T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 14-03-2011, n. 257 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il primo ricorso notificato il 10.5.2002, tempestivamente depositato, la sig.ra B.F. ha impugnato la determinazione 5.12.2001, n. 204 con cui il Capo Settore Urbanistico dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sabaudia esprimeva parere contrario ex art. 32 della L 28.2.1985 relativamente al rilascio della concessione edilizia in sanatoria dalla medesima richiesta.

A sostegno della prodotta impugnazione è stata dedotta la violazione dell’art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241, oltre che vizio di eccesso di potere per difetto d’istruttoria.

Con ordinanza n. 149 emessa nella camera di consiglio del 7.6.2002 la sezione accoglieva la istanza di concessione in sanatoria.

Il Comune di Sabaudia si è costituito in giudizio, resistendo all’introdotta domanda.

Con il secondo ricorso notificato il 15.2.2002, tempestivamente depositato, la sig.ra B.F. ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con cui il Capo Settore Urbanistico dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sabaudia le ha respinto la concessione edilizia in sanatoria dalla medesima avanzata relativamente alle istanze di condono n. 4120/87, 20336/94 e n. 20335/94, nonché il parere contrario dell’Ufficio condono edilizio n. 17/01, oltre al parere contrario della Conferenza di Settore integrata comunale.

Segnatamente il visto diniego si fondava sui seguenti rilievi e precisamente:

– sull’ allegata discordanza delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese rispettivamente dall’interessata in data 17.3.1995, in data 23.2.1995 ed in data 20.4.2000;

– sul parere contrario, espresso dalla conferenza di settore integrata nella riunione del 29.11.2001 (cfr. verbale n. 10);

– sul presupposto che le opere oggetto di condono edilizio sarebbero state realizzate successivamente al termine utile per la sanabilità delle stesse;

– sulla istruttoria compiuta dall’Ufficio Tecnico Comunale – Sezione Condono edilizio (cfr verbale n. 17 del 22.11.2001).

Avverso il provvedimento impugnato, il ricorrente ha proposto i seguenti motivi di diritto: 1) violazione dell’art. 3 della L. 7/8/1990, n. 241, violazione dell’art. 40 della L. 28/2/1985, n. 47; violazione del procedimento di sanatoria di cui al capo IV della citata L. 47/85 e dell’ art. 39 della Legge 23/12/1994, n. 724, oltre che per eccesso di potere per erroneità, difetto d’istruttoria illogicità, tenuto conto che le affermazioni espresse dal Comune circa le asserite dichiarazioni infedeli contenute nelle istanze di condono avrebbero postulato una motivazione più puntuale e completa da parte dell’autorità comunale; 2) eccesso di potere per motivazione per motivazione carente, atteso che il parere contrario della C.S.I. comunale in materia paesaggistica si sarebbe limitato ad affermare l’inapplicabilità dell’art. 32 della L. n. 47/85.

Con ordinanza n. 447/02, emessa nella camera di consiglio del 7.6.2002, il collegio accoglieva la proposta misura cautelare.

Il Comune di Sabaudia si è costituito in giudizio, resistendo all’impugnativa.

La ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle già svolte argomentazioni difensive.

La stessa ricorrente nell’imminenza dell’udienza di discussione ha depositato consulenza tecnica di parte.

All’udienza pubblica del 10.2.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

I due ricorsi possono essere anzitutto riuniti, attesa la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva, per cui l’unitaria vicenda da essi sottesa può agevolmente definita con unica sentenza.

Oggetto del presente giudizio è essenzialmente il diniego opposto dall’amministrazione comunale di Sabaudia in merito alle istanza di condono edilizio proposte dalla ricorrente ai sensi della L. 724/94 sui rilievo che:…" sussisterebbe discordanza in merito alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese rispettivamente dall’interessata in data 17.3.1995, 23.2.1995 ed in data 20.4.2000;… le opere oggetto di condono edilizio sarebbero state realizzate successivamente al termine utile per la sanabilità delle stesse e che l’area interessata ricadrebbe in zona destinata a verde pubblico".

Il Comune di Sabaudia rileva, sotto quest’ultimo profilo, che l’area interessata dalle opere oggetto di domanda di condono ricadendo, ai sensi dell’art. 19 delle N.T.A. in zona destinata a verde pubblico, precluderebbe il rilascio di concessioni edilizie in sanatoria.

All’indicata conclusione dovrebbe, inoltre, pervenirsi – sempre ad avviso dell’ente territoriale intimato – anche considerando: 1) che l’istruttoria svolta dagli organi competenti avrebbe evidenziato inesattezze e difformità, con particolare riferimento alla data di completamento degli abusi tali da non consentire il rilascio della concessione in sanatoria;

2) che, in particolare, la ricorrente avrebbe espresso dichiarazioni infedeli circa la data di completamento delle opere e che a tale contestazione la stessa non avrebbe, per contro, fornito alcun principio di prova.

Per quanto concerne poi gli ulteriori motivi dedotti in merito, essi sarebbero inammissibili in quanto pertinenti ad accertamenti di natura allegatamente tecnica – immuni quindi da valutazioni discrezionali – che ben potevano giustificare una motivazione generica, fondata sul semplice raffronto tra fatto e norma.

Detto ordine d’idee non può essere condiviso, anche alla stregua delle risultanze emergenti dalla C.T.P. depositata dalla ricorrente in data 10.1.2011.

Osserva, al riguardo, il Collegio che sulla questione dell’annoverabilità della previsione di P.R.G. "verde pubblico attrezzato" tra i vincoli d’inedificabilità di cui all’art. 33 lett. d), questa Sezione si è già più volte espressa condividendo la soluzione secondo la quale quest’ultima non è riferibile "alla prima", in particolare chiarendo che la stessa ha inteso sancire l’insanabilità delle opere, qualora le aree sulle quali insistono siano interessate da vincoli analoghi a quelli nelle lettere precedenti.

Di talché la norma non può trovare applicazione nei vincoli di carattere urbanistico, esprimendo interessi che non sono indissolubilmente inerenti all’area sulla quale si è intervenuti abusivamente (T.A.R. Lazio – Latina 7 aprile 1997 n. 263).

E cioè vincoli che sono preposti, diversamente da tutti gli altri contemplati dalla stessa norma in esame (art. 33 L. n. 47/85), non alla tutela delle intrinseche caratteristiche naturali e ambientali del contesto territoriale in cui l’area è collocata e sulla quale si è intervenuti abusivamente, ma che sono invece suscettibili di essere soddisfatti contemplando anche altrove la realizzazione delle opere destinate ai fini pubblici" (T.A.R. Lazio, Sez. II, 6.3.1992 n. 506).

Nello stesso senso si era già espressa quella tendenza giurisprudenziale che aveva avvertito che "la disposizione contenuta nella lett. d) dell’art. 33 L. 28 febbraio 1985 n. 47, dove….sancisce la insuscettibilità di sanatoria per le opere in contrasto con "ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree" intende fare riferimento, nel suo carattere residuale a tutti quei vincoli di inedificabilità assoluta che non siano apposti in virtù di apposita previsione normativa statale, regionale, comunale, a tutela degli specifici interessi di cui alle lett. a), b), c)" dello stesso art. 33 (T.A.R. Lombardia Milano, 23 dicembre 1988 n. 653).

Proprio quest’ultimo orientamento permette di ricordare, del resto, che all’interno della categoria del c.d. "verde pubblico" è sorto l’ulteriore problema se essa comporti un vincolo assoluto d’inedificabilità o meno.

E" stato precisato al riguardo che "la destinazione a verde pubblico non vieta (e talvolta rende anche necessaria) l’edificazione di quei manufatti che siano indispensabili all’effettivo godimento della zona da parte della collettività e comunque non esclude, almeno in astratto, la realizzabilità di manufatti che per dimensioni e destinazione, non compromettono il vincolo di P.R.G."(Cons. Stato, Sez. V, 13 luglio 1976 n. 1093).

Ciò significa che l’inedificabilità delle aree che accompagna la previsione di "verde pubblico", non è assoluta.

E ciò pone un ulteriore elemento di distinzione dai vincoli a cui si riferisce l’art. 33 della legge n. 47, posto che il riferimento alla condizione di essere stati introdotti anteriormente alla realizzazione dell’opera abusiva, rende palese che trattasi di vincoli di inedificabilità non soltanto assoluta ma anche a durata indeterminata, correlata cioè alla loro natura di vincoli ricognitivi delle caratteristiche peculiari del bene che ne è l’oggetto, laddove l’apposizione del vincolo a verde pubblico trae certamente origine da un provvedimento discrezionale della pubblica amministrazione ad efficacia costitutiva.

E" dunque fondato il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la carenza di motivazione per insussistenza di un vincolo d’inedificabilità assoluta sull’area, sulla quale il ricorrente ha collocato il manufatto abusivo, oggetto dell’istanza di condono edilizio, respinta con il provvedimento impugnato.

Del resto il lamentato difetto di motivazione trova ulteriore conferma, tenuto conto che l’acclarata insussistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta sull’area in questione avrebbe dovuto comportare in capo all’amministrazione il dovere di esplicitare i motivi ostativi al diniego di condono edilizio.

Né questi motivi potevano essere ravvisati nella circostanza che le opere sarebbero state realizzate in epoca successiva al termine utile per la sanabilità delle stesse, considerato da un lato che dai verbali del CFS, depositati in atti, non si poteva evincere tale conclusione e, dall’altro le risultanze a cui perviene il perito di parte (cfr. pg. 112 della perizia).

Le censure non esaminate, debbono ritenersi assorbite.

Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate nella somma di Euro 2.500,00 oltre ad oneri di legge, che va posta a carico del Comune di Sabaudia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune di Sabaudia a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di Euro 2.500,00 per spese, competenze ed onorari di difesa, oltre ad oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 29-03-2011, n. 1895 Vincoli storici, archeologici, artistici e ambientali

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Svolgimento del processo

La Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storicoartisticodemoetnoantropologico del Lazio, ha annullato, con decreto del 18 febbraio 2004, il provvedimento del Comune di Velletri inteso ad esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 32 l. 28 febbraio 1985, n. 47 e dell’art. 39 l. 23 dicembre 1994, n. 724, in merito alla domanda di sanatoria di un fabbricato ad uso residenziale (129 mq) realizzato dalla ricorrente in territorio del predetto comune, in via Contrada Comune n. 200, su terreno distinto in catasto al foglio 40, particella 397.

Avverso il suindicato decreto la ricorrente ha proposto impugnativa innanzi il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, per i seguenti motivi:

1) Violazione dell’art. 151 del d.lgs. n. 29 ottobre 1999, n. 490 (già art. 82, nono comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) in ordine all’asserita carenza di motivazione, all’asserito eccesso di potere ed all’asserita violazione degli artt. 145 e 146 d.lgs. n. 490 del 1999;

2) Violazione degli artt. 7 e 8 l. 7 agosto 1990, n. 241;

3) Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti – per contraddittorietà tra più atti – per carenza di motivazione.

La sentenza impugnata ha evidenziato che il decreto della Soprintendenza poggiava sulle seguenti considerazioni:

1) l’area interessata dall’intervento edilizio è dichiarata di notevole interesse ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ai sensi del d.m. 14 febbraio 1959;

2) l’opera ricade in area classificata dal Piano territoriale paesistico n. 9 – "Zona VE 7/15 parte VE 8" ed in zona agricola di Piano regolatore generale, e non è conforme alla normativa di zona sulle dimensioni del lotto minimo edificabile; inoltre sullo stesso lotto insiste già altra cubatura, per cui non si ravvisa compatibilità con il contesto paesistico, per le alterazioni che la presenza del fabbricato residenziale determina in rapporto alla destinazione vocazionale del sito, alla densità edilizia che la caratterizza ed al conseguente innalzamento del livello di antropizzazione;

3) dall’esame degli atti trasmessi non risulta presa in considerazione la disciplina prescritta dal Piano territoriale paesistico ed il contrasto con la normativa di zona;

4) l’omesso esame del Piano territoriale paesistico e la non conformità dell’intervento con le relative prescrizioni, costituiscono profili di illegittimità dell’atto adottato dall’autorità delegata;

5) in tal modo il parere non adempie all’obbligo legale di motivazione esauriente e completa in ordine alla compatibilità dell’opera realizzata rispetto alle valenze del vincolo e alla sua disciplina.

Il giudice di primo grado ha ritenuto che la Soprintendenza non ha esercitato un controllo di merito sul parere espresso dall’autorità subdelegata per l’omessa valutazione della conformità del manufatto con le prescrizioni edificatorie del piano territoriale paesistico (in merito alle dimensioni minime del lotto edificabile) e della compatibilità con i valori paesistici oggetto di tutela.

Il parere comunale si limita ad esprimere un generico ed assiomatico giudizio di assenza di contrasto dell’opera senza indicare alcuna caratteristica dell’opera che ne giustifichi la conformità alle prescrizioni degli strumenti pianificatori o la compatibilità con i valori paesistici tutelati, e si limita ad esprimere l’assiomatica valutazione che "le opere realizzate non presentano motivi di particolare contrasto con il contesto paesistico panoramico vincolato tali da impedirne l’inserimento del medesimo" e a richiamare il parere espresso dal Nucleo Tecnico di valutazione (affermante che l’opera è compatibile alle condizioni che il fabbricato sia dotato di impianto di smaltimento di acque reflue; che vengano messe a dimora essenze arboree a schermatura del manufatto e delle strade di accesso).

L’appellante ha dedotto i seguenti motivi così epigrafati: I) Violazione dell’art. 151 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (già art. 82, comma 9, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) in ordine all’asserita carenza di motivazione e all’asserita violazione di legge; violazione degli artt. 145 (già art. 82, comma 3, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) e 146 (già art. 82, commi 5,6 e 7, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 – ad opera della determinazione comunale, in quanto la soprintendenza emanava l’atto di annullamento entrando nel merito del provvedimento annullato, ed operando un illegittimo riesame dello stesso.

II) Violazione degli artt. 7 e 8 della l. 7 agosto 1990, n. 241

III) Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti – per contraddittorietà tra più atti – per carenza di motivazione.

In tale motivo l’appellante evidenziava che dalla visura urbanistica effettuata sull’immobile risulta attualmente mutato il p.r.g. vigente. L’immobile in questione, che all’epoca dell’abuso rientrava in zona di p.r.g. "E – agricola – tipo B", alla data odierna ricade in zona "L – recupero urbanistico".

Si costituiva in giudizio l’amministrazione statale chiedendo il rigetto del ricorso.

L’istanza cautelare avanzata contro la citata sentenza veniva accolta con ordinanza della sezione del 4 febbraio 2009, n. 660, "tenuto conto della peculiare disciplina del cosiddetto "condono edilizio"".

All’udienza del 13 luglio 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione..
Motivi della decisione

Il Comune di Velletri (quale amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico introdotto con d.m. 14 febbraio 1959), con determinazione del 12 dicembre 2003, n. 166 espresse parere favorevole al rilascio della concessione edilizia in sanatoria riguardo a un manufatto a uso residenziale, ai sensi dell’art. 32 (in tema di sanatoria straordinaria di opere costruite su aree sottoposte a vincolo) l. 28 febbraio 1985, n. 47, considerato che nella specie le opere non presentavano motivi di particolare contrasto con il contesto paesistico e panoramico vincolato, tali da impedirne l’inserimento.

Il Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio del Lazio ha però annullato – con l’atto 18 febbraio 2004 oggetto del presente processo – la predetta determinazione per le ragioni qui sopra indicate in fatto, essenzialmente di violazione della normativa del Piano territoriale paesistico.

L’appello merita accoglimento.

Ritiene invero il Collegio che, nel caso concreto qui in esame, l’impugnato atto soprintendentizio di annullamento sia effettivamente viziato in riferimento alle censure sollevate dall’appellante con il primo motivo di impugnazione, dove lamenta ancora, come in primo grado, che la Soprintendenza abbia operato un illegittimo riesame nel merito urbanistico del provvedimento comunale.

Il provvedimento annullato affermava che "le opere realizzate non presentano motivi di particolare contrasto con il contesto paesistico e panoramico tale da impedirne l’inserimento del medesimo" e subordinava il rilascio della concessione in sanatoria non solo alle condizioni indicate nel parere espresso dal nucleo tecnico di valutazione (in particolare: dotazione di un impianto di smaltimento delle acque reflue in ottemperanza alla specifica prescrizione di salvaguardia idrologica contenuta nel PTP; messa a dimora di essenze arboree a schermatura del manufatto dalle strade di accesso), ma a tutta una serie di condizioni, tra le quali il rigoroso rispetto della normativa di p.t.p. relativa alla zona in cui ricade l’immobile oggetto di sanatoria.

Il provvedimento impugnato ha quindi effettuato una valutazione di merito allorquando afferma che "non si ravvisano forme di compatibilità del manufatto in esame con il contesto paesaggistico interessato".

Si può quindi affermare che il provvedimento annullato ha preso in considerazione il p.t.p., ma ai soli fini di imporre la prescrizione dell’installazione di un impianto di smaltimento delle acque reflue (che è valutazione di ordine non paesaggistico).

Invero, il Collegio osserva che il potere che l’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo è chiamata ad esercitare ai sensi dell’art. 32, della legge n. 47 del 1985 è del tutto estraneo a valutazioni di carattere urbanistico (cioè accertamento di compatibilità dell’intervento edilizio con le previsioni del piano) ed attiene esclusivamente alla verifica della compatibilità del manufatto di armonizzarsi – per dimensioni, destinazione, funzionalità e caratteristiche strutturali – con l’ambiente circostante.

Sennonché gli atti aventi natura di cogestione del vincolo, spettanti ad autorità preposta alla tutela di vincoli e che si inseriscono in un procedimento volto al rilascio di un titolo edilizio in zona vincolata, non possono fare riferimento al rispetto di elementi o parametri che attengono a regole di carattere urbanistico, cioè non attinente al vaglio del giudizio di compatibilità paesaggistica.

Tanto è sufficiente per ritenere l’annullamento ministeriale illegittimo, ferma restando l’applicazione delle norme urbanistiche contenute nel p.t.p., in sede di rilascio della concessione in sanatoria da parte dell’autorità comunale.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e, per l’effetto, annulla il decreto del 18 febbraio 2004 emanato dal Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storicoartisticodemoetnoantropologico del Lazio.

Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-03-2011) 20-04-2011, n. 15747 Archiviazione

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Svolgimento del processo

Con decreto in data 11 giugno 2009, il GIP del Tribunale di Torino disponeva l’archiviazione del procedimento iscritto a nome di D. C.S. e M.A. per il delitto di cui all’art. 643 c.p..

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso la querelante D.C.B., a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per violazione degli artt. 409 e 127 c.p.p. per essere stato il decreto emesso senza che la denunciante venisse avvisata della richiesta proveniente dal P.M., pur avendone fatto espressa domanda nel verbale di ratifica della querela.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, perchè proposto da soggetto non legittimato, non potendo essere qualificata come persona offesa la figlia di colui che sarebbe stato vittima della circonvenzione. Per individuare il soggetto passivo del reato di circonvenzione di persone incapaci, titolare del diritto di querela nei casi di cui all’art. 649 cpv. c.p. (fatto commesso a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivono con l’autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell’affine in secondo grado con lui conviventi), si deve avere riguardo, soltanto alla persona che abbia subito la circonvenzione, quale portatrice dell’interesse tutelato dall’art. 643 c.p.. – il terzo che abbia patito o possa patire un danno per effetto degli atti posti in essere dall’incapace circonvenuto, non è soggetto passivo del reato, bensì persona danneggiata dal reato stesso, e cioè’ una figura ben distinta dalla prima e come tale non legittimata ad esercitare il diritto di querela bensì soltanto l’azione civile ai sensi dell’art. 2043 c.c., anche nello ambito del processo penale se il reato sia perseguibile d’ufficio o vi sia querela della persona offesa. (Cass. Sez. 2, 25.2-26.7.1985 n. 7417; conf.Mass n.160902; conf.mass n.131427).

Va quindi ribadito il canone ermeneutico secondo il quale: "in tema di delitto di circonvenzione di persone incapaci, il terzo eventualmente danneggiato in conseguenza degli atti dispositivi compiuti dall’incapace medesimo non assume la veste di persona offesa, che spetta soltanto all’incapace circonvenuto, e pertanto non ha diritto di avere avviso della proposizione della richiesta di archiviazione (Cass. Sez. 2, 17.1-14.2.2008 n. 7192; in senso conforme argomenta anche da Cass. Sez. 2, 15.1-4,2.2010).

A norma dell’art. 408 c.p.p., comma 2 unico destinatario della notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione può essere solo la persona offesa.

La ricorrente deve essere in conseguenza condannata al pagamento delle spese processuali e della somma che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili dei rilevati motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-08-2011, n. 17731 contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 13/6 – 9/7/08 la Corte d’appello di Campobasso rigettò l’impugnazione proposta dal Ministero per i Beni e le Attività culturali contro la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Campobasso, con la quale lo stesso Ministero si era visto respingere l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo contenente l’intimazione del rimborso alla pubblica dipendente D. T.D. dei contributi previdenziali mensili sulla base della normativa emergenziale per la calamità naturale del sisma che aveva colpito la provincia di Campobasso.

La Corte territoriale confermò la sentenza gravata dopo aver condiviso la decisione del primo giudice sul fatto che la sospensione contributiva non poteva non valere anche per i lavoratori colpiti dal disagio dell’evento calamitoso. Per la cassazione della sentenza propone ricorso il Ministero per i Beni e le Attività culturali che affida l’impugnazione a cinque motivi di censura.
Motivi della decisione

1. Col primo motivo il Ministero ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione del D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, art. 6, comma 2, convertito con modificazioni nella L. 6 dicembre 2006, n. 290 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. 2. Col secondo motivo si evidenzia la violazione e falsa applicazione della L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5 in combinato disposto con gli artt. 7 dell’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29/11/02; art. 8 dell’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10/4/03 n. 3279; art. 6 dell’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11/7/03 n. 3300 e 5 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19/3/2004 n. 344 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. 3. Col terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.L. 4 novembre 2002, n. 245, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2002, n. 286, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. 4. Col quarto motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1189 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. 5. L’Insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia è il vizio lamentato con l’ultimo motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

In relazione ai primi tre motivi di censura il ricorrente pone i quesiti di diritto tendenti a far accertare quanto segue: – Se, ai sensi del D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, art. 6, comma 2, convertito con modificazioni nella L. 6 dicembre 2006, n. 290, l’art. 7 dell’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29/11/02 e successive proroghe si applichi ai soli datori di lavoro privati, con esclusione dei datori di lavoro pubblici e relativi dipendenti, cosicchè non spettano a questi ultimi i contributi previdenziali sospesi; se, in ogni caso, il predetto art. 7 dell’ O.P.C.M. n. 3253 del 29/11/02 e successive modifiche sospenda solo l’obbligo di versamento dei contributi da parte del datore di lavoro agli enti previdenziali, ma non anche quello di effettuare la trattenuta da parte dei medesimi datori di lavoro, cosicchè non può essere invocato, come nel caso, dal pubblico dipendente al fine di ottenere il versamento diretto e personale dei contributi previdenziali, con definitivo mutamento della natura e della destinazione dei contributi sospesi; se alle ordinanze contingibili ed urgenti emanate nel quadro del D.L. 4 novembre 2002, n. 245, convertito in L. 27 dicembre 2002, n. 286 ed adottate ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225, si applichi la norma di interpretazione autentica di cui al D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, art. 6, comma 2, convertito in L. 6 dicembre 2006, n. 290, cosicchè tali disposizioni emergenziali si applicano ai soli datori di lavoro privato e non anche a quelli pubblici e, conseguentemente, la pretesa dell’avverso pubblico dipendente fondata su tali presupposti è infondata.

In via subordinata, col quarto motivo il ricorrente deduce che la sentenza risulta erronea nella parte in cui è stato omesso di considerare l’efficacia liberatoria del versamento dei contributi previdenziali effettuato dall’amministrazione all’Inpdap, mentre attraverso il quinto motivo evidenzia l’insufficienza della motivazione in ordine alle modalità operative del meccanismo di sospensione e ritenuta dei contributi, adducendo che non viene chiarita la ragione per la quale, pur ammettendosi la possibilità di sospensione del versamento contributivo per i pubblici dipendenti, l’amministrazione avrebbe dovuto in ogni caso corrisponderli a questi ultimi. A tal riguardo il ricorrente chiede di accertare se in caso di sospensione dell’obbligo di versamento contributivo per effetto dell’O.P.C.M n. 3253 del 29/11/02 la sospensione debba estendersi anche alla fase autonoma della trattenuta da parte del datore di lavoro della quota spettante al lavoratore. Osserva la Corte che i motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto investono nel loro complesso il tema della ammissibilità o meno della estensione ai pubblico impiego degli sgravi contributivi previsti dalla normativa emergenziale conseguente alla calamità naturale del sisma che aveva colpito la provincia di Campobasso nell’autunno del 2002.

Tali motivi sono fondati.

Invero, di recente questa Corte ha già avuto modo di affrontare la tematica in questione (Sez. L, Sentenza n. 4526 del 24/02/2011), statuendo che " l’art. 7, comma 1, O.P.C.M. 29 novembre 2002, n. 3253 – che prevede la sospensione dei versamenti di contributi previdenziali per i soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 – va interpretato alla stregua del disposto dell’art. 6, comma 1 bis, D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, convertito in L. 6 dicembre 2006, n. 290 e, pertanto, come riferibile soltanto ai datori di lavoro privati, essendo finalizzata la disciplina alla liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali e non anche all’incremento delle retribuzioni dei pubblici dipendenti." Orbene, è utile ricordare che il D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito nella L. n. 290 del 2006, stabilisce che "la L. 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile".

Va, altresì, ricordato che l’ O.P.C.M. n. 3253 del 2002, all’art. 7, comma 1, stabilisce che "nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa alla data degli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 nel territorio di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 e dell’8 novembre 2002, sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonchè di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l’effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra"; i suddetti termini sono stati poi prorogati dalle OOPCM nn. 3279/2003, 3300/2003 e 3308/2003. La ridetta O.P.C.M. n. 3253 del 2002 fa espresso e prioritario riferimento alla L. n. 225 del 24 febbraio 1992 che, a sua volta, all’art. 5, comma 2, prevede che "per l’attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1 deliberazione dello stato di emergenza, si provvede … anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico".

Non vi è dubbio sul fatto che la norma di cui al D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito nella L. n. 290 del 2006 è di interpretazione autentica, secondo quanto esplicitato dal dato testuale e, come tale, di portata retroattiva. Deve al contempo escludersi una sua efficacia soltanto innovativa rispetto al contenuto precettivo del summenzionato art. 7, comma 1, dell’ O.P.C.M. 29 novembre 2002, poichè l’interpretazione autenticamente affermata rientra fra quelle possibili della norma in esame, alla luce, in particolare, del riferimento testuale ai "versamenti" – ossia agli adempimenti dell’obbligo previdenziale riservati alla parte datoriale e successivi alla trattenuta delle quote a carico dei lavoratori – e alla "ratio" della disposizione, individuabile nell’intento di favorire la liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali.

La norma di interpretazione autentica è stata, inoltre, ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale (cfr Corte Cosi, sentenza n. 325/2008), la quale ha rilevato che corrisponde ad un principio di non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore a scelta di limitare il beneficio della sospensione del versamento contributivo ai soli datori di lavoro del settore privato, posto che questi ultimi, a differenza delle amministrazioni pubbliche, spesso non dispongono di sufficienti risorse e di idonea capacità organizzativa per fronteggiare in modo adeguato emergenze come quelle originate dall’evento sismico, e che neppure sussiste un’ingiustificata disparità di trattamento, perchè eventuali agevolazioni previste per i datori di lavoro privati ben possono, non irragionevolmente, non essere estese anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, stante la non omogeneità dei due termini che vengono presi a paragone.

Pertanto, deve convenirsi che anche l’ O.P.C.M. n. 3253 del 2002 rientra fra le ordinanze di protezione civile contemplate dal D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito nella L. n. 290 del 2006. Ne discende la sua applicabilità anche alla disposizione di cui al ricordato art. 7 di tale Ordinanza.

Atteso pertanto che l’ O.P.C.M. n. 3253 del 2002, art. 7, comma 1, va interpretato alla stregua del disposto del D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito nella L. n. 290 del 2006 e, pertanto, come riferibile soltanto ai datori di lavoro privati, deve riconoscersi la fondatezza del ricorso.

In definitiva il ricorso va accolto.

Ne consegue che la sentenza va cassata e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa può essere decisa nel merito con revoca del decreto opposto e rigetto della domanda proposta da D.T.D..

Le incertezze ermeneutiche relative alla portata della normativa di riferimento, che hanno condotto all’adozione di un’interpretazione autentica, consigliano la compensazione delle spese relative all’intero processo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda.

Compensa le spese dell’intero processo.

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