Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 28-07-2011, n. 518 Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La signora Be., nella qualità di titolare e legale rappresentante dell’omonima impresa individuale, ha impugnato la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto l’impugnativa, articolata in un ricorso introduttivo e in motivi aggiunti, promossa in primo grado dall’odierna appellante, onde ottenere l’annullamento dei seguenti atti:

– il provvedimento, prot. n. 2010/16554/FSIC7BVC, con cui l’Agenzia del Demanio Filiale Sicilia revocò l’aggiudicazione provvisoria, conseguita dalla Be., dell’affidamento, per l’ambito territoriale provinciale di Messina, del servizio di prelievo, trasporto, messa in sicurezza, demolizione e radiazione dal P.R.A. di veicoli confiscati ed assoggettati alla procedura di cui al D.P.R. n. 189/2001;

– il provvedimento, reso dalla Prefettura di Messina a norma dell’art. 10 del D.P.R. n. 252/1998.

2. – Si sono costituiti, per resistere all’impugnazione, le amministrazioni indicate nelle premesse.

3. – All’udienza pubblica del 18 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. – Per i fini della successiva esposizione delle ragioni del decidere è sufficiente riferire, in punto di fatto, che la signora Be., dopo essersi aggiudicata in via provvisoria la procedura di affidamento sopra indicata, ricevette dall’Agenzia del demanio, stazione appaltante, una nota con la quale si comunicava l’impossibilità di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio esitato "in relazione alle informazioni rese dal competente Ufficio ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 252/1998", con conseguente revoca dell’aggiudicazione provvisoria.

5. – L’odierna appellante impugnò detti atti, con un ricorso introduttivo (diretto contro l’atto emanato dall’Agenzia del demanio) e con motivi aggiunti (l’informativa prefettizia), avanti il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania; il Tribunale adito tuttavia, dopo aver disposto un’acquisizione documentale giusta ordinanza collegiale istruttoria n. 485/2010, respinse l’articolata impugnativa proposta dalla signora Be.. In dettaglio, giova riferire che la sentenza (breve), ora avversata, è sorretta dalla seguente motivazione: "Considerato che il ricorso per motivi aggiunti, rivolto contro la nota prefettizia ex art. 10 D.P.R. n. 252/1998 assume valore pregiudiziale;

– che le doglianze dedotte non appaiono meritevoli di accoglimento tenuto conto della valutazione prognostica rimessa all’ampia valutazione discrezionale del Prefetto; – che nella specie il Prefetto richiama specifiche relazioni della Questura e dell’Arma dei Carabinieri;

– che il Prefetto ha dedotto (induttivamente) da dette relazioni il possibile rischio di infiltrazioni mafiose, il che non appare palesemente irrazionale o privo di elementi di fondamento avuto riguardo all’oggettivo quadro di parentele e di vicende processuali penali che per quanto risalenti nel tempo non sembrano essere prive di valenza prognostica ex art. 10 D.P.R. n. 252/1998;

– che conseguentemente appare legittimo il provvedimento oggetto del ricorso introduttivo, in quanto atto conseguenziale alla informativa prefettizia interdittiva di cui sopra; (…)".

6. – Contro la sentenza del T.A.R., sopra ricostruita nel suo contenuto essenziale, la signora Be. ha interposto un atto di appello affidato alle seguenti censure:

I) error in procedendo – violazione del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa – emessa pronuncia di legittimità di un provvedimento non acquisito agli atti del giudizio – conseguente carenza e/o erroneità di presupposto del deciso rigetto del ricorso n. 2215/10 – contraddittorietà procedimentale – illogicità e difetto di motivazione – concorso nella violazione delle disposizioni della legge n. 241/90 – sviamento degli strumenti processuali;

II) violazione di legge per errata applicazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 490/94 e dell’art. 10 del D.P.R. n. 252/1998 – travisamento dei fatti ed erroneità del presupposto – carenza di motivazione.

La signora Be. ha altresì riproposto la domanda risarcitoria formulata in primo grado.

In estrema sintesi l’appellante, con il primo motivo, ha lamentato l’illegittimità della sentenza impugnata, in quanto pronunciata senza che fosse stata preventivamente acquisita agli atti del processo l’informativa prefettizia impugnata; mentre con il secondo motivo ha dedotto che l’informativa resa dalla Prefettura non poggiasse su elementi idonei a desumere l’esistenza di un pericolo di infiltrazioni mafiose nell’azienda dell’appellante.

7. – Tanto premesso, il Collegio osserva che la riportata motivazione della sentenza gravata si incentra esclusivamente su tale secondo aspetto della controversia e, sul medesimo profilo, si è focalizzata anche la delibazione cautelare di questo Consiglio, allineata al decisum contenuto nella pronuncia impugnata. Sennonché, ad un più approfondito esame di tutto il materiale cognitorio e decisorio acquisito al secondo grado del giudizio, il Collegio ha potuto verificare che, effettivamente, l’informativa prefettizia, atto presupposto al provvedimento dell’Agenzia del demanio, non risulta esser stata acquisita agli atti del fascicolo di primo grado. La circostanza impone l’esigenza di uno scrutinio prioritario della prima censura d’appello, trattandosi di doglianza che, per le ragioni di seguito illustrate, assume valenza assorbente.

8. – Occorre, invero, soggiungere in fatto che:

– con la citata ordinanza istruttoria n. 485 del 2010 il T.A.R. dispose l’acquisizione agli atti del giudizio dell’informativa in questione;

– la Prefettura di Messina, invece di produrre l’atto richiesto dal Tribunale (ossia la suddetta informativa), depositò la nota 24 settembre 2010, n. 21770/10/Area Sic. I/U.A., nella quale erano richiamate altrettante note della Questura di Messina e del Comando provinciale dei Carabinieri di Messina, dalle quali erano stati asseritamente tratti gli elementi posti a base dell’informativa.

La circostanza della mancata produzione dell’informativa appare incontestabile e non è superata dalle contrarie deduzioni dell’Avvocatura dello Stato, secondo cui l’informativa prefettizia non sarebbe altro che la nota n. 21770/2010 sunnominata. L’erroneità di tale identificazione è palese, dal momento che:

– il provvedimento dell’Agenzia del demanio, emesso sul presupposto del ricevimento dell’informativa, è stato adottato in data 5 luglio 2010 (e quindi, prima del 24 settembre 2010);

– nella stessa comunicazione prefettizia del 24 settembre 2010 si dà atto, a pag. 3, dell’esistenza di un’informativa del 25 maggio 2010.

9. – Al lume dei superiori rilievi la prima doglianza di appello è fondata e merita accoglimento: sussiste, infatti, la violazione del diritto di difesa della signora Be. dovuta alla mancata acquisizione al giudizio dell’informativa prefettizia in questione. Deve, invero, ritenersi irrimediabilmente viziata da un grave error in procedendo una sentenza, resa in sede di giurisdizione di legittimità e pronunciata in relazione ad un atto amministrativo, impugnato, ma non anche acquisito al materiale cognitorio del giudizio. Una volta doverosamente premesso che il Collegio non ha motivi per dubitare che il contenuto dell’informativa sia realmente quello descritto negli atti difensivi dell’Avvocatura dello Stato, nondimeno è altrettanto doveroso rilevare come siffatta acquisizione fosse assolutamente imprescindibile sia per decidere sul ricorso promosso in prime cure sia, soprattutto, per la piena estrinsecazione del diritto inviolabile alla difesa della signora Be.. L’indispensabilità di detta produzione documentale, oltre a discendere da evidenti ragioni di logica processuale (posto che l’atto impugnato integra, in relazione ai motivi di legittimità contro di esso diretti, il precipuo oggetto del giudizio amministrativo), è sancita espressamente dall’art. 46, comma 2, del codice del processo amministrativo (e, in costanza del precedente regime, dall’art. 21, comma 4, della L. n. 1034/1971). Inoltre, nella fattispecie, il deposito dell’informativa prefettizia era stato anche ordinato dal T.A.R. con specifico provvedimento istruttorio.

Orbene, la sanzione per la violazione del citato art. 46 del codice del processo amministrativo, nonché per l’inottemperanza all’ordinanza istruttoria eventualmente emessa (dal presidente) o dal collegio – sempre che il giudice di primo grado non si sia avvalso degli ulteriori strumenti previsti dall’ordinamento per porre rimedio agli inadempimenti di carattere istruttorio (quali, ad esempio, la rinnovazione dell’ordinanza interlocutoria, l’acquisizione del documento presso terzi, l’applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 116 c.p.c., ecc.) – è rinvenibile, come extrema ratio, nel disposto dell’art. 105 del codice del processo amministrativo. Quest’ultima previsione stabilisce che il Consiglio di Stato debba rimettere la causa al giudice di primo grado quando, tra l’altro, sia stato leso il diritto di difesa di una delle parti. In questa prospettiva deve allora ritenersi insanabilmente invalida una sentenza pronunciata, previo scrutinio di motivi di legittimità, ma in assenza dell’imprescindibile presupposto rappresentato dall’acquisizione agli atti del giudizio dell’atto impugnato: non soltanto una decisione del genere risulterebbe emessa "al buio" ossia, in carenza di un’idonea cognitio, ma soprattutto quel che più rileva è che, in relazione ad una sentenza resa su un provvedimento che la parte ricorrente non abbia mai potuto esaminare, si configura una patente violazione del diritto di difesa e pure del fondamentale principio costituzionale della parità delle parti. La signora Be. non è stata infatti posta nelle condizioni di poter pienamente ed effettivamente controdedurre rispetto a quanto segnalato dalla Prefettura di Messina.

10. – Contro quanto appena osservato nemmeno vale opporre la natura riservata delle informazioni su cui si basa l’atto prefettizio, dal momento che questo Consiglio ha ampiamente chiarito che il divieto di accesso stabilito dal D.M. n. 415/1995 non è assoluto, ma superabile sia pure entro i limiti e con le cautele indicate nelle decisioni nn. 406/2009, 281/2010 e 9/2011.

11. – Parimenti non è ipotizzabile che il giudice di appello superi il profilo della mancata acquisizione dell’atto impugnato in prime cure facendo ricorso ai poteri ufficiosi previsti e disciplinati dall’art. 104, comma 2, del codice del processo amministrativo, giacché:

a) l’indispensabile presenza, tra gli atti della causa, del provvedimento impugnato è imposta direttamente dalla volontà legislativa e non discende da una valutazione del giudice di appello;

b) il provvedimento impugnato, ancor prima di essere un documento utilizzabile come mezzo di prova, costituisce l’oggetto stesso del giudizio di legittimità;

c) il provvedimento impugnato è sempre nella disponibilità dell’amministrazione resistente e pertanto nemmeno è concepibile la dimostrazione dell’impossibilità della sua produzione;

d) da ultimo, ma non per ultimo, costituirebbe ugualmente una violazione della parità delle parti, oltre che del principio del doppio grado di giurisdizione, ricorrere all’art. 104, comma 2, del codice del processo amministrativo allorquando proprio sulla mancata acquisizione dell’atto impugnato si fondi – come nella fattispecie – la difesa in secondo grado dell’appellante.

12. – Alla stregua di tutto quanto sopra osservato e considerato, il Collegio ritiene di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente decisione.

13. – In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio della controversia al giudice a quo per l’ulteriore corso.

14. – Il regolamento delle spese processuali del doppio grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata e rimette la causa avanti il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania.

Condanna le amministrazioni appellate, in solido, alla rifusione in favore dell’appellante delle spese processuali del doppio grado del giudizio, incluse quelle relative alla fase cautelare, liquidandole in complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre I.V.A. e C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 23-12-2011, n. 28555 Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo

M.M. ricorre per cassazione avverso il decreto della corte d’appello di Napoli del 17 settembre 2009 che, accogliendo la domanda di equa riparazione del pregiudizio non patrimoniale derivante dall’irragionevole durata di un giudizio iniziato il 30 maggio 1992 davanti al pretore del lavoro di Potenza, proseguito davanti al tribunale di Potenza e successivamente davanti a questa Corte e definito dalla corte d’appello di Salerno con sentenza del 6 marzo 2008, ritenuta ragionevole una durata del giudizio di primo grado di quattro anni e del giudizio d’impugnazione di tre anni, ha condannato l’amministrazione al pagamento di un indennizzo di Euro 3.500,00, con gli interessi dalla data della decisione, per un ritardo di tre anni e sei mesi, con compensazione fino alla metà delle spese di lite. Il Ministero della giustizia resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorrente censura la decisione della corte d’appello di Napoli per l’erronea determinazione della durata irragionevole del giudizio e per aver fatto decorrere gli interessi dalla data della decisione invece che da quella della domanda. Il ricorso è fondato.

La complessiva durata del giudizio, iniziato il 30 maggio 1992 e definito il 6 marzo 2008, secondo l’assunto della ricorrente, che ha detratto il tempo intercorso tra la data delle decisioni e la proposizione delle impugnazioni e quello di un rinvio a sua richiesta, è di tredici anni e sei mesi. Avendo la corte territoriale determinato in sette anni la durata ragionevole, con accertamento non censurato, la durata irragionevole non è di tre anni e sei mesi ma di sei anni e sei mesi.

Inoltre, gli interessi sull’equa riparazione del danno non patrimoniale, in considerazione del carattere indennitario della relativa obbligazione decorrono dalla data della domanda in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono al tale data.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto può decidersi nel merito, liquidando un indennizzo di Euro 5.750,00, con gli interessi dalla data della domanda. Le spese del giudizio di merito, ferma la compensazione fino alla metà, atteso il ridimensionamento della pretesa, quantificata in Euro 16.270,55, e quelle del giudizio di cassazione sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso e decidendo nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna l’amministrazione al pagamento di Euro 5.750,00, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda;

compensate le spese del giudizio di merito fino alla metà, liquida per la restante metà la somma di Euro 570,00 (Euro 245,00 per diritti, Euro 300,00 per onorari ed Euro 25 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge; liquida per il giudizio di cassazione Euro 965,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre alle spese generali e agli accessori come per legge. Le spese debbono distrarsi in favore dell’avv. Rodolfo Brognieri che si è dichiarato antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 16-09-2011, n. 34187

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 24 dicembre 2010 del Tribunale di Napoli – Sezione del riesame – con la quale, decidendo in sede di rinvio della Corte di cassazione, è stata rigettata l’istanza di riesame delle ordinanze del Gip del Tribunale di Napoli del 19 novembre 2009, con la quale era stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.

A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto:

a) Violazione di legge ed erronea applicazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies e art. 273 c.p.p., comma 1, in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) e art. 627 c.p.p., comma 2.

Travisamento della prova e difetto di motivazione in ordine al mancato esame degli allegati alla relazione redatta dal consulente di parte e della documentazione prodotta nel corso dell’udienza del giudizio di rinvio.

Il ricorrente lamenta che il Tribunale del riesame non avrebbe valutato correttamente la documentazione prodotta in base alla quale sarebbe giustificata la autonoma capacità reddituale dello stesso in base alle fonti di reddito dettagliatamente specificate nella relazione di parte del consulente dott. S., in particolare riferibili al modello Unico, a compravendite immobiliari, alla restituzione di somme sequestrate in precedenti procedimenti, alla fruizione di mutui bancari, e a successioni. In questo senso il TDL non avrebbe ottemperato all’indicazione della Corte di cassazione che aveva richiesto di vagliare in modo accurato le allegazioni della difesa in relazione alle modalità di acquisizione delle quote societarie incriminate. Inoltre il ragionamento del TDL sarebbe inficiato dal fatto che sarebbero state escluse le fonti di reddito, asseritamente e illogicamente provenienti da attività illecite. In modo erroneo inoltre sarebbero stati valutati gli elementi da cui dedurre l’intestazione fittizia delle quote societarie, in ordine alla cui dimostrazione sarebbe insufficiente la dedotta ripetitività, non finanziariamente giustificata, dei trasferimenti;

b) Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 416 c.p., comma 2 in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed e) e art. 627 c.p.p., comma 2.

Secondo il ricorrente non emergerebbero i presupposti per affermare la sussistenza della gravità indiziaria di appartenenza all’associazione camorristica. Tale elemento non potrebbe essere ricavato dall’asserito protagonismo dello stesso nella cura della gestione delle aziende sequestrate dopo l’arresto del fratello R., mancando elementi concreti in ordine alla ritenuta intestazione fittizia delle quote delle medesime; inoltre apparirebbero evanescenti gli elementi desumibili dagli stretti rapporti con i custodi giudiziari, e dalla ritenuta indebita ingerenza nella gestione attiva delle aziende. Sarebbe in particolare generica l’affermazione relativa alla fittizia intestazione di quote societarie in realtà appartenenti al fratello R. per la prosecuzione dell’illecita gestione delle stesse, con l’adozione di una condotta di ausilio al raggiungimento degli scopi del sodalizio criminoso e quindi della sua messa a disposizione del sodalizio medesimo. c) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 267 e 271 c.p.p. in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente lamenta l’utilizzazione delle intercettazioni ambientali relative al contenuto dei colloqui avuti con il fratello detenuto R., mentre nello stesso provvedimento il TDL aveva escluso la possibilità del ricorso alle medesime. Osserva il Collegio che il ricorso è infondato.

La motivazione adottata dalla Corte di cassazione in sede di rinvio in ordine alla consistenza degli elementi raccolti a carico del ricorrente affermava che "Il Tribunale (con riferimento alla contestazione di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies), ha reso in ordine al grave quadro indiziario per il delitto di intestazione fittizia una motivazione basata in via prioritaria sul rinvio all’ordinanza n. 270/09 dell’aprile 2009 che, nei confronti dell’indagato, aveva disposto solo il sequestro preventivo delle quote sociali ritenute a lui fittiziamente intestate. Tale rinvio avrebbe dovuto essere corredato da una specifica illustrazione delle ragioni per le quali la valutazione operata nella citata ordinanza ai limitati fini della misura reale recasse elementi utili anche ai fini della giustificazione della misura cautelare personale". In relazione alla contestazione associativa la Corte riteneva che la gestione delle aziende del fratello R. "in sè considerata riveste naturalmente il significato di mero interessamento (contraddistinto magari da modalità poco ortodosse e suscettibili anche, eventualmente di integrare autonomi illeciti), al proprio patrimonio", per cui "la conclusione assunta dal Tribunale avrebbe dovuto essere logicamente supportata dall’attendibilità del carattere fittizio dell’intestazione delle citate aziende, in una a specifici e concreti elementi, (utili in ipotesi ad avallare detto carattere), indicativi del tenore e del senso dei rapporti avuti dal ricorrente col fratello R., prima e dopo la cattura di quest’ultimo".

Ciò premesso ritiene la Corte che l’approfondimento motivazionale richiesto al Tribunale del riesame è stato effettuato, e, all’interno della fase cautelare presa in esame, appare logico ed esente da censure.

Il Tribunale ha evidenziato, innanzitutto, correttamente, come il Collegio investito del giudizio di rinvio mantenga la piena autonomia nei poteri di indagine, di ricostruzione dei fatti, di valutazione dei dati probatori. 11 principio di diritto al quale il giudice di rinvio ha un obbligo assoluto ed inderogabile di uniformarsi è soltanto quello che, a norma dell’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2, deve essere specificamente enunciato nella sentenza di annullamento con rinvio. Tale effetto vincolante non scaturisce, invece, da affermazioni esplicative della "ratio decidendo e, meno ancora, da singoli sviluppi argomentativi che si limitino a scandagliare i vizi del provvedimento annullato ma non forniscano, in sè, le indicazioni riparatorie in punto di legittimità. (Cass., sez. 1, 18/05/1999, n. 555); inoltre, è stato ribadito che in tema di sindacato sul vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che il giudice di rinvio, avuto riguardo ai limiti propri del giudice di legittimità, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi, ed è vincolato solo dal l’obbligo di motivare logicamente seguendo i principi di diritto enunciati dalla Corte suprema, colmando i vuoti motivazionali additati ed evitando le incongruenze logiche rilevate nella sentenza annullata, senza essere vincolato da valutazioni di merito eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni (Cass., sez. 1, 10/02/1998, n. 803, Scuotto e altro).

Ciò premesso rileva la Corte che correttamente il Tribunale ha ritenuto di far precedere ogni valutazione sul merito dall’inquadramento della vicenda criminale, cui fanno riferimento le contestazioni mosse al G.M., all’interno del contesto storico relativo alla creazione di un gruppo aziendale, ad opera di G.R., avente il monopolio nella installazione di apparecchi da gioco e da intrattenimento, anche proibiti e nella raccolta delle scommesse, con collegamenti a clan camorristici, i quali imponevano l’adozione di tali apparecchi sul territorio.

L’illiceità della condotta dei clan camorristici correttamente è stata ritenuta qualificare anche la condotta del gruppo aziendale, visto lo stretto legame operativo dal punto di vista economico finanziario tra le due entità. Tale ricostruzione trova puntuale conferma in più provvedimento cautelari, che hanno superato il vaglio di legittimità, e nelle dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, elementi dai quali è stata dedotta correttamente la complementarietà tra l’attività imprenditoriale del gruppo Grasso e quella dei gruppi delinquenziali, caratterizzati dalla loro natura camorristica. In questo caso dunque il TDL, proprio facendo riferimento alla complementarietà dell’azione dei due gruppi, quello imprenditoriale e quello camorristico, ha ritenuto presente la matrice criminale dell’attività imprenditoriale, altrimenti lecita quanto all’oggetto (v. Cass., sez. 22 gennaio 2009). La qualità dell’azione criminale dell’associazione mafiosa è infatti pacificamente ritenuta rilevante per l’attribuzione della natura illecita ad essa direttamente connessa (v. così in materia di riciclaggio in cui il "delitto presupposto" del riciclaggio (art. 648 bis c.p.) può essere costituito anche da quello di associazione mafiosa (art. 416 bis c.p.) allorquando l’associazione abbia tra i suoi scopi quello del perseguimento di attività formalmente lecite, conseguite attraverso il metodo mafioso, con la conseguenza che sia la stessa associazione mafiosa a creare direttamente proventi suscettibili di essere "ripuliti", senza la necessità della commissione di altri reati da configurare come fine dell’associazione, Cass., sez. 6, 30/10/2009, n. 45643, P; e coerentemente, in tema di associazione di tipo mafioso, è stato ritenuto che assume il ruolo di concorrente "esterno" colui che, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, di natura materiale o morale, sempre che questo abbia una effettiva rilevanza causale nella conservazione o nel rafforzamento delle capacità operative dell’associazione, rivelandosi in tal senso condizione necessaria per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo, come è avvenuto per il G.R., fratello del ricorrente G.M. (v. Cass., sez. 6, 26/06/2009, n. 29458). Sulla base di queste valutazioni sono state dunque considerate le numerose condotte di intestazione fittizia poste in essere dal G. ed oggetto di valutazione con il provvedimento di sequestro preventivo emesso ex L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies. Il Tribunale ha fornito dunque analitica contezza dei rapporti strutturali con importantissime famiglie dell’universo camorristico del G.R., peraltro condannato ex art. 416 bis c.p. con due sentenze passate in giudicato, e della conseguente necessità di porre in essere operazioni di fittizia intestazione delle quote sociali del gruppo (v. p. 15 del provvedimento del TDL).

Sulla base di queste premesse storico giuridiche il TDL ha poi valutato gli elementi indiziari in base ai quali devono ritenersi sussistenti gli elementi per l’adozione della misura della custodia cautelare anche a carico del G.M., facendo riferimento agli accertamenti del GdF, che hanno evidenziato come il patrimonio del ricorrente sia quasi esclusivamente riconducibile alle aziende di cui si assume la fittizia intestazione e pertanto come tali entrate rivestano natura illecita, per quanto sopraesposto. Tali valutazioni tengono conto in modo analitico dei redditi da lavoro dipendente e dei redditi, di natura illecita, provenienti dalle società prese in esame, per giungere alla conclusione, visti anche i redditi irrisori percepiti dalla moglie, che solo in base ai secondi possono essere giustificati gli acquisti delle quote societarie di cui si discute.

Il TDL prende poi in considerazione anche i documenti e la perizia di parte dimostrando come le conclusioni raggiunte divergano da quelle d’ufficio esclusivamente per l’inserimento dei redditi di provenienza illecita, giustamente da non contabilizzare tra quelli a disposizione del ricorrente. Inoltre, in considerazione della loro intrinseca natura, ovviamente non possono essere considerati redditi i mutui pure elencati dalla difesa nel paniere delle disponibilità finanziarie attive. Appare quindi esente da censure logico giuridiche la conclusione del TDL secondo la quale, in base alla capacità reddituale del G.M. al momento dell’acquisto delle quote sociali, il trasferimento debba ritenersi fittizio rispetto alla capacità reddituale di "lecita" provenienza di cui poteva disporre.

Sulla base di questi presupposti fattuali il TDL ripercorre una serie di indizi rilevanti nella loro univocità per consolidare le conclusioni raggiunte, come le e-mails relative al coinvolgimento diretto del G.M. nella gestione delle società il cui vertice comunque si identificava in G.R. (v. p. 19 – 26 dell’ordinanza del TDL). Si dimostra cioè come anche per le società formalmente intestate al G.M. le decisioni finali e la relativa rendicontazione siano da riferire anche al G.R..

E i gravi indizi di colpevolezza, che non hanno consentito al tribunale di pervenire ad un giudizio di modifica della misura adottata rispetto alle esigenze cautelari, trovano riscontro nel collegamento funzionale del G.M. con il G.R., collegamento che prima dell’arresto del secondo e delle condanne ai sensi dell’art. 416 bis c.p. non era stato necessario esteriorizzare attraverso la formale acquisizione delle società riferite al G. M. (si veda la chiara descrizione effettuata e le ricostruzioni operate da pagg. 26 a 33 del provvedimento del TDL), e che quindi inizialmente non aveva assunto una evidenza tale da fare ritenere lo stesso coinvolto nelle attività curate dal gruppo fino ad avere rapporti strutturali con organizzazioni criminali territoriali. Tali conclusioni trovano infatti ulteriore riscontro negli accertati interventi posti in essere dal ricorrente sui meccanismi operativi delle aziende, sugli amministratori giudiziari, sulle ingerenze davvero difficilmente spiegabili, alla luce di quanto detto e del contesto in cui avvenivano, come un mero interessamento alla sorte del proprio patrimonio, pur in presenza di già riconosciute attività di possibile rilevanza penale e che prescindevano dalla reale titolarità aziendale; circostanza che dunque fa giustamente ritenere ininfluente, ai fini della modifica o revoca del provvedimento custodiale la decadenza dalla qualità di amministratore della società Duegi del gruppo Grasso.

Alla luce delle suesposte considerazioni le valutazioni operate dal Tribunale del riesame appaiono esenti da censure logico giuridiche;

pertanto deve essere rigettato il ricorso e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-07-2011) 30-09-2011, n. 35583 Misure cautelari

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Svolgimento del processo

Il GIP presso il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 21.10.2010, applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di:

C.M. ed anche del coniuge: C.A., perchè indagati per il reato di tentata estorsione, aggravata ex art. 628 c.p., comma 3, n. 1 e art. 61 c.p., n. 2), in danno di M. V., M.A., M.A., gestori dell’esercizio di ristorazione "La Bettola del Massaro" sito in (OMISSIS); fatti commessi a partire dal (OMISSIS);

Il Tribunale per il riesame di Salerno, con ordinanza del 15.11.2010, accoglieva in parte il reclamo, sostituendo la misura degli arresti domiciliari (nel frattempo disposta) con quella del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle parti offese , e confermava nel resto il provvedimento impugnato.

Avverso tale decisione, ricorre per cassazione il difensore di C.A., deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) e).

1) – violazione dell’art. 309 c.p.p. per avere omesso di dichiarare l’inefficacia della misura cautelare conseguente alla mancata trasmissione al Tribunale per il riesame dei verbali di sommarie informazioni rilasciate dal custodie giudiziario del ristorante, sig. B.A., nonchè dal legale della famiglia M., Avv. P.P., nonostante che gli stessi verbali contenessero elementi favorevoli alla difesa degli indagati;

– a parere del ricorrente non poteva assumere rilievo la data in cui tale documentazione era stata inviata al PM, dovendosi avere riguardo solo alla data in cui l’atto informativo era stato formato ed alla circostanza che su tale atto non era stato compiuto il controllo in sede di riesame;

2) – violazione dell’art. 63 c.p.p., comma 2, per avere fondato la decisione sulle dichiarazioni rese dalle parti offese, germani M., e dall’architetto D.C., nonostante che il medesimi fossero stati sentiti allorchè erano già emersi elementi di reità a carico dei medesimi con la denuncia sporta contro di loro da C.A.;

3) – violazione di legge per travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione ravvisabile nella parte in cui il Tribunale aveva illogicamente trascurato di considerare la portata delle dichiarazioni del custode B. – che aveva negato di avere subito minacce o pressioni da parte dei coniugi C. e C. – in aperta contraddizione con i germani M. le cui dichiarazioni accusatorie venivano in tal modo completamente smentite;

CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono totalmente infondati.

Quanto alla censura relativa alla mancata dichiarazione di inefficacia della misura cautelare per effetto della non tempestiva trasmissione al Tribunale dei verbali di sommarie informazioni dei testi B. e P. va richiamata la Giurisprudenza di legittimità, anche di questa sezione, laddove sottolinea che la norma di cui all’art. 309 c.p.p., comma 5, dev’essere interpretata sulla base di criteri sostanziali, giacchè la finalità della trasmissione degli atti è quella di consentire alla difesa il controllo sulla valutazione degli atti;

ne consegue che non determina la nullità della misura la mancata trasmissione al tribunale per il riesame, nel termine stabilito, di atti che non siano nella disponibilità del Pm al momento dell’invio della documentazione ovvero di atti che siano comunque nella disponibilità della difesa, con possibilità per quest’ultima di utilizzarli nel corso del giudizio di riesame. (Cass. Pen. Sez. 2^, 27.02.2008 n. 10719).

La decisione impugnata risulta ineccepibile atteso che il Tribunale si è uniformato a tali principi, avendo sottolineato che il PM ha inviato le dichiarazioni del B. non appena ne è venuto in possesso, sicchè sia la difesa che il Tribunale ne avevano preso contezza e che l’Avv. P. era stato già sentito in precedenza con verbale allegato in atti, sicchè la mancata trasmissione del successivo verbale non aveva menomato il diritto di difesa, attesa la sostanziale coincidenza delle due dichiarazioni.

Ugualmente infondata è la censura relativa alla violazione del disposto dell’art. 63 c.p.p., comma 2 perchè trascura totalmente di valutare la motivazione resa dal Tribunale laddove osserva che , al momento della loro escussione, non vi erano elementi per ritenere i germani Minichino e l’architetto D.C. colpiti da indizi per reati collegati o comunque connessi, ex art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), con quelli per i quali si procedeva a carico del C.;

invero , al di là di affermazioni di principio, il ricorrente omette di indicare gli elementi per i quali i reati astrattamente attribuiti ai predetti testi fossero connessi o collegati con quelli a lui ascritti nel presente giudizio.

Quanto al merito del provvedimento, va osservato come non sia ravvisatole la denunciata illogicità della motivazione, in quanto tale vizio è rilevabile solo allorchè il ricorrente dimostri che l’iter argomentativo seguito dal giudice sia assolutamente carente sul piano logico; a ciò dovendosi aggiungere che l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) è quella "evidente", cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi" senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali, Cassazione penale, sez. 4^ 12 giugno 2008, n. 35318.

Nella specie, la motivazione adottata, lungi dall’apparire "ictu oculi" illogica, sottolinea come le dichiarazioni accusatorie dei germani M. risultano attendibili perchè confermate: – dalle dichiarazioni dell’architetto D.C., – da quelle del tecnico comunale Ing. B., – dalla documentazione acquisita.

Si tratta di una motivazione che non risulta, all’evidenza, illogica, e va ricordato che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, ancorchè munite, in tesi, di eguale crisma di logicità in quanto, in tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità è circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato , ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Cassaz. Pen., sez. 4^, 06.07.2007 n. 37878).

Nè può ravvisarsi il vizio di travisamento della prova riguardo alla smentita delle dichiarazioni dei predetti M. per come ricavata da quelle dei testi B. e P., atteso che il vizio di "travisamento della prova" si realizza allorchè si introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Cassazione penale, sez. 2^ 28 maggio 2008, n. 25883) mentre, nella specie, il Tribunale ha preso in esame le predette dichiarazioni, ne ha valutato la portata, e con procedimento logico non censurabile in questa sede, ha fornito la motivazione con la quale ha ritenuto non rilevante il contrasto esistente tra le dichiarazioni medesime, (vedi motivazione del Tribunale a pagg. 8-9).

In materia di misure cautelari personali, il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza non può essere ritenuto insussistente sulla base di una valutazione separata dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati e apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta dall’art. 273 c.p.p.. Ciò in considerazione della natura stessa degli indizi, quali circostanze collegate o collegabili a un determinato fatto che non rivelano, se esaminate singolarmente, un’apprezzabile inerenza al fatto da provare, essendo ciascuno suscettibile di spiegazioni alternative, ma che si dimostrano idonee a dimostrare il fatto se coordinate organicamente. (Cassazione penale, sez. 4^, 04/03/2008, n. 15198).

Consegue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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