T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 18-01-2011, n. 422

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 568 agosto 1994, depositato il successivo 2 agosto, la società ricorrente impugna il decreto 1 aprile 1994, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proceduto alla "approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la Regione Lazio", ai sensi dell’art. 12bis d.l. n. 149/1993, conv. in l. n. 237/1993.

La società ricorrente, proprietaria dell’Albergo omonimo sito in Roma, espone:

– di avere presentato, in data 11 aprile 1989, domanda ai sensi del DM 31 dicembre 1988, volta al finanziamento di iniziative a carattere regionale per la realizzazione e ristrutturazione di impianti turisticoricettivi;

– che tale domanda non era ricompresa tra quelle da finanziare, dal DM Turismo 14 dicembre 1989, e pertanto avverso lo stesso era costretta a proporre ricorso a questo Tribunale (n. 1533/1990 r.g.);

– appreso che nell’ambito del predetto procedimento si erano rese disponibili alcune somme a seguito di rinunzie, decadenze e revoche di finanziamenti – già approvati con il citato D.M. 14 dicembre 1989 -, e che le stesse erano state riassegnate con D.M. 25 ottobre 1981, ancora una volta escludendola, la società A.S.C., era costretta a proporre nuovo ricorso contro quest’ultimo D.M. (n. 18433/1993 r.g.);

– che presentava ancora una volta domanda di finanziamento ai sensi del’art. 12bis d.l. n. 149/1993, disciplinante la rassegnazione delle somme recuperate dall’amministrazione a coloro che, avendo già presentato un progetto ritenuto ammissibile, avessero (come la ricorrente) riproposto domanda nel rispetto di determinaste forme e termini;

– che ancora una volta la società A.S.C. non era inclusa tra i beneficiari, di cui al D.P.C.M. 1 aprile 1994.

Avverso quest’ultimo provvedimento, impugnato con il presente ricorso, vengono proposti i seguenti motivi:

a) violazione e falsa applicazione D.M. 31 dicembre 1988, in relazione alla l. n. 556/1988 e alla l. n. 237/1993; violazione art. 3 l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione; stante l’assoluto difetto di motivazione dell’atto impugnato, dove "manca addirittura alcun riferimento alla graduatoria dei concorrenti";

b) violazione e falsa applicazione D.M. 31 dicembre 1988, in relazione alla l. n. 556/1988 e alla l. n. 237/1993; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto assoluto di motivazione; poiché l’amministrazione ha valutato le "voci caratteristiche… secondo la medesima illegittima metodologia di cui alla prima tornata di finanziamenti", laddove "non ha senso logico, prima che giuridico, stabilire degli esponenti valutativi… senza indicare precisi criteri di qualificazione cui ricollegare la valutazione", e senza tenere conto "della diversa categoria degli alberghi, della loro diversa collocazione geografica";

c) violazione e falsa applicazione art. 12 nn. 6 e 7 d.l. n. 149/1993, conv. in l. n. 237/1993; del D.M. 31 dicembre 1988, in relazione all’art. 2, co. 2, l. n. 556/1988; eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione; poiché la Commissione valutatrice non ha utilizzato i parametri di cui all’art. 1, co. 1, l. n. 556/1988, come previsto dall’art. 2 D.M. 31 dicembre 1988, ma ha utilizzato parametri diversi (v. pag. 19 ric.);

d) violazione artt. 22 ss. l. n. 241/1990 e artt. 2 ss. DPR n. 352/1992, in relazione al rifiuto di accesso alla documentazione, opposto dall’amministrazione.

Con ulteriore ricorso 2728 giugno 1996 (dep. in data 10 luglio 1996), la società ricorrente ha proposto motivi aggiunti, e precisamente:

a) violazione e falsa applicazione del D.M. 31 dicembre 1988, in relazione alla legge n. 556/1988 e alla legge n. 237/1993; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, perplessità di comportamento; difetto di istruttoria e carenza dei presupposti; poiché le deduzioni svolte dall’amministrazione nella relazione del 20 aprile 1986 – relativamente alla asserita esecuzione da parte della ricorrente di più del 30% dei lavori al momento della presentazione dell’istanza – costituisce un "maldestro tentativo di integrazione della motivazione, peraltro contraddetto dalla stessa avvenuta ammissione del progetto"; né l’affermazione risulta fondata in fatto;

b) violazione e falsa applicazione del D.M. 31 dicembre 1988, in relazione alla legge n. 556/1988 e alla legge n. 237/1993; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto assoluto di motivazione, poichè "la produzione documentale del 22 aprile 1996 conferma… che l’amministrazione ha confuso i requisiti di ammissibilità e i parametri di valutazione dei progetti, e soprattutto… ha valutato indici diversi da quelli normativamente fissati".

Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i beni e le attività culturali (succeduto ex lege alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al soppresso Ministero del Turismo e spettacolo) e la Regione Lazio.

Si sono costituiti in giudizio i controinteressati, come in epigrafe indicati, P. s.r.l., H.P. s.r.l., IGAR s.r.l., Società I.C. s.p.a., che hanno concluso per il rigetto del ricorso.

In data 22 febbraio 2006, la ricorrente ha depositato un "atto recante domande risarcitorie" (notificato il precedente 6 febbraio 2006), con il quale, premesso:

– che il D.M. 14 dicembre 1989 (impugnato con ric. n. 1533/1990) è stato annullato con sentenza di questo Tribunale n. 1694/1994, confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza 433/1996;

– che "l’amministrazione, sia pure con ritardo, ha rinnovato la procedura e disposto l’attribuzione di somme alla s.r.l. "A.S.C.";

– che "sebbene la procedura sia stata completata con il versamento di quanto dovuto alla società ricorrente, permane tuttavia in capo a quest’ultima l’interesse all’annullamento del decreto impugnato… ai fini della condanna dell’amministrazione al conseguente risarcimento dei danni";

– che la società ricorrente "con il presente atto e – tuzioristicamente – con autonomo ricorso, che ne riproduce il contenuto, chiede il risarcimento dei danni e pregiudizi subiti";

ha richiesto che venga "accertato e dichiarato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Lazio, in via solidale e/o ciascuna per quanto di ragione, sono responsabili dei danni subiti dalla società odierna ricorrente per effetto dei provvedimenti adottarti e/o del comportamento tenuto… nell’ambito., in occasione e a seguito del procedimento amministrativo relativo all’erogazione dei finanziamenti ai sensi del d.l. 4 novembre 1988 n. 465, conv. dalla legge 30 dicembre 1988 n. 556", e pertanto che il Tribunale voglia condannare le predette amministrazioni al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 8.858.620,62, o alla diversa somma, maggiore o minore, ritenuta dal Tribunale, con interessi legali e rivalutazione monetaria.

All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per difetto di interesse, per le ragioni di seguito esposte.

Oggetto del presente ricorso è il DPCM 1 aprile 1994, recante "approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la Regione Lazio", ai sensi dell’art. 12bis d.l. 20 maggio 1993 n. 149, conv. in l. 19 luglio 1993 n. 237.

Tale disposizione prevede che talune somme, provenienti dalla soppressione di un "Fondo centrale di garanzia" (comma 1) e da revoca di determinati finanziamenti di progetti (comma 2) siano "versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e sono destinate alla concessione del contributo in conto capitale, di cui all’art. 1, comma 5, lettera a), del decretolegge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, ai progetti presentati e ritenuti ammissibili ai sensi del medesimo decretolegge." (comma 3).

A tali fini, il medesimo art. 12bis prevede che:

(comma 4): "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interessati, ai sensi del comma 3, ripresentano domanda di ammissione al finanziamento. La domanda è accompagnata da una relazione illustrativa degli aggiornamenti e delle modifiche eventualmente apportati rispetto al progetto originale, che non debbono comportare sostanziali modificazioni della progettazione delle caratteristiche degli interventi stessi, e dalla struttura dei costi."

(comma 5): "Non sono ammessi al finanziamento i progetti che alla data di ripresentazione della domanda siano già stati realizzati per una quota superiore al 30 per cento dei costi."

(comma 6): "L’ammissione al finanziamento è disposta, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri in base alle priorità ed ai criteri previsti dalla normativa di cui al comma 7 del presente articolo, tenuto conto dell’interesse sociale alla realizzazione dell’opera anche in relazione alle aree di cui all’art. 1, comma 1, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148."

La domanda a suo tempo proposta dalla società ricorrente ed il decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di approvazione dei progetti e che esclude la domanda della soc. A.S.C., si riferiscono a quest’ultima procedura, retta dal citato art. 12.bis.

Tale procedura, se pur si ricollega alla precedente previsione dell’art. 1 d.l. n. 465/1988, è sostanzialmente autonoma, tanto che:

– gli interessati – pur individuati con riferimento ai partecipanti alla precedente procedura non soddisfatti – sono tenuti a ripresentare domanda;

– il progetto deve presentare determinate caratteristiche, pena l’esclusione;

– le disposizioni degli artt. 1 e 2 d.l. n. 465/1988 si applicano (ai sensi del comma 7, art. 12bis), solo in quanto compatibili.

A fronte di ciò, la sentenza di questo Tribunale n. 1694/1994, pronunciando sui precedenti ricorsi nn. 1533/1990 e 18433/1993, ha dichiarato irricevibile quest’ultimo, e, in accoglimento del primo, ha annullato il D.M. 14 dicembre 1989.

Tale decreto – come si evince dall’esposizione in fatto – è quello che la ricorrente aveva impugnato, in quanto non ricomprendeva, tra quelle ammesse al finanziamento, la sua domanda presentata in data 11 aprile 1989, ai sensi del D.M. 31 dicembre 1988.

Ed è in ottemperanza a tale decisione che l’amministrazione, come si evince dall’ "atto recante domande risarcitorie", ha provveduto alla attribuzione ed erogazione del finanziamento, in origine negato.

Da quanto esposto, consegue:

– che la ricorrente ha ottenuto il finanziamento ai sensi del D.M. 31 dicembre 1988, di cui alla sua domanda del 11 aprile 1989;

– che il finanziamento del progetto è evidentemente incompatibile con la proposizione di nuova domanda, ai sensi dell’art. 12bis d.l. 20 maggio 1993 n. 149;

– che, pertanto, vi è sopravvenuto difetto di interesse all’annullamento del D.M. 1 aprile 1994, che non include tra i progetti finanziabili quello della società ricorrente, posto che quest’ultima ha avuto accesso al finanziamento, in base alla prima (ed originaria) procedura.

Alla luce di quanto esposto, la domanda di risarcimento del danno, introdotta con "atto recante domande risarcitorie", depositato il 22 febbraio 2006 (e che, come dichiarato dalla ricorrente, ha formato oggetto anche di un autonomo ricorso), deve essere dichiarata inammissibile, afferendo essa a prospettati danni e pregiudizi derivanti dalla illegittimità di atti amministrativi e/o da comportamenti tenuti dall’amministrazione, relativi ad un diverso procedimento (quello, cioè, che ha formato oggetto della sentenza n. 1694/1994 di questo Tribunale).

Resta, ovviamente, impregiudicata ogni decisione di questo Tribunale sull’autonomo ricorso per il risarcimento del danno sopra evocato.

Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da A.S.C. s.r.l. (n. 12790/1994 r.g.), lo dichiara improcedibile.

Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 31-01-2011, n. 201

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
All’udienza fissata per la trattazione della sospensiva, il ricorrente ha rinunciato al ricorso.
La rinuncia al ricorso è stata resa nota alla controparte, che ha dichiarato anche di aderirvi ai fini della compensazione delle spese di giudizio. Sull’accordo delle parti si compensano, pertanto, le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
DICHIARA L’ESTINZIONE del giudizio per rinuncia.
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Mario Mosconi, Consigliere
Carmine Russo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile sez I del 17 febbraio 2010, n. 3817 Diritto d’autore, format, improvvisazione (2010-05-13)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Il Tribunale di Lucca, con sentenza del 13 agosto 2002, rigettava la domanda proposta da m.m. nei confronti della s.r.l. … Italiana …, per il pagamento di L. 4 64.694.258 quale compenso residuo per i diritti d’autore ancora dovutogli a integrazione della somma mensile di L. 3.000.000 oltre IVA, versata ad una società e destinata all’istante, per effetto d’un contratto scritto concluso dalle parti, avente ad oggetto l’attività dell’attore, svolta nell’ideazione e esecuzione di programmi televisivi prodotti e trasmessi dalla convenuta. Ad avviso del primo giudice era valida la previsione, nel contratto di cui sopra, di un compenso minore rispetto a quello previsto dalle tabelle SIAE, per le attività oggetto dell’accordo, non essendo tali tabelle imperative ed essendo disponibili i diritti in esse regolati anche per somme minori; pertanto il versamento mensile erogato, come confermato dai testi escussi, doveva ritenersi comprendere il corrispettivo di tutte le prestazioni del M..

L’appello degli eredi dell’attore, deceduto nelle more, M. M. e Ma. e B.M.G., impugnava la sentenza di primo grado, per avere ritenuto che il compenso fissato in contratto coprisse anche i diritti d’autore per le sceneggiature e i testi delle trasmissioni televisive della emittente “Rete Mia” di proprietà di controparte e non la sola “realizzazione” di esse da m.m. quale attore e protagonista dei programmi, nessun rilievo avendo il fatto che egli fosse collaboratore stabile o “consulente” della emittente televisiva, come previsto in contratto.

Secondo gli appellanti, dalla prova testimoniale assunta erroneamente il Tribunale aveva dedotto che il corrispettivo concordato fosse comprensivo di quanto dovuto per diritti d’autore, che invece non era stato interamente corrisposto, per cui erano dovute le differenze pretese.

A tale gravame ha resistito la … s.p.a., succeduta alla originaria convenuta, e l’appello è stato rigettato con sentenza del 13 settembre 2004, notificata il 30 dicembre successivo, della Corte d’appello di Firenze.

La Corte di merito non solo ha considerato valido il contratto di cui sopra da leggere nei sensi indicati dal tribunale, ma ha ritenuto “alquanto dubbio che i programmi ideati dal M.” potessero considerarsi “opere dell’ingegno … come tali … tutelate dalla legge sul diritto d’autore”, perché privi di “interesse culturale” e contenenti “divagazioni demenziali” del dante causa degli appellanti nei programmi ideati, definito nel contratto “consulente” della controparte (le parole tra virgolette sono alle pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).

Le idee del M. prevedevano infatti trasmissioni, la cui ideazione non esprimeva alcuna creatività sia pure soggettiva, essendo l’andamento del programma rimesso alla improvvisazione e alla capacità di attore, interprete e protagonista dello stesso ideatore, come poteva rilevarsi dalla descrizione di alcune di tali ideazioni, con la previsione dei titoli e il richiamo a dialoghi improvvisati del presentatore-protagonista con gli spettatori in studio, i telespettatori o soggetti incontrati in strada e coinvolti in scherzi o nella soluzione di indovinelli.

L’appello era quindi rigettato e le spese del secondo grado erano poste a carico degli appellanti M. e B. che, per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso di tre motivi, notificato il 15 febbraio 2005, cui ha replicato con controricorso, notificato il 24 marzo 2005, la Home Shopping Europe Broadcasting s.p.a..

Diritto

1.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione della L. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 1 e 110 e dell’art. 2581 c.c., dalla sentenza impugnata, per avere negato il carattere creativo delle opere di m.m. e la tutelabilità dei suoi diritti quale autore dei programmi televisivi utilizzati da controparte, in applicazione della norme che precedono e che si pretendono disapplicate.

La L. n. 633 del 1941, art. 1, specifica che sono opere dell’ingegno quelle appartenenti “alla letteratura, alla musica … al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” ed è norma che, secondo la giurisprudenza costante della Cassazione, tutela la creatività in senso soggettivo a differenza di quanto accade nell’invenzione, non occorrendo quindi, per domandare i diritti di utilizzazione di tali opere, una creazione oggettiva, assolutamente originale e nuova, Né potendo escludersi tale tutela per avere l’opera un contenuto minimo o fondato su nozioni modeste o elementari (si cita in ricorso Cass. 11 agosto 2004 n. 15496).

La Corte di merito avrebbe dovuto dedurre dallo stesso contratto concluso dalle parti per iscritto, il trasferimento della titolarità dei diritti di sfruttamento economico delle opere di ingegno del M. alla emittente appellata, la quale per essi doveva versare il residuo corrispettivo all’autore.

La controricorrente deduce l’inammissibilità o infondatezza del motivo di ricorso che denuncia solo l’errata valutazione, dai giudici del merito, dei caratteri creativi e originali delle idee di programmi televisivi realizzate dal M., in base alle prove documentali in atti e a quelle testimoniali assunte, le cui risultanze non sono in alcun modo smentite dal ricorso, che neppure in sintesi precisa gli errori della Corte d’appello.

Non è chiara la ragione per cui è censurata la sentenza della Corte d’appello che esclude ogni originalità e creatività dei programmi oggetto di causa, perché frutto di improvvisazione del M., con una valutazione nel merito delle idee proposte per realizzare trasmissioni, la cui struttura non risulta chiara, domandando comunque un nuovo esame di esse, precluso in sede di legittimità.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata, fondata sulla pretesa modestia della qualità dei programmi televisivi ideati dal dante causa dei ricorrenti, per affermarne la non tutelabilità come opere di ingegno. Da tale premessa contestabile è dedotta dai giudici del merito la omnicomprensività del compenso di cui al contratto concluso dalle parti originarie della causa, confermata pure dai testi, senza rilevare che con essa si giustifica pure la mancata previsione nel detto atto, di qualsiasi corrispettivo per i diritti d’autore per la utilizzazione dei programmi dalla emittente per i due anni successivi, mentre il pagamento mensile copriva le sole prestazioni d’esecuzione dei programmi del M., versato alla società gestita dal figlio di questo.

Pur mancando un atto in forma scritta che prevedesse la cessione del diritto d’autore dal dante causa dei ricorrenti alla società del figlio, deve considerarsi che di tale diritto era stato pagato solo il 10% di quanto fissato nelle tabelle SIAE, e quindi deve presumersi per i ricorrenti che il M. potesse pretendere le differenze chieste, avendo controparte fatto circolare e utilizzato le trasmissioni ideate dall’altro contraente, dopo la loro realizzazione.

La società controricorrente, non avendo corrisposto i diritti d’autore al M., non poteva trasmettere i programmi di lui successivamente alla loro realizzazione, avendo pagato solo quanto dovuto per l’attività di esecuzione delle trasmissioni e non il compenso per la creazione dei programmi.

Replica la resistente che, in mancanza della stessa opera d’ingegno accertata dalla Corte di merito, non poteva che rilevarsi, come punto decisivo della pronuncia di questa, l’affermata omnicomprensività del corrispettivo, confermata dalle deposizioni dei testi Ma. e C. oltre che dal comportamento dello stesso M. che, nei due anni di esecuzione di programmi per l’emittente, mai aveva chiesto a quest’ultima i diritti d’autore oggetto di causa.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza di merito per falsa applicazione dell’art. 2581 c.c. e della citata L. n. 633 del 1941, art. 110. Il compenso forfettizzato cui si riferiscono i giudici del merito attiene alla mera attività esecutiva di regista, sceneggiatore e attore di m.m., ma non copre il diritto d’autore, risultando che esso è stato corrisposto ad una società di capitali gestita dal figlio di lui, con la conseguenza che a questa si sarebbero ceduti oralmente tali diritti, in violazione della L. n. 633 del 1941, art. 110, non prevedendosi compenso per l’opera di ingegno poi sfruttata dalla controricorrente. Deduce la resistente che tale motivo di ricorso attiene al merito della controversia, di cui è chiesto un inammissibile riesame in sede di legittimità.

2.1. Il primo motivo d’impugnazione è infondato in ordine alla violazione di entrambe le norme in esso indicate, anche se è opportuna una precisazione della motivazione di merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

Indipendentemente dallo speciale diritto di utilizzare le opere televisive dell’emittente di esse, di cui all’art. 65 della legge sul diritto d’autore e al D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, art. 11 (Cass. 2 settembre 2005 n. 17699), la pronuncia di merito considera immeritevoli di tutela le idee dei programmi posti del M., dubitando che le stesse possano qualificarsi “opere dell’ingegno”.

La Corte d’appello giunge a tale conclusione in ragione del carattere di mero “passatempo” delle idee proposte dall’originario attore e a causa della loro carenza di “ambizione culturale”, negandone la “creatività” anche solo soggettiva e la loro tutelabilità, ai sensi della legge sul diritto d’autore, anche se ne rileva la “originalità”.

La Corte di merito, ritenuta non provata la esistenza di dialoghi redatti e di sceneggiature predisposte dal M. per i programmi per cui è causa, descrive le relative trasmissioni come costituite da un titolo e da uno sviluppo degli eventi da trasmettere improvvisato, pur se da svolgere nell’ambito di un’idea proposta per dialoghi solo eventuali, in base a quanto poteva accadere in trasmissione tra l’attore-presentatore e i terzi.

Pur affermandosi che il concetto giuridico di creatività nel diritto d’autore è comunque soggettivo e prescinde da una assoluta novità e originalità dell’opera, ritenendosi tutelabile anche idee modeste e nozioni semplici (così Cass. 12 marzo 2004 n. 5089, anteriore alla sentenza citata in ricorso cui si rifà anche Cass. 27 ottobre 2005 n. 20925), si è però sempre ritenuto necessario, per la tutelabilità del diritto d’autore, che tali idee possano essere colte “nella loro individualità, quale oggetto di elaborazione personale di carattere creativo da parte dell’autore” (Cass. 29 maggio 2003 n. 8597).

La Corte d’appello ha invece negato nella specie la stessa configurabilità del concetto di opera dell’ingegno, ritenendo inesistenti i caratteri dei cd. “formats” o “formati” nelle idee di programmi e trasmissioni proposte dal M. e oggetto di causa, per la mancanza di un loro “canovaccio” idoneo a caratterizzarne il concreto svolgimento, con indicazione degli eventi da trasmettere di regola improvvisati, per cui l’andamento del programma era rimesso alle doti d’attore del M..

In assenza di una definizione normativa del concetto di “format”, cioè della cd. idea base di programma televisivo come modello da ripetere anche da altre emittenti o in altre occasioni, non può che farsi riferimento a quanto risulta dal bollettino ufficiale della SIAE n. 66 del 1994, p. 546, in ordine ad esso ai fini del deposito delle opere dell’ingegno, anche perché lo stesso M. e i suoi eredi fanno espresso riferimento alla stessa Società e alle tabelle da essa predisposte, per la liquidazione di quanto, preteso in questa causa a titolo di diritti d’autore.

Per la SIAE “si intende per formato l’opera d’ingegno, avente struttura originale esplicativa di uno spettacolo e compiuta nelle articolazioni delle sue fasi sequenziali e tematiche, idonea ad essere rappresentata in un’azione radiotelevisiva o teatrale, immediatamente o attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di trasposizione, anche in vista della creazione di multipli. Ai fini della tutela, l’opera deve presentare i seguenti elementi qualificanti: titolo, struttura narrativa di base, apparato scenico e personaggi fissi”.

Tali caratteri non si sono ritenuti sussistere nella fattispecie dalla Corte di merito, per la carenza delle “articolazioni sequenziali” dei programmi ideati, cioè di un canovaccio o “struttura narrativa di base” e di “apparato scenico”, che consentissero ai giudici di individuare l’opera da tutelare nei suoi caratteri minimi per qualificarla “format”, non identificato nel caso per i contenuti minimi delle succinte proposte del M. non ritenute meritevoli di tutela per la loro modestia.

Anche per la prevalente giurisprudenza di legittimità, il contenuto dell’opera rileva in quanto sia configurabile una forma o struttura esplicativa del programma, che nel caso si è negato esservi, con motivazione concisa ma sufficiente a escludere la tutela domandata (così con Cass. cit. n. 5089/04, cfr. Cass. 23 novembre 2005 n. 24594 e 24 luglio 2006 n. 16888).

Si è ritenuta legittima l’utilizzazione dei programmi dall’emittente in base al D.Lgs. 16 novembre 1992, n. 685 (Cass. 2 settembre 2005 n. 17699), negandosi alle idee a base di essi, la qualifica di opere di ingegno e il diritto d’autore su cui fonda la sua pretesa il M..

La Corte fiorentina, nella motivazione scarna ma adeguata della sentenza, non si sofferma sulla L. n. 633 del 1941, art. 2, rilevando che, dall’esame dei documenti prodotti da parte attrice in primo grado, i programmi televisivi cui egli aveva dato il titolo, consistevano in meri colloqui tra attore-autore dello spettacolo e pubblico o ospiti su vari argomenti non specificamente individuati, con dialoghi improvvisati, mancando in essi una struttura predefinita, necessaria ad integrare il format come opera dell’ingegno tutelabile ai sensi della L. n. 633 del 1941.

Pur non disconoscendo la originalità delle idee, ritenuta sussistente anche nella sentenza di merito, la modestia e pochezza di esse ha comportato la negazione della loro creatività, sia pure soggettiva, perché non si sviluppano in un canovaccio precostituito ma solo in base a quanto verrà chiesto dai terzi o a costoro dal presentatore, in funzione cioè di eventi imprevedibili, con impossibilità di predisporre dialoghi e testi delle trasmissioni, caratterizzate da pochezza dei contenuti.

In assenza dell’opera dell’ingegno, nessuna tutela può essere accordata solo all’esistente titolo dei programmi proposti dal M., mancando l’opera di ingegno cui essi accedono (Cass. 19 dicembre 2008 n. 29774 e la cit. n. 16888 del 2006).

Inoltre, non essendo legalmente disciplinato il contratto di trasferimento dei diritti d’autore per il quale è prevista solo la “forma scritta” ad probationem dagli articoli di legge che il ricorrente deduce essersi violati, la interpretazione dell’accordo a base delle pretese in controversia, costituisce una mera quaestio voluntatis rimessa all’interpretazione del giudice del merito, logicamente sufficiente e non violativa di norme con infondatezza anche per tale profilo del primo motivo di ricorso (Cass. 6 novembre 2008 n. 26626).

La censura diviene inammissibile anche in ragione della pretesa disapplicazione della citata L. n. 633 del 1941, art. 110, una volta che si è esclusa la esistenza dei diritti di utilizzazione dell’opera d’ingegno da trasferire con atto scritto ad probationem ai sensi dell’art. 2581 c.c. e della norma speciale che precede, precetti comunque inapplicabili alla concreta fattispecie.

2.2. Per tutto quanto non resta assorbito dal rigetto del primo motivo di ricorso anche nel secondo, quest’ultimo, relativo all’altra ratio decidendi della sentenza di merito che ha confermato la validità e legittimità del contratto concluso dalle parti e la portata del suo contenuto di cui alla decisione di primo grado, deve dichiararsi inammissibile in ordine alla dedotta contraddittorietà della motivazione su tali punti decisivi.

Nella sentenza infatti, da un canto si afferma che la mancata previsione nel contratto concluso dal M. con la emittente televisiva di un prezzo o compenso del diritto di utilizzare per due anni le sue trasmissioni, è sintomatica della assenza di un diritto d’autore da tutelare nella fattispecie e d’altro canto si perviene alla stessa conclusione, con un’analisi delle idee di programmi del dante causa dei ricorrenti non configurabili come opere dell’ingegno da tutelare.

L’avere il M. accettato un compenso pari al 10% di quanto previsto dalle Tabelle SIAE per la creazione di programmi televisivi, ove queste fossero qualificabili come formats ed opere di ingegno, conferma e non smentisce che tra le parti del contratto per cui è causa s’era esclusa l’esistenza di diritti d’autore da utilizzare per la società emittente successivamente.

Di conseguenza, anche il pagamento ad un terzo del corrispettivo per le attività di cui al contratto per cui è causa, cioè ad una società di capitali gestita dal figlio di M.M., non presupponendo il trasferimento dei diritti di utilizzazione di programmi di cui è negata l’esistenza, è compatibile con l’assenza di un atto in forma scritta per trasferire il compenso concordato e ritenere la retribuzione comprendente tutta l’attività svolta dal dante causa dei ricorrenti per la controparte, nel rapporto di consulenza e collaborazione regolato in contratto (sul diritto d’autore nei contratti di lavoro: Cass. 1 luglio 2004 n. 12089).

Non vi è stato bisogno di alcun consenso per iscritto dell’autore a utilizzare le trasmissioni da lui realizzate nei due anni successivi per l’emittente, in mancanza di un’opera dell’ingegno da tutelare, dovendosi considerare che la forma scritta ad probationem per la cessione dei diritti d’autore, ha solo la funzione di provare il titolo per evitare ai successivi aventi causa utilizzatori dell’opera, di vedersi pretendere compensi aggiuntivi da chi ha ricevuto gli stessi diritti da altri.

2.3. Va esclusa anche la falsa applicazione dell’art. 2581 c.c., per le stesse ragioni per le quali si è negata l’applicabilità della L. n. 633 del 1941, art. 110, e tale conclusione comporta l’ammissibilità della prova testimoniale assunta nel merito in primo grado sul carattere omnicomprensivo del compenso concordato.

Anche a non ritenere il motivo quale censura della sola decisione del tribunale e non della Corte d’appello, come tale inammissibile, il dante causa dei ricorrenti, nel chiedere il pagamento dei diritti d’autore, di cui si è negata la esistenza, nessun richiamo opera al diritto all’equo compenso che a lui sarebbe spettato quale interprete ed esecutore, ai sensi dell’art. 2579 c.c., per la successiva trasmissione del programma di cui egli è stato il protagonista anche con improvvisazioni originali.

Il terzo motivo di ricorso pertanto, per la parte in cui non è inammissibile, non può che essere anche esso rigettato, perché infondato.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio di cassazione, per la soccombenza, devono porsi a carico dei ricorrenti in solido e liquidarsi nella misura di cui al dispositivo in favore della, controricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a pagare alla controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.200,00 (cinquemila duecento/00), dei quali Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile 7468/2011 Se c’è truffa, il contratto così determinato è annullabile e non nullo.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato l’8 gennaio 2001 G.E. evocava, dinanzi al Tribunale di Alba, M.G. e premesso di svolgere l’attività di antiquario, esponeva che nei primi mesi del 1998 aveva ricevuto in conto vendita da un cliente un dipinto da attribuirsi al Pa. dal titolo "Lo svenimento di Ester", da valutarsi intorno a L. 35.000.000 – 40.000.000, per il quale aveva raggiunto un accordo per la vendita con tale avv.to P. A., pattuendo il prezzo di L. 42.000.000; successivamente il quadro veniva ritirato da una terza persona, tale P.L., qualificatosi come P.M. e nipote dell’avv.to P., il quale esibiva una carta d’identità contraffatta e consegnava a titolo di acconto due assegni dell’importo di L. 15.000.000 ciascuno; verificata la non esigibilità di dette somme, l’attore responsabile del bene in quanto custode, versava al proprietario del dipinto, C.F., l’intero prezzo a titolo di acquisto. Aggiungeva che il 21 giungo 1998 veniva telefonicamente raggiunto da un anonimo interlocutore, che qualificatosi come antiquario della (OMISSIS), gli comunicava di avere visionato il quadro trafugato in alcuni locali di proprietà di M.G. in (OMISSIS), per cui lo contattava immediatamente e questi gli confermava di possedere il quadro.

Presentata denunzia, la Procura della Repubblica di Alba disponeva perquisizione domiciliare nei confronti del M. ed il quadro veniva sottoposto a sequestro, unitamente ad un documento rinvenuto a tergo del dipinto a firma del prof. A., studioso d’arte; il Tribunale di Alba – Sez. distaccata di Bra condannava P. L. per i reati di cui agli artt. 110, 640, 61 n. 7, 495, 482 e 477 c.p., per cui l’attore chiedeva al GIP il dissequestro del quadro, richiesta che, unitamente a quella presentata dal M., veniva respinta con ordinanza del 7.3.2000, rimettendo le parti innanzi al tribunale civile per la risoluzione della controversia. Ciò precisato, il G. chiedeva che venisse accertato il suo diritto alla restituzione del bene.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del convenuto, che in via riconvenzionale chiedeva la riconsegna del dipinto da lui regolarmente acquistato da D.G., con la partecipazione di un mediatore (tale Pr.Sa.), con il pagamento di L. 30.000.000, il Tribunale adito, all’esito dell’istruzione della causa, respingeva la domanda attorea e dichiarava che M. G.P. aveva diritto alla restituzione del dipinto in questione, attualmente in sequestro nell’ambito del procedimento penale n. 1444/98, con condanna dell’attore alla rifusione delle spese.

In virtù di rituale appello interposto dal G., con il quale egli lamentava l’erroneità della sentenza del giudice di prime cure che aveva ritenuto la buona fede del M. al momento dell’acquisto, mentre andava esclusa sulla base di una serie di indizi gravi, precisi e concordanti (comportamento del M. in sede di perquisizione dei Carabinieri che inizialmente aveva negato il possesso del dipinto; le dichiarazioni rilasciate dal D., venditore del quadro; il prezzo pagato, sensibilmente inferiore al valore de bene;…), nonchè la circostanza di non avere provveduto ad una compensazione delle spese di lite a fronte di una legittima iniziativa del G., la Corte di Appello di Torino, nella resistenza dell’appellato, accoglieva l’appello e in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarava il G. legittimo proprietario del dipinto in contesa.

A sostegno dell’adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che l’eccezione di difetto di legittimazione attiva ad causarti sollevata da parte appellata era infondata (e non inammissibile ex art. 346 c.p.c. perchè solo meglio specificata in secondo grado), traducendosi in una contestazione dell’effettiva titolarità sostanziale del diritto fatto valere in giudizio, posto che il G. aveva affermato di esserne il titolare per acquisto fattone dal C.; del pari riteneva infondata l’eccezione di non titolarità del bene da parte dell’attore anche nel merito, avendo lo stesso G., responsabile del dipinto ex recepto (per la custodia) ed ex mandatu (perchè ricevuto in conto vendita), corrisposto al C. il prezzo di cessione, come confermato dalla scrittura a sua firma del 20.7.1998, essendo irrilevante che al momento della cessione il venditore non disponesse del possesso del bene. Ciò premesso, affermava che la condotta del M. al momento della perquisizione effettuata dalle Forze dell’Ordine aveva compromesso la linea difensiva della sua totale estraneità e solo successivamente aveva ripiegato sulla linea difensiva dell’acquisto fatto in buona fede; del pari, quanto al secondo elemento indiziario, quale l’episodio della visita del C., ne aveva reso una versione del tutto inattendibile; infine, quanto a terzo elemento indiziario, il comportamento del M. al momento della conclusione del contratto con il D., osservava che, proprio per la poca attendibilità delle dichiarazioni rese dal D. circa la provenienza del dipinto, aveva richiesto di formalizzare la vendita come effettuata dal D. quale legittimo proprietario e non già mandatario del B.. Per tutte dette circostanze riteneva dimostrata la mala fede dell’appellato al momento dell’acquisto o quanto meno la sua colpa grave, ritenuto assorbito l’ulteriore motivo sulle spese processuali, che andavano rideterminate. Avverso l’indicata sentenza della Corte di Appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione il M., che risulta articolato su due motivi, al quale ha resistito il G. con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 81 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per avere la Corte di merito ritenuto che il versamento del prezzo da parte del G. al C. – dopo la consumazione della truffa – fosse avvenuto a titolo di controprestazione di un contratto di compravendita e non già a titolo di risarcimento per inadempimento di un contratto complesso. In altri termini, il giudice del gravame erroneamente avrebbe ritenuto che il G. fosse proprietario del dipinto al momento della proposizione dell’azione, mentre l’assenza della proprietà era stata accertata dalla sentenza penale di secondo grado con la condanna del P. per truffa consumata ai danni del G..

La tesi sostenuta in sentenza secondo cui il versamento del prezzo da parte del G. all’originario proprietario del quadro, il C. (che precedentemente glielo aveva affidato conferendogli un mandato alla vendita), abbia consacrato e perfezionato un contratto di vendita, a prescindere dalla disponibilità del bene da parte dello stesso venditore, che nel frattempo, a mezzo del mandatario (lo stesso G.), lo aveva consegnato, a titolo di acquisto, a P.L. (sebbene qualificatosi come P.M. e nipote dell’avv.to P., già interessato all’acquisto del bene), non è condivisibile.

Questa corte ha sempre ritenuto che il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell’altro non è radicalmente nullo (ex art. 1418 c.c. in correlazione all’art. 640 c.p.), ma annullabile, ai sensi dell’art. 1439 c.c., atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente diverso, neanche sotto il profilo dell’intensità, da quello che vizia il consenso negoziale, risolvendosi entrambi in artifici o raggiri adoperati dall’agente e diretti ad indurre in errore l’altra parte e quindi a viziare il consenso allo scopo di ottenere l’ingiusto profitto mediante il trasferimento della cosa contrattata (v. Cass. 26 maggio 2008 n. 13566; Cass. 10 dicembre 1986 n. 7322).

Si ha così che il dolus malus, anche se penalmente accertato, non può mai di per sè essere causa di nullità del negozio, meno che mai di inesistenza, sotto il profilo della sua illiceità, ma, inteso come vizio della volontà, può portare soltanto all’annullamento del negozio viziato (v. Cass. 8 maggio 1969 n. 1570) ed ai sensi dell’art. 1427 c.c., il negozio resta in vita sino a quando, ad iniziativa della parte interessata, non sia posto nel nulla mediante sentenza costitutiva (v. Cass. 20 febbraio 1962 n. 343).

Tutto ciò comporta, con riguardo alla vendita, che il soggetto attivo il quale riceve la cosa, col consenso sia pure viziato, dell’avente diritto, ne diviene effettivo proprietario, con il connesso potere di trasferirne il dominio al terzo e con la conseguenza che, a sua volta, quest’ultimo ove acquisti in buona fede ed a titolo oneroso, resta al riparto degli effetti dell’azione di annullamento, da parte del deceptus, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 1445 c.c. (in relazione all’art. 2652 c.c., n. 6 e art. 2690 c.c., n. 3).

Dai principi suesposti la sentenza gravata si è discostata allorchè ha affermato la validità ed efficacia del contratto di vendita intervenuto tra il G. ed il mandante C.; pertanto il motivo va accolto.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1147, 1153, 2727, 2729 e 2697 c.c., nonchè dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 per avere la Corte di merito ritenuto l’acquisto avvenuto in mala fede sulla base delle dichiarazioni sospette rese dal D., del tutto irrilevanti ai fini del trasferimento. Aggiunge che quanto alla visita del C., anche le dichiarazioni di quest’ultimo risultano del tutto incongrui e contraddittorie, nè la reazione avuta dal ricorrente in sede di perquisizione dei Carabinieri è circostanza che possa incidere sulla buona fede, essendo espressione di un normale "metus" del cittadino di fronte ad una improvvisa perquisizione.

Le plurime censure denunciate con il motivo in esame, con e quali vengono prospettate doglianze che sotto diversi profili investono l’accertamento sulla buona fede del ricorrente al momento dell’acquisto, in considerazione dell’accoglimento del primo motivo del ricorso, debbono ritenersi superate, trattandosi di doglianze necessariamente collegate alla questione pregiudiziale.

In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso ed assorbito il secondo, la sentenza va cassata con rinvio a diversa sezione della stessa Corte di Appello di Torino affinchè provveda in ordine al motivo concernente la qualificazione della dazione di denaro effettuata dal G. in favore del mandante C., dopo la consegna del quadro al P., e perchè si pronunci, nel rispetto degli enunciati principi, sugli effetti degli artifici e raggiri (dolus malus) sulla vendita e nei successivi rapporti legati alla cessione del medesimo bene.

Il giudice del rinvio provvederà alla regolamentazione delle spese anche di questa fase del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Torino anche per le spese del giudizio di cassazione.

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