Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-05-2011, n. 11619 Responsabilità professionale

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Svolgimento del processo

1.- Nel 2002 D.M.M. convenne in giudizio l’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, indicati in Euro 206.582,76, che affermò di aver subito per la sterilità e la precoce menopausa derivatele dall’intervento chirurgico cui era stata sottoposta il 30.11.1984, dal Dott. B., nell’ospedale civile di (OMISSIS).

Sostenne che la cisti all’ovaio sinistro per l’asportazione della quale fu sottoposta ad intervento era in realtà una cisti funzionale naturalmente regredibile (sicchè l’intervento non si sarebbe dovuto effettuare) e che le erano stati ingiustificatamente asportati l’ovaio e la tuba sinistri.

L’Azienda convenuta resistette.

Il tribunale di Trento rigettò la domanda con sentenza del 18.6.2005. 2.- L’appello della D. è stato respinto dalla corte d’appello di Trento con sentenza n. 213 del 5.7.2006, avverso la quale la stessa propone ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.

Resiste con controricorso l’Azienda, che ha depositato anche memoria illustrativa.
Motivi della decisione

1.- Il Collegio ha disposto che la motivazione sia redatta in forma semplificata.

2.- Con l’unico motivo di ricorso è dedotta omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo, costituito dalla diagnosi a suo tempo effettuata e dal conseguente intervento chirurgico, per essere stata la causa decisa sulla base:

a) di una consulenza tecnica d’ufficio fondata su un documento (esame istologico del 6.12.1984) falsificato quanto alle dimensioni della cisti (che era quella di un mandarino e non di un’arancia);

b) della ritenuta, ma in alcun modo provata e sempre negata, preesistente cronica infiammazione pelvica della paziente.

2.1.- La censura è manifestamente infondata:

a) quanto al primo punto, poichè non rientra tra le funzioni della corte di legittimità quella di stabilire se sia falso o no un documento la cui falsità non sia stata accertata con gli strumenti che l’ordinamento appresta;

b) quanto al secondo, poichè la corte d’appello da atto che le conclusioni del c.t.u. circa la riconducibilità della patologia clinica della ricorrente ad una malattia infiammatoria pelvica già radicatasi, apparivano confermate "sul piano oggettivo dal fatto che, come da documentazione in atti, presso l’Ospedale di (OMISSIS) alla D. era stata riscontrata in data 1 gennaio 1980 una flogosi pelvica conseguente ad una intensa vaginite dolente, in data 22 aprile 1980 una dolenzia annessiale bilaterale con cervicite, ed in data giugno 1980 la stessa era stata operata per condilomi acuminati vulvari".

Da tali rilievi la ricorrente totalmente prescinde, benchè la corte d’appello abbia subito dopo rilevato che "l’acclarato, grave e permanente quadro infiammatorio dell’ apparato genitale alla stregua della letteratura medica ha comportato ab origine, sul piano probabilistico, una notevole riduzione della funzione riproduttiva e, quindi, una seria compromissione della naturale fertilità della D." (così la sentenza, a pagina 8), infine concludendo nel senso dell’esclusione della responsabilità dei medici dell’ospedale di (OMISSIS) "al di là della discrasia documentale in sede di descrizione macroscopica sul diametro dell’ovaio rimosso", dunque anch’essa considerata.

Per il resto le censure attengono all’apprezzamento del fatto, sorretto da motivazione adeguata.

3.- Il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 4.700,00 di cui Euro 4.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 14142

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Svolgimento del processo

La Coop.a rl. Giacomo Leopardi adiva, ex art. 700 c.p.c., il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per ottenere il rilascio di un appartamento da essa assegnato in via provvisoria a Ca.

E., deducendo che, con propria Delib. 6 febbraio 1999, il predetto socio, in quanto inadempiente e fallito,era stato escluso dalla cooperativa con conseguente obbligo di rilascio dell’immobile di cui era stato assegnatario.

Con provvedimento del 31/3/2000 veniva accolta la predetta richiesta ed eseguito coattivamente il rilascio.

La Cooperativa provvedeva ad iniziare il giudizio di merito.

Rimaneva contumace il Ca..

Interveniva in giudizio C.G., deducendo il difetto di legittimazione passiva del Ca., avendogli questo ceduto la quota di partecipazione alla cooperativa come comunicato alla stessa cooperativa attrice, che aveva anche accettato la cessione ed iscritto lo stesso interventore come socio per cui del tutto priva di fondamento era la delibera di esclusione del Ca. del 1999;

conseguentemente il C. chiedeva la restituzione dell’immobile ed i danni.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza dell’anno 2003, rigettava la domanda attrice e condannava la Cooperativa a restituire all’interventore l’immobile.

Avverso tale decisione, con atto notificato il 4/10/04, proponeva appello la Cooperativa.

Si costituiva il C., deducendo l’infondatezza del gravame.

Rimaneva contumace il Ca..

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 1425/06, rigettava il gravame.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la cooperativa Leopardi sulla base di due motivi cui resiste con controricorso il C..
Motivi della decisione

Al ricorso per cassazione in questione devono essere applicate le disposizioni di cui al capo 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006) e, per quel che ne occupa, quella contenuta nell’art. 366 bis c.p.c., alla stregua della quale l’illustrazione del motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360, nn. 1-2-3-4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto; mentre per l’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorso deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione per cui la relativa censura; in altri termini deve cioè contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. (Cass. sez. un. 20603/07).

Inoltre, ai sensi dell’art 366 n. 6 epe , il ricorso deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali si fonda.

Nel caso di specie d ricorso non contiene alcuna formulazione di quesito di diritto in ordine alle questioni sollevate.

Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile.

Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2.000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-04-2011, n. 3339 Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo

il ricorrente impugna il provvedimento prot. n. 2237 del 20/09/10 con cui Comune di Tessennano ha ingiunto la rimozione delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione di un cancello e di uno strato di asfalto, quest’ultimo su un’area di proprietà comunale;
Motivi della decisione

il ricorso è fondato e deve essere accolto;

Ritenuta, in particolare, fondata la prima censura nella parte in cui prospetta l’illegittimità del provvedimento impugnato che avrebbe ordinato la demolizione per opere che avrebbero dovuto essere assentite con mera d.i.a. e per le quali sarebbe, pertanto, prevista la sola sanzione pecuniaria;

Considerato, infatti, che la gravata ordinanza di demolizione qualifica la fattispecie ai sensi dell’art. 19 l. r. n. 15/08 individuando, pertanto, nell’ipotesi in esame manufatti che avrebbero dovuto essere assentiti con denuncia d’inizio di attività ai sensi dell’art. 22 commi 1° e 2° d.p.r. n. 380/01;

Considerato che la norma in esame, coerentemente a quanto disposto dall’art. 37 d.p.r. n. 380/01, prevede che le opere realizzate in assenza di denuncia d’inizio di attività ai sensi dell’art. 22 comma 1 e 2 d.p.r. n. 380/01 debbano essere perseguite con la sola sanzione pecuniaria ivi stabilita, nella fattispecie effettivamente applicata dal Comune resistente;

Ritenuta, pertanto illegittima, in relazione alla qualificazione della fattispecie ai sensi dell’art. 19 l. r. n. 15/08, operata dal Comune, l’applicazione della sanzione demolitoria;

Ritenuta, poi, fondata la seconda censura nella parte in cui prospetta il vizio di difetto d’istruttoria;

Considerato, in particolare, che l’atto impugnato ordina la demolizione del tratto di asfalto senza specificare il pregiudizio all’interesse pubblico arrecato dalla realizzazione dello stesso;

Considerato, poi, che l’eliminazione del cancello (opera non menzionata in alcun modo nella precedente ordinanza di sospensione dei lavori prot. n. 1913 del 05/08/10, richiamata nell’atto impugnato) è stata disposta in ragione di generici "motivi di sicurezza" derivanti dall’essere l’area di proprietà del ricorrente a confine con "residua proprietà comunale attualmente utilizzata a verde pubblico" senza alcuna specifica indicazione del rapporto tra i motivi in esame e la destinazione urbanistica dell’area confinante;

Considerato che la fondatezza delle censure in esame impone l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori eventuali provvedimenti che l’amministrazione riterrà di adottare, sulla base delle indicazioni provenienti dalla presente sentenza, nell’esercizio dei poteri di vigilanza urbanisticoedilizia previsti dalla normativa vigente;

Considerato che sussistono "giusti motivi", in ragione della peculiarità fattuale della fattispecie, per disporre, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-08-2011, n. 17758 Pensioni indirette o di reversibilità

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Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato la decisione del Tribunale di Ravenna che aveva accolto,, nei confronti dell’INPS, la domanda con la quale R. I. e B.L. divenute uniche titolari di pensione di reversibilità, rispettivamente, nell’ottobre 1983 e nel dicembre 1987, a seguito della perdita del diritto al trattamento in questione da parte degli altri contitolari – avevano chiesto l’attribuzione degli aumenti previsti dalla L. n. 140 del 1985, artt. 3 e 4.

La Corte di merito ha ritenuto che la perdita della contitolarità di una pensione di reversibilità, successiva al 30 settembre 1983, comportava che la rideterminazione del relativo importo andasse effettuata assumendo come base di calcolo la pensione spettante al titolare diretto al momento del decesso e verificando se la quota dovuta al superstite, in tal modo quantificata, fosse da integrare al minimo: in caso affermativo (e tale era, nel caso di specie, la condizione delle appellate) dovevano essere computate le maggiorazioni richieste in giudizio, in quanto previste dalla L. n. 140 del 1985, appunto per le pensioni integrate al minimo.

L’INPS chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso fondato su un unico motivo. Le pensionate non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.
Motivi della decisione

1. Nell’unico motivo l’INPS censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, nel testo risultante dalla L. n. 903 del 1965, art. 22, in relazione al D.L. n. 463 del 1983, art. 6, comma 1, convertito dalla L. n. 638 del 1983, nonchè della L. n. 140 del 1985, art. 4, contestando, come erronei, i criteri seguiti dalla Corte di merito per la riliquidazione della pensione di reversibilità in caso di cessazione della situazione di con titolarità successiva al 30 settembre 1983. 2. Il ricorso è fondato.

3. La decisione impugnata si pone, invero, in contrasto con il principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 17888 del 2002, nella quale si afferma che, in caso di perdita del diritto alla pensione di reversibilità da parte di uno dei contitolari in epoca successiva al 30 settembre 1983, il trattamento spettante ai rimanenti contitolari riguarda una prestazione decorrente solo da epoca successiva alla data considerata dal D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, comma 1 (convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638), ancorchè riliquidata secondo i criteri fissati dalla L. 21 luglio 1965, n. 903, art. 22. Rispetto a tale data non è configurarle una perdita del diritto alla integrazione al minimo e non può trovare applicazione neppure la disposizione del comma 7 del citato art. 6 del D.L. n. 463 del 1983, che, su tale presupposto, prevede la c.d.

"cristallizzazione" dell’importo erogato alla data di cessazione del diritto all’integrazione. L’esclusione del diritto all’integrazione al minimo si riflette anche sugli aumenti previsti dalla L. n. 140 del 1985, art. 4, in quanto spettanti solo sulle pensioni anteriori al 1 gennaio 1984 e integrate al minimo (vedi anche, in senso conforme, Cass. sent. n. 18493 del 2005).

4. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa direttamente nel merito da questa Corte ( art. 384 c.p.c.) nel senso del rigetto della domanda di R.I. e B.L..

Nulla per le spese dell’intero processo, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo non modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42 (convertito dalla L. n. 326 del 2003), nella specie inapplicabile ratione temporis.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Nulla per le spese dell’intero processo.

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