T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-05-2011, n. 4496 Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame, il ricorrente – tenente colonnello – impugna la scheda valutativa n. 49 relativa al periodo 7 luglio 2008 – 6 luglio 2009 conclusasi con qualifica di superiore alla media.

L’interessato – dopo avere illustrato il proprio curriculum ed evidenziati gli apprezzamenti formulati dai suoi superiori con l’attribuzione della qualifica apicale, di due encomi solenni, un encomio ed un elogio – deduce un unico, articolato motivo di gravame per:

violazione e falsa applicazione della L. n. 1695/1962, del DPR n. 1431/1965, del Regolamento recante la disciplina per la redazione dei documenti caratteristici emanato con DPR n. 213/2002, come integrato dal DPR n. 255/2006 e dalla circolare n. 1299 del 2003;

eccesso di potere sotto vari profili.

Come seguono le censure:

a)l’estensore della scheda n. 49 non ha assolto correttamente la funzione valutativa attribuitagli per legge in ragione del suo rapporto di preminenza gerarchica sul T.C. D., violando i principi che informano la redazione dei documenti caratteristici;

b)in presenza di un repentino abbassamento di classifica relativo ad un determinato periodo di servizio rispetto ad anteriori archi di tempo i cui l’ufficiale abbia costantemente riportato la qualifica massima, occorre una adeguata, puntuale motivazione in ordine alle ragioni specifiche che giustificano l’attribuzione della inferiore qualifica;

c)non sussiste alcun rapporto di proporzionalità tra qualifica finale attribuita (superiore alla media) ed aggettivazioni e/o giudizio interni che, per la massima parte, sono del livello apicale o para apicale;

d)non si comprende come mai il 1^ revisore non abbia espresso alcun parere di concordanza o non concordanza sulle qualità di cui alla parte I, II e III del documento caratteristico;

e)i giudizi interni non supportano l’abbassamento di qualifica: su 24 voci interne alla scheda valutativa n. 49, lo stesso compilatore attribuisce il valore apicale per 3 volte, quello para apicale per 15 volte e quello intermedio per sole 6 volte;

f)le affermazioni sono contraddette dai giudizi relativi alle singole qualità utilizzati dal compilatore;

g)il ricorrente in una sola occasione ha ricevuto un invito scritto dal proprio Comandante di Reggimento ad "un comportamento più professionale e possibilmente contraddistinto da un atteggiamento dettato dal buon senso" (comunicazione MIO PERSONALE d.d. 19/3/2009);

h)dal suddetto documento (comunicazione 19/3/2009) emerge che se "conflittualità di rapporti" esiste all’interno del Reggimento essa è da addebitarsi perlomeno non solo al ricorrente ma anche al cap. D. (cui il ricorso è stato notificato) con la conseguenza che nella coeva documentazione caratteristica di quest’ultimo ufficiale avrebbero dovuto comparire analoghi giudizi, ciò che non risulterebbe essere avvenuto;

i)il repentino abbassamento di aggettivazioni e giudizi concerne anche aspetti ricadenti sulle qualità morali e sulle doti di preparazione che non sono suscettibili di per sé di così repentine e profonde attenuazioni e valutazioni in peius.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa depositando memorie difensive.

Non si è costituito, invece, il cap. D..

Con memorie depositate il 20 e 27 gennaio 2011, parte ricorrente e resistente insistono per l’accoglimento delle proprie, rispettive tesi difensive.

All’udienza del 2 marzo 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Come esposto in premessa, il Tenente Colonnello D. ha impugnato la scheda valutativa n. 49 relativa al periodo 7 luglio 2008 – 6 luglio 2009 conclusasi con qualifica di superiore alla media.

Egli deduce contraddittorietà sia interna (cioè tra qualifica e giudizio finale e giudizi e aggettivazioni interni alla s.v. n. 49) che, e sopratutto, con riferimento ai precedenti documenti caratteristici redatti sul suo conto, ritenendo violati i principi fondamentali che debbono presiedere alla redazione della documentazione caratteristica.

Il ricorso è infondato.

Il compilatore della scheda n. 49 ha dettagliatamente e puntualmente motivato le ragioni per le quali il ricorrente ha subito l’abbassamento di qualifica. Si legge nella Parte IV della scheda valutativa:

"… Il Ten. Col. D…. si è applicato, nel suo mandato, con ordinaria dedizione mettendo in luce uno spirito di sacrificio e senso del dovere più che normale fornendo, talune volte, un contributo non sempre adeguato alle aspettative…. Ha evidenziato nell’ambito del governo del personale una più che buona indole organizzativa ottenendo, sicuramente, buoni risultati…. ha dimostrato una bastevole capacità di integrazione nell’ambito del reggimento mettendo in atto dinamiche relazionali tali da risultare Ufficiale superiore dalla normale collaborazione. Più volte dallo scrivente invitato ad assumere un atteggiamento più collaborativo e fattivo, in particolar modo nell’ambito delle relazioni professionali con i Capi ufficio del Comando Reggimento, lo stesso rispondeva con una condotta solo ed esclusivamente formale costringendomi, talune volte, a solleciti interventi per la soluzione delle varie problematiche ed il relativo conseguimento dei vari obiettivi che, di volta in volta, prefissavo. Durante il suo mandato il T.C. D. nell’evidenziare una buona iniziativa, saltuariamente, ha manifestato una attitudine non sempre cristallina a recepire ed interpretare correttamente ordini e disposizioni sia scritti che verbali. Atteggiamento, questo, che ha richiesto la necessità di una guida attraverso il mio diretto intervento. Per quanto attiene la preparazione professionale, con particolare riferimento alle varie nozioni tecniche/operative EW, l’ufficiale è dotato di una conoscenza tecnica adeguata e versatile che gli ha permesso durante le varie esercitazioni addestrative di reparto di fornire il proprio supporto raggiungendo risultati soddisfacenti. In sintesi, il T.C….. nonostante talune incertezze espresse durante il suo mandato, può sicuramente apportare un contributo più rilevante nel settore dove viene impiegato per raggiungere così quei risultati più elevati che sono sicuramente alla sua portata".

Il !^ Revisore ha concordato con il giudizio espresso dal Comandante di Reggimento avendo cura di annotare che il T.C. D. è stato da lui conosciuto "nelle numerose visite presso il Reparto e durante le esercitazioni presso le diverse aree addestrative".

Anche il 2^ Revisore ha concordato con il giudizio di "superiore alla media" supportando la determinazione con una propria, un’autonoma valutazione coerente con la qualifica attribuita.

La prima riflessione che se ne trae, è nel senso che nessun profilo di contraddittorietà interna ai giudizi si ravvisa nella circostanza.

Il ricorrente lamenta, altresì, difetto di motivazione.

Neanche questa doglianza può essere condivisa.

Il collegio condivide, al riguardo, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la scheda valutativa annuale relativa alle capacità, alle qualità ed al rendimento in servizio di un militare, per sua natura non deve contenere un elenco analitico di fatti o circostanze relative alla carriera del militare, ma raccogliere un giudizio sintetico, ancorché esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto avuto riguardo, segnatamente, al periodo oggetto di valutazione; pertanto, per rispondere all’ obbligo di motivazione non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato.

Tuttavia, la valutazione espressa nei confronti del ricorrente reca una ampia ed articolata esposizione delle ragioni sottese al giudizio finale, sicché può ben dirsi che questo rispetta la disciplina dettata per la formulazione e redazione dei documenti caratteristici.

Il ricorrente lamenta, poi, l’illogicità del giudizio conclusivo, affermando che questo si pone in contrasto con il curriculum posseduto, gli apprezzamenti formulati nei propri confronti dai suoi superiori nonchè con le valutazioni attribuitegli in precedenza.

Osserva, al riguardo, il Collegio che al ricorrente non è stata attribuita la qualifica massima, ma comunque è stata attribuita la qualifica più prossima alla medesima.

Le istruzioni sui documenti caratteristici del personale delle forze armate in data 5/10/2002 chiariscono che la qualifica di "eccellente" è attribuita al militare che emerge nettamente per qualità e rendimento eccezionali, vale a dire al militare le cui qualità sono tanto spiccate ed il rendimento è di tale livello e continuità da farlo non soltanto emergere, ma sovrastare altri che parimenti emergono; la qualifica di "superiore alla media" è attribuita al militare che emerge sulla media per la bontà delle qualità e per il livello e la continuità del rendimento, mentre la qualifica "nella media" è attribuita al militare che possiede un normale complesso di qualità e rende in misura adeguata ad esso.

Appare evidente, alla luce delle istruzioni appena riportate, che anche la qualifica di "superiore alla media" può essere attribuita solo sulla base di elementi sensibilmente positivi.

Non può stupire, conseguentemente, che la scheda impugnata evidenzi il livello soddisfacente del servizio reso dal ricorrente, e le sue ottime qualità di ufficiale.

Sotto questo profilo, la scheda valutativa è del tutto coerente con il giudizio finale. E’ lo stesso ricorrente, infatti, ad evidenziare la circostanza che su 24 voci interne alla scheda valutativa n. 49, il valore apicale è stato attribuito (solo) per 3 volte, quello para apicale per 15 volte e quello intermedio per sole 6 volte: ebbene, se il valore para apicale è quello dominante – mentre quello apicale il meno ricorrente -, nessuna illogicità e/o contraddittorietà si coglie nella formulazione del giudizio finale, siccome anch’esso para apicale.

Il ricorrente obietta che i giudizi interni alla scheda impugnata si pongono in contraddizione con quelli relativi agli anni precedenti.

Neanche quest’argomentazione può essere condivisa, atteso che le aggettivazioni massime alle singole qualità risultano costanti soltanto nelle ultime tre schede (46, 47 e 48).

Vero è, invece, che il ricorrente, con la scheda n. 49, è stato valutato per la prima volta nel grado di tenente Colonnello. Tale circostanza non è di poco conto, ove considerata la maggiore responsabilità connessa al ruolo ricoperto. Riprova ne è, che il ricorrente, impegnato in missioni in Iraq ed Afganistan, si è trovato, nel suo nuovo mandato, a svolgere la (diversa) funzione di "Capo Sezione Organizzazione e Regolamenti dell’Ufficio Sicurezza Difesa del II Reparto Informazione Sicurezza dello Stato Maggiore Difesa".

Non è implausibile che il D. si sia potuto trovare non ugualmente a proprio agio nella diversa funzione.

Ed infatti, i suoi superiori hanno annotato – nel periodo oggetto di valutazione, corrispondente a quello del suo mandato – talune difficoltà relazionali che ne hanno sollecitato e giustificato un intervento monitorio e correttivo, scritto e verbale, cui ha fatto seguito da parte del ricorrente un atteggiamento di conformazione soltanto formale.

L’interessato adombra il sospetto dello sviamento di potere e, nella memoria conclusiva, per meglio articolare la censura, allega la scheda valutativa n. 53, relativa al periodo successivo a quello in contestazione, con cui egli è tornato a meritare la qualifica apicale allorquando – asserisce – non ha avuto più come suoi Superiori quelli della scheda n. 49.

Il Collegio ritiene che propria tale circostanza deponga, invece, per l’infondatezza della censura.

Ed invero, il ricorrente è tornato alla qualifica apicale nel momento stesso in cui ha cambiato incarico (circostanza evidenziata dallo stesso difensore a pag. 10 della memoria ultima); ciò che convince ancor più del fatto che, nel passaggio da una funzione all’altra, il ricorrente – chiamato a svolgere il mandato di "Capo Sezione Organizzazione e Regolamenti dell’Ufficio Sicurezza Difesa del II Reparto Informazione Sicurezza dello Stato Maggiore Difesa" – si sia potuto trovare non a proprio agio per tal via giustificando l’abbassamento delle qualità.

Il D. sostiene che l’abbassamento repentino delle qualità giammai può verificarsi nell’immediatezza del passaggio da una scheda all’altra e che esso rappresenti una vera e propria eccezionalità.

Il Collegio non condivide l’assunto.

Nella circostanza, non è corretto parlare di abbassamento repentino delle qualità. Si è in presenza di una valutazione immune da macroscopici vizi di logicità, ragionevolezza e travisamento dei fatti supportata da un rendimento che non ha raggiunto livelli di eccellenza tali da meritare l’attribuzione della qualifica apicale. Peraltro, la qualifica di "superiore alla media" segue, nella scala dei valori, immediatamente quella di "eccellente"; per cui, impropriamente detto abbassamento lo si può considerare "eccezionale" (diverso sarebbe stato il caso in presenza di un repentino abbassamento del giudizio da "eccellente" a "nella media"). D’altronde, non è implausibile che nell’ambito dell’organizzazione militare un ufficiale possa subire, relativamente ad un limitato arco di tempo, una attenuazione/flessione di rendimento, peraltro minima, tenuto conto della sollecitazione cui sono sottoposti i graduati a cagione del variare degli incarichi, delle funzioni, dei compiti e delle responsabilità imposti dalla vita militare.

Il ricorrente ha censurato l’impugnato giudizio anche sotto il profilo della violazione dei principi di coerenza ed uniformità di trattamento (rispetto al controinteressato cap. D.).

La censura non appare adeguatamente supportata in punto di fatto. Ed invero, essa risulta solo adombrata, non assistita da un minimo principio di prova, apodittica e genericamente prospettata; come tale, è inammissibile. La sua inammissibilità refluisce negativamente sulla istanza istruttoria di acquisizione in giudizio della documentazione caratteristica del cap. D., evidentemente avanzata a scopo esplorativo.

In conclusione, il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia comprovato la congruenza tra qualifica finale e valutazione descrittiva che la supporta; mentre il ricorrente, nel dedurre profili di contraddittorietà e difetto di motivazione, non abbia invece dimostrato l’esistenza di quegli elementi di assoluta, sensibile positività propri di un livello superiore a quello riconosciutogli, che avrebbero legittimato l’attribuzione della qualifica "eccellente".

Il ricorso, per quanto sin qui argomentato, è infondato e va, perciò, respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza in favore del Ministero della Difesa. Nulla si dispone, invece, nei confronti del controinteressato non costituitosi.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore del Ministero della Difesa, in Euro 2.000,00.

Nulla spese nei confronti del controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-06-2011, n. 3457 Atti amministrativi diritto di accesso

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Svolgimento del processo

L’associazione ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e segg. della L. 7 agosto 1990 n, 241, ha impugnato il silenzio rifiuto delle amministrazioni intimate sulla istanza di accesso proposta al fine di conoscere i dati relativi ai centri di costo ed ai fattori produttivi che erogano prestazioni di laboratorio al fine di prendere visione di tutti i dati sulla scorta dei quali viene parametrata la remunerazione delle prestazioni erogate dalle strutture pubbliche e verificare se, alle decurtazioni tariffarie per le prestazioni di laboratorio, corrispondano analoghi meccanismi di adeguamento anche per le strutture pubbliche.

Il Tar ha respinto la domanda con riferimento all’art. 24 co. 3, come modificato dall’art. 16 della L. n. 15/05, secondo cui, non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.

Avverso tale decisione ha proposto appello l’originaria ricorrente sostenendo, con ampia ed articolata memoria, l’erronea applicazione degli artt. 22, 24 25 della L. n. 241/90, la violazione del giusto procedimento, la carenza di motivazione, l’errata valutazione dei presupposti in fatto in diritto, sostenendo che l’istanza inoltrata non sarebbe generica ed indeterminata o preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione che si sostanzi in un potere esplorativo di vigilanza.

La regione Calabria, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza e l’inammissibilità del gravame, in quanto la richiesta di accesso si configurerebbe come una sorta di ispezione popolare volta alla verifica della legittimità e dell’efficienza dell’azione amministrativa, ammissibile solo con riferimento a singole situazioni o a singoli rapporti.
Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Il gravame in esame è analogo ad altro proposto, con gli stessi motivi, nei confronti della regione Lombardia e discusso alla stessa udienza e, pertanto, ai sensi degli artt. 116.4 e 74 del c.p.a. può farsi riferimento alla motivazione della sentenza (n. 1976/11) che ha deciso tale precedente conforme.

"Ritiene la Sezione che nel caso di specie il diniego dell’amministrazione è conforme al disposto dell’art. 24 comma 1 lett. c), della l. n. 241 del 1990.

Va stigmatizzato che la richiesta di accesso di cui è causa risulta caratterizzata da una formulazione assolutamente generica, con una connotazione chiaramente politicosindacale, ossia riguardante, non specifici atti o provvedimenti esistenti o comunque di facile individuazione, bensì la intera documentazione di un’attività svoltasi attraverso un imprecisato numero di atti e che comunque importerebbe un’opera di ricerca, catalogazione, sistemazione che non rientra nei doveri posti all’amministrazione dalla normativa di cui al capo V l. n. 241 del 1990, oltre che un generalizzato controllo su un ramo dell’amministrazione.

Si aggiunga poi che l’art. 24 della legge 241 del 1990 alla lettera c) esclude il diritto di accesso "nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione".

Sotto tale profilo deve rilevarsi che contrariamente a quanto sostenuto da Federlab, l’atto regionale di determinazione delle tariffe non costituisce "..un momento della organizzazione del sistema sanitario regionale di molto antecedente alla programmazione della spesa..", ma costituisce l’essenza stessa della programmazione sanitaria, da valere per tutti i soggetti pubblici e privati convenzionati, volta a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili al fine di consentire ad un numero quanto più ampio di cittadini l’accesso ai servizi pubblici fissando corrispettivi di norma inferiori ai prezzi di mercato.

Le relative tariffe non vengono negoziate con l’erogatore, ma determinate unilateralmente sulla base degli indicatori relativi su campioni di diverso livello di produttività. Ne consegue l’assoggettamento di tali procedure alle previsioni dell’articolo 24 comma 1 della legge 241 del 1990 con conseguente esclusione del diritto di accesso. Sotto altro profilo la istanza della appellante è palesemente finalizzata ad un controllo preordinato all’operato delle pubbliche amministrazioni, in sostanza ad un controllo ispettivo che la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha da tempo ritenuto inammissibile. Si aggiunga infine che l’istituto dell’accesso non può essere utilizzato allo scopo di promuovere la costituzione di nuovi documenti con le informazioni richieste od ottenere informazioni sullo stato di un procedimento.

La ricorrente nella sua istanza ha omesso di indicare alcun documento amministrativo nei cui confronti esercitare l’accesso ma ha chiesto di conoscere e verificare il processo di formazione delle tariffe che, contrariamente a quanto ritenuto, non risulta in alcun atto diverso dalle tariffe stesse come approvate con apposite delibere pubblicate. Pertanto quello che a ben vedere la ricorrente chiede, non è la ostensione di documenti, ma di porre in essere una attività di elaborazione ad hoc di dati del tutto inammissibile.

In conclusione l’appello non merita accoglimento.

Spese ed onorari del grado tuttavia in relazione alla peculiarità della fattispecie possono essere compensati.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-05-2011) 21-06-2011, n. 24831 Violenza sessuale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Premesso che l’odierno ricorrente è stato condannato dal G.u.p., con rito abbreviato per l’accusa di avere costretto con violenza una propria collega a subire un rapporto orale ed avere, in tal modo violato l’art. 609 bis c.p., con la sentenza qui impugnata, la Corte ha respinto tutti i motivi d’appello.

Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso, tramite il difensore deducendo:

1) violazione di legge per mancanza o manifesta illogicità della motivazione ( art. 606 c.p.p., lett. e)). Le critiche del ricorrente si appuntano sul fatto che la condanna sia stata inflitta sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa non riscontrate in alcun modo obiettivo. Egli si sofferma, quindi, a richiamare l’attenzione di questa S.C. su pronunzie di legittimità e della Consulta secondo cui la testimonianza della persona offesa che sia anche parte civile va soppesata con prudenza particolare a differenza di quella di un normale testimone;

2) violazione di legge in relazione all’art. 530 c.p.p. in quanto, nella incertezza degli elementi acquisiti avrebbe dovuto prevalere una formula assolutoria sia pure dubitativa. Gli elementi di segno contrario alla responsabilità dell’imputato vanno individuati nel fatto che, in sede di ispezione non è stato trovato alcun riscontro di quanto riferito dalla p.o. e lo stesso esame del DNA (sugli indumenti della ragazza) non ha permesso di rintracciare altro che tracce biologiche della Stessa p.o. (che aveva riferito di essersi pulita la bocca con la felpa);

3) vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

2. Motivi della decisione – Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.

Coerentemente con quanto da sempre affermato da questa S.C., la motivazione è mancante anche quando le ragioni esposte si risolvano in vuote formule di stile oppure, come è il caso che qui occupa, in una serie ci affermazioni categoriche (peraltro anche di difficile inteiiegibiiità vista la stesura manuale del testo) che non danno conto del percorso argomentativo nè del grado di attenzione prestato ai motivi di appello (questi ultimi nemmeno adeguatamente illustrati in premessa come è d’uso fare per fare comprendere meglio le opposte ragioni e valutare la giustezza della soluzione adottata).

E’ forse il caso di rammentare che, nella dialettica processuale, all’obbligo della parte interessata di formulare le più appropriate censure fa da contraltare quello del giudice di merito di indicare con puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto sui quali fonda la propria decisione.

Tutto ciò all’evidente fine di consentire alla Corte di Cassazione, di esercitare la funzione di controllo che le è propria.

Di certo la "essenzialità" della motivazione in esame impedisce un siffatto controllo nè lo stesso può validamente effettuarsi avendo come parametro la sentenza di primo grado – che, come noto, in caso di uniformità di decisione si "salda" con la seconda – perchè tale visione unitaria delle due sentenza non può essere portata alla estrema conseguenza di tenere conto, in questa sede, solo di quella di primo grado.

Per quanto essa possa, infatti, essere (come nella specie) accurata, ben strutturata e logica, concentrare la decisione di questa S.C. solo su quella motivazione equivarrebbe ad una vera e propria elisione di un grado di giudizio con tutto quello che ciò significa intermini di diritti di una difesa che ha proposto appello e che aveva la giusta aspettativa di ricevere una risposta congrua, non necessariamente di accoglimento ma, per lo meno, attenta nel considerare – eventualmente confutandole – le tesi difensive e, quindi, porre questa S.C. in grado di apprezzare anche la giustezza della decisione assunta. E ciò, anche in considerazione del fatto che, per il principio devolutivo, la bontà della decisione di secondo grado è data dalla congruità della replica che essa fornisce ai motivi d’appello (sui quali ovviamente nulla può rinvenirsi nella – per quanto corretta – decisione di primo grado).

Orbene, tale controllo è arduo fare nella specie ove si constata semplicemente che, in modo anche meno organico (e, quindi meno chiaro ed incisivo) di quanto è dato leggere nella sentenza del G.u.p. la Corte si limita a riproporre alcuni dei temi posti dal primo giudice alla base della propria decisione.

E così, la attendibilità della persona offesa viene ribadita in modo blando richiamando la coerenza della sua deposizione ma senza nulla replicare alle obiezioni difensive circa la asserita "anomalia" del comportamento tenuto dalla p.o. subito dopo l’accaduto e, soprattutto, sviluppando una elencazione (anche sintatticamente faticosa da comprendere) (v. ff. 3 e 4) nella quale sembra di cogliere richiami ad una testimonianza (di chi assume di avere perso di vista l’imputato e la p.o. proprio nell’arco temporale in cui, secondo la denuncia, di sarebbero svolti i fatti) che, al contempo, si confondono con riferimenti non meglio precisati al cambiamento del numero della p.o. ovvero con accenni non chiari a tracce di liquido seminale "di altro soggetto" sì da ingenerare dubbi circa gli esatti risultati dell’esame del DNA (vista l’intuibile importanza di tale riscontro).

In buona sintesi, sebbene lo stesso motivo di ricorso qui in esame risulti anch’esso, per parte sua, alquanto generico, è tuttavia innegabile che un vaglio della motivazione impugnata non da esito positivo in termini di chiarezza e completezza ed impone un annullamento della decisione impugnata con restituzione degli atti ad altra sezione della Corte d’appello per nuovo giudizio alla luce dei rilievi fin qui svolti.
P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.;

annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-03-2011) 06-07-2011, n. 26293

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 4 ottobre 2010, depositata il successivo 22 ottobre, il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio, in data 29 giugno 2010, di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di P.A., sottoposto ad indagini per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere semplice, finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio, e per due reati fine di ricettazione.

Dopo avere integralmente richiamato le motivazioni dell’ordinanza cautelare genetica, il Tribunale, nel replicare alle specifiche doglianze difensive, ha affermato che le risultanze investigative, costituite essenzialmente dagli esiti delle intercettazioni telefoniche, avevano dimostrato una frequenza di rapporti tra D. B.A., D.B.P., D.L.F., P. A. e altri soggetti – identificati e non – improntati alla chiara e stabile condivisione di interessi illeciti.

In particolare, alcuni contatti telefonici davano conto della ricerca di veicoli da rubare e della scelta operata; in altre conversazioni si faceva espresso riferimento alla provenienza furtiva di alcuni veicoli; in altre ancora l’interesse alla pronta monetizzazione dell’illecito induceva a telefonare alla persona offesa per verificarne la disponibilità al recupero oneroso del bene (il cosiddetto "cavallo di ritorno").

Era dunque emersa, secondo il Tribunale, la sicura disponibilità di beni di provenienza delittuosa – in prevalenza autovetture, ciclomotori, motociclette, autoradio – da parte degli interlocutori, i quali mostravano di essere inseriti in un ampio e organizzato contesto delinquenziale di circolazione di un numero indeterminato di oggetti di pregio, sottratti ai loro legittimi possessori.

Con specifico riguardo alla posizione del P., la sua partecipazione all’associazione per delinquere era confortata, ad avviso del decidente, dal contenuto delle sue conversazioni con D. L.F., coordinatore dell’intero gruppo, al quale facevano riferimento numerosi associati per ricevere ordini e direttive.

Dalle conversazioni del P. col D.L. era emersa, in particolare, la comune disponibilità di un ciclomotore Beverly, la cui provenienza delittuosa era rivelata dalla palese sproporzione tra il prezzo di cessione (200 o 300 Euro) e il suo valore venale, di gran lunga superiore, come dimostrato altresì dal fatto che si trattava di un mezzo di marca e modello ambiti.

Sempre dai colloqui tra il P. e il D.L. era risultata la disponibilità comune di un’autovettura Megane e di un’autoradio, della cui provenienza delittuosa non poteva dubitarsi, in considerazione di alcuni accenni telefonici alla persona cui i medesimi beni sarebbero stati consegnati, già emersa nella sua funzione di collettore degli oggetti trafugati; e in relazione alla "mazzetta" richiesta dal P. per sè, con rinvio del discorso, sul punto, a scopo cautelativo dal calcolato rischio di intercettazioni.

Non si trattava, dunque, secondo il Tribunale, di singoli delitti di ricettazione poichè le conversazioni denotavano la stabilità e la consuetudine dei rapporti tra gli indagati, un substrato comune di conoscenze, di relazioni e di riferimenti personali e logistici nelle operazioni criminose di comune interesse, e un’intesa finalizzata non alla commissione di singoli delitti bensì alla perpetuazione di una serie indeterminata di reati contro il patrimonio.

Quanto alle esigenze cautelari, considerata la gravità del delitto associativo desunta dall’intenso volume dei traffici illeciti, dal numero dei sodali e dall’entità dei profitti ricavati, e valutata altresì la negativa personalità del P., stabilmente dedito a intensa attività delinquenziale, il Tribunale ha ritenuto che misura proporzionata alla gravità del fatto, idonea ed adeguata ai fini di cautela sociale, fosse quella di massimo rigore e, perciò, ha rigettato la richiesta di riesame dell’indagato.

2.1. Avverso la predetta ordinanza il P. ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, deducendo, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), il vizio di violazione di legge (erronea applicazione degli artt. 648 e 416 cod. pen.) e il difetto di motivazione.

Il Tribunale non avrebbe indicato gli elementi positivi integranti, a carico dell’indagato, il compendio indiziario del delitto di ricettazione, i cui contenuti descrittivi, nel provvedimento impugnato, sarebbero aleatori e arbitraria la loro qualificazione criminosa nei termini contestati.

La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe solo apparente: in particolare, non sarebbe stata data ragione del fatto che il P. trattenesse rapporti solo con il D.L.F. e non con gli altri presunti membri del sodalizio, e non sarebbe stato spiegato perchè i reati eventualmente commessi dal P., in concorso col D.L., sarebbero da intendersi univocamente e necessariamente come frazioni esecutive di un programma criminoso più ampio oggetto dell’ipotizzato delitto associativo.

Per l’una ( art. 416 cod. pen.) come per l’altra contestazione ( art. 648 cod. pen.) il compendio indiziario, dunque, sarebbe stato ritenuto grave dal Tribunale in forza di un mero sillogismo logico, cui mancherebbe la certezza delle premesse.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile.

L’ordinanza impugnata, adeguatamente e coerentemente motivata sia con riguardo alla ritenuta esistenza di un grave quadro indiziario dei fatti criminosi ipotizzati nel titolo cautelare, sia con riguardo alle riconosciute esigenze cautelari, resiste alle generiche critiche ad essa mosse dal ricorrente.

L’atto di impugnazione, invero, non contiene alcuna specifica contestazione della pur diffusa ricostruzione del compendio indiziario, puntualmente operata nel provvedimento impugnato, e della inferenza da esso dei reati di cui agli artt. 416 e 648 cod. pen., solo genericamente confutati dal P..

Va aggiunto che la contestata deduzione dal contenuto dei dialoghi intercettati tra il ricorrente e il solo D.L. dello stabile inserimento del P. nella più ampia rete coordinata e diretta dallo stesso D.L., in funzione della commissione di una serie indeterminata di delitti contro il patrimonio da cui ricavare profitti illeciti per tutti gli appartenenti al presunto sodalizio, involge una valutazione alternativa in fatto delle risultanze investigative, che è preclusa a questa Corte in presenza di una motivazione che, nel provvedimento impugnato, da adeguata e coerente ragione dell’appartenenza del ricorrente ad una struttura organizzata per commettere un numero indeterminato di reati a causa della frequenza dei suoi rapporti con il presunto dirigente di essa e della varietà e pluralità dei beni di illecita provenienza trattati dal P..

Segue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma nella misura media, stimata equa, di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

La cancelleria provvederà alle comunicazioni previste dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

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