Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-03-2012, n. 4961 Insegnanti Istruzione pubblica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.F. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Brescia, pubblicata il 13 settembre 2008, che, riformando la decisione di primo grado, ha rigettato la sua domanda nei confronti del Ministero dell’istruzione, università e ricerca.

La prof.sa M., insegnante di ruolo per le materie letterarie della scuola media statale, chiese il riconoscimento di un servizio pre-ruolo, prestato nell’anno scolastico 1986/1987 come "insegnante delle attività alternative alla religione cattolica"; riconoscimento negatole dal Ministero.

Il giudice di primo grado accolse il suo ricorso. La Corte d’appello, riformando la decisione, lo ha rigettato.

Contro tale sentenza la M. propone un ricorso per cassazione articolato in 7 motivi. Il Ministero ha notificato e depositato un controricorso. La ricorrente ha depositato una memoria.

Il primo, il terzo, il quinto ed il sesto motivo devono essere trattati congiuntamente perchè denunziano violazione delle leggi che disciplinano la materia e specificamente:

– L. 31 dicembre 1962, n. 1859.

– D.L. n. 370 del 1970, artt. 1 e 3, convertito nella L. n. 576 del 1970.

– L. n. 121 del 1985.

– D.P.R. n. 751 del 1985.

– D.L. n. 357 del 1989, convertito nella L. n. 417 del 1989.

– D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485.

– L. n. 124 del 1999, art. 7, comma 2.

La questione posta è se tale normativa, ed in particolare la legge del 1970 (i cui principi sono ripresi dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485), nel disciplinare il riconoscimento dei servizi pre-ruolo, escluda o meno, ai fini della ricostruzione della carriera, il servizio di insegnamento espletato nell’ambito di attività alternativa alla religione cattolica.

Vengono formulate censure all’interpretazione di tali norme fornite dalla sentenza impugnata, che è strutturata su di una affermazione di fondo, rafforzata poi dalla lettura della circolare ministeriale e di un intervento del Consiglio di stato su di un caso analogo.

Il cuore della decisione è nell’analisi della normativa di riferimento. Da tale analisi la Corte desume che il servizio pre- ruolo prestato dalla ricorrente correttamente non è stato riconosciuto dal Ministero.

Deve premettersi che l’insegnamento di attività alternative alla Religione cattolica venne introdotto dalla circolare ministeriale n. 21 del 24 luglio 1986, in applicazione della L. n. 121 del 1985 e del D.P.R. n. 751 del 1985.

E’ perfettamente spiegabile quindi che la normativa previgente sul riconoscimento dei periodi di insegnamento pre-ruolo (L. 31 dicembre 1962, n. 1859 e D.L. n. 370 del 1970, convertito nella L. n. 576 del 1970) non abbia considerato questo insegnamento.

Il problema è allora è duplice. Da un lato, bisogna stabilire se tale normativa consenta di includere nelle sue previsioni tale insegnamento e, dall’altro, stabilire se la normativa a più riprese dettata in seguito abbia disposto in tal senso.

La disciplina è contenuta in particolare nel D.L. n. 370 del 1970 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica), convertito nella L. n. 576 del 1970, il cui art. 1 prevede che "al personale docente delle scuole statali ……. il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate in qualità di insegnante non di ruolo con qualifica non inferiore a buono o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, è riconosciuto, all’atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono". L’art. 3 poi così si esprime "al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purchè prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo".

Quindi, il problema è quello di stabilire se la ricorrente abbia prestato il suo servizio di insegnamento pre-ruolo essendo "in possesso del titolo di studio prescritto".

La disciplina del 1970 non contiene, pertanto, un elenco (nè tanto meno un elenco tassativo) degli insegnamenti che consentono il riconoscimento del servizio preruolo, ma detta una previsione generale, individuando alcuni requisiti che possono sussistere, quindi, anche se lo specifico insegnamento è stato previsto in seguito, sempre che nel prevedere detto insegnamento non si sia escluso che lo stesso possa essere considerato come servizio pre- ruolo. I requisiti individuati dalla norma sono:

– aver prestato attività di insegnamento non di ruolo presso scuole statali o pareggiate. – Aver ottenuto qualifica non inferiore a "buono" o, in caso non sia stata attribuita alcuna qualifica, aver prestato servizio senza demerito, – essere stato poi assunto nei ruoli ed aver superato il periodo di prova. Se tutti questi elementi sussistono (e nel caso in esame non si discute che sussistano) allora il docente ha diritto al riconoscimento del periodo pre-ruolo agli effetti giuridici ed economici, a condizione che il servizio sia stato "prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo".

La Corte d’appello non affronta il problema della interpretazione di questo inciso, decisivo, perchè parte dalla premessa che non essendo previsto all’epoca l’insegnamento (poi introdotto nel 1986) di attività diverse dalla religione cattolica, non potesse per definizione rientrare nella previsione di tale norma.

L’interpretazione non è condivisibile perchè, come si è visto, la norma di riferimento non ha usato la tecnica della elencazione delle materie di insegnamento riconoscibili, ma ha dettato una disciplina di ordine generale, richiedendo una serie di requisiti in capo al docente che possono sussistere anche in relazione ad insegnamenti all’epoca non previsti.

L’avvocatura dello Stato affronta il problema assumendo che non può ritenersi che la ricorrente avesse il titolo di studio prescritto in quanto era laureata in lettere e abilitata all’insegnamento di materie letterarie mentre l’insegnamento che le venne affidato era di attività alternative alla religione cattolica. Aggiunge poi che il titolo di studio prescritto altro non è che quello richiesto dalle vigenti disposizioni che regolano il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per una o più classi di concorso specificamente indicate.

Ma tutto ciò non esclude, ed invero non lo esclude neanche la difesa ministeriale, che la prof.sa M., laureata in lettere ed abilitata all’insegnamento di materie letterarie, avesse un titolo di studio prescritto per l’insegnamento della "educazione civica", che è poi l’insegnamento in concreto affidatole per i ragazzi che avevano optato per l’alternativa all’insegnamento della religione.

Le altre affermazioni della Corte, indicate solo in funzione di rafforzamento della motivazione, non sono decisive. La circolare che introduceva il nuovo insegnamento non aveva alcun onere di occuparsi del problema del pre-ruolo e quindi il silenzio sul punto non è significativo. L’omissione di una disciplina nella legislazione successiva può essere spiegata proprio con la non necessità di una disciplina a causa del fatto che la disciplina previgente era configurata in modo tale da poter regolare comunque la materia anche in relazione ad insegnamenti nuovi. In particolare, infine, tra le norme dettate successivamente, vi è l’art. 485 del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (D.Lgs. n. 297 del 1994), il cui sesto comma si è limitato a ribadire che i servizi pre-ruolo sono riconosciuti purchè prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.

Il ricorso della prof.sa M. è quindi fondato (gli ulteriori motivi rimangono assorbiti) e, di conseguenza, la sentenza deve essere cassata. Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia deve essere decisa nel merito e il Ministero convenuto deve essere condannato a riconoscere alla prof.sa M. il periodo di servizio pre-ruolo prestato nell’anno scolastico 1986/1987 in qualità di insegnante delle attività alternative alla religione cattolica.

Il Ministero deve essere anche condannato al pagamento delle spese dell’intero giudizio, liquidate in dispositivo e distratte in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca a riconoscere alla prof.sa M. F. il periodo di servizio pre-ruolo prestato nell’anno scolastico 1986/1987 in qualità di insegnante delle attività alternative alla religione cattolica. Condanna inoltre il Ministero alla rifusione delle spese dell’intero giudizio, che liquida come segue: per il giudizio di primo grado in 2.000,00 Euro di cui Euro 1.000,00 per onorari e Euro 900,00 per diritti, oltre IVA, CPA e spese generali; per il giudizio di appello in 2.000,00 Euro di cui Euro 1.000,00 per onorari e Euro 900,00 per diritti, oltre IVA, CPA e spese generali; per il giudizio di Cassazione in 30,00 Euro per spese e 3.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali. Tutte le spese vengono distratte all’avv.to Arturo Salerni, dichiaratosi anticipatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-07-2011) 03-11-2011, n. 39616

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Svolgimento del processo

V.M. è stato condannato dal giudice dell’udienza preliminare del tribunale de L’Aquila per il reato di cui all’art. 483 c.p. e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95; contro la predetta sentenza ha proposto appello, che è stato dichiarato inammissibile dalla Corte dell’Aquila per palese difetto di specificità dei motivi, mancando ogni correlazione critica tra le argomentate ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e gli assunti meramente apodittici e congetturali dell’appellante, il quale avrebbe dedotto genericamente l’inattendibilità della ricostruzione probatoria dei fatti e l’eccessività della pena.

Contro l’ordinanza di inammissibilità propone ricorso per cassazione il V., esplicitando due motivi di ricorso:

1. con il primo motivo deduce violazione dell’art. 178 c.p.p., lett. C) per essere stato deciso l’appello senza fissazione dell’udienza camerale e per non essere stato dato all’imputato il diritto di difendersi, mentre il Procuratore Generale ha potuto esprimere il suo parere, con ciò verificandosi una violazione del contraddittorio e, dunque, dell’articolo 111 della costituzione;

2. con il secondo motivo si deduce erronea applicazione dell’art. 591 c.p.p., in relazione all’art. 581, lett. C) in relazione all’omessa enunciazione dei motivi con indicazione esatta delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno; sotto questo profilo evidenzia il ricorrente come il giudice di primo grado si sarebbe limitato a raccontare lo svolgersi del processo – omettendo in toto di pronunciarsi sulla circostanza, pur documentalmente provata, che l’autore materiale del falso contestato era un terzo – ed avrebbe erroneamente negato le attenuanti generiche.

Il procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, affetto dalla stessa genericità del ricorso in appello.

Con memoria depositata il 30.06.2011, la difesa ha replicato alle conclusioni del P.G. sia sulla violazione del contraddittorio che sulla specificità dei motivi di appello.

Motivi della decisione

Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini in cui si dirà.

Il primo motivo è infondato: il ricorrente deduce violazione del contraddittorio per essere stato deciso l’appello senza fissazione dell’udienza camerale e per non essere stato dato all’imputato il diritto di difendersi, mentre il Procuratore Generale ha potuto esprimere il suo parere. Orbene, questa Corte ha già avuto modo di affermare che quando l’inammissibilità dell’impugnazione deve essere pronunciata dal giudice di secondo grado ( art. 591 c.p.p., comma 2) il procedimento si svolge in camera di consiglio senza contraddittorio e il provvedimento non deve essere preceduto dagli adempimenti previsti in via generale dall’art. 127 c.p.p. per i procedimenti in camera di consiglio, nè, in particolare, dall’avviso alle parti della data dell’udienza (cfr. Cassazione penale, sez. 5^, 08/04/1992) (1 V. anche Cassazione penale, sez. 1^, 19/09/1991: "Il procedimento per declaratoria dell’inammissibilità dell’impugnazione non deve svolgersi nelle forme previste dall’art. 127 c.p.p..

Infatti, la disciplina prevista da tale articolo non deve essere applicata a tutti i casi nei quali il giudice delibera in camera di consiglio, ma solo a quelli per cui la legge prevede espressamente l’applicazione di tale procedura e, per quanto concerne la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, l’art. 591, n. 2 stesso codice si limita a disporre che "Il giudice…, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza l’inammissibilità", senza richiamare l’art. 127. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, era stata eccepita la nullità dell’ordinanza di inammissibilità dell’impugnazione per violazione dell’art. 127 cit., sul rilievo che il comma 5 di tale articolo prevede la suddetta sanzione processuale per la violazione delle regole intese ad assicurare il contraddittorio nei casi in cui si deve procedere in camera di consiglio)"; nondimeno, la procedura "de plano" prevista dall’art. 634 per la declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione non esclude la possibilità, da parte della Corte d’Appello, di una previa acquisizione del parere del pubblico ministero (cfr. Cassazione penale, sez. 6^, 22/02/1996, n. 890).

E’ ben vero che la giurisprudenza richiamata si è formata prima della modifica costituzionale relativa all’art. 111, ma questa Corte non ritiene che nel caso di specie vi sia stata lesione del contraddittorio, non essendo necessario, perchè questo vi sia, che sia fissata un’udienza in cui le parti possano comparire.

Il contraddittorio è rispettato, viceversa, ogni qual volta le parti siano messe in condizioni di difendersi e di prospettare le proprie ragioni, nella convinzione che il risultato del processo sia migliore se perseguito attraverso la dialettica tra le parti, piuttosto che nella ricerca solipsistica del giudice-inquisitore; nel caso di specie la difesa ha avuto modo di rappresentare per prima le proprie questioni attraverso il proprio ricorso ed all’organo del pubblico ministero è stato appunto assicurato il contraddittorio, domandandogli il suo parere sul ricorso.

La procedura de plano di cui all’art. 591 c.p.p., comma 2, riduce sicuramente in modo vistoso il contraddittorio tra le parti, in conformità con la particolarità del procedimento, ma non si può dire che lo elimini del tutto, tanto più che alla difesa è ancora consentito il ricorso per cassazione; nè si può ritenere che il contraddittorio si attui solo in udienza, ben potendo esservi un contraddittorio esclusivamente cartolare.

E per la legittimità delle procedure "de plano" pur dopo la modifica costituzionale si sono implicitamente pronunciate sia le sezioni unite (Cassazione penale, sez. un., 11/04/2006, n. 14991), sia le sezioni semplici (cfr. Cassazione penale, sez. 1^, 30/11/2005, n. 1391; Cassazione penale, sez. 4^, 04/07/2005, n. 31431; Cassazione penale, sez. 2^, 28/01/2005, n. 8773), mentre la Corte Costituzionale ritiene comunque – conformemente alla propria costante giurisprudenza – la piena compatibilità con il diritto di difesa di modelli a contraddittorio eventuale e differito (modelli, cioè, che, in ossequio a criteri di economia processuale e di massima speditezza, adottino lo schema della decisione "de plano" seguita da una fase impugnatoria eventuale a contraddittorio pieno, attivata dalla parte che intenda insorgere rispetto al decisum; cfr. Corte costituzionale, 05/12/2003, n. 352).

Pur tenendo conto della giurisprudenza citata dalla difesa, si deve comunque rilevare che questa Corte ha recentemente ribadito che rientra nell’insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, sia esso meramente cartolare o partecipato, atteso che resta sempre garantito il diritto di difesa (pertanto è stata ritenuta manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 41 c.p.p., comma 1, per asserita violazione dell’art. 6 Cedu e dell’art. 111 Cost., nella parte in cui consente al giudice collegiale competente di dichiarare inammissibile la richiesta di ricusazione senza previa fissazione dell’udienza camerale; Cassazione penale, sez. 2^, 18/02/2010, n. 8808).

Per questi motivi il primo motivo di ricorso deve essere respinto;

merita, invece, accoglimento, il secondo motivo di ricorso, laddove evidenzia che il ricorso in appello, dichiarato inammissibile dalla Corte per genericità, era invece specifico.

Rileva questa Corte che l’atto di appello, dopo una parte iniziale in effetti assolutamente generica, sostiene poi che la falsa attestazione del V. era dipesa da una dichiarazione del padre, relativa alla propria posizione fiscale, per cui a quest’ultimo andava attribuita la responsabilità del reato.

Dunque almeno un motivo di ricorso era presente nell’atto di impugnazione e, sebbene molto scarno e illustrato in modo molto superficiale, meritava una risposta nel merito, tanto più che sul punto nulla dice la sentenza di primo grado.

Per tale motivo l’ordinanza di inammissibilità deve essere annullata, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello de L’Aquila per il giudizio.

P.Q.M.

annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello de L’Aquila per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-11-2011) 22-11-2011, n. 42973

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

IN FATTO Il Tribunale di Salerno, con sentenza in data 29 novembre 2006, dichiarava S.M. colpevole,in concorso, dei reati di furto aggravato di autoveicoli, incendio di un camion, estorsione, associazione per delinquere e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, lo condannava alla pena di anni sei di reclusione e Euro 1000 di multa.

La Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 13 dicembre 2010, in riforma della sentenza, appellata dell’imputato, dichiarava non doversi procedere nei confronti di S.M. per di reati di cui ai capi c), d) f), di quello di cui al capo b) (art. 624 bis c.p.) perchè estinti per intervenuta prescrizione e, scissa la continuazione, rideterminava la pena per i residui reati continuati a lui ascritti ai capi b) e g) della rubrica, con le già concesse attenuanti generiche, in anni tre, mesi otto di reclusione e Euro 550 di multa, confermando, nel resto, l’impugnata sentenza.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo i seguenti motivi:

a) manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di estorsione, dovendosi escludere, in base agli elementi indiziali, qualsiasi partecipazione del S. alle attività delinquenziale dei fratelli L., mancando elementi di responsabilità con riferimento al concorso morale nel reato di furto ascritto al capo b).

Con riferimento al reato associativo riteneva mancare la prova dell’accordo in quanto la sentenza citata dalla Corte d’appello (n. 312/2003) a riprova del vincolo associativo, non aveva coinvolto il ricorrente; rilevava, inoltre, come la Corte territoriale non avesse tenuto conto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia F.R. che aveva affermato che il ricorrente non faceva parte dell’associazione a delinquere organizzata dai fratelli L.;

b) violazione di norme processuali, stante l’assenza del requisito della "genuinità" delle dichiarazioni rese dal correo L. G. che, con le dichiarazioni accusatorie nei confronti del S., aveva ottenuto la revoca della custodia cautelare in carcere.

MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

Le censure proposte dal ricorrente, pur investendo formalmente la motivazione del provvedimento impugnato o la conformità dello stesso ai presupposti giuridici che lo giustificano, in realtà si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Tali censure sono pertanto improponibili, perchè superano i limiti cognitivi di questa Suprema Corte, che, quale giudice di legittimità, deve far riferimento solo all’eventuale mancanza della motivazione o alla sua illogicità o contraddittorietà. (Si vedano fra le tante: C SU 12/12/1994, De Lorenzo, CED199391; C V115/05/2003, P., GD 2003, n 45,93).

Va premesso che la modifica normativa dell’art. 606 c.p.p., lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una vaiutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati, è perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorchè si introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso l’indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di Cassazione di verificare la correttezza della motivazione.

Infine il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve avere carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di Cassazione una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito. Nel caso in esame i Giudici, di merito, hanno ampiamente motivato sulla sussistenza dei residui delitti ascritti al prevenuto.

Con riferimento al reato estorsione, a seguito dei riscontri delle intercettazioni telefoniche tra L.G. e P.U., veniva effettuato un servizio di appostamento nel corso del quale veniva accertato un incontro tra i predetti anche in compagnia del S. che sovente accompagnava il L. in operazioni delittuose ed avendo, quest’ultimo, dichiarato, salvo poi ritrattare, che il S. aveva fatto da palo in occasione del furto dopo averlo accompagnato con il motorino.

Il predetto escludeva anche che il ricorrente avesse prestato la sua collaborazione esclusivamente a titolo di amicizia, limitandosi ad accompagnare il L., senza riceverne una parte del denaro promesso dal P..

Le dichiarazioni del L., contrariamente all’assunto del ricorrente, sono confortate da diversi riscontri non equivoci, evidenziati dal Tribunale.

Con riferimento al reato associativo il teste Se. ha riferito che il S., in seno all’organizzazione di L.F., aveva il compito di organizzare il furto delle autovetture, di prendere contatto con le persone offese, precisando che l’imputato svolgeva compiti meramente esecutivi, quali fare il palo nel corso delle operazioni.

La Corte territoriale ritiene anche attendibili le dichiarazioni di F.R., riscontrate anch’esse da ulteriori elementi probatori, che ha dichiarato che lo stesso S. contribuiva alle attività delittuose del gruppo, dedito ai furti delle autovetture e alle successive richieste estorsive ai proprietari delle stesse, sia pure con un ruolo esecutivo.

Conclusivamente la Corte territoriale ha adeguatamente e logicamente motivato in ordine alla responsabilità del S. con riferimento ai residui reati ascrittigli, avendo evidenziato l’accertata presenza dell’imputato durante gli incontri tra L. e P., la partecipazione ai vari reati rientranti nel programma dell’associazione, con modalità esecutive; a puro titolo di esempio, il L. in occasione dell’incendio del camion del Si., è stato visto all’esterno della proprietà del Si. stesso ed è stato riconosciuto come uno dei ragazzi a bordo dello scooter che la sera stessa era stato notato più volte nella zona, alcune ore prima dell’incendio, da Si.Ca., mentre effettuava evidentemente un preventivo sopralluogo.

Come si vede si tratta, con evidenza, di questioni di merito sottratte all’esame di questa Corte. In buona sostanza i giudici di merito hanno ben motivato la rilevanza probatoria che hanno ritenuto di accordare alla situazione di fatto accertata.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Gassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-06-2012, n. 10818 Imposta di pubblicità e affissioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 9 maggio 2007 la CTR-Lazio rigetta l’appello proposto nei confronti del Comune di Roma dalla soc. Studio MG, ora soc. MG Advertising, confermando la cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificata alla contribuente i 16 settembre 2003, m forza di avvisi di accertamento emessi per imposta sulla pubblicità riferita all’anno 1997.

Il giudice d’appello motiva la decisione sotto quattro profili:

a) riguardo al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, osserva che la cartella è stata emessa sulla scorta di avvisi di accertamento regolarmente notificati alla contribuente;

b) riguardo alle eccepite lacune della cartella medesima, osserva che essa è conforme ai requisiti formali previsti dal D.M. 28 giugno 1999 (estremi degli atti presupposti, anno d’imposta, numero di ruolo);

c) riguardo all’invocata riscossione frazionata, osserva che essa non è prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 9 e che, pertanto è legittima l’integrale iscrizione a ruolo in pendenza di ricorso della contribuente;

d) riguardo all’eccepita nullità dell’iscrizione a ruolo, osserva che nessuna decadenza si è verificata, a mente del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 9, comma 5 e art. 10, comma 1, atteso che la pretesa fiscale riguarda l’anno 1999 e che i avvisi, notificati nel 2000, sono stati iscritti a ruolo entro il biennio successivo il 5 dicembre 2002.

Propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, la soc. MG Advertising; il Comune di Roma resiste con controricorso.

Indi, a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., la causa giunge alla pubblica udienza giusta ordinanza camerale emessa il 9 novembre 2010.

La ricorrente produce memoria con allegata documentazione relativa all’attivata procedura di definizione di li te pendente.

Motivi della decisione

1.-Preliminarmente, con memoria ex art. 378 c.p.c., la ricorrente deposita documentazione sulla procedura di definizione di lite, secondo il regolamento comunale n. 31 del 2009; indi, in udienza, chiede rinviarsi la causa a nuovo ruolo, in attesa delle finali determinazioni dell’amministrazione municipale, ovvero la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Entrambe le richieste non sono meritevoli di accoglimento.

A mente dell’art. 13 della legge finanziaria 2003 e con riferimento ai tributi propri, i Comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell’ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonchè l’esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti (comma 1).

Le medesime agevolazioni possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall’ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dall’ente locale, determina l’estinzione del giudizio (comma 2).

Pertanto, la disciplina attuativa del condono è riconosciuta dalla legge come una competenza di carattere organizzatorio degli enti locali, da esercitare attraverso i regolamenti disciplinati in via generale dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52.

Il Comune di Roma ha provveduto con la delibera citata, assegnando agli interessati il termine del 30 giugno 2009 per attivare la procedura di definizione delle liti pendenti (art. 3, comma 3), anche in tema d’imposta comunale sulla pubblicità (art. 2), e fissando diversificati termini di sospensione (a seconda che si tratti definizione in unica soluzione o rateale), l’ultimo dei quali è scaduto 30 giugno 2010 (art. 5, comma 1, art. 6, commi 2 e 3).

La parte che ha presentato l’istanza di definizione, al termine della durata della sospensione e nella ipotesi in cui si sia perfezionata la definizione agevolata, e "…tenuta a presentare …l’atto di rinuncia alla prosecuzione del giudizio debitamente sottoscritto dalla controparte per accettazione con compensazione delle spese del giudizio" (art. 5, comma 3).

La documentazione, da ultimo, versata in atti dalle società non rispetta le modalità di presentazione di nuovi documenti dinanzi a questa Corte.

Infatti, si è ritenuto che, nel corso del giudizio di legittimità, possono essere prodotti documenti diretti a evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso, tali da far venir meno l’interesse alla definizione del procedimento, rientrando tale produzione nell’ambito di applicazione dell’art. 372 c.p.c., comma 2, riguardante la facoltà di deposito dei documenti attinenti all’ammissibilità del ricorso (cfr. C. 21122/08 che ha ammesso il deposito di documenti attestanti l’avvenuta definizione con condono di una violazione amministrativa per affissione abusiva).

Del deposito di nuovi documenti, però, deve essere dato avviso all’altra parte mediante notifica del relativo elenco al fine di garantire il contraddittorio (ult.cit.; conf. giurisprudenza costante a partire da SU 2921/1988); la mancanza della notifica è sanata solo dalla presenza dell’avversario che accetti il contraddittorio sulla questione cui si riferisce il documento (conf. giurisprudenza costante a partire da SU 5781/1981).

Invece, nella fattispecie non v’è stata notifica dell’elenco, nè presenza del difensore del Comune in udienza; dunque, la produzione della contribuente è inutilizzabile.

Si aggiungano due considerazioni: a) in primo luogo, tralasciando ogni valutazione sull’osservanza o meno del principio di riserva di legge statale in materia processuale, si rileva che il termine ultimo di sospensione temporanea dei procedimenti in corso è, comunque, spirato da molto tempo; b) in secondo luogo, si rileva che tra la documentazione addotta dalla contribuente non v’è la rinuncia al giudizio, con l’accettazione dall’altra parte, richiesta sia dalla delibera comunale (art. 5), sia dal codice di rito (art. 390).

2.-Passando all’esame del ricorso, con i primi due motivi, denunciando plurime violazioni di legge (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25; L. n. 212 del 2000, art. 7, L. n. 241 del 1990, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7) e correlati vizi di motivazione, la soc. MG Advertising, si duole di vizi formali dell’impugnata cartella e, in particolare, di carenti indicazioni circa gli atti iscritti a ruolo e la data dei consegna dei ruoli.

Entrambi i mezzi sono inammissibili, atteso che con essi la ricorrente contesta il diverso accertamento di fatto compiuto dal giudice d’appello in ordine al contenuto della cartella medesima.

Inoltre, trascura che, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la censura della sentenza di merito circa il contenuto di un atto tributario (avviso di accertamento, cartella di pagamento, avviso di mora, etc.) richiede che il mezzo riporti testualmente l’atto o i passi salienti di esso, che si assumono erroneamente considerati dal giudice territoriale, al fine di consentire alla Corte di legittimità di esprimere il suo giudizio esclusivamente in base al ricorso medesimo (C. 1202/11, 12786/06 e 13007/07)). Nulla di quanto necessario è leggibile nella specie.

3.-Con il terzo motivo, denunciando violazione di legge (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25; art. 24 Cost.) e correlato vizio motivazionale, la contribuente sostiene che la pretesa fiscale sarebbe illegittima, perchè la cartella è stata emessa senza tener conto dell’intervento della Corte costituzionale sul D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.

Il mezzo non è fondato, dovendosi dare continuità al principio enunciato dalle Sezioni Unite nella decisione n. 3698 del 2009:

"La sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, "nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis". La sentenza non riguarda, dunque, le cartelle emesse a seguito di procedimenti liquidatori diversi (come è nella fattispecie) da quello previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, riguardo alle quali non sussiste perciò alcuno jus superveniens".

4.-Con il quarto motivo, denunciando violazione di legge (art. 2697 c.c.) e correlato vizio motivazionale, la ricorrente sostiene che la pretesa fiscale sarebbe illegittima, poichè la cartella di pagamento è carente di motivazione e priva di sottoscrizione.

Il motivo è inammissibile sia per la completa sconnessione logica che tra rubrica e contenuto del quesito di diritto, sia per l’assoluta carenza d’indicazioni che possano far ritenere che le questioni siano state prospettate nei gradi di merito (v. ric. pag. 2- 3; cfr. sent. app.). Peraltro, il mezzo difetta di autosufficienza per le stesse ragioni indicate riguardo ai primi due mezzi.

4bis.-I rilievi contenuti ne quarto motivo sono, comunque, infondati dovendosi dare continuità all’orientamento, consolidato e recentemente ribadito (C. 4283/10, in tema di avviso di mora; cfr. C. 4757/09, in tema di cartella di pagamento), secondo cui l’atto emesso dal concessionario del servizio di riscossione è valido, pur se privo della sottoscrizione da parte del funzionario competente, in quanto la carenza di tale elemento formale non implica alcuna menoinazione: a) nè del potere del concessionario, che dipende dal rapporto "a monte" con l’ente impositore; b) nè della responsabilità in ordine all’emissione del singolo atto impositivo, sempre riferibile nei confronti dei terzi all’ente che lo emette, a prescindere dall’identità del funzionario che materialmente lo esegue; c) nè, "a fortiori", delle prerogative e del diritto di difesa del soggetto destinatario dell’atto. Infine, si consideri che, con specifico riferimento ai ruoli e alle cartelle, il D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 8, comma 1, lett. a) che ha modificato il D.P.R. n. 602, artt. 1 e 12 cit.), si limita a richiedere che gli atti da ultimo indicati contengano soltanto "il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa".

Sul punto si rinvia a quanto osservato riguardo ai primi due mezzi.

5.-Con il quinto motivo, denunciando omessa pronuncia nonchè difetto e contraddittorietà della motivazione riguardo alla illegittimità degli avvisi e della cartella, la contribuente "…si riporta alle deduzioni esposte in primo grado che si intendono qui integralmente riportate e trascritte". Afferma, inoltre, che avrebbe eccepito che i suddetti atti sarebbero "carenti degli elementi essenziali e per difetto di competenza funzionale. Precisa, infine, che la sentenza d’appello non si sarebbe pronunciata "circa le motivazioni di ricorso avverso la cartella di pagamento quale la nullità del ruolo per omissione di inserimento degli elementi essenziali delle stessa iscrizione a ruolo di somme sia per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15".

Il mezzo è inammissibile sotto plurimi profili:

a) sia perchè, con il richiamo alle difese di merito, rinvia a un’opera di relazione e di supposizione che la legge processuale non affida al giudice di legittimità;

b) sia perchè non sono riportati nell’odierno ricorso i passi essenziali degli atti tributari dai quali poter riscontrare i vizi denunciati (cfr. sopra sub n.2);

c) sia perchè non è indicato in quali atti processuali e in quali specifiche frasi, nell’ambito di tali atti, le questioni siano state proposte nei giudizio di merito (C. 7194/2000);

d) sia perchè il quesito di diritto, nella sua lacunosa formulazione, si limita a proporre un interrogativo astratto (SU 6420/08 e 28536/08; C. 4044/09), senza enucleare i momenti di conflitto rispetto a esso del concreto operato dei giudici di merito (C. 80/2011).

6.-Con l’ultimo motivo, denunciando violazione di legge (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 69) e correlato vizio motivazionale, la soc. MG Advertising lamenta che la cartella rechi l’intero tributo pur in pendenza dell’atto presupposto.

Il motivo non è fondato, dovendosi dare continuità al principio enunciato da questa Corte nella sentenza n. 7785 del 2008:

"In tema di imposta comunale sulla pubblicità, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 9, comma 5, non prevede, in pendenza del giudizio di primo grado contro l’avviso di accertamento, l’iscrizione a ruolo per frazioni della somma complessivamente pretesa dall’erario. Da ciò consegue che, anche quando il contribuente abbia impugnato in sede giudiziaria l’avviso di accertamento, resta consentito all’ente impositore di provvedere all’iscrizione a ruolo della pretesa tributaria per intero, attesa peraltro l’inapplicabilità del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68, il quale prevede la riscossione frazionata del tributo solo per le somme determinate a seguito di una sentenza tributaria di merito" (cfr. anche C. 28091/09, in tema di TARSU).

7.-Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato. Si stima equo compensare le spese del presente giudizio di legittimità, atteso il consolidarsi di gran parte della giurisprudenza in materia successivamente alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

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