T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 15-11-2011, n. 8858 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame, la parte in epigrafe indicata agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 12009/08 emessa in data 30 ottobre 2008 e depositata il 19/12/08 con cui il TAR Lazio – Roma ha accertato il diritto del ricorrente all’inserimento, nella base pensionabile e nella base per il calcolo della indennità di buonuscita, delle due ore settimanali di servizio richiamate dagli artt. 1 d.p.r. n. 234/88 e 12 comma 2 d.p.r. n. 395/95.

Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 20 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse.

Il ricorrente, dipendente dell’amministrazione penitenziaria, agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 12009/08, emessa in data 30 ottobre 2008 e depositata il 19/12/08, con cui il TAR Lazio – Roma ha accertato il diritto del predetto all’inserimento, nella base pensionabile e nella base per il calcolo della indennità di buonuscita, delle due ore settimanali di servizio richiamate dagli artt. 1 d.p.r. n. 234/88 e 12 comma 2 d.p.r. n. 395/95.

La predetta declaratoria giurisdizionale ha ad oggetto diritti che debbono essere, in concreto, portati ad esecuzione dall’amministrazione allorché il dipendente viene collocato in quiescenza e presuppone, pertanto, che l’interessato sia stato collocato in quiescenza o sia in procinto di esserlo, requisito la cui ricorrenza nella fattispecie non è stata nemmeno dedotta nell’atto introduttivo.

Ne consegue che l’azione di ottemperanza, concernendo una statuizione giurisdizionale non suscettibile, allo stato, di esecuzione coatta, si presenta priva dell’interesse ad agire, costituente presupposto di ammissibilità della stessa.

Né, in senso favorevole al ricorrente, risulta significativo il richiamo alla sentenza della Cassazione n. 11945/90 (citata nella memoria depositata il 3 settembre 2011) la quale riguarda l’interesse ad agire nel giudizio di cognizione, finalizzato all’accertamento delle voci computabili nella base pensionabile, e non nel giudizio di esecuzione, quale quello in esame.

Nello stesso senso, ai fini del riscontro del necessario interesse ad agire, non appare utile il riferimento agli atti dispositivi previsti dalla legge (ad es. l’anticipazione del trattamento di fine rapporto prevista dall’art. 2120 c.c.) dal momento che, solo al momento dell’erogazione concreta del relativo importo, sarà possibile accertare se l’amministrazione ha eseguito correttamente la sentenza in epigrafe indicata e, in caso contrario, intervenire in sede giurisdizionale in sostituzione dell’ente inadempiente.

Per questi motivi deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse.

La peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-05-2012, n. 6960 Disoccupazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Con ricorso notificato il 1 marzo 2010, L.N., operaia agricola a tempo determinato, chiede la cassazione della sentenza depositata il 10 marzo 2009, con la quale la Corte d’appello di Bari ha respinto la sua domanda del 23 dicembre 2002, di ricalcolo della indennità di disoccupazione in relazione alle giornate di lavoro dell’anno 1998, erroneamente liquidata sulla base del salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995 non più incrementato negli anni successivi, anzichè alla stregua della retribuzione minima stabilita dalla contrattazione collettiva integrativa della provincia di Bari ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4.

Il rigetto della domanda era stato motivato dalla Corte territoriale ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 e successive modificazioni e integrazioni, col rilievo della intervenuta decadenza annuale del diritto azionato, decorrente dalla data dell’originaria domanda amministrativa, da proporre ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 7, comma 4 convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento del sussidio di disoccupazione.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto l’applicabilità, anche alla ipotesi relativa ad una domanda all’Ente previdenziale di riliquidazione della indennità di disoccupazione nel settore del lavoro agricolo, del termine annuale di decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 come autenticamente interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito nella L. 1 giugno 1991 n. 166, quindi parzialmente modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 convertito nella L. 14 novembre 1992, n. 438 (prima della integrazione recentemente operata con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 2, lett. d) e comma 4 convertito, con modificazioni, nella L. n. 111 del 2011) e, partendo dalla data della domanda amministrativa di prestazione, ha valutato come esaurito il procedimento amministrativo al massimo trecento giorni dopo (cfr. in proposito, Cass. S.U. n. 12718/09), data da cui sarebbe pertanto iniziato a decorrere il termine di decadenza di un anno, quindi ritenuto ampiamente scaduto alla data della proposizione della presente azione in giudizio.

2 – Coi due motivi di ricorso, la parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 del D.L. n. 103 del 1991, art. 6 convertito nella L. n. 166 del 1991 e del D.L. n. 384 del 1992, art. 4 convertito nella L. n. 438 del 1992.

L’ente intimato ha depositato delega in calce al ricorso notificato.

3. Il ricorso è fondato.

3.1 – Va premesso che l’originario testo del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 stabiliva quanto segue.

"Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l’azione dinanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 459 e ss. cod. proc. civ..

L’azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione medesima, se trattasi di controversie in materia di trattamenti pensionistici.

L’azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di cinque anni dalle date di cui al precedente comma se trattasi di controversie in materia di prestazioni a carico dell’assicurazione contro la tubercolosi e dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria".

Come è noto, i termini stabiliti dall’articolo di legge citato erano stati ritenuti dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. S.U. 21 giugno 1990 n. 6245) di decadenza, di tipo peraltro procedimentale, vale a dire finalizzata unicamente a delimitare l’efficacia temporale della condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, rappresentata dall’attivazione e dall’esaurimento del procedimento amministrativo.

Col successivo D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6 convertito con modificazioni nella L. 1 giugno 1991, n. 166, ritenuto da Corte Cost., con la sent. n. 246 del 1992, di interpretazione autentica del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 venne poi stabilito:

"1 – I termini previsti dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, commi 2 e 3 sono posti a pena di decadenza per l’esercizio del diritto alla prestazione previdenziale la decadenza determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l’inammissibilità della relativa domanda giudiziale.

In caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, i termini decorrono dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei.

2 – Le disposizioni di cui al comma precedente hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Con il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, del citato art. 47, commi 2 e 3 sono stati successivamente sostituiti dai seguenti:

"Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma".

L’art. 4, u.c. ha poi stabilito che le disposizioni indicate "non si applicano ai procedimenti istaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data".

Infine, recentemente, il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d) convertito in L. n. 111 del medesimo anno, ha aggiunto al citato art. 47 un ultimo comma, del seguente tenore: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.

In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", precisando al quarto comma che "Le disposizioni di cui al comma 1, lett. c) e d) si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto". 3.2 – Questo essendo il quadro di riferimento normativo, la giurisprudenza consolidata, pur tra frequenti contrasti, di questa Corte (da ultimo, sulla base di Cass. S.U. 29 maggio 2009 n. 12720 – che ribadisce le tesi della precedente Cass. S.U. 18 luglio 1996 n. 6491, cfr., ad es., Cass. 20 gennaio 2010 n. 948 e 26 gennaio 2010 n. 1580) era, per quanto qui interessa e fino alla citata recente novella del 2011, nel senso della inapplicabilità della decadenza alle domande di adeguamento di prestazioni previdenziali già riconosciute e liquidate solo parzialmente dall’ente previdenziale.

Infatti le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 12720 del 29 maggio 2009, componendo un contrasto di giurisprudenza insorto nell’ambito della sezione lavoro, avevano affermato che "La decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale".

Recentemente, peraltro, la questione era stata nuovamente rimessa da un collegio della sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria depositata il 18 gennaio 2011, n. 1071, alle sezioni unite di questa Corte, sulla base del rilievo che l’interpretazione prevalente non apparirebbe giustificata dal tenore letterale e dalla considerazione delle finalità della norma, la quale riguarderebbe viceversa ogni tipo di azione in materia di prestazioni previdenziali.

Intervenuta, tra l’ordinanza interlocutoria di rimessione alle sezioni unite della Corte e la data dell’udienza avanti a queste ultime, la citata novella di cui al recente D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d) convertito in L. n. 111 del 2011, è stata quindi disposta la restituzione degli atti alla sezione lavoro, sulla base della considerazione della necessità di valutare la persistenza del proposito di investire della questione le sezioni unite, alla luce della valutazione della eventuale incidenza delle norme di legge citate sulla interpretazione del l’art. 47, vigente prima di essa.

3.3 – Ciò premesso, non può non rilevarsi che la nuova disciplina, esprimendo il proposito del legislatore di modificare in materia, con una limitata efficacia retroattiva, la regola preesistente, quale consolidatasi per effetto delle recente pronuncia delle sezioni unite del 2009, conferma indirettamente la corrispondenza di quest’ultima all’originario contenuto dell’art. 47, nel testo vigente fino alla novella del 2011.

L’autorità del precedente arresto interpretativo delle sezioni unite della Corte e l’indiretta conferma della sua correttezza proveniente dallo stesso legislatore convincono in definitiva il collegio della inapplicabilità del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 prima delle integrazioni apportate del D.L. n. 98 del 2011, art. 38 al caso di richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale.

Non essendosi la Corte territoriale attenuta a tale regola, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al altro giudice che si atterrà ad essa, provvedendo altresì in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-05-2012, n. 8698 Indennità di buonuscita o di fine rapporto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma, confermando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da S.G., dipendente della BNL fino al 31 marzo 1998, intesa ad ottenere la differenza di indennità di anzianità e di TFR con l’inclusione degli accantonamenti del 4% della retribuzione che la Banca versava sul conto di previdenza integrativa. In relazione al TFR, la Corte affermava che, con la dichiarazione in calce al CCNL del 1987. le parti avevano escluso dal computo le somme destinate ad interventi di carattere previdenziale ed assistenziale, onde il criterio generale dell’onnicomprensività era stato derogato dalla chiara manifestazione di volontà degli stipulanti, come consentito dalla L. n. 297 del 1982. Quanto poi alla indennità di anzianità maturata fino al 1982, che è per legge onnicomprensiva, la Corte rilevava che la inclusione richiesta non era consentita, non avendo i versamenti effettuati dalla Banca natura retributiva, ma natura e funzione oggettivamente previdenziale. La Corte Costituzionale infatti, con la sentenza n. 421 del 1995, scrutinando la conformità a Costituzione del D.L. n. 103 del 1991, art. 9 bis convertito in L. n. 166 del 1991, aveva affermato che le contribuzioni datoriali, preordinate al finanziamento dei fondi di previdenza complementare, non possono più definirsi "emolumenti retributivi con funzione previdenziale", ma come contributi strutturalmente previdenziali, estranei alla nozione di retribuzione imponibile di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 12 ed assoggettabili alla sola contribuzione di solidarietà, il che peraltro era stato confermato dalla legislazione successiva (L. n. 662 del 1996, e L. n. 124 del 1993). Inoltre, l’art. 8 dello Statuto del Fondo di previdenza integrativa poneva a carico della Banca un contributo ordinario pari al 4% della retribuzione globale annua dei partecipanti ed a carico di ciascun dipendente un contributo nella misura del 2% del proprio trattamento economico globale, contributo che la Banca tratteneva all’atto del pagamento delle retribuzioni. Si trattava dunque di Fondo a prestazione definita, in cui il contributo gravante sulla Banca, diversamente da quello gravante sul lavoratore, veniva determinato sull’ammontare annuo delle retribuzioni spettanti ai partecipanti, ed affluiva su un conto generale e non già su quello individuale di ciascun dipendente. Nè il medesimo contributo finanziava direttamente le singole pensioni integrative, ma assolveva a specifiche funzioni mutualistiche e solidaristiche, andando a coprire gli aumenti per i figli a carico e l’integrazione al minimo. Inoltre gli accantonamenti non venivano restituiti in caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione, ed, al riguardo, la Corte territoriale escludeva che il richiamo – fatto in appello dalla Banca all’art. 27 dello Statuto -costituisse eccezione nuova, trattandosi solo di argomentazione giuridica. Non vi erano quindi, da parte della Banca, versamenti di sorta su conti individuali e quindi non era applicabile la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia.

Infine, questo assetto non poteva considerarsi smentito dalla possibilità offerta eccezionalmente ai pensionati, per assicurare l’equilibrio finanziario della sezione A del Fondo, di risolvere il rapporto attraverso la corresponsione di un importo in capitale pari al 100% della riserva matematica.

Avverso detta sentenza il lavoratore soccombente ricorre con quattro motivi.

Resiste la BNL con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo si denunzia erronea interpretazione del CCNL per il personale direttivo delle aziende di credito del 1987, del 1990 e del 1995, perchè, quale che fosse la disposizione contrattuale, prima dell’entrata in vigore della L. n. 297 del 1982 la onnicomprensività della retribuzione ai fini dell’indennità di anzianità non ammetteva deroghe ad opera della contrattazione collettiva. Inoltre, per il periodo successivo al 1982, il ricorrente critica l’interpretazione data dai Giudici di merito, alla dichiarazione di intenti riportata in calce al CCNL del 1987.

Con il secondo mezzo, denunziando violazione dell’art. 2120 cod. civ., della L. n. 153 del 1969, art. 12 e del D.L. n. 103 del 1991, art. 9 bis insiste il ricorrente per la natura retributiva dell’accantonamento del 4% effettuato dalla Banca, trattandosi di erogazione non occasionale e continuativa costituente forma di arricchimento dei dipendenti, strettamente connessa al rapporto di lavoro.

Con il terzo mezzo si denunzia difetto di motivazione ed errata interpretazione dello Statuto del Fondo, nonchè violazione degli artt. 2251, 2262, 2263 cod. civ. perchè, il Fondo pensioni era una società semplice e, fino all’accordo del 2002, ciascun partecipante era quindi titolare di una quota dell’intero patrimonio proporzionato ai conferimenti; La Corte di merito avrebbe errato nell’affermare che i contributi versati dalla BNL al Fondo pensione affluenti sul Conto generale non entrano nella disponibilità dell’iscritto perchè avrebbe così violato le disposizioni sulla società semplice di cui agli artt. citati in epigrafe. La distinzione tra Conto generale e Conto individuale non avrebbe avuto alcuna rilevanza, nè prima nè dopo l’accordo del 2.8.2002, allorquando a ciascun iscritto venne attribuita una posizione individuale. L’esame delle disposizioni statutarie che impongono il trasferimento del saldo del conto individuale al conto generale, dimostrerebbe che non esiste differenza tra i due fondi, in quanto al partecipante è comunque dovuta la liquidazione dell’intero capitale sociale.

Con il quarto mezzo si denunzia difetto di motivazione sulla eccezione di tardività della deduzione svolta dalla BNL in appello sul fatto che il versamento datoriale non entra nella disponibilità del lavoratore, in quanto affluisce sul conto generale.

Il ricorso non merita accoglimento.

E’ sufficiente, per addivenire al rigetto, la conferma delle argomentazioni di cui alla sentenza impugnata sulla natura previdenziale e non retributiva dei versamenti 4%) che il datore di lavoro effettua presso il Fondo pensioni, senza necessità di esaminare il primo motivo di ricorso sul tenore della contrattazione collettiva, che, secondo la tesi del ricorrente, non derogherebbe al criterio generale di onnicomprensività della retribuzione ai fini del TFR ai sensi della L. n. 297 del 1982.

La natura previdenziale e non retributiva degli accantonamenti e quindi la loro "irriducibilità" a fungere da corrispettivo della prestazione lavorativa che ne meriti l’inclusione nelle indennità spettanti alla fine del rapporto, rende inutile esaminare anche le argomentazioni di cui al terzo e quarto motivo di ricorso, concernenti la regolamentazione del Fondo di previdenza integrativa, e quindi la distinzione tra conto personale e conto generale.

1. Recita l’art. 2120 cod. civ. in tema di indennità di anzianità, che, L. n. 297 del 1982, art. 5 è pur sempre in vigore per l’anzianità maturata prima del maggio 1982, a cui si aggiunge il TFR per il periodo successivo, che L’ammontare dell’indennità è determinato… in base all’ultima retribuzione e in relazione alla categoria alla quale appartiene il prestatore di lavoro. L’art. 2121 precisa ancora che l’indennità deve essere computata calcolando le provvigioni, i premi di produzione e la partecipazione agli utili o ai prodotti, ed ogni altro compenso di carattere continuativo con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

Pertanto la nozione di retribuzione delineata dal queste norme ("ultima retribuzione" e "compenso") presuppone che vi sia un effettivo passaggio di ricchezza dal datore di lavoro al lavoratore e che le somme erogate si trovino in nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa; si deve quindi trattar di somme aventi carattere e funzione retributiva, e proprio per questo motivo queste indennità vengono denominate come "retribuzione differita". 2. La indennità di anzianità e il TFR, devono quindi "rispecchiare" il trattamento economico "corrisposto" durante lo svolgimento del rapporto medesimo, avendo la funzione di essere d’ausilio al lavoratore nel periodo in cui, cessato il rapporto di lavoro, viene meno il diritto alla retribuzione che prima veniva percepita, sicchè sarebbe incongrua la inclusione di somme di cui durante lo svolgimento non si è mai goduto.

Ebbene, i versamenti effettuati dalla Banca a favore del Fondo, mai sono stati "corrisposti" ai dipendenti, nè dovevano esserlo, pena, ovviamente, la impossibilità di funzionamento del Fondo medesimo.

3. Trattandosi, ed è pacifico, di fondo di previdenza integrativa, i versamenti erano preordinati non certo all’immediato soddisfacimento del lavoratore, ma, proprio in coerenza con la loro funzione, sono stati, e dovevano essere, accantonati e non direttamente corrisposti, per garantire il trattamento integrativo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o in caso di invalidità sopravvenuta, secondo le condizioni previste dal relativo statuto e con divieto di distrazione ai sensi dell’art. 2117 cod. civ..

Vero è infatti che ai diritti ed obblighi nascenti dal rapporto di lavoro accede, in questi casi, un ulteriore rapporto contrattuale, che obbliga il datore ai versamenti per garantire, in presenza delle condizioni prescritte, il conseguimento di una pensione integrativa di quella obbligatoria.

Questo ulteriore rapporto costituisce un indubbio beneficio per il lavoratore, il quale però non altera, nè modifica, nè si compenetra con i diritti ed obblighi nascenti da rapporto di lavoro, ed in particolare, non incide sulle modalità di erogazione delle indennità ricollegate alla fine del rapporto medesimo.

4. Il beneficio, che al lavoratore apporta il rapporto di previdenza integrativa, non è costituito dai "versamenti" effettuati dal datore, ma dalla pensione che con essi verrà conseguita.

La contribuzione infatti, data la funzione del Fondo, per sua natura, non può entrare nel patrimonio dei lavoratori interessati, i quali possono solo pretendere che venga versata al soggetto indicato nello Statuto. Il lavoratore non la riceve nè nel corso del rapporto, nè alla sua cessazione, essendo solo il destinatario di una aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, che si concreterà esclusivamente al maturarsi di certi requisiti e condizioni.

Il rapporto di previdenza integrativa ha certamente come necessario presupposto l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, ma ha poi regole proprie, tra le quali quella essenziale è certamente l’obbligo del versamento, a carico del datore di una contribuzione, ed a favore non certo del lavoratore ma, necessariamente, a favore del soggetto onerato della prestazione integrativa.

Questo obbligo non può quindi "rifluire" sul rapporto di lavoro ed alterarne la fisionomia, perchè non è in nesso di corrispettività diretta con la prestazione lavorativa.

La prova evidente della autonomia tra rapporto di lavoro e previdenza complementare emerge considerando che, in caso di cessazione del rapporto senza diritto alla pensione integrativa, perchè non si sono verificati i requisiti prescritti, il dipendente nulla ha diritto di ricevere.

L’obbligazione che il datore assume con il sistema di previdenza integrativa, inoltre, non è "monetizzabile" direttamente nei confronti del lavoratore, a differenza di altri benefit, come il servizio mensa o il servizio trasporto che il datore può scegliere o di organizzare direttamente o garantire con il rimborso del relativo costo a mani del dipendente.

Ed ancora, mentre questi benefit vengono erogati durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, il trattamento integrativo, ossia la pensione di anzianità o di vecchiaia, o anche quella di invalidità, presuppone la cessazione del rapporto di lavoro.

La natura previdenziale e non retributiva vale, per le considerazioni sopra espresse, qualunque sia il soggetto destinatario della contribuzione, sia che questo abbia una personalità giuridica autonoma, sia che si tratti, come accadeva talvolta per i fondi preesistenti al D.Lgs. n. 124 del 1993, di una gestione separata nell’ambito dello stesso soggetto datore di lavoro.

5. Il carattere non retributivo dei versamenti effettuati dal datore per la previdenza integrativa è avvalorato dal regime previdenziale che li governa.

L’annosa vicenda è nota e si può riassume come segue: sull’obbligo (invero da molti contestato), previsto dalla L. 12 aprile 1969, n. 153, art. 12 di includere nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali anche i contributi versati dai datori di lavoro per trattamenti di previdenza integrativa, istituiti da contratti collettivi anche aziendali o da regolamenti, il legislatore intervenne con il D.L. n. 103 del 1991, art. 9 bis introdotto in sede di conversione dalla L. n. 166 del 1991. 5.1. Con tale disposizione, definita di interpretazione autentica, si stabili: a) che l’art. 12 citato doveva essere interpretato nel senso che fossero escluse, dalla base imponibile dei contributi di previdenza e assistenza sociale, le contribuzioni e somme versate o accantonate per il finanziamento dei trattamenti integrativi previdenziali o assistenziali; b) che restavano salvi i versamenti effettuati anteriormente all’entrata in vigore della legge; c) che dal primo periodo di paga successivo all’entrata in vigore della nuova normativa, per le contribuzioni o le somme destinate al finanziamento dei trattamenti integrativi era dovuto, ad esclusivo carico dei datori di lavoro, un contributo di solidarietà del dieci per cento in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui erano iscritti i lavoratori.

5.2. Fu sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., comma 1, del citato D.L. n. 103 del 1991, art. 9-bis, comma 1, secondo periodo, nella parte in cui disponeva che per i contributi versati anteriormente all’entrata in vigore di tale norma valesse il principio della soluti retentio in favore delle gestioni degli istituti ed enti previdenziali esercenti la previdenza e l’assistenza obbligatorie.

Con la sentenza n. 421 del 1995, la Corte Costituzionale, nel motivare la statuizione di accoglimento, individuò i principi costituzionali cui il legislatore avrebbe dovuto uniformarsi nel disciplinare la materia.

Il Giudice delle leggi definì la norma non di interpretazione autentica, bensì innovativa "con efficacia retroattiva" e rilevò che non era la retroattività a determinarne l’illegittimità, quanto piuttosto l’aver essa stabilito per gli inadempienti l’esonero totale dal versamento dei contributi senza alcuna "contropartita", in contrasto con il principio di razionalità-equità (art. 3 Cost.) coordinato con il principio di solidarietà (art. 2 Cost.) col quale deve integrarsi l’interpretazione dell’art. 38 Cost., comma 2. 5.3. Con tale pronuncia, chiarita dalla successiva sentenza n. 178/2000, la Corte ha affermato che, per rendere la normativa esaminata conforme alla Costituzione, sarebbe stata necessaria l’istituzione anche per il passato di una contropartita analoga al contributo di solidarietà, idonea a dare ragione dell’esonero dalla contribuzione in favore della previdenza obbligatoria. In ottemperanza alla suindicata decisione, la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 193 e 194 hanno nuovamente disciplinato la materia. Con la prima delle citate disposizioni è stato riprodotto. privandolo della definizione di interpretazione autentica, il comma 1 del D.L. n. 103 del 1991, art. 9 bis; con la seconda è stato istituito per il passato il richiesto contributo di solidarietà. 5.4. In conclusione la Corte Costituzionale ha affermato che il legislatore ha inserito la previdenza integrativa nel sistema dell’art. 38 Cost., per cui le contribuzioni degli imprenditori al finanziamento dei fondi non possono più definirsi "emolumenti retributivi con funzione previdenziale", ma sono strutturalmente contributi di natura previdenziale.

5.5. Va così definitivamente stabilito che i versamenti effettuati dal datore ai fondi di previdenza complementare, quali che siano i lineamenti del Fondo – e quindi ciò vale anche per i fondi costituiti all’interno stesso del datore di lavoro, non aventi soggettività giuridica autonoma – non sono assoggettati a contribuzione Inps ma solo ad un contributo di solidarietà (valido a regime e riferito anche al passato ma solo per gli anni dal primo settembre 1985 al 30 giugno 1991), così escludendosi che questi abbiano natura retributiva.

Si badi poi che l’esonero dalla contribuzione AGO non vale solo per il periodo successivo all’entrata in vigore del D.L. n. 103 del 1991, ma anche anteriormente, fin dal’inizio della istituzione di detti fondi, stante il carattere retroattivo di questa disposizione. Quindi i predetti contributi hanno, ed hanno sempre avuto, natura previdenziale e non retributiva, onde è infondata la pretesa al loro inserimento nelle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro.

Va ancora considerato che i versamenti effettuati dal datore alle forme pensionistiche complementari non concorrono neppure a formare il reddito da lavoro dipendente, ai sensi del D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3, comma 2, lett. a).

6. E’ pur vero che la giurisprudenza di questa Corte si era orientata in senso contrario, a partire dalla sentenza delle Sezioni unite n. 974/97 (seguita da numerose altre, cfr. da ultimo Cass. 13558/2001).

Con dette pronunzie si è fatto riferimento ad un’ ampia nozione di retribuzione che consentirebbe di distinguere fra le erogazioni corrispettive in senso stretto, adeguate perciò inderogabilmente alla quantità e qualità di lavoro, e quelle con funzione previdenziale o assistenziale.

Ma la evoluzione della legislazione successiva, in specie appunto l’esonero dalla contribuzione ordinaria dei versamenti effettuati dal datore per la previdenza integrativa, esonero che vale anche per il passato stante il suo carattere retroattivo, convince della necessità di superare questo orientamento, considerato anche il rilievo sempre maggiore attribuito dal legislatore alle forme integrative di previdenza, che si considerano ormai rientrare nell’alveo dell’art. 38 Cost.. Detta evoluzione, attraverso le numerose norme emanate (D.Lgs. n. 124 del 1993 e D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252) ha ormai marcato irreversibilmente la distinzione tra trattamenti retributivi e accreditamenti per la previdenza integrativa.

E d’altra parte sarebbe incongruo riconoscere natura retributiva, tale quindi da determinarne la inclusione nel computo delle indennità spettanti alla fine del rapporto, a somme mai erogate durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, su cui non si versa la contribuzione previdenziale obbligatoria, e che non entrano neppure tra i redditi da lavoro dipendente ai fini fiscali.

7. Mette conto infine di segnalare la recente legislazione su rapporto tra previdenza complementare e TFR che si compendia alla Legge Finanziaria n. 296 del 2006, art. unico, commi 755 e 756. Si tratta delle disposizioni che prevedono il conferimento del TFR alla previdenza complementare: all’esito della parabola sopra illustrata non sono dunque i versamenti contributivi per la previdenza complementare che vengono inclusi nel TFR, ma è quest’ultimo che serve ad alimentare la previdenza complementare.

Ai sensi di questa norme le quote di TFR che matureranno dal primo gennaio 1997 verranno versate presso le forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Più precisamente ciò accadrà ove i lavoratori manifestino detta opzione, mentre, in mancanza di opzione, nelle aziende con meno di 50 addetti, il TFR maturando resterà come prima presso i datori di lavoro, mentre nelle aziende con almeno 50 addetti, le quote di TFR non destinate alle forme pensionistiche complementari, confluiranno nell’istituito "Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.", che è un fondo a ripartizione, gestito dall’Inps per conto dello Stato.

8. In definitiva il ricorso va rigettato, enunciandosi il principio di diritto per cui Le somme accantonate dal datore di lavoro per la previdenza complementare – quale che sia il soggetto tenuto alla erogazione dei trattamenti integrativi e quindi destinatario degli accantonamenti – non si computano nè nella indennità di anzianità (maturata fino al 31 maggio 1982) nè nel trattamento di fine rapporto.

Il mutamento di giurisprudenza induce alla compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-06-2012, n. 10839 Tassa occupazione suolo pubblico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza resa pubblica il 22.2.2006, ha dichiarato, compensando le relative spese processuali, l’inammissibilità dell’appello del comune di Roma avverso la decisione della locale commissione tributaria, provinciale che, relativamente all’anno 1995, aveva accolto un ricorso della s.r.l. Trio pubblicità contro trentacinque avvisi, di accertamento per il recupero della Tosap. Il giudice d’appello ha invero condiviso, ritenendola assorbente di ogni diverso profilo, l’eccezione di difetto di rappresentanza processuale dell’appellante, avendo nella specie il comune proposto l’impugnazione in persona del funzionario dirigente del servizio affissioni e pubblicità, anzichè del sindaco. Al riguardo ha affermato di condividere l’insegnamento giurisprudenziale, formatosi nel 2004, che vuole la legittimazione a promuovere giudizi in rappresentanza del comune competere esclusivamente al sindaco (o in caso di suo impedimento al vicesindaco), in base al disposto D.Lgs. n. 267 del 2000, ex art. 50, comma 2, indipendentemente dal fatto che una diversa, previsione possa rinvenirsi nello statuto comunale.

Per la cassazione della sentenza di secondo il comune di Roma ha proposto ricorso affidato a un motivo.

La società ha replicato con controricorso.

Motivi della decisione

1. – Con l’unico motivo il comune denunzia "violazione e falsa applicazione delle norme in tema di rappresentanza in giudizio, con particolare riguardo alla L. 31 maggio 2005, n. 88, art. 3-bis".

Evidenzia che tale norma ha sostituito, rendendolo applicabile anche i giudizi in corso, il testo del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 3, in punto di rappresentanza dell’ente locale nei giudizi tributari, in tal modo legittimando anche il dirigente dell’ufficio tributi, o il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato il detto ufficio.

Aggiunge che in ogni caso a eguale conclusione si sarebbe dovuto pervenire in ossequio all’insegnamento infine adottato dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 12868/2005; la quale ha chiarito che, nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale dell’ente locale, lo statuto può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigente nell’ambito dei rispettivi settori di competenza, ovvero a esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa del comune.

2. – Il motivo è fondato.

In base al D.Lgs. n. 546 del 1992, citato art. 11, comma 3, nel testo conseguente al D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3-bis, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 31 maggio 2005, n. 88 – in vigore dal 1.6.2005, ma applicabile ai processi in corso, ai sensi del comma 2, stesso art. – "l’ente locale, nei cui confronti è proposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio".

Ne risulta, quanto ai giudizi tributari, un ampliamento della portata del principio dalle sezioni unite di questa Corte affermato in ordine alla rilevanza, nel nuovo sistema istituzionale degli enti focali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dello statuto comunale (ovvero del regolamento comunale, ove lo statuto abbia a rinviare a esso), il quale (v. appunto sez. un, n, 12868/2005) può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti secondo i rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero a esponenti apicali della struttura burocratica amministrativa del comune (fermo restando che in assenza di una previsione statutaria, spetta invece al sindaco l’esclusiva titolarità del potere di rappresentanza del comune medesimo, ai sensi del D.Lgs. cit., art. 50). Ciò in considerazione della riconosciuta larga autonomia degli enti locali anche nella autoregolamentazione del potere di rappresentanza, derivata dalla modifica dell’art. 117 Cost..

In tale contesto la disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, ripetuto art. 11, come novellata nel 2005, si distingue per l’effetto di consentire al dirigente dell’ufficio tributi di rappresentare in giudizio, in ogni caso, le pretese fiscali del comune. A codesta speciale disciplina è difatti estraneo soltanto il giudizio di cassazione (v. Cass. n. 6727/2007; n. 1915/2007).

3. – Dalla sentenza risulta che l’atto d’appello è stato nella specie redatto, per il comune di Roma, a mezzo della, rappresentanza (e della difesa) del dirigente pro tempore dell’unità operativa affissioni e pubblicità.

Avendo una specifica norma contenuta nello statuto del comune di Roma (art. 34) previsto la possibilità di affidare la rappresentanza del comune medesimo ai titolari degli uffici interessati – sempre relativamente ai ricorsi avanti alle commissioni tributarie – legittimamente dovevasi ritenere in tal modo assunta la rappresentanza dell’ente nei gradi di merito del presente giudizio.

4. – La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con rinvio degli atti alla medesima commissione tributaria regionale del Lazio, diversa sezione, per il rinnovo della fase di appello.

Il giudice di rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 15 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.