T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 15-11-2011, n. 8895

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale la Questura di Pavia gli ha negato il rilascio del primo permesso di soggiorno in seguito ad emersione legalizzazione ex L. 102/09.

Il procedimento di emersione si era concluso regolarmente dinanzi allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Pavia, avendo il ricorrente sottoscritto il contratto di soggiorno con il suo datore di lavoro.

Il provvedimento di rigetto della sua istanza di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato è motivato con riferimento alla condanna subita dal ricorrente per il reato previsto dall’art. 14 comma 5 ter del D.Lgs. 286/98, ritenuta dall’Amministrazione ostativa alla

legalizzazione del lavoro irregolare.

Sulla questione della ostatività della condanna per il reato previsto dall’art. 14 comma 5 ter del D.Lgs. 286/98 alla regolarizzazione si erano registrati diversi orientamenti della giurisprudenza

amministrativa, cosicché la questione era stata rimessa all’Adunanza Plenaria.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con decisione n. 8 del 10 maggio 2011, ha affermato che, in conformità a quanto affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza 28 aprile 2011, in causa C61/11, dovesse ritenersi immediatamente applicabile anche nel territorio italiano la direttiva 2008/115, posto che era inutilmente decorso il termine fissato per il recepimento da parte dello Stato italiano e che le disposizioni di cui agli art. 15 e 16 si presentavano sufficientemente precise ed incondizionate.

Pertanto, la Plenaria ha ritenuto, sempre secondo quanto statuito dalla Corte di Giustizia con la citata sentenza, che la direttiva 2008/115 dovesse essere interpretata nel senso che essa osta ad una

normativa di uno Stato membro, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo.

Poiché la disciplina italiana in tema di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari condannati prevedeva, all’art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, il reato di violazione dell’ordine

del questore di lasciare il territorio dello Stato, punito con una pena edittale fino a quattro anni di reclusione e per il quale era previsto l’arresto obbligatorio, tale normativa doveva ritenersi non

più compatibile con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio di cui alla direttiva 2008/115/CE.

Ed infatti, il legislatore (articolo 3, comma 1, lettera d), numero 5), del D.L. 23 giugno 2011, n. 89) ha immediatamente modificato la norma prevedendo ora che "La violazione dell’ordine di cui al comma 5bis è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell’articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all’articolo 14ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l’espulsione è stata disposta in base all’articolo 13, comma 5."

La procedura prevede quindi l’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all’ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5bis dell’art. 14 T.U. immigrazione nonché il ricorso all’accompagnamento alla frontiera.

In conclusione, l’entrata in vigore della normativa comunitaria ha prodotto l’abolizione del reato previsto dalla disposizione sopra citata e oggi abrogata, con efficacia retroattiva ai sensi dell’art. 2

del codice penale. Tale retroattività, come ha spiegato sempre la Plenaria, non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato, in quanto il principio del tempus regit actum esplica la propria efficacia allorché il rapporto cui l’atto inerisce sia irretrattabilmente definito, e, conseguentemente, diventi insensibile ai successivi mutamenti della legge.

Il ricorso quindi è fondato, in quanto l’abolitio criminis riverbera i suoi effetti sul provvedimento amministrativo impugnato, che deve essere pertanto annullato.

Quanto alle spese di lite, ritiene il collegio che sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-05-2012, n. 6944 Retribuzione

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Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Roma L.G. conveniva in giudizio l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui era dipendente, chiedendone la condanna al computo, nell’indennità di anzianità e nel TFR, dei compensi corrisposti per lavoro straordinario continuativo.

La Corte di Appello di Roma, accoglieva la domanda e condannava il Poligrafico al pagamento della differenza tra quanto spettante per indennità di anzianità e TFR con l’inclusione di detti compensi, ivi compresi quelli successivi all’entrata in vigore del CCNL del 1992, e quanto già percepito.

La Corte territoriale poneva a base del decisum il rilievo fondante che la contrattazione collettiva aveva recepito, quanto al TFR, una nozione onnicomprensiva della retribuzione.

Avverso questa sentenza l’Istituto in epigrafe ricorre in cassazione con due motivi.

Il lavoratore resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo l’Istituto in epigrafe, deducendo errata interpretazione del CCNL anche in violazione dell’art. 2120 c.c. in correlazione all’art. 1362 c.c. sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, dopo l’entrata in vigore del CCNL del 1992 è da escludersi la computabilità dello straordinario nel TFR, stante la volontà delle parti espressa in sede di esercizio di autonomia collettiva consentita dall’art. 2120 c.c..

Infatti l’aggiunta nella clausola contrattuale (art. 21, "nomenclatura") del 1992 e del 1996 delle parole "nell’orario normale", rispetto all’identica formulazione della clausola del C.C.N.L. de 1989, che tali parole non conteneva, manifesterebbe l’intento dei contraenti di escludere l’incidenza di quanto percepito fuori dall’orario normale nel calcolo del TFR. Con il secondo motivo si lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto conto del verbale di interpretazione autentica del 2004, con cui le parti stipulanti il CCNL del 1992 si davano atto che la quota di TFR successiva all’entrata in vigore di quel contratto non era comprensiva dei compensi per lavoro straordinario.

Il ricorso merita accoglimento.

E’ stato infatti già deciso ( Cass. n. 365 del 13/01/2010) interpretando direttamente il CCNL del 1992 ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 3 che In tema di determinazione del trattamento di fine rapporto, il principio secondo il quale la base di calcolo va di regola determinata in relazione al principio della onnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 2120 cod. civ., nel testo novellato dalla L. n. 297 del 1982, è derogabile dalla contrattazione collettiva, che può limitare la base di calcolo anche con modalità indirette, purchè la volontà risulti chiara pur senza l’utilizzazione di formule speciale od espressamente derogatorie. Ne consegue che, con riferimento al personale dipendente delle aziende grafiche e affini e delle aziende editoriali (nella specie, dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), a partire dal c.c.n.l. del 1 novembre 1992, la quota annuale di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 1 per il calcolo del trattamento di fine rapporto concerne la retribuzione indicata, con definizione non onnicomprensiva, nell’art. 21 del c.c.n.l medesimo sulla nomenclatura, ossia quella "complessivamente percepita dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa, nell’orario normale", con esclusione dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario.

A tale orientamento la Corte intende dare continuità, il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che provvederà ai necessari conteggi, detraendo, da quanto già determinato, le differenze per TFR relative al periodo successivo all’entrata in vigore del CCNL del 1992.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. VI – 1, Sent., 01-06-2012, n. 8914 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Con decreto in data 17 novembre 2010, la Corte d’appello di Torino ha rigettato la domanda di equa riparazione proposta da Z. A. ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, sul rilievo che la durata del procedimento penale, cui si riferiva l’istanza, a partire dal 22 gennaio 2007 (data della notificazione di decreto di perquisizione e di informazione di garanzia, nonchè di ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari) fino al 23 aprile 2009 (data in cui il GIP aveva emesso ordinanza di archiviazione), risulta pari a due anni e tre mesi, e quindi non può considerarsi irragionevole.

Per la cassazione del decreto della Corte d’appello lo Z. ha proposto ricorso, con atto notificato il 26 gennaio 2011, sulla base di due motivi.

L’Amministrazione ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Il collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, commi 1 e 2 e dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3. Avrebbe errato la Corte territoriale a considerare del tutto irrilevante il periodo trascorso prima che l’indagato venisse a conoscenza della pendenza del procedimento, omettendo quindi di tenere conto del fatto che il ricorrente venne iscritto come indagato nel registro delle notizie di reato già nel 2005 e che nell’ottobre 2005 vennero disposte intercettazioni telefoniche. Inoltre erronea sarebbe l’affermazione secondo cui il termine di ragionevole durata del processo penale non avrebbe nulla a che vedere con quello di durata massima delle indagini del pubblico ministero. E’ lo stesso codice di procedura penale, infatti, a prevedere dei limiti cronologici per la fase delle indagini preliminari, e questi debbono essere considerati e valutati ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2.

Il secondo mezzo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

I motivi – i quali possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione – sono infondati.

E’ esatto che in tema di equa riparazione, la nozione di causa, o di processo, considerata dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cui ha riguardo la L. n. 89 del 2001, art. 2, s’identifica con qualsiasi procedimento si svolga dinanzi agli organi pubblici di giustizia per l’affermazione o la negazione di una posizione giuridica di diritto o di soggezione facente capo a chi il processo promuova o subisca, in tale novero comprendendosi anche quello relativo alla fase delle indagini che precedono il vero e proprio esercizio dell’azione penale, la quale perciò, ove irragionevolmente si sia protratta nel tempo, ben può assumere rilievo ai fini dell’equa riparazione (tra le tante, Cass., Sez. 1^, 15 settembre 2005, n. 18266). Sennonchè, occorre considerare che il dies a quo in relazione al quale valutare la durata del procedimento decorre dal momento in cui l’indagato ha conoscenza diretta dell’esistenza di un procedimento penale nei suoi confronti (Cass., Sez. 1^, 8 novembre 2010, n. 22682; Cass., Sez. 1^, 27 ottobre 2011, n. 22461). Nella valutazione della durata del processo penale si deve tener conto, cioè, della fase delle indagini preliminari solo dal momento in cui l’indagato abbia avuto concreta notizia della pendenza del procedimento nei suoi confronti: pertanto, in mancanza di altri elementi, qualora l’indagato sia stato raggiunto da notifica di decreto di perquisizione e di informazione di garanzia e, contestualmente, da ordinanza cautelare nella fase delle indagini preliminari, è dalla data di detta notifica e di esecuzione di tale provvedimento che la pendenza del procedimento deve ritenersi conosciuta (Cass., Sez. 1^, 20 settembre 2010, n. 19870).

E nella specie a tale principio si è attenuta la Corte territoriale, giudicando irrilevante ai fini del computo della durata irragionevole il periodo delle indagini anteriore alla notifica del decreto di perquisizione e all’esecuzione dell’ordinanza cautelare, perchè non conosciute dall’indagato.

Cade, pertanto, la premessa dalla quale muove il ricorso, che invece vorrebbe vedere computato e calcolato l’intero periodo di durata delle indagini preliminari, anche anteriore al momento in cui l’indagato ne ha avuto concreta conoscenza.

Per il resto, nel considerare congrua la durata di due anni e tre mesi, la Corte del merito neppure si è discostata dai parametri tendenzialmente fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (tre anni per il giudizio che si svolge in un unico grado: Cass., Sez. 1^, 5 dicembre 2011, n. 25955), a-vendo il decreto impugnato evidentemente effettuato una valu-tazione ancorata alla ordinaria complessità delle indagini, relative a reati contro la pubblica amministrazione.

Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta, il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dall’Amministrazione controricorrente, che liquida in complessivi Euro 565 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-06-2012, n. 10823

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 102/29/07, depositata il 31.10.2007, la CTR del Lazio ha rigettato l’appello della MG Advertising S.r.l. nei confronti del Comune di Roma avverso le cartelle di pagamento relative ad imposta sulla pubblicità per gli anni 1997 e 1998. I giudici d’appello, per quanto ancora interessa, hanno considerato che: l) le doglianze relative alle cartelle non potevano esser valutate, non essendo stato evocato in giudizio il concessionario, unico soggetto dotato di legittimazione passiva; 2) non esisteva l’eccepita decadenza avendo il Comune formato e reso esecutivo il ruolo ben prima dello spirare del termine sancito dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 9, comma 5 vigente ratione temporis; 3) l’invocata riscossione frazionata del tributo non era applicabile nè in virtù del disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, relativo, solo, alle imposte sui redditi, nè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, relativo all’esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie.

La Società ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, in base a sette motivi, cui ha resistito il Comune di Roma, con controricorso. Depositata la relazione ex art. 380 bis c.p.c., la causa, su istanza congiunta delle parti, è stata rinviata a nuovo ruolo per consentire la definizione della procedura conciliativa. La Società ha, infine, depositato memoria ex art. 378 c.p.c., con allegata documentazione.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente, va rilevata l’inammissibilità del deposito dei documenti allegati alla memoria: non solo, infatti, non risultano osservate le forme prescritte dall’art. 372 c.p.c., comma 2 (ed il Comune non è intervenuto in udienza, cfr., in proposito, Cass. SU n. 450 del 2000, n. 529 del 2003; n. 14657 del 2009), ma i documenti non valgono, neppure in tesi, a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso per l’intervenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata per l’anno 1998, trattandosi delle sole domande di definizione di lite pendente, sulle quali l’Ufficio non ha deliberato, nè tale carenza può esser supplita in questa sede, dovendo la correttezza dei versamenti e la veridicità dei dati esser valutata dai "competenti Uffici dell’Amministrazione Comunale", in base alla Delib. CC di Roma n. 31 del 2009, art. 7, ed il buon esito della procedura constare, giusta il precedente art. 5, da un atto di rinuncia alla prosecuzione del giudizio, debitamente sottoscritto dalla controparte per accettazione della richiesta di compensazione delle spese, e, cioè, mediante la presentazione di un atto proveniente dalle parti a ciò legittimate.

2.2.a Col primo motivo, la ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 11 e 12, deducendo che il dirigente del Servizio Affissioni e Pubblicità del Comune non aveva nè il potere di rappresentare l’ente locale nè di proporre l’appello. 2.b. Col secondo motivo, denunciando vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la ricorrente afferma che la sentenza impugnata non si è pronunciata circa l’eccepita carenza di indicazione degli elementi essenziali della cartella opposta, tali da renderla illegittima, e formula, in conclusione il seguente quesito: "l’omessa indicazione della data di formazione e consegna del ruolo rende la cartella di pagamento illegittima per violazione dell’art. 24 Cost. come recepito dai principi dello Statuto dei diritti del contribuente?". 2.c. Col terzo motivo, la ricorrente deduce omessa pronuncia, vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, non avendo i giudici d’appello valutato e considerato l’eccepito difetto di motivazione della cartella, nè considerato che le disposizioni invocate impongono che ogni atto dell’amministrazione, specie se di natura sanzionatoria, indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui esso si fonda. In conclusione, la ricorrente formula il seguente quesito: "il difetto di motivazione della cartella di pagamento per omessa chiara indicazione degli atti iscritti a ruolo rende illegittimo l’atto per violazione delle prescrizioni della L. n. 241 del 1990 come recepite dallo Statuto dei diritti del contribuente?". 2.d. Col quarto motivo, deducendo omessa pronuncia, difetto di motivazione e violazione del D.P.R. n. 602 del 1983, art. 25, vigente ratione temporis" e art. 24 Cost., la ricorrente espone che la cartella non riportava la data di consegna dei ruoli e lamenta che la sentenza non si è pronunciata in ordine alla conseguente violazione delle invocate disposizioni. A conclusione, la ricorrente formula il seguente quesito: "la cartella di pagamento notificata a distanza di oltre sette mesi dalla data di esecutività del ruolo, in carenza di indicazione della data di consegna dello stesso, è nulla e illegittima per violazione delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 602 del 1873, art. 25, vigente all’epoca dei fatti?". 2.e. Col quinto motivo, deducendo difetto e contraddittorietà di motivazione, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., la ricorrente censura l’impugnata sentenza per non aver tenuto conto che la cartella non riporta i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato il Comune a richiedere le somme, in violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa. A conclusione del motivo, la ricorrente formula il seguente quesito: "la cartella di pagamento è nulla per difetto di motivazione ove omette di riportare i presupposti di fatto e di diritto che ne hanno scaturito la formazione?". 2.f. Col sesto motivo, la ricorrente denuncia, nuovamente, vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e dello Statuto dei diritti del contribuente, per non avere la sentenza impugnata accolto l’eccezione relativa al difetto di motivazione ed alla carenza di sottoscrizione della cartella, vizi che rendono l’atto inesistente, formulando il seguente quesito "la cartella di pagamento in difetto di sottoscrizione è illegittima e rende nulla la pretesa avanzata dalla PA?". 2.g. Col settimo motivo, deducendo vizio di motivazione e violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, la ricorrente denuncia l’errore in cui è incorsa l’impugnata sentenza nell’affermare che non era applicabile, nella specie, il principio della graduazione della riscossione, in quanto la formazione del ruolo era avvenuta ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1988, che richiama espressamente le disposizioni del D.P.R. n. 602, e la riscossione frazionata va applicata a tutti i tributi, in pendenza del processo tributario. A conclusione del motivo, la ricorrente formula il seguente quesito: "la cartella di pagamento ed il ruolo in essa contenuto sono illegittimi per violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, per avere iscritto l’intera pretesa vantata dal Comune oltre interessi e sanzioni senza tenere conto della necessarietà della graduazione della riscossione in pendenza dei ricorsi avverso gli atti iscritti a ruolo?".

3.3.1. Il primo motivo è inammissibile. La sentenza non tratta affatto della questione della legittimazione del dirigente, sicchè la ricorrente avrebbe dovuto o sostenere di averla sollevata a tempo debito, e dunque denunciare l’omessa pronuncia del giudice di merito, riproducendo, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, le parti rilevanti degli atti processuali relativi alla questione stessa, oppure riconoscere che il motivo è nuovo. Insomma, o per difetto di autosufficienza o per novità, il motivo è comunque inammissibile.

3.2. I motivi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto -che vanno congiuntamente esaminati, attenendo a vizi delle cartelle-sono tutti inammissibili. L’impugnata sentenza, dopo aver premesso che "sul piano sostanziale, ruolo e cartella di pagamento non costituiscono un "unicum" inscindibile, ma provvedimenti distinti" "autonomamente impugnabili nei confronti dei rispettivi Autori per eventuali "vizi propri" provenendo il ruolo dall’Organo o Ente impositore, la cartella dal Concessionario", ha confermato la pronuncia d’inammissibilità dell’impugnazione nei confronti della cartella (riferita dalla CTP all’assenza di vizi propri di tale atto) in ragione "del diverso rilievo di insussistenza di valido presupposto processuale, non essendo stato evocato in giudizio l’Autore dell’atto impugnato (cartella) unico legittimato a resistere ad ogni contestazione ad esso relativa". I giudici d’appello hanno, perciò, ritenuto preclusa, per "la carenza di tale presupposto processuale", la possibilità "di delibare il merito di eccezioni e doglianze concernenti le cartelle che, essendo state riproposte in questo grado di giudizio vanno dichiarate, per l’identica ragione, inammissibili e/o improponibili". Tale ratio decidendi non è stata affatto censurata dalla ricorrente, che si è limitata a riproporre le censure sollevate in appello (quali descritte nella narrativa della sentenza), semplicemente sostenendo, nell’incipit dei motivi, che la CTR non ne aveva tenuto conto. I motivi sono, dunque, privi di specifica attinenza al decisum, in contrasto col principio, affermato da questa Corte, secondo cui i motivi per i quali si richiede la cassazione devono presentare, a pena d’inammissibilità, i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (cfr. Cass. n. 17125 del 2007). Ad abundantiam, deve rilevarsi: a) il difetto di autosufficienza dei motivi, non essendo stato trascritto in seno al ricorso nè il contenuto delle cartelle impugnate, asseritamente carenti dei requisiti essenziali e della motivazione, nè i passi delle difese con cui le varie questioni sono state sollevate; b) la mancata formulazione del momento di sintesi e del quesito di diritto, in relazione a tutti i profili dedotti, in violazione dell’art. 366-bis c.p.c., che trova applicazione anche quando, come nella specie, siano formulate più doglianze nell’ambito di un unico motivo, dovendo, in tal caso, ciascuna di esse concludersi con il quesito o il momento di sintesi che la rappresenta (cfr. Cass. n. SU n. 7770 del 2009).

3.3. Il settimo motivo è infondato. In tema di imposta comunale sulla pubblicità, questa Corte ha condivisibilmente affermato (Cass. n. 7785 del 2008; n. 28091 del 2009) che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 9, comma 5, non prevede, in pendenza del giudizio di primo grado contro l’avviso di accertamento, l’iscrizione a ruolo per frazioni della somma complessivamente pretesa dall’erario. Da ciò consegue che, anche quando il contribuente abbia impugnato in sede giudiziaria l’avviso di accertamento, resta consentito all’ente impositore di provvedere all’iscrizione a ruolo della pretesa tributaria per intero, attesa peraltro l’inapplicabilità del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, il quale prevede la riscossione frazionata del tributo solo per le somme determinate a seguito di una sentenza tributaria di merito. Il dedotto vizio motivazionale è inammissibile perchè relativo a profili di diritto e pure privo di momento di sintesi.

La Corte ravvisa giusti motivi, in considerazione della natura della lite e della peculiarità della fattispecie, per compensare, tra le parti, le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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