Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-05-2011, n. 11603 Ricorso

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Motivi della decisione

Osserva il Collegio che l’unico motivo del ricorso (formulato ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per omessa e contraddittoria motivazione;

violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 432 c.p.c.) è inammissibile sotto un duplice profilo.

In primis, come fa rilevare anche l’Avvocatura erariale, esso è oscuro ed incerto obbiettivamente nella sua stesura, in riferimento al quesito proposto, che appare generico e non coglie la decisione sul punto.

In secundis, manca del requisito dell’autosufficienza, perchè non indica quali siano le argomentazioni svolte in appello, limitandosi la ricorrente ad affermare che "il rigetto totale delle argomentazioni svolte in primo grado sul punto ha richiesto la necessità della riproposizione della domanda così come avanzata in primo grado così come formulata nelle conclusioni dell’atto di impugnazione" (p. 6 ricorso).

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio d cassazione, che liquida in Euro 6.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 14126 Separazione

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Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 396 depositata il 1 febbraio 2008 e notificata il 6 marzo 2008, ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da M.S. nei confronti di C.I., avverso la sentenza parziale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva dichiarato la separazione personale fra i predetti coniugi.

Avverso la statuizione M.S. ricorre per cassazione sulla base di cinque mezzi resistiti dall’intimato con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Il collegio ha disposto darsi luogo a motivazione semplificata.
Motivi della decisione

La sentenza impugnata, esclusa in linea preliminare, perchè indimostrata, l’intervenuta riconciliazione fra i coniugi, addotta dalla M. anche sulla scorta del suo stato di gravidanza, ma smentita dal coniuge: 1.- ha ravvisato e quindi dichiarato la nullità della sentenza impugnata, perchè assunta senza previa concessione alle parti del termine per formulare le loro conclusioni definitive, non comportante tuttavia rimessione degli atti al precedente grado; 2.- ha escluso la litispendenza col giudizio ancora pendente in primo grado, avente ad oggetto la determinazione delle condizioni della separazione, semmai pregiudiziale agli effetti di cui all’art. 295 c.p.c.; 3.- avendo rilevato che le censure mosse dall’appellante inerivano a vizi processuali, ma non esponevano richieste di merito, ne ha ravvisato il difetto d’interesse concreto all’impugnazione.

1.- Si deduce col 1^ motivo violazione degli artt. 154, 2696 e 2728 c.c. e art. 244 c.p.c..

Si assume che l’inconsistenza delle cause della crisi coniugale addotte dal C. renderebbero credibile che la coppia sappia regolare il proprio rapporto affettivo, oltre che la convivenza in appartamento ereditato dal predetto da cui è nata un’altra figlia.

Si lamenta l’omessa giustificazione della mancata comparizione in udienza, seppur il concepimento della bambina deponesse per la persistenza del rapporto sentimentale. Si ascrive al C. omesso espletamento della prova da cui era gravato.

Il complesso conclusivo quesito di diritto chiede se l’attore è onerato della prova dei fatti costitutivi della domanda; se il giudice è tenuto all’analisi dei fatti; se il concepimento della figlia dovesse valutarsi nel contesto familiare ostile; se questo fatto può dimostrare la riconciliazione.

Il contro ricorrente deduce l’inammissibilità del motivo.

Il motivo è inammissibile.

La censura non individua nè il passaggio logico specifico della decisione impugnata cui possano riferirsi gli argomenti in cui si articola, peraltro coltivando apparentemente vizio di motivazione neppure denunciato, nè la correlata effettiva violazione di legge ascritta al giudicante.

Il complesso quesito di diritto, generico nella sua confusa articolazione, non assolve alla funzione propria di far comprendere a questa Corte di legittimità, dalla sua mera lettura, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del motivo, la regola da applicare.

2.- Il 2^ motivo denuncia violazione di giudicato endoprocessuale rappresentato dalla declaratoria di nullità della sentenza del Tribunale, pronunciata con ordinanza collegiale del maggio 2007. Di qui la violazione degli artt. 324, 329, 340 e 361 c.p.c.. Il quesito di diritto chiede "se la natura di un provvedimento del giudice si ricavi dal suo contenuto ovvero dalla sua denominazione, e se il giudice è tenuto a rilevare il giudicato interno, ed individuare la volontà delle parti".

Il resistente deduce l’inammissibilità del mezzo.

La censura, confusamente esposta, sembra indirizzarsi avverso il passaggio logico della decisione impugnata che ha dato atto dell’ordinanza del collegio che, rilevata l’omessa concessione alle parti da parte del primo giudice del termine per formulare le conclusioni finali, ha disposto la rinnovazione degli atti nulli, escludendo nondimeno l’applicazione del disposto dell’art. 354 c.p.c., comma 2. Carente nel suo tessuto argomentativo, che non illustra alcuna effettiva ragione di critica, la censura non riferisce neppure quale sia il contenuto della questione cui la Corte del merito avrebbe attribuito rilevanza solo formale, ma soprattutto non rappresenta i fatti e le situazioni che avrebbero potuto influenzare il giudizio conclusivo della Corte del merito se ne fosse stata ammessa l’illustrazione all’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni.

Formula a conclusione quesito di diritto parimenti generico, inidoneo in quanto tale a cogliere la regula juris che dovrebbe correttamente applicarsi al caso di specie.

3.- La ricorrente denuncia col terzo motivo violazione dell’art. 1362 c.c.. Ascrive alla Corte del merito errore consistito nel non aver considerato che le eccezioni formulate in primo grado e ribadite in appello si fossero trasformate in domande, che dunque rendevano ammissibile l’appello. Il quesito di diritto chiede,, in conformità, "se il giudice può trasformare le eccezioni in domande nè omettere di segnalare la richiesta di accoglimento dell’eccezione di rigetto della domanda di separazione del C. mancando presupposti e condizioni".

Sia la censura che il quesito sono generici e di oscura intelligibilità. Di qui l’inammissibilità del motivo.

4.- Analoga sorte merita il 4^ motivo che, denunciando violazione degli artt. 189 e 190 c.p.c., asseritamente consumata nei due gradi di merito, chiede col quesito di diritto se il giudice può omettere l’udienza di precisazione delle conclusioni, arrecando "vulnus" al principio del contraddittorio. Premesso che il procedimento di separazione, regolato da rito camerale, non prevede l’udienza per la precisazione delle conclusioni, non può non rilevarsi la genericità della censura che neppure specifica in qual modo la denunciata omissione avrebbe compromesso il diritto di difesa, non specificando fatti e circostanze che, rappresentate in quella sede, avrebbero influenzato la decisione.

5.- Ancora inammissibile è l’altro mezzo che denuncia violazione dell’art. 151 c.c. e degli artt. 39, 103 e 709 bis c.p.c., e lamenta che la Corte territoriale avrebbe superato l’eccezione di litispendenza sull’assunto che il giudizio ancora pendente innanzi al Tribunale avesse ad oggetto domande accessorie della separazione, laddove, di contro, riguardava fatti incidenti sulla separazione. Il quesito di diritto chiede se il giudice può prescindere dalla pendenza dello stesso processo in fasi diverse.

Al pari dei precedenti, il motivo in esame è generico.

La censura esposta è priva di qualsiasi riferimento ai termini della vicenda alla quale si riferisce sì da precludere l’individuazione, necessariamente specifica, sia del passaggio logico della sentenza impugnata fatto segno di critica, sia dell’errore di diritto ivi riscontrabile.

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-04-2011, n. 3323 Edilizia e urbanistica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato:

che con il gravame in esame si censura la determinazione dirigenziale identificata in epigrafe, recante ordine di rimozione di una tenda in struttura leggera in alluminio tamponata ai lati, con plastica trasparente, della superficie di 36 mq e dell’altezza di 2,70 m;

che detto intervento, come è stato correttamente evidenziato dal C.T.U. nominato nella causa civile dinanzi al Tribunale di Roma, altera la facciata del terrazzo su cui insiste, oltre che determinare un aumento della superficie fruibile, quando è aperta;

Considerato che non risulta sussistente (o, quanto meno, non ne viene fornita prova) alcun titolo edilizio legittimante la tenda preesistente, che sarebbe sostituita da quella in contestazione;

Ritenuto:

che, pertanto, non sussista il dedotto difetto di istruttoria, atteso che nella specie si è determinata una ristrutturazione edilizia, quanto meno, con modifica dei prospetti, e che sia stata correttamente applicato l’art. 16 della legge regionale n. 15/2008, il quale si riferisce proprio a detto intervento eseguito in assenza di permesso di costruire o di D.I.A. cd. pesante, pacificamente entrambi assenti;

che il provvedimento sia conseguentemente legittimo ed il ricorso sia infondato e da rigettare;

che, in ordine alle spese, ai diritti ed agli onorari, in considerazione della specificità della questione sottesa, si ravvisino i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-08-2011, n. 17742 Pensioni, stipendi e salari

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Svolgimento del processo

1.- La sentenza attualmente impugnata, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Genova 3 dicembre 2004, n. 2658, respinge l’appello proposto da E.M., inquadrato come dirigente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dal 4 aprile 1994, al fine di ottenere la corresponsione della retribuzione individuale di anzianità (RIA) in misura integrale a decorrere dall’entrata in vigore del c.c.n.l. 1998-2001 per il personale dirigenziale dei Ministeri.

La Corte d’appello di Genova, per quel che qui interessa, precisa che:

a) correttamente il Tribunale ha ritenuto che l’art. 40 del c.c.n.l.

1998-2001 per il personale dirigenziale dei Ministeri preveda il mantenimento della retribuzione individuale di anzianità (RIA) in misura integrale soltanto per coloro cui la qualifica dirigenziale è attribuita dopo l’entrata in vigore della stessa previsione contrattuale;

b) non vale in senso contrario il D.L. n. 681 del 1982, art. 6- quater, il quale non consente di attribuire efficacia retroattiva a tutte le disposizioni del nuovo ordinamento della dirigenza, ma soltanto facoltizza tali disposizioni a derogare alla normativa anteriore;

c) nella specie, non vi sono elementi per ritenere che il c.c.n.l.

1998-2001 abbia voluto derogare al d.l. n. 681 del 1982;

d) va condiviso anche l’assunto del Tribunale secondo il quale non si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento tra pubblici dipendenti l’esistenza di differenze di trattamento retributivo riferibili alle stesse posizioni lavorative, connesse all’applicazione di diversi contratti collettivi succedutisi nel tempo;

e) comunque, non risulta se l’ E., pur fruendo della RIA soltanto in misura ridotta, percepisca anche altre voci retributi ve in misura superiore rispetto ai colleghi cui è stata attribuita la qualifica dirigenziale dopo il 1997. 2. Il ricorso di E.M. domanda la cassazione della sentenza per un unico, articolato, motivo; il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (d’ora in poi: MIUR) non svolge attività difensiva in questa sede.

Il ricorrente deposita anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo, illustrato da quesito di diritto, si denuncia – in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.L. n. 681 del 1982, artt. 4 e 6- quater, convcrtito, con modificazioni, dalla L. n. 869 del 1982, nonchè degli artt. 37, comma 2, e 40, comma 4, c.c.n.l. per dirigenti pubblici Area 1, del 5 aprile 2001, per il periodo 1998- 2001, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45.

Si sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, il trattamento economico di anzianità attribuito al ricorrente al momento (4 aprile 1994) di conferimento dell’incarico ispettivo dirigenziale (ispettore tecnico centrale, equiparato ai dirigenti superiori) ai sensi del D.L. n. 681 del 1982, art. 4, comma 1, cit. deve essere considerato provvisorio ex art. 6-quater dello stesso D.L. n. 681 e, conseguentemente, l’art. 40, comma 4, del c.c.n.l. 1998-2001 per i dirigenti pubblici Area 1, deve essere applicato a decorrere dalla sua vigenza (1 gennaio 1998) anche a coloro che, come l’ E., sono stati nominati ispettori con qualifica dirigenziale nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1991 e il 31 dicembre 1997.

Nè viene in considerazione alcuna pretesa di retroattività della suddetta clausola contrattuale, in quanto gli effetti economici del contratto collettivo in cui è inserita, sottoscritto il 5 aprile 2001, decorrono per tutti i dirigenti dalla data della relativa vigenza – 1 gennaio 1998 – a prescindere dalla data della nomina.

Viceversa, a favore della tesi sostenuta dal ricorrente va considerato il principio di parità di trattamento di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, applicabile nella specie in quanto in essa non viene in considerazione un fenomeno di successione di differenti trattamenti economici previsti da diverse normative contrattuali, ma la previsione in base ad una prima normativa di un trattamento economico "provvisorio", attribuito in attesa del nuovo ordinamento della dirigenza e l’emanazione di una successiva normativa che finalmente ha determinato il trattamento definitivo.

Si sottolinea, infine, come sia da considerare destituito di ogni fondamento il riferimento fatto dalla Corte d’appello ad ulteriori ipotetici emolumenti riscossi dal P., del tutto insussistenti e ai quali mai prima si era fatto cenno nel corso del giudizio.

2- Il ricorso è fondato per le seguenti considerazioni, recentemente espresse da Cass. 17 febbraio 2011, n. 3872 e da altre sentenze di questa Sezione in corso di pubblicazione.

2.1.- L’attuale controversia riguarda una fascia dirigenziale costituita dagli Ispettori tecnici, inquadrati nel relativo ruolo unico, ai sensi del D.L. 6 novembre 1989, n. 357, art. 5, convcrtito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 1989, n. 417. Per costoro ha trovato applicazione la disposizione del D.L. 27 settembre 1982, n. 681, art. 4, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1982, n. 869, secondo cui al personale dirigente promosso o nominato alla qualifica superiore successivamente al 1 gennaio 1983 competeva lo stipendio iniziale della nuova posizione aumentato della metà dell’incremento acquisito per classi e aumenti periodici derivanti dalla progressione relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella qualifica di provenienza.

Nella stessa disciplina, peraltro, era precisato che il trattamento economico ivi previsto era provvisorio, in quanto il nuovo ordinamento della dirigenza avrebbe determinato il trattamento economico definitivo in considerazione dell’anzianità pregressa e della progressione di carriera collegata essenzialmente a criteri di professionalità ( D.L. n. 681 del 1982, art. 6-quater).

2.2- In seguito alla entrata in vigore del c.c.n.l. della dirigenza del comparto Ministeri, sottoscritto il 9 gennaio 1997, gli aumenti biennali in godimento al 31 dicembre 1996 sono stati conglobati nella retribuzione individuale di anzianità, sotto forma di assegno adpersonam.

Per quanto riguarda gli Ispettori tecnici inquadrati nel relativo ruolo unico, la L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 12, ha provveduto a definire la posizione economica di quelli inquadrati entro il 1990, stabilendo che la retribuzione individuale di anzianità, prevista dal citato art. 41 del c.c.n.l., venisse rideterminata con il procedimento di cui al D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4, comma 1, con decorrenza dal 1 gennaio 1998 (e, cioè, conglobata per intero, e non più per la metà).

2.3.- Infine, il nuovo c.c.n.l. per la dirigenza 1998-2001, stipulato il 5 aprile 2001, concernente per la parte economica il periodo 1 gennaio 1998-31 dicembre 1999, dopo avere previsto l’inserimento della retribuzione individuale di anzianità quale voce della struttura retributi va (art. 37, comma 2) e stabilito, per i dirigenti di prima fascia, la costituzione della medesima RIA in base al valore degli aumenti biennali in godimento con l’aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla data del 31 dicembre 1998 (art. 38, comma 1), ha disposto – per tutti i dirigenti – che, all’atto dell’attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico di livello dirigenziale generale, è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento, (art. 40, comma 4).

2.4- Quest’ultima previsione è stata intesa e applicata dalla Amministrazione, in base ad una interpretazione accolta nella decisione qui impugnata, nel senso che a decorrere dal gennaio 1998 la RIA in godimento nella carriera pre-dirigenziale viene conservata per intero, ma solo in riferimento al personale inquadrato come dirigente nel periodo di vigenza del nuovo contratto. Per coloro che, come l’odierno ricorrente, erano divenuti dirigenti in epoca antecedente si era ormai definito, in precedenza, l’assetto della retribuzione, con il conseguente inserimento della RIA nella misura ridotta.

2.5 – Dalla suddetta ricostruzione normativa e contrattuale si desume, in sintesi, che:

a) l’originaria inclusione – nella struttura retributiva – dell’anzianità maturata, nella misura della metà, era prevista dalla legge, in maniera esplicita, come provvisoria, in attesa del definitivo riassetto della dirigenza pubblica e della susseguente rideterminazione delle voci retributive ( D.L. n. 681 del 1982, art. 6- quater, cit.);

b) a seguito della disciplina della RIA introdotta con il c.c.n.l. del 1997, il riassetto, con riferimento agli Ispettori tecnici inquadrati nel relativo ruolo unico dirigenziale, è stato solo parziale, avendo riguardato solo il personale inquadrato anteriormente al 1 gennaio 1991, con il riconoscimento dell’intera misura della RIA a decorrere dal 1 gennaio 1998 ( L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 12, cit.);

c) nessuna definizione dell’originario assetto è invece intervenuta per la fascia di Ispettori tecnici inquadrati nel ruolo dirigenziale dopo il 1 gennaio 1991, sino alla predetta disposizione dell’art. 40 del c.c.n.l. 1998-2001.

Se ne desume che alla suddetta disposizione contrattuale non può non essere riconosciuta la funzione di stabilizzazione del trattamento retributivo, in relazione all’inserimento della RIA nell’intera misura, anche con riferimento alla fascia di dirigenti in oggetto, tanto più che essa risulta essere inserita nel contratto collettivo che, per primo, ha previsto la generalizzata contrattualizzazione del trattamento retributivo di tutti i dirigenti del settore di riferimento, così dando attuazione all’intento di armonizzazione perseguito con il D.Lgs. n. 80 del 1998.

Nè assume rilievo, in contrario, la disposizione di cui all’art. 36, comma 3, del medesimo c.c.n.l., secondo cui continua a trovare applicazione il D.L. n. 681 del 1982, art. 4, comma 2; la disposizione, infatti, è una norma di mero raccordo, che, nel richiamare la previgente disciplina, si riferisce, in via esclusiva, alla applicazione della normativa dei dirigenti superiori, in materia di calcolo dell’anzianità ai fini retributivi, anche ai primi dirigenti, come stabilito, appunto, dal D.L. n. 681 n. 1982, comma 2, ma non contiene affatto una previsione conservativa delle vecchie, e provvisorie, modalità di calcolo della RIA per i dirigenti inquadrati in epoca anteriore al periodo di efficacia della nuova contrattazione.

Tale interpretazione trova ulteriore conferma nella inclusione del suddetto D.L. n. 681 del 1982, nella sua interezza, fra le disposizioni che hanno cessato di produrre effetto dal 10 gennaio 1997 nei confronti del personale dirigenziale dei Ministeri (vedi allegato B del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

D’altra parte, va anche considerato che, in base ad un condiviso orientamento di questa Corte, nell’ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la RIA è un istituto retributivo preordinato a premiare l’esperienza professionale maturata in un certo settore (vedi: Cass. 5 novembre 2008, n. 26557 e Cass. 21 maggio 2009, n. 11836), sicchè l’esclusione dei soli soggetti inquadrati nel ruolo dirigenziale dopo il 1 gennaio 1991 e prima del 1 gennaio 1998 dalla corresponsione del suddetto emolumento in misura piena, a fronte del riconoscimento di tale diritto in favore sia del personale inquadrato anteriormente al 1 gennaio 1991 (ai sensi della citata L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 12) sia di quello inquadrato dal 1 gennaio 1998 in poi, appare del tutto priva di una ragionevole giustificazione, in relazione all’art. 3 della Costituzione, prima ancora che al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45. 3.- Per le suddette ragioni la sentenza impugnata deve essere cassata e rinviata per un nuovo esame alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, che si atterrà ai seguente principio di diritto:

"In materia di retribuzione individuale di anzianità (RIA) dei dirigenti del comparto Ministeri, anche per coloro che sono stati inquadrati nel ruolo dirigenziale dopo il 1 gennaio 1991 e prima del 1 gennaio 1998 deve ritenersi operativa la disposizione di cui all’art. 40 c.c.n.l. 1998-2001 con decorrenza del 1 gennaio 1998, salvo restando che il riconoscimento del diritto non può riferirsi a periodi anteriori al 30 giugno 1998, qualora si sia formato, nelle fasi di merito, il giudicato interno in ordine alla statuizione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il perìodo precedente".

Lo stesso giudice di rinvio pronuncerà sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 385 cod. proc. civ., comma 3.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.

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