Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-01-2013) 27-02-2013, n. 9296

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Mazara del Vallo, con sentenza del 17/2/2012, ha dichiarato C.S. responsabile dei reati di cui al D.P.R. n. 128 del 1959, artt. 6, 24 e 28, perchè, senza essere munito della necessaria autorizzazione, esercitava attività di estrazione di calcarenite e non nominava il direttore tecnico dei lavori, nè denunciava l’inizio dei lavori medesimi, e lo condannava alla pena di Euro 1.600,00 di ammenda.

Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, con i seguenti motivi:

– violazione dell’art. 552 c.p.p., comma 1, lett. c, in quanto nel capo di imputazione di cui al decreto di citazione a giudizio non è indicata la norma integrante la sanzione penale che si assume violata, nonchè a quale titolo il C. avrebbe dovuto rispondere delle presunte violazioni;

– omessa motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio di cui all’art. 163 c.p. e delle attenuanti generiche;
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile. La argomentazione motivazionale è logica e corretta.

La censura mossa col primo motivo di impugnazione si palesa manifestamente infondata, in quanto nel primo capo di imputazione viene correttamente contestata al prevenuto la condotta illecita ad esso ascritta, nonchè il reato con la stessa concretizzato: il C., in difetto di autorizzazione, esercitava attività di estrazione di calcarenite e non nominava il direttore tecnico dei lavori, nè denunciava l’inizio degli stessi, in violazione del D.P.R. n. 128 del 1959, artt. 6, 24 e 28.

E’ evidente che la formulazione della imputazione non lasciava adito a dubbi e permetteva al prevenuto di predisporre una adeguata e piena difesa contro l’accusa mossagli.

Sul punto, va richiamata la giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto non rappresenti causa di nullità la mancata indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, laddove la individuazione degli stessi sia possibile attraverso la contestazione chiara e precisa del fatto (Cass. S.U. 21/6/2000, Franzo; Cass. 21/4/2004, Di Paolo e altro), come nel caso in esame.

Le emergenze istruttorie, di poi, correttamente valutate dal giudice di merito, hanno permesso di ritenere provata la responsabilità del prevenuto quale gestore e titolare della cava, visto che i testi escussi hanno dichiarato di avere lavorato nella cava medesima alle dipendenze del C., non solo al momento dell’accertamento effettuato dai carabinieri, ma anche negli anni precedenti.

Peraltro, con il motivo di impugnazione la difesa dell’imputato tende ad una analisi rivalutativa della piattaforma probatoria, sulla quale al giudice di legittimità è precluso procedere a nuovo esame estimativo.

Del pari, del tutto priva di pregio è da considerare la contestata mancata concessione della sospensione condizionale della pena e delle attenuanti generiche, perchè, sul diniego della concessione del beneficio ex art. 163 c.p. il giudice argomenta in maniera del tutto compiuta, indicando quale elemento inibente un precedente specifico a carico del prevenuto, risultante dal certificato penale in atti;

quanto alle attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p., nessuna richiesta di concessione delle stesse è stata avanzata nell’interesse del C. al Tribunale, che, pertanto, non era tenuto a giustificarne la mancata concessione.

Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il C. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’art. 616 c.p.p., deve, altresì, essere condannato al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1.000,00.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-10-2013) 10-12-2013, n. 49740

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Svolgimento del processo
1. M.A. veniva condannato dal Tribunale di Napoli, all’esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa, per violazione della legge sugli stupefacenti, con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale; il Tribunale riteneva l’imputato non meritevole delle attenuanti generiche avuto riguardo alla gravità della condotta e tenuto altresì conto del comportamento processuale dell’imputato stesso "per nulla collaborativo non avendo egli offerto alcun valido contributo alla ricostruzione della vicenda sviluppatasi sotto la diretta osservazione dei militari".
2. Proponeva rituale impugnazione il M. il quale, in apertura del giudizio di secondo grado, rinunciava a tutti i motivi di gravame, eccezion fatta per quelli concernenti la richiesta delle attenuanti generiche e di un più favorevole trattamento sanzionatorio.
La Corte d’Appello di Napoli disattendeva la richiesta di attenuanti generiche – sottolineando, a fondamento del convincimento così espresso, la gravità della condotta, caratterizzata dallo spaccio continuato di cocaina, ed i precedenti penali dell’imputato di cui uno specifico – e, richiamando i parametri di cui all’art. 133 c.p., rideterminava tuttavia la pena riducendola.
3. Ricorre per cassazione il M., tramite il difensore, deducendo vizio di motivazione unicamente in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, osservando che la Corte territoriale avrebbe omesso di valorizzare adeguatamente la confessione dell’imputato il quale avrebbe in tal modo dato prova di ravvedimento.
Motivi della decisione
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza delle censure dedotte.
Mette conto sottolineare che, secondo principio condivisibile, in tema di circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion d’essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita, essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; mitigazione il cui diniego risulta, per converso, adeguatamente motivato alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuanti in questione, indichi le plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa sì fonda.
In questa prospettiva, anche uno solo degli elementi indicati nell’art. 133 c.p., attinente alla personalità del colpevole o alla entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso, può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti generiche, derivandone così che, esemplificando, queste ben possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato come, a ben vedere, nel caso di specie, laddove questi precedenti, tra cui uno per fatto analogo, sono stati valorizzati negativamente (cfr. Sezione 2, 22 febbraio 2007, Bianchi ed altri). L’impugnata sentenza – nella quale sono state valorizzate anche le modalità della condotta – si pone assolutamente in sintonia con i principi appena ricordati.
5. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, 30 marzo 2010 n. 7618. Iin tema di responsabilità della banca.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 19.4.2001 il tribunale di Roma accoglieva, per quanto di ragione, la domanda proposta dalla società Tuttolomondo Ass.ni srl che denunciava la contraffazione dell’assegno bancario n. 0025534181 sbarrato e non trasferibile tratto, per l’importo di £. 86.342.470, sul conto corrente bancario in essere presso la Banca Nazionale delle Comunicazioni – successivamente incorporata dal Sanpaolo Imi spa – in favore della società Ambra Ass.ni spa, ed alla stessa spedito a mezzo raccomandata r. r., successivamente pagato a tale Aldo Caputo dalla negoziatrice Credito Artigiano spa filiale di Roma, nonostante la falsificazione del nominativo del beneficiario.
Resistevano gli istituti di credito, mentre restava contumace il Caputo.
Il tribunale condannava, quindi, il San Paolo Imi spa al risarcimento del danno subito dalla traente società Tuttolomondo nella misura dei due terzi dell’importo dell’assegno con gli interessi legali dalla data di conferma dell’esito pagato ed, in alternativa, con la rivalutazione monetaria nei periodi di maggiore incidenza del tasso di inflazione della moneta, nonché alle spese del giudizio liquidate con provvedimento di distrazione in favore del difensore, sul rilievo che la rimanente frazione dovesse restare a carico della Tuttolomondo srl in ragione dell’affidamento del titolo al servizio postale malgrado il suo rilevante importo, e che alla banca fosse addebitabile l’omesso, dovuto controllo del titolo in stanza di compensazione, essendo incontroverso l’inutile decorso del termine previsto dalla “stanza” per la contestazione della negoziazione effettuata dal Credito Artigiano che dichiarava esente da responsabilità.
Il Sanpaolo Imi spa proponeva appello, al quale resistevano la Tuttolomondo srl ed il Credito Artigiano che proponevano anche appello incidentale.
Restava contumace il Caputo.
Con sentenza del 2.9.2004, la Corte d’Appello accoglieva, per quanto di ragione, l’appello principale, respingeva quelli incidentali, condannando il Credito Artigiano spa al pagamento della somma di € 14.864,05 in favore della Tuttolomondo Ass.ni spa, che condannava alla restituzione di tale somma al Sanpaolo Imi spa, nonché l’antistatario avv. Giovanni Rabacchi alla restituzione allo stesso Sanpaolo Imi spa della metà delle spese liquidate dal tribunale, con provvedimento di distrazione in suo favore.
Hanno proposto ricorsi principali per cassazione (R.G. 27 820/2005) l’avv. Giovanni Rabacchi, affidato a tre motivi e la società Tuttolomondo Assicurazioni (R.G. 27821/2005), affidato a quattro motivi.
Resistono con controricorso: al ricorso principale (R.G. 27820/ 2005) proposto dal Rabacchi, il Sanpaolo Imi spa, che ha anche proposto ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato (R.G. 31726/2005) nei confronti del ricorso proposto dal Rabacchi, entrambi affidati ad un motivo, e controricorso al ricorso principale proposto dalla Tuttolomondo Assicurazioni srl, con ricorso incidentale (R.G. 31725/2005) affidato ad un motivo; il Credito Artigiano che ha anche proposto ricorso incidentale (R.G. 29850/2005) affidato ad un motivo.; la società Tuttolomondo Assicurazioni srl con controricorso al ricorso incidentale (R.G. 29850/2005) proposto dal Credito Artigiano; l’avv. Giovanni Rabacchi con controricorso avverso il ricorso incidentale (R.G. 31726/2005) proposto dal Sanpaolo Imi spa nei confronti del ricorso principale dallo stesso proposto; la società Tuttolomondo Assicurazioni srl avverso il ricorso incidentale (R.G. 31725/2005) proposto dal Sanpolo Imi spa nei confronti del ricorso principale dalla stessa proposto.
La società Tuttolomondo Assicurazioni srl ed il Credito Artigiano hanno anche presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tutti i ricorsi – principali, incidentali ed incidentale condizionato – vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
Ricorso Rabacchi (R.G. 27820 /2005)
Con il primo motivo il ricorrente principale avv. Rabacchi denuncia la violazione e erronea applicazione dell’art. 101 c.p.c. e dell’art. 342 c.p.c., con riferimento agli artt. 163 e segg. c.p.c., nonché dell’art. 93 c.p.c. quanto alla illegittima restituzione di somme, pronunciata nei confronti di soggetto – l’avv. Giovanni Rabacchi – non citato personalmente nel giudizio di appello, e dunque estraneo a detto giudizio, con conseguente nullità ed insanabilità della statuizione e con violazione del principio del contraddittorio. Con ulteriore vizio di motivazione. Altresì con violazione ed erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo la appellante mai domandato la condanna diretta del legale distrattario alla restituzione.
Con il secondo motivo denuncia la violazione ed erronea applicazione dell’art. 348, co. 1, c.p.c., con riferimento all’art. 341 c.p.c., dovendo la Corte di merito rilevare di ufficio la improcedibilità dell’appello, introdotto con atto notificato il 17/4/2002, non iscritto a ruolo, e poi irritualmente riproposto con nuovo atto di appello, notificato in data 3/5/2002.
Con il terzo motivo denuncia la violazione ed erronea applicazione dell’art. 345, co 1, c.p.c. (testo previgente alla L. 353/90), con riferimento all’art. 389 c.p.c., per avere la Corte di merito accolto la domanda, nuova ed inammissibile, di restituzioni della appellante, malgrado la espressa opposizione della appellata, ritualmente formulata nella comparsa di costituzione in appello del 31/7/2002.
La prima questione da trattare è quella sollevata con il secondo motivo del ricorso Rabacchi ed il terzo motivo del ricorso Tuttolomondo srl, relativa all’improcedibilità dell’appello principale proposto dal Sanpaolo Imi spa.
Tali motivi non sono fondati.
Infatti, nell’ipotesi in cui – come nella specie – la stessa parte abbia proposto, avverso la medesima sentenza, due successivi appelli, il primo dei quali inammissibile, senza tuttavia che, alla data di proposizione del secondo gravame, detta inammissibilità sia stata dichiarata (realizzandosi, in tal caso, l’effetto della consumazione dell’impugnazione), il termine per la proposizione della seconda impugnazione è quello breve, decorrente dalla notificazione della prima impugnazione (v. per tutte Cass. 18.1.2006 n. 835), termine, nella specie, rispettato, posto che la prima notificazione risulta effettuata il 17.4.2002, mentre il secondo atto di appello risulta notificato il 3.5.2002, e che nessuna dichiarazione di inammissibilità è stata pronunciata.
Con il terzo motivo denuncia la violazione ed erronea applicazione dell’art. 345, co. 1, c.p.c. (testo previgente alla L. 353/90), con riferimento all’art. 389 c.p.c., per avere la Corte di merito accolto la domanda, nuova ed inammissibile, di restituzioni della appellante, malgrado la espressa opposizione della appellata, ritualmente formulata nella comparsa di costituzione in appello del 31/7/2002.
Ricorso Tuttolomondo srl (R.G. 27821/2005)
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione ed erronea applicazione degli artt. 1173, 1218, 2043, 2055 c.c., nonché degli artt. 83-84 DPR 29/3/1973, n. 156, con riferimento all’art. 40, co. 1, c.p., quanto alla ritenuta responsabilità pro quota della Società attrice in riferimento alla inopinata imprudenza connessa alla spedizione a mezzo posta di assegno di rilevante importo, responsabilità viceversa da escludere, stanti la mancanza di nesso causale fra il comportamento dell’attrice e l’evento dannoso, la incidenza esclusiva del comportamento delle due banche nel determinismo causale dell’evento dannoso, la loro esclusiva responsabilità solidale (e non la loro semplice responsabilità pro quota) nei confronti dell’attrice, e, da ultimo, la inapplicabilità degli artt. 83-84 DPR 156/73 al fatto di cui è causa.
Motivazione erronea e carente su detto punto decisivo della controversia.
Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.
Dati di fatto accertati dalla Corte di merito, puntualmente indicati in sentenza e non contestati in questa sede, sono che i segni di falsificazione apportati sull’assegno bancario sbarrato e non trasferibile erano evidenti; che le alterazioni erano rilevabili con l’uso della comune diligenza dell’accorto banchiere; che per il loro rilievo, da parte degli istituti di credito, non erano necessari strumenti meccanici o chimici; che le alterazioni erano, perciò, riconoscibili de visu da parte degli stessi, tenendo conto che sia il Credito Artigiano, al momento della negoziazione, sia il Sanpolo Imi spa, quale trattario, in stanza di compensazione, avevano avuto la materiale disponibilità dell’assegno.
A questi rilievi – che già di per sé integravano una responsabilità delle due banche per violazione della normativa di cui all’R.D. n. 1736 del 1933 – la Corte di merito ha aggiunto che il Sanpaolo IMI “ non ha dimostrato di avere pagato l’assegno sbarrato ad un cliente di essa Banca trattaria (art. 41, co. I, R.D. 21.12.1933 n. 17 36) ed il Credito Artigiano a sua volta, ancorché si vertesse in tema di assegno bancario non trasferibile e malgrado intervenisse come Banca girataria per l’incasso in sostituzione della Banca trattarla e perciò come mandataria nell’esecuzione del servizio bancario in rapporto diretto verso il cliente, la stessa era tenuta ad eseguire esattamente nei confronti del traente l’obbligazione derivante dalla convenzione di assegno agendo con la dovuta diligenza nell’identificazione dell’effettivo soggetto all’ordine del quale era stato emesso il titolo appunto in ragione del rapporto diretto connesso a detta sostituzione (art. 43 co. II R.D. 21.12.1933 n. 1736)”; riconoscendo, quindi, una concorrente responsabilità dei due Istituti, nella misura di un terzo ciascuno dell’intero danno subito.
Ha, poi, ritenuto, per il restante terzo, che la responsabilità dell’evento di danno andasse riconosciuta alla stessa società Tuttolomondo srl “ in riferimento all’imprudenza connessa alla spedizione di assegno di notevole importo a mezzo del servizio postale con semplice lettera raccomandata, ove si consideri che alla predetta società è addebitabile anche la violazione degli artt. 83 e 84 DPR 29.3.1973 n. 156, che inibiscono l’inserimento nelle corrispondenze ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari di denaro, oggetti preziosi e carte di valori esigibili al portatore, richiedendosi in tali casi l’utilizzo di lettere assicurate”.
Condivisile è la conclusione cui è pervenuta la Corte di merito in ordine al riconoscimento di responsabilità degli Istituti di credito, tema questo che sarà trattato con l’esame dei motivi di ricorso incidentale proposti, appunto, avverso tale statuizione dal Sanpaolo Imi spa e dal Credito Artigiano.
A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi in ordine al riconoscimento di una concorrente responsabilità da parte della odierna ricorrente principale società Tuttolomondo srl.
A tal fine deve, in primo luogo, rilevarsi che la normativa postale richiamata dalla Corte di merito in materia di corrispondenze e pacchi (artt. 83 e 84 DPR n. 156 del 1973) – per la quale “ E’vietato d’includere nelle corrispondenze ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore”- attiene ai rapporti fra Ente Postale ed utenti, al fine di prevenire condotte e comportamenti fonte di responsabilità per le parti del rapporto stesso.
Ciò è tanto vero che l’ultimo comma della norma dell’art. 83 richiamata prevede, a titolo di sanzione, che “Per le corrispondenze ed i pacchi spediti in contravvenzione al divieto del presente articolo, anche se assicurati d’ufficio, non compete nessuna indennità nei casi di smarrimento, avaria o manomissione”.
Non è, pertanto, invocabile ai fini che qui interessano, non essendo in discussione alcun rilievo mosso nei confronti dell’Ente Poste, che non è parte, né del rapporto sostanziale, né di quello processuale, che vede coinvolti soltanto la società Tuttolomondo e le due banche in questione.
Ancora, la fattispecie in esame esula del tutto dalla previsione dell’art. 83, posto che l’assegno non trasferibile e sbarrato non è equiparabile, né agli oggetti preziosi, né al denaro, né alle carte di valore esigibili al portatore.
Inoltre, – ed il rilievo non è di poco conto l’eventuale condotta colposa della società Tuttolomondo srl nell’avere inserito l’assegno sbarrato e non trasferibile in una corrispondenza ordinaria, non ha alcun rilievo causale con riferimento all’evento produttivo del danno reclamato dalla stessa.
Questo, infatti, si è determinato soltanto quale conseguenza di un comportamento colposo posto in essere dagli istituti di credito chiamati in causa: l’uno per avere posto all’incasso il titolo nonostante l’evidente falsificazione; l’altro per averlo presentato in stanza di compensazione.
Si tratta, pertanto, di fatti sopravvenuti all’inserimento del titolo nella corrispondenza ordinaria, che valgono ad interrompere l’eventuale nesso di causalità tra la condotta della società Tuttolomondo srl e l’evento verificatosi in suo danno; vale a dire il pagamento a soggetto estraneo al rapporto cartolare.
Per tali ragioni non è neppure ipotizzabile un concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227, primo comma c.p.c., della società ricorrente, non rivestendo, in ogni caso, l’eventuale fatto colposo del danneggiato efficacia causale concorrente nella determinazione del danno (v. anche Cass. 15.2.2006 n. 5677).
Conclusivamente, nessuna responsabilità, sulla base dei rilievi svolti, può essere addebitata alla società ricorrente, per il pagamento dell’assegno a soggetto non beneficiario.
Quanto alla responsabilità degli Istituti di credito ed al riconoscimento di una loro eventuale solidarietà nei confronti della ricorrente società Tuttolomondo, il tema, come già detto, sarà affrontato in sede di esame dei motivi dei ricorsi incidentali, aventi appunto ad oggetto il riconoscimento o meno delle responsabilità riconosciute nella sentenza impugnata.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione ed erronea applicazione degli artt. 91 e 91 c.p.c., con riferimento al principio della soccombenza, erroneamente applicato in appello a totale sfavore della Società attrice, il cui appello incidentale è stato in realtà accolto, con conseguente illegittima condanna all’integrale pagamento delle spese di secondo grado in solido con l’appellata Credito Artigiano S.p.a.. Motivazione erronea e carente su detto punto decisivo della controversia.
Con il terzo motivo denuncia la violazione ed erronea applicazione dell’art. 348, co. 1, c.p.c., con riferimento all’art. 347 c.p.c., dovendo la Corte di merito rilevare di ufficio la improcedibilità dell’appello, introdotto con atto notificato il 17/4/2002, non iscritto a ruolo, e poi irritualmente riproposto con nuovo atto di appello, notificato in data 3/5/2002.
L’infondatezza del motivo – la cui censura è la medesima – è stata già rilevata in sede di esame del secondo motivo del ricorso Rabacchi, per le medesime ragioni esposte in quella sede che, qui si richiamano.
Con il quarto motivo denuncia la violazione ed erronea applicazione dell’art. 345, co 1, c.p.c. (testo previgente alla L. 353/90), con riferimento all’art. 389 c.p.c., per avere la Corte di merito accolto la domanda, nuova ed inammissibile, di restituzioni della appellante, malgrado la espressa opposizione della appellata, ritualmente formulata nella comparsa di costituzione in appello del 31/7/2002.
Ricorso incidentale Credito Artigiano
Con unico motivo, proposto avverso i ricorsi principali, il Credito Artigiano sostiene che la Corte di merito non avrebbe motivato sul riconoscimento di colpa del Credito Artigiano, limitandosi a “ richiamare gli obblighi che incombono anche alla banca negoziatrice”, senza accertare se detti obblighi fossero stati rispettati dalla banca.
Il motivo, al limite dell’inammissibilità per genericità non è, comunque, fondato.
In primo luogo deve rilevarsi che l’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, n. 4, c.p.c., qualunque sia il tipo di errore (in procedendo od in indicando) per cui è proposto, non può essere assolto per relationem, con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto (v. anche Cass. 21.10.2005 n. 20454).
Inoltre, è principio pacifico nella giurisprudenza della Corte di legittimità quello per cui i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possano essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa.
Il ricorrente incidentale, al pari di quello principale, infatti, ha l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata.
E ciò perchè, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata (v. anche Cass. 18.5.2005 n. 10420).
Nella specie, il ricorrente incidentale si limita ad una stringata affermazione di mancata motivazione da parte della Corte di merito in ordine al rispetto degli obblighi incombenti sulla banca negoziatrice.
In ogni caso, deve evidenziarsi che la responsabilità del Credito Artigiano, quale banca girataria per l’incasso, va ravvisata, ai sensi dell’art. 43 r.d. 21.12.1988 n. 1736, nella mancata diligenza nell’identificazione del soggetto all’ordine del quale era stato emesso il titolo; e ciò in ragione della violazione dell’obbligo professionale di protezione incombente all’Istituto di credito.
A tal fine, deve rilevarsi che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, in sede di risoluzione di contrasto di giurisprudenza sulla natura contrattuale od extra contrattuale di tale responsabilità, hanno, con la sentenza 26.6.2007 n. 14712, affermato che la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall’art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione – obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto – che opera nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso.
Con la conseguenza che l’azione di risarcimento proposta dal danneggiato è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale, stabilito dall’art. 2946 c.c.
Nella specie, l’evidente falsificazione – come accertata dalla Corte di merito – della sottoscrizione del beneficiario sull’assegno sbarrato e non trasferibile e la materiale disponibilità del titolo da parte dell’istituto di credito erano elementi tali che, se diligentemente ed accortamente valutati, avrebbero dovuto indurre la banca a non consentire l’incasso dell’assegno.
Di qui la sua responsabilità nei confronti della società emittente, e danneggiata.
Ricorso incidentale Sanpaolo Imi spa
Con unico motivo, proposto avverso i ricorsi principali, il Sanpaolo Imi spa denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 41 e 43 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 in una con omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ..
Il motivo non è fondato.
Deve, infatti, rilevarsi che la sostituzione della banca presentatrice (Credito Artigiano) a quella trattaria (Sanpaolo Imi spa) riguarda soltanto il pagamento dell’assegno e non si estende alla verifica della legittimità del titolo, la quale si esaurisce con la presentazione dell’assegno nella stanza di compensazione, dove il titolo potrebbe e dovrebbe essere esaminato dalla banca trattaria (v. anche Cass. 11.2.2008 n. 3187).
Ora è proprio questo l’addebito che deve essere mosso al Sanpaolo Imi spa – e ciò indipendentemente dalla dimostrazione di avere pagato l’assegno sbarrato ad un cliente di essa banca trattarla, argomento peraltro adottato dalla Corte di merito soltanto per rafforzare le conclusioni cui era pervenuta – quello cioè di non avere esaminato il titolo e di averlo presentato, nonostante la visibile riconoscibilità della falsificazione e la sua materiale disponibilità, nella stanza di compensazione.
E di ciò sostanzialmente la Corte di merito dà atto nella motivazione adottata.
Anche in questo caso, infatti, le caratteristiche del titolo (assegno sbarrato e non trasferibile e l’evidente contraffazione della firma del beneficiario) avrebbero dovuto imporre, quantomeno nella stanza di compensazione, un esame accurato dello stesso da parte della banca trattaria; ed anzi la sua materiale disponibilità avrebbe dovuto consigliare l’Istituto a non presentarlo neppure nella stanza di compensazione.
E, quindi, evidente che il comportamento negligente della banca trattarla ha concorso a determinare il prodursi del danno consistito nell’indebito pagamento di un assegno a soggetto non legittimato.
Ne consegue che entrambi gli istituti di credito – così come riconosciuto dalla stessa Corte di merito – siano responsabili sulla base di due distinte serie causali, entrambe produttive del danno arrecato alla società emittente.
Quanto al profilo della solidarietà, come denunciato nel primo motivo del ricorso principale Tuttolomondo srl, deve ritenersene la sua fondatezza.
Infatti, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi ed il danneggiato, sussistono tutte le condizioni necessarie perché i predetti soggetti siano corresponsabili in solido.
Infatti, sia in tema di responsabilità contrattuale, sìa extracontrattuale, se l’unico evento dannoso è imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell’obbligo di risarcimento, che le azioni o omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento (Cass. 9.11.2006 n. 23918; cass. 15.6.199 n. 5946); cass. 10.12.1996 n. 10987; cass. 4.12.1991 n. 13039).
Ciò discende, non tanto dal fatto che l’art. 2055 c.c. costituisca un principio di carattere generale estensibile anche alla responsabilità contrattuale (Cass. 16.12.2005 n. 27713; v. anche Cass. 11.2.2008 n. 3187), quanto dai principi stessi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di cause, tutte egualmente efficienti della produzione di un determinato danno, di cui l’art. 2055 c.c. è un’esplicitazione in tema di responsabilità extracontrattuale.
Pertanto, poiché il danno subito dalla società Tuttolomondo srl trova causa efficiente nell’inadempimento di entrambi gli Istituti di credito, entrambi sono responsabili solidalmente nei confronti della stessa società ricorrente del risarcimento dell’intero danno (art. 1292 c.c.).
Le conclusioni raggiunte consentono di dichiarare assorbiti tutti gli altri motivi dei ricorsi principali ed incidentali.
Ricorso incidentale condizionato Sanpaolo Imi spa nei confronti del primo motivo del ricorso Rabacchi
Con unico motivo il ricorrente incidentale condizionato denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 101, 112 e 342 cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 93 e 163 stesso codice, in relazione all’art. 360, c. 1 n. 3 cod. proc. civ..
L’assorbimento del primo motivo del ricorso Rabacchi avverso il quale il Sanpaolo Imi spa ha proposto ricorso incidentale condizionato rende irrilevante, in questa sede, il suo esame, con il conseguente assorbimento anche di questo motivo.
Conclusivamente, va accolto il primo motivo del ricorso della società Tuttolomondo srl e rigettati il terzo motivo dello stesso ricorso ed il secondo motivo del ricorso proposto da Giovanni Rabacchi; nonché i ricorsi incidentali proposti dal Sanpaolo Imi spa e dal Credito Artigiano.
Vanno dichiarati assorbiti tutti gli altri.
La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso proposto dalla società Tuttolomondo srl. Rigetta il terzo motivo dello stesso ricorso ed il secondo motivo del ricorso proposto da Giovanni Rabacchi; nonché i ricorsi incidentali proposti da San Paolo Imi e Credito Artigiano. Dichiara assorbiti tutti gli altri.
Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso il 20 gennaio 2010 in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 30 MARZO 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza n. 112 SENTENZA 04 – 07 aprile 2011 . In materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 16 del 13-4-2011

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’articolo 1, commi 3,
4, 5 6 e 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22
(Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle
risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge
23 luglio 2009, n. 99), promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano
con ricorso notificato il 23 aprile 2010, depositato in cancelleria
il 30 aprile 2010 ed iscritto al n. 70 del registro ricorsi 2010.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell’udienza pubblica dell’8 febbraio 2011 il Giudice
relatore Paolo Maddalena;
Uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la
Provincia autonoma di Bolzano e l’avvocato dello Stato Maria Letizia
Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 23 aprile 2010 e depositato il
successivo 30 aprile la Provincia Autonoma di Bolzano ha sollevato
questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 1, commi 3, 4,
5, 6 e 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto
della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse
geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23
luglio 2009, n. 99).
1.1. – Le disposizione impugnate prevedono:
(comma 3) che «Sono d’interesse nazionale le risorse
geotermiche ad alta entalpia, o quelle economicamente utilizzabili
per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all’insieme
degli impianti nell’ambito del titolo di legittimazione, tale da
assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20 MW termici,
alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi;
sono inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche
economicamente utilizzabili rinvenute in aree marine»;
(comma 4) che «fatto salvo quanto disposto ai commi 3 e 5
sono di interesse locale le risorse geotermiche a media e bassa
entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione
di un progetto geotermico, riferito all’insieme degli impianti
nell’ambito del titolo di legittimazione, di potenza inferiore a 20
MW termici ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura
convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi»;
(comma 5) che «sono piccole utilizzazioni locali le risorse
geotermiche come definite e disciplinate dall’articolo 10. Le stesse
non sono soggette alla disciplina mineraria di cui al regio decreto
29 luglio 1927, n. 1443, e all’articolo 826 del codice civile»;
(comma 6) che «le risorse geotermiche ai sensi e per gli
effetti di quanto previsto e disciplinato dal regio decreto 29 luglio
1927, n. 1443, e dall’articolo 826 del codice civile sono risorse
minerarie, dove le risorse geotermiche di interesse nazionale sono
patrimonio indisponibile dello Stato mentre quelle di interesse
locale sono patrimonio indisponibile regionale»;
(comma 7) che «le autorita’ competenti per le funzioni
amministrative, ai fini del rilascio del permesso di ricerca e delle
concessioni di coltivazione, comprese le funzioni di vigilanza
sull’applicazione delle norme di polizia mineraria, riguardanti le
risorse geotermiche d’interesse nazionale e locale sono le regioni o
enti da esse delegati, nel cui territorio sono rinvenute o il
Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si
avvale, per l’istruttoria e per il controllo sull’esercizio delle
attivita’, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, della Direzione generale per le risorse minerarie ed
energetiche – Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi di cui
all’articolo 40 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive
modifiche, alla cui denominazione sono aggiunte le parole «e le
georisorse», di seguito denominato UNMIG, nel caso di risorse
geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale italiana».
2. – La Provincia ricorrente sostiene che le disposizioni
impugnate violerebbero l’articolo 8, n. 14, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del
testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige), posto che la disciplina delle
risorse geotermiche rientrerebbe "pacificamente" (viene richiamata
sul punto la sentenza n. 65 del 2001 della Corte costituzionale)
nella propria competenza legislativa primaria in materia di miniere,
comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere.
La difesa provinciale afferma, inoltre, che, secondo la sentenza
n. 165 del 2007 della Corte costituzionale, la particolare forma di
autonomia espressa dalle norme del Titolo V della parte Seconda della
Costituzione in favore delle Regioni ad autonomia ordinaria in punto
di miniere troverebbe applicazione anche alle Regioni a statuto
speciale.
La ricorrente sostiene, poi, che le disposizioni impugnate si
porrebbero in contrasto anche con l’art. 107 dello Statuto speciale,
dato che il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978,
n. 1017 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della
produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati),
ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di energia), hanno trasferito alle
Province autonome le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato
in materia di cave e torbiere e di attivita’ di ricerca, produzione,
stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione dell’energia.
La Provincia autonoma di Bolzano sostiene, ancora, che le
disposizioni impugnate si porrebbero in contrasto con l’art. 105
dello Statuto speciale, nonche’ con il decreto legislativo 16 marzo
1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi
statali e leggi regionali e provinciali, nonche’ la potesta’ statale
di indirizzo e coordinamento), posto che "impingono" in una materia
gia’ disciplinata da fonti provinciali. La difesa della ricorrente
richiama, in particolare, le leggi della Provincia autonoma di
Bolzano 8 novembre 1974, n. 18 (Provvidenze per lo sviluppo delle
ricerche minerarie e per la migliore utilizzazione del porfido,
marmo, pietre ornamentali e delle risorse idrotermali ed
idrominerali), 10 novembre 1978, n. 67 (Disciplina della prospezione,
ricerca e concessione delle sostanze minerarie), 19 febbraio 1993, n.
4 (Nuove norme in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), 18
giugno 2002, n. 8 (Disposizioni sulle acque) e 30 settembre 2005, n.
7 (Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti
elettrici).
2.1. – La Provincia autonoma di Bolzano, dopo avere ricordato la
perdurante vigenza del principio del parallelismo fra funzioni
legislative ed amministrative aventi fondamento nello Statuto
speciale, sostiene che l’art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 22 del 2010
violerebbe anche gli artt. 8, n. 14, e 16 dello Statuto speciale, in
quanto detterebbe una espressa disposizione sul riparto delle
competenze amministrative in materia di risorse geotermiche,
pretermettendo in radice le funzioni amministrative provinciali in
materia di miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e
torbiere.
2.2. – La Provincia autonoma di Bolzano sostiene, infine, che
l’art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 22 del 2010, nella parte in cui
prevede che le risorse geotermiche di interesse nazionale sono
patrimonio indisponibile dello Stato, mentre quelle di interesse
locale rientrano nel patrimonio indisponibile della Regione,
violerebbe l’art. 68 dello Statuto speciale, per il quale le
Province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro
competenza, succedono, nell’ambito del proprio territorio, nei beni e
nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello
Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della Regione,
esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi
di carattere nazionale e a materie di competenza regionale, nonche’
le norme di attuazione statutaria dettate dal decreto del Presidente
della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di
trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni
demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione) e dal decreto
legislativo 21 dicembre 1998, n. 495 (Norme di attuazione dello
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche
ed integrazioni al D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, in materia di
trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni
demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), che avrebbero
trasferito alla Provincia autonoma di Bolzano tutti i beni demaniali
e patrimoniali dello Stato e della Regione presenti sul territorio
provinciale.
Secondo la difesa provinciale l’art. 1, comma 6, del decreto
legislativo n. 22 del 2010 violerebbe, pertanto, l’art. 68 dello
Statuto speciale, concretando cosi’ una evidente violazione dell’art.
119 Cost., posto che la titolarita’ della funzione legislativa in
materia di miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e
torbiere, comporterebbe in via diretta la riconducibilita’ al
patrimonio provinciale dei correlati beni e diritti demaniali e
patrimoniali di natura immobiliare originariamente di pertinenza
statale e regionale.
3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri si e’ costituito,
tramite l’Avvocatura generale dello Stato, con una memoria nella
quale sostiene l’infondatezza delle questioni proposte nel ricorso.
3.1. – In via preliminare la difesa erariale ricorda che la
materia delle risorse geotermiche, gia’ disciplinata dalla legge 29
luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare
la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), nel generale
contesto della disciplina delle miniere, ha poi trovato una specifica
e differente regolamentazione da parte della legge 9 dicembre 1986,
n. 896 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse
geotermiche), e sostiene che cio’ sarebbe avvenuto, analogamente a
quanto avvenuto in ordine agli idrocarburi (anch’essi inizialmente
inclusi nella legge mineraria e, successivamente, oggetto di una
disciplina autonoma), in ragione della specificita’ e particolarita’
della tipologia dei bisogni da soddisfare mediante l’utilizzazione
delle risorse e, pertanto, in ragione della sua valenza quale fonte
energetica. Questa tesi sarebbe comprovata dall’inclusione delle
risorse geotermiche tra le fonti rinnovabili di energia da parte
della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano
energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia), nell’ambito delle definizione di un piano energetico
nazionale.
La difesa erariale afferma, poi, che la riforma della materia
recata dall’impugnato d.lgs. n. 22 del 2010 sarebbe stata originata
dalla necessita’ di adeguare al principio della concorrenza la
precedente disciplina, che era stata oggetto di segnalazione, ai
sensi dell’art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato), da parte dell’Autorita’
garante della concorrenza e del mercato, per il riconoscimento di
alcuni diritti di esclusiva ad Enel s.p.a., per la preferenza
accordata ad Enel s.p.a. ed Eni s.p.a. nell’assegnazione dei permessi
di ricerca e nelle concessioni di coltivazione, nonche’ per la durata
e la prorogabilita’ delle concessioni stesse.
3.2. – Cio’ premesso, in via generale, il Presidente del
Consiglio dei ministri sostiene l’infondatezza delle questioni
proposte sull’assunto che la disciplina delle risorse geotermiche
sarebbe riconducibile non a quella delle miniere, di cui all’art. 8,
n. 14, dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto-Adige,
bensi’ a quella concorrente della produzione dell’energia, di cui
all’art. 117, terzo comma, Cost.
La difesa erariale richiama, sul punto, la sentenza n. 689 del
1988 della Corte costituzionale, che ha ritenuto che «lo sfruttamento
dei fluidi provenienti dal sottosuolo per scopi energetici» rientra
«nel novero delle risorse energetiche, la cui competenza, sotto ogni
altro aspetto e’ rimasta riservata allo Stato».
L’Avvocatura dello Stato esclude, poi, che dalla sentenza n. 65
del 2001 della Corte costituzionale possa desumersi, come invece
sostenuto dalla ricorrente, la inclusione delle risorse geotermiche
nella categoria delle miniere, dato che in questa pronuncia la Corte,
pur differenziando entrambe queste due categorie di beni dalle acque
minerali e termali, le considererebbe comunque come separate e
distinte.
3.3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene, infine,
che le disposizioni impugnate avrebbero un contenuto complesso in
quanto, oltre a disciplinare la materia della produzione
dell’energia, inciderebbero anche su altre materie rientranti nella
competenza esclusiva dello Stato ed, in particolare, sulle materie
della tutela della concorrenza e della tutela dell’ambiente. Il
d.lgs. n. 22 del 2010, infatti, perseguirebbe e fisserebbe, da un
lato, una disciplina a tutela della concorrenza, dettando specifiche
disposizioni che assicurino il confronto competitivo nel rilascio dei
permessi di ricerca e delle concessioni di sfruttamento, dall’altro,
livelli adeguati e non riducibili di tutela su un bene, le risorse
geotermiche, che esprimerebbe una multifunzionalita’ ambientale,
oltre ad una funzione economico-produttiva.
4. – In prossimita’ dell’udienza pubblica, la Provincia autonoma
di Bolzano ha depositato una memoria, nella quale, oltre a ribadire
le argomentazioni poste a base del ricorso, rileva che e’ lo stesso
art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 22 del 2010 a definire le risorse
geotermiche quali risorse minerarie.
La Provincia autonoma di Bolzano lamenta, inoltre, che le
disposizioni impugnate violerebbero anche gli articoli 3 e 76 della
Costituzione, dato che il decreto legislativo sarebbe stato adottato
individualmente dal Governo e senza confronto con la Provincia
ricorrente nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nonostante una espressa
previsione delle legge di delega (art. 27, comma 28, della legge 23
luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e
l’internazionalizzazione delle imprese, nonche’ in materia di
energia»), richiedesse esplicitamente un’intesa tra il Governo e la
Conferenza stessa.

Considerato in diritto

1. – La Provincia autonoma di Bolzano solleva questione di
legittimita’ costituzionale dell’articolo 1, commi 3, 4, 5, 6 e 7,
del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della
normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse
geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23
luglio 2009, n. 99), che disciplina le risorse geotermiche, assegna
al patrimonio indisponibile dello Stato le risorse geotermiche di
interesse nazionale ed al patrimonio indisponibile regionale quelle
di interesse locale ed individua nelle Regioni o enti da esse
delegati le autorita’ competenti per le funzioni amministrative
riguardanti le risorse geotermiche d’interesse nazionale e locale,
mentre individua organi statali come competenti nel caso di risorse
geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale italiana.
1.1. – Per la ricorrente queste disposizioni violerebbero:
a) l’art. 8, n. 14, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), posto che la disciplina delle risorse
geotermiche rientrerebbe "pacificamente" (viene richiamata sul punto
la sentenza n. 65 del 2001 della Corte costituzionale) nella propria
competenza legislativa primaria in materia di miniere, comprese le
acque minerali e termali, cave e torbiere;
b) l’art. 107 dello Statuto speciale, dato che il decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di
attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige
in materia di artigianato, incremento della produzione industriale,
cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), ed il decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige
in materia di energia), hanno trasferito alle Province autonome le
attribuzioni delle amministrazioni dello Stato in materia di cave e
torbiere e di attivita’ di ricerca, produzione, stoccaggio,
conservazione, trasporto e distribuzione dell’energia;
c) l’art. 105 dello Statuto speciale nonche’ il decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti
legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche’ la
potesta’ statale di indirizzo e coordinamento), posto che "impingono"
in una materia gia’ disciplinata da fonti provinciali.
1.2 – L’art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 22 del 2010, che individua
nelle Regioni o enti da esse delegati le autorita’ competenti per le
funzioni amministrative riguardanti le risorse geotermiche
d’interesse nazionale e locale, mentre assegna ad organi statali la
competenza nel caso di risorse geotermiche rinvenute nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale italiana, inoltre,
violerebbe gli artt. 8, n. 14, e 16 dello Statuto speciale, in quanto
detterebbe una espressa disposizione sul riparto delle competenze
amministrative in materia di risorse geotermiche, pretermettendo in
radice le funzioni amministrative provinciali in materia di miniere,
comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere.
1.3. – L’art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 22 del 2010, nella parte
in cui prevede che le risorse geotermiche di interesse nazionale sono
patrimonio indisponibile dello Stato, mentre quelle di interesse
locale rientrano nel patrimonio indisponibile della Regione, infine,
violerebbe l’art. 68 dello Statuto speciale e l’art. 119 Cost., in
quanto le Province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite
alla loro competenza, succedono, nell’ambito del proprio territorio,
nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare
dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della
Regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a
servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale, e
le norme di attuazione statutaria dettate dal decreto del Presidente
della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di
trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni
demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), e dal decreto
legislativo 21 dicembre 1998, n. 495 (Norme di attuazione dello
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche
ed integrazioni al D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, in materia di
trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni
demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), avrebbero
trasferito alla Provincia autonoma di Bolzano tutti i beni demaniali
e patrimoniali dello Stato e della Regione presenti sul territorio
provinciale.
2. – Deve preliminarmente essere dichiarata inammissibile
l’ulteriore questione di legittimita’ costituzionale proposta dalla
Provincia autonoma di Bolzano nella memoria depositata in prossimita’
dell’udienza pubblica, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost.,
sull’assunto che il decreto legislativo sarebbe stato adottato dal
Governo senza confronto con la Provincia ricorrente nell’ambito della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome, nonostante una espressa previsione delle legge di
delega (art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante
«Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle
imprese, nonche’ in materia di energia»), richiedesse esplicitamente
un’intesa tra il Governo e la Conferenza stessa.
La questione e’ inammissibile, non potendo estendersi il thema
decidendum quale fissato dal ricorso introduttivo, una volta decorso
il termine decadenziale di giorni sessanta dalla pubblicazione della
disposizione normativa impugnata.
3. – Prima di entrare nel merito delle questioni, e’ utile
precisare che, in origine, le risorse geotermiche avevano una
disciplina del tutto identica a quella prevista per le miniere.
Infatti, l’art. 1, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme
di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la
coltivazione delle miniere nel Regno), disponeva che «La ricerca e la
coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo,
industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o conduzione
fisica, sono regolate dalla presente legge».
Secondo questa disposizione, le risorse geotermiche erano
pertanto assimilate alle miniere ed erano considerate beni giuridici
di carattere economico – produttivo rientranti nel patrimonio
indisponibile dello Stato. Piu’ precisamente erano qualificabili beni
originariamente e necessariamente appartenenti all’intera
collettivita’ nazionale.
Il sopravvenire dell’emergenza ambientale ha indotto il
legislatore statale a distinguere le risorse geotermiche dalle altre
risorse minerarie giacenti nel sottosuolo, provvedendo all’emanazione
di una disciplina speciale, della quale fa menzione anche il codice
dell’ambiente, precisando, all’art. 144, comma 5, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che
«le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da
norme specifiche, nel rispetto del riparto delle competenze
costituzionalmente determinate».
Detta nuova disciplina e’ costituita: a) da un insieme di norme
contenute nella legge 9 dicembre 1986, n. 896 (Disciplina della
ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche), nonche’ dal
suo regolamento di attuazione, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 (Approvazione del
regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896), che,
all’art. 10, prevede, per la ricerca delle risorse geotermiche, una
procedura ante litteram analoga a quella che sarebbe stata la
valutazione di impatto ambientale; dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10
(Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di
uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia), la quale, all’art. 3, inserisce
tra le fonti rinnovabili di energia le risorse geotermiche; b) dal
d.lgs. n. 22 del 2010, oggetto del presente giudizio, che ha
successivamente disciplinato la materia; c) ed infine dall’art. 34
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59), che ha delegato alle Regioni le funzioni amministrative relative
alla ricerca ed alla coltivazione delle risorse geotermiche.
Alla luce di quanto sinora esposto, puo’ dunque affermarsi che le
"risorse geotermiche" costituiscono un bene giuridico
multifunzionale, per le diverse utilita’ che esse esprimono: quella
economica, relativa alla produzione di energia, e quella ambientale
conseguente al fatto che esse costituiscono una fonte di energia
rinnovabile e, quindi, compatibile con la tutela dell’ambiente.
Energia e ambiente, in queste disposizioni, non sono piu’ termini
antitetici, ma conciliabili tra loro. Le risorse geotermiche,
infatti, sono, contemporaneamente, un bene giuridico
economico-produttivo ed un bene ambientale (sentenze n. 1 del 2010,
n. 225 del 2009 e n. 105 del 2008).
Le richiamate disposizioni del d.lgs n. 22 del 2010, le quali
hanno ad oggetto la gestione e l’utilizzazione delle risorse
geotermiche, disciplinandone la ricerca, la coltivazione ed il loro
inserimento nel piano energetico nazionale, si innestano nel quadro
di una vera e propria rivoluzione della politica energetica, che
finora ha visto nella combustione del carburante, e quindi in un
fenomeno altamente inquinante, il principale strumento per la
produzione di energia. Di conseguenza, esse hanno certamente il
valore di una "riforma economico-sociale" di rilevanti importanza e,
indipendentemente dal problema delle situazioni dominicali, debbono
essere osservate anche dalle Regioni a statuto speciale e dalle
Province autonome, titolari di competenze primarie in tema di
"miniere".
Dette disposizioni, inoltre, che perseguono l’unica ratio di
ottenere energia rinnovabile e senza inquinamento, derivano
dall’esercizio da parte dello Stato delle competenze esclusive in
materia ambientale, in necessario concorso con le competenze in
materia di energia, sicche’, anche sotto questo profilo, esse sono in
grado di imporsi all’osservanza da parte delle Province autonome, le
quali sono sprovviste di competenze legislative primarie in materia
di tutela dell’ambiente.
4. – Circa le questioni di legittimita’ costituzionale dei commi
3, 4 e 5, dell’art. 1 del d.lgs n. 22 del 2010, occorre innanzitutto
ricordare che queste devono essere risolte tenendo presente che le
disposizioni statali (r.d. n. 1443 del 1927) vigenti al momento della
promulgazione dello Statuto speciale (legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 5), riconducevano le risorse geotermiche alla
materia delle miniere. Scelta, come visto, confermata anche dalla
disciplina statale successiva e dalla stessa disposizione censurata
(art. 1, comma 6).
Da cio’ non discende, tuttavia, la fondatezza delle questioni di
legittimita’ costituzionale all’esame della Corte.
Al riguardo occorre osservare che gli impugnati commi 3, 4 e 5
dell’art. 1 del d. lgs. n. 22 del 2010 sono strumentali al
perseguimento delle finalita’ enunciate nel precedente comma 1, nel
quale si legge che «la ricerca e la coltivazione a scopi energetici
delle risorse geotermiche effettuate nel territorio dello Stato, nel
mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana […]
sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilita’ e
sottoposti a regimi abilitativi ai sensi del presente decreto».
E’ proprio al fine di rendere effettivo il perseguimento di
quelle finalita’ di pubblico interesse e di pubblica utilita’ sopra
citate, che gli impugnati commi 3, 4 e 5 procedono ad una
classificazione delle risorse geotermiche secondo il loro tasso di
entalpia, cioe’ di potenza energetica, stabilendo: che le risorse
geotermiche ad alta entalpia «sono di interesse nazionale», cioe’
producono utilita’ pubblica per l’intero territorio nazionale; che
quelle a media e bassa entalpia «sono di interesse locale» (recte
regionale o provinciale), soddisfano cioe’ un interesse pubblico
limitato ai residenti in una data Regione o Provincia; e che le
risorse definite «piccole utilizzazioni locali» soddisfano un
interesse puramente locale e sono sottoposte alla disciplina
semplificata di cui all’art. 10 dello stesso decreto.
In sostanza le risorse geotermiche, considerate nel loro valore
energetico e nel loro valore ambientale, sono ritenute «di pubblico
interesse e di pubblica utilita’» solo entro una determinata soglia
di potenza energetica e sono, conseguentemente, divise in due
categorie: l’una, relativa alle risorse ad alta entalpia, di
«interesse nazionale», l’altra, relativa alle risorse a media e bassa
entalpia, di «interesse regionale o provinciale».
Si e’, dunque, di fronte ad un principio fondamentale di riforma
economico-sociale, che la Provincia autonoma di Bolzano e’ tenuta
anch’essa a rispettare, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto di
autonomia.
Le questioni di legittimita’ costituzionale, in proposito
avanzate dalla Provincia autonoma di Bolzano, devono, di conseguenza,
essere dichiarate non fondate.
5. – Diverso discorso e’ da fare in relazione alle questioni
sollevate in riferimento al comma 6, dell’art. 1, del d.lgs. n. 22
del 2010, secondo il quale «le risorse geotermiche, ai sensi e per
gli effetti di quanto previsto e disciplinato dal regio decreto 29
luglio 1927, n. 1443, e dall’art. 826 del codice civile, sono risorse
minerarie dove le risorse geotermiche di interesse nazionale sono
patrimonio indisponibile dello Stato, mentre quelle di interesse
locale, sono patrimonio indisponibile regionale».
In questa disposizione si afferma, in sostanza, che, in
conformita’ all’art. 43 Cost. (secondo il quale «la legge puo’
riservare originariamente […] fonti di energia […] di preminente
interesse generale»), le risorse geotermiche sono beni comuni e,
ferma tale natura, la legge provvede, ai sensi degli artt. 117, terzo
comma, e 119 Cost., ad attribuire le stesse al patrimonio statale o
regionale.
Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Bolzano, si deve
peraltro tener presente che la stessa ha una competenza legislativa
primaria in materia di miniere (e quindi di risorse geotermiche) e
che l’art. 68 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
prevede che «le province, in corrispondenza delle nuove materie
attribuite alla loro competenza, succedono, nell’ambito del proprio
territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura
immobiliare dello Stato e nei beni e nei diritti demaniali della
regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a
servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale».
Va inoltre ricordato che, in attuazione di tale previsione, l’art. 4
delle Norme di attuazione dello Statuto, approvate con d.P.R. n. 115
del 1973, annovera le "miniere" tra i beni e diritti demaniali
trasferiti alla Provincia autonoma di Bolzano.
Qui la contraddizione delle norme statali di riforma
economico-sociale con le disposizioni statutarie e’ evidente.
Sennonche’ occorre tener presente che le disposizioni statutarie,
come sopra si e’ accennato, concernono soltanto l’aspetto
patrimoniale delle risorse geotermiche e non quello ambientale,
sicche’ il contrasto delle norme statali con quelle statutarie
riguarda soltanto l’appartenenza del bene e non le utilita’
ambientali che le risorse geotermiche esprimono (sentenze n. 1 del
2010, n. 225 del 2009 e n. 105 del 2008).
Ne consegue che, nel vigente quadro ordinamentale, la Provincia
di Bolzano e’ tenuta ad osservare le norme statali costituenti
riforme economico-sociali per quegli aspetti che riguardano la
gestione e la migliore utilizzazione delle risorse geotermiche, siano
esse di alta, media o bassa entalpia, mentre mantiene tutti i suoi
diritti per quanto concerne gli aspetti economici. In altre termini,
spettano alla Provincia i canoni relativi ai permessi di ricerca ed
alle concessioni delle risorse geotermiche.
Se ne deve concludere che il comma 6 dell’art. 1 del d.lgs n. 22
del 2010, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella
parte in cui non prevede che la disposizione relativa
all’appartenenza delle risorse geotermiche ad alta entalpia al
patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alla Provincia di
Bolzano.
La conclusione appena enunciata deve estendersi anche alla
Provincia autonoma di Trento, in base alla giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui la dichiarazione di illegittimita’ costituzionale
di una norma statale, a seguito del ricorso di una Provincia
autonoma, qualora sia basata sulla violazione del sistema statutario
della Regione Trentino-Alto Adige, deve estendere la sua efficacia
anche all’altra (ex plurimis, sentenza n. 133 del 2010).
6. – Le questioni proposte in riferimento al comma 7 dell’art. 1
del d.lgs. n. 22 del 2010 sono, invece, non fondate.
La disposizione impugnata, infatti, conferisce, in base al
principio di sussidiarieta’, le funzioni amministrative in tema di
ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche alle Regioni, e,
quindi, anche alla Provincia autonoma di Bolzano, e non risulta,
pertanto, in alcun modo lesiva, delle attribuzioni costituzionali
della ricorrente. Come, d’altronde, non lesiva risulta essere la
attribuzione ad organi statali delle funzioni amministrative
riguardanti le risorse geotermiche rinvenute nel mare aperto e nella
piattaforma continentale italiana, posto che si tratta di ambiti di
territorio sottratti alla competenza regionale e ricadenti
pacificamente in quella dello Stato.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 6,
del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della
normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse
geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23
luglio 2009, n. 99), nella parte in cui non prevede che la
disposizione relativa all’appartenenza delle risorse geotermiche ad
alta entalpia al patrimonio indisponibile dello Stato non si applica
alle Province autonome di Trento e di Bolzano;
Dichiara non fondate le questioni di legittimita’ costituzionale
dell’articolo 1, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 22 del 2010,
sollevate, in riferimento agli articoli 8, n. 14, 105 e 107 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione al
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della
produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati)
ed al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di energia), nonche’ in relazione al
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto
tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche’
la potesta’ statale di indirizzo e coordinamento), dalla Provincia
autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara non fondate le questioni di legittimita’ costituzionale
dell’art. 1, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2010
sollevate, in riferimento agli artt. 8, n. 14, 16, 105 e 107 del
d.P.R. n. 670 del 1972, in relazione al decreto del Presidente della
Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle
province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e
patrimoniali dello Stato e della Regione), al d.P.R. n. 235 del 1977,
al d.P.R. n. 1017 del 1978, nonche’ in relazione al decreto
legislativo n. 266 del 1992, dalla Provincia autonoma di Bolzano, con
il ricorso indicato in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.

Il Presidente: De Siervo

Il redattore: Maddalena

Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 7 aprile 2011

Il Direttore della cancelleria: Melatti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.