Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-09-2011, n. 19419 Contributi

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Svolgimento del processo

Con distinti ricorsi al Tribunale di Cagliari depositati il 25 luglio 2001 ed il 16 maggio 2002, successivamente riuniti, la A.SA.TUR. Agenzia Sarda di Turismo Ricciardi Mario di Marras Paolo & C. S.a.s. propose opposizione avverso le cartelle esattoriali n. (OMISSIS) con le quali le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell’I.N.P.S., rispettivamente della complessiva somma di Euro 35.981,78 e di quella di Euro 8.949,05 per contributi omessi per i mesi di settembre 1994, novembre e dicembre 1997, gennaio, febbraio, aprile 1998, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e dicembre 1998, oltre somme aggiuntive -la prima- e per i mesi di luglio, agosto, ottobre, novembre 1999 (oltre somme aggiuntive) -la seconda.

Dedusse la illegittimità delle cartelle opposte anzitutto perchè tutte le partite contributive richieste attenevano a somme portate a conguaglio dall’azienda nelle denunce periodiche mensili al fine di recuperare la quota di contributi versati in eccedenza nel periodo dal 1 marzo 1989 al 31 luglio 1997 a causa della mancata applicazione degli sgravi contributivi spettanti quale impresa esercente attività di organizzazione di viaggi (ossia del beneficio riconosciutole dall’I.N.P.S., ai sensi della L. 25 ottobre 1968, n. 1089, art. 18 e successive modificazioni, con provvedimento del 22 luglio 1997).

L’I.N.P.S. infatti, proseguiva la opponente, in seguito al predetto riconoscimento non solo non aveva adempiuto alla richiesta della società di rimborso della somma di L. 211.681.000, quale contribuzione versata in eccedenza nel periodo dal 1 marzo 1989 al 31 luglio 1997, ma con provvedimento del 25 giugno 1999 aveva disposto la revoca dell’inquadramento in precedenza operato, sul presupposto che l’attività svolta, in via prevalente, dalla società fosse quella di vendita di biglietti e viaggi organizzati da terzi, piuttosto che quella di organizzazione diretta di viaggi e pacchetti turistici.

Tutto ciò premesso, la A.SA.TUR. concludeva in via principale affinchè – previa declaratoria del diritto a godere degli sgravi contributivi quale impresa industriale esercente attività di organizzazione di viaggi in proprio – fossero disposti, per un verso, l’annullamento delle cartelle esattoriali opposte e, per l’altro, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, la condanna dell’I.N.P.S. alla restituzione della somma residua e non compensata di L. 82.686.000; in subordine che venisse accertato il diritto al godimento degli sgravi limitatamente all’attività di "organizzazione di viaggi" da calcolarsi sul monte retribuzioni del personale impiegato in via esclusiva in tale attività.

L’I.N.P.S. contestò il fondamento delle opposizioni, salvo con riferimento alla contribuzione relativa all’anno 1994 (inadempienza n. 503) per il quale la compensazione richiesta era stata concessa ed era in corso il provvedimento di sgravio.

Concluse pertanto per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento alla inadempienza n. 503 e, nel resto, per la condanna della società opponente al pagamento del debito residuo, con vittoria di spese ed onorari.

La Bipiesse Riscossioni S.p.A. eccepì pregiudizialmente il proprio difetto di legittimazione passiva, giacchè le contestazioni sul merito della pretesa creditoria azionata andavano rivolte esclusivamente contro l’I.N.P.S., e concluse in ogni caso per la infondatezza dell’opposizione.

Il Tribunale, istruita la causa mediante produzioni documentali e c.t.u., con sentenza del 5 gennaio 2005, annullò talune delle cartelle opposte, dichiarò cessata la materia del contendere con riferimento all’inadempienza n. 503 e condannò la società opponente al pagamento degli altri contributi risultanti dalle residue cartelle opposte, con le somme aggiuntive di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 218, nonchè al rimborso delle spese di causa.

Proponeva appello la Asatur. Radicatosi il contraddittorio, la corte d’appello di Cagliari, con sentenza depositata il 29 maggio 2006, in parziale accoglimento del gravame, compensava per metà le spese di causa.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società A.SA.TUR, affidato ad unico articolato motivo.

L’I.N.P.S. depositava delega in calce al ricorso notificato, mentre la S.C.CI. e la Sardegna Riscossioni s.p.a. restavano intimate.
Motivi della decisione

1. – Con unico, articolato motivo la ricorrente denuncia insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5), sia sotto il profilo della mancata ammissione delle prove per testi dedotte, sia sotto quello, più generale, della erronea valutazione delle risultanze di causa, ed in particolare delle conclusioni cui era giunto il c.t.u., anche in relazione alle prove documentali dispiegate nelle fasi di merito.

Il ricorso, contenente essenzialmente un’ampia ricostruzione dei fatti di causa di cui si chiede a questa Corte, inammissibilmente, un riesame, risulta in ogni caso inammissibile per non contenere affatto il prescritto quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c..

Come chiarito dalle sezioni unite di questa Corte (sentenze 18 giugno 2008 n. 16528 e 1 ottobre 2007 n. 20603), in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (2 marzo 2006) ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo dei quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità, senza necessità di un’attività interpretativa dell’intero motivo da parte della Corte (Cass. 30 dicembre 2009 n. 27680; Cass. 7 aprile 2008 n. 8897;

Cass. 18 luglio 2007 n. 16002).

Il ricorso è pertanto inammissibile, anche – ed infine – per l’ulteriore considerazione che il motivo risulta contenere implicitamente anche censure di norme processuali (ad esempio in tema di ammissione delle prove per testi), parimenti prive del prescritto quesito di diritto.

Le spese di causa, ad eccezione di quelle inerenti le parti rimaste intimate, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’I.N.P.S., delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 20,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari.

Nulla per le spese nei confronti delle parti rimaste intimate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-10-2011, n. 20463 Accertamento

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Svolgimento del processo

Il Comune di S. Tammaro impugnava una cartella esattoriale relativa ad omesso o ritardato versamento di ritenute d’acconto IRPEF per i dipendenti nell’anno 1996, emessa a seguito di controllo e liquidazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis.

Instauratosi il contraddittorio innanzi alla CTP di Caserta, con memoria integrativa ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2, il Comune eccepiva la decadenza della Amministrazione dalla pretesa impositiva in quanto la liquidazione era stata effettuata dopo il decorso del termine di un anno successivo alla presentazione della dichiarazione ai sensi dello stesso art. 36 bis cit.

La Commissione accoglieva il ricorso e dichiarava la decadenza.

Proponeva appello l’Ufficio e la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 47 in data 13-4-2005, depositata in data 14-4-2005, respingeva il gravame, con diversa motivazione.

Avverso la sentenza propone ricorso la Agenzia delle Entrate, con cinque motivi.

Il Comune non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione

Con il primo motivo la Agenzia deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione, avendo la CTR ritenuto la sussistenza di una decadenza derivante dal decorso del termine di cui al combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 prendendo in considerazione non solo la data di iscrizione a ruolo del tributo, ma anche quella di notifica della cartella, con violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, avendo il Comune fondato la eccezione di decadenza unicamente sul decorso del termine annuale di cui all’art. 36 bis. cit.

Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. sotto diverso profilo, nel senso che, avendo ritenuto la CTR rilevante la data di notifica della cartella, il contraddittorio doveva essere integrato nei confronti del concessionario alla riscossione, come da istanza dell’Ufficio in primo grado.

Con il terzo motivo deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e art. 24, comma 2 in quanto la eccezione di decadenza era stata formulata in primo grado nella memoria integrativa , e quindi era tardiva, non essendo la relativa questione rilevatale d’Ufficio, atteso che l’assunto giustificativo della parte, fondato sulla produzione di nuovi documenti da parte dell’Ufficio legittimanti a parere della medesima l’integrazione dei motivi di ricorso ai sensi dell’art. 24 cit., comma 2 era infondato in quanto il Comune non aveva specificato il motivo per cui solo a seguito della produzione documentale dell’Ufficio fosse possibile formulare la eccezione di decadenza.

Con il quarto ed il quinto motivo sostiene violazione da parte della CTR del ius superveniens di cui al D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis e ter, lett. b) convertito nella L. n. 156 del 2005 avente effetto retroattivo, che per le cartelle notificate entro il 31-12-2001, prende unicamente in considerazione, ai fini della verificazione della decadenza, la notifica della cartella entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Occorre prendere in considerazione, per motivi di priorità logica, il terzo motivo, relativo alla supposta tardività della eccezione di decadenza formulata dal Comune in primo grado.

Il motivo è inammissibile in quanto formulato unicamente nei confronti della sentenza di primo grado, senza prendere in considerazione le argomentazioni della CTR sul punto, che, sole, dovevano essere oggetto di censura. Peraltro, il motivo manca palesemente di autosufficienza, in quanto, dopo avere affermato che il Comune in primo grado non aveva motivato in ordine alla natura dei documenti presentati del Comune a suo dire legittimanti la proposizione della eccezione di decadenza con la memoria integrativa ex art. 24 c.p.c., comma 2, non riporta il testo relativo della memoria di parte, rendendo impossibile il controllo sulla veridicità della affermazione.

E’ invece fondato il primo motivo. Poichè la decadenza della pretesa impositiva della Amministrazione non è rilevabile d’ufficio ma solo su eccezione di parte, questa è circoscritta alla ipotesi addotta in tale eccezione, senza possibilità per il giudice di individuare una causa decadenziale diversa da quella indicata dalla parte medesima.

Nella specie, la CTR senza prendere in considerazione, al fine di dichiararla o meno fondata, la eccezione sollevata dalla parte relativa unicamente all’asserito decorso del termine annuale per la liquidazione della imposta D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis come espressamente indicato nelle premesse della sentenza, ha ritenuto verificata la decadenza per superamento del termine quinquennale di notifica della cartella di cui al combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 sulla scorte di giurisprudenza di questa Corte (n. 21498 del 2004), ipotesi nettamente diversa da quella prospettata dal Comune, col che concretando il vizio di extrapetizione lamentato. Gli altri motivi risultano assorbiti.

La sentenza deve quindi essere cassata per il motivo accolto e rinviata per nuovo esame, anche per le spese, a diversa sezione della CTR della Campania.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il terzo, assorbiti i rimanenti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 22-06-2011, n. 1616

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Svolgimento del processo

L’odierno ricorrente, Agente della Polizia penitenziaria, è stato sottoposto ad un procedimento disciplinare conclusosi con l’applicazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare della censura ex D.lgs. 449/1992.

Il fatto addebitato al ricorrente risale al 9.2.2003, quando, come si legge nel rapporto disciplinare, "alle ore 1.30 presso il terzo piano della locale caserma Agenti, veniva fatto esplodere un petardo che causava la rottura della cupola di plastica del telefono interno ivi presente".

Avverso tale sanzione il ricorrente ha prima presentato ricorso gerarchico e, all’esito, impugnazione dinanzi al T.A.R., deducendone l’illegittimità per violazione dei termini del procedimento e per eccesso di potere.

Respinta la domanda cautelare, all’udienza pubblica del 25.5.2011 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

Le vicende poste a fondamento del presente ricorso hanno già formato oggetto di esame da parte del Collegio, che si è già pronunciato escludendo la responsabilità di colleghi dell’attuale ricorrente, nell’ambito di un procedimento disciplinare identico a quello per cui è causa, e che muoveva dalla contestazione dei medesimi fatti (T.A.R. Lombardia, Sez. I 10.1.2011 n. 13).

Il ricorso va pertanto accolto, poiché le giustificazioni a suo tempo offerte dal ricorrente sono persuasive, non essendo stato individuato l’autore del gesto vandalico e non potendo rispondere, automaticamente ed indistintamente, della sua mancata individuazione.

In conclusione, per tali ragioni, il ricorso va accolto e, per l’effetto, la sanzione deve essere annullata.

Le spese di lite, poste a carico dell’Amministrazione secondo il principio della soccombenza, sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Condanna l’Amministrazione a rifondere al ricorrente le spese e gli onorari di lite liquidati complessivamente nell’importo pari ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre al 12,5% per spese forfetariamente calcolate, ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 28-06-2011) 07-07-2011, n. 26604 Applicazione della pena Impugnazioni

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 11/1/2011, il Tribunale di Roma applicava, ex art. 444 c.p.p., a P.S. e Pa.St. la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa, per i reati di rapina e lesioni personali.

Avverso tale sentenza propongono ricorso entrambi gli imputati per mezzo del comune difensore di fiducia deducendo violazione di legge in relazione alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità, ex art. 129 c.p.p..

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Le parti, una volta intervenuto l’accordo e la ratifica del giudice non possono più recedere dal patteggiamento e non possono proporre eccezioni o censure in ordine al merito delle valutazioni sottese al prestato consenso, o ad eventuali nullità verificatesi nella fase procedimentale, alla sussistenza ed alla soggettiva attribuzione del fatto, all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità e modalità di applicazione della pena (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6898/1997 e n. 6545/1998).

L’applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a fare valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (Cass. 5 1.4.99 n. 7262). Le parti che sono pervenute all’applicazione della pena su loro richiesta non possono proporre in sede di legittimità questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la qualificazione giuridica risultante dalla contestazione; l’accusa, come giuridicamente qualificata, non può essere rimessa in discussione (Cass. 6 2.3.99 n. 2815, ud. 21.1.99, rv. 213471).

L’obbligo di motivazione da parte del giudice è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti (Cass. 28.2.00, P.M. in proc. Cricchi) e quindi dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. conformemente ai criteri di legge. Inoltre è pacifico che: "in tema di patteggiamento, qualora sia concordata la misura finale di una pena, oggetto del controllo affidato al giudice è la pena finale così concordata, in quanto esprimente la sostanziale volontà delle parti, indipendentemente da eventuali errori nei calcoli intermedi." (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5054 del 21/10/1999 Cc. (dep. 11/11/1999) Rv.

216373; Sez. 6, Sentenza n. 1705 del 06/05/1999 Cc. (dep. 16/06/1999) Rv. 214742).

Nella specie, il Tribunale ha adempiuto all’obbligo della motivazione, richiamando specifici atti dell’istruzione preliminare (verbale di arresto, verbale di sequestro degli arnesi, verbale di rinvenimento e consegna) dai quali emerge la responsabilità dei prevenuti e l’assenza di causa di non punibilità, ex art. 129 cod. proc. pen..

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro millecinquecento alla Cassa delle ammende.

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