Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-12-2010) 12-01-2011, n. 585 Arresti domiciliari

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volgimento del processo e motivi della decisione

1.- Con ordinanza in data 10 marzo 2010 il Tribunale di Sorveglianza di Catania, pronunciando nei confronti di S.P.G., revocava la misura alternativa della detenzione domiciliare applicata con provvedimento 10 gennaio 2008 dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter, comma 1 ter, in luogo del differimento della esecuzione della pena quale previsto dagli artt. 146 e 147 c.p. Rilevava il Tribunale che il magistrato di sorveglianza di Catania il 14 dicembre 2009 aveva disposto, in via provvisoria, la sospensione della detenzione domiciliare in considerazione della violazione commessa dal condannato il 25 novembre precedente quando, ad un controllo delle forze dell’ordine, era stato trovato fuori dalla abitazione. Respinta in via preliminare l’istanza di rinvio presentata dal difensore per adesione all’astensione dalle udienze, riteneva il Tribunale che la detenzione domiciliare andasse revocata in via definitiva, indipendentemente dal riconoscimento nei fatti contestati del reato di evasione peraltro ravvisato dal Tribunale Monocratico di Catania nel provvedimento di convalida di arresto in flagranza in data (OMISSIS), in ragione della "gravità dell’episodio", commesso "da soggetto con plurimi ed infraquinquennali precedenti penali aventi ad oggetto gravissimi reati contro il patrimonio"; osservava, infatti, che era, da riscontrare nei fatti medesimi una gravissima violazione delle prescrizioni, conseguenti alla misura alternativa applicata, posta in essere dopo la reiterata diffida del magistrato di sorveglianza al rispetto del contenuto impositivo della misura.

2. – Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del condannato che motiva il gravame deducendo: a) inosservanza delle norme processuali ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione all’art. 666 c.p.p., comma 4, e all’art. 178 c.p.p., lett. c) per avere il Tribunale disatteso, qualificandola come fattispecie di legittimo impedimento, la richiesta di rinvio dell’udienza motivata dall’adesione, dello stesso difensore e del collega nominato sostituto processuale, all’astensione proclamata dalle Camere Penali, nonostante l’assistito non avesse manifestato dissenso all’accoglimento della richiesta di rinvio; b) per violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e c), per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per avere il Tribunale affermato che la misura andava revocata, in via definitiva, indipendentemente dal riconoscimento che i fatti contestati integrassero il delitto di evasione, senza considerare che, in sede di convalida dell’arresto, non era stata imposta misura cautelare nei confronti dello S., sul presupposto che si era trattato di un modesto allontanamento dall’abitazione, e soprattutto per non avere la motivazione dell’ordinanza impugnata assolutamente preso in considerazione il grave stato di salute in cui versa il predetto.

3.- Il Procuratore generale presso questa Corte depositava requisitoria con la quale chiedeva declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. – Il ricorso è parzialmente fondato.

4.1.- Privo di pregio e rilevanza è il primo motivo di doglianza. E’ pacifico per consolidata giurisprudenza, di questa Corte (ex plurimis Cass. S.U., sentenza 8.4.1998, n. 7551; Cass. Sez. 6, sentenza 23.9.2004, n. 40452; Cass. Sez. 2, Sentenza 11.11.2005, n. 44357, Cass. SU., sentenza 27.6.2006, n. 31461; Cass. Sez. 6, sentenza 19.2.2009, n. 14396) che l’assenza del difensore determinata dalla sua adesione all’astensione dalle udienze proclamata dall’ordine di appartenenza, deve essere qualificata come un impedimento a comparire, espressamente previsto quale causa di rinvio, valutabile dal giudice, nella sola ipotesi della sua ricorrenza in dibattimento.

Il disposto dell’art. 420 ter c.p.p., comma 5, in forza del quale il legittimo impedimento del difensore può costituire causa di rinvio dell’udienza preliminare, non si applica, infatti, agli altri procedimenti camerali, compreso quello di sorveglianza, normato dagli artt. 127, 666 e 678 c.p.p. secondo una diversa disciplina, rispetto al giudizio di cognizione ed all’udienza preliminare, delineata in base ad un assetto logico-sistematico dell’esercizio del diritto di difesa, modulato in ragione delle varie fasi e tipologie dei processi, che regge al vaglio di compatibilità con quanto previsto dalla Costituzione e con i principi affermati dalla CEDI) (Cass. S.U., sentenza 27.6.2006, n. 31461 citata; Corte Cost. Sent. n. 175/1996 e Sent. n. 321/2004).

4.2.- Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di ricorso.

La detenzione domiciliare prevista dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter, comma 1 ter, concedibile senza limiti di pena – per un periodo di tempo determinato trascorso il quale può, se del caso, essere prorogata – per i casi in cui sarebbe concedibile il differimento dell’esecuzione ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p., è stata introdotta, con la L. 27 maggio 1998, n. 165, art. 4, comma 1, lett. a), allo scopo di garantire per l’ipotesi di incompatibilità delle condizioni personali con la carcerazione, una forma di contenzione del condannato non lesiva del suo prevalente diritto alla salute.

La finalità della norma è, quindi, quella di consentire, qualora nel caso concreto l’esecuzione della pena contrasti con i principi costituzionali che la governano potendo assumere, nei confronti di persona gravemente inferma, un carattere smodatamente afflittivo e contrario al senso di umanità, una alternativa rispetto alla liberazione senza vincolo alcuno, che deriverebbe dall’applicazione del differimento dell’esecuzione ex artt. 146 e 147 c.p., di condannati per reati di specifica gravità e di notevole allarme sociale, in capo ai quali residui, nonostante la severità delle condizioni di salute, una apprezzabile pericolosità soggettiva (Cass. Sez. 1, sentenza 26.5.1999, n.3894; Cass. Sez. 1, sentenza 22.12.1999, n. 7315; Cass. Sez. 1, sentenza 28.1.2000, n. 665; Cass. Sez. fer., sentenza 21.8.2008, n. 34286).

La finalità dell’istituto della detenzione domiciliare c.d. umanitaria comporta che il tribunale di sorveglianza, come nel concederla è tenuto procedere ad una duplice valutazione, cioè deve prima verificare la sussistenza delle condizioni per il differimento e, poi, disporla, in alternativa, in presenza di ragioni di opportunità particolari, anche nel revocarla è tenuto vagliare: da un lato le condotte incompatibili con la prosecuzione poste in essere dal detenuto domiciliare, dall’altro se le sue condizioni di salute, nell’attualità, siano ancora particolarmente gravi e tali da giustificare la impraticabilità dell’espiazione in regime carcerario. Solo in esito al puntuale e logico raffronto tra le condotte addebitate e le condizioni sanitarie del soggetto, il cui diritto alla salute può essere compresso solo in presenza di comportamenti particolarmente gravi, assolutamente incompatibili con una situazione diversa dalla detenzione in carcere, il giudice può pervenire alla decisione di revocare la detenzione domiciliare umanitaria.

Ne consegue che in sede di revoca della detenzione domiciliare concessa in luogo del differimento, facoltativo o obbligatorio, della pena per ragioni di salute, è imprescindibile la valutazione comparativa, nel caso di specie mancata ed a cui si dovrà provvedere in sede di rinvio, delle esigenze di tutela della collettività con quelle di rispetto del principio di umanità della pena (cfr. Cass. Sez. ter., sentenza 21.8.200, n. 34286 cit). Il Tribunale di Sorveglianza di Catania nel caso in esame ha ricondotto le ragioni della disposta revoca esclusivamente alla, ritenuta, "gravità dell’episodio" ascritto, in termini di assoluta gravità della violazione delle prescrizioni imposte, senza neppure prendere in considerazione le condizioni di salute dello S.. Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Catania.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-01-2011) 31-01-2011, n. 3412 Archiviazione

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Svolgimento del processo

1. A seguito di indagini svolte, su denuncia di F.A., in ordine ai reati di cui agli artt. 340 e 432 c.p., nei confronti di P.M., Z.M. e B.A., il pubblico ministero formulava richiesta di archiviazione.

Il F. aveva denunciato alcuni appartenenti al corpo della Guardia Forestale per aver svolto un’esercitazione nei pressi di un impianto sciistico, creando una situazione di grave pericolo per l’incolumità degli sciatori.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli di Piceno emetteva decreto di archiviazione in data 16 febbraio 2010, non pronunciandosi sulla opposizione tempestivamente proposta dal F..

2. Avverso il suddetto provvedimento propone, a mezzo del suo difensore, ricorso per cassazione F.A., denunciando la violazione della legge processuale, in quanto il giudice avrebbe ignorato il contenuto della proposta opposizione, limitandosi a valutare soltanto la fondatezza dell’accusa.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

Il bene giuridico protetto dagli artt. 340 e 432 c.p., va ravvisato rispettivamente nel regolare ed ordinato andamento dell’attività della pubblica amministrazione e nella pubblica incolumità, sicchè soggetto passivo degli ipotizzati non può essere considerata la persona che, a causa della violazione della norma, subisca eventuali danni risarcibili sul piano civilistico.

Ne discende che F.A. non è persona offesa, ma può al più qualificarsi come soggetto danneggiato dal reato, privo di legittimazione a proporre l’opposizione alla richiesta di archiviazione e il successivo ricorso per Cassazione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione, alla peculiarità del caso, si ritiene equo determinare in Euro 300,00, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali e la somma di Euro 300,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 11-02-2011, n. 162 Forze armate Note di qualifica e rapporti informativi

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lega dell’avv. Ruffier;
Svolgimento del processo

1. Il ricorrente, appuntato scelto dei Carabinieri addetto al N.O.R. – Aliquota Operativa – della Compagnia di Novara, impugna la propria scheda valutativa riferita al periodo dal 01.10.2008 al 30.09.2009.

Deduce due motivi di ricorso:

1) Con il primo lamenta la violazione della legge 05.11.1962 e del regolamento approvato con D.P.R. 15.06.1965 nr. 1431: dopo aver premesso di aver svolto per buona parte del periodo in considerazione (dal settembre 2008 fino al giugno 2009) attività di indagine presso il Nucleo Investigativo quale addetto alle intercettazioni telefoniche, il ricorrente si duole che la scheda impugnata sia stata redatta dal proprio Comando senza acquisire previamente il rapporto informativo del Comandante del predetto Nucleo Investigativo al fine di attingerne i necessari elementi di valutazione quantomeno in riferimento ai sette mesi in cui egli ha svolto la propria attività presso il predetto ufficio.

2) Con il secondo motivo, censura la motivazione dell’atto impugnato, ritenendola carente o comunque illogica e contraddittoria. In particolare:

2.1) la motivazione sarebbe carente nella parte in cui addebita al ricorrente un calo di rendimento nell’attività repressiva e informativa e un modesto rapporto umano con gli altri appartenenti al proprio gruppo di lavoro, senza tenere in alcuna considerazione il fatto che per gran parte del periodo in questione egli era stato addetto a compiti "investigativi", per di più svolti in una sede (gli uffici della Procura della Repubblica di Novara) diversa da quella in cui operavano gli altri componenti l’Aliquota Operativa, con i quali, pertanto, non aveva potuto relazionarsi per un impedimento oggettivo non dipendente dalla sua volontà;

2.2) in ogni caso, la motivazione sarebbe illogica e contraddittoria sotto diversi profili: a) mentre nel giudizio conclusivo si afferma che il ricorrente non avrebbe collaborato con gli altri membri della compagnia, nella parte III della scheda (riferita alla "capacità di lavorare in gruppo"), viene barrata la voce "Naturalmente portato alla collaborazione"; b) mentre nella parte I ("Forza di carattere e determinazione") e nella parte III ("Motivazione al lavoro e dedizione") si giudica il ricorrente "Sufficientemente motivato", nella parte III ("Affidabilità") viene barrata la voce "Assolve scrupolosamente il proprio compito": la contraddizione sarebbe insita nel fatto che, se un soggetto assolve le proprie mansioni "scrupolosamente", non può che essere "ben motivato";

c) mentre nella parte II ("Propensione all’aggiornamento culturale") si riconosce che il ricorrente "E’ ben preparato ed aggiornato su tematiche di ampio respiro", nel giudizio conclusivo si riferisce che si sarebbero verificati "inconvenienti tecnici evitabili": se è vero che nel periodo in considerazione si sono verificati due problemi tecnici, è anche vero che essi erano di natura tale da non essere risolvibili da parte del ricorrente;

d) infine, mentre in passato il ricorrente è sempre stato qualificato "Eccellente", la scheda impugnata gli attribuisce la valutazione riduttiva di "Superiore alla media", senza fornire, sul punto, alcuna adeguata motivazione.

3. Si è costituito il Ministero della Difesa, con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, depositando documenti (tra cui le relazioni dei due ufficiali valutatori) e resistendo al gravame con memoria.

4. In esito alla pubblica udienza del 13 gennaio 2011, sentito per la parte ricorrente l’avv. Montini su delega dell’avv. Ruffier, il collegio ha trattenuto la causa per la decisione.
Motivi della decisione

Osserva il collegio che il ricorso è infondato e va respinto.

1. Il primo motivo è infondato dal momento che, come chiarito nelle due relazioni degli ufficiali valutatori prodotte in atti, la valutazione del ricorrente non ha richiesto la preventiva acquisizione di rapporti informativi di altri uffici dal momento che, nel periodo in considerazione, il militare non è mai stato aggregato, né formalmente né in via di fatto, ad altro Comando, e comunque ha continuato a svolgere altre mansioni operative nell’ambito del proprio nucleo.

2. Il secondo motivo è parimenti infondato.

Giova premettere che secondo consolidati principi giurisprudenziali, condivisi dalla Sezione, la scheda valutativa relativa alle capacità, alle qualità e al rendimento in servizio di un militare, essendo frutto di attività ampiamente discrezionale, è soggetta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo nel caso di manifesta illogicità (Stato, sez. IV, 28 novembre 2005, n. 6701; TAR Piemonte, sez. I, 16 febbraio 2009, n. 431)

Nel caso di specie, il collegio non ravvisa elementi di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione dell’atto impugnato, che appare invece congruente con le circostanze di fatto e gli elementi di valutazione riferiti dal Comandante del Nucleo Operativo di appartenenza nella relazione prodotta in atti (laddove si riferisce di reiterati ed immotivati allontanamenti del ricorrente dalla propria postazione di lavoro, con conseguente necessità per il collega di turno di farsi carico anche di compiti altrui; di una scarsa attività investigativa ed informativa del ricorrente, benchè il medesimo sia stato addetto anche a queste attività nel periodo in considerazione; di una sua difficoltà a relazionarsi con l’attuale gruppo di lavoro, nonostante le sollecitazioni in tal senso provenienti dal proprio Comando; di un assolvimento puntuale dei propri compiti, ma senza quella speciale abnegazione che gli avrebbe garantito il conseguimento del giudizio più favorevole; della commissione di alcuni errori tecnici nella gestione di apparecchiature tecniche).

Si tratta di circostanze che non hanno impedito al ricorrente di conseguire la valutazione più che lusinghiera di "superiore alla media", ma che, complessivamente considerate, hanno ragionevolmente influito sulla possibilità per il medesimo di ottenere la più favorevole valutazione di "eccellente".

3. Non è dato ravvisare elementi di illogicità o contraddittorietà nella valutazione impugnata: da essa si evince, in termini del tutto coerenti, che il ricorrente è stato giudicato "normalmente portato alla collaborazione", ma con una contingente difficoltà a relazionarsi con gli attuali membri della compagnia; che il medesimo "assolve scrupolosamente il proprio compito", ma limitandosi alla puntuale esecuzione di quanto deve e nulla più, dunque dimostrando una motivazione certamente "sufficiente", ma non tale poter consentire all’interessato di conseguire la più favorevole valutazione di "motivato, cerca sempre di dare il meglio di sé", o addirittura quella di "convinto e disinteressato, si dedica all’istituzione senza risparmio"; si evince, infine, che il medesimo è certamente "ben preparato ed aggiornato su tematiche di ampio respiro", ma è incorso in alcuni errori tecnici "evitabili" con una conoscenza più approfondita della materia.

4. Nel merito, si tratta di valutazioni insindacabili da questo giudice perché afferenti ad ambito riservato alla competenza esclusiva dell’Amministrazione.

5. Quanto alla diversità della valutazione impugnata rispetto a quella più favorevole conseguita dall’interessato nei periodi precedenti, è sufficiente richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui i giudizi analitici e complessivi dei militari sono suscettibili di variare di periodo in periodo senza che sia configurabile, in considerazione dell’ampia potestà discrezionale attribuita alla p.a., il vizio di eccesso di potere per la differenza tra il giudizio afferente un periodo e quelli espressi per periodi precedenti, in quanto il giudizio espresso annualmente è autonomo rispetto a quello degli anni precedenti (da ultimo Consiglio Stato, sez. III, 11 giugno 2010, n. 2482; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 21 settembre 2010, n. 11097; Consiglio Stato, sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6330).

6. In conclusione, alla stregua di tali considerazioni, il ricorso è infondato sotto entrambi i profili dedotti e va respinto.

Le spese di lite possono essere compensate ricorrendone giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge e compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-11-2010) 02-03-2011, n. 8032

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza depositata il 7/12/2008 il GIP del Tribunale Militare di Napoli, esaminata la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. nei confronti del luogotenente S.G., indagato per il reato di cui all’art. 195 c.p.m.p. e art. 47 c.p.m.p., n. 4 commesso ai danni del caporale M.A., ha ritenuto che i fatti, in relazione ai quali erano peraltro emerse risultanze contraddittorie, integrassero il diverso reato di percosse; pertanto, difettando -in carenza della necessaria richiesta del Comandante del Corpo- la procedibilità, ha disposto l’archiviazione del procedimento.

Per l’annullamento di tale ordinanza la parte offesa ha proposto ricorso in data 22/1/2010 articolato su due motivi, il primo denunziante l’abnormità dell’ordinanza di archiviazione adottata all’esito di una piena cognizione dei fatti ed il secondo censurante l’adozione dell’archiviazione in luogo della più corretta remissione degli atti al P.M.. Il difensore dell’imputato, nella memoria 24/9/2010, ha osservato che il provvedimento lungi dall’essere abnorme era una ordinaria ipotesi di archiviazione per inidoneità probatoria e che esso, comunque, non era impugnabile per disposto di legge. Analoghe considerazioni erano rassegnate dal P.G. militare nelle richieste dell’11/5/2010.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla stregua di quanto disposto dall’art. 409 c.p.p., comma 6 e del chiaro richiamo ivi fatto alla sola possibilità di denunzia delle nullità previste dall’art. 127 c.p.p., comma 5, devesi ribadire – come più volte rammentato da questa Corte – che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa del reato avverso il decreto di archiviazione in relazione alle ragioni poste a fondamento della archiviazione stessa, essendo denunziabili solo le nullità afferenti la violazione delle norme a presidio del contraddittorio e restando esclusa alcuna censura sulla pretesa "abnormità" dell’atto o men che meno sulla errata applicazione delle norme sostanziali (cfr. ex multis e da ultimo: Cass. sentenze n. 9440 del 2010 e n. 18071 del 2008; inoltre, sull’ampio potere di controllo sulla notitia criminis conferito al GIP, Cass. sent. n. 47291/2009).

E poichè, come sopra riferito, le censure avanzate dalla ricorrente attingono profili di pretesa abnormità della scelta di archiviazione, sostanziali o processuali, il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

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