Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-09-2011, n. 19403 Integrazione salariale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 2.11.04 l’INPS proponeva appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli emessa il 14.9.04, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da S.R., l’Istituto era stato condannato al pagamento delle somme richieste a titolo di adeguamento del sussidio per LSU percepito nell’anno 2000, avendo la ricorrente dedotto di aver ottenuto decreto ingiuntivo non opposto dall’INPS con il quale l’Istituto era stato condannato al pagamento di un importo per il sussidio dell’anno 1999, adeguato ai sensi del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 8, nella misura dell’80% della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

L’INPS affermava che il giudicato esterno non poteva coprire anche diritti di credito sorti successivamente al giudicato tra le medesime parti e sosteneva con varie argomentazioni la infondatezza della pretesa della lavoratrice socialmente utile chiedendone il rigetto.

L’appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata con il rigetto della domanda.

La S. resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 3864/06, respingeva l’impugnazione dell’INPS, e riteneva che il giudicato esterno ormai formatosi non permettesse il riesame del diritto ad un sussidio base di L. 850.000, non comprensivo dell’adeguamento ISTAT. Avverso questa sentenza l’Istituto assicuratore propone ricorso per cassazione con un motivo di impugnazione.

La S. non si è costituita.
Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di impugnazione l’Istituto assicuratore lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., con riferimento del D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8 e della L. n. 144 del 1999, art. 45.

Sostiene, in concreto, che l’accertamento ormai passato in giudicato per l’anno 1999 non era vincolante per l’altro anno 2000, sottolineando, in particolare, che il giudicato formatosi su una prima domanda non poteva invocarsi in una causa successiva quando mutava uno degli elementi del diritto fatto valere; nel caso specifico vi era una sostanziale diversità non solo del "petitum" ma anche della "causa petendi" perchè le domande avevano ad oggetto il pagamento del sussidio relativamente ad annualità diverse.

2. Il ricorso è fondato.

Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, "il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato" (Cass., S.U. primo marzo 2006, n. 4510; nello stesso senso, 16 novembre 2006, n. 24373).

Sulla stessa linea si pone la successiva giurisprudenza di legittimità, allorquando ha precisato che "l’efficacia del giudicato esterno non può giungere fino al punto di far ritenere vincolante, nel giudizio avente ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto, la sentenza definitiva di merito priva di una specifica "ratio decidendo", che, cioè, accolga o rigetti la domanda, senza spiegare in alcun modo le ragioni della scelta, poichè, pur non essendo formalmente inesistente e nemmeno nulla (coprendo il passaggio in giudicato, quanto alle nullità, il dedotto e il deducibile), essa manca di un supporto argomentativo che possa spiegare effetti oltre i confini della specifica fattispecie.

L’attribuzione di efficacia di giudicato esterno ad una siffatta decisione comporterebbe d’altronde, in riferimento al giudizio di legittimità, una rinuncia della Corte di cassazione alla propria funzione nomofilattica, dovendo essa subire l’imposizione da parte del giudice di merito di un principio di diritto che non risulta neppure formulato in maniera espressa" (Cass. 25 novembre 2010 n. 23918, Cass. 6 agosto 2009, n. 18041).

3. Quando, come nel caso di specie, il giudicato sia frutto della mancata opposizione ad un decreto ingiuntivo – la cui motivazione, per stessa natura sommaria del provvedimento (che è emesso senza nessun contraddittorio ed è soggetto all’opposizione dell’ingiunto), è necessariamente succinta – manca un supporto argomentativo che possa spiegare effetti oltre i confini della singola fattispecie, e, di regola, la formulazione espressa di un principio di diritto. Nè, del resto, risulta, o viene allegato, che il decreto ingiuntivo in oggetto contenesse una motivazione effettiva sulle questioni di diritto, nè, tanto meno, che fosse stato formulato espressamente un principio di diritto.

4. Di conseguenza il giudicato derivato dal decreto emesso a favore della S. può concernere soltanto l’obbligo dell’Istituto assicuratore di corrispondere per l’anno 1999 quella determinata differenza indicata nel decreto stesso, comprensiva sia della maggiorazione mensile (da L. 800.000 a L. 850.000) introdotta dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 9, sia della rivalutazione ISTAT prevista dalla L. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma 8.

In mancanza di una esplicita motivazione, e addirittura di una qualsiasi espressa indicazione in tal senso, il giudicato non può estendersi, perciò, all’esistenza di un diritto degli interessati a percepire (non solo occasionalmente per l’anno 1999, ma sistematicamente, anche per gli anni successivi) tutte e due le voci sopra indicate, quali aggiunte stabili all’assegno per lavori socialmente utili.

5. Conclusivamente, dunque, il ricorso deve essere accolto e la sentenza in esame cassata, rimettendo la causa per un nuovo esame, da compiersi alla luce dei principi sopra indicati, ad un giudice di rinvio, e in concreto alla Corte d’Appello di Napoli, ma in diversa composizione, cui appare opportuno rimettere anche la liquidazione delle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-10-2011, n. 20447 Accertamento

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 12.6.2006 la sez. 19A della CTR di Bologna, accogliendo il ricorso del contribuente N.C. ed in riforma dell’appellata sentenza, rigettava la eccezione dell’Ufficio di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado e, decidendo nel merito, ritenuto che il contribuentE aveva ceduto le proprie quote di partecipazione con atto in data 11.7.1996, annullava la cartella di pagamento avente ad oggetto somme dovute dalla Litografia Artistica Panaro s.n.c. per ritardati ed omessi versamenti di IVA relativi ai mesi marzo-settembre 1996.

Avverso la sentenza di appello, notificata in data 2.8.2006, ha proposto ricorso la Agenzia delle Entrate con atto consegnato per la notifica in data 14.11.2006 indirizzato a " N.G. (in qualità di ex socio della Litografia Artistica Panaro s.n.c.) nel domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giorgio Santangelo, via Farmi 39 41100 Modena" e notificato al predetto legale in data 21.11.2006 il quale – allegando che il destinatario N. G. era persona diversa dal proprio assistito N.C. – restituiva il giorno successivo l’atto all’Ufficio postale che provvedeva, pertanto, a trasmettere, all’Avvocatura erariale la ricevuta AR della notifica a mezzo posta recante cancellature di data e sottoscrizioni apposte sulla colonna "consegna del plico a domicilio" e la dicitura "sconosciuto".

La Agenzia delle Entrate ha affidato la impugnazione a due mezzi di gravame.

Non si è costituito l’intimato.
Motivi della decisione

1) Occorre preliminarmente verificare la corretta instaurazione del rapporto processuale, accertamento da compiersi "ex officio" da questa Corte in quanto attinente alla ammissibilità del ricorso per cassazione.

Il ricorso è stato consegnato per la notifica all’Ufficiale giudiziario in data 14.11.2006 come da timbro datario UNEP Roma cron. 2-000294 A, risultando, pertanto, tempestiva la impugnazione ai sensi dell’art. 325 c.p.c., coma 2 essendo stata notificata la sentenza della CTR alla Agenzia delle Entrate in data 2.8.2006.

Tuttavia dall’avviso della raccomanda AR indirizzata a " N. G., via Favini 39 do avv. Santangelo 41100 Modena" (restituito ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 1 in esecuzione della notifica del ricorso per cassazione, effettuata ai sensi dell’art. 149 c.p.c.) risultano cancellale nella colonna "consegna del plico a domicilio" la data e le sottoscrizioni della persona destinataria e dell’addetto al recapito, mentre nella colonna "mancata consegna del plico a domicilio" risulta apposta la data 21.11.2006 e la sottoscrizione dell’addetto al recapito e la casella "per irreperibilità del destinatario" e barrata con sovrascritto "SCONOSCIUTO".

Dalla relata di notifica dell’Ufficiale giudiziario in data 17.11.2006 risulta che la parte resistente, destinataria dell’alto, veniva ulteriormente individuata come "ex socio della Litografia Artistica Panare s.n.c." ma erroneamente identificata nelle generalità come N.G., anzichè, correttamente, come N.C., e che la notifica doveva essere esattamente eseguita "nel domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Giorgio Santangelo, via Farini 93 41100 Modena".

E’ stata depositata presso la Segreteria di questa Corte in data 6.3.2007 nota dell’avv. Santangelo diretta alla Segreteria della Sez. 5^della Corte nonchè alla CTR di Bologna, avente ad oggetto richiesta di copie esecutive della sentenza CTR di Bologna n. 81/19/05 depositata il 12.6.06 resa tra N.C. ed Agenzia delle Entrate Modena "non impugnata nei termini", nella quale il legale afferma che in data 21.11.2006 gli era stato consegnato il plico contenente il ricorso per cassazione ma che, dopo averlo aperto, si era accorto delle diverse generalità del destinatario, ed aveva quindi provveduto a restituirlo il giorno successivo 22.11.2006 all’Ufficio postale -come da attestazione in data 22.2.2007 del direttore dell’Ufficio Postale (OMISSIS) allegata in copia alla predetta nota – specificando che la notifica aveva come destinatario un soggetto ( N.G.) diverso dal proprio cliente ( N.C.).

Tanto premesso i fatti descritti evidenziano: 1- che l’atto è stato regolarmente notificato presso il legale domiciliatario, ai sensi dell’art. 141 c.p.c., comma 1, e questi lo ha ricevuto verificando che la indicazione del nome della parte destinataria della notifica era diverso da quello indicato nel ricorso, restituendolo all’Ufficio postale anche se, in entrambi i casi, risultasse correttamente indicato il cognome della parte con la specifica qualifica di "ex socio della Litografia Artistica Panavo s.n.c"; 2- che la dicitura "sconosciuto" apposta sulla ricevuta AR restituita al richiedente la notifica deve, pertanto, intendersi riferita esclusivamente ad uno – il nome – degli elementi identificativi della parte, corrispondendo in tutto le altre indicazioni contenute nella relata e trascritte sul plico (L. n. 890 del 1982, art. 3, comma 2) al fine di agevolare la ricerca -cognome della parte, qualifica soggettiva di ex socio della s.n.c, professionista domiciliatario, luogo della nolifica – alla esatta individuazione del destinatario: l’agente postale si è, pertanto, limitato a condensare nella dicitura "sconosciuto" riportata sulla ricevuta AR una mera valutazione espressa dal domiciliatario che ha restituito all’Ufficio postale l’atto consegnatogli sull’esclusivo rilievo della difformità del nome del soggetto, omettendo di considerare tutti gli altri elementi idonei ad identificare correttamente la parte destinataria della notifica; 3- che pertanto, alla stregua delle considerazioni che verranno svolte nel prosieguo, la fattispecie in esame non può ricondursi alla ipotesi di "irreperibilità del destinatario" (nel duplice aspetto di inesistenza assoluta del soggetto destinatario o di mancanza assoluta di collegamento del soggetto – esistente – con il luogo o la persona eletti a domicilio presso i quali deve essere compiuta la consegna dell’atto), rimanendo integrata, piuttosto, la diversa ipotesi del rifiuto dell’atto notificato prevista della L. n. 890 del 1982, art. 138, comma 2, art. 141, comma 3 e art. 8, comma 1.

La giurisprudenza di questa Corte è univoca nel l’affermare che l’errore sulle generalità della parte evocata in giudizio, contenuto nell’atto introduttivo (citazione o ricorso) e nella relata di notificazione della medesima, non comporta la nullità di nessuno dei due atti, qualora sia possibile identificare con certezza il reale destinatario sulla scorta degli elementi contenuti nell’atto introduttivo o nella relata; in particolare, quando, risultando dal contesto dell’atto che la notificazione è avvenuta appunto all’effettivo destinatario, può escludersi l’esistenza di un’incertezza assoluta in ordine ad un elemento essenziale della notificazione (cfr. Corte cass. 2^ sez, 8.10.2001 n. 12325; Corte cass. sez. lav. 3.5.2004 n. 8344; id. 1 sez. 11.5.2005 n. 9928; id.

1^ sez. 6.12.1006 n. 26172 – ove l’errore sia commesso nei gradi di merito il relativo accertamento è demandato all’apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici).

Ritiene il Collegio, aderendo al richiamato indirizzo giurisprudenziale, che la notifica del ricorso eseguita presso il domicilio eletto dal contribuente in primo grado (studio avv. Giorgio Santangelo), a mezzo posta ex art. 149 c.p.c., deve ritenersi ritualmente eseguita in quanto:

a) il ricorso è stato notificato ritualmente presso il domicilio eletto ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 (cfr. Corte cass. Sez. lav. 17.5.2002; Corte cass. 5^ sez. 6.2.2009 n. 2882 ; id.

2.7.2009 n. 15523 ; id. 24.9.2010 n. 20200). La circostanza, poi, che difetti in atti la prova della elezione di domicilio in primo grado da parte della resistente, riportando la sentenza impugnata soltanto la indicazione del "difensore", non è di ostacolo al perfezionamento della notifica avendo questa Corte statuito che "l’art. 330 cod. proc. Civ., nella parte in cui dispone l’eseguibilità della notifica dell’impugnazione presso il procuratore costituito, è applicabile al processo tributario in quanto la specifica previsione normativa in tema di notificazioni contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 secondo la quale la notifica deve eseguirsi (salvo quella a mani proprie) nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della costituzione in giudizio, costituisce eccezione all’art. 170 cod. proc. civ. (relativo alle sole notificazioni endoprocessuali) e non all’art. 330 cod. proc. civ., invece applicabile in virtù del richiamo contenuto nel D.Lgs n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 49 alle norme processuali codicistiche, non costituendo ostacolo, all’introduzione della notifica dell’impugnazione presso il procuratore costituito, la non obbligatorietà, nel processo tributario, della rappresentanza processuale da parte del procuratore "ad litem", in quanto tale rappresentanza, non essendo vietata è facoltativa" (cfr. Corte cass. SU 15.12.2008 n. 29290; conf. 5^ sez. 2.7.2009 n. 15523; in precedenza vedi. Corte cass. 5^ sez. 3.8.2007 n. 17137);

b) la errata indicazione del nome – e non anche al cognome – del destinatario ( G. invece di C.) non ha determinato assoluta incertezza sull’effettivo destinatario della notifica, tenuto conto che l’errore materiale era agevolmente rilevabile dal domiciliatario avuto riguardo: 1) alla specifica indicazione di "ex socio della Litografia Artistica Panato s.n.c." che accompagnava dette generalità unitamente alla esalta indicazione del domicilio eletto dalla parte; 2) alla intestazione ed al contenuto del ricorso notificato nel quale il contribuente N.C. risultava esattamente identificato nelle generalità, avendo lo stesso legale domiciliatario dichiarato, nella nota trasmessa alla Segreteria di questa Corte in data 6.3.2007, che "non appena ritirato ed aperto il plico, mi sono accorto che la notifica, come anche l’intestazione della busta chiusa era indirizzata a persona diversa dal mio cliente, il cui nome è N.C. e non N.G..

Pertanto la notifica non solo non è da ritenersi inesistente (essendo stato recapitato l’atto in luogo – domicilio eletto – ed a persona – domiciliatario incaricato della assistenza tecnica – idonei a realizzare il collegamento con la sfera di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario), ma neppure affetta da nullità in quanto, essendo chiaramente individuabile dal contenuto degli atti la identità del destinatario, la riconoscibilità dell’errore esclude la configurabilità della nullità (cfr. Corte cass. sez. lav.

24.3.2003 n. 4275). Ed infatti come è stato osservato "m materia di notificazioni, come l’incertezza sulla persona a cui è stata consegnata la copia notificata dell’atto destinato ad un soggetto ben individuato produce la nullità della notifica stessa – salvo l’eventuale sanatoria – solo quando sia assoluta, e perciò tale da non permettere neppure di stabilire se tra consegnatario (ignoto) e destinatario (identificato) dell’atto esista quel legame giuridicamente significativo su cui riposa la ragionevole presunzione che l’atto sia giunto a conoscenza della persona cui era diretto, così non può incidere sulla validità (tanto meno in termini di inesistenza giuridica) l’incertezza sull’identità di colui cui la notifica è diretta se non in quanto sia tale da rendere effettivamente impossibile la sua identificazione e, di riflesso, da non permettere neppure di ipotizzare l’esistenza dell’indispensabile legame tra consegnatario (noto) e destinatario (incerto) dell’atto medesimo; allorchè, invece, l’errore materiale nell’indicazione del nome delle parti destinatarie della notifica ed il tenore dell’atto notificato (cui la relazione di notifica accede) manifestino in modo chiaro ed evidente a chi quell’atto è davvero destinato, e quando a tali persone il consegnatario sia legato da idoneo rapporto, quel mero errore materiale non incide sulla validità della notifica e tanto meno è tale da renderla giuridicamente inesistente" (cfr.

Corte cass. 1^ sez. 22.1.2004 n. 1079 – che ha ritenuto valida la notifica eseguita al procuratore del destinatario sebbene quest’ultimo fosse stato erroneamente indicato a causa di mero errore materiale riscontrabile sulla base del contenuto dell’atto notificato). Con l’ulteriore conseguenza per cui, essendo la notificazione idonea a raggiungere i fini ai quali tende e dovendo essere considerato l’apparente vizio come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall’effettivo destinatario, la mancata costituzione della parte evocata in giudizio non è l’effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria (ctr. Corte cass. 2^ sez. 27.3.2007 n. 7514).

La notifica del ricorso per cassazione deve in conseguenza ritenersi validamente eseguita (dovendo considerarsi eseguita la notifica alla data del rifiuto dell’atto), ed i motivi dedotti dalla parte ricorrente possono accedere all’esame di merito.

2) I Giudici territoriali hanno accolto l’appello del contribuente:

a) rigettando la eccezione dell’Ufficio finanziario di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado dal contribuente, rilevando che la mancata sottoscrizione in originale della copia del ricorso notificato – trattandosi di fotocopia dell’atto originale, recante la firma autografa della parte, depositato presso la segreteria della Commissione tributaria – non comportava l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 18c3 e dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5 in quanto alla stregua degli artt. 2712 e 2719 c.c. la attestazione dell’Ufficiale giudiziario di conformità della copia notificata al ricorso in originale, in difetto di contestazione, attribuiva all’atto notificato la stessa efficacia probatoria dell’originale;

b) rilevando che il contribuente aveva depositato in giudizio copia dell’atto di cessione delle quote di partecipazione alla Società Litografia Artistica Panaro s.n.c. datato 11.7.1996, e che pertanto, successivamente a tale data non poteva essere considerato soggetto passivo di imposta non essendo più tra i soci della società dichiarata fallita.

3) La Agenzia delle Entrate censura la sentenza deducendo:

1- violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 22 in combinato disposto con gli artt. 2712 e 2719 c.c., avendo i Giudici di appello omesso di considerare che la norma processuale D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 18 commina la sanzione della inammissibilità se tanto il ricorso in originale quanto la copia notificata non rechino la sottoscrizione autografa, e che tale norma, speciale e successiva, prevale sulle norme degli artt. 2712 e 2719 c.c.;

2- violazione degli artt. 2300 c.c. e L. Fall., art. 120 in quanto la società era stata dichiarata fallita nel 1997 e la procedura chiusa nel 1999, mentre la cartella di pagamento concerneva omessi versamenti IVA relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 1996, oltre a tardivo versamento per il mese di marzo, con la conseguenza che essendo stato trascritto l’atto di cessione quote soltanto il 12.11.1996 ed essendo soltanto da tale data opponibile al Fisco la detta cessione, il N. era tenuto quale socio all’adempimento della obbligazione tributaria.

4) Esame dei motivi di ricorso.

4.1 Il primo motivo è infondato.

L’atto introduttivo del giudizio avanti la Commissione tributaria – salvo trattasi di controversia di valore inferiore ad Euro 2.582,28 ipotesi che non ricorre nel caso di specie avuto riguardo al criterio di determinazione del valore della controversia avverso atti irrogativi di sanzioni stabilito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 5 – deve essere sottoscritto dal difensore e deve contenere la indicazione dell’incarico – conferito a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 3 -, a pena di inammissibilità (art. 18, comma 3 e 4), non essendo sanabile il vizio neppure con la costituzione in giudizio del resistente (art. 22, comma 2: "l’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce … ").

L’incarico di assistenza tecnica avanti le Commissioni tributarie deve essere conferito al difensore abilitato nelle forme prescritte dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 5 (con atto separato dal ricorso: atto pubblico, scrittura privata autentica; con atto contestuale: procura rilasciata a margine od in calce al ricorso; con dichiarazione resa a verbale della udienza pubblica: D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 3), e nel caso in cui il conferimento venga rilasciato in calce od a margine del ricorso, il difensore è chiamato a certificare l’autografia della sottoscrizione della parte.

Secondo un costante indirizzo di questa Corte, la prescrizione dei requisiti del contenuto minimo dell’atto introduttivo concernenti la sottoscrizione del difensore e la indicazione dell’incarico conferito allo stesso dal ricorrente D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 18, comma 3, risponde alla esigenza di difesa della parte destinataria della notificazione di verificare la provenienza della "vocatio in ius" da parte di un procuratore abilitato alla assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie – ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 2 – e munito dei richiesti poteri di rappresentanza processuale.

La specificità del processo tributario, quale giudizio di tipo impugnatorio e di merito che non consente – attesi i tempi particolarmente brevi di impugnazione dell’atto- nel caso di pronuncia di inammissibilità del ricorso di accedere nuovamente alla tutela giurisdizionale, ha richiesto, tuttavia, una attenta rimeditazione sulla applicazione delle norme processuali che comminano sanzioni di inammissibilità, e pertanto, anche sulla scorta delle pronunce 13.6.2000 n. 189 e 6.12.2002 n. 520 emesse dal Giudice delle Leggi (che hanno ribadito la necessità di una interpretazione di tali norme "in armonia con un sistema processuale che deve garantire la tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità che si risolvano a danno del soggetto che si intende tutelare"), questa Corte è pervenuta ad elaborare principi interpretativi restrittivi delle predette norme ("in base al canone ermeneutico secondo il quale è necessario dare alle norme processuali in genere, ed a quelle sul processo tributario in particolare, una lettura che, nell’interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia che è istituzionalmente propria del processo e, però, consenta, per quanto possibile, di limitare al massimo l’operatività di irragionevoli sanzioni di inammissibilità in danno delle parti che di quella garanzia dovrebbero giovarsi": Corte cass 5^ sez. 8.9.2004 n. 18088;

Corte cass 5^ sez. 10.3.2006 n. 5356; Corte cass. 5^ sez. 22.3.2006 n. 6391; Corte cass. 5^ sez. 15.6.2010 n. 14389) affermando il principio che il definitivo sacrificio dell’interesse ad agire del contribuente può essere giustificato (id est reso compatibile con il diritto di difesa tutelato dall’art. 24 Cost.) soltanto nei casi in cui la particolare gravità del vizio che affligge l’alto introduttivo ed il conseguente impedimento alla prosecuzione de giudizio siano giustificati dal preminente interesse pubblico alla soddisfazione di quelle esigenze (appunto la tutela effettiva dei diritti) che la legge persegue nell’interesse generale attraverso il regolare svolgimento della funzione giudiziaria (ed il processo), e dunque soltanto nei casi in cui il vizio di forma sanzionato a pena di inammissibilità corrisponda ad un vizio di sostanza, o perchè l’atto viziato viene a pregiudicare altri interessi di natura sostanziale o processuale (ritenuti dalla legge prevalenti), o perchè il vizio è tale da non consentire di ricondurre l’atto, come in concreto compiuto, nello schema del modello legale della fattispecie disciplinata dalla norma processuale.

Pertanto con specifico riferimento al ricorso introduttivo ed al conferimento dell’incarico di assistenza tecnica ovvero della procura ad litem (nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi di un professionista legale) è stato affermato che:

– ai fini dell’applicazione della sanzione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alle commissioni tributane, di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, comma 4, e art. 22, comma 2, l’omessa sottoscrizione dell’atto deve essere intesa in senso restrittivo, ossia come mancanza radicale del requisito imposto dalla legge, la quale non ricorre allorchè la copia dell’atto, notificata all’ufficio finanziario, sia una fotocopia dell’originale regolarmente sottoscritto e depositato nella segreteria della commissione tributaria (Corte cass. 5^ sez. 31.10.2005 n. 21170; id.

16.12.2008 n. 29394; id. 15.6.2010 n. 14389);

nel processo tributario, è irrilevante la mancanza della sottoscrizione della procura sull’originale del ricorso introduttivo del giudizio, notificato a mezzo posta, essendo sufficiente che la sottoscrizione in originale della parte sia riscontrabile nella copia da inserire nel fascicolo destinato al deposito ai fini della costituzione in giudizio, in modo da consentire al giudice di valutarne la validità (Corte cass. 5^ sez. 5.3.2010 n. 5371);

– in tema di contenzioso tributario, la firma apposta dal difensore per l’autenticazione della procura (mandato "ad litem") in calce al ricorso introduttivo consente di riferire al difensore stesso anche la paternità del ricorso medesimo (Corte cass. 5^ sez. 3.10.2006 n. 21326); la mancata sottoscrizione in originale della procura alle liti, nella copia del ricorso depositata presso la segreteria del giudice tributano è priva di conseguenze in ordine all’ammissibilità e validità del ricorso medesimo, essendo necessario che la sottoscrizione della parte sia contenuta nell’originale dell’atto, nonchè seguita dall’autenticazione del difensore ed, infine, che le copie contengano elementi idonei a dimostrare la provenienza dell’atto da difensore munito di procura speciale, come la trascrizione o l’indicazione del mandato (Corte cass. 5^ sez. 15.6.2010 n. 14389);

nel processo tributario la mancanza di autenticazione, da parte del difensore, della firma apposta dal contribuente per procura in calce od al margine del ricorso introduttivo costituisce una mera irregolarità e non determina la nullità dell’atto (non comminata espressamente dalla legge, e non incidendo la irregolarità si requisiti essenziali per il raggiungimento dello scopo dello scopo dell’atto da individuarsi nella costituzione in giudizio del difensore ai fini della corretta instaurazione del rapporto processuale), a meno che la controparte non contesti espressamente l’autenticità della sottoscrizione (Corte cass. 5^ sez. 3.9.2004 n. 17845; id. 12.3.2008 n. 6591).

Alla stregua dei principi indicati va data dunque soluzione negativa al quesito di diritto sottoposto all’esame del Collegio, avendo correttamente deciso i Giudici territoriali in ordine alla ammissibilità del ricorso proposto dal contribuente, sottoscritto in originale nell’atto depositato presso la segreteria della Commissione tributaria e notificato in copia fotostatica all’Ufficio finanziario.

4.2 Il secondo motivo e fondato.

La perdita della qualità di socio nella società di persone (in conseguenza di recesso, esclusione, cessione della partecipazione) integrando modificazione dell’atto costitutivo della società (cfr. per la società in nome collettivo: art. 2295 c.c., n. 1), è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese (che deve essere richiesta, entro trenta giorni, dall’amministratore, ovvero, se quest’ultimo non provveda, da ciascun socio, il quale può anche limitarsi a chiedere la condanna dell’amministratore ad eseguirla, ex art. 2300 c.c., comma 1 e ex art. 2296 c.c.) a pena di inopponibilità ai terzi, ua meno che si provi che questi ne fossero a conoscenza" (art. 2300 c.c., comma 3).

Il regime di cui agli artt. 2290 e 2300 cod. civ., in forza del quale il socio di una società in nome collettivo che ceda la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della medesima, è di generale applicazione, non riscontrandosi alcuna disposizione di legge che ne circoscriva la portata al campo delle obbligazioni di origine negoziale con esclusione di quelle che trovano la loro fonte nella legge, quale, nella specie, l’obbligazione di versamento dell’IVA (cfr. Corte cass. 5^ sez. 1,2.2006 n. 2215; id. 2.2.2007 n. 2284; id. sez. lav.

12.4.2010 n. 8649 – con riferimento all’obbligo di fonte legale relativo al versamento di contributi previdenziali).

Tanto premesso in forza delle previsioni di cui agli artt. 2267, 2290 e 2300 c.c., il socio di una società in nome collettivo che abbia ceduto la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione (ed e appena il caso di rilevare che l’Amministrazione finanziaria assume la posizione di soggetto terzo rispetto al rapporto sociale ed all’atto di cessione delle quote sociali posto in essere dal socio di una società di persone, con la conseguenza che la data dell’atto non è ad essa opponibile, ai fini della dimostrazione della perdita della qualità di socio in epoca anteriore alla chiusura dell’esercizio finanziario, qualora la cessione risulti da una scrittura privata la cui sottoscrizione non sia stata autenticata, e non si sia verificato uno degli eventi che, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., conferiscono certezza alla data dell’atto: cfr. Corte cass. 5^ sez. 31.3.2006 n. 7636).

L’indicata pubblicità costituisce, dunque, fatto impeditivo di una responsabilità altrimenti normale, sicchè essa deve essere allegata e provata dal socio che opponga la cessione al fine di escludere la propria responsabilità per le obbligazioni sociali: con la conseguenza che rientra tra i poteri ufficiosi del giudice valutare, a fronte di una tale deduzione difensiva, se l’anzidetto onere sia stato o meno assolto (cfr. Corte cass. 5^ sez. 1.2.2006 n. 2215;

analogamente, relativamente alla ipotesi di recesso volontario del socio: Corte cass. 5^ sez. 26.2.2002 n. 2812; id. 2.8.2002 n. 11569).

A tali principi non si è attenuta la Commissione tributaria regionale che, senza svolgere alcun accertamento in fatto in ordine all’eventuale conoscenza di fatto da parte della Amministrazione finanziaria della cessione di quote in data anteriore all’adempimento delle formalità relative alla pubblicità necessaria a rendere opponibile il negozio ai terzi (questione che sembrerebbe avere costituito invece oggetto di esame da parte della CTP, come è dato evincere dagli stralci di motivazione della sentenza di primo grado riportati nel ricorso della Agenzia delle Entrate), ha fondato la propria "ratio decidendi" affermando la estraneità del N. alla obbligazione tributaria sull’errato principio della mera anteriorità cronologica della data del negozio di cessione quote, errore tanto più rimarchevole considerato che la cartella di pagamento concerneva anche importi dovuti per ritardato pagamento IVA relativa al mese di marzo 1996 e dunque, anche in relazione al predetto atto di cessione, ad una obbligazione sociale insorta in data antecedente la perdita della qualità di socio.

5) In conseguenza il ricorso deve essere accolto in relazione al secondo motivo, infondato il primo, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria della regione Emilia-Romagna che, nel procedere a nuovo esame, si atterrà ai principi di diritto enunciati in motivazione al paragrafo 4.2 e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Suprema Corte di cassazione:

– accoglie il ricorso quanto al secondo motivo, infondato il primo motivo, e per l’effetto cassa la sentenza impugnata rinviando ad altra sezione della Commissione tributaria della regione Emilia- Romagna che, nel procedere a nuovo esame, si atterrà ai principi di diritto enunciati in motivazione al paragrafo 4.2 e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 22-06-2011, n. 1658

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe che aveva negato l’autorizzazione edilizia richiesta poiché non era stato adottato un piano di recupero come previsto dal P.R.G. del Comune e per la mancanza delle autorizzazioni paesaggistica e storicoartistica.

Il ricorso si articola su quattro motivi.

Con il primo l’istante lamenta il difetto di motivazione circa la necessità che venissero acquisiti i pareri delle autorità preposte ai vincoli esistenti sull’immobile; il ricorrente non contesta la necessità di acquisire tali pareri, ma da ciò doveva solo conseguire una dilazione nel rilascio del provvedimento in attesa che venissero espressi i pareri dovuti; peraltro il parere in materia paesaggistica doveva essere emanato dallo stesso Comune in virtù della subdelega prevista dalla L.R. 18\97.

Una simile condotta appare anche sintomatica dello sviamento di potere.

Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 27, 28 e 31 L. 457\78 nonché dell’art. 2 L. 1187\68 oltre all’eccesso di potere per errore sul presupposto e difetto di motivazione.

Non sussisterebbe, per il ricorrente, nessun contrasto con l’art. 21 N.T.A. poiché la previsione del piano di recupero, iscritta nel P.R.G., sarebbe decaduta sia ai sensi dell’art. 28 L. 457\78 sia in virtù dell’ art. 2 L. 1187\68. Perciò alla scadenza del termine quinquennale sarebbe possibile intervenire secondo quanto previsto dall’art. 31 L. 457\78.

L’intervento teso alla realizzazione dei servizi igienicosanitari sarebbe, inoltre, possibile ai sensi dell’art. 27,comma 4, L. 457\78 anche in assenza del piano particolareggiato su immobili in zona di recupero.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 220 R.D. 1265\34 poiché non sarebbe stato acquisito il parere della Commissione Edilizia.

Con il quarto motivo il ricorrente impugna per difetto di motivazione anche il silenzio serbato sull’istanza di riesame del 3.3.2000.

Il Comune di Airuno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza del 7 giugno 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Il ricorso non è fondato.

Con il secondo motivo di ricorso, che appare da esaminare in via preliminare, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2 della legge 1187/68 e dell’art. 28 della legge 457/78, assumendo la scadenza del vincolo imposto dalle previsioni del piano, essendo trascorsi 5 anni dall’approvazione del PRG e 3 anni senza che il Comune abbia provveduto ad adottare il Piano di recupero previsto dal PRG.

Il motivo è infondato.

Il piano di recupero è a tutti gli effetti un piano attuativo (v. Consiglio Stato 4756/2009) e, non comportando l’inedificabilità assoluta, in quanto il vincolo di destinazione è realizzabile anche attraverso l’iniziativa privata o promiscua senza previa ablazione del bene (così C. Cost. 179/99), deve escludersi la natura espropriativa dello stesso (vedi Cons. di Stato n. 789/92 e, più di recente Tar Toscana 840/2005 laddove si afferma che l’individuazione delle "zone" di recupero non è soggetta a termine di efficacia).

L’art. 27 sopra citato prevede che i Comuni individuino le zone di recupero che possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo art. 28.

Quest’ultimo dispone, poi, che i piani di recupero rechino la disciplina edilizia e urbanistica, che siano approvati con deliberazione del Consiglio comunale, il quale decide anche le opposizioni presentate al piano, e che se l’approvazione non avviene entro 3 anni dall’individuazione degli anzidetti beni, tale individuazione decade e sono consentiti gli interventi edilizi previsti dall’ultimo comma (ora il quarto) del precedente art. 27, e cioè anche gli interventi di cui alla lettera d) dell’art. 31 della stessa legge n. 457/78, consistenti nella ristrutturazione edilizia a condizione "che riguardino singole unità immobiliari" ovvero, se riguardano uno o più edifici, a condizione che la modifica delle destinazioni preesistenti non sia superiore al 25% e il concessionario si impegni a praticare, per la parte mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati col comune e si impegni altresì a concorrere negli oneri di urbanizzazione.

La giurisprudenza condivisa dal Collegio ha, poi, ritenuto che le dette norme si riferiscano ai piani di recupero di iniziativa pubblica e ciò spiega il limite temporale del triennio, perché quello che il legislatore ha voluto evitare è la sottoposizione sine die al potere di adozione del piano di recupero da parte del Comune per immobili già individuati per i quali, in tal modo, si introdurrebbe un vincolo di rilascio della concessione edilizia (Cons. di Stato, IV, n. 789/1992, ma così anche Tar Toscana cit. 940/2005).

Diversa è, invece, l’ipotesi dei piani di recupero ad iniziativa di privati, che sono in via generale (e generica) disciplinati dall’art. 30 della legge n. 457/78.

Se si limitasse parimenti ad un triennio l’obbligo di piani di recupero ad iniziativa di privati si arriverebbe all’assurdo che gli interessati farebbero decorrere il triennio per poter poi presentare la domanda di concessione edilizia non preceduta dal necessario piano attuativo; piano attuativo che è invece necessario proprio per le caratteristiche della zona in cui insiste l’immobile (così Tar Toscana cit. 940/05).

La richiesta di ottenere l’autorizzazione edilizia all’intervento manutentivo, pertanto, è priva di un suo fondamento normativo poiché manca la presentazione di un piano particolareggiato.

Peraltro correttamente il comune ha osservato come attraverso quello che si vuole qualificare come un mero intervento manutentivo si vuole ricavare un organismo del tutto diverso rispetto all’originale unica unità abitativa.

Infatti all’esito della manutenzione straordinaria richiesta verrebbero realizzate singole unità abitative fornite ciascuna dei necessari servizi igienici con un frazionamento che finora è stato ottenuto solo attraverso un’artificiosa suddivisione catastale che non è scaturita da provvedimenti di natura edilizia che abbiano autorizzato il frazionamento dell’unica unità abitativa originaria.

La mancanza del piano di recupero priva di qualunque pregio le considerazioni svolte nel primo e nel terzo motivo, mentre il quarto motivo deve dichiararsi inammissibile poiché non vi è alcun obbligo dell’amministrazione di riesaminare un provvedimento alla luce delle richieste del privato ed in ogni caso avverso l’ipotetico silenzioinadempimento doveva essere promosso un giudizio con il rito previsto per tale tipo di ricorso.

La piena legittimità del diniego comunale comporta il rigetto del ricorso anche quanto alla richiesta di risarcimento danni.

In considerazione della tardiva costituzione del Comune che si è attivato solo a seguito della richiesta istruttoria del Collegio, appare equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-11-2011, n. 24817 CE Formazione professionale

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Svolgimento del processo

La Presidenza del Consiglio dei Ministri propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che la ha condannata a pagare a F. A., medico, la somma di Euro 26.855,72, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla scadenza delle quattro singole annualità di frequenza ai corsi di specializzazione al saldo.

F.A. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo il ricorrente si duole del rigetto della propria eccezione di inammissibilità dell’appello.

1.1.- Il primo motivo è infondato.

L’appello è evidentemente fondato su una critica globale alla sentenza di primo grado e del resto il giudice di secondo grado ha fatto corretto uso del potere di qualificazione della domanda.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente si duole, in sostanza, della maggiorazione del danno per svalutazione monetaria ed interessi.

2.1.- Il secondo motivo è fondato, nei termini che seguono.

Nella liquidazione, in via necessariamente equitativa, dell’indennità per attività non antigiuridica (su piano interno) dello Stato, il giudice di merito deve prendere le mosse, anche per evidenti ragioni di parità di trattamento, dalle indicazioni contenute nella L. 19 ottobre 1999, n. 370, liquidando la suddetta indennità, secondo i criteri indicati dalla legge, alla data di entrata in vigore di questa. Su detta indennità, dalla stessa data, decorreranno gli interessi corrispettivi, mentre l’eventuale maggior danno da svalutazione sarà dovuto soltanto dalla domanda giudiziale (o da un precedente atto di messa in mora), tenuto conto che, secondo la ricostruzione operata da questa Corte, il medico specializzato poteva sin dal 1999 agire nei confronti delio Stato e, se ciò non ha fatto, imputet sibi ( art. 1227 cod. civ., comma 2).

3.- Con il terzo motivo il ricorrente si duole della qualificazione del diritto degli interessati come risarcimento susseguente all’inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato di recepimento delle direttive comunitarie, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, con conseguente assoggettamento al termine decennale di prescrizione, argomentando essenzialmente sulla differenza tra risarcimento ed indennizzo.

3.1.- Il mezzo è infondato. La tesi della Corte territoriale è conforme a Cass., SSUU n. 9147 del 2009, e le argomentazioni del ricorrente non sono idonee ad indurre il Collegio a chiedere una nuova decisione alle Sezioni Unite, a norma dell’art. 374 cod. proc. civ., comma 3. 4.- Resta in conseguenza assorbito nel rigetto il quarto motivo, con il quale il ricorrente in sostanza si duole della condanna risarcitoria, assumendone il contrasto con la disciplina e la giurisprudenza comunitaria.

5.- Accolto dunque, per quanto di ragione, il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Firenze, che si atterrà ai principi di diritto enunciati sub 2.1.

P.Q.M.

la Corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.