Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-12-2011, n. 26700

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 26/5/2009 la Corte d’Appello di Palermo respingeva il gravame interposto dal sig. G.G. nei confronti della pronunzia Trib. Palermo 26/6/2005 di rigetto della domanda di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di infezione da HCV contratta all’esito di ripetute trasfusioni di sangue cui era stato sottoposto tra il (OMISSIS) presso l’Ospedale Cervello di (OMISSIS) e l’Ospedale Malpighi di (OMISSIS).

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il G. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 7 motivi.

Resiste con controricorso il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali.

Motivi della decisione

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3, il 4, il 5 motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2947, 2935 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa pronunzia su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Con il 6 motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2947, 2935 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 7 motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e 112 c.p.c. e nullità della sentenza impugnata.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 366-bis c.p.c. e dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366-bis c.p.c. dispone che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve a pena di inammissibilità concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108)-, e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Orbene, i quesiti recati dal ricorso risultano non informati allo schema delineato da questa Corte (cfr. in particolare Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), non recando la riassuntiva indicazione degli aspetti di fatto rilevanti; del modo in cui gli stessi sono stati dai giudici di merito rispettivamente decisi; della diversa regola di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione.

L’inidonea formulazione del quesito di diritto equivale invero alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. un., 30/10/2008, n. 26020; Cass. Sez. un., 25/11/2008. n. 28054), (anche) in tal caso rimanendo in realtà vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr., da ultimo, Cass. Sez. un., 10/9/2009, n. 19444).

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria ( art. 366-bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366-bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso i motivi con i quali si denunzia vizio di motivazione non recano la "chiara indicazione" – nei termini più sopra indicati – delle "ragioni" delle doglianze, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte.

Il ricorso si palesa pertanto privo dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo e anteriormente rispetto alla data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (cfr. Cass., 23/11/2010, n. 23669; Cass., 29/4/2010, n. 10277; Cass., 16/12/2009, n. 26364 Cass., 26/10/2009, n. 22578).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 02-08-2011) 04-08-2011, n. 30880 Abuso di ufficio

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 31.3-8.4.2011 La Corte d’appello di Brescia ha confermato la condanna inflitta dal locale Tribunale l’8.10.2009 a M.D. – nella sua qualità di vicesindaco e assessore ai lavori pubblici del Comune di (OMISSIS) – per il delitto di abuso d’ufficio, in concorso con l’imprenditore edile T.M. e con M.C. – processati separatamente -, in relazione ad un procedimento di assegnazione di aree ricadenti in un Piano di edilizia economica popolare, contestualmente dichiarando la prescrizione del reato di falso ideologico, in relazione alla delibera 21.11.2002, e assolvendo dal medesimo reato di falso, in relazione alla delibera 16.2.2004.

Secondo i Giudici del merito, M. era stato il principale protagonista, quanto al versante Comune, della predisposizione e dell’esecuzione del PEEP, afferente parte pregiata del territorio comunale, unica destinabile a tale finalità, e quindi di rilevante impatto sociale in relazione alle esigenze abitative locali, tenuto conto della sottoposizione a vincolo ambientale dell’intero territorio comunale. Ripercorrendo i tempi della complessiva vicenda, si evidenziava che T. aveva attestato di avere titolo giuridico sui terreni oggetto del Piano, sì da consentire il ricorso a procedura di assegnazione in via preferenziale, quando ciò non era vero, circostanza nota al M., che pure aveva avvalorato il dato.

I terreni erano infatti stati acquistati dal T. formalmente il giorno dopo la delibera (22.11.2002; 21.11.2002), per un prezzo di circa 800.000 Euro, da tale R.V., ex sindaco, consigliere di minoranza e titolare di società che aveva a sua volta acquistato, per un prezzo complessivo di quasi 250.000 Euro, i singoli lotti nei tempi immediatamente precedenti, ma successivi all’inizio della procedura che aveva condotto alla delibera del Piano (dal gennaio al settembre del medesimo 2002), salvo uno, che era stato acquistato dal T. direttamente dai titolari, in tempi ulteriormente successivi (il 17.4.2004) ed a maggior singolo prezzo.

Evidenziavano i Giudici del merito che la posticipazione dell’acquisto formale all’avvenuta delibera di acquisto e assegnazione era, nei fatti, funzionale a garantire al T. la certezza della possibilità di costruire in quei lotti, unica condizione che avrebbe reso economicamente sensata la rilevantissima differenza di prezzo nel passaggio dai singoli titolari al R. e quindi al T.. Successivamente, sempre con la fattiva azione del M., il Consiglio comunale in data 16.2.2004 aveva modificao regolamento e convenzione iniziali, eliminando la clausola con il requisito dell’indicazione del reddito annuale massimo del nucleo familiare.

In definitiva, secondo il capo di imputazione M. (con M.) aveva procurato a T. un ingiusto vantaggio patrimoniale, con violazione dei principi di legalità/imparzialità/efficienza e ragionevolezza propri dell’azione amministrativa, esonerandolo dalla partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica, facendogli assegnare una porzione pregiata di territorio comunale in un contesto che aveva in effetti condotto a privilegiare gli intenti speculativi sulle dichiarate intenzioni di tutela delle fasce di reddito più deboli, interesse, quest’ultimo, che, comparato con quello della tutela urbanistica altrimenti vigente sul territorio interessato, solo aveva giustificato la deroga.

Il Tribunale commentava in particolare la violazione di legge costituita dal falso ideologico dell’aver indicato T. come proprietario, con le connesse conseguenze sulle modalità di svolgimento ulteriore della procedura e sulla bolla speculativà, che avrebbe potuto essere evitata con un rapporto diretto tra Comune e singoli proprietari, alla data di adozione del piano.

A sua volta la Corte d’appello, rilevata la non comprensibile esclusione, nell’impostazione accusatoria, dell’aspetto relativo alla partecipazione alla vicenda anche del R. e del profitto ingiusto a questi procurato, evidenziava in particolare la violazione di legge costituita dal non esser stata data informazione ai proprietari effettivi della delibera di approvazione del PEEP il 27.9.02, riconducibile alla contestazione di violazione dell’obbligo di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa. Riteneva altresì sussistente una condotta di agevolazione e promozione della speculazione edilizia, con l’intento precipuo di procurare a T., oltre che al R., il vantaggio patrimoniale relativo. Giudicava ingiusto tale vantaggio, posto che a seguito della delibera 14.2.2004, solo per 7 delle 28 villette realizzate erano stati mantenuti i requisiti di reddito e la priorità per i residenti, e tuttavia limitatamente al periodo di un anno, poi essendovi stata vendita a condizioni di libero mercato: in definitiva, doveva escludersi che M. avesse agito per perseguire la finalità pubblica insita nel PEEP, operando invece per consentire la speculazione commentata, in totale stravolgimento della finalità indicata nella delibera del Consiglio comunale 30.5.2002 (assicurare alle utenze locali appartenenti a fasce di reddito più deboli un’importante occasione insediativa locale per evitare l’emigrazione in altra parte del territorio provinciale), del resto quella speculativa essendo l’unica finalità idonea a spiegare i vari passaggi, ed i loro tempi, tutti caratterizzati da presenza attenta e fattiva dell’imputato.

2. Ricorre per cassazione M.D., a mezzo del difensore fiduciario avv. Bianchi, con unico motivo denunciando contraddittorìetà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla conferma della responsabilità penale per il reato di abuso d’ufficio.

Secondo il ricorrente, la conclusione della Corte distrettuale da ultimo riportata si porrebbe "in evidente contrasto con la realtà dei fatti", in ragione del mantenimento -sia pure per parte degli immobili – dei requisiti di reddito e priorità ai residenti, che avrebbe dovuto portare ad escludere alcuno stravolgimento e, anzi, ad affermare che le modifiche sarebbero state introdotte per consentire l’effettivo acquisto, posto che secondo la deposizione dell’arch.

T., che aveva curato il Piano, comunque il prezzo finale, anche senza la limitazione del reddito, avrebbe dovuto essere considerato agevolato, in ragione delle condizioni del mercato immobiliare nella zona. Illegittima sarebbe quindi la sentenza impugnata, perchè "contraddistinta da un’evidente forzatura", con la contraddittorietà tra il ritenuto stravolgimento delle finalità e la conferma delle condizioni originarie del regolamento per parte degli immobili, che avrebbe dovuto condurre a ritenere che la modifica era stata determinata solo dalla volontà di perseguire più efficacemente l’esecuzione del PEEP, e quindi anche l’interesse pubblico, venendo così meno ogni ingiustizia del legittimo vantaggio patrimoniale dell’imprenditore.

3. Il ricorso è inammissibile. in definitiva, della ricostruzione in fatto e in diritto operata dai Giudici del merito, ed in particolare dalla Corte d’appello (che nella propria sentenza ha dato esaustivo conto prima di tutte le valutazioni, probatorie e giuridiche, del Tribunale, quindi delle articolate doglianze d’appello, cui ha risposto in modo analitico e specifico), il ricorso "attacca" il solo punto dell’ingiusto vantaggio patrimoniale privato e in luogo di quello pubblico.

Che l’unico motivo – al di la del formale richiamo introduttivo ai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione – sia innanzitutto diverso da quelli consentiti, in realtà risolvendosi nella mera sollecitazione alla rivalutazione del materiale probatorio per giungere a conclusione diversa, è sostanzialmente "confessato" nello stesso "incipit" dell’atto di impugnazione. A pag. 5, infatti, si legge: "In particolare, ciò che la deducente difesa intende censurare è l’interpretazione e la conseguente valutazione degli elementi che il giudice ha ritenuto determinanti ai fini della concreta configurabilità dell’indispensabile presupposto dell’ingiustizia del vantaggio patrimoniale in capo al privato". Interpretazione degli elementi probatori e loro valutazione, che costituiscono appunto oggetto peculiare ed esclusivo del giudizio di merito.

La Corte bresciana ha argomentato – con puntuale riferimento alle singole "tappe" della vicenda, evidenziando la connessione stretta tra tempi, eventi, partecipazione sempre consapevole (epperò "silente" nei confronti degli altri amministratori pubblici ed in particolare del sindaco) del M. – che le ripetute ed evidenti irregolarità della procedura hanno accompagnato il senso economico della vicenda, da un lato nel dare garanzie al T. che l’anomalo esborso nei confronti del R. (in relazione a quanto da costui corrisposto ai singoli proprietari – ignari e comunque mai formalmente informati dal Comune dell’opportunità di un rapporto diretto con l’Amministrazione e a quanto da lui preteso e poi corrispostogli dal T.) sarebbe stato ripagato dall’effettiva possibilità di condurre a compimento l’operazione con sicuro e rilevante vantaggio economico, e dall’altro consentendo lo sganciamento dalla clausola iniziale che poneva limiti rigorosi in ordine alle capacità reddituali e alla residenza, così favorendo l’intento di mera speculazione (la possibilità di costruire in zona altrimenti vincolata, per poi vendere a condizioni di libero mercato).

Ora, tale apprezzamento di merito della Corte d’appello – coerente a quello del Tribunale e secondo cui l’esito finale è stato il complessivo snaturamento di un PEEP che, nelle intenzioni espressamente dichiarate nella delibera richiamata, era quello di compensare la costruzione in zona altrimenti vincolata (per sè tendenzialmente contraria all’interesse pubblico) con quello di evitare l’emigrazione in altro territorio di soggetti residenti con reddito familiare limitato (interesse pubblico certo non pretestuoso), essendosi pervenuti invece alla costruzione di alloggi venduti per la gran parte a condizioni di libero mercato ed a soggetti non residenti, con evidente, ed ovvio, vantaggio patrimoniale del costruttore (oltre che del R.), essendosi quindi tutta l’operazione risolta in mera attività di speculazione edilizia che aveva consentito di vendere sul libero mercato immobili costruiti in territorio altrimenti vincolato – risulta sorretto da motivazione tutt’altro che apparente, congrua ai dati probatori riferiti, immune da manifesta illogicità e contraddittorietà, rispetto alla quale la deduzione difensiva di valorizzare comunque la positiva conclusione delle costruzioni e delle relative opere di urbanizzazione si risolve in sollecitazione a preclusa diversa valutazione di fatto.

Il motivo è anche generico, laddove da un lato richiama parte della deposizione dell’arch. T. (comunque relativa ad aspetti di merito, in ordine alla dedotta presunta "convenienza" pubblica anche delle ultime condizioni di vendita) senza l’osservanza dell’onere di autosufficienza del ricorso e, dall’altro, non si confronta con l’analitico commento probatorio della Corte distrettuale alle singole e complessive condotte del M. (in particolare la sua costante presenza attiva ed agevolatrice, anche nelle varie irregolarità procedurali, fin dall’inizio – contatti e "studio" della vicenda pure con il R., silenzio con i proprietari dei singoli lotti, copertura della mancanza di titolo del T. all’atto della delibera che afferma il contrario, consapevolezza ed agevolazione del rapporto singoli proprietari / R./ T. che in definitiva è quello che con l’anomalo "balzo" del costo dei terreni influisce sull’opportunità di predisporre la modifica regolamentare successiva – nella piena consapevolezza dei significati economici dei vari passaggi e delle varie scelte), certamente determinanti in ordine al punto dell’ingiustizia del vantaggio patrimoniale privato fin dall’inizio dell’operazione – e quindi ben prima della delibera del 2004 – perseguito e conseguito.

Oggi il difensore ha anche dedotto l’intervenuta prescrizione del reato, sul presupposto dell’estraneità di M. alla Delib. del 2004, e comunque all’irrilevanza penale di questa, secondo la decisione di assoluzione rispetto alla contestazione di falso. La richiesta, del tutto nuova, è inammissibile: assorbente sulla sua manifesta infondatezza la Corte distrettuale ha specificamente argomentato dell’efficacia di definitivo stravolgimento del PEEP, proprio della Delib. 16 febbraio 2004 e dell’intervento personale di M. nella conseguente convenzione integrativa (e, del resto, solo nel 2004 T. acquista l’ultimo mappale di cui, pure, era stato indicato come proprietario già dal 2002: pag. 16 sent. app.) è la considerazione che, trattandosi appunto di questione nuova, l’inammissibilità originaria del ricorso la rende non rilevante.

Conseguente è la condanna del M. al pagamento delle spese processuali e della somma – equa al caso – di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 04-10-2011, n. 5431 Beni di interesse storico, artistico e ambientale proprietà privata

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Svolgimento del processo

La ricorrente ha impugnato innanzi il TAR per la Campania il provvedimento indicato in epigrafe con il quale è stata annullata l’autorizzazione paesistica già concessa dal Sindaco del Comune di Capri in relazione alla richiesta di modifica del prospetto dell’edificio sito in Capri alla via Castello, n. 10 a/b.

In particolare la Soprintendenza ha escluso la possibilità di realizzare le richieste modifiche (realizzazione di due terrazzini a sbalzo con modifica dell’aggetto del balcone a primo piano e trasformazione di una finestra in balcone al secondo piano) con riferimento all’art. 9, lettera a), del vigente P.T.P. dell’isola di Capri che prescriverebbe, per i fabbricati costruiti prima del 1945, quale quello in oggetto, solo interventi di restauro (art. 7.4 ed art. 6.10).

Il giudice di primo grado ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso con il quale si censurava il provvedimento impugnato per omessa comunicazione di avvio di procedimento.

Nel caso di specie, il decreto di annullamento era stato emanato in data 15 settembre 2004, quindi nella piena vigenza del D.M. n. 165 del 2002, con conseguente applicazione del disposto del comma 1 bis dell’art.4 del D.M. 495/1994, escludente l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.

Anche il secondo motivo di ricorso è stato ritenuto infondato perché, pur non potendosi contestare l’irrilevanza dell’intervento sul piano dell’aumento di volumetria, non è dubbio che, riguardando un prospetto, lo stesso incida, significativamente, sulla facciata dell’edificio stesso e, come tale, non può non qualificarsi, così come ha correttamente fatto la Soprintendenza, come intervento di ristrutturazione edilizia a termini degli artt.3, c. 1, lett. d) e 10, c.1, lett. c) del T.U. 6 giugno 2001, n. 380 (quest’ultimo con specifico riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino "modifiche… dei prospetti"), come tale non ammissibile a termini della vigenti norme di P.T.P. richiamate nell’atto impugnato.

Infine è stato ritenuto infondato l’ultimo motivo di ricorso, posto che il preciso riferimento normativo operato dalla Soprintendenza esclude la possibilità di qualsiasi discrezionalità sul punto e, conseguentemente, la possibilità di far valere l’eccesso di potere per disparità di trattamento.

Il ricorrente ha prodotto appello riproponendo le censure formulate in primo grado.

All’udienza del 15 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

In ordine al primo motivo di ricorso la sezione non può che confermare quanto di recente riaffermato.

A seguito dell’entrata in vigore del regolamento approvato col d.m. 19 giugno 2002 n. 165 (il quale ha aggiunto il comma 1 bis dell’art. 4 del regolamento approvato con d.m. 13 giugno 1994 n. 495), il provvedimento ministeriale che annulla il nulla osta paesaggistico per la realizzazione di una costruzione edilizia in zona protetta non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. Tale scelta normativa (dapprima operata in via regolamentare e successivamente – con l’art. 159 d.lg. 42 del 2004 – confermata anche in via primaria) si giustifica in ragione della considerazione che, una volta rilasciato il nulla osta da parte della regione (o dell’ente locale subdelegato), la successiva fase di riesame del nulla osta da parte del Ministero per i beni e le attività culturali si configura come una fase necessaria e non autonoma di un unitario e complesso procedimento (volto al riscontro della possibilità giuridica di mutare lo stato dei luoghi) avviato ad istanza di parte con la richiesta di autorizzazione paesaggistica (Cons. Stato, sez. VI, 27 agosto 2010, n. 5980).

D’altro canto il giudice adito non ritiene vi siano gli estremi per sollevare, così come richiesto dalla ricorrente, questione di costituzionalità, per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, del d.m. 19 giugno 2002, atteso che tale garanzia procedimentale, pur arricchendo il contraddittorio, non ne costituisce un elemento determinante e indispensabile, come appena chiarito.

È infondato il secondo motivo di ricorso.

La Sezione non può che confermare quanto deciso dal TAR Campania. La trasformazione di una finestra in balcone costituisce, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c) del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, modifica del prospetto e non opera di manutenzione.

La ricorrente sostiene inoltre che la valutazione compiuta dalla Soprintendenza costituirebbe un riesame nel merito del provvedimento adottato dall’autorità delegata.

Nemmeno tale censura merita accoglimento allorquando l’autorità deputata al controllo richiami, sia pure implicitamente, definizioni degli interventi edilizi contenute in norme di rango legislativo.

Infine la ricorrente deduce l’eccesso di potere per disparità di trattamento perché l’amministrazione (statale: decreto della Soprintenda n. 27577/2000) avrebbe concesso l’autorizzazione in fattispecie similare.

La censura è infondata in punto di fatto.

Il provvedimento di annullamento impugnato è stato adottato perché l’immobile per il quale era stata richiesta l’autorizzazione era stato costruito prima dell’anno 1945.

La Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio e per il patrimonio storico artistico e demoantropologico di Napoli e Provincia del Ministero BB.AA.CC., con nota del 24 gennaio 2005, prot. n. 35200, indirizzata all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, e depositata in questo giudizio in data 24 dicembre 2010, ha chiarito, senza che la ricorrente abbia successivamente nulla dedotto al riguardo, che il provvedimento autorizzatorio concesso al vicino riguardava immobile costruito dopo l’anno 1945. La diversa epoca di costruzione degli immobili giustificava pertanto il diverso esito delle richieste.

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Coraggio, Presidente

Roberto Garofoli, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-10-2011, n. 5754 Ordinamento giudiziario

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. Con ricorso proposto sub R.G. 14552 del 1998 innanzi al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, 11 il dott. P. C. ha chiesto l’annullamento dell provvedimento con il quale il Consiglio Superiore della Magistratura aveva dichiarato inammissibile la domanda da lui presentata ai fini della nomina a giudice onorario aggregato (g.o.a.) per la ritenuta mancanza del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) della L. 22 luglio 1997 n. 276 ("essere capace di assolvere, per indipendenza, prestigio ed esperienza acquisiti, le funzioni giudiziarie"): e ciò in considerazione delle risultanze del certificato dei carichi pendenti della procura presso la pretura circondariale di Roma, dal quale si evinceva l’esistenza a suo carico di un procedimento per il delitto di usura ( art. 644 c.p.).

Il C., in tale prima sede di giudizio, ha contestato la legittimità del provvedimento impugnato, escludendo, in particolare, che l’esistenza di un carico pendente potesse di per sé far mancare i requisiti di indipendenza, prestigio ed esperienza richiesti per la nomina.

Egli ha pertanto dedotto i seguenti vizi: eccesso di potere in relazione ai criteri dettati dalla predetta L. 276 del 1997 per la nomina a g.o.a.; violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 27 della Costituzione; eccesso di potere per genericità, illogicità e contraddittorietà della motivazione.

1.2. Con ordinanza dd. 9 dicembre 1998 la Sezione I^ dell’adito T.A.R. ha accolto la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato presentata dal C..

1.3. Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa avversaria.

1.4. Con ordinanza collegiale n. 3850 dd. 5 maggio 2001 la medesima Sezione I^ ha disposto l’acquisizione agli atti di causa di copia del provvedimento impugnato, nonché della relativa proposta avanzata al riguardo dalla Commissione referente dell’organo di autogoverno.

In data 28 maggio 2001 il Ministero della Giustizia ha adempiuto a tale incombente.

1.5. Con sentenza n. 12298 dd.27 dicembre 2001 la Sezione I^ del T.A.R. per il Lazio ha accolto il ricorso del C. avuto riguardo, in via del tutto assorbente, al dedotto vizio di difetto di motivazione, compensando integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

2.1. Con l’appello in epigrafe il Ministero della Giustizia chiede – ora – la riforma di tale pronuncia,affermando in particolare che, in ordine alla valutazione nella specie operata dal Plenum dell’organo di autogoverno della magistratura ordinaria, la m motivazione della declaratoria di inammissibilità della domanda presentata dal C. risulterebbe comunque completa sotto il profilo della coerenza, congruità e logicità, pur attraverso il richiamo operato ob relationem al certificato dei carichi pendenti.

Ad avviso del Ministero appellante, infatti, la pendenza di un procedimento penale potrebbe essere comunque ex se apprezzata quale elemento escludente l’idoneità specifica a ricoprire il posto messo a concorso qualora il processo penale, in ordine al quale l’interessato alla nomina sia stato rinviato a giudizio, riguardi fatti di indubbia rilevanza e gravità, ossia tali da incidere negativamente sul prestigio e la considerazione di cui deve godere l’ufficio presso il quale l’interessato medesimo dovrebbe prestare servizio.

Nella fattispecie concreta la decisione dell’organo di autogoverno si fonderebbe – sempre ad avviso del Ministero appellante – su elementi di rilievo certo e indiscutibile, in quanto la causa ostativa al conferimento dell’ufficio è stata ravvisata – come si rileva dal parere negativo espresso al riguardo dal competente Consiglio giudiziario e dalla conseguente proposta avanzata dalla Commissione referente, recepiti integralmente dal Plenum dell’organo di autogoverno, sia pure ob relationem- nella circostanza che il C. è stato rinviato a giudizio per il reato di usura per l’udienza del 1998.

Ad avviso del patrocinio dell’appellante Ministero, pertanto, nella specie non sarebbero mancati un’autonoma verifica e un autonomo apprezzamento da parte del Consiglio Superiore della Magistratura ai fini dell’astratto giudizio di idoneità del C. all’esercizio delle funzioni di g.o.a., comunque espressi in via esaustiva nell’avvenuta riconduzione dell’imputazione elevata a carico del C. all’ipotesi di mancanza del requisito di cui all’anzidetto art. 2, comma 1, lett. g) della L. 276 del 1997.

In tal senso, quindi, secondo la prospettazione del Ministero appellante l’organo di autogoverno avrebbe preso doverosamente atto che era in corso un procedimento penale a carico del candidato alla nomina per fatti di indubbia rilevanza agli effetti dell’idoneità a ricoprire lo specifico posto in questione, e non potrebbe neppure pretendersi che il medesimo organo di autogoverno attenda al riguardo la conclusione del procedimento penale, essendo indubitabilmente inopportuno procrastinare nel tempo la copertura di un posto di grande rilevanza e responsabilità.

La difesa del Ministero non sottace che in tal modo è di fatto obliterata la tutela della posizione di un soggetto ancor prima che sui fatti che lo riguardano sia intervenuto un accertamento definitivo da parte dell’Autorità Giudiziaria, ma rileva che – nondimeno -se viene concomitantemente in considerazione la preminente necessità di non determinare turbative al corretto funzionamento di un ufficio giudiziario, la posizione del soggetto aspirante al pubblico incarico non potrebbe che divenire recessiva.

2.2. Non si è costituito in giudizio l’appellato C..

2.3. Alla pubblica udienza del 7 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

3.1. Tutto ciò premesso, l’appello in epigrafe va respinto.

3.2. Come puntualmente ha evidenziato il giudice di primo grado, l’art. 2 della L. 276 del 1997 tra l’altro contempla, quali requisiti per la nomina a g.o.a., il "non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione" (cfr. ivi, lett. c), il "non essere sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza" (cfr. ibidem, lett. d) e. per l’appunto – l’ "essere capace di assolvere, per indipendenza, prestigio ed esperienza acquisiti, le funzioni giudiziarie" (cfr. ibidem, lett. g).

Da ciò, dunque, si ricava la conseguenza che la disciplina positiva di per sé non contempla, quale requisito specifico per la nomina a g.o.a., anche la mancanza di carichi penali pendenti: il che, peraltro, non significa – come ha sempre correttamente puntualizzato il T.A.R. in dissonanza con la tesi ivi formulata in via principale dal ricorrente in primo grado – che la circostanza della pendenza di un procedimento penale (il quale, come è ben noto, si determina con il rinvio a giudizio dell’indagato, che, per l’effetto di tale provvedimento giudiziale assume quindi la veste di imputato: cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 19 ottobre 2007 n. 5472, con specifico riguardo al concetto di imputazione di reato di cui all’art. 60 c.p.p.) – possa ritenersi ex se irrilevante ai fini della nomina in questione.

In talune particolari evenienze non può infatti escludersi che anche un’imputazione dalla quale non sia ancora scaturita una sentenza di condanna possa essere apprezzata dall’organo di autogoverno come ostativa ai requisiti del "prestigio" e dell’ "indipendenza" che il legislatore in defettibilmente chiede al g.o.a.: ma, ove l’organo di autogoverno apprezzi – per l’appunto – la sussistenza delle evenienze medesime, lo stesso principio costituzionale della presunzione di innocenza ( art. 27, secondo comma, Cost.) impone all’organo medesimo di puntualmente esprimersi, con idonea e rigorosa motivazione in ordine alla sussistenza – o meno – dei presupposti per affermare nella specie – e nell’espressa valutazione della gravità dell’addebito, della risonanza riscossa dai fatti e della non evanescenza degli elementi di accusa – la maggiore preminenza che deve essere in frangenti siffatti accordata alle esigenze dell’indipendenza (cfr. art. 101 e ss. Cost.), nonché di prestigio e di credibilità della funzione giudiziaria.

Se così è, non può dunque reputarsi sufficiente a tal fine un mero rinvio ob relationem alle pur dettagliate risultanze istruttorie acquisite in sede di Consiglio giudiziario e di Commissione referente del Consiglio Superiore della Magistratura, ma necessita un’autonoma e consapevole valutazione delle risultanze medesime da parte del plenum dell’organo di autogoverno della magistratura ordinaria: e risulta, nella specie, che quest’ultimo, in difformità ai canoni generali contemplati dall’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, non ha al riguardo espresso gli elementi e il percorso logico che lo hanno condotto alla propria pronuncia.

Detto altrimenti, secondo quanto puntualmente affermato dal giudice di primo grado, "la pur odiosa imputazione mossa all’interessato non esonerava" il Plenum dell’organo di autogoverno "dal motivare circa le ragioni per le quali il mero fatto della pendenza processuale avrebbe fatto venir meno, nel medesimo, il prestigio richiesto per lo svolgimento delle funzioni giudiziarie".

3.3. In conseguenza di tutto ciò, in esecuzione della sentenza resa dal giudice di primo grado – e ove la nomina seguiti a rientrare nell’interesse dell’appellato, e sempreché questi non abbia medio tempore subito condanne ostative in proposito – l’azione amministrativa dovrà essere riesercitata dal Plenum predetto, attraverso una nuova ed autonoma valutazione della fattispecie.

4. La mancata costituzione in giudizio dell’appellato esonera il Collegio dalla statuizione sulle spese e sugli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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