola relativa alla sostituzione dei fideiussori, assumendo che non sarebbero state valutate circostanze decisive circa il proprio adempimento sul punto, quali la sottoposizione all’Italfondiario di un elenco di sei persone che si erano dichiarate disposte a sottoscrivere la fidejussione; deduce altresì il ricorrente l’erroneità della motivazione del giudice d’appello là dove presupponeva che la liberazione dei fideiussori – e quindi l’accettazione dell’Italfondiario alla loro sostituzione o quanto meno il venir meno dell’interesse a rifiutarla – potesse conseguire solo a seguito dell’estinzione del mutuo.

6 – Le censure sopra esposte, congiuntamente esaminate, non sono meritevoli di accoglimento.

6/a – Va innanzi tutto messo in rilievo che – come risulta dalla lettura dello svolgimento del processo contenuta nella sentenza della Corte veneziana – il P. sostenne, sia in primo che in secondo grado, la non decisività dell’inadempimento dell’obbligazione relativa all’esclusione degli originari fideiussori, in quanto la stessa, per fatto dell’Italfondiario, sarebbe divenuta impossibile:

dunque patrocinando una tesi che presupponeva che fosse stato promesso il fatto proprio e non del terzo.

6/b – Non sussiste poi il vizio di motivazione lamentato in quanto la Corte veneziana – per contrastare la dedotta impossibilità di adempimento – prospettò il pagamento diretto da parte del P. all’Italfondiario solo come uno dei modi per poter addivenire alla liberazione dei fideiussori, non tipizzando tale condotta in termini di adempimento: tale motivazione è congrua e non suscettibile di riesame in sede di legittimità. 6 – Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-11-2010) 28-01-2011, n. 3076 Violenza sessuale di gruppo

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l PG Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Milano – con ordinanza dell’8.4.2010 – rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di R.L. avverso il provvedimento 24.3.2010 con il quale il G.I.P. di quel Tribunale aveva applicato all’indagato la misura cautelare personale della custodia in carcere per i reati di cui all’art. 317 c.p. e art. 61 c.p., n. 5; art. 609 octies c.p., e art. 61 c.p., nn. 5 e 9, (violenza sessuale di gruppo in danno di una prostituta di origine russa, per avere, quale maresciallo della Guardia di Finanza, durante l’espletamento del servizio d’istituto insieme ad altri due finanzieri, preteso di avere ed avuto un rapporto sessuale senza pagamento del corrispettivo, consumato all’interno dell’autovettura militare, minacciando implicitamente la donna che, in caso di rifiuto, sarebbe stata portata in caserma per accertamenti).

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il R., il quale ha eccepito violazione di legge e carenza di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

I ricorso deve essere rigettato, poichè infondato.

1. Infondate sono le doglianze di insussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza" che l’art. 273 c.p.p., comma 1 pone quale condizione generale per l’applicazione di misure cautelari personali.

Deve ricordarsi, in proposito, che il concetto di "gravità degli indizi", posto dalla norma richiamata – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema – postula un’obiettiva precisione dei singoli elementi indizianti i quali, nel loro complesso, devono consentire di pervenire logicamente ad un giudizio che, senza raggiungere il grado di certezza richiesto per un’affermazione di condanna, sia di alta probabilità dell’esistenza del reato e della sua attribuibilità all’indagato.

In coerenza con tale postulato, nella fattispecie in esame sono stati anzitutto indicati gli elementi di fatto da cui gli indizi sono stati desunti accuse della prostituta; riconoscimento fotografico da parte della stessa; accertamenti tecnici su sei auto di istituto in uso agli indagati durante i servizi notturni, che avevano portato al rinvenimento, su tutte, di tracce di materiale biologico, liquido seminale e formazioni pilifere appartenenti al genotipo femminile.

Tali indizi, poi, sono stati valutati dal Tribunale nella loro essenza ed è stato logicamente argomentato che:

– la parte offesa ha reso dichiarazioni accusatorie in tre circostanze, iniziando con affermazioni reticenti per poi narrare i fatti in modo specifico.

Essa ha spiegato la ragione della reticenza iniziale, assumendo che "non voleva essere coinvolta in indagini di polizia" e tale assunto appare credibile e genuino allorchè si tenga conto della posizione della donna, irregolare in Italia e dedita alla prostituzione;

– l’attendibilità di quanto riferito trova convalida anche nel fatto che la donna non ha formulato accuse indiscriminate e generiche nei confronti dei militari della Guardia di Finanza che in più occasioni la avevano controllata, ma ha ben distinto coloro con cui aveva consumato rapporti sessuali da coloro con cui, invece, non aveva avuto rapporti siffatti;

– la ricognizione fotografica dell’indagato è avvenuta senza incertezze; mentre la corrispondenza tra le caratteristiche fisiche riferite dalla donna e quelle effettive del R. potrà essere verificata nel prosieguo delle indagini mediante ricognizione personale;

– il ricorrente ha negato di avere mai effettuato controlli nella zona dove "lavorava" la parte lesa, ma il finanziere Ri. (a sua volta arrestato per violenza sessuale in danno di altra prostituta) ha dichiarato che ben poteva avvenire, ed era avvenuto, che una pattuglia uscisse dalla zona assegnata nel turno di servizio;

– le circostanze che la difesa ha addotto a discarico non smentiscono l’accusa, valendo soltanto a dimostrare che l’indagato non ha partecipato ad analoghi episodi delittuosi perpetrati da altri e diversi militari, ovvero ha tenuto un comportamento corretto in occasione di altri servizi di pattuglia.

Con deduzioni coerenti, quindi, è stato formulato un conclusivo giudizio di conferma dell’impianto accusatorio, in quanto gli elementi sottoposti alla verifica del Tribunale rendono altamente plausibile – allo stato – l’identificazione dell’indagato quale autore delle condotte delittuose a lui ascritte e non risultano inficiate, con connotazioni di evidenza, da altri elementi processuali.

2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario ove il R. è detenuto, per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 127 e 311 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 11-02-2011, n. 263

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto:

– che con nota depositata il 14/1/2011 il difensore della ricorrente ha dichiarato che nelle more del giudizio è cessata la materia del contendere;

– che ha altresì chiesto che sia dichiarata la compensazione delle spese di lite;

– che, in sede di discussione pubblica della causa, i difensori delle parti resistenti non si sono opposti a tale richiesta;

– che, peraltro, la compensazione è giustificata dall’esistenza (all’epoca dei fatti) di pronunce di segno opposto su vicende analoghe a quella controversa;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

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T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 28-02-2011, n. 280 danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato, depositato nella Segreteria del Tribunale il 3 settembre 2009, D.G. ha impugnato il provvedimento recante "risultato dell’esame di stato" del 15 luglio 2009, n. di registro 9, a.s. 2008/09, con il quale "sulla base dei risultati conseguiti alle prove di esame e degli altri elementi in suo possesso, la commissione esaminatrice dichiara che l’odierno ricorrente non ha superato l’esame si stato, avendo conseguito il punteggio di quarantotto/centesimi". Ha, inoltre, impugnato la scheda personale del candidato G.D., a.s. 2008/09, il verbale n. 4 di prosecuzione della riunione preliminare della commissione di esame n. 6 classe V sez. O del Liceo Scientifico "Siciliani" di Catanzaro, del 24.06.2009 nella parte in cui stabilisce che: "….la valutazione avverrà eventualmente tramite apposita griglia, qualora non dovesse esserci parere concorde della commissione", il verbale n. 20 del 14.07.2009 della commissione di esame n. 6 classe V sez. O del Liceo Scientifico "Siciliani" di Catanzaro, relativo allo svolgimento dei colloqui ed all’attribuzione dei punteggio nella parte relativo al ricorrente, gli atti e verbali della commissione di esame n. 6 classe V sez. O del Liceo Scientifico "Siciliani" di Catanzaro nella parte in cui è stato dichiarato che il ricorrente non ha superato l’esame di stato e con i quali sono stati fissati dei criteri di valutazione.

Parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati:

1) Eccesso di potere per mancanza od erronea individuazione dei presupposti; violazione delle norme sul giusto procedimento; disparità di trattamento; ingiustizia manifesta; violazione e falsa applicazione della legge 10.12.1997 n. 425 e d.p.r. 23.07.1998 n. 323 artt. 1 e 5; art. 3 l. N. 241/90, dell’ ordinanza ministeriale n. 40/2009 artt. N. 13, 16; violazione della definizione dei criteri di conduzione e valutazione del colloquio; omessa indicazione delle modalità di svolgimento del colloquio; violazione dell’art. 3 e 97 della costituzione; violazione e falsa applicazione art.1 e 2 del dpr del 24.06 1998 n. 249;

2) Violazione e falsa applicazione della legge 10.12.1997 n. 425 e d.p.r. 23.07.1998 n. 323 artt. 1 e 5 violazione dei principi di cui alla circolare n. 40 del 08.04.2009; violazione e falsa applicazione del d.l. 15.02 1969 n. 9 art. 6 e 8, convertito in legge 05.04.1969 n. 119. Eccesso di potere per illogicita" ed irragionevolezza, per disparita" di trattamento e travisamento dei fatti e presupposti, per motivazione errata e carente; manifesta ingiustizia; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/90; violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, violazione dell’artt. 3 e 97 della costituzione; violazione e falsa applicazione degli artt 1 e 2, del dpr 249 del 1998 e d.lgs 16.04.1994, n. 297, della o.m. 21 maggio 2001, n. 90; nonché dei principi generali in materia di diritto allo studio, di prevenzione all’insuccesso scolastico; disparità di trattamento.

Il ricorrente ha chiesto, pertanto, l’annullamento degli atti impugnati e la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni patrimoniali, nonché del danno biologico, esistenziale da relazione, da perdita di chance, nonché quello morale.

Si è costituita l’Amministrazione intimata, resistendo al ricorso.

Con ordinanza n. 679 del 21 settembre 2009 è stata accolta la domanda cautelare proposta dal ricorrente.

Risulta dagli atti che, in conseguenza dell’ordinanza cautelare, il ricorrente è stato ammesso alla ripetizione del colloquio, in esito al quale lo stesso ha superato l’esame di maturità.

La giurisprudenza afferma che l’avvenuto superamento dell’esame da parte del candidato ammesso con riserva in virtù di provvedimento cautelare del Giudice amministrativo assorbe il giudizio di non ammissione agli esami. Ciò in quanto lo studente giudicato non idoneo ed ammesso a sostenere nuovamente l’esame per effetto di un provvedimento cautelare del giudice, dimostra di essere in possesso di una preparazione adeguata ed acquisisce il diritto all’attribuzione del titolo di studio conseguito (ex plurimis, TAR Puglia, Lecce, sez. II, 18 dicembre 2007 n. 4273).

Ne consegue che non persiste interesse alla decisione del ricorso, che deve essere dichiarato, pertanto,improcedibile.

Parte ricorrente insiste nella domanda di risarcimento dei danni biologico, esistenziale e morale. Richiede, inoltre, il risarcimento del danno da perdita di chances.

Afferma in proposito che, in relazione ai danni connessi alla violazione dei diritti della personalità, non vi è necessità di fornire alcuna prova, derivando il danno dallo stesso comportamento antigiuridico.

La domanda è priva di fondamento.

Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione il danno non patrimoniale risarcibile, inteso come categoria unitaria non scomponibile in diverse sottocategorie, è solo quello prodotto in violazione di diritti inviolabili oggetto di tutela a livello costituzionale.

Nel caso di specie, appare arduo ravvisare la violazione di un diritto rientrante nella categoria indicata,

D’altra parte, il danno non patrimoniale è comunque danno – conseguenza, che non si identifica con la lesione dell’interesse protetto e che non può considerarsi in re ipsa, ma deve essere, non solo allegato, ma anche provato (Cass., Sez. Un. civ. 11 novembre 2008 nn. 26972, 26973, 26974 e 26975).

L’affermazione del ricorrente, secondo cui la prova del danno è fornita dallo stesso comportamento antigiuridico, non appare, pertanto, condivisibile.

Parte ricorrente non ha fornito prova alcuna in ordine ai danni non patrimoniali sofferti ed a ciò deve conseguire il rigetto della domanda.

Analoghe considerazioni, riguardo all’esigenza di prova, valgono anche per la domanda di risarcimento del danno da perdita di chances.

In conclusione, deve essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in relazione alla domanda di annullamento degli atti impugnati. La domanda di risarcimento dei danni deve essere respinta.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

dichiara il ricorso improcedibile nella parte inerente l’impugnazione degli atti di cui epigrafe. Respinge la domanda di risarcimento dei danni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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